PROVINCIA REGIONALE
Lotto 1
Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE Verso TERZI e PRESTATORI D'OPERA
PROVINCIA REGIONALE
DI PALERMO
Xxx Xxxxxxx, 000
00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale 80021470820
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
VERSO I PRESTATORI D’OPERA
Viras International Insurance Broker S.p.A.
Sede Legale e Direzione
Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli Tel. x00 000 0000000 Fax x00 000 0000000
xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si debbono intendere per:
ASSICURAZIONE
Il Contratto di assicurazione
POLIZZA
Il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE
L’Amministrazione che stipula l’assicurazione
ASSICURATO
Il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA' / ASSICURATORI COMPAGNIA/ IMPRESA
L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
BROKER
La Viras International Insurance Broker S.p.A., in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all’Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell’Amministrazione, che opera in base all’art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l’esecuzione dei contratti.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Ogni inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato; qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione, ivi compresa ogni domanda di mediazione relativa alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento di un danno derivante dalle responsabilità coperte dal presente contratto, con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all’Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali
SCOPERTO
L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA
L'importo eventualmente previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO
Il massimale stabilito, che rappresenta il limite dell’obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.
Salva diversa precisazione nel testo, il contratto prevede:
• un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;
• un limite di indennizzo per ogni serie di sinistri, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ogni serie di sinistri che possa colpire questo contratto, fermo il limite di indennizzo per ogni sinistro;
• un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l’insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;
• un sottolimite di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sottolimite di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.
DANNO CORPORALE
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
DANNI MATERIALI
Ogni distruzione, deterioramento, alterazione,danneggiamento totale o parziale di una cosa
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
Ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non soggetti all’assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale.
LAVORATORI PARASUBORDINATI
I soggetti come definiti dall’art.5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e ss.mm.ii.
LAVORATORI TEMPORANEI |
CONCILIAZIONE |
I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla legge 24/06/1997 n.196 e ss.mm.ii
La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii .)
MEDIAZIONE |
L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Qualora l'Assicurato non gestisca in proprio tali servizi e/o attività, può avvalersi di ditte appaltatrici o di Enti/Aziende appositamente delegate, la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici loro titolari e/o dipendenti.
Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite terzi, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle anzidette persone e/o alle cose di loro proprietà, anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'Assicurato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.
Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l’eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.
Le Parti prendono atto, altresì, che le garanzie prestate sono efficaci per i sinistri accaduti durante il periodo di vigenza del presente contratto, ferme le prescrizioni di Xxxxx.
DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO
1
La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 31/12/2011 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2014. Il premio verrà corrisposto in rate annuali scadenti il 31/12 di ogni anno.
Alla scadenza del 31/12/2014 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di prorogare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.
E’ facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta per un periodo di 180 giorni, alle medesime condizioni normativo – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente,fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo “ FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO”.
In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al successivo Art. REGOLAZIONE DEL PREMIO, successivamente al termine del periodo di proroga.
A parziale deroga del 1901 C.C., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dalla data della relativa decorrenza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga del 1901 del CC,se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorn o del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell’Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.
Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d’incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione
tra Broker ed Assicuratori, indipendentemente dall’esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker (vedasi Definizione) e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.
L’Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un’unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg successivi a tale comunicazione.
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1/bis
Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 3 comma 8 della Legge .
La presente disposizione, nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.), riguardano la S ocietà e la cd “filiera” delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.
REGOLAZIONE DEL PREMIO
2
Per i premi che sono quantificati in base ad elementi di rischio variabili, come indicato nelle Condizioni di Garanzia, il Contraente è tenuto, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, a comunicare alla Società i dati consuntivi, affinché la stessa possa procedere all’emissione dell’appendice di regolazione premio, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg successivi a tale comunicazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale la Società ha diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.
Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
3
L’assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell’indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.
GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
4
Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:
1 la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
2 agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall’Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori;
3 tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
4 la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell’aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.
ESTENSIONE TERRITORIALE
5
L’assicurazione RCT vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei, l’assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell’Assicurato nel mondo intero, sempreché il Contraente sia in regola con gli obblighi dell’Assicurazione di Legge.
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
6
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
FORO COMPETENTE
7
Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.
IMPOSTE E TASSE
8
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
9
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.
ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
10
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
11
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE)
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
12
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell’Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ALTRE ASSICURAZIONI
13
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 del Codice Civile.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
VARIAZIONI NORMATIVE
14
Nel caso in cui vi fossero variazioni normative, oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale ,fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.
VARIAZIONE DEL CONTRAENTE
15
In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all’urgenza, comunicherà l’eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.
BUONA FEDE
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La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
17
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
18
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto al Broker, al più presto possibile e comunque entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio del Contraente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.
Il Contraente deve fornire in tempo utile agli Assicuratori, tramite il Broker, le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Ai fini dell’assicurazione RCO, il Contraente è tenuto a denunciare, inoltre, gli eventi mortali e quelli per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della legge degli infortuni sul lavoro; in quest’ultimo caso il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui il Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta.
Deve poi dare notizia al Broker di ogni domanda o azione proposta dall’infortunato o chi per lui nonché dall’Istituto assicurativo interessato, trasmettendo tempestivamente tutto quanto riguardi la vertenza.
FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
19
Dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamen to o rifiuto, il Contraente o la Società possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata a/r. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l’effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest’ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l’effetto del recesso.
Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione dell’Assicurato con conseguente adeguamento del premio.
OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
20
La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
− sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell’eventuale franchigia da recuperare);
− sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto,ed entro 30 giorni dalla richiesta.
21 | GESTIONE DELLE CONCILIAZIONE | VERTENZE | DI | DANNO | – | SPESE | LEGALI | - |
21.1 Gestione delle vertenze di danno – spese legali
La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica dell’azione della controparte e comunque in tempo utile alla costituzione in giudizio, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
In caso di tacitazione della parte lesa, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta tacitazione.
Le spese sostenute per resistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società, su segnalazione del Contraente e del Broker e di comune accordo con gli stessi, si impegna a creare una rosa di Legali, Tecnici e/o Periti, a cui la Stessa affiderà, di volta in volta e con rotazione equa tra i soggetti, la gestione delle vertenze di danno e/o la composizione di una controversia (cd. Conciliazione).
La Società non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
In nessun caso saranno applicabili franchigie e/o scoperti per i costi relativi alla difesa dell’Assicurato.
21.2 Conciliazione
La Società prende atto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da responsabilità rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180.
Le parti riconoscono che nell’esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell’assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo scelto per l’espletamento della procedura di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto.
Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti.
Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Società, che si accolla i relativi costi; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società assume l’obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1°comma dell’art. 11 del citato Decreto.
In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.
La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Società.
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:
Art. | 1 | DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO |
Art. | 1/bis | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI |
Art. | 2 | REGOLAZIONE DEL PREMIO |
Art. | 7 | FORO COMPETENTE |
Art. | 9 | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE |
Art. | 14 | VARIAZIONI NORMATIVE |
Art. | 15 | VARIAZIONE DEL CONTRAENTE |
Art. | 19 | FACOLTA’ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO |
Art. | 20 | OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO |
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’ |
_
Ai sensi della D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
_
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
22
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danni materiali a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione all'attività indicata nel presente capitolato.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per fatto doloso e/o colposo di persone delle quali debba rispondere.
L’Assicurazione vale anche ai sensi tutti del D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni ed Integrazioni.
La garanzia è, altresì, operante per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile.
NOVERO DEI TERZI
23
Ogni persona diversa dai dipendenti del Contraente/Assicurato, quali definiti all’art. 24 che segue, è considerata terzo ai fini dell’Assicurazione RCT.
Anche i dipendenti sono considerati terzi qualora subiscano il danno quando non siano sul lavoro o in servizio.
NOVERO DEI DIPENDENTI DEL CONTRAENTE
24
Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti del Contraente tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato e/o altra forma di legge, compreso il personale temporaneamente distaccato da altre Amministrazioni in servizio presso il Contraente. Rientrano in questa nozione anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro (studenti, allievi, borsisti, ecc.) che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCO)
25
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli Artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui Xxxxxxxxxx (anche solo funzionalmente) o da prestatori di lavoro parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) per erogazioni di somme eccedenti l’indennità liquidata dall’INAIL, che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai Prestatori di lavoro infortunati, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai Prestatori di lavoro, di cui al
precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; questa garanzia inizia ad operare dopo i primi Euro 2.500,00 per ogni sinistro, che restano a carico dell'Assicurato, a titolo di franchigia assoluta;
L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’Inail o ritenute tali dalla Magistratura, contratte per colpa dell’Assicurato, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell’assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza e/o entro i 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionale non è operante per le malattie professionale conseguenti :
1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
2. all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
L'assicurazione RCO, è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e ss.mm.ii.
La garanzia non vale per l’asbestosi e la silicosi e/o ogni malattia ad esse collegate.
RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE
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La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti, i quali sono anche considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:
a) Amministratori, Dirigenti, Quadri, Responsabili e Dipendenti tutti dell’Assicurato , nonché delle persone a cui vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) stagisti, borsisti, allievi, volontari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) che prestano servizio presso l'Assicurato o presso altre strutture per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
c) Contraente e del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto;
d) Committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT e di RCO. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
Resta salvo ed impregiudicato il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei predetti soggetti esclusivamente nei casi di Dolo o Colpa Grave, accertati con sentenza definitiva passata in giudicato.
ESCLUSIONI
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Dall'assicurazione, sia RCT sia RCO, sono esclusi i danni:
a) da furto come pure i danni da incendio di cose di terzi derivanti da incendio di cose proprie;
b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che non siano di natura accidentale;
g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
h) a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate;
i) derivanti da amianto, asbesto e da campi elettromagnetici;
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
j) nonché gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
k) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
l) derivanti da qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
m) derivanti da perdite patrimoniali;
n) derivanti dalle attività svolte da terzi nei fabbricati di proprietà o in uso al Contraente locati o comunque dati in uso a terzi, fatta eccezione per la responsabilità derivante al Contraente nella sua qualità di proprietario/locatario dell’immobile;
o) derivanti dalle prestazioni e/o competenze e/o attività esercitate dalle Aziende e/o Consorzi di cui il Contraente sia azionista.
ESTENSIONI DI GARANZIA
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Anche a parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 27 Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni derivanti da:
1. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale e/o assistenziale e/o ricreativo, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e/o morte e/o danneggiamenti a cose;
2. dalla proprietà e/o gestione di colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari e strutture didattiche compresa la responsabilità civile degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività;
3. dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, officine, rimesse, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, celle frigorifere, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, parcheggi, stazioni e strutture di attesa, ancorché gestiti da terzi;
4. dalla proprietà e/o gestione di alloggi, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, mercati, gabinetti ancorché gestiti da terzi;
5. dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, pali, massicciati, viadotti, rete fognaria, gallerie e di beni e/o di opere di proprietà e/o in uso al Contraente comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell’Assicurato. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;
6. dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
7. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclofurgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;
8. dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii, La garanzia è operante anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16°anno di età;
9. da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali ai veicoli di terzi, incluse le operazioni di carico e scarico, riempimento o svuotamento e/o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
10. dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell’ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
11. da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la
responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte sia alle cose che alla loro persona;
12. dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell’Assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
13. dal servizio di sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani;
14. dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato;
15. dal servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie , incluso il rischio dello smercio di prodotti farmaceutici e galenici;
16. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense all’interno delle strutture dell’Assicurato compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti, bevande o simili e dello smercio in genere;
17. dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
18. dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari in genere; nonché proprietà e/o gestione di giochi vari in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
19. da lavori di pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) in genere e dall’attività di disinfezione e/o disinfestazione;
20. dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere ed antenne paraboliche posizionate presso parcheggi, piazze ed altri luoghi di proprietà e/o in uso dell’Assicurato;
21. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte ad apertura elettrica e/o elettronica;
22. dalla proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani;
23. da tubature dell’acqua potabile, dall’acquedotto, dall’approvvigionamento idrico, dal controllo dei rifiuti solidi urbani;
24. dalla proprietà e/o uso e/o custodia di animali per scopi istituzionali;
25. dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
26. dall’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché macchinari ed impianti in genere e attrezzature che la tecnica insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;
27. dall’esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente ed utilizzati dall’utenza;
28. dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell’Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, passaggi e/o sottopassaggi pedonali, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua, dovuti a rottura accidentale di tubature.
La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;
L’Assicurazione è, altresì, operante:
29. per danni cagionati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette (escluso il furto) di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività;
30. per danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la gestione a terzi, nonché per danni causati da animali randagi per i quali, per leggi o normative, l’Ente debba rispondere;
31. per danni derivanti da viaggi organizzati dal Contraente per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati;
32. per danni cagionati a veicoli sotto carico e scarico, riempimento o svuotamento e/o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
33. per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non), ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Assicurato. La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;
34. per danni da inquinamento provocati da sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite, nel territorio di competenza del Contraente;
35. per danni da interruzioni, sospensioni, mancato e/o ritardato avvio, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
36. per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell’attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto;
37. per danni cagionati a veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in
sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché alle cose in esse contenute;
38. per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio di tutti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
39. per danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, di passaggi a livello custoditi e/o incustoditi,automatici, manuali, cancelli elettrici ed elettronici e/o altro tipo, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico; sono altresì compresi i danni da mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
40. per danni a cose di xxxxx trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia dell'Assicurato;
41. per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei;
42. per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive;
43. per danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno;
44. per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina e/o atti violenti verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
45. per danni derivanti dal servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
A parziale deroga dell’art. 27 lettera a), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante:
46. all' Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose in consegna o custodia. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;
47. all' Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dall’Assicurato;
48. all' Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti;
A parziale deroga dell’art. 27 lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante:
49. all'Assicurato per i danni dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive, purché strettamente necessarie alle attività svolte;
Sono equiparati all’Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture ed organizzazioni e/o società controllate e/o collegate all’Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato, quanto precede anche ai fini del calcolo del premio, della regolazione premio, del calcolo delle retribuzioni annue lorde (dovranno pertanto essere comunicati i dati di tutte le eventuali società assicurate).
MASSIMALI ASSICURATI
Responsabilità Civile verso Terzi | € 2.000.000,00 | Per sinistro con il limite di |
€ 2.000.000,00 | Per persona e di | |
€ 2.000.000,00 | Per danni a cose e/o animali | |
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro | € 1.500.000,00 | Per sinistro con il limite di |
€ 1.500.000,00 | Per ogni prestatore di lavoro Infortunato |
RIVALSA E SURROGAZIONE
29
29.1 - Diritto di surrogazione degli Assicuratori
In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, ai sensi dell’art. 1916 c. c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza. Nei confronti del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei dipendenti del Contraente e dei suoi Dirigenti, Quadri e funzionari, i diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se il danno sia causato da fatto commesso con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva passata in giudicato.
29.2 - Rinuncia alla surrogazione
Gli Assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:
▪ associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
▪ altre categorie di personale non dipendente del Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l’obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;
▪ soggetti diversamente abili , inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
▪ persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico.
FRANCHIGIA FISSA – PAGAMENTO SINISTRI – RECUPERO FRANCHIGIE
30
L’assicurazione è prestata con l’intesa che una parte del rischio viene sostenuta dal Contraente a titolo di franchigia fissa per ogni sinistro e/o scoperto, il cui importo è indicato (in base alla tipologia di rischio) nella “SCHEDA: SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO” del presente CSA.
Nel comune interesse, le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per una gestione appropriata dei sinistri, da svolgersi in reciproca collaborazione e coordinazione tra gli Uffici competenti del Contraente e l’ufficio sinistri degli Assicuratori:
1 la trattazione di ogni sinistro, debitamente denunciato agli Assicuratori, fino alla definizione, è prerogativa esclusiva degli Assicuratori, ferma restando la cooperazione con gli Uffici competenti del Contraente;
2 il costo e la responsabilità di siffatta gestione dei sinistri è, in ogni caso, degli Assicuratori;
3 gli Assicuratori, definito il sinistro con le Controparti, provvedono alla liquidazione dell’intero danno all’avente diritto, comunicando al Contraente, per il tramite del Broker, e con le modalità previste nell’Art. “20) Obbligo di Fornire i dati sull’andamento del rischio”, l’avvenuta liquidazione, trasmettendo tutti gli estremi identificativi, comprensivi dell’importo previsto a titolo di franchigia e/o scoperto.
4 alla scadenza di ogni annualità assicurativa, gli Assicuratori, trasmetteranno, tramite il Broker, apposita scheda riepilogativa di tutti gli importi, già precedentemente comunicati come da paragrafo precedente, che, a titolo di franchigia e/o scoperto, dovranno essere rimborsati da parte del Contraente. Quest’ultimo, provvederà al pagamento dell’importo dovuto, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo da parte degli Assicuratori.
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:
Art. 27
ESCLUSIONI
Art. 29
RIVALSA E SURROGAZIONE
Art. 30
FRANCHIGIA FISSA – PAGAMENTO SINISTRI – RECUPERO FRANCHIGIE
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
_
Ai sensi della D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
_
CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio di assicurazione viene calcolato come segue:
1) Preventivo Retribuzioni Annue Lorde Euro 39.000.000,00 x tasso lordo …, ... ‰ = Premio annuo lordo complessivo
Premio annuo lordo totale da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.
(non compilare)
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
_
SCHEDA : SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO
GARANZIE PRESTATE
SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.)
per sinistro
LIMITI DI RISARCIMENTO
OGNI EVENTO
Fr. € 500,00
Limiti previsti dal contratto
SPARGIMENTO DI ACQUA
Sc. 10% col minimo di Fr .
€ 500,00 CON ROTTURA DI TUBAZIONI
€ 500,00 SENZA ROTTURA
€. 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI DA INCENDIO DI COSE PROPRIE
Sc.10% col minimo di
€. 500,00
€ 1.500.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA MANCATO O RITARDATO AVVIO INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
Sc.10% col minimo di
€. 1.500,00
Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI SOTTO CARICO O SCARICO
Fr. € 500,00
Euro 105.000,00 per sinistro/anno
DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO O SCARICO O NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Fr. € 500,00
Euro 500.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI DI TERZI IN CUSTODIA O CONSEGNA
Fr. assoluta. €500,00 per veicolo
Euro 250.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE NELL’AMBITO DEI LAVORI
Sc.10% col minimo di
€. 500,00
€ 250.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERANEI
Sc.10% col minimo di
€. 500,00
€. 250.000,00 per sinistro/anno
CEDIMENTO E FRANAMENTO
Sc. 10% con il minimo di
€ 1.500,00 per danni a fabbricati, fr. fissa di € 500,00 per danni a cose in genere
€. 500.000,00 per sinistro/anno
SCAVO POSA E REINTERRO
Fr. € 500,00
€. 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE
Fr. € 500,00
€. 2.500,00 per danneggiato
€. 50.000,00 per anno
DANNI DA FURTO A TERZI DA PARTE DI PERSONE CHE SI AVVALGONO DI IMPALCATURE E PONTEGGI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI COMMISSIONATI DALL’ASSICURATO.
Sc. 10% con un minimo di
€. 500,00
€. 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA RIMOZIONE VEICOLI
Fr. €. 500,00 per veicolo
€ 25.000,00 anno
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Sc. 10% del danno, con il minimo di Euro 5.500,00
Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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