CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE
Xxxxx X. Xxxxxxxx XX, 000 - 00000 XXXXXXX
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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE
Contratto collettivo di secondo livello
* * * Oggi 18 giugno 2018 in Monzambano tra
il Consorzio di bonifica Garda Chiese, rappresentato dal Presidente Sig. Xxxxxxxxx Xxxx, a ciò autorizzato con deliberazione n. 29/CA del 17 aprile 2018, assistito dal Vice Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx e dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx
e
i Componenti della RSU del Consorzio di bonifica Garda Chiese, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dai Sigg. Xxxx Xx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx per la FAI-CISL territoriale e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx per la FLAI-CGIL territoriale..
visto il C.C.N.L. 24 luglio 2017;
visto l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito con modifiche con L.
148/2011;
premesso
1. che attualmente i rapporti aziendali sono regolati dal Contratto Collettivo di lavoro aziendale 9 maggio 2017 come successivamente modificato con accordo 19 aprile 2018;
2. che le parti ritengono di addivenire a nuovo contratto collettivo aziendale in sostituzione del contratto suddetto, anche al fine di coordinare la disciplina aziendale con il nuovo CCNL 24/07/2017;
3. che il presente contratto ha natura sia di accordo integrativo ex art. 147 del vigente CCNL, sia di contrattazione collettiva di lavoro di 2° livello;
ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 – Deroghe ed integrazioni al C.C.N.L. 24/07/2017.
Il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di M.F., stipulato in data 24/07/2017 è così derogato ed integrato a livello aziendale:
1. L’anzianità di servizio richiesta dall’art. 2 del CCNL, ai fini della attribuzione del parametro retributivo superiore relativamente all’area Quadri e all’area A per il personale di concetto, è intesa rispettivamente come anzianità complessiva nell’area Quadri o complessiva nell’area A per il personale con mansioni di concetto.
2. Il Consorzio garantirà, come da richiesta dei lavoratori da presentarsi entro il mese di aprile di ogni anno e su calendario concordato con la RSU, ai sensi dell’art. 15, 2° comma, n° 6, del CCNL:
al personale impiegatizio e quadro, durante il periodo estivo, un periodo di ferie di almeno tre settimane consecutive;
al personale operaio addetto alle manutenzioni, durante il periodo estivo, un periodo di ferie di almeno due settimane consecutive;
al personale acquaiolo, durante il periodo irriguo, almeno una settimana di ferie, evitando in linea di massima il mese di luglio (garantendo nel periodo non irriguo almeno 2 settimane consecutive di ferie).
3. Il Consorzio, d’intesa con la R.S.U., potrà aderire a fondi per la formazione del personale dipendente diversi da quello previsto dall’art. 25 del CCNL, al fine di finanziare corsi di formazione professionale organizzati in sedi ubicate nel comprensorio o in località prossime.
4. Il limite di mesi quattro previsto dal secondo periodo del quarto comma e dall'ottavo comma dell’art. 47 del CCNL è elevato a mesi sei.
5. Salva l'applicazione dell'art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sarà considerato festivo il 18 marzo (giorno del Santo Patrono di Mantova); per il personale di campagna o assegnato agli uffici operativi periferici, in deroga all’art. 50 del CCNL, sarà invece considerato festivo il giorno del Santo Patrono della località di residenza.
6. Ai sensi dell’art. 65, 2° comma, del CCNL i valori mensili in denaro degli alloggi di servizio sono determinati in € 40,00. Il relativo importo sarà trattenuto mensilmente dalla retribuzione. Il Consorzio adotterà apposito regolamento previa intesa con la R.S.U.
7. Il consorzio applicherà, con decorrenza dalla data di assunzione, a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato il riconoscimento dell'anzianità convenzionale di cui all'art. 72 del CCNL.
8. Il periodo di riferimento di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art 4 del D. Lgs.
n. 66/2003 è elevato a dodici mesi. Per le ore straordinarie eccedenti il limite di 225 di cui all’art. 79 del CCNL sarà fatto ricorso alla Banca delle ore, con il limite massimo di cui al comma successivo.
9. In deroga all’art. 79 del CCNL è consentito dal 1 marzo 2018 il ricorso alla “Banca delle ore” per un massimo di 75 ore. La richiesta potrà essere avanzata anche in corso d’anno. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’art. 79 del CCNL.
10. In deroga all’art. 83 del CCNL il Consorzio si impegna a garantire a favore di tutti i dipendenti che usano l’automezzo proprio per ragioni di servizio, ai sensi dell’art. 8 dell’accordo nazionale trasferte e missioni allegato “B” al CCNL, una polizza assicurativa collettiva, destinata a sollevare in via permanente i dipendenti dagli eventuali danni subiti da
tutti gli automezzi messi a disposizione, nelle forme di cui all’allegato “A” a tale accordo nazionale trasferte e missioni, conseguenti a colpa (pertanto non solo in occasione degli spostamenti necessari allo svolgimento delle loro funzioni). E’ confermata la franchigia di €. 77,47, prevista dal citato art. 83 del CCNL.
11. Il periodo di ferie annuali è pari a 24 giorni lavorativi per il personale che svolge attività con orario differenziato articolato in cinque giorni settimanali nel periodo invernale e in sei giorni settimanali nel periodo estivo.
12. Dalla data di attivazione delle presenze con sistema di rilevazione informatizzato, per il personale interessato dalla rilevazione le ferie saranno computate a ore.
13. Il termine semestrale di cui all’art. 89, u.c., del CCNL per il godimento delle ferie è elevato a 27 mesi.
14. Il personale, in caso di frequenza di corsi di aggiornamento di formazione professionale organizzati dal Consorzio al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, sarà considerato in servizio con attribuzione di orario straordinario, salva l’applicazione dell’istituto della Banca delle ore e del trattamento di trasferta.
15. In deroga all’art. 90, 2 comma, i permessi orari ordinari potranno essere eccezionalmente cumulati con le ferie.
16. Fra le circostanze speciali di cui all’art. 91 del CCNL per le quali possono essere accordati al personale permessi straordinari anche orari sono comunque ricompresi i seguenti casi:
1 – decesso di un affine entro il secondo grado; 2 – nascita di figli e matrimonio degli stessi;
3 – citazioni quali testimoni davanti all’autorità giudiziaria; 4 – visite mediche specialistiche su prenotazione.
17. In deroga all’art. 119, comma 4, del CCNL il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà superare i due terzi dell’orario ordinario, fino a un massimo di 30 ore settimanali.
18. L’art. 1 dell’all. “D” al CCNL si interpreta nel senso che la riduzione proporzionale dei riposi compensativi in caso di omessa prestazione lavorativa non opera in caso di permessi feriali od ordinari. In caso di coincidenza della ricorrenza delle festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) con la Domenica al personale d’ufficio sarà attribuito un giorno di riposo compensativo, mentre al personale operaio continuerà ad essere corrisposta una giornata di retribuzione aggiuntiva, pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
19. Le mensilità retributive saranno corrisposte entro il giorno 25 per tutto il personale, entro il giorno 10 del mese successivo alla maturazione per il personale operaio avventizio. La tredicesima e quattordicesima mensilità saranno corrisposte per tutti i dipendenti unitamente alla retribuzione corrente entro il giorno 20 del mese di competenza.
20. Al personale d’ufficio che effettua rientri lavorativi, previsti dal vigente orario di lavoro è confermato un buono pasto cartaceo dell’importo di € 5,29 per ogni rientro pomeridiano. Il medesimo sarà corrisposto anche nei casi di prestazione di lavoro straordinario autorizzato che comporti il rientro pomeridiano. Il buono pasto cartaceo sarà sostituito a decorrere dal 1 gennaio 2019 da un buono elettronico dell’importo € 7,00, salvo richiesta di rinvio da parte della RSU , da inviare al consorzio con preavviso di 30 giorni, in tale caso verrà mantenuto per un ulteriore semestre il buono pasto cartaceo dell’importo di € 5,29.
21. Il Consorzio assume a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperto dall’Assicurazione R.C., provocati durante l’adempimento del servizio con mezzi messi a disposizione dai dipendenti, ai sensi dell’art. 8
dell’allegato “B” al C.C.N.L . Il Consorzio assume altresì a proprio carico il risarcimento dei danni, non coperto dall’Assicurazione R.C., provocati durante l’adempimento del servizio con mezzi consorziali in uso ai dipendenti per ragioni di servizio. In ogni caso il risarcimento del danno viene escluso qualora venga giudizialmente accertata la responsabilità del dipendente per dolo.
22. In considerazione della particolare usura dei mezzi privati chiamati a percorsi accidentati per raggiungere le opere del comprensorio nonché del trasporto abituale di colleghi e/o di attrezzature, al personale operaio che utilizzi per attività di servizio il proprio automezzo ai sensi dell’art. 8 dell'Accordo Nazionale Trasferte e Missioni, all. ”B” al CCNL 24/07/2017, sarà corrisposto il rimborso nella misura di cui all’art. 9 di tale accordo, con la maggiorazione onnicomprensiva del 50%.
23. Ai sensi dell’art. 10 dell’a.c.n.l. allegato “B” al C.C.N.L. 24/07/2017 per il personale operaio addetto a compiti di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e irrigue la località costituente il punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica, ai fini della corresponsione della relativa indennità è così determinata:
a) per tutto il personale operaio il punto iniziale è costituito dalla sede operativa della zona assegnata dalla lettera di assunzione;
b) per il personale che per ragioni operative assuma servizio direttamente presso un luogo di lavoro diverso dal punto di ritrovo, senza recarsi preventivamente allo stesso, verrà corrisposta indennità chilometrica rapportata al proprio mezzo privato e calcolata dalla propria residenza al luogo di lavoro per una distanza comunque non superiore alla distanza tra il punto di ritrovo e il luogo di lavoro; la stessa indennità sarà corrisposta nel caso di cessazione di servizio a fine orario senza recarsi preventivamente al punto di ritrovo. Nei casi di emergenza per il
personale in reperibilità, o richiamato in servizio ancorché non reperibile, l’indennità sarà calcolata sull’effettiva percorrenza chilometrica.
24. La disposizione di cui alla lettera b) del precedente comma si applica anche al personale d'ufficio autorizzato a trasferta che per ragioni operative si rechi direttamente in luogo diverso dalla sede di lavoro o cessi dal servizio da luogo diverso, senza recarsi preventivamente e successivamente in sede di Mantova ovvero presso l’ufficio di Monzambano nel caso cui sia assegnato in xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
00. Ai sensi dell’art. 2120 del codice civile sono considerati elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto:
- retribuzione mensile ordinaria;
- maggiorazioni per banca ore e compensi per lavoro straordinario svolto dal personale operaio;
- trattamenti economici sostitutivi dei riposi compensativi per festività soppresse;
- indennità integrativa aziendale di cui all’art. 4, commi 1 e 2 . Non sono ricompresi i seguenti elementi:
- maggiorazioni per banca ore e compensi per lavoro straordinario svolto dal personale d’ufficio;
- premio di fedeltà di cui all’art. 4, comma 3;
- premi di risultato di cui all’art. 147 del CCNL;
- incentivi di cui all’art. 148 del CCNL.
- indennità per ferie non godute.
26. Ai Capi operai in servizio presso il Consorzio è confermata un’indennità di funzione di € 240,00 mensili per 14 mensilità. Ai Vice Capo operai è confermata un’indennità di € 120,00 mensili per 14 mensilità. L’attribuzione delle indennità di cui al presente comma comporta
l’assorbimento di eventuali compensi ad personam in godimento, l’inquadramento o il parametro economico superiore ad personam saranno invece mantenuti, in tal caso l’indennità del presente comma sarà ridotta dell’importo pari alla differenza fra l’inquadramento o il parametro ad personam e l’inquadramento o il parametro previsto dal
P.O.V. e dal CCNL per la relativa figura professionale.
27. Il personale che effettua visite specialistiche oculistiche su prescrizione del medico competente avrà diritto al rimborso integrale della parcella di visita specialistica di libera scelta. In caso di prescrizioni di lenti, previa presentazione della fattura, il Consorzio rimborserà la cifra a forfait di € 100,00. Le lenti rimarranno proprietà esclusiva del dipendente.
28. Il Consorzio si impegna a promuovere incontri periodici con la RSU almeno una volta all’anno per illustrare i programmi di intervento del Consorzio per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. Tutto ciò al fine di favorire una più partecipata e responsabile attività dei dipendenti alla vita del Consorzio.
29. L’Amministrazione consortile, RSU e RLS congiuntamente, potranno incontrarsi, qualora se ne ravveda la necessità, su richiesta di una delle parti, per analizzare le situazioni operative di tutto il personale e dei luoghi di lavoro ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro nell’ambito applicativo del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e delle norme di tutela generale.
30. L’Amministrazione consortile assume l’impegno di analizzare annualmente con la RSU, gli inquadramenti del personale impiegatizio ed operaio, verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali collettive vigenti.
Art. 2 – Contrattazione integrativa aziendale
1. Ai sensi dell’art. 147 del CCNL è istituito un premio di risultato
mediante la stipula di un contratto integrativo aziendale di durata quadriennale. Il premio sarà liquidato annualmente.
2. Per l’anno 2018 si applicherà l’allegato “D” al presente contratto.
Art. 3 – Sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello
1. Gli istituti previsti dal presente accordo rientrano fra le misure di conciliazione fra vita professionale e vita privata integrative e migliorative della contrattazione nazionale e delle disposizioni normative, nonché della previgente contrattazione aziendale, ai sensi del D. Int. 12 settembre 2017 e riguardano un numero di lavoratori superiore al 70% dei dipendenti occupati nell’anno 2017. In particolare le parti danno atto che sono previste misure di conciliazione dall’art. 1, commi 9 e 17, del presente contratto:
banca delle ore;
part-time.
Art. 4 – Norme transitorie.
1. Per il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, sono confermate le seguenti indennità integrative aziendali:
Area D €. 25,82 mensili per 12 mensilità annue
Area C €. 28,41 mensili per 12 mensilità annue
Area B €. 33,57 mensili per 12 mensilità annue Area A e Area Quadri €. 49,06 mensili per 12 mensilità annue.
2. Per il personale già in servizio al 31/07/1996 presso il Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda è confermata l’indennità integrativa aziendale di € 35,79 per quattordici mensilità annue.
3. A tutto il personale già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, sarà corrisposta
una mensilità aggiuntiva straordinaria al compimento del 25° anno di servizio a tempo indeterminato.
4. Il personale d’ufficio già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana manterrà a titolo personale l'orario di lavoro settimanale ridotto a 37 ore.
5. Sino al 31 dicembre 2020 il Consorzio di bonifica assume a proprio carico il danno che deriva al funzionamento dell’Ente dalla eventuale perdita del possesso della patente di guida da parte dei dipendenti cui tale abilitazione sia stata richiesta come requisito per la copertura del posto di cui sono titolari. Di conseguenza nessuna responsabilità potrà dal Consorzio essere imputata a tali dipendenti per il verificarsi di tale evento, purché ciò non dipenda da dolo giudizialmente accertato a carico dei dipendenti stessi.
6. Sino al 30 giugno 2023 il rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo proprio di tutto il personale d’ufficio sarà determinato sulla base del tariffario ACI per l’automezzo concretamente utilizzato, calcolando una percorrenza media annua di km. 20.000. E’ fatta salva l’opzione definitiva del dipendente per il trattamento previsto dall’art. 9 dell’allegato B al CCNL , da comunicarsi per iscritto al Consorzio.
7. La polizza assicurativa cumulativa infortuni n° 31390686 Allianz, a beneficio del personale di ufficio già in servizio presso il Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, verrà disdettata per la prima scadenza successiva alla stipula del presente contratto.
8. Il consorzio trasmetterà alla R.S.U. una nuova proposta di POV entro il
30 settembre 2018, le parti si impegnano ad individuare profili professionali, mansioni e relativi inquadramenti, anche intermedi, al fine di riconoscere le effettive professionalità esistenti.
Art. 5 – Decorrenza e durata del Contratto
1. Salve le diverse decorrenze previste dalle specifiche clausole, il presente contratto collettivo aziendale avrà efficacia dal 1 luglio 2018 a tempo indeterminato.
2. Da tale data cesserà l’applicazione delle disposizioni del C.C.L.A. 09/05/2017, dell’accordo aziendale 19 aprile 2018, nonché degli usi aziendali che non siano riportati espressamente in clausole del presente contratto.
Art. 6 – Allegati
1. Al presente contratto sono allegati gli accordi A, B, C e D, facenti parte integrante del contratto stesso.
A) INTESA AZIENDALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO
Art. 1 (STRUMENTI DI CONTROLLO)
Ai sensi dell’art. 4 della L. n° 300/1970 e successive modifiche le parti concordano, ai fini delle esigenze organizzative del Consorzio nonché per la sicurezza del lavoro, che venga utilizzato il badge per la rilevazione delle presenze. Il personale, che per ragioni di servizio prenda servizio in luoghi diversi dalla sede o dal punto di ritrovo dotato di apparecchiatura di lettura del badge, sarà dotato di smartphone aziendale per la rilevazione geolocalizzata delle presenze, rimanendo escluso il monitoraggio continuo dell’attività. Il personale di campagna potrà altresì essere dotato di apparecchio per la rilevazione “dell’uomo a terra”. Potranno essere inoltre istallati strumenti sui mezzi e sulle macchine operatrici del consorzio. Sono esclusi comunque ulteriori apparecchi di rilevazione per il personale nonché l’utilizzo di mezzi audiovisivi, salvo che questi ultimi non siano strettamente
necessari a garantire la tutela del patrimonio consortile, la sicurezza idraulica oppure la sicurezza degli accessi agli uffici. Gli atti di regolamentazione saranno adottati con le procedure dell’art. 4 della L. n° 300/1970.
Art. 2
( FLESSIBILITA’ ORARIO UFFICIO )
Al personale d’ufficio è riconosciuta flessibilità giornaliera in entrata ed in uscita pari a 20 minuti.
Art. 3 (ORARIO OPERAI)
1. La durata settimanale dell’orario di lavoro è così stabilita per tutto il personale operaio:
- dal 1° aprile al 30 settembre: ore 44
- dal 1° ottobre al 31 marzo: ore 32.
2. Nel periodo estivo l’orario di lavoro è così articolato:
a) personale operaio di squadra :
lunedì/venerdì ore 8: dalle ore 7.30 alle ore 12.00,
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
sabato ore 4: dalle ore 7.30 alle ore 11.30;
b) personale acquaiolo:
lunedì / venerdì ore 8: dalle ore 7.00 alle ore 19.00 ( con pause
pari a 4 ore)
sabato ore 4: dalle ore 7.00 alle ore 12.00 ( con pause pari a 1 ora).
3. Nel predetto periodo il personale acquaiolo articolerà il proprio orario giornaliero secondo le direttive del capo operaio e/o del vice capo operaio; il medesimo personale, nei periodi di sospensione del servizio irriguo, sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa anche nella squadra operai.
4. Nel periodo invernale l’orario di lavoro per tutto il personale di campagna è così articolato:
lunedì / giovedì ore 7: dalle ore 7,45 alle ore 11.45,
dalle ore 13.30 alle ore 16.30,
venerdì ore 4: dalle ore 7.45 alle ore 11.45.
5. Per l’anno 2018 le ore prestate (13) nel mese di marzo confluiranno in banca ore.
Art. 4 (TURNI)
1. Saranno stabiliti turni per assicurare i servizi indispensabili nei giorni di sabato e domenica. Il personale operaio che presterà attività lavorativa nel giorno di domenica di norma non lavorerà il sabato o, in caso contrario, osserverà il turno di riposo il lunedì successivo. Le ore ordinarie prestate dai turnisti nei giorni festivi saranno retribuite con la maggiorazione del 50% (in luogo della maggiorazione del 20% prevista dall’art. 81 del C.C.N.L.).
2. Per i servizi prestati per esigenze straordinarie al di fuori dell’orario ordinario di lavoro (comprese le prestazioni effettuate durante la reperibilità) saranno retribuite le ore straordinarie secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 5
( MOTOCICLI E CICLOMOTORI )
1. Il personale acquaiolo farà uso in via ordinaria di motociclo o di ciclomotore consortile per lo svolgimento del servizio diurno di distribuzione irrigua, rimanendo precluso il trasporto di attrezzature che non siano integralmente collocabili nel bauletto in dotazione.
2. In caso di maltempo, di servizio effettuato nelle ore notturne oppure di trasporto di attrezzature di lavoro eccedenti il limite di cui al primo
comma, il personale, cui non sia assegnato un automezzo consortile, utilizzerà il proprio automezzo col rimborso di cui all’art. 1, comma 22, del contratto aziendale, calcolando i rimborsi chilometrici per gli effettivi km percorsi.
* * *
B) PIANO DEI SERVIZI DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E DELLE RELATIVE QUOTE DI PERSONALE.
Premesso
- che l’art. 40 della Costituzione Italiana riconosce l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito delle leggi che lo regolano;
- che in data 18/06/2001 lo SNEBI e le organizzazioni sindacali di categoria FLAI-CGIL, FAI-CISL E FILBI-UIL hanno stipulato l’accordo per l’attuazione, nel settore consortile, delle leggi recanti la disciplina
dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- che detto accordo è stato perfezionato con il successivo accordo del 11/12/2001 ed è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n° 01/161 del 20/12/2001;
- che l’art. 10 di detto accordo individua le prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 2 della legge 146/90;
- che secondo l’art. 11 di detto accordo il Consorzio predispone il piano dei sevizi delle prestazioni indispensabili e le relative quote di personale da sottoporre all’esame preventivo della RSU;
- che con accordo collettivo nazionale 26 settembre 2006 è stato modificato l’a.c.n.l. 18 giugno 2001, che ora costituisce allegato “R” al C.C.N.L. 24/07/2017;
ciò premesso e considerato
si dispone quanto segue:
Art. 1 Oggetto del Piano
1. E’ oggetto del presente Piano la regolamentazione delle prestazioni indispensabili per garantire l’esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione così come definite all’art. 10 dell’X.X.X. 00/00/0000 (xxxxxxxx “R” al CCNL).
Art. 2 Servizi di emergenza
1. Nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre vengono individuate le seguenti quote di personale:
Sede Centrale | A | n° 1 | addetto al servizio telefonico |
n° 1 | quadro/coordinatore tecnico | ||
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx | X | xx 0 | xxxxxxxx |
xx 0 | acquaiolo | ||
Zona Medio Ovest | C | n° 1 | preposto |
n° 3 | acquaioli | ||
Zona Destra Chiese | D | n° 1 | preposto |
n° 1 | acquaioli | ||
Zona Medio Nord – | E | n° 1 | preposto |
Destra Mincio | n° 2 | acquaioli | |
Xxxx Xxxxx Xxx | X | xx 0 | xxxxxxxx |
xx 0 | acquaiolo | ||
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx | X | xx 0 | xxxxxxxx |
xxx Xxxxx | n° 1 | acquaiolo |
Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo le quote saranno ridotte di n° 2 unità nella zona C e n° 1 unità nella zona E.
Art. 3 Criteri di individuazione dei lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni necessarie alle prestazioni da erogare
1. Sono fissati i seguenti criteri:
a. ordine alfabetico a rotazione per categorie omogenee dei lavoratori professionalmente idonei a volgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
b. individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l’ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente codice di regolamentazione.
2. Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in ferie o in riposo compensativo settimanale qualora l’astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti.
3. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresì nel piano dei servizi delle prestazioni individuabili i componenti della R.S.U.
Art. 4 Modalità di esecuzione dei servizi
1. Sia nei periodi di bonifica che in quelli irrigui i servizi di emergenza verranno effettuati con le stesse modalità del tempo ordinario di lavoro.
2. Essendo il personale ridotto al minimo, rispetto alle esigenze ordinarie dovrà essere particolarmente curato il controllo degli impianti e del territorio servito al fine di evitare malfunzionamenti delle apparecchiature o uso improprio dei manufatti di regolazione che rechino pregiudizio alla normale ripresa delle attività istituzionali.
Art. 5 Trattamento del personale
1. Il personale comandato in servizio nei casi sopra descritti verrà
considerato a tutti gli effetti presente al lavoro, con diritto al compenso per lavoro straordinario o notturno nel caso che le prestazioni vengano richieste al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 6 Procedure
1. Per tutto quanto non specificato nel presente Piano la normativa di riferimento è quella dettata dall’allegato “R” al CCNL 24/07/2017.
2. Il consorzio rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente codice di regolamentazione.
3. I preposti aziendali o loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e dei compiti specifici relativo alla copertura delle prestazioni di cui all’art. 2.
4. Qualora, alla data dello sciopero, i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, il Consorzio procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
5. Il Consorzio dà tempestiva comunicazione alla R.S.U. degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alla stessa copia dell’elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.
Art. 7 Assemblee sindacali
1. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n° 300, nel corso delle assemblee sindacali saranno assicurati i servizi di emergenza di cui all’art. 2.
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C) INTESA PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DALL’ART. 148 DEL CCNL
24/07/2017.
Art. Unico
1. Le parti concordano l’istituzione del fondo per incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. N° 50/2016, come modificato con X.Xxx. N° 56/2017, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018.
2. Le parti convengono l’adozione da parte del Consorzio di regolamento, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. N° 50/2016, secondo lo schema seguente:
SCHEMA DI REGOLAMENTO
INDICE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione Art. 4 - Quantificazione delle risorse Art. 5 - Fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche Art. 7 - Fondo per l’innovazione Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche _ Art. 9 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche Art. 10 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento Art. 11 - Liquidazione degli incentivi Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali
1) Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del “Fondo per incentivi per le funzioni tecniche” previsto dall’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., costituito da risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa previsti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
2) Con il presente Regolamento, pertanto, il Consorzio di bonifica Garda Chiese intende dare attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione di II° livello, in attuazione dell’art. 148 del CCNL 24/07/2017 in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai tecnici, agli amministrativi che svolgono le funzioni di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
3) L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all’incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
4) Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartite tra i dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi per le attività di programmazione della spesa, per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione dei lavori, ovvero Direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
5) L’importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell’anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, le quote eccedenti incrementano la quota del fondo per l’innovazione.
Art. 2 - Definizioni
1) Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
Codice: il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.;
Funzione tecnica: specialità professionale di appalto ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;
Fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione: la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all’incentivazione delle funzioni tecniche e dell’ottimizzazione delle risorse dell’Ente;
Fondo per le funzioni tecniche: la quota percentuale degli importi posti a base di gara destinata all’incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti da RUP, dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;
Fondo per l’innovazione: la quota percentuale degli importi posti a base di gara destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati, per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, nonché all’ammodernamento ed all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il dipendente dell’Ente nominato dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 38 dello Statuto, per gestire le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
Struttura di supporto del Responsabile del Procedimento: personale tecnico e/o amministrativo appositamente nominato dall’Amministrazione che coadiuva il Responsabile del Procedimento nelle mansioni di competenza, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica, alla gestione delle risorse, alla verifica dei livelli di progettazione, alla predisposizione delle procedure di gara, nonché all’espletamento delle necessarie verifiche;
Tecnici qualificati: i soggetti dipendenti dell’Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione lavori o dell’esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo e statico o della verifica di conformità;
Amministrativi qualificati: i soggetti dipendenti dell’Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione dell’esecuzione, della verifica di conformità, nonché per l’espletamento delle procedure di affidamento;
Collaboratori: i soggetti dipendenti dell’Enti che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate dai tecnici e dagli amministrativi qualificati, mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del Responsabile del Procedimento, alla direzione lavori ed alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente di riferimento ovvero dello stesso Responsabile del Procedimento; sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti.
Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione
1) L’erogazione degli incentivi avviene ai sensi dell’art. 148 del CCNL 24/07/2017, che rinvia agli incentivi di cui all’art. 155 del CCNL 25/03/2010, come modificato dal d.lgs. 50/2016.
2) Non sono previsti incentivi in caso di :
- interventi di manutenzione ordinaria oppure eseguiti in amministrazione diretta,
- di lavori non inseriti nel programma annuale dei lavori pubblici,
- di acquisti di beni e servizi per i quali non è nominato il direttore dell’esecuzione oppure che non siano inseriti nel programma biennale di forniture e servizi,
- di contratti di cui all’art. 17 del d.lgs. 50/2016.
3) Non è previsto alcun compenso nel caso in cui l’iter della procedura d’appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito.
4) Ai fini dell’erogazione dell’incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi indicati dalla norma inerente lavori, servizi e forniture;
ammontare complessivo dell’incentivo non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio o fornitura.
Art. 4 - Quantificazione delle risorse
1) Il fondo di cui all’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da un somma massima pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2) L’80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, pari all’1,60% dell’importo posto a base di gara, costituisce “fondo per le funzioni tecniche” ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente Regolamento.
3) Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato, pari allo 0,40% dell’importo posto a base di gara, costituisce “fondo per l’innovazione” ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all’art. 113, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..
4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d’asta sono inseriti nell’ambito delle somme a disposizione dell’amministrazione all’interno del quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l’impegno
economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.
Art. 5 - Fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione
1) L’incentivo di cui all’art. 113 del Codice è costituito da una somma massima pari al 2% dell’importo a base d’asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall’appalto principale, in ogni caso al netto dell’IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2) Le somme che confluiscono nel complessivo fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione sono definite come segue:
importo posto a base di gara fino ad Euro
1.000.000,00: 2%
importo posto a base di gara compreso tra
Euro 1.000.000,01 e Euro 5.000.000,00: 2% su Euro 1.000.000,00 +
1,5% sull’importo eccedente
importo posto a base di gara compreso tra
Euro 5.000.000,01 e Euro 10.000.000,00: 2% su Euro 1.000.000,00 +
1,5% su Euro 3.500.000,00 +
1,1% sull’importo eccedente
importo posto a base di gara oltre Euro
10.000.000,01: 2% su Euro 1.000.000,00 +
1,5% su Euro 3.500.000,00 +
1,1% su Euro 5.000.000,00+
0,6% sull’importo eccedente
3) È prevista la possibilità, per gli appalti di importo superiore ad Euro 1.000.000,00, di attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell’incentivo (2%) qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:
multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo
stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (studi, prove, strutture, impianti, ecc.);
accertamenti ed indagini: ipotesi di adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesto o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti in fase di sopralluoghi;
soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessiva dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
4) L’entità del fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione per servizi, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 80% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
5) L’entità del fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione per forniture, in funzione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 60% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2.
6) L’impegno di spesa delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per le innovazioni è sempre successivo alla formazione dello stesso.
Art. 6 - Fondo per le funzioni tecniche
1) Il fondo per le funzioni tecniche è pari all’80% delle somme stanziate per il fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione.
2) Nel caso in cui si determinino aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo ed allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni legittime e a quant’altro non permetta l’apertura e la praticabilità del cantiere in sicurezza, e per
accadimenti elencati all’art. 106 del Codice, i compensi sono ridotti fino al 20% per i costi aggiuntivi, fino al 20% per ritardi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal Direttore Generale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
3) Le somme di cui al comma 1 si intendono al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali carico del Consorzio connessi alle erogazioni (INPS, ENPAIA/INAIL, IRAP). Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi a T.F.R. in quanto esclusi dalla base di calcolo di cui all’art. 2120 del C.C..
4) In caso di attività svolte da centrale di committenza il 25% del fondo sarà assegnato alla centrale.
5) Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, incrementano la quota del fondo per l’innovazione.
6) Qualora alcune prestazioni siano svolte da personale con qualifica dirigenziale la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il fondo per l’innovazione.
Art. 7 - Fondo per l’innovazione
1) Il fondo per l’innovazione è pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione.
2) Il fondo per l’innovazione è eventualmente ed ulteriormente incrementato dalle somme indicate al precedente articolo 6, commi 4 e 5.
3) Le somme che costituiscono il fondo per l’innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell’appalto pubblico e, in ogni caso, dopo l’Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei Piani e
Programmi finalizzati all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, e di efficientamento informatico nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente.
Una parte del fondo per l’innovazione potrà essere utilizzata per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n° 196 e per la formazione professionale dei dipendenti consortili.
Art. 8 - Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche
1) Ai fini della ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, il personale interessato è quello individuato dall’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n°
50 e s.m.i. in relazione alla natura dell’appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che detto personale dovrà svolgere nell’ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all’articolo 1.
2) I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per i lavori, coloro che svolgono le seguenti attività:
programmazione della spesa per investimenti;
verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
Responsabile Unico del Procedimento;
Direzione dei Lavori e/o sicurezza nella fase dell’esecuzione;
Collaudo statico;
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
Stazione appaltante.
3) I soggetti destinatari di questa incentivazione sono, per gli appalti di servizi e forniture, coloro che svolgono le seguenti attività:
programmazione della spesa per investimenti;
verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
Responsabile Unico del Procedimento;
Direzione dell’esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
Verifica di conformità finale;
Stazione appaltante.
9 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche
1) La quota del fondo di cui all’articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, destinata all’incentivazione delle funzioni tecniche, viene ripartita tenendo conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno, tra i dipendenti interessati per ciascuna appalto di lavoro, servizio e fornitura, come indicato in Tabella 1 per lavori e in Tabella 2 per servizi e forniture:
TABELLA 1: PER LAVORI | ||||
1) Attività generale | 2) Aliquota | 3) Attività specifica | ||
Programmazione della spesa per investimenti | 10% | Individuazione intervento e stima economica dello stesso (per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000.000,00 progetto di fattibilità tecnico-economica) | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 7% |
Programmazione della spesa e allocazione in Bilancio | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 3% | ||
Responsabile del Procedimento | 25% | Attività del Responsabile Unico del Procedimento afferente alla programmazione, alla gestione delle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, nonché alla verifica dei progetti ed alle conferenze di servizi | 25% | |
Affidamenti e gare d’appalto | 10% | Procedura di bando di gara e affidamento, controllo requisiti, contratti | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 10% |
Fase esecutiva | 55% | Attività dell’Ufficio di Direzione Lavori (Direttore dei Lavori / Direttore Operativo / Ispettore di cantiere) | 25% | |
Attività del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 5% | |||
Collaudo statico | 5% | |||
Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione | 5% | |||
Gestione procedure espropriative | 5% | |||
Collaborazione alla predisposizione degli atti del RUP, monitoraggi OO.PP., pagamenti, rendicontazioni, schede Osservatori, ecc. | Collaboratori tecnici o amministrativi | 10% | ||
Totale | 100% | 100% |
TABELLA 2: PER SERVIZI E FORNITURE | |||||
1) Attività generale | 2) Aliquota | 3) Attività specifica | |||
Programmazione della spesa per investimenti | 15% | Analisi dei fabbisogni, relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 15% | |
Affidamenti e gare d’appalto | 8% | Procedura di bando di gara e controllo, pubblicazione e funzioni di segreteria | Personale di supporto al RUP appositamente nominato | 8% | |
Responsabile del procedimento | 30% | Responsabile del Procedimento | 30% | ||
Fase esecutiva | 35% | Direzione esecutiva, contratto e verifica di conformità | 35% | ||
12% | Collaborazione alla predisposizione atti | Collaboratori amministrativi | 12% | ||
Totale | 100% | 100% |
Art. 10 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento
1) Xxxxx restando i compiti previsti dalla legge, il RUP, previa consultazione con il Dirigente di Area, propone al Direttore Generale la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 11, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l’eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell’Ente.
Art. 11 - Liquidazione degli incentivi
1) L’erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento, vistato dal Presidente, su proposta del RUP ed acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente articolo 10, all’avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture.
Art. 12 – Norme finali e transitorie
1) Il presente regolamento si applica relativamente ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati dal 1 gennaio 2018. Per le convenzioni ed i contratti di appalto di lavori stipulati sino al 31 dicembre 2017 gli incentivi rimarranno regolati dal regolamento consortile approvato con deliberazione n° 516 del 1° giugno 2016.
2) In attesa di chiarimenti interpretativi dell’art. 148 del CCNL, il fondo per funzioni tecniche relative ai contratti stipulati dal 1 gennaio 2018 per i lavori non finanziati con contributi statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché per i servizi e le forniture, non verrà liquidato, bensì accantonato in apposito capitolo di bilancio ( con esclusione del fondo per innovazione).
D) ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L’ANNO 2018.
Art. 1 (DURATA)
1. Il presente accordo regola l’anno 2018.
Art. 2 (OBIETTIVI)
1. Per l’anno 2018 si concordano i seguenti obiettivi:
a) | Progettazioni interne di opere e lavori pubblici |
b) | Piano Comprensoriale di Bonifica, completamento per l’adozione; |
c) | Piano di Classifica, redazione prima proposta; |
d) | Chiusura bocchette di derivazione per gli utenti morosi; |
e) | GDPR – General Data Protection Regulation - Implementazione; |
f) | Gestione informatizzata presenze e gestione del personale, completamento per personale d’ufficio, predisposizione estensione sistema personale di campagna; |
g) | Implementazione del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro; |
h) | Riscossione volontaria dei contributi consortili tramite Poste Italiane; |
i) | Istruttoria di pratiche di polizia idraulica regionale; |
l) | Utilizzo e verifica di carte elettroniche per acquisto carburanti per automezzi consortili; |
m) | Riduzione del 20% ( dato rilevato al 31/12/2018 rispetto al dato rilevato al 31/12/2017) delle ferie residue complessive del personale |
Art. 3 (PREMIO DI RISULTATO)
1. Nell’ipotesi di raggiungimento del 100% degli obiettivi programmati di cui all’art. 2, il Consorzio riconoscerà a tutti i dipendenti, esclusi gli operai avventizi stagionali, un premio di risultato annuo pari al 4% del monte retributivo lordo per l'anno di competenza, escluse le retribuzioni degli operai avventizi, secondo i seguenti parametri:
personale Area D (107) 1,00
personale Area D (116) 1,15
personale Area C 1,20
personale Area B 1,40
personale Area A 1,80
personale Area Quadri 2,00
2. In caso di raggiungimento parziale degli obiettivi, di cui all’art. 2, il premio di risultato sarà ridotto proporzionalmente.
3. Il premio sarà liquidato nel mese di febbraio 2019, previa proposta da parte dell’organismo di cui all'art. 6; in caso di assunzione o cessazione dal servizio nel corso dell’anno il premio sarà calcolato in proporzione ai mesi di servizio effettivo.
4. Eventuali somme non corrisposte per mancato raggiungimento degli obiettivi, saranno accantonate e destinate ad incrementare il premio di
risultato del biennio successivo; il raggiungimento degli obiettivi è determinato dall’organismo di cui all'art. 6.
Art. 4 (RICONOSCIMENTO)
1. Il premio di risultato sarà riconosciuto a tutti i dipendenti, esclusi i soli operai avventizi stagionali che percepiscono l’indennità sostitutiva di cui all’art. 5.
2. Le sanzioni disciplinari comporteranno una diminuzione del premio pari al 5% in casi di censura e pari al 10% per ogni giorno di sospensione. In caso di procedimento in corso la liquidazione sarà effettuata ad intervenuta definizione della sanzione.
3. Le somme non corrisposte per sanzioni saranno accantonate e destinate ad incrementare il premio di risultato del quadriennio successivo.
Art. 5 (AVVENTIZI)
1. Al personale operaio avventizio sarà corrisposta un’indennità integrativa aziendale onnicomprensiva di euro 0,58 orari, unitamente alla retribuzione mensile di riferimento.
Art. 6 (LIQUIDAZIONE)
1. In attesa della costituzione dell’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 34 dello Statuto, a cui sarà demandata la verifica dei risultati in contraddittorio con la R.S.U., è costituita una Commissione Paritetica composta da 4 componenti: Presidente e Direttore Generale o loro delegati in rappresentanza dell'Amministrazione e 2 componenti designati dalla RSU, con la funzione di verifica del raggiungimento degli obiettivi e di proposta di liquidazione del premio di risultato, da adottarsi con determinazione dirigenziale.
Art. 7 (RINNOVO ACCORDO INTEGRATIVO)
Ai sensi dell’art. 147 del CCNL 24 luglio 2017 entro il mese di settembre 2018 si terranno gli incontri finalizzati alla stipula dell’accordo integrativo aziendale per il quadriennio 2019-2022.
Letto confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI DELLA R.S.U.: IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE VICARIO
IL VICE PRESIDENTE
IL DIRETTORE GENERALE
I SINDACATI TERRITORIALI:
Nota a verbale:
Il componente della R.S.U. Xxxxxxxx Xxxxxxx dichiara di sottoscrivere mantenendo le proprie riserve sull’art. 4, commi 3 e 4.
Xxxxxxxx Xxxxxxx