Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali e mandatari a titolo oneroso Decorrenza 01.10.2001 - Scadenza 31.12.2005
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali e mandatari a titolo oneroso Decorrenza 01.10.2001 - Scadenza 31.12.2005
INDICE
Pagina
Verbale di accordo ministeriale 11
Premessa 17
TITOLO I Sfera di applicazione 17
Art. 1 Sfera di applicazione 17
Art. 2 Condizioni di miglior favore 18
TITOLO II Relazioni sindacali a livello nazionale 18
Art. 3 Esame quadro socioeconomico 18
TITOLO III Strumenti bilaterali 19
Art. 4 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali 19
Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale 19
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale 21
Art. 7 Gruppo di lavoro per le pari opportunità 22
Art. 8 Distribuzione del CCNL 22
TITOLO IV Funzionamento delle relazioni sindacali 23
Art. 9 Finanziamento degli strumenti contrattuali 23
paritetici
Art. 10 QSC – Quota di servizio contrattuale 23
Art. 11 Consenso trattamento dati (L. 675/96) 24
TITOLO V Tutele e garanzie 24
Art. 12 Tutele e garanzie 24
– dignità delle donne e degli uomini sul lavoro
– salute e sicurezza sul lavoro
– assistenza e diritti delle persone disabili
– previdenza integrativa
TITOLOVI Attività sindacale 26
Art. 13 | Permessi Attività Sindacale | 26 |
Art. 14 | Trattenuta Sindacale | 26 |
Art. 15 | Rappresentanze Sindacali Unitarie | 27 |
TITOLO VII Relazioni sindacali a livello decentrato 27
Premessa – Contrattazione di 2° livello 27
Art. 16 Conciliazione delle controversie 27
Art. 17 Composizione della commissione e procedure 27
Art. 18 Collegio arbitrale 29
TITOLO VIII Classificazione del personale 31
Art. 19 Declaratorie e profili 31
TITOLO IX Formazione e diritto allo studio 36
Art. 20 Formazione professionale 36
Art. 21 Congedi per la formazione finalizzata 37
all’acquisizione di nuovi profili professionali
Art. 22 Congedi per la formazione continua 37
Art. 23 Diritto allo studio 38
Art. 24 Stages 39
TITOLO X Mercato del lavoro 39
Art. 25 Finalità e tipologie di impiego 39
CAPO 1° Apprendistato 40
Art. 26 Finalità 40
Art. 27 Sfera di applicazione 41
Art. 28 Proporzione numerica 41
Art. 29 Età per assunzione 41
Art. 30 Assunzione 42
Art. 31 Periodo di prova 42
Art. 32 Formazione – Durata 42
Art. 33 Formazione – Contenuti 42
Art. 34 Tutor 43
Art. 35 Riconoscimento precedenti periodi di 44
apprendistato
Art. 36 Obblighi del datore di lavoro 44
Art. 37 | Doveri dell’apprendista | 44 |
Art. 38 | Durata dell’apprendistato | 45 |
Art. 39 | Trattamento normativo | 45 |
Art. 40 | Trattamento economico | 45 |
Art. 41 | Trattamento per malattia e infortuni | 46 |
Art. 42 | Percentuale di conferma | 46 |
CAPO | 2° Contratti di formazione e lavoro | 47 |
Art. 43 | Modalità di applicazione | 47 |
CAPO | 3° Contratto a tempo parziale | 56 |
Art. 44 | Definizione e disciplina del rapporto a tempo | 57 |
Art. 45 | parziale Durata della prestazione a tempo parziale | 58 |
Art. 46 | Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale | 59 |
Art. 47 | Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo | 59 |
Art. 48 | parziale Genitori di portatori di handicap | 60 |
Art. 49 | Clausole elastiche del rapporto di lavoro a tempo | 60 |
Art. 50 | parziale Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime | 61 |
Art. 51 | di clausola elastica Lavoro supplementare | 62 |
Art. 52 | Principio di non discriminazione e | 63 |
Art. 53 | riproporzionamento Quota giornaliera della retribuzione | 63 |
Art. 54 | Quota oraria della retribuzione | 64 |
Art. 55 | Mensilità supplementari (13ma e 14ma) | 64 |
Art. 56 | Festività | 64 |
Art. 57 | Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti | 64 |
Art. 58 | Ferie | 64 |
Art. 59 | Periodo di prova e termini di preavviso | 65 |
Art. 60 | Disciplina previdenziale | 65 |
Art. 61 | Minimale contributivo | 66 |
Art. 62 | Condizione di miglior favore | 66 |
Art. 63 | Rinvio alla legge | 66 |
CAPO | 4° Lavoro ripartito (job sharing) | 66 |
Art. 64 | Definizione e modalità di impiego | 66 |
CAPO | 5° Contratto a tempo determinato | 67 |
Art. 65 | Modalità e causali di impiego | 67 |
Art. 66 | Contratto a tempo determinato per sostituzione | 69 |
e congedi legge 53/2000
Art. 67 Disciplina sanzionatoria 69
CAPO 6° Telelavoro e/o lavoro a distanza 70 | ||
Art. 68 | Definizione | 70 |
Art. 69 | Sfera di applicazione | 71 |
Art. 70 | Prestazione lavorativa | 71 |
Art. 71 | Retribuzione | 72 |
Art. 72 | Sistema di comunicazione | 72 |
Art. 73 | Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa | 72 |
Art. 74 | Controlli a distanza | 72 |
Art. 75 | Diritti sindacali | 73 |
Art. 76 | Organizzazione della struttura lavorativa | 73 |
Art. 77 | Diligenza e riservatezza | 73 |
Art. 78 | Formazione | 73 |
Art. 79 | Diritti di informazione | 73 |
Art. 80 | Postazione di lavoro | 74 |
Art. 81 | Interruzioni tecniche | 74 |
Art. 82 | Misure di protezione e prevenzione | 74 |
Art. 83 | Infortunio | 75 |
CAPO 7° Lavoro temporaneo (interinale) 75 | ||
Art. 84 | Casi di ammissibilità del lavoro interinale | 75 |
Art. 85 | Individuazione delle qualifiche | 76 |
Art. 86 | di esiguo contenuto professionale Percentuale di lavoratori assumibili | 76 |
Art. 87 | Rinvio alla legge | 76 |
TITOLO XI Assunzione 77 |
Art. 88 Assunzione - Documenti per l’assunzione 77
TITOLO XII Periodo di prova 78
Art. 89 Durata 78
TITOLO XIII Orario di lavoro 78
Art. 90 Orario settimanale 78
Art. 91 Distribuzione dell’orario settimanale 79
Art. 92 Articolazione dell’orario settimanale 79
Art. 93 Flessibilità dell’orario 81
Art. 94 Lavoro notturno 82
Art. 95 Lavoro straordinario 82
Art. 96 Maggiorazione del lavoro straordinario 83
TITOLO XIV Riposo settimanale e festività 83
Art. 97 Riposo settimanale - Festività Nazionali ed 83
infrasettimanali
Art. 98 Festività abolite 84
Art. 99 Festività civile soppressa cadente di domenica 85
Art. 100 Ore di lavoro nei giorni festivi 85
TITOLO XV Congedi - Permessi – Aspettative – 85
Assenze
Art. 101 | Permessi e congedi familiari retribuiti | 85 |
Art. 102 | Congedi per eventi e cause familiari retribuiti | 85 |
Art. 103 | Permessi per handicap | 86 |
Art. 104 | Permessi per donatori di sangue | 88 |
Art. 105 | Aspettative per tossicodipendenza | 88 |
Art. 106 | Congedi familiari non retribuiti | 88 |
Art. 107 | Assenze | 90 |
TITOLO XVI Ferie 90
Art. 108 | Durata | 90 |
Art. 109 | Decorso ferie - Sopravvenienza malattia | 91 |
Art. 110 | Determinazione del periodo di ferie | 91 |
Art. 111 | Ferie in caso di licenziamento e dimissioni | 91 |
Art. 112 | Irrinunciabilità delle ferie | 91 |
Art. 113 | Richiamo per ragioni di servizio | 91 |
Art. 114 | Funzioni pubbliche elettive | 91 |
TITOLO XVII Chiamata alle armi 92
Art. 115 Servizio di leva e ferma volontaria 92
Art. 116 Richiamo alle armi 93
TITOLO XVIII Missioni, trasferte e trasferimenti 94
Art. 117 Missione o trasferta temporanea 94
Art. 118 Trasferimento 94
TITOLO XIX Malattie ed infortuni 95
Art. 119 Certificazioni S.S.N. 95
Art. 120 Norme sulla malattia e l’infortunio 96
extra -professionale
Art. 121 Obblighi del lavoratore 96
Art. 122 Periodo di comporto 97
Art. 123 Trattamento economico di malattia 97
Art. 124 Infortunio professionale 98
Art. 125 Trattamento economico di infortunio 99
professionale
Art. 126 Quota giornaliera per malattia e infortuni 99
Art. 127 Festività 99
Art. 128 Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio 100
Art. 129 Tubercolosi 101
Art. 130 Rinvio alle leggi 101
TITOLO XX Gravidanza e puerperio 101
Art. 131 | Normativa | 102 |
Art. 132 | Adozione e/o affidamento | 104 |
Art. 133 | Diritto alla conservazione del posto | 105 |
e divieto di licenziamento | ||
Art. 134 | Astensione dal lavoro e permessi per assistenza | 105 |
al bambino |
TITOLO XXI Sospensione dal lavoro 111
Art. 135 Sospensione 111
TITOLO XXII Anzianità di servizio ed anzianità convenzionale
112
Art. 136 Decorrenza anzianità di servizio 112
Art. 137 Computo frazione annua anzianità 112
Art. 138 Anzianità convenzionale 112
TITOLO XXIII Passaggi di qualifica 113
Art. 139 Mansioni del lavoratore 113
Art. 140 Mansioni promiscue 113
Art. 141 Passaggi di livello 113
TITOLO XXIV Aumenti periodici di anzianità 114
Art. 142 Aumenti periodici di anzianità 114
TITOLO XXV Trattamento economico 115
Art. 143 Retribuzione 115
Art. 144 Retribuzione mensile 115
Art. 145 Quota giornaliera 115
Art. 146 Quota oraria 115
Art. 147 Paga base nazionale conglobata 116
Art. 148 Aumenti contrattuali 116
Art. 149 Assorbimenti 118
Art. 150 Indennità di cassa e maneggio denaro 119
Art. 151 Prospetto paga 119
TITOLO XXVI Mensilità supplementari (13ma e 14ma) 119
Art. 152 Tredicesima mensilità 119
Art. 153 Quattordicesima mensilità 120
TITOLO XXVII Risoluzione del rapporto di lavoro 121
Art. 154 Recesso ex art. 2118 cod. civ. 121
Art. 155 Recesso ex art. 2119 cod. civ. 121
Art. 156 Normativa 122
Art. 157 Nullità del licenziamento 122
Art. 158 Licenziamento simulato 123
Art. 159 Preavviso 123
Art. 160 Indennità sostitutiva del preavviso 124
Art. 161 Trattamento di fine rapporto 124
Art. 162 Cessione o trasformazione societaria 125
Art. 163 Decesso del dipendente 125
Art. 164 Corresponsione del trattamento di fine rapporto 125
Art. 165 Dimissioni 126
Art. 166 Dimissioni per matrimonio 126
Art. 167 Dimissioni per maternità 126
TITOLO XXVIII Doveri del personale e norme disciplinari
127
Art. 168 | Obbligo del prestatore di lavoro | 127 |
Art. 169 | Divieti | 127 |
Art. 170 | Giustificazioni delle assenze | 127 |
Art. 171 | Rispetto orario di lavoro | 128 |
Art. 172 | Comunicazione mutamento di domicilio | 128 |
Art. 173 | Provvedimenti disciplinari | 128 |
Art. 174 | Codice disciplinare | 129 |
Art. 175 | Normativa provvedimenti disciplinari | 130 |
TITOLO XXIX Divise ed attrezzi 130
Art. 176 Divise, attrezzi e strumenti 130
TITOLO XXX Decorrenza e durata del contratto 130
Art. 177 Decorrenza e durata 130
TITOLO XXXI Archivio contratti 131
Art. 178 Archivio contratti 131
ALLEGATI
Allegato 1 Statuto e regolamento per la costituzione
dell’Ente bilaterale nazionale
del comparto Agenti Immobiliari Professionali
133
Allegato 2 Regolamento dell’EBNAIP 142
Allegato 3 Fac-simile delega sindacale 150
Allegato 4 Accordo per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie tra FIAIP e FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS
152
Allegato 5 Accordo applicativo del Dlgs 626/94 163
Allegato 6 Sedi territoriali delle parti firmatarie 177
10
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Il giorno 20 Settembre 2001 in Roma
tra
la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – FIAIP, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx - Presidente Onorario e Responsabile FIAIP del Settore Ccnl, da Xxxxxxx Xxxxx – Componente della Giunta Nazionale e Vice Responsabile FIAIP del Settore Ccnl, da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Presidente Nazionale, da Xxxxxx Xxxxxxxx - Vice Presidente Nazionale, da Xxxxxxxx Xxxxx - Vice Presidente Nazionale Turistico, da Xxxxxxx Xxxxx - Segretario Nazionale, da Xxxxx Xxxxxxxxxx - Tesoriere Nazionale e dai Componenti di Giunta Nazionale Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X'xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx,
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi – FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxx dai Segretari Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxx Xxxxxxxx, dal responsabile del settore Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Santo Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx D’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxx
11
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Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) rappresentata dalla Segretaria Confederale Xxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, dal responsabile di settore Xxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx,
12
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Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Dal Xxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxx Xxxxxxxx;
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la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi -UILTuCS-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, X'Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, X'Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxx, La Volta Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx M. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Xxxxxxxx Xxxxxxx,
visto il CCNL del 9 Ottobre 1991 e l’accordo del 5 Dicembre 1997, si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso, composto da 31 Titoli, 178 articoli e n. 6 allegati.
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Premessa
Con l'emanazione della legge 21 marzo 1958 n. 253, si configura l'attività di agente d'affari in mediazione con l'evidente intento di regolamentare un settore in veloce evoluzione nel contesto del campo immobiliare.
Successivamente, con la legge 3 febbraio 1989 n. 39 si sono venute a determinare precise sezioni per cui l'agente immobiliare si identifica autonomamente nel ruolo specifico di mediatore oltre che nella veste di mandatario a titolo oneroso.
L'evoluzione quantitativa e qualitativa del settore ha ormai determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri uffici immobiliari organizzati con mezzi e personale.
Da qui la necessità di definire uno specifico contratto di lavoro che, ovviando alla carenza di normativa e di strumenti adeguati a favorire il rapporto di lavoro, potesse dare risultati idonei a regolare il rapporto di lavoro medesimo tra tali datori di lavoro e i propri dipendenti, con particolare riferimento alle peculiari professionalità degli stessi dipendenti in funzione della legge 39/89.
La nuova regolamentazione contrattuale e le conseguenti relazioni sindacali che ne discendono dovranno, nella fase di gestione, favorire, tra l'altro, la crescita professionale degli agenti e dipendenti per conseguire l'obiettivo centrale della sempre maggiore qualificazione del servizio.
Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente contratto, a perseguire l’obiettivo dell’unificazione contrattuale del comparto dei servizi alla proprietà immobiliare nell’ambito del settore terziario, con una propria specifica strumentazione di bilateralità.
TITOLO I
Sfera d’applicazione
Art. 1 Sfera d’applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e le altre modalità d’impiego previste al Titolo
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X° (mercato del lavoro) tra gli agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso ed il loro personale dipendente.
Il presente contratto deve essere considerato, per tutto il periodo della sua validità, un complesso normativo unitario e inscindibile.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 2 Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior favore acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivino.
TITOLO II
Relazioni Sindacali a livello nazionale
Art. 3 Esame quadro socioeconomico
Annualmente e di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno FIAIP e le XX.XX. Nazionali dei lavoratori s’incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socioeconomico del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, ammodernamento e innovazione tecnologica.
Xxxxxxx altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti direttamente ed indirettamente da modifiche legislative inerenti l’esercizio delle libere professioni non regolamentate, che abbiano riflessi sul comparto;
2. le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
3. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione, anche giovanile e femminile, conseguente all’evoluzione legislativa.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri, le materie relative a:
a. la formazione e riqualificazione professionale;
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b. l’esame e la definizione di norme contrattuali relative a forme d’impiego non previste dal presente CCNL quali: collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali e/o saltuarie;
c. l’individuazione, in relazione a processi d’innovazione tecnico/organizzativa, di figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
d. l’esame della classificazione al fine di ricercare, tra le attuali declaratorie/profili e la realtà organizzativa, coerenti soluzioni d’aggiornamento;
e. l’esame e l’elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, tenuto conto della Risoluzione CEE 20/5/1990 e della Raccomandazione CEE 92C 27/04 del 27/11/1991.
TITOLO III
Strumenti Bilaterali
Art. 4 Istituzione e composizione degli strumenti bilaterali
Le parti, per la realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella premessa e nell’art. 3 del presente contratto, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con le modalità di composizione, gli scopi, i ruoli e le procedure di costituzione e di funzionamento, così come riportati nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:
a. l’ente bilaterale nazionale (art. 5);
b. la commissione paritetica nazionale (art. 6);
c. il gruppo per le pari opportunità (art. 7);
d. Organismo Paritetico Nazionale (allegato 5 accordo applicativo Dlgs 626).
Art. 5 Ente Bilaterale Nazionale
Le parti, per la pratica realizzazione degli impegni e obiettivi previsti nella "Premessa" e nell’articolato del presente contratto, concordano sull’opportunità di costituire l’Ente bilaterale nazionale del Comparto "Agenti Immobiliari Professionali"(EBNAIP).
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L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto (datori di lavoro e lavoratori).
A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale su mandato delle parti stipulanti il presente CCNL, attua e concretizza:
a) le iniziative che si richiamano alle materie di cui all’art. 3 del Titolo II (Relazioni Sindacali a livello Nazionale) e in particolare:
? organizza e gestisce, con le modalità più opportune, la divulgazione delle relazioni predisposte dalle parti relative all’esame del quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali;
? organizza e gestisce la formazione e la qualificazione professionale;
? predispone i progetti formativi per le singole figure professionali;
? organizza e gestisce forme di assistenza integrativa alle prestazioni erogate dal SSN e dall’INAIL attraverso un apposito fondo disciplinato da uno specifico Regolamento che fa parte integrante del presente CCNL (all. 2).
b) Le iniziative che si richiamano al Titolo X (mercato del lavoro) ed in particolare:
? organizza e gestisce la formazione professionale che anche in rapporto ai compiti previsti al successivo punto C) dovrà tendere alla realizzazione di una formazione professionale continua. Al riguardo, nell’ambito dei compiti assegnati, predispone e realizza i possibili e necessari confronti con tutti i soggetti pubblici e/o privati che su tale materia, anche per effetto di norme giuridico/legislative, risultino coinvolti;
? organizza e gestisce tutto quanto derivante dall’accordo che le parti stipulanti il presente CCNL hanno raggiunto in materia di formazione, nonché i possibili programmi/progetti di utilizzo della 223/91;
? organizza e gestisce la formazione mediante stage utilizzando i progetti predisposti dalle parti nonché quelli della U.E.;
? promuove la formazione professionale per gli apprendisti.
c) Predispone progetti e stipula convenzioni con:
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? Enti, Istituti, Ministeri, nonché con strutture pubbliche e/o private abilitate ad attività di servizio per le materie di cui ai precedenti punti a) e b).
d) Riceve ed elabora anche ai fini statistici:
? gli accordi territoriali in materia di mercato del lavoro;
? le intese relative all’utilizzo della 223/91 e ai regimi di orario di cui all’art. 93.
e) Riceve ed elabora anche ai fini statistici i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono le rispettive parti firmatarie del presente CCNL.
f) Predispone la stampa e organizza:
? la distribuzione del testo contrattuale agli addetti del comparto (titolari e lavoratori) così come previsto al successivo art. 8.
g) Svolge funzioni di segreteria operativa dell’O.P.N (Dlgs 626), della commissione paritetica e del gruppo sulle pari opportunità.
Le risorse economiche, destinate alla realizzazione delle iniziative assegnate all’Ente Bilaterale, sono quelle previste al Titolo IV (funzionamento delle relazioni sindacali).
La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Agenti Immobiliari Professionali, troverà definizione, attraverso la certificazione con atto notarile dello statuto e regolamento allegati al presente CCNL.
Il testo dello Statuto e del Regolamento allegati al presente CCNL ne costituiscono parte integrante.
La sede dell’Ente Bilaterale Nazionale, sarà presso la FIAIP sita in Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx.
Art. 6 Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie di interpretazione per la corretta e autentica applicazione del presente CCNL, con le procedure e le modalità sottoelencate:
1. alla commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, le Organizzazioni locali ad esse facenti capo nonché, singoli datori di lavoro o lavoratori;
2. all’atto della presentazione dell’istanza, la parte richiedente deve presentare tutti gli elementi utili all’esame della controversia. In
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pendenza di procedure presso la commissione paritetica, le Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa entro 30 (trenta) giorni successivi;
3. la data di convocazione, per l’esame della controversia sarà fissata, d’accordo tra i componenti la commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
4. la commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa;
5. la commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della commissione paritetica stessa;
6. le deliberazioni della commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di conformarvisi.
La commissione sarà composta da tre rappresentanti della FIAIP e da tre rappresentanti di Xxxxxxx, Fisascat e Uiltucs.
La sede della Commissione Paritetica sarà presso la sede della FIAIP Nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - Xxxx.
Art. 7 Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità sul lavoro.
In questo senso il Gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell’attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro sarà composto da tre rappresentanti della FIAIP e da tre rappresentanti di Xxxxxxx, Fisascat, Uiltucs.
La sede della Commissione per le pari Opportunità, sarà presso la FIAIP Nazionale in Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx.
Art. 8 Distribuzione del CCNL
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Il testo contrattuale costituisce lo strumento al quale le parti assegnano il compito di facilitare la consultazione e la documentazione dei rispettivi diritti/doveri nonché il comune impegno/lavoro, che da esso ne scaturisce, finalizzato sia all’estensione della rappresentanza delle parti firmatarie, sia alla pratica attuazione dei servizi offerti e usufruibili dagli addetti al comparto (datori di lavoro e lavoratori).
Con tale valenza vanno considerati gli allegati e la documentazione contenuti nel testo contrattuale.
Copia del presente contratto dovrà essere consegnato a tutti i lavoratori a cura e a carico del datore di lavoro. Il testo del CCNL è reperibile presso tutte le sedi territoriali della parti stipulanti, ovvero presso il sito internet delle stesse.
TITOLO IV
Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Art. 9 Finanziamento degli strumenti contrattuali paritetici
Per la pratica realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli, per il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici istituiti dal presente Contratto e per assicurare, nell’interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’efficienza e l’efficacia del ruolo e delle proprie strutture, la FIAIP, la Filcams- CGIL, la Fisascat-CISL e la Uiltucs-UIL procederanno alla riscossione di un contributo ex articolo 111, DPR 22/12/1986 n. 917, comma primo.
La misura del contributo e le procedure di esazione sono definite nel successivo articolo 10.
La gestione delle risorse economiche di cui sopra e la loro ripartizione saranno assicurate dalle parti stipulanti il presente contratto con apposite intese, in rapporto agli scopi sopraindicati.
Art. 10 QSC – Quota di servizio contrattuale
Il funzionamento di tali strumenti è assicurato da un contributo (indicato con la sigla QSC, Quota di servizio contrattuale), fissato nella misura dello 1,90% della retribuzione mensile da calcolarsi per 14 mensilità, così ripartito:
– 0,30% a carico dei lavoratori;
– 1,60% a carico dei datori di lavoro;
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– un ulteriore contributo forfetario, a carico dei datori di lavoro, pari a Lire 20.000/Euro 10,33 mensili per dodici mensilità.
Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno trattenute dai datori di lavoro e versate trimestralmente, unitamente a quelle a proprio carico, sul C/C Postale n. 82850025 intestato a: ENTE BILATERALE NAZIONALE AIP, costituito da ”FIAIP / FILCAMS / FISASCAT / UILTuCS”.
Il versamento degli importi di cui sopra, avrà inizio dal mese di Dicembre 2001, relativo al trimestre Ottobre/Dicembre 2001.
Pertanto, i versamenti trimestrali dovranno essere effettuati, di anno in anno, con la retribuzione dei mesi di Marzo, Giugno, Xxxxxxx, Dicembre.
La mancata osservanza degli adempimenti in capo al datore di lavoro comporterà per il medesimo l’obbligo di corrispondere ai dipendenti nella busta paga, con denominazione di "3° Elemento Economico", l'ammontare mensile delle prime due quote previste al primo comma del presente articolo.
Art. 11 Consenso trattamento dati (L. 675/96)
I datori di lavoro sono tenuti a portare espressamente a conoscenza dei loro dipendenti, il contenuto del presente titolo e gli obblighi da esso derivanti, tramite la consegna del CCNL, provvedendo a farsi rilasciare dai lavoratori apposita ricevuta con l’accettazione di tutte le norme del CCNL
Tale ricevuta dovrà contenere anche la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto esprime il consenso ex artt. 11, 20 e 22 Legge 675/96 al trattamento da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale dei propri dati personali come individuato all’art. 1, 2° comma lettera b) e fermo restando il rispetto dell’art. 8 legge 300/70, da parte del datore di lavoro. Per trattamento si intende quanto necessario per l’adempimento degli obblighi attinenti alla trattenuta delle quote associative, nonché alla loro comunicazione nei limiti delle leggi vigenti anche allo scopo di fruizione di altri diritti contrattuali e dei servizi di assistenza e tutela riservati agli interessati che aderiscono a quanto previsto dal Titolo IV Funzionamento delle Relazioni Sindacali del CCNL 20 Settembre 2001 per i dipendenti da Agenti Immobiliari, confermato ed acquisito agli atti del Ministero del Lavoro e PS in data 20 Settembre 2001.
TITOLO V
Tutele e garanzie
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Art. 12 Tutele e garanzie
1. Dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Si fa riferimento alle norme di legge e alla risoluzione CEE del 20/5/1990 e della raccomandazione CEE 92 C 27/04 del 27/11/1991, così come richiamate al titolo II, art. 3, punto 5.
2. Salute e sicurezza sul lavoro. - Le parti, visto il Dlgs 626/94 e le successive modifiche ed integrazioni, hanno definito dopo approfondito esame della materia l’accordo applicativo riportato in allegato (n. 5) al presente CCNL. Al riguardo le parti inoltre convengono di assegnare all’EBAIP la funzione di segreteria operativa per la gestione dell’accordo stesso.
3. Assistenza e diritti delle persone disabili. Si fa riferimento alle norme previste dalle Leggi in materia, nonché a quanto contenuto all’articolo 103 del presente CCNL.
4. Previdenza integrativa
4.1. Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.
4.2. La costituzione di uno specifico fondo chiuso, o soluzioni alternative, saranno esaminate ed approfondite dalle parti firmatarie il presente contratto.
4.3. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i lavoratori che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori:
4.3.1. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;
4.3.2. 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del datore di lavoro;
4.3.3. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo;
4.3.4. una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a lire 30.000 / € 15.49 di cui lire
23.000 / € 11.88 a carico del datore di lavoro e lire 7.000 / €
3.62 a carico del lavoratore.
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4.4. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al
28 Aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell’adesione al fondo.
4.5. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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TITOLO VI
Attività sindacale
Art. 13 Permessi attività sindacale
Fatta salva l’applicabilità della legge 20/5/1970 n. 300 negli uffici degli Agenti Immobiliari, dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che, ove non sussistano tali requisiti, ai dipendenti occupati nel settore, per l’esercizio di attività sindacale, competono permessi retribuiti per un massimo di 16 ore pro capite annue. Le richieste dei permessi dovranno essere inoltrate al Datore di lavoro dalle XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL almeno 48 ore (quarantotto) prima della data di utilizzo del permesso.
I datori di lavoro, ove la data di utilizzo del permesso non fosse compatibile con le attività professionali, dovranno, anche telefonicamente, entro 24 (ventiquattro) ore dalla data di ricevimento della comunicazione di richiesta, comunicare sia ai lavoratori interessati sia alle XX.XX. proposte alternative alla data di utilizzo richiesta.
Art. 14 Trattenuta sindacale
Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono versare ai rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente contratto. Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per scritto dalla quale risulti:
– che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali;
– l’elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
– l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento all’organizzazione sindacale prescelta.
L’esazione da parte dei datori di lavoro dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa immediatamente all’arrivo di tale comunicazione. Qualora la revoca sia inviata direttamente dal lavoratore al datore di lavoro, quest’ultimo lo comunicherà immediatamente alle Organizzazioni Sindacali interessate procedendo nel frattempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Dichiarazione delle XX.XX. dei lavoratori
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Le XX.XX. dei lavoratori hanno convenuto di predisporre (in facsimile allegato 3 al presente CCNL), il modulo di delega valido per la scelta di adesione ad una delle XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
Art. 15 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Nell’ambito della specificità del comparto le parti hanno definito le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) come da accordo allegato (n. 4) al presente CCNL.
Le norme contenute nell’accordo sopra richiamato traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove relazioni sindacali, tuttavia tali norme non implicano, per gli Agenti Immobiliari che non ne abbiano i requisiti, alcun riconoscimento delle norme contenute nella legge n. 300 del 20/5/1970.
TITOLO VII
Relazioni sindacali a livello decentrato
Premessa
Le parti, al fine di rendere esigibile la pratica attuazione del 2° livello di contrattazione, convengono di riservare al livello territoriale la definizione di accordi in materia di Mercato del Lavoro, Formazione e flessibilità dell’orario di lavoro. Inoltre, allo stesso livello è assegnata la gestione della conciliazione e dell’arbitrato delle controversie di lavoro e dei licenziamenti individuali.
Art. 16 Conciliazione - Controversie - Procedure
Le parti concordano di assegnare alle rispettive strutture territoriali la gestione della conciliazione delle controversie di lavoro e/o licenziamenti individuali di cui alla legge 108/90.
Le parti inoltre nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali concordano altresì di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare il tentativo di conciliazione in forma obbligatoria con le procedure appresso indicate.
Art. 17 Commissione di conciliazione, sede e procedure
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto
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Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle realtà comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di seguito riportate.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante della FIAIP competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT- CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP Nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, l’elenco delle proprie sedi provinciali.
Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente CCNL, sono riportate nell’allegato 6.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Ricevuta la comunicazione la Commissione Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98.
Il termine previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della FIAIP o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
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La Commissione Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo è depositato a cura della Commissione territoriale presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme siano depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal Dlgs 80/98, e dal Dlgs 387/98 in sede di Commissione Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Nazionale di cui al precedente art. 6.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Art. 18 Collegio arbitrale
1 Ove il tentativo di conciliazione di cui all' art. 410 c.p.c. o all'art. 17, del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della
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controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2 A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3 La sede di segreteria è presso la Presidenza della FIAIP provinciale e, pertanto, la FIAIP Nazionale, annualmente entro il primo trimestre, comunicherà alle Organizzazioni sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, l’elenco delle proprie sedi provinciali. Le sedi di Presidenza provinciale FIAIP al momento della firma del presente CCNL, sono riportate nell’allegato 6.
4 L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
5 Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla FIAIP territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
6 I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
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7 In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
8 Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
9 Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
9.1 l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
9.2 l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
9.3 eventuali ulteriori elementi istruttori.
10 Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
11 I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in via preventiva dalle parti territorialmente competenti.
12 Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
13 Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412 quater.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1.1.2002, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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TITOLO VIII
Classificazione Personale
Art. 19 Declaratorie e profili
La FIAIP e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel determinare l’attuale sistema classificatorio, hanno inteso definire un sistema che permetta di cogliere le capacità concretamente espresse dai singoli lavoratori anche attraverso diverse forme di organizzazione del lavoro.
La classificazione concordata è volta a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della efficienza e della produttività nel comparto, realizzando una articolazione adeguata alle esigenze professionali di adattamento dell’intero processo di valorizzazione del fattore lavoro al contesto tecnologico, organizzativo e di mercato in cui operano gli Agenti Immobiliari.
La presente classificazione del personale sarà applicata a tutti i lavoratori a partire dal 1° Ottobre 2001.
Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 Maggio 1995 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che muniti di laurea o di diploma di scuola media superiore, svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza loro attribuite per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’ufficio nell’ambito di strategie e programmi definiti.
Inoltre, a queste figure saranno conferiti poteri di discrezionalità decisionali e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone. Di seguito si elencano, a puro titolo esemplificativo, alcuni profili:
- preposto ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 452/90;
- direttore commerciale;
- capo del personale;
- responsabile pubbliche relazioni;
- responsabili di filiale operativa.
1° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con specifiche capacità tecnico-professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del
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titolare nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti, quali:
1. capi servizio o responsabili settore contratti;
2. capi servizio o responsabili settore vendite;
3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi;
6. altre qualifiche di valore equivalenti;
7. promotori e/o consulenti immobiliari.
2° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, quali:
1. addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all'organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
4. interpreti e traduttori simultanei o impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al III livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. contabili di concetto;
6. addetti alle vendite;
7. altre qualifiche di valore equivalenti.
3° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche con autonomia operativa, quali:
1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
2. addetti all'accettazione clienti nell'ambito della locazione in località turistiche;
3. xxxxxxxxxxx e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello
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in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
5. traduttori;
6. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
7. visuristi presso l'U.T.E., la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
8. operatori informatici con capacità di intervenire nei programmi;
9. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa;
10. altre qualifiche di valore equivalenti.
4° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali:
1. stenodattilografi;
2. dattilografi;
3. operatori informatici;
4. disegnatori lucidisti;
5. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;
6. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
7. accompagnatori alle visite immobiliari;
8. conducenti di motobarche;
9. aiuto contabili;
10. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati;
11. addetti alla compilazione di libri paga, dei contributi e della relativa modulistica sulla base di schemi predeterminati;
12. altre qualifiche di valore equivalente.
5° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
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1. conducenti di autoveicoli;
2. conducente di motobarca;
3. archivista, protocollista;
4. schedarista;
5. centralinista;
6. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori;
7. altre qualifiche di valore equivalenti.
6° Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgano lavori a contenuto professionale semplice, quali:
1. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
2. fattorino;
3. usciere;
4. custode;
5. portiere
6. altre qualifiche di valore equivalenti.
7° livello
- addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici.
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - direttore commerciale - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della L. 39/89, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
Norma transitoria di prima applicazione
In considerazione del rinnovato assetto classificatorio del personale, che prevede un ampliamento numerico dei livelli professionali, l’inquadramento dei lavoratori avverrà esclusivamente in base alle effettive mansioni svolte.
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TITOLO IX
Formazione e Diritto allo Studio
Art. 20 Formazione professionale
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l’offerta di prestazione lavorativa e/o di collaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare;
3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine di ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali;
5) rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell’ambito dell’economia italiana ed europea;
6) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla salute e sulla sicurezza;
7) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
8) conoscere una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.
Art. 21 Congedi per la formazione finalizzata all’acquisizione di nuovi profili professionali
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Allo scopo di favorire la formazione professionale, così come indicato al precedente articolo 20 ed in particolare a quanto previsto al punto 4, le parti concordano sulla opportunità di demandare all’Ente Bilaterale Nazionale, la promozione e/o organizzazione di percorsi formativi personalizzati mirati all’acquisizione di nuovi profili professionali scaturenti anche da normative legislative specifiche.
L’Ente, inoltre, nell’ambito dei compiti ad esso assegnati in tema di formazione, dovrà altresì definire:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi;
- i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno superare la misura massima individuale di 150 ore.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivanti dall’applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo 5°, art. 66.
Art. 22 Congedi per la formazione continua
Al fine di migliorare le competenze e le conoscenze professionali, in conformità con gli artt. 17 Legge 196/97 e 6 Legge 53/2000, le parti concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori a percorsi formativi promossi dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché da quelli concordati dalle parti sociali, anche tramite l’Ente Bilaterale, ciò per consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.
L’Ente Bilaterale Nazionale definirà i criteri e le modalità di partecipazione.
In mancanza di regolamentazione si applicano le norme indicate al punto 2) del successivo articolo 23.
Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
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Art. 23 Diritto allo studio
1) Lavoratori studenti – Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, (in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea), i seguenti benefici:
a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami;
b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
2) Lavoratori studenti – Congedi per la formazione
I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa.
Tale periodo formativo, previsto dall’articolo 5 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, è finalizzato al completamento delle scuole indicate al punto 1) del presente articolo.
Tali congedi non retribuiti non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.
Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il
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periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.
Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.
Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al successivo Titolo X, Capo 5°, art. 66.
Art. 24 Stages
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i Ministeri interessati per competenza, anche con l’utilizzo dei progetti U.E.
TITOLO X
Mercato del lavoro
Art. 25 Finalità e tipologie di impiego
Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le rispettive esigenze del comparto e dei lavoratori addetti.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare femminili e dei giovani, mediante interventi che
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facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti hanno convenuto sulla esigenza e sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego previste dalle vigenti normative in materia di Mercato del Lavoro.
In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare le sotto elencate modalità di impiego:
? apprendistato;
? contratto di formazione e lavoro;
? contratto a tempo parziale;
? contratto di lavoro ripartito;
? contratti a tempo determinato;
? contratto di telelavoro;
? contratto di lavoro temporaneo.
CAPO 1°
Apprendistato
Art. 26 Finalità
Le parti, considerato che è in corso una revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte a seguito del Patto per il lavoro del 24 Settembre 1996, dalla Legge n°196/97 in materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento dell’articolo 16 che disciplina l’apprendistato, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire sia l’incremento dell’occupazione giovanile sia a promuovere lo sviluppo del Settore e la sua capacità competitiva.
Le parti, inoltre, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordando di attivare strumenti contrattuali coerenti con il modello/sistema di “Relazioni
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Sindacali” previsto dal presente CCNL e finalizzati all’obbiettivo di incrementare l’occupazione e la sua qualificazione.
A tal fine si impegnano affinché l’Ente Bilaterale Nazionale realizzi un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo Sociale Europeo e/o altre risorse nazionali o disponibili, per la sperimentazione di nuovi modelli formativi dell’apprendistato.
In questo quadro le parti, infine, concordano sulla necessità che il Ministero del Lavoro e le Regioni si attivino per una adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.
Art. 27 Sfera di applicazione
Possono essere assunti, con contratto di Apprendistato, i giovani lavoratori anche se in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale omogenei rispetto alle attività da svolgere.
L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio ed in coerenza a tale finalità, è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni comprese nei livelli V, IV, III e II livello.
Art. 28 Proporzione numerica
Considerato che la Legge 196/97, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria struttura lavorativa non può superare il 100 per cento dei lavoratori qualificati in servizio presso la struttura lavorativa stessa e per i quali è ammesso l’apprendistato.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 56/87, il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 29 Età per l’assunzione
Possono essere assunti, come Apprendisti, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, a 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi n° 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 2081/93 del Consiglio del 20 Luglio 1993 e successive modificazioni, ovvero gli eventuali limiti superiori previsti da norme particolari.
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Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni.
Art. 30 Assunzione
Ai sensi dell’articolo 21 della Legge 28 Febbraio 1987, n. 56, per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.
A tal fine il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti, la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto di apprendistato oltre alle altre informazioni previste e richieste.
Art. 31 Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 (trenta) giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
Art. 32 Formazione - durata
L’impegno formativo dell’apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendista secondo le seguenti modalità:
Livello | Titolo di studio | Ore di formazione |
5° - 4° | Scuola dell’obbligo | 120 |
3° - 2° | Attestato di qualifica | 100 |
3° - 2° | Diploma di scuola media superiore | 80 |
3° - 2° | Diploma universitario o di laurea | 60 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni o gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
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E’ facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono retribuite.
Art. 33 Formazione - contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999, attuativo dell’articolo 16 della Legge 196/97, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l’apprendista nell’area di attività di riferimento.
Le attività formative di cui all’articolo 2 lettera A) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998, dovranno perseguire gli obbiettivi formativi definiti dal Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999 ed articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
– competenze relazionali;
– organizzazione ed economia;
– disciplina del rapporto di lavoro;
– sicurezza sul lavoro secondo il modello definito dalle parti o quello sperimentale previsto dall’accordo applicativo del Dlgs 626 ( all. 5) che costituisce parte integrante del presente contratto.
I contenuti di cui all’articolo 2 lettera B) del Decreto del Ministero del Lavoro 8 Aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obbiettivi formativi, individuati nel Decreto Ministeriale 20 Maggio 1999:
– conoscere i prodotti e i servizi di Settore;
– conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità;
– conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
– conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, e strumenti di lavoro);
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– conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
– conoscere le innovazioni tecnologiche di interesse settoriale.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Art. 34 Tutor
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto 28 Febbraio 2000 del Ministero del Lavoro recante “Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale”, le parti si impegnano ad attivare le iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste dall’articolo 16 comma 3° della legge n. 196/97 e dell’articolo 4 del D.M. 8 Aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di Tutore, comprendendo tra questi anche i titolari delle strutture lavorative con meno di quindici addetti.
Art. 35 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altri datori di lavoro del settore, sarà computato presso la nuova struttura lavorativa ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Art. 36 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o fare impartire all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 40 ore annue;
d) di informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l’apprendista o, in caso di minore, la famiglia
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o chi esercita legalmente la patria podestà, dei risultati dell’addestramento.
Art. 37 Doveri dell’apprendista
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento obbligatori e quelli complementari
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere.
Art. 38 Durata dell’apprendistato
1) Il periodo di apprendistato, per gli apprendisti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, si estingue:
a) alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nei livelli 2° e 3°;
b) alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello 4°;
c) alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello 5°.
2) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3) Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Art. 39 Trattamento normativo
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L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a Tempo Parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’articolo 90 (Orario settimanale di Lavoro), fermo restando le ore di formazione di cui al precedente articolo 32 del presente Titolo. Le ore di insegnamento di cui al punto3) del precedente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.
Art. 40 Trattamento economico
Xxxx apprendisti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto spetta per i primi 12 mesi l’85 per cento della paga tabellare conglobata del livello di riferimento e, per i mesi successivi, il 100 per cento del netto della normale retribuzione del lavoratore con la stessa qualifica alla quale è stato assegnato l’apprendista.
Resta comunque inteso che al termine del periodo di apprendistato al dipendente spetta la stessa retribuzione tabellare del lavoratore che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato o per la quale ha svolto l’apprendistato.
Art. 41 Trattamento malattia e infortunio
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
– per i primi tre giorni di assenza per malattia ad un'indennità pari al 100% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; pari al 35 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo; pari al 33 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal ventunesimo al 180mo;
– in caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera per il giorno dell’infortunio (primo giorno); pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal secondo al quarto (periodo di xxxxxxx);
– a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all’apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere il 75 per cento della retribuzione netta giornaliera che avrebbe percepito lavorando.
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Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro.
Art. 42 Percentuale di conferma
La disciplina relativa alla sfera di applicazione, proporzione numerica e durata dell’apprendistato, non è applicabile ai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti e risultino, al momento della presentazione della richiesta dell’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro, non aver mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori, ovvero di uno su due, il cui contratto di apprendistato, stipulato ai sensi del presente titolo, sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al primo comma del presente articolo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
CAPO 2°
Contratti di Formazione e Lavoro
Art. 43 Modalità di applicazione
Le parti, nell’ottica di favorire l’inserimento di giovani nel settore, concordano quanto segue:
a) ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e gli istituti di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) i contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al VI e VII livello della classificazione del personale di cui al Titolo VIII (Classificazione) del presente CCNL.
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
(1) i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate definite per il
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conseguimento dei livelli I e II, prevedano 130 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
(2) i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie definite per il conseguimento dei livelli III e IV, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
(3) i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento finale di tutti i livelli ad esclusione del VI e VII, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
c) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3 in 12 mesi.
Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, il termine dei CFL può essere prorogato, per i casi di interruzione della prestazione dovuti ad assenze conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare e periodo di aspettativa, fino all’effettivo compimento della durata massima prevista.
d) Gli inquadramenti di ingresso all’atto dell’assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalla seguente tabella:
Qualifica Contrattuale Finale | Livello Iniziale | Livello finale | Termine |
I | II | I | dopo 24 mesi |
II | III | II | dopo 24 mesi |
III | IV | III | dopo 24 mesi |
IV | V | IV | dopo 24 mesi |
V | VI | V | dopo 12 mesi |
E’ consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale. In tal caso le ore di formazione sono le stesse delle assunzioni a tempo pieno.
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e) Xxxxx restando i termini sopraindicati, la comunicazione ai lavoratori interessati della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro.
f) Il programma di formazione, di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo, per essere considerato conforme alla presente regolamentazione, deve indicare:
– il profilo professionale cui tende il progetto e il livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;
– numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;
– livello iniziale di inquadramento;
– livello finale di inquadramento;
– durata del contratto secondo quanto sopraindicato;
– ore di formazione teorica e tecnico - pratica;
– il programma secondo il quale, come da xxxxxx precisati nell’allegato, dovrà svilupparsi l’iter formativo;
– dipendenti in forza per livello;
– dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;
– dichiarazione di rispetto dei principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla Legge 10/4/91 n. 125 (Parità uomo - donna);
– l’indicazione riguardante la realizzazione della formazione teorica, tramite l’E.B. Nazionale del settore o internamente alla struttura lavorativa;
– i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai CFL in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 16 comma 11 della Legge 451/94.
g) L’assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:
– se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;
– livello iniziale di inquadramento;
– livello finale di inquadramento;
– durata del contratto e relativa decorrenza;
– periodo di prova nei termini previsti dall’articolo 104 del presente contratto;
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– ore di formazione teorica e tecnico pratica.
Copia del programma formativo sarà consegnata dal datore di lavoro al lavoratore interessato.
h) La formazione teorica, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e tecnico – pratica, da impartirsi durante l’arco di 24 mesi, devono avere una durata minima complessiva di:
? 130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli I e II. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
? 50 ore per la parte teorica;
? le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
? La formazione teorica predetta dovrà concernere:
? legislazione del settore;
? legislazione del lavoro;
? prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;
? organizzazione del lavoro ed aziendale.
? 80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento finale dei livelli III e IV. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:
A- 20 ore per la parte teorica;
B- le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico-pratica.
? 20 ore per l’inserimento professionale a tutti i livelli, escluso il VI° e il VII livello, che concernerà tutte le indicazioni teorico-pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni, ivi comprese le norme relative alla tutela ambientale e prevenzione infortunistica.
Qualora all’interno della struttura lavorativa non si organizzassero programmi di formazione teorica, il lavoratore usufruirà di un corrispondente monte ore di permessi retribuiti, per partecipare a programmi esterni di formazione organizzati, ove possibile, dagli strumenti Bilaterali Nazionali così come previsto dal presente CCNL.
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla data di attivazione del CFL è tenuto a darne comunicazione all’E.B. Nazionale anche ricorrendo alla modulistica di cui alle schede 1, 2, 3 e 4 allegate al presente articolo.
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SCHEDA 1
PROGRAMMA FORMATIVO
per il raggiungimento del I e II Livello
AREE DIDATTICHE | ORE DI FORMAZIONE |
Area Giuridica ed organizzativa | ore 50 |
Area tecnico - Amministrativa Pratica | ore 80 |
Totale | ore 130 |
50
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METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO
Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e delle pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.
Le metodologie di formazione sono di due tipi:
A) LEZIONI TEORICHE che riguardano l’area giuridica ed organizzativa.
B) ADDESTRAMENTO SUL LAVORO che riguarda l’area tecnico- amministrativa pratica.
Obiettivo del primo modulo è l’apprendimento della legislazione che regola l’attività dello specifico settore professionale, del rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell’attività di organizzazione del lavoro e delle relative disposizioni.
Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l’acquisizione delle capacità tecnico - pratiche, da realizzarsi attraverso l’affiancamento sul lavoro sotto la guida del datore di lavoro o di persona da lui delegata appartenente alla struttura lavorativa e riguarderà tutte le indicazioni teorico - pratiche al fine di rendere il lavoratore funzionalmente autonomo nell’esercizio delle sue mansioni.
Area Giuridica ed Organizzativa
? Principi fondamentali.
? Legislazione del Lavoro.
? Contratto di Lavoro.
? Attività di organizzazione della struttura lavorativa.
? Conoscenza delle disposizioni dello studio relative al rapporto di lavoro ed ai principi riferiti ai rapporti interpersonali.
? Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
? Legislazione dello specifico settore professionale.