CONDIZIONI CONTRATTUALI
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. VALIDITÀ OFFERTA:
Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.
2. TERMINI DI CONSEGNA (per le forniture) / PRESTAZIONE (per i servizi):
La fornitura dovrà essere consegnata o il servizio prestato nel luogo e secondo i tempi e le modalità indicate nella documentazione di gara.
3. AUMENTI / DIMINUZIONI:
L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. SUBAPPALTO:
Il subappalto non è consentito.
5. DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:
E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE:
L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza. L'Impresa si obbliga, inoltre, all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa si obbliga, altresì, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici, dP.R. n. 62/2013; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento.
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7. VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE:
La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ed entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fornitura o dal termine di esecuzione della prestazione.
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI:
Le fatture, da emettersi in formato elettronico, non dovranno essere emesse anticipatamente rispetto all'esecuzione delle prestazioni o alla consegna del materiale e dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: R0O6ZU. Si precisa che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (ente pubblico di ricerca) NON rientra tra quelli espressamente elencati all'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità 2015 circa lo Split Payment. Pertanto questa Struttura provvederà al pagamento in favore del fornitore dell'intero corrispettivo, omnicomprensivo dell'IVA. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità / attestazione di regolare esecuzione mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l'Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto. Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Impresa (art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/16 e smi).
9. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO:
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
10. GARANZIA PER LE FORNITURE
Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l'appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi.
11. FORO COMPETENTE:
Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività di gara, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del LNGS dell'INFN.
13. PENALI
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempimento con un massimo del 5%. La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia definitiva.
14. GARANZIA DEFINITIVA
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. L'atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'INFN. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l'INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.
Il Responsabile del Procedimento
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