REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
COMUNE DI NOVOLI
Provincia di Lecce
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 837-847)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. del
I N D I C E
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 – Ambito e finalità del regolamento Art. 2 – Definizioni e disposizioni generali Art. 3 – Presupposto del canone
Art. 4 – Soggetto obbligato
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Art. 5 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico Art. 6 – Tipi di occupazione
Art. 7 – Occupazioni occasionali Art. 8 – Occupazioni d’urgenza
Art. 9 – Istanza e rilascio della concessione
Art. 10 – Titolarità della concessione e subentro Art. 11 – Xxxxxxx, proroga e disdetta
Art. 12 – Modifica, sospensione e revoca d’ufficio Art. 13 – Decadenza ed estinzione della concessione Art. 14 – Occupazioni abusive
CAPO III
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 15 – Istanze per i messaggi pubblicitari Art. 16 – Tipologie di impianti pubblicitari Art. 17 – Istruttoria amministrativa
Art. 18 – Procedure
Art. 19 – Titolarità e subentro nelle autorizzazioni Art. 20 – Rinnovo, proroga e disdetta
Art. 21 – Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione Art. 22 – Decadenza ed estinzione della autorizzazione
Art. 23 – Rimozione della pubblicità
Art. 24 – Le esposizioni pubblicitarie abusive
CAPO IV
XXXXXXX XXXXXX, RIDUZIONI, ESENZIONI
Art. 25 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Art. 26 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie Art. 27 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Art. 28 – Determinazione delle tariffe annuali Art. 29 – Determinazione delle tariffe giornaliere Art. 30 – Determinazione del canone
Art. 31 – Occupazioni non soggette al canone Art. 32 – Riduzioni del canone
Art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
CAPO V PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 – Gestione del servizio pubbliche affissioni
Art. 35 – Determinazione del canone sulle Pubbliche affissioni Art. 36 – Riduzione del canone Pubbliche affissioni
Art. 37 – Esenzioni del canone Pubbliche affissioni
Art. 38 – Modalità per l’espletamento del canone Pubbliche affissioni
CAPO VI
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Art. 39 – Modalità e termini per il pagamento del canone Art. 40 – Accertamenti – recupero canone
Art. 41 – Sanzioni ed indennità Art. 42 – Riscossione coattiva
CAPO VII
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI
Art. 43 – Passi carrabili ed accessi a raso
Art. 44 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici Art. 45 – Occupazioni con griglie intercapedini
Art. 46 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante Art. 47 – Attività edilizia
Art. 48 – Occupazioni con dehors, tavolini e sedie Art. 49 – Occupazione con elementi di arredo Art. 50 – Occupazione con chioschi
Art. 51 – Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio Art. 52 – Esposizione merci fuori negozio
Art. 53 – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
CAPO VIII
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Art. 54 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela” Art. 55 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
Art. 56 – Locandine
Art. 57 – Striscioni e gonfaloni
Art. 58 – Dichiarazioni per particolari fattispecie Art. 59 – Regime transitorio
CAPO IX CANONE MERCATALE
Art. 60 – Disposizioni generali Art. 61 – Funzionario responsabile Art. 62 – Domanda di occupazione
Art. 63 – Criteri per la determinazione della tariffa Art. 64 – Classificazione delle strade
Art. 65 – Determinazione del canone Art. 66 – Occupazioni abusive
Art. 67 – Soggetto passivo
Art. 68 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee Art. 69 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti Art. 70 – Accertamenti – Riscossione coattiva
Art. 71 – Rimborsi Art. 72 – Sanzioni
Art. 73 – Attività di recupero Art. 74 – Disposizioni finali
Allegato A
- Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori
Allegato B
- Tariffe pubbliche affissioni
Allegato C
- Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Novoli del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dall’articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 160/2019 denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);
d) tariffa:rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre
norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Settore attività produttive competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico- edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Art.3 - Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell’imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un’ organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Art.4 - Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all’art. 86, comma 5 del presente Regolamento.
7. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
Art. 5 - Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell’occupazione che si intende realizzare, l’ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d’uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l’eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell’area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l’onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione,
decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
4. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
5. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
6. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Art. 6 - Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Art. 7 - Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Art. 8 - Occupazioni d’urgenza
1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.
3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all' Ufficio Tecnico su apposito modulo.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
Art. 9 - Istanza e rilascio della concessione
1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell’inizio della medesima.
4. L’amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
c) l’ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
e) la durata dell’occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la
sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.
8. Sono di competenza dell’Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione.
Art. 10 - Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune ed ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale;
g) rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del sub ingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l’occupazione è considerata abusiva.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussiste la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;
2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione.
Art. 11 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi del presente regolamento è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.
4. L’istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell’occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore, all’intera durata dell’occupazione.
5. La disdetta anticipata per occupazioni permanenti deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
6. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l’obbligo del versamento del canone per l’intera superficie o l’intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell’occupazione dipende da causa di forza maggiore, validata dal sopralluogo dell’organo di controllo.
Art. 12 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
3. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Art. 14 - Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
CAPO III
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE
Art. 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell’amministrazione Comunale e sul sito Internet dell’Ente.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell’Ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
7. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Art. 16 - Tipologie di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Insegna di esercizio:
contengono il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell’esercizio o la sua attività permanente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d’esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
Pubblicità su veicoli e natanti:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini (la distribuzione è consentita ad orari e giorni prestabiliti con ordinanza sindacale) o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Art. 17 - Istruttoria amministrativa
1. L'ufficio competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla ad altri enti competenti o uffici competenti ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione
pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.
8. Il diniego deve essere espresso e motivato.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
Art. 18 - Procedure
1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l’eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.
Art. 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
h) versare il canone alle scadenze previste.
Art. 20 - Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
Art. 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia. Art. 22 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
2. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Art. 23 - Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo all’ effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Art. 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
CAPO IV
XXXXXXX XXXXXX, RIDUZIONI, ESENZIONI
Art. 25 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del Responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L’arrotondamento è unico, all’interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
Art. 26 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
Art. 27 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Ai fini dell’applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in unica categoria.
Art. 28 – Determinazione delle tariffe annuali
1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per l’unica categoria su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell' allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Art. 29 – Determinazione delle tariffe giornaliere
1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per l’unica categoria su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
Art. 30 – Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione e dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata inferiore a trenta giorni il canone è calcolato sulla base della tariffa giornaliera moltiplicata per i coefficienti. Nel caso di occupazioni o di esposizioni pubblicitarie superiori a trenta giorni il canone e calcolato considerando la tariffa annua frazionata in dodicesimi per ogni mese o sua frazione.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per i coefficienti, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o d’esposizione pubblicitaria.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
Art. 31 – Occupazioni non soggette al canone
Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
a) passo carrabili ad eccezione di quelli per i quali sia stata prodotta apposita istanza di richiesta del segnale di divieto di sosta;
b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
c) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali regolarmente autorizzate;
d) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
e) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata.
Art. 32 – Riduzioni del canone
Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;
c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
Art. 33 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è
quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.
CAPO V PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 – Gestione del servizio pubbliche affissioni
1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 29 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica l’80 per cento.
2) Per le affissioni di natura commerciale il 20 per cento.
Art. 35 – Determinazione del canone sulle Pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella prevista all’Allegato “B” del presente Regolamento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Art. 36 – Riduzione del canone Pubbliche affissioni
1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
Art. 37 – Esenzioni del canone Pubbliche affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Novoli e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Art. 38 – Modalità per l’espletamento del canone Pubbliche affissioni
1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
CAPO VI
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Art. 39 – Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo in 5 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30/4; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti ogni due mesi sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Art. 40 – Accertamenti e recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Art. 41 – Sanzioni ed indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Art. 42 – Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
CAPO VII
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI
Art. 43 – Passi carrabili ed accessi a raso
1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una
modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
Art. 44 – Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all’allegato “A” del presente Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato:
- Ipotesi a) lo specifico coefficiente agevolato;
- Ipotesi b) l’esenzione dal canone.
Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.
Art. 45 – Occupazioni con griglie intercapedini
Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all’atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.
Art. 46 – Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 e, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L' attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
Art. 47 – Attività edilizia
Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
Art. 48 – Occupazioni con dehors, tavolini e sedie
1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.
2. I dehors vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:
TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;
TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande sa pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi Illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.
3. Per occupare il suolo pubblico con dehors (D1 e D2), è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione avente durata massima di un anno decorrente dalla stessa.
Art. 49 – Occupazione con elementi di arredo
1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere,
porta menù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.
6. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
7. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.
Art. 50 – Occupazione con chioschi
1. Per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Il possesso della concessione di suolo pubblico per la posa in opera di un chiosco destinato alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande costituisce condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale corrispondente, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di settore.
Art. 51 – Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1.Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
0.Xx concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Art. 52 – Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Art. 53 – Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
CAPO VIII
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
Art. 54 – Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari – “camion vela”
1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.X. 000/0000.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del
D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
Art. 55 – Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso xxxxxxxx, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria
Art. 56 – Locandine
In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
Art. 57 – Striscioni e gonfaloni
L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
Art. 58 – Dichiarazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è sufficiente il versamento del canone (senza dichiarazione) da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. L’ufficio provvede alla timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini (nei giorni e orari consentiti dalle vigenti ordinanze comunali), manifestini e/o oggetti promozionali il versamento del canone (senza dichiarazione) è da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia del versamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali), non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta al pagamento del canone, ove non esente.
Art. 59 – Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.
CAPO IX CANONE MERCATALE
Art. 60 – Disposizioni generali
1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 61 – Funzionario responsabile
Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.
Art. 62 – Domanda di occupazione
Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.
Art. 63 – Criteri per la determinazione della tariffa
La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- entità dell’occupazione espressa in metri quadrati;
- durata dell’occupazione;
- valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
- valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
L’applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
Art. 64 – Classificazione delle strade
Ai fini dell’applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in unica categoria.
Art. 65 – Determinazione del canone
Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
Art. 66 – Occupazioni abusive
Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a. difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in
pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
Art. 67 – Soggetto passivo
Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall’occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Art. 68 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Gli importi dovuti per tutte le occupazioni temporanee nei mercati sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall’art. 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
Per le occupazioni giornaliere realizzate in occasione del mercato settimanale effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti-operatori precari), si applica la tariffa di cui all’allegato C per ogni giorno di occupazione e in base ai metri occupati, indipendentemente dall’orario effettivo di occupazione e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
I suddetti operatori precari, dovranno acquistare anticipatamente, secondo le citate modalità di pagamento, dei carnet di ticket rilasciati dal Comune.
Il versamento del canone s’intenderà assolto attraverso la consegna del ticket agli organi di vigilanza al momento dell’assegnazione del posteggio.
Art. 69 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno, il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016 o tramite versamento su conto corrente bancario o postale.
Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate aventi scadenza bimestrale, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Art. 70 – Accertamenti – Riscossione coattiva
L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
Art. 71 – Rimborsi
L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi nella misura del tasso d’interesse legale.
Art. 72 – Sanzioni
Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso d’interesse legale.
Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 2, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
Art. 73 – Attività di recupero
Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.
Art. 74 – Disposizioni finali
Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato A
- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Determinazione della misura delle tariffe ordinarie
1. TARIFFA STANDARD ANNUALE
Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o lineare è la seguente:
CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO |
Categoria unica | € 30,00 |
2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA
Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, la misura tariffaria a giorno per metro quadrato o lineare è la seguente:
CATEGORIE | TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO |
Categoria unica | € 0,60 |
1.a TARIFFA STANDARD ANNUALE:
Per le occupazioni per le esposizioni pubblicitarie, la tariffa annua per metro quadrato o lineare è la seguente:
CATEGORIE | TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE |
Categoria unica | € 30,00 |
2.a TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:
Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere, la tariffa annua per metro quadrato o lineare è la seguente:
CATEGORIE | TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE |
Categoria Unica | € 0,60 |
Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l’importo.
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE | COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA | IMPORTO TARIFFA ANNUALE | IMPORTO TARIFFA GIORNALIERA |
Passi e accessi carrabili | 0,33 | 10,00 | ||
Tende e spazi soprastanti e sottostanti | 0,33 | 1,00 | 10,00 | 0,60 |
Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi, dehors, tavolini e sedie | 0,67 | 1,00 | 20,00 | 0,60 |
Occupazioni attrazioni, giochi, spettacolo viaggiante | 0,83 | 0,50 | ||
Chioschi ed edicole, elementi di arredo | 0,67 | 1,00 | 20,00 | 0,60 |
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo | 0,50 | 1,00 | 15,00 | 0,60 |
Attività edilizie | 0,67 | 1,00 | 20,00 | 0,60 |
Esposizione merci fuori negozio | 0,60 | 1,00 | 18,00 | 0,60 |
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio | 0,67 | 20,00 | ||
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici (a cui aggiungere riduzione al 50% in assenza di scopo di lucro ed | 0,83 | 0,50 |
esenzione con il patrocinio dell’Ente) | ||||
Occupazioni con griglie intercapedini | 0,80 | 1,00 | 24,00 | 0,60 |
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici | 0,67 | 1,00 | 20,00 | 0,60 |
Insegna di esercizio non luminosa | 0,40 | 12,00 | ||
Insegna di esercizio luminosa | 0,80 | 24,00 | ||
Pubblicità per conto proprio o conto terzi su automezzi superiori a 30 ql. e per ogni rimorchio | 2,67 | 80,00 | ||
Pubblicità per conto proprio o conto terzi su automezzi inferiori a 30 ql. e per ogni rimorchio | 1,80 | 54,00 | ||
Pubblicità per conto proprio o conto terzi su altre categorie e per ogni rimorchio | 0,87 | 26,00 | ||
Impianto pubblicitario a messaggio variabile (luminosi) | 1,17 | 35,00 | ||
Volantinaggio per persona a giorno | 8,33 | 5,00 | ||
Pubblicità fonica per postazione a giorno | 13,33 | 8,00 | ||
Striscione traversante la strada a giorno | 1,67 | 1,00 | ||
Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno | 100,00 | 60,00 |
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno | 50,00 | 30,00 | ||
Pubblicità realizzata con proiezioni | 5,00 | 3,00 | ||
Locandine e altro materiale temporaneo a giorno | 0,60 | 0,08 | 18,00 | 0,05 |
Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria | 0,50 | 0,50 | 15,00 | 0,30 |
Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 e 8,5 Mq la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%.
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a 8,5 Mq la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%.
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.
Allegato B
- TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per richieste di pubbliche affissioni di numero di fogli inferiori a 50:
- costo per i primi dieci giorni di affissione € 1,36 per ogni manifesto e € 0,68 (sempre per ogni manifesto) per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
Per richieste di pubbliche affissioni di numero di fogli pari o superiori a 50:
- costo per i primi dieci giorni di affissione € 1,16 per ogni manifesto e € 0,58 (sempre per ogni manifesto) per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione.
Allegato C
– Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE | COEFFICIENTI OCCUPAZIONE TEMPORANEA | IMPORTO TARIFFA GIORNALIERA |
Occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore per non alimentari | 0,58 | 0,35 |
Occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore per alimentari | 1,00 | 0,60 |
Occupazioni realizzate fuori dai mercati | 0,58 | 0,35 |
Occupazioni realizzate da produttori agricoli | 1,00 | 0,60 |
Occupazioni realizzata da spuntisti non alimentari | 0,58 | 0,35 |
Occupazioni realizzata da spuntisti alimentari | 1,00 | 0,60 |
Occupazioni realizzate in occasione di Fiera- mercato | 9,16 | 5,50 |
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre | 5,00 | 3,00 |