SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE PROVVISORIE DI ACCUMULO LIQUAMI NEI VILLAGGI
ATTREZZATI CIG: 7163512D19 CUP: J89D17000720004
Periodo: 12 mesi dalla firma del presente Accordo Quadro
Importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro di € ………………………
Art.1 – Oggetto del servizio
Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito ai sensi dell’art.54 (comma 4, lett. a), del D. Lgs 50/2016 (d’ora innanzi Codice),”; per il SERVIZIO DI SPURGO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI NEL VILLAGGIO ROM
Nell’ambito del servizio dovrà essere assicurato il ritiro, il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti per un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro.
La ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio con proprio personale specializzato e secondo le specifiche previste nel capitolato prestazionale.
I servizi oggetto dell’Accordo Quadro, da garantire per 24 ore al giorno e per tutti i giorni per l’intera durata dell’Appalto, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e come tali non potranno essere per alcun motivo sospesi o abbandonati.
In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire a un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.
Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che
verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato.
Con il presente schema di accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora a eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il servizio SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE PROVVISORIE DI ACCUMULO VILLAGGIO ROM . L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
Ogni esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna ad eseguire, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e ogni esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
- il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice);
- il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii.“Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del
D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii.“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato;
- gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro.
Art. 2 - Durata dell’accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio L’accordo quadro avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare i termini di durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 – Localizzazione dell’intervento
Le attività saranno realizzate presso il Villaggio Rom sito nel territorio di Roma Capitale.
ART. 4 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
L'importo complessivo a base d’asta dei servizi ammonta ad € esclusa IVA
oneri della sicurezza per interferenza pari a zero in quanto gli impianti sono distanti dalle unità abitative. L’importo è stato calcolato in base alla stima delle quantità di rifiuto prodotto sulle sedi e dagli impianti.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
L’importo si intende comprensivo di tutti i servizi dell’Accordo Quadro, l’acquisto dei materiali ed attrezzi e di tutti gli altri oneri afferenti l’effettuazione dei servizi stessi.
ART.5 DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI
Le attività oggetto del contratto saranno svolte dalla Ditta esecutrice in conformità alle disposizioni contenute nel capitolato e possono essere così sommariamente indicate:
1. il servizio riguarda lo svuotamento periodico di n° vasche di accumulo di capacità da mc ciascuna ubicate all’interno del Villaggio Rom ,
2. trasporto e consegna a discarica autorizzata;
3. la compilazione dei formulari rifiuti completi di timbro e firma della discarica ricevente, con indicazione del peso e della tipologia del rifiuto consegnato, nonché lo “scontrino di pesata” rilasciato dalla discarica
ricevente quale documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti;
4. corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati.
Art. 6 – Personale
L’Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex D.Lgs. 196/2003).
L’Organismo affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
ART.7 ESTENSIONE E VARIAZIONE AL CONTRATTO
L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante, introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha comunque l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Stazione Appaltante, entro il limite massimo di un quinto, in più o in meno, rispetto all’importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tali modifiche devono notificarsi,
tempestivamente e per iscritto, all’Appaltatore e la loro attuazione non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi
Art. 8 - Corrispettivo contrattuale
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro gli aggiudicatari si impegnano a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per il periodo di 12 mesi e per i periodi presuntivamente sopra indicati, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
Tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, saranno affidati e specificati di volta in volta agli esecutori con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente.
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetti del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
Gli aggiudicatari del presente accordo quadro, affidatari degli eventuali contratti applicativi, si impegnano a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 14.
A tal fine, l’Amministrazione si impegna a comunicare all’aggiudicatario, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro, ovvero dalla data presunta di conclusione dei contratti applicativi (escluso l’ultimo) sopra indicata, la data di affidamento del successivo contratto applicativo, ovvero di riservarsi successivamente (con periodicità comunque non superiore a trenta giorni) la relativa comunicazione.
Art. 9 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
Le prestazioni principali ed accessorie del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e degli eventuali titoli professionali;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;
L’esecutore nell’esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
Gli aggiudicatari dell’accordo quadro si impegnano a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Gli esecutori si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ogni esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione degli eventuali singoli contratti applicativi, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Ogni esecutore, nell’ambito degli eventuali contratti applicativi, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:
1) mettere a disposizione della Stazione Appaltante copia della documentazione dei mezzi utilizzati per l’attuazione del servizio;
2) non usare attrezzature non rispondenti alle norme di qualità ed antinfortunistiche in vigore al momento del loro utilizzo;
3) non usare prodotti tossici o nocivi o che contengono componenti non permessi dalla legge;
4) all’organizzazione delle prestazioni, l’impiego dei mezzi d’opera, l’attuazione delle opere provvisionali, la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie agli interventi programmati nonché l’adozione di quanto previsto e disposto dalle stesse autorizzazioni e leggi/regolamenti vigenti, al fine di evitare sanzioni, danni, sinistri ed infortuni alle maestranze ed a terzi;
5) la disciplina, la formazione e l’informazione delle maestranze;
6) la predisposizione di tutto quanto necessario per la tutela della salute del personale impiegato;
7) Mettere a disposizione della Stazione Appaltante un’autovettura per i sopralluoghi per cinque giorni settimanali.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 10 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto applicativi Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli eventuali singoli contratti applicativi, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del singolo contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 11 - Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei contratti applicativi afferenti il presente accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 17 del presente schema di accordo quadro eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del singolo contratto applicativo;
c) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
f) una penale del 5% del valore del presente accordo quadro come definita all’art. 20 del presente schema di accordo quadro, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità di cui al successivo art. 21;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, per ciascun contratto applicativo in funzione del presente accordo quadro, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C. (ove nominato).
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto del singolo contratto applicativo per grave inadempimento.
Art. 12- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Per ciascun contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di mesi tre (n. 3) di attività il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione delle prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
3. numero delle penali eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
4. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
5. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso di esecuzione; Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di accordo quadro afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’affidatario del relativo contratto applicativo concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 del Nuovo Codice.
Art. 13 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni di ciascun contratto applicativo
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) Roma Capitale verifica il regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro, il controllo sulla regolare esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, per ciascun contratto applicativo, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del presente schema di accordo quadro in ciascun contratto applicativo qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.
Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo contratto applicativo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo ai sensi è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo l’esecutore e il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con
il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale di ciascun contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell’esecuzione.
Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 15- Cauzione definitiva dell’accordo quadro
L’aggiudicatario del presente accordo quadro, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale massimo complessivo presunto del presente accordo quadro.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto (bancario,
assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario del presente accordo quadro dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs n.50/2016 nella misura stabilita dal bando di gara.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore in funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei singoli contratti applicativi.
Secondo le norme vigenti, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui contributi da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 103, comma 5 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i servizi per l’intero importo complessivo presunto, l’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione della certificazione di regolare rendicontazione “finale” ovvero entro 30 giorni dalla mancata consegna dei servizi del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione di Roma Capitale afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro inerente.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell’accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell’art. 103, comma 5 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento del presente accordo quadro e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 16 – Assicurazioni a carico dell’impresa di ciascun contratto applicativo L’esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo di ciascun contratto applicativo.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo.
L'esecutore dell’appalto, inoltre, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro e euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno
Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Il contraente esecutore di ciascun contratto applicativo trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna di ciascun contratto applicativo.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 17 – Subappalto
Per la materia trattata in cui sussiste l’obbbligo di tracciabilità dei rifiuti non è ammesso il subappalto.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro.
L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla
L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 19 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’affidatario dei singoli contratti applicativi comunicare a Roma Capitale – Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 20 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno
- e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi
gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'accordo quadro, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del presente accordo quadro;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi eventualmente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 83 del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi
partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 21 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto del presente accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’ art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di ciascun contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione del presente accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite,
Il D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dalle norme vigenti.
In caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del comma 7, dell’art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente del presente accordo quadro.
Art. 22 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso,
previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.
Art. 23 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo quadro e ai conseguenti eventuali contatti applicativi che verranno eseguiti;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi agli eventuali contratti applicativi che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento del presente accordo quadro.
Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art.24 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente accordo quadro che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del Codice e di cui al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del Codice sono rimborsate a Roma Capitale dagli aggiudicatari definitivi del presente accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 25 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 21, comma 1 del presente accordo quadro.
“L’esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico”.
Il Direttore Il Rappresentante Legale