CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE
tra
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per il Lazio (di seguito denominato Inail), codice fiscale e partita IVA 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxxxxxxx x.00 Xxxx, rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore regionale
e
La Società STUDIO MEDICO FISIOKINESITERAPICO AEMME s.r.l. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Xxxx, Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 00/00, codice fiscale 04962250587 e partita IVA 01333201000, rappresentata da Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx nella qualità di legale rappresentante
Premesso che
▪ in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
▪ l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “L’Inail, d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”;
▪ in data 24 maggio 2013 l’Inail e la Regione Lazio hanno stipulato un accordo in attuazione del predetto Accordo quadro;
▪ in data 6 giugno 2016 l’Accordo di cui sopra è stato rinnovato per ulteriori tre anni;
▪ in data 11.9.2017 l’Inail e la Regione Lazio hanno stipulato un accordo con il quale hanno individuato le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, con le quali l’Inail può stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
▪ La Struttura è inclusa nell’elenco allegato all’accordo di cui sopra, in quanto in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di accreditamento, con
assegnazione di relativo budget ed è interessata ad erogare in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell’Inail e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione;
tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all’articolo 11, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.
Art. 3 – Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative
La Struttura assume l’obbligo di erogare le prestazioni richieste, di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all.1), della quale costituisce parte integrante.
Si precisa che le prestazioni LEA di tipo ambulatoriale saranno garantite fino al limite del tetto di spesa (budget) assegnato annualmente alla Struttura dalla Regione Lazio. Pertanto, è fatto obbligo alla Struttura di comunicare tempestivamente all’Inail come sopra denominata l’avvenuto raggiungimento del suindicato tetto.
La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall’Inail, da avviare comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione dell’autorizzazione. L’impegno di cui sopra è assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla Struttura, comprensivo sia delle prestazioni LEA che di quelle LIA.
Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’avvio del progetto riabilitativo, sarà applicata una penale dell’1% dell’importo della fattura.
Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall’Inail, l’erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall’Istituto.
Art. 4 - Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese
La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti Inail e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell’Inail, con analitica indicazione dei trattamenti effettuati e relative causali nel rispetto delle tariffe indicate nell’allegato 1 che non possono in alcun modo essere maggiorate.
La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, specificando nel campo 1.1.4 il codice GØLPEA e nel campo 1.2.6 il codice della singola struttura competente.
L’Inail, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso Banca Popolare di Sondrio IBAN IT45H056960320700000s971X61, e nel caso in cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione il termine di pagamento sarà sospeso fino all’invio delle necessarie integrazioni da parte della Struttura.
La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.
Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell’Inail su ricettario fornito dall’AUSL, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla Struttura esclusivamente alla competente AUSL, con le modalità ordinariamente seguite per il rimborso delle prestazioni erogate in regime di accreditamento.
Art. 5 - Durata
La presente convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 6 - Risoluzione e recesso unilaterale
La presente convenzione sarà risolta dall’Inail qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla Struttura, dei requisiti della regolarità contributiva, dell’accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione.
La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all’Inail dell’eventuale perdita dell’accreditamento.
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno tre mesi, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza e sicurezza
La Struttura è consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.
La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all’esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Struttura sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell’Inail, la Struttura si impegna durante l’esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato
B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, del 27 novembre 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia dal Garante.
La Struttura prende atto che l’Inail, nella sua qualità di “Titolare del trattamento”, intende, ai sensi dell’art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, “Responsabile” del trattamento dei dati che effettuerà nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito “Atto di designazione”, e a rispettarne le istruzioni impartite.
Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro
La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9 – Responsabilità e manleva
La Struttura si impegna a manlevare e tenere indenne l’Inail da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.
Art. 10 - Foro competente
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.
Art. 11 - Spese contrattuali e registrazione
Le parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e s.m.i., a cura e spese della parte richiedente.
Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.
Roma, ………………………… Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’Inail – Direzione regionale Lazio Per STUDIO MEDICO FISIOKINESITERAPICO AEMME s.r.l.
Il Direttore regionale Il legale rappresentante Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
All. 1 - Tariffario prestazioni XXX Xxxxx
Ragione Sociale: STUDIO MEDICO FISIOKINESITERAPICO AEMME s.r.l.
Codice fiscale: 04962250587
Sede operativa: STUDIO MEDICO FISIOKINESITERAPICO AEMME - Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
PRESTAZIONI L.I.A. previste dall’accordo Inail-Regione Lazio (con tempi di esecuzione) | Tariffa (euro) | Prestaz. erogata |
IDROMASSOTERAPIA – 20 minuti | 10 | No |
IPETERMIA – 15 minuti | 15 | Sì |
GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA | 10 | No |
IONOFORESI – 30 minuti | 10 | Sì |
TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA – 20 minuti | 15 | No |
DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE (Radarterapia) – 15 minuti | 10 | No |
MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA – 15 minuti | 15 | Sì |
ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) – 30 minuti | 20 | No |
PRESSOTERAPIA – 30 minuti | 20 | No |
LASERTERAPIA ANTALGICA – 10 minuti | 18 | Sì |
ELETTROTERAPIA ANTALGICA (Tens) – 20 minuti | 10 | Sì |
ULTRASUONOTERAPIA – 10 minuti | 10 | Sì |
TECARTERAPIA MANUALE - AUTOMATICA (capacitiva e resistiva) – 30 minuti | 30 | Sì |
LINFODRENAGGIO MANUALE – 40 minuti | 30 | Sì |
LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) – 15 minuti | 18 | No |
BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale) | 20 | Sì |
TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale) | 15 | Sì |