CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE E PARITARIE, PRIMARIE E SECONDARIA STATALE
CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SCUOLABUS ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA STATALE E PARITARIE, PRIMARIE E SECONDARIA STATALE
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Castelsardo, degli alunni della Scuola Primaria di Lu Bagnu, degli alunni delle Scuole Paritarie di Castelsardo e Lu Bagnu, trasportati con gli scuolabus di proprietà comunale.
ART.2 MODALITA’ DELL’APPALTO
a) L’appalto verrà aggiudicato applicando il metodo dell’offerta recante il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/06.
b) Si farà luogo all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
c) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerta ritenuta non congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione stessa.
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO
1. L’appalto viene conferito per l’anno scolastico 2015/2016 e dovrà essere effettuato dal Lunedì al Venerdì secondo il calendario scolastico per la Scuola dell’Infanzia Statale, per le scuole dell’Infanzia Paritarie e per le scuole Primarie e dal Lunedì al Sabato per la Scuola Secondaria secondo il calendario scolastico, salvo indicazioni diverse da parte dell’Istituto Comprensivo.
2. Il servizio dovrà essere garantito a decorrere dal 14.09.2015 e sino al 10.06.2016 per le Scuole Primarie e Secondaria e dal 14.09.2015 al 30.06.2016 per le Scuole dell’Infanzia, secondo il calendario scolastico, salvo anticipazione o proroga per un periodo massimo di 10 (trenta) giorni, corrispondente ad una nuova calendarizzazione, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale.
3. Ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. B) del D.lgs. 163/2006, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per non più di due anni, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto di base oggetto del presente capitolato.
ART.4 DIVIETO MINIMO GARANTITO
Non esiste minimo garantito per l’aggiudicatario del servizio.
ART.5 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente Servizio P.I. comunale, attraverso l’impiego di assistenti in possesso del diploma della Scuola Secondaria Superiore di II grado.
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di avvalersi del personale già operante nel servizio al fine di perseguire continuità educativa con i minori che utilizzano gli scuolabus e per i rapporti consolidati con la scuole e le altre strutture del territorio.
La durata del servizio è stimata in circa 57 ore settimanali e il numero degli assistenti utilizzati non potrà essere inferiore alle 3 unità. Dovrà essere prioritariamente assicurata la vigilanza e la custodia dei Bambini delle Scuole dell’Infanzia Statale e Paritarie, in subordine la vigilanza e la custodia degli alunni delle Scuole Primarie ed infine la vigilanza e la custodia di alcune tratte di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria secondo le indicazioni e gli orari forniti dall’Ufficio P.I., secondo il seguente orario presuntivo:
SCUOLABUS N° 1 |
08,15 – 09,45 Lunedì - Martedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì |
12,45 - 13,30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì |
15,20 - 18,20 Martedì - Giovedì |
15,20 – 16,45 Lunedì - mercoledì - Venerdì |
SCUOLABUS N°2 |
08,00 - 10,00 Lunedì- Martedì- Mercoledì -Giovedì -Venerdì |
12,55 - 13,45 Lunedì - Mercoledì - Venerdì |
15,20 - 18,20 Martedì - Giovedì |
15,20 – 16,50 Lunedì- mercoledì - Venerdì |
SCUOLABUS N° 3 |
08,15 - 09,45 Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì -Venerdì |
12.55 - 13.55 Lunedì - Mercoledì - Venerdì |
17,20 - 18,20 Martedì - Giovedì |
Le prestazioni oggetto del servizio sono le seguenti:
- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni all'interno degli scuolabus;
- aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- accompagnamento e la vigilanza degli alunni nel momento dell’attraversamento della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite;
- controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti, al fine di evitare situazioni che potrebbero arrecare danno ai minori;
- segnalazione all’autista scuolabus di eventuali bambini che disturbano o molestano i coetanei;
- intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di
rallentamento della corsa;
- promozione di un clima favorevole alla convivenza all’interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.
La sistemazione del bambino e degli alunni all’interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza.
Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni, gli assistenti dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l’autista. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola dell’obbligo dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata prestabilita, pur in assenza di persona preposta al relativo accompagnamento a casa.
Ferma restando la responsabilità dei genitori o delle persone da essi incaricate, gli assistenti, in assenza dei suddetti soggetti alla fermata in cui deve scendere l’alunno, oltre ad adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alla specifica circostanza di tempo e di luogo, sono tenuti ad accompagnarlo sino al deposito degli scuolabus ed xxx assisterlo sino alla consegna ad un genitore o persona da questi delegata.
Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni scuolabus impiegato, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza almeno di numero 1 (uno) assistente in possesso di relativa idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni di che trattasi.
Gli orari di espletamento del servizio potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali.
La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo dal Servizio competente.
ART. 6 VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE
Nel corso dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Servizio che coincide con il Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara e di aggiudicazione.
L’Amministrazione Comunale, per mezzo del Responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, l’ esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato da parte della ditta aggiudicataria, a garanzia del buon andamento del servizio.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, svolge anche la funzione di Direttore dell’esecuzione.
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE
L’organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all’utenza. La Ditta non potrà, per alcuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.
Quando per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al Servizio P.I. del Comune.
La ditta dovrà garantire, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, l’impiego di personale con i requisiti richiesti; dopo l’aggiudicazione definitiva la ditta trasmetterà al Servizio P.I. comunale l’elenco nominativo del personale adibito al servizio, recante i dati anagrafici di ogni operatore e i requisiti culturali. Ogni variazione di personale che dovesse
verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto Servizio.
In caso di astensione dal lavoro per sciopero, la ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni. La ditta aggiudicataria dovrà dare disposizioni affinchè il personale incaricato per il servizio oggetto del presente appalto, sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell’utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. Il personale è tenuto altresì a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. Il personale, nell'espletamento del servizio, dovrà osservare tutti gli accorgimenti possibili per garantire la massima economicità del servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva di segnalare alla ditta, per i provvedimenti che la medesima vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato.
Il Responsabile del Procedimento, ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori della ditta, che durante lo svolgimento delle relative mansioni abbiano dato motivo di reclamo. Entro tre giorni dalla formale contestazione scritta, la ditta potrà addurre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere con immediatezza alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei, con altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente capitolato.
Il personale in servizio dovrà avere bene in vista un tesserino di riconoscimento e essere dotato di indumenti, conformi alla vigente normativa.
ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE
Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d’impresa.
La ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.
La ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti economici “di fatto” inferiori ai contratti suddetti.
L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell’appalto.
Qualora la ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla ditta aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora la ditta aggiudicataria non adempia entro il predetto termine, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento la ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.
La ditta affidataria si impegna, inoltre, a:
- presentare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio.
II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la ditta e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale della ditta e il Comune di Castelsardo.
ART. 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, comunque, il servizio in oggetto secondo le modalità stabilite all’art. 5 dal presente Capitolato e sulla base del calendario scolastico.
E' fatto altresì obbligo all'assistente scuolabus e per esso alla Ditta appaltatrice:
- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli eventualmente comunicati dal Servizio P.I. comunale;
- di essere da ausilio per la compilazione dell’elenco trasportati; in particolare, l’assistente deve coadiuvare il singolo autista scuolabus nella formazione degli elenchi definitivi dei trasportati per ogni turno, da redigersi nel 1° (primo) mese di attivazione del servizio;
- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin dall'inizio del percorso dello scuolabus, e terminarla alla fine del percorso e, comunque, quando tutti i bambini ed alunni, nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori o alle persone da loro autorizzate;
- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far salire o scendere i bambini trasportati;
- di non consentire che altre persone all'infuori di bambini e alunni autorizzati salgano sullo scuolabus;
- di non parlare all'autista se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- di segnalare al Servizio P.I. del Comune eventuali irregolarità e/o inadempienze e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale trasporto dei bambini;
- di garantire la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- di mettere in atto, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, tutte le misure di sicurezza fisiche, organizzative e logiche prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati, compreso ma
non limitato a quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003, o impartite dall’Amministrazione Comunale;
- di osservare le disposizioni del D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
ART. 10 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO
Qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile del Procedimento potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione all’aggiudicatario, l’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l’esecuzione di tali prestazioni il Responsabile del procedimento predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dalla ditta appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 11 – DANNI A PERSONE E/O A COSE
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria e/o a terze persone o cose, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
A tale fine la ditta aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l’esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell’utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad €. 1.000.000,00 (un milione) per ciascun sinistro e persona, che costituirà allegato del contratto.
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e la ditta, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contestate, il contratto è risolto di diritto.
Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni, in considerazione della particolarità del servizio di che trattasi, potrà essere ridotto a 2 (due) giorni, ferma restando la possibilità di sostituire, anche solo per i suindicati periodi, la ditta aggiudicataria con altra ditta qualora si siano determinate inadempienze che impediscano la regolare prosecuzione del rapporto, con addebito dei costi relativi.
Quanto sopra, fatti salvi i casi di cui alla risoluzione espressa disciplinata dal successivo art. 13.
L’inosservanza degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente indicati nei precedenti articoli, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., il contratto si intende risolto nei casi di seguito indicati:
- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dopo formali diffide da parte dell’Amministrazione stessa;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio affidato;
- qualora la ditta aggiudicataria infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione;
- qualora la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- qualora la ditta aggiudicataria contravvenga al divieto di cessione del contratto;
- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.
Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a/r dall’Amministrazione Comunale all’aggiudicatario, di volersi avvalere di questa clausola risolutiva.
E’ comunque riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la corresponsione dell’importo delle penali previste e gli ulteriori danni.
ART. 14 – RECESSO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso.
ART. 15 – PENALITÀ
Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattuali da parte della ditta appaltatrice potrà dare luogo all’applicazione di una penale da € 100,00 ad € 2.500,00, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a contestare la violazione con raccomandata a/r, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di otto giorni per far pervenire le proprie contro deduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le contro deduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Responsabile del procedimento, si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile medesimo, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
ART. 16 – CAUZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di
inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo di appalto.
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
ART. 17 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura mensile entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, corredata dai fogli firma degli assistenti scuolabus, controfirmati dagli autisti di ciascun scuolabus. Si darà corso al pagamento dopo la verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte del Responsabile del procedimento.
Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L. 136/2010 e s.mi. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della citata Xxxxx, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.8 del medesimo art.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto, costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis della L.136/2010, causa di risoluzione del contratto.
Il committente si riserva la facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 19 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell’appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causata all’Amministrazione
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello dell’autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune di Castelsardo. La ditta dovrà eleggere il domicilio legale presso il Comune di Castelsardo.
ART. 21 –LE SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
ART. 22 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le vigenti disposizioni regolanti la tipologia dell’appalto in oggetto.