DALL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ESCLUSI
DALL’APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 38 in data 30/09/2019 pubblicata dal 15/10/2019 al 30/10/2019 con progressivo 2019/000940, esecutiva il 25/10/2019 Regolamento entrato in vigore il 1° Novembre 2019 (primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione) a norma dell’art. 16 dello stesso.
Sommario
Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione 3
Articolo 3 -Istituzione dell’Elenco degli Avvocati 3
Articolo 4 - Revisione periodica dell’Elenco 4
Articolo 5 - Requisiti per l’inserimento nell’Elenco 5
Articolo 6 - Modalità di inserimento nell’Elenco 5
Articolo 7 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco 6
Articolo 8 - Condizioni - Lettera di Incarico - Impegni. 9
Articolo 9 - Compenso, Attività di domiciliazione e/o nomina di Consulente Tecnico di Parte o altra figura tecnica in corso di causa. 9
Articolo 10 - Cancellazione dall’elenco 10
Articolo 11 - Conferimento incarichi legali congiuntamente ad uno o a più Comuni aderenti all’Unione
................................................................................................................................................................. 10
Articolo 14 – Norma transitoria 11
Articolo 15 - Norme di rinvio 11
Articolo 16 - Entrata in vigore 11
Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, sanciti dall’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici, il conferimento di incarichi ad Avvocati, che risultino esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera d.1) e comma 1 lettera d.2) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche. Il Regolamento, in particolare, stabilisce:
a. le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie degli incarichi per singoli patrocini legali a professionisti esterni all’Amministrazione;
b. le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in un giudizio, in un arbitrato o in una conciliazione, conferiti, per un’esigenza puntuale ed episodica, dall’Unione dei Comuni valli e Delizie ad un Avvocato abilitato all’esecizio della professione nel territorio dello Stato italiano, in occasione di ogni singola vertenza, innanzi a tutti gli Organi giurisdizionali e tutte le Autorità pubbliche ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Le attività di consulenza legale disciplinate dal presente Regolamento sono esclusivamente quelle fornite da un Avvocato in preparazione di un’attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l’incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione.
Articolo 2 - Esclusioni
1. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi di studio, ricerca, consulenza in materie giuridiche e legali, conferiti in assenza dei presupposti per l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale, di un arbitrato o di una conciliazione o qualora vi siano ridotte probabilità che vi si giunga in merito alla questione oggetto dell’incarico. Tali incarichi sono conferiti ai sensi dell’art. 7 commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e trovano disciplina nell’ambito del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza. Regolamento stralcio del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” in vigore presso l’Ente.
2. Restano, altresì, escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, le prestazioni di servizi legali forniti in modo seriale o continuativo e periodico nell’unità di tempo considerata (per massimo un triennio), che l’affidatario svolge con organizzazione propria di mezzi ed assunzione del rischio economico dell’esecuzione in quanto esse costituiscono appalti di servizi legali, ricompresi negli affidamenti di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 3 -Istituzione dell’Elenco degli Avvocati
1. L’affidamento degli incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale, di cui all’art. 1 del presente Regolamento, deve essere necessariamente preceduto dalla verifica ed attestazione circa l’assenza di idonee professionalità all’interno dell’Ente o l’impossibilità da parte di tale personale a svolgere l’incarico.
2. Ai fini del conferimento dell’incarico nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti è necessario provvedere all’istituzione di apposito Elenco aperto di operatori qualificati al quale attingere.
3. L’Ente istituisce, pertanto, un Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati,
esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutti gli Organi
giurisdizionali, la cui tenuta è demandata al competente Settore Staff del Segretario generale operante, per tale finalità, in staff al Settore Finanze, con le modalità di seguito descritte.
4. L’elenco pubblico è unico, ma suddiviso in sezioni, distinte per tipologia di contenzioso. Esso indica: il nominativo del Professionista seguendo l’ordine alfabetico ed il foro di competenza.
TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO
Sezione A – Contenzioso amministrativo
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. –
Consiglio di Stato – Corte dei Conti.
Sezione B – Contenzioso civile
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace
- Tribunale Civile - Corte d’Appello – Corte di Cassazione Civile, ed eventuali organismi di mediazione.
Sezione C – Contenzioso giuslavoristico
Consulenza, assistenza e patrocinio presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro, Corte d’Appello – Corte di Cassazione Civile.
Sezione D – Contenzioso penale
Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale Sezione Penale
– Corte d'Appello – Corte di Cassazione Penale.
Sezione E – Contenzioso tributario
Consulenza, assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria. Da tale sezione si attingerà esclusivamente nei casi in cui sia obbligatorio la rappresentanza in giudizio a mezzo di legale.
Sezione F – Contenzioso in materia urbanistica
Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. –
Consiglio di Stato in materia urbanistica.
Sezione G – altre sezioni
-In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti
5. Per le controversie legali che coinvolgono l’Ente, la decisione in ordine alla necessità di agire o di resistere o meno in giudizio, è assunta con deliberazione della Giunta dell’Unione, sulla base di una documentata proposta redatta dal Dirigente a cui afferisce, per la materia sottesa, la controversia.
Articolo 4 - Revisione periodica dell’Elenco
1. L’inserimento nelle sezioni dell’Elenco avviene su richiesta del Professionista, singolo o associato, da presentarsi secondo le modalità indicate all’Articolo 5 successivo, a seguito di Avviso pubblico.
2. Qualora la domanda di inserimento dell’Elenco sia presentata da più professionisti riuniti in studio associato, le norme del presente regolamento sono da intendersi riferite allo studio, inteso unitariamente. I requisiti previsti dall’art. 5 del presente regolamento dovranno, inoltre, essere poseduti e dichiarati da parte di tutti i membri dello studio associato. Non è ammessa la domanda di iscrizione presentata da un professionista sia come singolo, che come appartenente ad uno studio associato.
3. L’Elenco sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute. L’aggiornamento dell’Elenco avverrà, mediante pubblicazione di apposite avviso, una volta all’anno entro il 30 novembre per l’anno successivo.
4. I nominativi dei richiedenti ritenuti idonei, sono inseriti nell’Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
5. La scelta dei Legali a cui richiedere i preventivi avverrà nell’ambito di ciascuna Sezione, a
rotazione e previa procedura di cui al seguente Articolo 7.
6. L’elenco formato è pubblicato sul sito web e il Professionista autorizza con l'invio della
propria candidatura il trattamento dei dati personali per le finalità di legge.
Articolo 5 - Requisiti per l’inserimento nell’Elenco.
1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
• Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Capacità a contrarre con la P.A.;
• Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
• Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo, penale, civile e del lavoro;
• Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni o di persone fisiche nello svolgimento di funzioni pubblicistiche, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
• Assenza di cause di incompatibilità per conflitto di interessi anche solo potenziale.
2. I professionisti, singoli o associati che, in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano azioni giudiziarie avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.
Articolo 6 - Modalità di inserimento nell’Elenco.
1. Annualmente, entro il 30 novembre di ogni anno, l’Unione dei Comuni valli e Delizie redige e pubblica all’Albo pretorio on-line del proprio sito internet istituzionale, un Avviso pubblico per la predisposizione e l’aggiornamento dell’Elenco degli operatori qualificati ad assumere incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale preordinata ad un’attività di rappresentanza dell’Ente in un giudizio, suddiviso in apposite sezioni per materia. L’avviso dovrà essere pubblicato per la durata di 15 giorni durante i quali, i soggetti interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti, possono inoltrare manifestazione di interesse all’inserimento nell’Elenco.
2. I professionisti interessati devono presentare domanda di candidatura utilizzando la modulistica predisposta dall’Unione o attraverso altre modalità indicate nell’Avviso, che contemplino il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Nelle domanda devono essere indicati i dati del Professionista singolo o il rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni di interesse in relazione alla
professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae e professionale allegato all'istanza, insieme ad una scheda sintetica ripilogativa della carriera professionale, da presentarsi via PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx oppure tramite plico postale da indirizzare a Unione dei Comuni Xxxxxx e Delizie, c/o Centro Servizi al Cittadino “Portoinforma” Xxxxxx Xxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxxxxxxxxx (Xx).
3. Il Professionista è tenuto a dichiarare, mediante autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
b) l’eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
c) l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
e) il proprio Codice fiscale e la propria partita IVA;
f) la dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l’Unione dei Comuni Valli e Delizie o in conflitto con gli interessi dell’Unione, per la durata del rapporto instaurato e di non trovarsi in altre situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale con l’Ente, in base al Codice Deontologico Forense ed in base al Codice di Comportamento dell’Ente, facente parte del Piano Trinnale di Prevenzione della Corruzione, per le parti applicabili a tale tipologia di incarichi;
g) la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
h) l’impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari ed oneri a carico dell’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
i) l’indicazione del numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e relativo massimale;
j) la dichiarazione di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.
k) La dichiarazione che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di Controparte, si attiverà a predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
4. All’istanza deve essere allegato il curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco a cui si chiede l’iscrizione.
5. Il possesso dei requisiti di cui sopra, è autocertificato dai richiedenti ai fini dell’iscrizione nell’elenco. Resta, peraltro, salva la possibilità per l’Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra, a mezzo di certificazione specifica.
6. Per gli Studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun Avvocato componente lo Studio associato. Gli Studi associati che raggruppino professionisti con professionalità ed esperienza in ambiti diversi, potranno ottenere l’iscrizione in più di una sezione dell’Elenco.
Articolo 7 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco.
1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio e l’affidamento dell’incarico, è assunta con deliberazione della Giunta dell’Unione sulla base di una relazione del Dirigente del Settore a cui afferisce la controversia, ratione materiae in cui
siano evidenziate le ragioni sostanziali che rendano necessaria e/o opportuna la presenza in giudizio dell’Ente. Analogamente spetta alla Giunta la manifestazione di volontà di avvalersi di una consulenza legale preordinata alla difesa in giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 3 del presente Regolamento, sulla base della proposta motivata del Dirigente competente per materia.
2. Il Dirigente del Settore Finanze dell’Unione, sentito il Dirigente competente per la materia sottesa al contenzioso, individua il nominativo del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono.
3. La scelta dell’Avvocato, singolo o associato, avviene in maniera trasparente e nell’interesse del buon esito del contenzioso a favore dell’Ente, scegliendolo tra una rosa di professionisti variabile a seconda del valore della causa, iscritti nell’apposita Sezione dell’Elenco ed individuati mediante sorteggio, a cui viene richiesto un preventivo di spesa, nel rispetto del principio di rotazione. La scelta dell’affidatario dell’incarico avviene mediante comparazione delle offerte economiche pervenute, tenuto conto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e s.m.i. ed in considerazione del curriculum vitae e professionale degli Avvocati interpellati.
4. I professionisti da invitare, scegliendoli dall’Elenco, tramite sorteggio, compatibilmente con il numero effettivo di iscritti, saranno n. 3 se il valore presunto della causa è contenuto entro l’importo di 40.000,00 Euro; saranno invece n. 5 se il valore presunto della causa è di importo superiore. Qualora nel determinare il valore presunto della causa, si sia tenuto conto di tutti i possibili gradi del giudizio, l’affidamento a seguito della procedura comparative, si intende conferito per il giudizio in tutte gli stati e le fasi.
5. Nel caso in cui nell’apposita sezione dell’elenco da cui si intende scegliere i professionisti da invitare sia iscritto un numero inferiore a quello indicato per le singole sogli, si prescinderà dal sorteggio e l’invito sarà inviato a tutti gli iscritti della sezione.
6. Le operazioni di sorteggio della rosa di professionisti, di cui andrà redatto apposito verbale, e la successiva individuazione del nominativo dell’Avvocato da parte del Dirigente del Settore Finanze, sono svolte da una Commissione tecnica composta da tre membri, ovvero, di norma, dal Segretario dell’Unione, dal Dirigente del Settore Finanze e dal Dirigente competente per la materia sottesa al contenzioso e/o da un funzionario del medesimo Settore e/o dal Funzionario e/o istruttore direttivo del Servizio Staff del Segretario Generale - Servizio Contratti, Appalti e Organi Istituzionali dell’Ente ovvero un terzo dirigente o funzionario dell’Ente, tenendo conto che i punti massimi attribuibili sono complessivamente 100, di cui 70 relativi al curriculum ed all’esperienza e 30 per l’offerta economica, secondo i criteri di attribuzione che saranno definiti nella lettera d’invito a presentare offerta, quali a titolo esemplificativo, relativamente al curriculum, i seguenti:
a) maturità di iscrizione all’Albo degli Avvocati;
b) iscrizione all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alla Giurisdizioni superiori;
c) numero di incarichi di patrocinio con particolare riferimento a quelli in favore di Enti Pubblici degli ultimi 5 anni in cui l’Ente Pubblico è risultato vincitore, distinti per valore della causa;
d) pubblicazioni effettuate nelle materie oggetto della sezione di appartenenza.
7. Laddove tra i professionisti sorteggiati figuri uno Studio associato, l’Ente, dovrà richiedere, contestualmente all’offerta economica, l’indicazione dell’Avvocato, tra quelli compresi nello Studio associato, che sarà scelto dallo Studio per lo svolgimento dell’incarico, anche al fine di effettuare la comparazione tra il relativo curriculum e quello degli altri professionisti sorteggiati.
8. La scelta dell’affidatario dovrà tenere conto del criterio di rotazione, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare; pertanto, in presenza di un congruo numero di iscritti nella sezione
dell’elenco da cui si dovrà attingere per effettuare il sorteggio sarà escluso dallo stesso il professionista/studio associato che nel medesimo anno solare abbia già ricevuto tre incarichi da parte dell’Ente.
9. Nella lettera di invito l’Unione potrà chiedere ai professionisti interpellati, di esprimere il proprio motivato giudizio, circa la convenienza e l’opportunità di costituirsi in giudizio, in considerazione delle probabilità di esito positivo per l’Ente e/o di esperire ulteriori gradi di giudizio laddove, ad esempio, si ravvisi il venir meno dell’interesse dell’Ente nella causa o sia evidente l’eccessiva onerosità della stessa, in relazione alle concrete possibilità di ottenere risarcimenti o indennizzi dalla controparte e ad altri aspetti.
10. Dalla data di revisione dell’elenco, il sorteggio effettuato per individuare i professionisti a cui richiedere i preventivi, coinvolgerà nuovamente tutti gli iscritti nella sezione relativa alla tipologia di contenzioso di cui trattasi.
11. Nel momento in cui il Professionista accetta per iscritto l’incarico conferito con le modalità
di cui all’articolo seguente, dovrà rilasciare:
- apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Unione, per la durata del rapporto instaurato e dell’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dell’Ente in quanto applicabile;
- dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001.
12. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso contro l’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
13. Non possono essere affidati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
14. Nel caso in cui nessun Professionista riscontri alla richiesta di preventivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, valutata la congruità della spesa.
15. L’affidamento diretto è consentito, altresì, nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione di incarichi per i diversi gradi di giudizio) qualora tale possibilità sia stata prevista nel primo incarico e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto che si siano positivamente conclusi, sempre che ciascun affidamento abbia un valore di importo contenuto entro i 5.000,00 euro oltre oneri e Iva.
16. L’affidamento diretto è altresì possibile nel caso in cui, anche qualora il valore dell’affidamento dell’incarico per i gradi di giudizio superiori al primo, superi il limite dei 5.000 euro oltre oneri e Iva, l’affidamento ricada sul Professionista individuato con la procedura comparative di cui al comma 4 del presente articolo.
17. L’affidamento diretto è, inoltre, consentito in caso di oggettiva e comprovata urgenza, le cui ragioni devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L’affidamento diretto dovrà comunque avvenire nei confronti di un Avvocato iscritto nell’Elenco.
18. È eccezionalmente consentito l’affidamento diretto in caso di infungibilità dell’oggetto dell’incarico o della consulenza, motivata dall’assoluta particolarità della materia o della
novità del thema decidendum, purchè il valore dell’incarico sia contenuto entro i 5.000,00 euro oltre oneri e Xxx. In quest’ultimo caso l’Unione può eccezionalmente conferire incarichi legali a professionisti non inseriti nell’Elenco, qualora sia stata accertata e rigorosamente motivate l’assenza in esso di professionisti idonei all’espletamento dell’incarico.
Articolo 8 - Condizioni - Lettera di Incarico - Impegni.
1. La lettera di incarico di patrocinio legale o di consulenza legale, dovrà avere il seguente contenuto minimo:
a) Oggetto dell'incarico;
b) Impegni delle Parti;
c) Indicazione dei compensi professionali oggetto di contratto;
d) Comunicazione che qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al Professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito;
e) Modalità e tempi di pagamento con la precisazione che in caso di transazione o abbandono del giudizio per qualsiasi motivo verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività effettivamente svolta.
f) Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a noma dell'art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, come previsto dall'art. 2, co.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 del Codice.
2. L’Unione dei Comuni Valli e Delizie è tenuta a prestare la massima collaborazione con il Professionista, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinchè la pratica possa essere istruita e proseguita nel migliore dei modi. Il Professionista affidatario sarà tenuto a:
- partecipare ad incontri e riunioni presso la sede dell’Unione per la trattazione della
causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell’Ente;
- segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull’opportunità di transigere o conciliare la lite;
- aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l’indicazione dell’attività posta in essere e ad inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito;
- rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l’insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta domanda e soprattutto di in assenza di espressa accettazione da parte dell’Ente, tale scostamento non darà diritto ad alcuna maggior pretesa;
- indicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
- indicare la previsione del compenso in forma onnicomprensiva, impegnandosi ad applicare le dovute decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali come previste dal D.M. 55/2014 e s.m.i;
- trasmettere all'Ente copia del Certificato di regolarità contributiva, che di fatto riproduca contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC, rilasciato dalla Cassa Forense esclusivamente ad ogni iscritto, o altro documento idoneo ad attestante la regolarità della posizione contributiva.
Articolo 9 - Compenso, Attività di domiciliazione e/o nomina di Consulente Tecnico di Parte o altra figura tecnica in corso di causa.
1. Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, si attiverà a predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore dell’Ente.
2. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
3. Il Dirigente del Settore Finanze provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. Su richiesta del professionista, sarà riconosciuto un anticipo in misura non superiore al 30% della somma riportata nel preventivo di massima. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, l’Unione nella lettera di invito, può richiedere ai Professionisti preventivi già comprensivi dell'onere dovuto per la domiciliazione. Nel caso di contenziosi in cui sorga l'esigenza di nomina di consulenti di Parte, qualora l'Amministrazione non disponga di dipendenti tecnici qualificati in grado di assumere l'incarico, procederà alla individuazione di un incaricato esterno; il Professionista Legale potrà proporre, in relazione alla natura della controversia, tecnici di propria fiducia da sottoporre alla scelta dell'Amministrazione.
Articolo 10 - Cancellazione dall’elenco.
1. E' disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che:
- ne abbiano fatto richiesta;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano, senza giustificato motivo, omesso di presentare il preventivo a seguito di
n. 3 richieste dell'Ente;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze contrattuali.
Articolo 11 - Conferimento incarichi legali congiuntamente ad uno o a più Comuni aderenti all’Unione
1. Qualora l’Unione dei Comuni Valli e Delizie conferisca incarichi di patrocinio legale o di consulenza legale in merito a questioni che coinvolgono anche uno o più Comuni ad essa aderenti, l’Unione potrà agire su delega del/dei Comune/i deliberata dalla Giunta di tale/i Ente/i, come capo fila nell’individuazione di un unico Avvocato a difesa e nell’interesse di entrambi gli Enti, applicando il presente Regolamento.
2. Il conferimento di un unico incarico a tutela di più Enti, risponde all’esigenza di conseguire risparmi di spesa e può essere impiegato quale strategia processuale in caso di unitarietà degli interessi pubblici da tutelare, salvo il caso in cui gli Enti non si trovino tra essi in situazione di conflitto d’interessi anche solo potenziale.
3. I rapporti finanziari tra l’Unione ed il/i Comune/i verranno definiti in appositi atti in accordo tra essi.
4. Tale modalità di conferimento congiunto può essere impiegata anche qualora l’interesse comune coinvolga enti locali diversi dai Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
Articolo 12 - Pubblicità.
1. L’Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell’Unione è pubblico e reso noto sul sito web dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie.
2. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.
3. Al fine di assicurare la massima diffusione dell'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei Legali esterni, l’Unione attua le più opportune forme di pubblicità, quali l’informazione all’Ordine degli Avvocati del Foro di Ferrara e di città limitrofe. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell’elenco e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
Articolo 13 - Privacy
1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali:
- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell’elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale o di consulenza legale;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679)
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell’espletamento dell’incarico; (art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679);
- il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l’integrazione, la correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n. 2016/679;
- l’autorizzazione al trattamento dei dai personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell’ambito dell’elenco di cui al punto 2). (art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679).
Articolo 14 – Norma transitoria
1. Per la predisposizione dell’Elenco di cui all’art.1, il primo Avviso pubblico verrà redatto e pubblicato all’Albo pretorio on-line entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per la successiva revisione periodica si applicano le disposizioni di cui all’art.4.
Articolo 15 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
Articolo 16 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.