CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL’I.S.R.E.
isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004095.28-09-2018
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL’I.S.R.E.
II giorno 27 settembre 2018, presso la sede dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, in Xxx Xxxxxxxxx, 0, sono presenti, per la contrattazione integrativa per le progressioni professional!, la delegazione trattante deM.S.R.E. rappresentata da:
Direttore generale:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
E la delegazione di parte sindacale rappresentata:
dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx
E dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di
lavoro:
C.G.I.L. - F.P.
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C.I.S.L. - F.P.
U.I.L. - F.P.L. P&JUUap L
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Le parti come sopra rappresentate, in seguito alia certiiicazione dell’Ufficio del Controllo intemo di gestione inviato con nota prot. n. 755 del 17.09.2018, sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali del personale, escluso quello di qualifica dirigenziale, deMstituto Superiore Regionale Etnografico:
ARTICOLO 1 - Durata, decorrenza e procedure di applicazione
1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2018, 2019 e, in via residuale, per il 2020, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all’interno delle categorie del personale delllSRE contenute nell’ “Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area” (da ora in avanti Accordo) sottoscritto il 10 novembre 2009 e il 18 novembre 2009.
ARTICOLO 2 - Risorse disponibili
1. Per l’attuazione delle progressioni professionali del personale delllSRE sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto ai sensi: dell’art. 2 dell’Accordo, dell’art. 1, comma 4 della L.R. 28/2016 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 68/3 del
20 dicembre 2016, dell’art. 10 del Contratto collettivo regionale triennio 2016/2018, sottoscritto definitivamente il 4 dicembre 2017, che ha sostituito il testo dell1 art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001, oltre ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro.
2. Per l’annualita 2018 saranno utilizzate anche le risorse aggiuntive stanziate con l’art. 11, comma 1, della L.R. 21/2018.
ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione
1. Il presente contratto si applica al personale a tempo indeterminato delllSRE avente cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’Accordo. La permanenza effettiva e conseguente all’awenuto inquadramento nel livello stesso, sia per gli effetti giuridici che per gli effetti economici. Sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinate nelle amministrazioni del comparto regionale ai sensi dell’art. 63 del CCRL vigente.
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II presente accordo si applica anche al personate ex Xxxx proveniente dalla societa Abbanoa Spa, inquadrato nei ruoli ordinari delllSRE, per i periodi di lavoro maturati alle dipendenze della societa Abbanoa Spa, in categoria e livello economico corrispondente.
2. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello dell’accertamento del requisito di cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale, rispettivamente accertato al 31/12/2017 per le graduatorie anno
2018, al 31/12/2018 per le graduatorie anno 2019 e al 31/12/2019 per le graduatorie anno 2020.
3. L1SRE, nelle more della definizione del processo di riclassificazione del personale e fino all'esaurimento dell'applicazione del presente contratto indice per ciascuna annualita la selezione per tutti coloro, in servizio alle date di decorrenza di cui al comma 2, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza effettiva nel livello economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e, sulla base delle domande pervenute, predispone graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico con le rispettive decorrenze giuridiche ed economiche, e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualita, in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione alle selezioni come previsto dall'art. 3 comma 1 del presente contratto.
4. Al fine di rendere piu celere ed efficiente la procedure resta inteso che, chi ha presentato la domanda per la prima annualita (2018) e non si e collocate in posto utile nella graduatoria della stessa annualita, accertato il requisito del possesso dei cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturata alle dipendenze delle Amministra zioni del comparto regionale al 31/12/2017, non deve ripresentare la domanda per le annualita successive, salvo eventuali integrazioni documentali. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alia data di decorrenza della progressione.
ARTICOLO 4 - Contingenti
1. I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali, per ciascuna decorrenza, sono individuati ai sensi deH’art. 1, comma 2, dell’Accordo, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, come specificate dal succitato art. 2.
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ARTICOLO 5 - Criteri di selezione
1. La selezione del personale ammesso alle progressioni professional! awiene, con riferimento a ciascuna annualita di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall’art. 1, commi 4, 5, e 6 dell’Accordo, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:
REQUISITI MERITO E ESPERIENZA | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D |
A - Titoli di studio e professional | 20 | 20 | 20 | 20 |
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico | 40 | 40 | 40 | 40 |
C - Valutazione della competenza Professionale | 40 | 40 | 40 | 40 |
2. A ciascuno dei criteri e attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:
A - Titoli di studio e professional! | CAT. A | CAT. B | CAT. C | CAT. D |
Diploma di scuola media inferiore | 18 | 18 | 12 | |
Diploma di scuola media superiore | 19 | 19 | 18 | 12 |
Diploma di laurea triennale | 20 | 20 | 19 | 14 |
Diploma di laurea vecchio ordinamento / specialistica | 20 | 20 | 20 | 20 |
I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.
A ciascun titolo di studio e attribuito l’esatto punteggio sopraindicato. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili.
I percorsi formativi previsti dall’art. 1, comma 4, dell’Accordo, non sono valutabili in quanto 11SRE non ha garantito parita di accesso a tutti i dipendenti.
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico
CAT. A CAT. B
CAT. C CAT. D
Punteggio da attribuire per mese o frazione di mese (superiore ai 4 punti per anno intero
15 giorni) di anzianita giuridica all’interno del livello economico 0,33 (fino ad un massimo di 40 punti)
C - Valutazione della competenza professionale CAT. A CAT. B CAT. C CAT. D
Punteggio da 0 a 40 da 0 a 40 da 0 a 40
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da 0 a 40
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ARTICOLO 6 - Valutazione
1. La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell’accertamento della crescita professionale del dipendente rispetto all’ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell’intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze e valutato sino a 40/40.
2. I fattori relativi alio sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:
1. la conoscenza professionale;
2. 1’abilita tecnica o capacita operativa;
3. l’iniziativa e l’autonomia lavorativa;
4. l’integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all’organizzazione.
3. Per la categoria A ai fattori 1 e 3 e attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore e attribuito il punteggio massimo di 10.
4. I fattori sono valutati tenendo conto:
a) dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione;
b) dell’autovalutazione espressa dal dipendente.
Nel caso che il dipendente abbia conseguito:
a) per almeno tre volte nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione e di 40 punti;
b) per almeno due volte nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione e di 38 punti;
c) per almeno una volta nelle ultime cinque valutazioni concluse, la prima classe di merito il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione e di 36 punti.
5. La proposta di valutazione e formulata dal dirigente di servizio o dal capo di gabinetto cui e assegnato il dipendente. Il direttore generate tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che pud essere anche motivatamente difforme dalla proposta.
6. Ai fini di una piu motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai
fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura , dandone
fi poi conto nelle osservazioni in nota alia scheda.
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7. Per il personale che presta servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovra acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali il dipendente ha prestato servizio.
8. Per tutti i dipendenti per i quali non e possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro) e attribuito, a cura del direttore generale il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate dalla Direzione generale / partizione amministrativa o ufficio di appartenenza.
9. In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione e espressa
direttamente dal direttore generale. Lo stesso direttore generale, inoltre, valuta il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l’incompatibilita del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.
10. In caso di parita di punteggio prevale il criterio dell'anzianita anagrafica e dovendosi riscontrare un ulteriore parita di punteggio si utilizzera in primis il criterio di anzianita di servizio complessiva e, verificandosi un ulteriore parita di punteggio, il criterio del carico familiare.
ARTICOLO 7 - Interpretazione autentica del contratto
In caso di controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giomi dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.
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VERBALE DIRIUNIONE SINDACALE ISRE DEL 27 SETTEMBRE 2018
II giomo 27 settembre 2018, presso la sede dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, sita in Nuoro, xxx Xxxxxxxxx
x. 0, in occasione della convocazione della delegazione trattante per la firma del Contratto Integrativo per le progressioni professionali awenuta con nota n. 3692 del 19.9.2018, con all’ordine del giomo:
1. Contratto Integrativo Progressioni Professionali 2018;
2. Buoni Pasto;
3. Regolamento per gli incentivi per fiinzioni tecniche;
4. Varie ed eventuali.
E’ presente la delegazione trattante dell’I.S.R.E. rappresentata da:
Direttore generale:
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
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E la delegazione di parte sindacale rappigsgntata:
dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx a
E dai rappresentanti delb^lrganizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale di lavoro:
C.G.I.L. - F.P.
C.I.S.L. -F.P.
U.I.L. - F.P.L. E
F.E.D.R.O.
S.A.Di.R.S. UGLJ FENDRES SAFOR SAF
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Le parti prowedono alia sottoscrizione definitiva del Contrato e awiano la discussione sul 2° punto all’ordine del giomo e precisamente:
2. Buoni Pasto
Preso atto dei dati relativi ai buoni mensa 2017 e delle eccedenze rispetto al contingente massimo come di seguito riportato:
• 1 dipendente ha maturato 105 buoni;
• 1 dipendente ha maturato 101 buoni;
• 1 dipendente in comando presso un gruppo consiliare in Consiglio Regionale ha maturato 132 buoni;
• 1 dirigente ha maturato 108 buoni.
E accertato che il contingente teorico massimo calcolato sul personale in servizio risulta ampiamente superiore rispetto alle eccedenze maturate dal personale sopra riportato, le parti d’intesa concordano che per l’esercizio 2017 possano essere distribuiti fino al limite contrattuale di 130 buoni annui, ai sensi deH’art. art. 86. Comma 2 bis del CCRL vigente, tutti i buoni pasto maturati dal personale dell’ISRE nel corso del 2017 e che detto criterio possa essere seguito anche per gli esercizi successivi, ove siano rispettate le medesime condizioni, ossia:
a) Le economie sui buoni pasto non distribuiti siano superiori alle eccedenze maturate dai dipendenti rispetto al limite di 100 buoni pasto annui;
b) Limite massimo di 130 buoni pasto annui.
3. Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
Le parti, d’intesa, aggiomano i lavori ad altra seduta, anche al fine di un raccordo con gli altri Enti del Sistema Regione che stanno awiando la regolamentazione di cui trattasi. .
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