Automobile Club d’Italia DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI
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Ufficio Normativa e Contratti RBN
Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI
e, p.c. Sigg. DIRETTORI REGIONALI
Sigg. DIRETTORI AUTOMOBILE CLUB
LORO SEDI
Messaggio circolare n°0013925/07 del 22/10/2007
OGGETTO: D.Lgs. n.30 del 6.2.07 - Soggiorno in Italia dei cittadini della U.E. e dei loro familiari.
Ulteriori chiarimenti.
A parziale modifica della circolare DSD n.5453 del 12.4.07, preso atto dell’allegata circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6.4.07 e dell’allegata circolare emanata dal Ministero dei Trasporti Terrestri (prot. n. Div 6 44878 del 14.5.07), si forniscono chiarimenti sull’applicazione del D.Lgs. n. 30. del 6.2.07 che ha introdotto nuove norme in materia di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari.
Il D.Lgs. n. 30/2007, dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e ha abrogato, dall’11.4.2007, il DPR n. 54/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini stranieri degli Stati membri dell’Unione europea).
SOGGIORNO FINO A TRE MESI
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (es. passaporto), mentre per i loro familiari cittadini extracomunitari, è previsto il possesso del passaporto in corso di validità recante il visto d’ingresso ove richiesto dalla legge.
Per coloro che soggiornano per un periodo non superiore a tre mesi non è possibile essere intestatari di veicoli dal momento che l’art. 9 D.Lgs. n. 30/2007 consente l’iscrizione presso l’anagrafe del comune di residenza solo a cittadini UE e ai loro familiari che soggiornino per periodi superiori a tre mesi.
Per questi soggetti è possibile richiedere, come precisato anche dalla circolare DTT sopra citata, il rilascio delle targhe EE con validità non superiore a tre mesi.
SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI E SOGGIORNO PERMANENTE
Trascorsi tre mesi dall’ingresso in Italia, i cittadini comunitari ed i loro familiari al seguito, che siano anch’essi cittadini comunitari, devono iscriversi all’anagrafe del comune di residenza. L’anagrafe rilascia immediatamente un’attestazione contenente l’indicazione del nome, della dimora del richiedente e la data della richiesta. I cittadini dell’U.E. non devono, quindi, con l’abrogazione del DPR n. 54/2002, più chiedere la carta di soggiorno.
Il cittadino UE e i suoi familiari cittadini UE che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, hanno diritto al soggiorno permanente comprovato dal rilascio di attestazione da parte del comune di residenza.
A titolo informativo, si evidenzia che per familiari, così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno sopra richiamata, si intendono: il coniuge, i discendenti di età inferiore a 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Pertanto, in caso di richiesta di formalità PRA, sia con le procedure tradizionali che STA, oltre alla documentazione di rito, occorre produrre alternativamente :
▪ fotocopia della carta di identità rilasciata dal Comune di residenza;
▪ fotocopia di valido documento di identità o di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità UE unitamente a fotocopia dell’attestazione rilasciata dal Comune comprovante l’avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica;
▪ fotocopia dell’attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza ( in caso ovviamente di diritto di soggiorno permanente) unitamente a fotocopia di valido documento di identità o di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità UE;
▪ dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000;
▪ certificato di residenza in bollo.
Si evidenzia che la Circolare n. 19/2007 del Ministero dell’Interno precisa che “ con riguardo ai cittadini dell’unione attualmente in possesso della carta di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, si ritiene opportuno evidenziare che fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione indicata dal decreto legislativo”.
FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA NON AVENTE CITTADINANZA IN UNO STATO UE
Per i familiari extracomunitari al seguito del cittadino UE, il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio, da parte della Questura di una “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione”, avente validità 5 anni o dalla “ carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei” qualora il familiare cittadino UE abbia diritto al soggiorno permanente.
In questi casi, alla formalità dovrà essere allegata fotocopia della carta di soggiorno unitamente a fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato in Italia o, in alternativa, fotocopia del passaporto in corso di validità con visto di ingresso.
APPLICAZIONE DELL’ART. 134BIS DEL CODICE DELLA STRADA
Il Ministero dei Trasporti, nella Circolare allegata, precisa che, in conseguenza della normativa in materia di soggiorno dei cittadini UE, non sono più applicabili le disposizioni in materia di “residenza normale” comprovata dal permanere del cittadino UE per almeno 185 giorni l’anno sul territorio italiano
e non è più richiesta l’elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso uno Studio di Consulenza Automobilistica, essendo divenuta obbligatoria l’iscrizione nell’anagrafe del comune di residenza.
Infatti, in conseguenza della nuova normativa, possono essere titolari di documenti di circolazione e di certificato di proprietà relativi a veicoli , i seguenti soggetti:
▪ cittadini comunitari e loro familiari, cittadini UE, che soggiornino per più di tre mesi o in modo permanente in Italia;
▪ familiari cittadini extracomunitari al seguito del cittadino UE, in possesso della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” o di “una carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini Europei”.
L’elezione di domicilio è ancora requisito richiesto, invece, in presenza di persone giuridiche costituite in uno Stato UE che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia.
Restano salve, ovviamente, le disposizioni previste dall’art. 134 CdS riguardanti i cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), soggetti non interessati dalla normativa in argomento.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI (D. LGS. 3/2007)
Per quanto riguarda il soggiorno dei cittadini extracomunitari, si richiamano le indicazioni contenute nel messaggio circolare DSD n.5453 del 12.4.07:
▪ I cittadini extracomunitari che intendono soggiornare in Italia, per soggiorni superiori a tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia.
▪ Coloro ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno in corso di validità, da almeno cinque anni, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale permesso è a tempo indeterminato e sostituisce la carta di soggiorno prevista dalla vecchia normativa.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO IN CORSO DI XXXXX XXXXXXXX
Come noto, a seguito della Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, possono ottenere il rilascio di documenti di circolazione, i cittadini extracomunitari che siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che abbiano presentato domanda di rinnovo alle autorità competenti prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso.
Il Ministero dell’Interno ha emanato il 20 febbraio 2007 una ulteriore Direttiva con la quale vengono riconosciuti al lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, gli stessi diritti derivanti da codesto permesso di soggiorno.
Al riguardo, preso atto anche dell’allegata circolare del Ministero dei Trasporti n. 84647 del 14/9/2007 , sulla base della Direttiva sopra citata, possono essere rilasciati documenti di circolazione e certificati di proprietà anche a favore di cittadini extracomunitari che siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Alla formalità, oltre alla usuale fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, dovrà essere allegata la ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato; al riguardo si informa che tale specifica non viene indicata dall’ ufficio postale.
Si ricorda, infine che, in caso di permesso di soggiorno scaduto rimangono in vigore le disposizioni già impartite a seguito dell’emanazione della Direttiva del Ministero dell’Interno del 6 agosto 2006: alla
formalità dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno già scaduto.
Il Ministero dei Trasporti precisa anche che continuano a non essere accettate le ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.
Non costituiscono oggetto di verifica né da parte degli Uffici Provinciali Motorizzazione né degli Uffici Provinciali ACI :
1) che la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
2) che il cittadino extracomunitario abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e che sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello unico per l’Immigrazione;
3) che la domanda di xxxxxxx sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.
Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli Uffici Provinciali sono tenuti ad accertare.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrà essere richiesto alla d.ssa Xxxxxxx Xxxxx o alla d.ssa Xxxxx Stamati ai consueti numeri telefonici e si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
(Xxxxx Xxxxxxx)