DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E/O SOSTA PER I VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Approvato con Delibera Giunta Comunale nr. del
Articolo 1 Oggetto del Disciplinare
La circolazione e la sosta nell’ambito della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), istituita dal Comune di Abano Terme ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285, “Nuovo Codice della Strada”, sono disciplinati dal presente Disciplinare con le modalità e secondo le prescrizioni in esso contenute.
In particolare, il Disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio dei permessi necessari all’accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree.
Art. 2 Principi Generali
Per circolare nella ZTL, è necessario avere un pass o un contrassegno ottenibile mediante una specifica dichiarazione da inoltrare alla Polizia Locale di Abano Terme.
I permessi di transito e sosta in Z.T.L., da ora in avanti denominati “contrassegni” e “pass”, consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate negli stessi “contrassegni” e/o “pass” genericamente denominati “permessi”.
Gli interessati, in possesso dei previsti requisiti, potranno richiedere il rilascio di apposito “contrassegno”o “pass”, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
La targa collegata ad ogni “contrassegno” o “pass”, verrà automaticamente inserita in una apposita lista (cosiddetta “lista bianca”) che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.
I “contrassegni” e i “pass” consentono l’accesso ai varchi e la circolazione, limitatamente alle vie e ai percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all’interno della Zona a Traffico Limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
I “contrassegni” e i “pass” hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare.
I “contrassegni” dovranno essere rinnovati a cura dell’interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul “contrassegno” stesso.
La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un’autorizzazione in una lista (cosiddetta “lista bianca”) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.
Eventuali variazioni, cancellazioni, aggiunte di targhe, dei veicoli autorizzati e inseriti nella “lista bianca”, dovranno tempestivamente essere comunicate al Comando di Polizia Locale e comunque entro le quarantotto (48) ore successive, al fine dell’ottenimento del nuovo contrassegno.
I permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato sono emessi, a seconda della tipologia, in forma gratuita o potranno essere soggetti ad una tariffa così come previsto nell’Art. 7 del presente Disciplinare.
I ciclomotori ed i motoveicoli (anche se condotti a mano e a motore spento) così come definiti dagli Art. 52 e 53 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285), sono equiparati – ai fini dell’applicazione del presente Disciplinare – agli autoveicoli.
Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del contrassegno e del pass all’interno del parabrezza del veicolo o comunque nella parte anteriore dello stesso.
I Contrassegni e i Pass rilasciati agli aventi diritto servono esclusivamente per raggiungere il luogo di residenza, di domicilio, di lavoro o per il carico/scarico nelle attività economiche utilizzando il percorso più breve tramite il varco di accesso e di uscita indicato: ogni altra deviazione o sosta verrà sanzionata secondo le norme del vigente Codice della Strada.
E’ vietata la sosta e la fermata dei veicoli a motore autorizzati e non autorizzati sulle strade comunali all'interno della Zona a Traffico Limitato, fuori dagli spazi o dalle aree consentite.
L’uso di autorizzazione (contrassegno o pass) scaduto, contraffatto o senza averne titolo, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione, nonché il ritiro dello stesso.
Il fac simile per il rilascio del “contrassegno” secondo le tipologie previste dal successivo Art. 7 e la dichiarazione di transito nella Z.T.L. (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, unitamente a tutte le informazioni relative all’accesso nella Z.T.L.
Il trattamento dei dati personali relativi all’applicazione del presente Disciplinare, avviene in conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. nr. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace il 25 maggio 2018 e dal D.Lgs. 196/2003 con le modifiche e le abrogazioni derivanti dal X.X.xx. nr. 101/2018, e i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.
Art. 3
Autorizzazioni rilascio e validità dei Contrassegni e dei pass
Per ottenere il rilascio, rinnovo o variazione dei contrassegni e dei pass, gli aventi diritto, dovranno utilizzare le funzioni del portale web dedicato. Tutti i documenti richiesti per il rilascio dei permessi saranno elencati nel portale web e potranno essere autocertificati qualora rientrino nell’elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.20001.
1 Si riporta lo stralcio dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in sostituzione della normale certificazione rilasciata dagli uffici competenti può essere oggetto di autocertificazione:
• data e luogo di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
L’Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna tipologia, provvederà al rilascio del permesso.
In ogni caso, l’ufficio si riserva di procedere a verifiche delle autodichiarazioni prodotte dagli istanti, all’esito delle quali, accertata la eventuale insussistenza dei requisiti non provvederà al rilascio del titolo richiesto, rimanendo impregiudicata l’applicazione delle sanzioni anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Le autorizzazioni, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in permanenti, temporanee e occasionali.
a) Autorizzazioni permanenti:
• Le autorizzazioni permanenti hanno validità dalla data di rilascio per un periodo temporale superiore a 90 giorni e, comunque, per un periodo di tempo che non potrà superare il termine massimo di 3 (tre) anni a seconda della categoria.
• Dette autorizzazioni sono suddivise in diverse tipologie, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
b) Autorizzazioni temporanee:
• Le autorizzazioni temporanee hanno validità fino al massimo 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni definitive, ma per requisiti che permangono limitatamente a periodi temporali ristretti, ovvero inferiori a 90 giorni.
• Qualora allo scadere della validità dell’autorizzazione temporanea il titolare richieda una proroga, egli potrà ottenerla, entro sette giorni prima della scadenza, inoltrando ulteriore istanza.
c) Titolo per l’accesso occasionale:
• I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste con Xxxxxxxx n. 6 del 15.01.2018 e ss.mm.ii..
• Possono essere rilasciati titoli per l’accesso giornaliero per le seguenti necessità: per carico - scarico di effetti personali da effettuarsi con autoveicoli diversi da quelli autorizzati, per l’accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.
• Possono essere rilasciati titoli, altresì, per l’allestimento - organizzazione di manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti, purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori.
Le prescrizioni relative alla validità, modalità di transito e/o sosta ed agli orari, sono riportate nei contrassegni e nei pass.
In caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque tenuto al rispetto dei provvedimenti successivamente emanati.
I titolari dei contrassegni sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad essi relative.
In caso di indisponibilità del portale web o per la gestione di casistiche particolari altrimenti non gestibili tramite lo stesso gli utenti potranno scaricare i modelli da presentare tramite il sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx o recarsi al front office del Comando di Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico.
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce.
L’elenco è tassativo: tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 possono essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Identificazione della Zona a Traffico Limitato
La Zona a Traffico Limitato è cosi istituita dai seguenti varchi elettronici di accesso:
Z.T.L. | 1: | Ingresso ed uscita da Viale delle Terme – P.zza Repubblica; |
Z.T.L. | 2: | Ingresso ed uscita da Vespucci/X.xxx Xxxxxxx; |
Z.T.L. | 3: | Ingresso ed uscita da Xxxxxxxx; |
Z.T.L. | 4: | Ingresso ed uscita da Via Busonera; |
Z.T.L. | 5: | Ingresso ed uscita da via P.’Abano/via Marzia; |
Z.T.L. | 6: | Ingresso ed uscita da via Montirone; |
Articolo 5
Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati
I veicoli autorizzati a transitare all’interno della Zona a Traffico Limitato, devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:
a. circolare e sostare unicamente negli stalli di sosta individuati, rispettando l’apposita segnaletica stradale;
b. circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;
c. sostare a motore spento;
x. xxxxxxx, durante l’orario di carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
e. circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
In ogni caso, la circolazione della Zona a Traffico Limitato, rimane soggetta alle norme in vigore.
6a - Contrassegni
Articolo 6 Caratteristiche dei Permessi
I permessi di transito consistono in un “contrassegno”, adesivo (per i residenti, domiciliati e proprietari di unità locali all’interno della Z.T.L.) od a cartoncino, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore o su vetro laterale sinistro ove possibile, dei veicoli.
La validità dei permessi varia a seconda della tipologia, cosi come riportato nel seguente Art. 7 del presente Disciplinare.
6b – Pass
I permessi di transito consistono in un “pass” inviato tramite mail all’indirizzo di posta del richiedente, da tenere a bordo del veicolo a disposizione degli organi di Polizia addetti al controllo.
I permessi per disabili sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495).
È demandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale il rilascio dei permessi - contrassegni, la regolamentazione della circolazione stradale, il controllo circa quanto disposto dal presente Disciplinare e la definizione delle procedure per il rilascio e l’utilizzo delle autorizzazioni di accesso.
Criteri per il rilascio dei Pass e per il libero accesso alla Zona a Traffico Limitato
I veicoli sono autorizzati al transito in Z.T.L., previa comunicazione del numero di targa per l’inserimento in una apposita lista (cosiddetta “lista bianca”) che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.
Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei contrassegni e dei pass saranno elencati nel portale web e potranno essere autocertificati qualora rientrino nell’elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e richiamati nella nota all’art. 3.
A) Carico e scarico merci:
1. L’ingresso e la permanenza (per carico – scarico), nella Zona a Traffico Limitato, è consentito:
• dalle ore 07,30 alle ore 10.30 e dalle 14,00 alle ore 16,00 di ogni giorno feriale;
• dalle ore 07,30 alle ore 10,30 di ogni giorno festivo.
2. È vietato l’accesso nella Z.T.L., salvo casi eccezionali da autorizzare in deroga da parte del Sindaco, per motivate esigenze o necessità legate alla realizzazione di lavori edili, consegna carburante, manifestazioni, concerti ed eventi, a tutti i veicoli rientranti nelle categorie:
• O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
• O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
• O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
• O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
• O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando i seguenti documenti:
a. copia del documento di identità del richiedente;
b. copia della carta di circolazione del veicolo;
c. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
3. Fornitori attività ricettive e commerciali:
I fornitori di attività ricettive e commerciali situate all’interno della ZTL con veicoli adibiti al trasporto di cose hanno diritto al rilascio di pass che potranno ottenere utilizzando il portale web dedicato xxx.xxxxxxxxxx.xxx o, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta;
3. autocertificazione in cui si dichiari:
• Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente – P.IVA dell'attività;
• Codice fiscale e Partita IVA della ditta;
• Nominativo e indirizzo del destinatario della consegna;
• N. iscrizione alla Camera di Commercio;
4. Copia del contratto sottoscritto con la struttura ricettiva e/o l’attività economica;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Validità:
Il permesso coincide con la scadenza del contratto sottoscritto con l’attività ricettiva e/o economica. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.
Il veicolo autorizzato dovrà percorrere la via più breve all’interno della ZTL utilizzando I varchi indicate nel portale web.
4. Operatori commerciali:
Hanno diritto al rilascio del permesso tutti i proprietari – titolare o legale rappresentante di un’attività con
sede operativa all’interno della Z.T.L. anche con veicolo adibito al trasporto di persone.
Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, i proprietari – titolare o legale rappresentante di un’attività con sede operativa all’interno della Z.T.L., possono essere oggetto di rilascio di pass per i soli veicoli di proprietà dei richiedenti.
In deroga al punto che precede, il proprietario – titolare o legale rappresentante di una attività con sede operativa all’interno della Z.T.L. può ottenere il pass per i veicoli intestati a persona diversa ma dei quali abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall’art. 247 bis del
D.P.R. 495/92 (introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l’intestatario del veicolo).
Il veicolo potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario – titolare o legale rappresentante di una attività con sede operativa all’interno della Z.T.L.
Per il rilascio del permesso occorre registrarsi nel portale allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. visura camerale della società;
4. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area privata;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione. Successivamente, prima di ogni ingress sarà necessario richiede autorizzazione al TRANSITO OCCASIONALE utilizzando le funzioni del portale web dedicato.
Validità:
Il permesso per operatori - proprietari di attività, sarà valido unicamente per il giorno e l’orario richiesto.
Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai soci della società sita all’interno della Zona a Traffico Limitato.
B) Residenti:
Hanno diritto al rilascio del contrassegno, per l'accesso e la sosta, i residenti nella Z.T.L., con disponibilità di parcheggio in area privata.
I residenti che dispongono di posto auto privato all'interno della Z.T. L., hanno diritto esclusivamente al contrassegno di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile, seguendo il percorso più breve con entrata ed uscita dal varco indicato nel contrassegno stesso.
Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, possono essere oggetto di rilascio di contrassegno, i veicoli di proprietà del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico (come risulta dal certificato dello Stato di Famiglia del Comune di residenza), nonché:
a. i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall’art. 196 comma 1 del Codice della Strada (usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);
b. i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l’esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato per un periodo non superiore a trenta giorni;
c. i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza
di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall’art. 247 bis del D.P.R. 495/92 (introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia stato annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l’intestatario del veicolo);
Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai componenti del suo nucleo familiare residenti nella medesima unità immobiliare.
I veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal Legale Rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente nella Z.T.L., con dichiarazione della ditta proprietaria del veicolo.
Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area privata.
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Validità:
Il permesso per residenti sarà valido per 3 (tre) anni o sino a quando non intervengano variazioni di residenza che comportino l’emigrazione dalla Z.T.L.. Il permesso perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. In quest’ultimo caso, nell’eventualità di nucleo familiare composto da più persone, la validità del permesso verrà prorogata di 45 giorni al fine di consentire ad uno dei componenti del nucleo familiare il rilascio di nuovo permesso per il medesimo veicolo utilizzato dalla persona deceduta.
Se l’immobile di residenza non è di proprietà dell’istante, il permesso non potrà avere una validità superiore alla data di scadenza del contratto di locazione o di comodato registrato, con una tolleranza di un mese per consentire il rinnovo della registrazione dell’atto.
Per i residenti nella Z.T.L. in immobili di loro proprietà, la validità del permesso non potrà essere superiore a 3 (tre) anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.
Il permesso viene identificato con idoneo tagliando (contrassegno), da esporre in maniera ben visibile sul parabrezza dell'autoveicolo e viene rilasciato dal Comando Polizia Locale agli aventi diritto, previa presentazione di regolare istanza.
C) Affittuari non residenti:
Per affittuari non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nella Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, senza essere residenti anagraficamente nella Z.T.L. ovvero residenti in altri comuni. Verrà rilasciato il permesso per affittuari non residenti ai soli veicoli intestati all’affittuario.
Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione o di comodato dell'immobile presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.
Gli affittuari non residenti che dispongano di posto auto privato all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.
Per il rilascio del permesso utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
Validità:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
4. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area privata.
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
6. Autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell’eventuale sublocatore/subcomandante) di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all’unità immobiliare concessa in disponibilità all’affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;
7. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di locazione o di comodato, con una tolleranza di un mese per consentire il rinnovo della registrazione dell’atto, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.
D) Proprietari non residenti:
I soggetti non residenti nella Z.T.L. i quali siano pieni proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all'interno della Z.T.L., hanno diritto ad un permesso di transito ed eventuale sosta, con le medesime modalità e restrizioni previste per i residenti, solo se l'immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria.
Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione:
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente, dati catastali dell’immobile;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area privata;
4. copia del rogito notarile da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto o, in alternativa, copia di visura catastale aggiornata;
5. accordo o rinuncia per l'individuazione del beneficiario del permesso, in presenza di più soggetti proprietari/usufruttuari dello stesso immobile;
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Validità:
Il permesso per proprietari non residenti perderà validità in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile ad altro soggetto, in caso di decesso del titolare ed in caso di locazione/affitto/cessione in uso dell’immobile ad altro soggetto. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.
E) Operatori proprietari di attività con disponibilità di parcheggio in area privata:
Hanno diritto al rilascio del permesso, per l'accesso e la sosta, tutti i proprietari – titolare o legale rappresentante di un’attività con sede operativa all’interno della Z.T.L., con disponibilità di parcheggio in area privata.
Tutti i proprietari – titolare o legale rappresentante di un’attività con sede operativa all’interno della Z.T.L., che dispongono di posto auto in area privata all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile, seguendo il percorso più breve.
Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, i proprietari – titolare o legale rappresentante di un’attività con sede operativa all’interno della Z.T.L., possono essere oggetto di rilascio di permesso ai soli veicoli di proprietà dei proprietari – titolari o legali rappresentanti di un’attività con sede operativa all’interno della Z.T.L. nonché ai veicoli intestati a persona diversa dal proprietario – titolare o legale rappresentante di una attività con sede operativa all’interno della Z.T.L., ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall’art. 247 bis del D.P.R. 495/92 (introdotto dall’art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia
annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l’intestatario del veicolo);
Il veicolo potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario – titolare o legale rappresentante di una attività con sede operativa all’interno della Z.T.L.
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. visura camerale della società;
4. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area privata;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Validità:
Il permesso per operatori - proprietari di attività, sarà valido sino a quando non intervengono variazione della sede operativa dell’attività che comporti l’emigrazione dalla Z.T.L. o la cessazione della medesima. Il permesso perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. Per gli operatori – proprietari di attività nella Z.T.L., la validità del permesso non potrà essere superiore a 3 (tre) anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti mentre per gli affittuari di attività, la durata sarà limitata al periodo di vigenza del contratto.Le targhe dei veicoli regolarmente autorizzati, verranno registrate all’interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetteranno il transito e la sosta solo all’interno della zona ove la società ha la sede.
Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal proprietario o dai soci della società sita all’interno della Zona a Traffico Limitato.
F) Xxxxxxxx di contrassegno per deambulazione impedita o sensibilmente ridotta:
In base a quanto prescritto dall’art. 188 del Codice della Strada, dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996 nr. 503 e dall’art. 4 del D.L. 09 febbraio 2012 nr. 5, convertito in Legge in data 04 aprile 2012 nr. 32, oltre e da quanto disciplinato dal presente Disciplinare, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono accedere e circolare nella Z.T.L., purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE).
Per l’accesso nelle Zone a Traffico Limitato con controllo elettronico dei varchi di ingresso, sarà cura del soggetto interessato, registrarsi utilizzando le funzioni del portale web dedicato. L’interessato dovrà successivamente richiedere il pass per entrare nella ZTL ad ogni accesso ottenendo l’inserimento della targa dell’auto utilizzata dalla persona disabile nella c.d. “lista bianca”, allegando copia del libretto di circolazione del veicolo a servizio.
I soggetti diversamente abili che non abbiano provveduto alla comunicazione degli estremi dell’auto a loro servizio come sopra indicato, hanno, tuttavia, la possibilità di comunicare l’avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi nelle ventiquattro (24) ore successive, utilizzando l'apposito il portale dedicato.
G) Medici:
I Medici di Base, Pediatri e Veterinari, convenzionati al S.S.N. dell’ULSS n. 6 Euganea, dovranno utilizzare le funzioni del portale web dedicato.
Potrà essere indicata una sola targa di un veicolo di proprietà o in dotazione al medico, tale targa verrà registrata all’interno del sistema di gestione dei varchi elettronici e permetterà il transito e la sosta solo all’interno di tutta la Zona a Traffico Limitato, negli stalli di sosta delimitati.
Il transito dovrà essere effettuato solo per lo svolgimento dell’attività medica ed il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal medico.
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. autocertificazione in cui si dichiari di essere a conoscenza che il permesso potrà essere utilizzato, secondo le modalità sopra meglio specificate, dall’auto personale del medico, pediatra o veterinario, per il periodo strettamente necessario ad effettuare la visita o prestazione domiciliare;
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Validità:
Il permesso avrà validità per un periodo non superiore all’anno.
H) Dipendenti di strutture ricettive o pubblici esercizi che dimorano nelle medesime strutture di lavoro: Per i dipendenti di strutture ricettive o di pubblici esercizi che alloggiano nelle Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato, senza essere residenti anagraficamente nella Z.T.L. ovvero residenti in altri comuni, verrà rilasciato il permesso ai soli veicoli intestati al dipendente. Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.
I dipendenti di strutture ricettive o di pubblici esercizi che alloggiano nelle Z.T.L., che dispongano di posto auto in area privata all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.
Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal dipendente dimorante.
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia contratto di lavoro;
4. copia del contratto di locazione o di comodato registrato, da cui risultino e siano leggibili gli estremi di registrazione dell'atto;
5. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area privata.
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
7. autodichiarazione del proprietario locatore/comodante (e dell’eventuale sublocatore/sub comodante) di non possedere un proprio permesso Z.T.L. legato all’unità immobiliare concessa in disponibilità all’affittuario/comodatario, ovvero restituzione contestuale del medesimo permesso o dichiarazione di avvenuta restituzione;
Validità:
Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di lavoro, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.
I) Dipendenti di strutture ricettive o pubblici esercizi che non dimorano nelle medesime strutture di lavoro:
Per i gestori - titolari di strutture ricettive o di pubblici esercizi con sede all’interno della Z.T.L. i cui dipendenti dimorano al di fuori delle stesse, verrà rilasciato un solo permesso ai soli veicoli intestati al dipendente, purché dispongano anche di posto auto in area privata all'interno della Z.T.L..
Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro o, comunque, dopo un anno, sarà cura del gestore
- titolare dell’attività, richiedere il rinnovo del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentando istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.
I dipendenti di strutture ricettive o di pubblici esercizi hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento del posto auto disponibile.
Il veicolo autorizzato potrà essere condotto esclusivamente dal dipendente dimorante.
Per ogni struttura ricettiva o pubblico esercizio, potranno essere rilasciati tanti permessi quanti sono i posti auto a disposizione del personale dipendente.
Per il rilascio del permesso occorre utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo del dipendente;
3. copia contratto di lavoro;
4. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area private;
5. dichiarazione del datore di lavoro relative alla disponibilità di posto auto in area private situate all’interno della ZTL;
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
Validità:
Il termine di validità del permesso coincide con la scadenza del contratto di lavoro, o con il decesso del titolare. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.
J) Ospiti:
Ai proprietari/gestori di albergo o proprietari/gestori di esercizio extra alberghiero siti all’interno della Z.T.L., che intendono far raggiungere ai rispettivi ospiti la struttura ricettiva con i propri veicoli, è consentito l’accesso, percorrendo l’itinerario più breve per raggiungere l’albergo o la struttura ricettiva prescelta, entrando dal varco che verrà indicato nel portale web.
L’accesso non è subordinato al rilascio di alcun permesso ma ciascuna struttura ricettiva, situata all’interno della Z.T.L., dovrà utilizzare il portale web dedicato per l’inserimento diretto dei numeri di targa dei veicoli esclusivamente utilizzati dai clienti. Ove i posti auto fossero inferiori ai permessi richiesti, verranno rilasciati tanti permessi – autorizzazioni, quanti sono i posti auto effettivamente disponibili.
Il conduttore dell’albergo o di altra struttura ricettiva all’interno della Z.T.L., al momento dell’arrivo del cliente (o già all’atto della prenotazione del soggiorno), deve nell’immediatezza comunicare mediante l’inserimento via web, nella banca dati dei veicoli autorizzati all’accesso alla Z.T.L., il numero di targa dei clienti, il giorno e l’ora del loro arrivo e la durata del soggiorno, oltre al numero della scheda di alloggio.
Se per motivi tecnici (solo in mancanza di collegamento ad Internet o alla centrale operativa) il conduttore della struttura ricettiva non ha potuto inserire il numero di targa dei veicoli dei clienti e quindi il transito non è stato autorizzato nell’immediatezza, entro 24 (ventiquattro) ore dall’accesso non comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà essere regolarizzato comunicandolo per iscritto, a mezzo fax, o mail al Comando Polizia Locale.
Il cliente che, a bordo del veicolo, si rechi all’interno della Z.T.L. per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva senza prenotazione, dovrà accertarsi che la direzione/segreteria dell’albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda all’inserimento/trasmissione dei suoi dati all’ufficio rilascio permessi Z.T.L. .
Qualora ciò non accadesse il cliente potrà essere sottoposto all’applicazione della prevista sanzione. Il veicolo è autorizzato transitare esclusivamente nella zona ove è ubicata la struttura dove alloggia.
Per il rilascio del pass occorre utilizzare il portale web dedicato allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. autocertificazione in cui si dichiari la disponibilità di parcheggio in area private;
3. copia scheda di alloggio o numero e data della stessa;
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
K) Rappresentanti – Agenti di Commercio e similari:
I rappresentanti, agenti di commercio e similari che intendono accedere all’interno della Z.T.L. per lo svolgimento della propria attività il cui settore merceologico richieda il trasporto di un campionario pesante e/o voluminoso (intendendo come tale il campionario non trasportabile se non con l’ausilio di un veicolo), possono essere oggetto di rilascio di permesso occasionale, con validità oraria indicate alla lettera A) dell’art. 7 del presente Disciplinare.
Il permesso verrà rilasciato ai: Titolari, Dipendenti, Lavoratori dipendenti (viaggiatore – piazzista) per il raggiungimento dell’attività commerciale o similare, con divieto di fermata o sosta lungo le vie o piazze comunali.
Per il rilascio del permesso sarà necessario utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione;
3. copia iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
4. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
L) Ditte Artigiane o Equiparate:
I titolari di ditte Artigiane o Equiparate che necessitano di effettuare interventi di manutenzione d’urgenza all’interno della Zona a Traffico Limitato, avranno a disposizione un numero limitato di giornate di accesso alla Z.T.L., interessata dai lavori nella seguente quantità:
1. alle ditte artigiane che hanno un contratto di manutenzione temporaneo/annuale, verrà rilasciato un pass con validità temporanea/annuale, previa presentazione di regolare richiesta corredata altresì da copia di contratto - dichiarazione del committente, che attesti la committenza dei lavori di manutenzione annuale da eseguire;
2. altri Artigiani (che si trovano invece ad effettuare lavori programmati): verrà rilasciata una autorizzazione massima dal lunedì al sabato (Festivi Esclusi), con validità dalle ore 07:00 alle ore 20:00, salvo particolari esigenze comprovate;
3. qualora interessate ad effettuare gli interventi nella Z.T.L. siano imprese di costruzione che debbano effettuare opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, saranno concessi permessi di transito e/o sosta nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, sempre nel rispetto della segnaletica vigente e purché ciò non sia di intralcio alla circolazione. I permessi verranno rilasciati per la durata dei lavori, a partire dalla data di inizio lavori risultante dalla dichiarazione del tecnico incaricato della Direzione degli stessi, per veicoli che abbiano massa a pieno carico non superiore a 3,5 t, salvo casi eccezionali come specificato nell’art. 7/a, 3° capoverso, del presente Disciplinare, previa esibizione di autorizzazione (permesso di costruire, comunicazione/denuncia di inizio attività o altro eventuale provvedimento del Servizio Tecnico del Comune di Abano Terme) all’esecuzione dei lavori, istanza e copia del libretto dell'automezzo intestato alla ditta artigiana.
4. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni consentiti, l’artigiano o il titolare della ditta dovrà utilizzare il portle web dedicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx o rivolgrsi presso il Front Office del Comando Polizia
Locale per munirsi di idoneo pass anche effettuando l’accesso nelle 24 ore successive all’ingresso in ZTL.
5. La mancata regolarizzazione dell’accesso, è considerato come accesso in assenza di titolo autorizzativo e pertanto verrà sanzionato secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada.
Per il rilascio del pass occorre utilizzare il portale web dedicato xxx.xxxxxxxxxx.xxx o, allegando:
6. copia del documento di identità del richiedente;
7. copia della carta di circolazione del veicolo intestato alla ditta;
8. dichiarazione del committente che attesti la committenza delle opere di manutenzione da eseguire annualmente dall'artigiano o alla ditta richiedente, con indicazione precisa dell'indirizzo presso il quale dovranno essere svolte;
9. se il permesso viene richiesto per la realizzazione di interventi edili, sarà necessario allegare all'istanza copia del permesso di costruire, comunicazione/denuncia di inizio attività o altro eventuale provvedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale, necessario per la realizzazione delle opere commissionate;
10. autocertificazione in cui si dichiari:
• Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente – P.IVA dell'attività;
• Codice fiscale e Partita IVA dell'artigiano e della ditta;
• Tipo di attività svolta o da svolgere;
11. di essere iscritto alla Camera di Commercio con indicazione del numero di iscrizione; ovvero di essere iscritto al registro delle imprese con numero di iscrizione ed indicando presso quale tribunale tale registro è tenuto;
12. di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
13. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione.
M) Auto sostitutive:
Il titolare di permesso Z.T.L. con veicolo in riparazione, avrà diritto ad un permesso temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni per la eventuale auto sostitutiva utilizzata durante il periodo di riparazione del mezzo di proprietà secondo le modalità appresso indicate. A tal fine sarà necessaria una dichiarazione dell’officina autorizzata che attesti la presa in carico per un determinato periodo dell’autovettura in riparazione. Contestualmente sarà necessaria una dichiarazione del proprietario dell’auto sostitutiva che attesti di aver ceduto all’istante in comodato (o altro) l’autovettura per lo stesso periodo indicato nella dichiarazione dell’officina.
Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio procederà al rilascio di un permesso temporaneo per il mezzo sostitutivo che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza.
Tale permesso ha natura sostitutiva, pertanto il veicolo lasciato in riparazione non sarà autorizzato all’accesso nella Zona a Traffico Limitato nel periodo di utilizzo della vettura sostitutiva.
Per il rilascio del permesso è necessario utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. dichiarazione del proprietario dell’auto sostitutiva che attesti di aver ceduto all’istante in comodato (o altro) l’autovettura per lo stesso periodo indicato nella dichiarazione dell’officina;
4. autocertificazione in cui si dichiari:
i. dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
ii. la targa del veicolo sostitutivo ed il periodo di tempo necessario per l’intervento di riparazione.
iii. di possedere i requisiti per il rilascio della presente tipologia di autorizzazione, con indicazione dell'Officina che ha preso in carico l'auto e fornito l'auto sostitutiva;
5. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
Validità:
Il permesso, che sarà della stessa tipologia (a titolo esemplificativo: residente, proprietario ecc..) di quello già posseduto dal richiedente, avrà validità per il tempo strettamente necessario per la riparazione del mezzo sostituito. In ogni caso la validità non potrà superare i 30 giorni, salvo la possibilità di proporre nuova istanza persistendone la necessità. Tale permesso ha natura sostitutiva.
N) Veicoli esenti dal divieto di transito nelle Z.T.L.:
Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento, i veicoli al servizio dell'Amministrazione Comunale, i veicoli degli Istituti di Vigilanza, nonché i veicoli intestati ai titolari di licenza portavalori rilasciata dagli organi competenti nella misura massima di un autoveicolo per licenza portavalori, possono circolare nella Z.T.L., previa comunicazione all'Ufficio Permessi delle targhe dei veicoli da autorizzare al fine di consentirne l'inserimento nella c.d. “lista bianca”.
Analogamente, fermo restando la previa comunicazione della targa al fine dell'inserimento nella c.d. “lista bianca”, i carri funebri, i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta, i veicoli di proprietà di società private che gestiscono pubblici servizi muniti di logo sulla carrozzeria, limitatamente ai servizi dichiarati di pubblica utilità, possono circolare nelle Z.T.L. senza restrizioni, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.
Per il rilascio del permesso è necessario utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
1. copia del documento di identità del richiedente;
2. copia della carta di circolazione del veicolo;
3. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione,
O) Taxi e noleggio auto con conducente
TAXI e NCC autorizzati all'esercizio dell'attività dal Comune di Abano Terme e da altre Amministrazioni Comunali dovranno registrarsi nel portale web dedicato e richiedere il pass che darà loro l’autorizzazione ad entrare nella ZTL unicamente per portare i clienti nelle strutture ricettive e nelle attività commerciali situate all’interno della ZTL utilizzando la via più breve sia per l’entrata che per l’uscita.
In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare la comunicazione di avvenuto accesso nella Z.T.L. con controllo elettronico dei varchi, nelle ventiquattro ore successive, utilizzando il portale web dedicato o, nel caso non fosse funzionante, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio ZTL o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale o trasmettendolo a mezzo fax o email al Comando di Polizia Locale o con eventuale altro strumento messo a disposizione da questa Amministrazione.
Per il rilascio del permesso è necessario utilizzare le funzioni del portale web dedicato, allegando:
4. copia del documento di identità del richiedente;
5. copia della carta di circolazione del veicolo;
6. ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l’autorizzazione,
Validità:
Il permesso perderà validità in caso di trasferimento della titolarità della licenza ad altro soggetto, in caso di decesso del titolare ed in caso di affitto di rampo di azienda ad altro soggetto. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad 3 (tre) anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.
Il fac simile della dichiarazione di transito nelle Z.T.L. (per la comunicazione di avvenuto accesso) è reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx, unitamente a tutte le informazioni.
P) Altri:
Per eventuali altre necessità, non comprese nell'elenco sopradescritto, gli interessati dovranno inoltrare formale richiesta all’ Ufficio ZTL del Comando Polizia Locale, corredata di tutta la documentazione ritenuta utile per l’eventuale rilascio di autorizzazione al transito mediante inserimento delle targhe nel sistema di gestione dei varchi elettronici.
Il Sindaco, valutata positivamente la richiesta, autorizzerà il Comando Polizia Locale al rilascio del permesso, con l’indicazione delle prescrizioni da adottare.
Validità:
Le autorizzazioni avranno validità solo esclusivamente per transitare nella Zona a Traffico Limitato autorizzata, con esclusione di qualsiasi sosta/fermata durante il tragitto.
Articolo 8
Verifica e revoca delle autorizzazioni
L'Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni.
Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio. II titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni ed in caso di perdita definitiva dei requisiti ha l'obbligo di restituire all'Ufficio Permessi il relativo contrassegno.
Articolo 9 Contenuto dei contrassegni
Le autorizzazioni, rilasciate sotto forma di contrassegno identificato da numero progressivo, nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere le seguenti indicazioni:
• data di rilascio e data di scadenza;
• dati identificativi del veicolo autorizzato;
• categoria per la quale viene rilasciata;
• indicazione del varco di entrata e di uscita;
• tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.
Articolo 10 Modifiche in corso di validità
Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si dovessero verificare variazioni che comportino la necessità di cambio di contrassegno (ad es. sostituzione del veicolo autorizzato, deterioramento del contrassegno), il titolare dovrà presentare istanza all'Ufficio Permessi Z.T.L., allegando l'autorizzazione originale e i documenti necessari (ad es. la carta di circolazione dei nuovi veicoli, contrassegno deteriorato) al fine di ottenere il nuovo titolo autorizzativo.
In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno, al fine di ottenerne uno sostitutivo, sarà necessario produrre all’Ufficio Permessi copia della denuncia di smarrimento o furto effettuata presso gli Uffici di Polizia preposti.
Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.
L’Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla Zona a Traffico Limitato con apposita ordinanza sindacale.
Articolo 11
Autorizzazioni: esposizione, uso e prescrizioni
I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo della Zona a Traffico Limitato, eseguito tramite varchi elettronici.
Tutte le autorizzazioni dovranno essere sempre esposte, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.
Il contrassegno deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.L.vo del 30 aprile 1992 nr. 285.
Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza, il titolare del permesso ha l’obbligo di restituire il contrassegno alla scadenza della validità o comunque alla perdita dei requisiti, pena l’applicazione delle sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare.
Tale obbligo, in caso di decesso del titolare, sussiste anche a carico degli eredi.
In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente.
In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.
Al momento della richiesta di un ulteriore autorizzazione da parte di un soggetto che risulti titolare di altre autorizzazioni, lo stesso dovrà produrre nuovamente copia delle carte di circolazione relative a tutti i veicoli autorizzati, attestanti il persisterne della proprietà in capo agli stessi.
In assenza di tale documentazione il rilascio dipenderà imprescindibilmente dalla restituzione dei precedenti titoli autorizzativi o, in alternativa, dalla consegna delle relative denunce di smarrimento.
Articolo 12 Sanzioni
Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.
La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale.
Il transito di attraversamento della Z.T.L. al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.
E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio.
L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.
Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente Disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente Disciplinare ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.
Altresì, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni del presente Disciplinare, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Articolo 13 Norme transitorie e finali
Per ottenerne uno nuovo contrassegno, occorre presentare istanza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio ZTL e reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx o rivolgendosi presso il Front Office del Comando Polizia Locale con sede in Viale delle Terme n.11.
Eventuali accessi nella Z.T.L. non essendo autorizzati saranno sanzionati.
Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica ed ogni altro cui spetti, sono incaricati di fare osservare il presente Disciplinare, con la cui emanazione si intende abrogato, in ogni sua parte, altro provvedimento con esso contrastante.
Il presente provvedimento annulla e sostutuisce quelli precedentemente emessi.