TRA
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PROVINCIA DI VICENZA
Rep. n. Prot. n.
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – PERIODO 01 aprile 2018 – 31 marzo 2021 – CIG. Z9F228F6D0.
L’anno duemiladiciotto, il giorno………….. del mese di ……………….... ( ) nella Residenza Municipale di
PIOVENE ROCCHETTE
TRA
1) …………………………….. nato a ………………. (...) il ……………..., il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto ed interesse del COMUNE di PIOVENE ROCCHETTE, C.F. n. 83000930244, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ( ) del Comune di Piovene Rocchette, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett.
c) del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco in data 23 dicembre 2017 n. 123 e domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Piovene Rocchette, via della Libertà n. 82, ;
2) …………………………... nato a ………………. (….) il……………. e residente a …………………. ( ) Via
………………….., C.F. …………………….., che dichiara di agire in quest'atto, nella sua qualità di legale rappresentante, in nome, per conto ed interesse della Ditta ……………………….. con sede in , Via
……………………., codice fiscale e n. iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di …………………………….. (P.IVA ).
Premesso che:
a) che con determinazione del responsabile del servizio Finanziario n. …………….. del veniva
stabilito di procedere all'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 01 04.2018 – 31 marzo 2021
mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a) e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici, sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara;
b) che con successiva determinazione del responsabile del servizio Finanziario n. ………. del ………….. è stato aggiudicato definitivamente il servizio di Brokeraggio assicurativo per detto periodo alla Ditta ……... con sede in ,
Via ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra il Comune di PIOVENE ROCCHETTE come sopra rappresentato e la Ditta ………………………... con sede in
………………... Via ……………………..., rappresentata in questo atto dal legale rappresentante Sig.
…………………….., si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Piovene Rocchette, come sopra rappresentato, dà in appalto alla Ditta ……………………. con sede in
…………..., Via , che accetta, il servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 01aprile 2018 – 31
marzo 2021.
Art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta di tutte le condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto cui si fa rinvio, pur se non materialmente allegato, con le integrazioni contenute nel presente contratto;
Art. 3) CORRISPETTIVI
Il servizio di cui al presente affidamento non comporta per il Comune di Piovene Rocchette alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l’attività del broker sarà remunerata, secondo prassi consolidata, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali sono in corso le coperture assicurative del Comune, così come ogni ulteriore futuro contratto assicurativo venga stipulato per ulteriori valutazioni di necessità e opportunità con l'intervento dell'Aggiudicatario.
Il valore presunto e figurativo del presente affidamento stimato per la sua intera durata è di Euro 20.005,62 tenuto conto del valore, arrotondato e indicativo, risultante dall'applicazione delle provvigioni 6% per le polizze RCA libro matricola e del 12% per le altre polizze dei premi assicurativi relativi ai contratti in corso, il tutto rapportato alla durata complessiva dell’affidamento (36 mesi). Si fa presente che l’importo come sopra stimato non rappresenta un costo diretto sostenuto dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell’Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge (quali l’individuazione della procedura di gara, la determinazione dell’importo della cauzione e della sanzione per soccorso istruttorio e per l’eventuale versamento del contributo dovuto all’ANAC).
Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle Compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker, saranno quelle offerte nell’offerta economica aggiudicataria per l’intera durata del contratto. Tale corrispettivo è e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato del servizio. Il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d’appalto indette per l’affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.
Art. 4) PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il Comune di Piovene Rocchette provvede di norma al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Piovene Rocchette. Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Piovene Rocchette le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla/alle Compagnia/e Assicuratrice/i entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 5) OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il broker è tenuto all'esatta osservanza di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, Codice dei Contratti. Il broker si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributivo non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge, inclusi gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, anche se non aderente allo Organizzazioni datoriali (così come in caso di recesso dalle medesime).
Il broker è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti.
Art. 6) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. La cessione dei crediti è ammessa a norma di legge.
Art. 7 ) POLIZZA ASSICURATIVA
Il broker è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi durante l'esecuzione del servizio, ivi incluso il Comune di Piovene Rocchette, ove imputabili ai propri dipendenti o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali. Il broker a tal fine ha depositato presso il Comune di Piovene Rocchette copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile professionale di cui all’art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, n. …...... del rilasciata da
…............... . La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale unico di almeno Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). La ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare successivamente ogni eventuale variazione.
Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa,così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.
Art. 8) PENALI
Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l’applicazione della penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal broker in sede di presentazione dell’offerta tecnica.
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell’offerta tecnica.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Al verificarsi dell’inadempimento soggetto a penale, il Comune di Piovene Rocchette intimerà all’affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni dell’affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.
L’ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva. L’applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 9) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
Risoluzione contrattuale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ. (richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 - artt. 136 ss) ed all’esecuzione d’ufficio a spese dell’affidatario, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel Capitolato e nell’offerta tecnica ed economica presentata. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.
Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. a tutto rischio e danno dell’affidatario nei seguenti casi:
a) qualora venga meno l’iscrizione all’Albo dei mediatori di cui all’art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005;
b) qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
c) qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
d) inadempimenti che diano origine all’applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
f) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del Committente;
g) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;
h) applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
i) sospensione o interruzione da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
j) cessione del contratto a terzi;
k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Committente;
l) cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo o di fallimento;
Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Comune potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all'Aggiudicatario entro 20giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente. Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.
Recesso da parte del Comune di Piovene Rocchette
Il Committente potrà recedere dal contratto, con preavviso non minore di 3 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato da ricevimento di comunicazione per raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti dell’affidatario.
Art. 10) PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto2010 n. 136 e xx.xx. e ii.
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario dovranno transitare da conti correnti dedicati che saranno comunicati al Committente. Il Committente verifica periodicamente l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento degli obblighi della Legge n. 136/2010 n. 3 e ss.mm.ii., accertato dall'Ente comporta,ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ..
Art. 11) CONTROVERSIE
A norma dell’art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto.
Resta ferma la competenza esclusiva del Foro di Vicenza. Le parti ricorreranno al preventivo tentativo di conciliazione, ove esperibile in base alla vigente normativa.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Ente.
Art. 12) SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta affidataria:
a. tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio;
b. i rischi connessi all’esecuzione del servizio;
c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.
Il contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell’art. 1, parte 2^, della tariffa del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
Art. 13) CODICE DI COMPORTAMENTO
L’affidatario del servizio in oggetto è tenuto a dare applicazione ai contenuti del Codice di comportamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato dal Comune di Piovene Rocchette con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013 reperibile sul sito web istituzionale dell’ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale.
La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte del Concessionario e suoi dipendenti costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Concessionario medesimo con la sottoscrizione del contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.
Art. 14) PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/03 ciascuna delle due parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, compreso la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti al presente servizio.
Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue:
1. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Piovene Rocchette Via Libertà n. 82 – 36013 Piovene Rocchette (VI)
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di cui trattasi;
3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa;
4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dall’affidamento o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
➢ il personale interno dello stesso Ente coinvolto nel procedimento;
➢ ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di affidamento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della D. Lgs. 196/2003, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato.
Il Broker si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l’obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo – al di fuori del trattamento necessario per l'esecuzione del servizio – se non dietro preventivo consenso da parte del Comune di Piovene Rocchette.
Il Broker è individuato, in ragione dell’affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per il quale il Comune di Piovene Rocchette risulta titolare.
Art. 15) VALORE DEL CONTRATTO
Ai fini fiscali si dà atto che il valore presunto del presente contratto è di euro …………………………………..
(…………………………………...).