DISEGNO DI LEGGE
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
--------------------------- I I I L E G I S L A T U R A -------- — -----------------
(N. 931)
DISEGNO DI LEGGE
approvato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960
(V. Stampato n. 537)
presentato dal M inistro degli Affari Esteri
(F ANFANI)
di concerto col Ministro del Bilancio
(MEDICI)
col M inistro delle Finanze
(PRETI)
col Ministro del Tesoro
(ANDiREOTTI)
col M inistro dell’Industria e del Commercio
(00)
col M inistro del Commercio con l ’Estero
(OOUaMBO)
e col M inistro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(WGOiREiLlLI)
T R A S M E S S O D A L P R E S ID E N T E D E L L A C A M E R A D E I D E P U T A T I A L LA P R E S ID E N Z A
i l 2 9 g e n n a i o 1960
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commer cio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America del
2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951
T IP O G R A F IA D E L S E N A T O (1500)
A tti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 93Î
LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
A r t . 1 .
Il Presidenite della Repubblica è autoriz zato a ratificare l’Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e naviga zione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti (d’America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951.
Art. 2.
Piena ed in tera esecuzione è data all’Ac corilo suddetto a decorrere dalla- sua entrata in vigore1, in conformità dell’articolo IX del l'Accordo stesso.
A t t i Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica. — 931
LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A l l e G a T o
ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D ’AMERICA
La REPUBBLICA ITALIANA e gli STATI UNITI D’AMERiICA,
desiderando dare ulteriore incoraggiamento agli investimenti di capitali in imprese di riconosciuta utilità da un Paese all’altro e consapevoli del contributo che a tal fine può essere costituito dall’ampliare i princìpi di equo trattam ento enunciati con il Trattato di amicizia, commercio e na vigazione firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno stabilito di conclu dere un accordo integrativo e a tale scopo hanno nominato come loro Ple nipotenziari,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
GI u s e p p e P e l l a , Ministro del bilancio della Repubblica Italiana, e
IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AM ERICA:
D e a n A c H e s o n , Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America,
i quali, avendo notificato l’un l’altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli :
A r T Ic o lo I.
I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno sottoposti nei territori dell’altra Alta P arte Contraente a misure arbitrarie o discriminatorie che abbiano in partico lare per conseguenza :
а) d’imipedire il loro effettivo controllo e l’amministrazione delle imprese che essi abbiano ricevuto il permesso di stabilire o di acquistare ; oppure :
б) di pregiudicare altri loro diritti ed interessi relativamente a tali imprese od investimenti da essi effettuati sotto forma di apporto di fondi (prestiti, partecipazioni azionarie o altro) materiali, macchinari, servizi, processi di produzione, patenti, ritrovati tecnici o altro. Ciascuna Alta P arte Contraente si impegna a non agire in m aniera discriminatoria nei riguardi di cittadini e persone giuridiche e associazioni dell’a ltra Alta Parte Contraente così che essi possano ottenere a condizioni normali i capitali, i procedimenti e i ritrovati tecnici occorrenti per lo sviluppo economico.
A t ti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 931
LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A r T Ic o l o I I .
Con riferim ento all’articolo I, paragrafo 2 (c), del predetto Trattato di amicizia, commercio e navigazione, la legislazione relativa ai requisiti per l’esercizio di una professione non impedirà ai cittadini e alle per sone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta P arte Contraente di as sumere esperti tecnici ed amministrativi, o stipulare con essi contratti per l’utilizzazione dei loro servizi, per il particolare scopo di effettuare, esclusivamente nell’ambito dell’impresa, esami, ispezioni contabili ed in dagini tecniche nonché di redigere relazioni, per detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni, in correlazione con la progettazione e il fun zionamento delle loro imprese, e di quelle nelle quali essi abbiano una compartecipazione finanziaria, nei te rrito ri dell’altra Alta P arte Con traente.
A r T Ic o l o III.
1. — Circa la trasferibilità dei capitali investiti dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni dì una delle Alte P a r ti Contraenti nei territori dell’altra e dei redditi derivanti da tali investimenti, le Alte P arti Contraenti si impegnano di accordarsi l’un l’a ltra il trattam ento più liberale possibile.
2. — Ciascuna Alta P arte Contraente perm etterà ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni dell’altra Alta Parte Contraente di trasferire liberamente, ottenendo la valuta del proprio Paese:
a) I redditi, sia in forma di salari, interessi, dividendi, commissioni, diritti di privativa industriale, pagamenti per servizi tecnici, 'sia di altra natura, o i fondi per l’ammortizzamento dei prestiti e il deprezzamento degli investimenti diretti, e
b) I fondi e trasferim enti di capitali.
Se è in vigore più di un tasso di cambio, il tasso applicabile ai tra sferimenti di cui al presente paragrafo sarà il tasso che sia specificata mente approvato dal Fondo monetario internazionale per tali transazioni, oppure, in mancanza di tale tasso di cambio specificatamente approvato, un tasso di cambio effettivo,' che, compresa qualsiasi tassa o sopratassa sui trasferim enti di valuta, sia equo e ragionevole.
A r T Ic o l o IV.
1. — Nonostante le disposizioni di cui all’articolo III del presente Accordo, ciascuna Alta Parte Contraente conserva il diritto, in periodi
di difficoltà valutarie, di applicare: a) restrizioni di cambio fino al limite necessario per assicurare la disponibilità di valuta estera per il paga mento di beni e servizi essenziali alla salute e al benessere della propria popolazione; b) restrizioni di cambio fino al limite necessario per preve
A t ti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 931
LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
nire la diminuzione delle riserve monetarie a un livello molto basso o per produrre un moderato aumento di riserve monetarie molto basse; e
c) particolari restrizioni di cambio specificatamente autorizzate o r i chieste dal Fondo monetario internazionale. Nella eventualità che ciascu na Alta Parte Contraente applichi restrizioni di cambio essa dovrà, nel termine di tre mesi, adottare ragionevoli, specifiche misure per i trasfe rimenti di cui aH’articolo III, paragrafo 2 (a.), e, nei limati del possibile, per i trasferim enti di cui àìl’articolo III, paragrafo 2 (b), tenendo pre sente le speciali esigenze in relazione ad altre transazioni, e fornirà al l’altra Alta Parte Contraente adeguata opportunità per consultazione in ogni momento circa tali misure ed altre questioni relative ai trasferim enti stessi. Tali misure saranno riesaminate in consultazione con l’altra Alta Parte Contraente ad intervalli non maggiori di dodici mesi.
2. — Le disposizioni del presente articolo, piuttosto che quelle del l’articolo XXIV, paragrafo 1 (/), del predetto Trattato, regoleranno le questioni di cui al presente Accordo.
A r T Ic o lo V.
In aggiunta, e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Accordo o del predetto Trattato, saranno applicate agli investimenti ese guiti in Italia le norme relative alle speciali agevolazioni previste in ma teria fiscale, doganale e di tariffe dei trasporti, per l’industrializzazione dell’ltialia meridionale (legge del 14 dicembre 1948, n. 1598) e per lo svi luppo della zona industriale Apuana e di quelle di Verona, Gorizia, Trie ste, Livorno, Marghera, Bolzano ed altre contemplate dalla legislazione italiana attualmente in vigore o che possa essere adottata in futuro.
A r T Ic o lo V I .
Le clausole dei contratti stipulati tra i cittadini e le persone giuridi che ed associazioni di ciascuna Alta P arte Contraente ed i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni dell’altra Alta Parte Contraente che prevedono il regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato non sa ranno ritenute invalide ai fini dell’esecuzione nei territori dell’altra Alta Parte .Contraente unicamente perchè il luogo designato per la procedura di arbitrato è al di fuori di tali territori o perchè la nazionalità di uno o più degli arbitri non è quella di tale altra A lta Parte Contraente. Nes suna decisione debitamente resa in conformità a tale clausola arbitrale che sia definitiva o Suscettibile di esecuzione in base alla legislazione del luogo ove è resa sarà ritenuta invalida o non suscettibile di esecuzione nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente unicamente perchè il luogo ove tale decisione è stata resa è al di fuori di tali territori o perchè la nazionalità di uno o più degli arbitri non è quella di tale Alta Parte Contraente. Nulla nel presente articolo deve essere interpretato in modo che una decisione arbitrale possa divenire esecutiva nei territori di cia scuna Alta Parte Contraente prima di esservi stata debitamente delibata.
A tti Parlamentari _ 6 — Senato della Repubblica — 931
LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
A r T Ic o l o V I I .
1. — Le due Alte P arti Contraenti allo scopo di eliminare le lacune nel sistema delle assicurazioni sociali a protezione dei rispettivi cittadini che in diverse epoche abbiano cumulato apprezzabili periodi di copertura in base -al sistem a principale di assicurazione per vecchiaia e superstiti di una delle Alte P arti Contraenti e anche in base alla corrispondente legislazione dell’altra Alta Parte Contraente si dichiarano d’accordo in principio di permettere il conteggio di tu tti tali periodi secondo l’una o l’altra legislazione nel determinare i diritti dei propri cittadini e delle loro famiglie. .Le Alte P arti Contraenti prenderanno i necessari accordi al fine di attuare tale direttiva secondo i seguenti princìpi :
a) tali periodi di copertura saranno cumulatali in misura tale da non sovrapporsi o duplicarsi e solo in quanto entrambi i sistemi assicu rino analoghi benefici;
b) nel caso in cui i periodi di copertura di un assicurato siano cu mulati l’ammontare dei benefici eventualmente da pagarsi all’interessato da ciacuna Alta P arte Contraente sarà determinato in modo tale da rap presentare per quanto possibile ed equo la proporzione della copertura complessivamente accumulata in base al sistema della medesima Alta P arte Contraente;
c) l’interessato avrà facoltà di decidere se il proprio diritto ai benefìci spettantegli e l’ammontare relativo debba essere determinato senza riguardo alle disposizioni del presente paragrafo.
I suddetti accordi potranno disporre l’estensione di questo paragrafo ad uno o più speciali sistemi di assicurazione vecchiaia e superstiti di ciascuna Alta Parte Contraente oppure ai sistemi di assicurazione per inabilità permanente o prolungata di ciascuna Alta Parte Contraente.
2. — Allorquando la Convenzione del 1935 sul mantenimento dei di ritti di pensione degli emigranti entrerà in vigore per entrambe le Alte P arti Contraenti le disposizioni di tale Convenzione avranno precedènza per quanto possano essere in contrasto sul paragrafo 1 del presente ar ticolo e sui relativi accordi raggiunti.
A r T Ic o l o V i l i .
Ciascuna Alta Parte Contraente considererà con spirito amichevole dando adeguata opportunità di consultazione tutte le questioni che l’altra Alta Parte Contraente possa sollevare in merito a qualsiasi questione che influisca sul funzionamento del presente Accordo o del predetto Trattato.
A r T Ic o l o IX.
Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio~ delle ratifiche avrà luogo Sf Washington al più presto possibile. Il presente. Accordo entrerà
A t ti Parlamentari — ? — Senato della Repubblica — 931
LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e costituirà da quel mo mento parte integrante del predetto T rattato di amicizia, commercio e navigazione.
In fe d e d I c H e i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
F a T T o in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambi ugualmente autentici a Washington il giorno ventisei settembre mille- novecentocinquantuno.
Per la Repubblica Italiana
G I u s e p p e P e l l a
Per gli Stati Uniti d ’Am erica
D e a n A c H e s o n