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DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO PRESSO L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’ (INMP) DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165, ART. 7, COMMA 6
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente atto disciplina i presupposti di legittimità, le modalità di conferimento, il regime di pubblicità e gli aspetti privatistici relativi agli incarichi individuali conferiti dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà, a soggetti esterni, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, art.7, comma 6.
2. L’Istituto stipula con il professionista incaricato un contratto di lavoro autonomo, utilizzando una delle sottoelencate tipologie contrattuali:
a) contratto di collaborazione di natura coordinata e continuativa, di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
b) contratti di prestazione d’opera libero professionale, di cui agli articoli 2222 e ss. e 2230 e ss. del codice civile;
c) contratti di natura occasionale, di cui all’art.61, comma 2-bis e agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
3. Le previsioni del presente disciplinare si applicano a tutte le tipologie di contratto da svolgersi senza vincolo di subordinazione, senza che abbia rilevanza il contenuto o la denominazione della prestazione.
Art. 2
(Presupposti generali per il conferimento dell’incarico)
1. Il conferimento di incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa di cui all’art.7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., è consentito, una volta accertata l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’INMP:
a) per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste nei progetti (di ricerca, di formazione ecc..), limitatamente alla durata degli stessi;
b) per esigenze particolari, non ricorrenti, nell’ambito dei compiti attribuiti all’Istituto, per le quali necessitano specifiche e qualificate competenze professionali non rinvenibili nel personale in servizio;
c) per lo svolgimento di prestazioni per le quali necessitano specifiche e qualificate competenze professionali non rinvenibili nel personale in servizio, ma che richiedono un impegno limitato (es. un accesso settimanale) tale da non giustificare il ricorso all’assunzione di personale a tempo indeterminato;
d) in casi eccezionali, per far fronte a particolari situazioni d’urgenza ed emergenza, al fine di evitare l’interruzione di un pubblico servizio, limitatamente al tempo necessario a espletare le ordinarie procedure di acquisizione del personale.
2. Il conferimento di tali incarichi, nell’ambito dei limiti di spesa previsti è subordinato ai seguenti presupposti:
a) oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione ma deve, altresì, corrispondere a progetti specifici e determinati;
b) impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) determinazione preliminare della durata, luogo, compenso e oggetto della collaborazione/prestazione;
e) possesso della comprovata specializzazione, anche universitaria.
3. Xxxxx restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, e pertanto dal possesso di laurea magistrale o titolo equipollente, nei casi previsti dall’art.7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e per attività svolte da figure professionali non previste dai contratti del comparto sanità ma istituzionali dell’INMP.
4. Restano comunque ferme eventuali disposizioni speciali in materia di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni tra cui:
a) articoli 90 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;
b) articolo 9 della Legge 7 giugno 2000 n. 150, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa;
c) articolo 15-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.
Art. 3
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. Gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi, sono estesi a tutti i professionisti incaricati a norma del presente disciplinare. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali.
CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E RICHIESTA DI CONFERIMENTO INCARICHI
Art. 4 (Individuazione del fabbisogno)
1. La Direzione dell'Istituto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento e organizzazione dell'Istituto, di cui al Decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2013 n. 56, nei documenti di programmazione di cui all’art. 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e ss.mm.ii., e nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, nonché dei piani e dei programmi sull’attività amministrativa adottati, verifica periodicamente il proprio fabbisogno di personale nonché la temporaneità della necessità.
2. L’attività oggetto dell’incarico deve essere funzionalmente collegata a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dei compiti e delle attribuzioni dell’Istituto, né, può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi di riferimento.
Art. 5
(Richiesta di attivazione di procedura comparativa per il conferimento di incarichi )
1. La richiesta di attivazione delle procedure per il conferimento di un incarico di collaborazione è formulata dal dirigente responsabile della struttura interessata e dev’essere inoltrata alla UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi.
2. La richiesta di attivazione degli incarichi deve obbligatoriamente indicare :
a) l’attestazione dell’impossibilità di procurarsi la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto all’interno della propria struttura, nell’ipotesi di cui all’art.2, il richiedente deve dichiarare, altresì, di avere preventivamente verificato l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni (insussistenza di valide graduatorie concorsuali, acquisto di prestazioni ecc.);
b) la tipologia dell’incarico;
c) la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, da svolgere in relazione a un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
d) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
e) l’indicazione della durata prevista per l’incarico, la misura del compenso e il luogo in cui deve essere svolta la prestazione.
f) fonte del finanziamento per la copertura dei costi scaturenti dall’incarico da conferire.
3. La UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi, dopo aver verificato la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti, fornisce il proprio assenso.
4. Nel caso di incarichi da conferire nell’ambito di progetti dotati di specifici finanziamenti pubblici o privati, la "UOC Rapporti internazionali, con le regioni e gestione del ciclo di progetto" avvia la procedura per il conferimento dell'incarico. Nel caso altra unità operativa partecipante a un progetto intenda avvalersi di uno o più collaboratori reclutati all'esterno per lo svolgimento di parte delle attività progettuali, essa avanza formale richiesta motivata alla predetta UOC, la quale verifica la disponibilità di fondi nella relativa voce di budget e la legittimità tecnica della richiesta, anche in relazione alla durata del progetto e ad eventuali economie di scala. In caso di esito positivo, la UOC avvia la procedura per il conferimento dell’incarico.
CAPO III PROCEDURA COMPARATIVA
Art. 6 (Pubblico avviso)
1. La UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi, concluse le procedure di cui all’art.5, predispone pubblico avviso per la procedura selettiva.
Nell’avviso sono indicati i seguenti elementi:
a) l’obiettivo o il progetto da realizzare;
b) denominazione del progetto (in caso di incarichi su progetti);
c) la struttura di afferenza;
d) la tipologia e la durata dell’incarico;
e) il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;
f) l’oggetto dell’incarico con la descrizione delle attività da svolgere;
g) la descrizione del profilo professionale e i requisiti di ammissione (titolo di studio, abilitazioni, iscrizioni all’albo professionale, particolare esperienze nel settore);
h) il compenso lordo per la prestazione;
i) il termine perentorio per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
j) nel rispetto di quanto previsto dall’art.7 del presente disciplinare, i criteri per l’attribuzione dei punteggi mediante la valutazione dei soli titoli o titoli e colloquio.
2. In ogni caso, ai fini dell’ammissione alla selezione occorre il possesso dei requisiti generali di accesso sotto elencati:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
d) non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con l’Istituto ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. L’avviso è approvato, in relazione agli elementi individuati nell’istruttoria effettuata, con deliberazione su proposta della UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi ed è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto nella sezione “Avvisi pubblici” per 15 giorni consecutivi. In caso di necessità o ragioni organizzativo - funzionali improrogabili, l’Istituto si riserva la facoltà di stabilire termini ridotti.
4. L’Amministrazione si riserva, altresì la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare l’avviso pubblico, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.
Art. 7
(Valutazione candidature e Commissione esaminatrice)
1. La UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi, acquisite le domande di partecipazione effettua le verifiche necessarie all’ammissione delle stesse sulla base del rispetto dei termini di presentazione della domanda e sulla base dei criteri generali e specifici di ammissione. Dell’avvenuta esclusione è data comunicazione agli interessati esclusivamente a mezzo del sito web istituzionale.
2. I candidati ammessi alla selezione sono valutati da un’apposita commissione, nominata dal Direttore dell’Istituto e composta da tre membri, esperti nella valutazione della professionalità da reclutare. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dalla UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi.
3. La commissione esaminatrice effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante valutazione dei titoli e colloquio.
3.1 Ai fini della formazione dell’elenco di candidati idonei per soli titoli, la commissione ha a disposizione 20 punti, così ripartiti:
a) esperienze lavorative max punti 10
- presso strutture pubbliche o private, nella professionalità oggetto del bando (1,00 punto per anno)
b) titoli accademici e di studio max punti 6
- voto di laurea
1 punto per votazione fino a 99/110
2 punti per votazione da 100 a 110/110 3 punti per votazione 110/110 e lode
- ulteriore laurea attinente punti 0,50
- diplomi di specializzazione post-laurea attinenti punti 1,50
- dottorati di ricerca in materie attinenti punti 1,00
- master universitari e corsi di perfezionamento attinenti punti 0,50
c) pubblicazioni e titoli scientifici attinenti max punti 2
- pubblicazione in qualità di unico autore punti 0,20
- pubblicazione primo/ ultimo autore punti 0,15
- pubblicazione attinente in collaborazione punti 0,06
d) curriculum formativo e professionale max punti 2
- partecipazione a corsi convegni e congressi attinenti punti 0,01
- insegnamento in materie attinenti, per anno punti 0,20
3.2 Ai fini della formazione dell’elenco di candidati idonei per titoli e colloquio, la commissione ha a disposizione 40 punti, così ripartiti:
a) esperienze lavorative max punti 10 presso strutture pubbliche o private, nella professionalità oggetto del bando (1,00 per anno)
b) titoli accademici e di studio max punti 6
-voto di laurea
1 punto per votazione fino a 99/110
2 punti per votazione da 100 a 110/110 3 punti per votazione 110/110 e lode
- ulteriore laurea attinente punti 0,50
-diplomi di specializzazione post-laurea attinenti punti 1,50
-dottorati di ricerca in materie attinenti punti 1,00
- master universitari corsi di perfezionamento attinenti punti 0,50
c) pubblicazioni e titoli scientifici attinenti max punti 2
-pubblicazione in qualità di unico autore punti 0,20
-pubblicazione primo autore/ultimo autore punti 0,15
-pubblicazione attinente in collaborazione punti 0,06 d)curriculum formativo e professionale max punti 2
-partecipazione a corsi convegni e congressi attinenti punti 0,01
-insegnamento in materie attinenti, per anno punti 0,20
e) colloquio, il cui oggetto sarà specificato nell’avviso max punti 20
4. Al termine della valutazione dei candidati, la commissione predispone un verbale motivato indicando il risultato della valutazione e l’elenco finale dei candidati idonei.
Art.8
(Approvazione dell’elenco degli idonei e conferimento dell’incarico)
1. La UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi, approva con propria deliberazione il verbale dei lavori della Commissione esaminatrice, l’elenco dei candidati idonei e non idonei e conferisce l’incarico al vincitore.
2. La delibera è pubblicata sul sito web dell’Istituto, unitamente all’elenco dei candidati idonei e non idonei, secondo i criteri e le modalità previste nel Capo V del presente disciplinare.
3. L’assegnazione dell’incarico avviene secondo l’ordine di merito. Il suddetto elenco potrà essere utilizzato in caso di rinuncia del vincitore e, nell’ambito di uno stesso progetto, per l’affidamento di nuovi incarichi aventi il medesimo oggetto che si rendano successivamente necessari.
4. In caso di parità di punteggio ha diritto di preferenza il candidato più giovane di età.
5. L’elenco dei candidati idonei e secondo l’ordine di merito non costituisce graduatoria.
Art.9 (Formalizzazione dell’incarico)
1. Successivamente alla pubblicazione dell’atto di conferimento dell’incarico, la UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi provvede entro cinque giorni dalla stessa, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o meno, all’indirizzo indicato dai candidati in sede di domanda o successivamente, alla convocazione del soggetto selezionato per la stipulazione del contratto da effettuarsi entro i dieci giorni successivi alla convocazione.
2. La mancata formale risposta dei candidati alle comunicazioni di cui al comma 1 comporta in ogni caso la decadenza dal diritto alla stipulazione del contratto, ancorché dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
3. La mancata sottoscrizione del contratto nel termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal diritto alla stipulazione del contratto. Sono fatti salvi i casi in cui l’interessato presenti adeguata giustificazione fondata su gravi motivi, che sarà valutata anche in base alle esigenze dell’Istituto.
4. Il contratto di lavoro autonomo deve sempre indicare espressamente:
a) la tipologia tra quelle di cui all’art.1 comma 2 del presente disciplinare;
b) l’oggetto della prestazione specificando gli obiettivi o i risultati da raggiungere e lo specifico programma di lavoro;
c) il compenso previsto, calcolato al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali;
d) il luogo della prestazione, se previsto in relazione alle peculiarità dell’oggetto del contratto;
e) la durata con data di decorrenza e termine per la conclusione delle attività previste;
f) la facoltà di recesso delle parti;
g) le altre penali eventualmente previste per ritardi o inadempimenti;
h) l’eventuale obbligo di esclusività;
i) gli obblighi delle parti;
j) il rinvio al presente disciplinare, per la disciplina dell’incarico.
5. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono, inoltre, essere indicati:
a) lo specifico programma o progetto di lavoro;
b) i mezzi eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione con espressa indicazione che dell’uso e custodia risponde il collaboratore;
c) le forme di coordinamento, anche orario, con le strutture dell’Istituto.
6. Potrà essere indicato che il collaboratore, per motivi strettamente funzionali al raggiungimento del risultato e/o per il monitoraggio dell’andamento dell’incarico, garantisca una presenza oraria minima presso la sede di svolgimento dell’attività da concordarsi volta per volta e preventivamente con il responsabile del progetto.
Art.10
(Verifica dell’esecuzione e del buon esito)
1. Il dirigente della Struttura che si avvale della collaborazione autonoma verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, e verifica la coerenza del risultato conseguito rispetto agli obiettivi affidati e/o al progetto. Le direzioni dell’Istituto possono impartire specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette verifiche.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente della Struttura può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può chiedere alla UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi, di risolvere il contratto per inadempimento dandone contestuale comunicazione formale al collaboratore.
3. Qualora i risultati siano parzialmente conformi o soddisfacenti, il dirigente della Struttura può richiedere al collaboratore di integrarli entro un termine stabilito, comunque non superiore a quindici giorni, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può disporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito e la risoluzione del contratto ai sensi del comma 2.
4. In ogni caso, nell’ipotesi di mancato completamento del progetto o mancato raggiungimento del risultato per dolo o colpa del collaboratore, l’Istituto ha diritto all’azione per il risarcimento dei danni oltre alle penali previste ai sensi del successivo art. 14, comma 2 lettera b).
5. Nel caso di mancato o parziale adempimento per fatti non imputabili al lavoratore autonomo non sono applicabili penali e il contratto si conclude comunque alla scadenza prevista. Il pagamento è comunque effettuato in proporzione alle attività effettivamente realizzate.
6. In deroga al precedente comma, qualora il dirigente di cui al comma 1 del presente articolo attesti l’interesse al completamento dell’incarico questo può essere prorogato ai sensi del successivo articolo 13, comma 2.
Art.11 (Responsabilità del dirigente)
1. In caso di conferimento dell’incarico in assenza dei presupposti di cui al presente Disciplinare, il dirigente preposto incorre in responsabilità disciplinare e si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
CAPO IV DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Art. 12 (Durata dell’incarico)
1. La durata del contratto di lavoro autonomo e del relativo incarico professionale non può eccedere il termine indicato nel bando per la realizzazione del progetto e/o degli obiettivi prefissati.
Art. 13 (Rinnovo e proroga)
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dall’art.1 comma 147 della Legge 24 dicembre 2012.
2. La proroga del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e del relativo incarico è consentita, in via assolutamente eccezionale, al solo fine di completare il progetto non conclusosi per ritardi non imputabili al collaboratore e previa attestazione del dirigente che si avvale della collaborazione dell’interesse al completamento dell’incarico.
Art. 14 (Xxxxxxxxxx e recesso)
1. I contratti di lavoro di cui al presente disciplinare si risolvono, oltre che alla scadenza del termine previsto, al momento eventualmente anteriore alla realizzazione del progetto che ne costituisce l’oggetto o del risultato per la realizzazione del quale è avvenuto il conferimento.
2. L’Istituto può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, nei seguenti casi:
a) quando successivamente al conferimento ed alla stipula del contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
b) se il prestatore non ponga in essere le prestazioni oggetto dell’incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.
Le precedenti clausole devono essere obbligatoriamente inserite nel contratto.
3. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso.
Art.15
(Impossibilità sopravvenuto della esecuzione dell’opera)
1. Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il collaboratore ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato sino a quel momento, in relazione all’utilità della parte della prestazione compiuta.
Art.16
(Altri diritti e obblighi del collaboratore)
1. Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 64,65 e 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 17
( Determinazione del compenso e modalità di corresponsione)
1. Il compenso lordo del collaboratore è determinato dalla Struttura richiedente, con il parere favorevole della UOC Gestione del personale e Affari Amministrativi e previa verifica della compatibilità con i limiti di spesa vigenti, e deve essere obbligatoriamente indicato nell’avviso pubblico.
2. Salvo diversa pattuizione tra le parti riportata nel contratto, il compenso dev’essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito ed alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola.
3. Il compenso pattuito per le collaborazioni coordinate e continuative non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria con riferimento a figure professionali analoghe o assimilabili per competenze ed esperienza a quella oggetto dell’avviso.
4. Il compenso per gli incarichi occasionali di natura libero professionale è determinato secondo criteri di equità e di effettiva utilità pubblica della prestazione, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti sul mercato per prestazioni analoghe e/o delle tariffe professionali di riferimento.
5. L’entità del compenso è stabilita anche in funzione dell’utilizzo di mezzi e strumenti propri da parte del collaboratore.
CAPO V PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Art.18
(Obblighi di pubblicità degli atti del procedimento amministrativo)
1. L’Istituto, relativamente agli incarichi di cui al presente Disciplinare, è tenuto a:
a) pubblicare su proprio sito web tutti gli atti afferenti al procedimento per il conferimento dell’incarico (delibera di indizione, avviso pubblico, esiti della procedura comparativa, conferimento dell’incarico, curriculum del vincitore, progetto);
b) rendere noti, a mezzo delle predette pubblicazioni: soggetto incaricato, ragione dell’incarico, ammontare erogato.
Art.19
(Pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi all’incarico)
1. A norma del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 15, l’Istituto pubblica ed aggiorna i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di conferimento dell’incarico con indicazione dei suoi estremi;
b) il curriculum vitae del soggetto incaricato, redatto in conformità al vigente modello europeo;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro.
2. L’Istituto pubblica tempestivamente e mantiene aggiornati i dati di cui al comma 1, ai sensi dell’art.8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
3. La pubblicazione degli estremi degli atti del conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni, completi di indicazione dei soggetti precettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica di cui all’art.20 del presente disciplinare, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Art.20
(Obblighi di trasmissione alla Funzione Pubblica)
1. In applicazione dell’art.53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’ Istituto comunica semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, l’elenco dei collaboratori esterni, l’indicazione di:
a) nominativo degli incaricati;
b) ragione dell’incarico;
c) durata dell’incarico;
d) ammontare dei compensi.
CAPO VI
CASI DI NON APPLICABILITA’ DEL REGOLAMENTO E INCOMPATIBILITA’
Art. 21 (Esclusioni)
1. Non soggiacciono alla disciplina di cui al presente Disciplinare:
a) gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ai sensi dell’articolo 7 comma 6-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.
b) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, salvi i presupposti dell’art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
2. Sono inoltre esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi o progetti e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate dall’articolo 53, comma 6, del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 22 (Incompatibilità)
1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, le cause di incompatibilità sono individuate ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della Legge 6 novembre 2012, n.190.
Art. 23 (Norma finale )
1. Restano esclusi dalla disciplina del presente atto, i procedimenti di selezione per il reclutamento di personale necessario per la gestione di progetti di cooperazione internazionale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, è revocato il disciplinare recante “Criteri per il conferimento di incarichi di collaborazione presso l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà”, approvato con deliberazione del Direttore Generale pro tempore n. 394 del 19 novembre 2013.