CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Affidamento del servizio di assistenza e accoglienza al pubblico per le rappresentazioni artistiche ed altri eventi/attività programmate dalla Fondazione. CIG: 57999584C0
ART. 1 OGGETTO
Il presente capitolato ha come oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di assistenza e accoglienza agli spettatori nelle rappresentazioni realizzate nell'ambito della programmazione artistica della Fondazione Teatro di San Carlo.
Esso comprende il servizio di hostess di sala ed ogni altro connesso alle esigenze di assistenza al pubblico durante le rappresentazioni artistiche, le cui modalità e prestazioni sono qui di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo.
A) SERVIZIO ACCOGLIENZA:
1) presenza fisica di hostess munite di divisa, concordata con la Direzione della Fondazione, a tutti gli spettacoli e manifestazioni organizzate dall’Ente con lo specifico impegno a non lasciare incustodito l'ingresso;
2) accoglienza del pubblico e controllo dei biglietti o tessere d’abbonamento all’inizio di ogni spettacolo;
3) controllo che vengano occupati i posti assegnati dal botteghino per tutta la durata dello spettacolo;
4) accoglienza, sistemazione, assistenza e regolazione del flusso di pubblico in platea e nei palchi;
5) presenza costante del personale necessario al fine di assicurare l’assistenza al pubblico;
6) presenza costante del personale in platea e nel loggione durante lo svolgimento degli spettacoli;
7) conoscenza dei posti in sala e controllo preventivo dei settori;
8) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone del teatro, nonché nei corridoi, sale e servizi igienici;
9) vigilanza affinché sia rispettato il divieto di scattare fotografie, ed eseguire registrazioni audio e video;
10) controllo affinché il pubblico non acceda al teatro con alimenti, bevande e che lo svolgimento dell’attività non venga disturbato da rumori molesti provenienti anche dalle zone del teatro prossime alla sala impegnata dalla manifestazione;
11) vigilanza affinché il pubblico non arrechi danni alle strutture ed agli arredi del teatro;
12) controllo affinché il pubblico, a spettacolo iniziato, non acceda in platea, nei palchi ed in galleria;
13) rappresentare tempestivamente al Direttore di Sala ogni eventuale irregolarità;
14) il servizio avrà termine esclusivamente dopo l'uscita di tutto il pubblico provvedendo alla chiusura delle porte;
15) il personale impiegato non potrà accettare per alcun motivo mance o regalie dagli spettatori;
16) il personale impiegato dovrà avere la conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera;
17) assistenza per la vendita presso i locali del Teatro di materiale della Fondazione;
18) eventuale controllo delle uscite di emergenza.
Tali indicazioni hanno valore meramente esemplificativo e non tassativo in quanto l’impresa si obbliga ad effettuare tutte quelle prestazioni che siano comunque necessarie ed accessorie al servizio di assistenza ed accoglienza al pubblico.
B) Eventuali altri servizi, attinenti l’oggetto, su richiesta della Fondazione.
C) Luoghi di esecuzione del servizio accoglienza con numero medio di unità richieste:
C1) Xxxxxx xx Xxx Xxxxx, Xxx Xxx Xxxxx, 00/X:
C2) Eventuali altre sedi: a richiesta della Fondazione.
D) Numero di unità indicativo e che sarà di volta in volta comunicato in ragione delle esigenze della Fondazione:
D1) In occasione di spettacoli d’opera, balletto e sinfonica: max 19 unità;
D2) In occasione di spettacoli per le scuole, attività collaterali e altre manifestazioni: minimo 1 unità.
Trattandosi di servizio da effettuarsi a chiamata il numero di unità indicate deve intendersi puramente indicativo e assolutamente non vincolante per la Fondazione che potrà variarle in qualsiasi momento, in aumento o in diminuzione, in rapporto alle esigenze inerenti l’attività artistica programmata dalla Fondazione, senza che l’impresa abbia niente a pretendere a causa delle eventuali variazioni. Tali variazioni saranno preventivamente comunicate dal Direttore di sala del Teatro di San Carlo al Responsabile della società in base alle necessità connesse alla programmazione artistica.
Nell’ipotesi in cui la Fondazione effettui ulteriori spettacoli non compresi nella stagione lirica e concertistica in programmazione, la società è tenuta a fornire il servizio di assistenza ed accoglienza al pubblico nel numero che verrà specificato dalla Direzione della Fondazione e dal Direttore di Sala, applicando lo stesso prezzo che sarà indicato in sede di offerta.
A scopo meramente informativo, si fa presente che la media annuale delle aperture di sipario è di circa 160.
Oltre che in occasione dei sopra citati spettacoli, il servizio di accoglienza dovrà essere effettuato, previa richiesta della Fondazione, in tutte le altre rappresentazioni e/o eventi che verranno programmati dalla Fondazione, durante il periodo di affidamento del servizio, con un numero di personale che varierà, di volta in volta, in funzione del tipo di spettacolo/evento e della sua collocazione logistica.
ART. 2 DURATA
1. L’appalto dei servizi in oggetto avrà la durata di anni uno, a decorrere presumibilmente dal 5 settembre 2014, incluso il periodo di prova di tre mesi durante il quale il Teatro valuterà l’esito dei servizi prestati e comunicherà all’Impresa aggiudicataria la disdetta o la conferma per il restante periodo contrattuale. In caso di disdetta durante il periodo di prova, nulla sarà dovuto all’Impresa per la risoluzione anticipata del contratto la quale dovrà comunque assicurare il servizio fino all’esito della nuova procedura di affidamento del servizio, alle stesse condizioni economiche proposte.
2. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
3.L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità del servizio oltre i termini sopraindicati, qualora non sia ancora conclusa la nuova procedura per l’affidamento del servizio, alle stesse condizioni, su espressa richiesta del Teatro.
ART. 3 CORRISPETTIVO
Importo presunto: Euro 136.240,00oltre IVA.
Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sono stati stimati pari a zero.
Versamento, in caso di scelta, a titolo di cauzione di una somma pari al 10% dell’importo presunto di affidamento (€13.624,00 tredicimilaseicentoventiquattro/00)).
Totale monte ore annuale presunto: 8.000.
Importo orario a base di gara: € 17,03 oltre iva (comprensivo di oneri previdenziali e contributivi, come da CCNL di settore, spese amministrative ed utili di impresa.
Trattandosi di servizio da effettuarsi a chiamata e in ragione delle esigenze della programmazione artistica, l’importo presunto deve intendersi puramente indicativo ed in nessun modo vincolante per la Fondazione in quanto l’ammontare definitivo dell’appalto verrà determinato in base al computo delle prestazioni effettivamente eseguite. In particolare, esso è stato stimato esclusivamente e in via presuntiva ai fini del pagamento del contributo dovuto all’AVCP.
Nel caso in cui la Fondazione fosse costretta, per argomentazioni legate alla gestione interna del Teatro, a sopprimere uno o più titoli compresi nella stagione di opera, di balletto, di sinfonica, di spettacoli per le scuole o di altri eventi presi in considerazione ai fini della quantificazione dell’importo a base d’asta, l’impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcun compenso a causa del mancato svolgimento del servizio, trattandosi di servizio da effettuarsi a chiamata.
ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia, svolto da personale di età e presenza adeguate alla mansione e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto preferibilmente dalle medesime persone allo scopo di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.
A tal fine l’Impresa, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere alla Fondazione l’elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di un Responsabile il quale, a sua volta, dovrà fare riferimento al Direttore di Sala del Teatro.
Eventuali sostituzioni di persone inserite nel suddetto elenco dovranno essere comunicate in tempo utile al fine di consentire al Direttore di Sala del Teatro di operare, se del caso, la necessaria verifica fra il nominativo comunicato e quello effettivamente utilizzato nella prestazione richiesta.
Le unità di personale utilizzato per l’espletamento del servizio di assistenza al pubblico deve possedere le seguenti caratteristiche: età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35 anni, diploma di scuola media superiore, capacità di intrattenere rapporti con il pubblico e conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera che consenta di curare in modo adeguato le pubbliche relazioni del Teatro nei contatti con il pubblico italiano e straniero.
L’impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, a munire il personale utilizzato di apposti tesserini di riconoscimento con indicato nome e cognome e di apposite divise le cui caratteristiche inerenti il modello, la qualità e il tessuto formeranno oggetto di preventivo accordo con la Sovrintendenza della Fondazione.
Dovrà essere sempre presente in Teatro un Responsabile - coordinatore, non conteggiato nelle unità richieste per il servizio e, pertanto, a completo carico dell’Impresa. Il Responsabile - coordinatore sarà responsabile nei confronti della Fondazione della corretta esecuzione del servizio e, in caso di comportamento non ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Fondazione, dovrà essere sostituito a semplice richiesta scritta. Il Responsabile - coordinatore dovrà possedere spiccate doti organizzative e di coordinamento.
Il personale impiegato dovrà essere formato per il pronto intervento e sui percorsi di sicurezza al fine di assicurare l’esodo del pubblico in caso di emergenza.
ART. 5 PRESTAZIONI
Le prestazioni del servizio di assistenza ed accoglienza al pubblico dovranno essere rese a seguito di comunicazione scritta della Fondazione, inoltrata mensilmente dal Direttore di sala, con allegato
apposito calendario nel quale risulteranno specificate le date e le ore di inizio di ogni singolo spettacolo.
Eventuali modifiche o annullamenti a tale calendario verranno comunicati con almeno 24 ore di preavviso, salvo i casi di forza maggiore.
L’impresa, preso atto del calendario fornito dalla Fondazione, comunicherà le modalità che intende attuare per l’espletamento del servizio richiesto, modalità che dovranno essere approvate dalla Direzione della Fondazione.
L’impresa si impegna ad assicurare la presenza del proprio personale, nel numero richiesto dalla Fondazione, in Teatro e nei locali appositamente indicati almeno un’ora prima dell’inizio dei singoli spettacoli.
In caso di assenza o di impedimento di una delle suddette unità, l’impresa dovrà prontamente procedere alla sostituzione, dandone la dovuta comunicazione al Direttore di Sala.
Per quanto concerne le prestazioni legate a manifestazioni diverse dagli spettacoli in cartellone (a titolo meramente semplificativo, eventi speciali, presentazione di stagione artistica, conferenze stampa, convegni ecc.) le suddette saranno richieste dalla Fondazione con un preavviso minimo di 48 ore, nel quale verranno indicate la data, il luogo e l’ora in cui si terranno le singole manifestazioni, con specificato il numero delle unità da impiegare.
Anche in questo caso eventuali modifiche od annullamenti verranno comunicati almeno 12 ore prima, salvo casi di forza maggiore.
Al fine di assicurare la massima funzionalità del servizio, l’impresa dovrà prendere contatti con il Direttore di Sala della Fondazione, che darà tutti i necessari chiarimenti e disposizioni in materia.
Anche in questo caso, le unità di personale dovranno essere presenti nel luogo indicato nella richiesta, almeno un’ora prima dell’inizio della manifestazione.
ART. 6 VIGILANZA E CONTROLLO
La Fondazione verifica in ogni tempo la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale.
Ogni eventuale inadempienza, inerente la qualità del servizio, la mancata sussistenza del numero minimo o massimo richiesto di unità di personale, l'inosservanza delle regole comportamentali prescritte, i comportamenti scorretti da parte del personale impiegato o comunque qualsiasi altra causa verrà comunicata alla società dalla Fondazione, che assegnerà un termine per eliminare gli eventuali inconvenienti rilevati.
Xxx l’impresa che gestisce il servizio non provvederà nel tempo prescritto, la Fondazione sarà facoltata ad applicare, previa contestazione da comunicare nel termine di 10 giorni, una penalità proporzionata all’entità dell’infrazione commessa, con banda di oscillazione da € 600,00 ad € 3.000,00.
L’applicazione della penale non fa venire meno il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori. Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l’importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, fermo restando il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nel caso di recidive o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell’impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, la Fondazione potrà recedere dal contratto di appalto con semplice avviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione e mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
ART. 7 MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Le fatture dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
• copia degli ordini emessi dalla Fondazione sulla base delle specifiche esigenze di servizio;
• moduli attestanti la regolarità dell’esecuzione dei servizi ordinati, controfirmati dai responsabili dei Servizi richiedenti. Tali moduli dovranno riportare l’indicazione dei nominativi del personale impiegato, la data del servizio.
2. La liquidazione delle fatture, che sarà subordinata alla regolarità della documentazione suddetta, avverrà, solo e soltanto sulla base delle prestazioni effettivamente rese, tramite bonifico bancario a 120 giorni fine mese data fattura, previo controllo da parte dei servizi preposti della Fondazione e dietro presentazione del DURC e di dichiarazione di regolarità fiscale.
3. La Fondazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Impresa aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.
4. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di aprire un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all’appalto. L’impresa aggiudicataria si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
ART. 8 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. restando inteso che il contratto con l’Impresa aggiudicatrice si intenderà risolto di diritto qualora tutte le transizioni inerenti e pertinenti l’attività data in appalto venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
ART. 9 INFORTUNI
L’Impresa si impegna ad assicurare presso l’INAIL il personale impiegato contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile secondo le modalità di cui al successivo art. 10 lett.B).
Resta ferma la responsabilità dell’impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
La Fondazione non assume nessuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare all’impresa ed ai suoi dipendenti dall’esecuzione del servizio.
ART. 10 RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
A) Sicurezza e igiene sul lavoro - piani e emergenza
L’impresa si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Fondazione che provvederà ad inoltrarla al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
La Fondazione si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
B) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro
L’impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.
La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell’Impresa per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.
L’Impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia:
- assicurazione per danni;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente.
Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 500.000,00= per ogni sinistro.
L’Impresa dovrà presentare alla Fondazione, alla firma del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà produrre una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
L’Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell’esecuzione del servizio.
In caso di danni a cose della Fondazione, l’accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l’incaricato dell’amministrazione della Fondazione e il responsabile dell’Impresa; in assenza di questi si procederà all’accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall’incaricato della Fondazione.
C) Obblighi contributivi ed assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dall’Impresa, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile.
D) MANLEVA
L’impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta risarcitoria intrapresa dal personale dell’impresa stessa.
E) Obblighi di segretezza
E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
ART. 11 DIREZIONE DEL SERVIZIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
L'appaltatore deve nominare, dandone comunicazione alla Fondazione, un proprio responsabile del servizio, nonché un suo sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci. Essi devono essere reperibili in loco in ogni momento, per tutta la durata del servizio; all'occorrenza, devono assicurare la loro presenza fisica presso la Fondazione entro 4 ore dalla richiesta (fatti salvi eccezionali e giustificati motivi di impossibilità).
2. La Fondazione ha il diritto di chiedere la sostituzione dei soggetti di cui al comma 1, se non graditi per comprovata incapacità. La sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di inadempimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. del presente
capitolato.
ART. 12 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI
L’inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione “ipso facto et de jure” del contratto, a norma dell’art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l’incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali, ivi compresa quella che prevede che l’offerta presentata sia vincolante per l’Impresa aggiudicataria. Prima di invocare la risoluzione del contratto la Fondazione procede comunque ad una formale diffida con richiesta di adempimenti e fissazione di un termine per il chiarimento.
2. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
3. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire alla Direzione della Fondazione entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Fondazione, si procederà all’applicazione di una penalità variabile da Euro 250,00.= a Euro 1.500,00.= in ragione dell’importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze.
4. In ogni caso la Fondazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese dell’Impresa aggiudicataria rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione che, nel caso specifico, dovrà essere immediatamente integrata.
5. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato o non conforme servizio.
ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
La Fondazione si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora le inadempienze da parte dell’Impresa aggiudicataria, nonostante l’applicazione delle penalità previste, si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi delle seguenti circostanze, valutate con criteri insindacabili dalla Fondazione stessa:
- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell’Impresa aggiudicataria;
- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall’Impresa nel servizio;
- nel caso in cui siano state rilevate e contestate con note scritte complessivamente tre inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate, ad inoppugnabile giudizio della Direzione della Fondazione, adeguate e/o tre ammonizioni;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata: La risoluzione potrà avvenire senza l’obbligo, per la Fondazione di una preventiva diffida a ripristinare il servizio.
2. Per infrazioni di particolare gravità, che comportino l’interruzione del servizio, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste.
3. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata all’Impresa aggiudicataria, con indicazione del termine per le relative giustificazioni.
4. In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la Fondazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.
5. Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, i teatri venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, la ditta aggiudicataria non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.
ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO E DI SUBAPPALTO
1. Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.
2. In caso di cessione dell'Impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.
ART. 15 REVOCA E VARIAZIONE DEL SERVIZIO
L‘appalto potrà essere revocato dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi.
2. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Fondazione dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le attività previste contrattualmente, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate richieste di prestazione.
ART. 16 SCIOPERO DEL PERSONALE
1. Qualora si verifichino scioperi del personale per i servizi oggetto del presente capitolato, ovvero lo stesso non possa operare per cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla FONDAZIONE e garantire, se oggettivamente possibile, un servizio di emergenza.
2. Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro è valutato quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui al presente capitolato
ART. 17 TUTELA DEI LAVORATORI
Il Contraente dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti, nella tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza del proprio personale. Il Contraente, altresì, dovrà rispettare l’osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni d’ogni specie sia alle persone che alle cose. Inoltre, il Contraente, sempre sotto la propria responsabilità, dovrà attenersi alle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale vigenti.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Per la definizione di eventuali controversie è competente il foro di Napoli.
ART. 19 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.
2. A norma del D. lgs 196/2003, i dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, ne autorizzano espressamente l’utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l’esclusione dalla gara.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici della Fondazione investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali sopra descritti.