Contratto collettivo di lavoro
Contratto collettivo di lavoro
Per i medici assistenti 1° Gennaio 2023
1. | Norme generali | 4 | 10. Pause e tempo di riposo | 13 |
1.1. | Scopo | 10.1 Pause | ||
1.2. | Campo di applicazione | 10.2 Riposo giornaliero | ||
1.3. | Costituzione del rapporto di impiego | 10.3 Riposo settimanale | ||
1.4. | Diritto applicabile | 10.4 Prolungamento della settimana lavorativa | ||
1.5. | Definizione di medico assistente | |||
1.6. | Condizioni di impiego | 11. Congedi, feste e vacanze | 14 | |
2. | Inizio e fine del rapporto di impiego | 5 | 11.1 Giorni festivi riconosciuti dal Cantone Ticino 11.2 Congedi | |
2.1 | Inizio | 11.3 Vacanze | ||
2.2 | Fine | 12. Gravidanza e maternità | 15 | |
3. | Obblighi del medico assistente | 6 | 12.1 Protezione della salute | |
3.1 | In generale | 12.2 Lavori pericolosi e gravosi | ||
3.2 | Inquadramento e compiti | 12.3 Occupazione e tempo di riposo durante la maternità e/o l’allattamento | ||
3.3 | Attività accessorie | 12.4 Tempi per l’allattamento | ||
3.4 | Rotazione su più sedi | 12.5 Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità | ||
4. | Obblighi del datore di lavoro | 7 | 12.6 Politica a favore delle madri che lavorano 12.7 Disposizioni interne per la protezione delle collaboratrici in gravidanza o che allattano | |
4.1 | Formazione | |||
4.2 | Piano di formazione | 13. Medico assistente con responsabilità famigliari | 16 | |
5. | Condizioni salariali | 7 | 14. Indennità sostitutiva del guadagno | 17 |
5.1 | Retribuzione | 14.1 Assenza per malattia, infortunio e obblighi legali: disposizioni comuni | ||
6. | Durata del lavoro | 8 | 14.2 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 14.3 Assicurazione contro gli infortuni | |
6.1 | Definizione della durata del lavoro | 14.4 Assenze per malattia contratta in servizio militare | ||
6.2 | Conteggio del tempo di lavoro | 14.5 Assenza per maternità | ||
6.3 | Pianificazione dell’orario di lavoro | 14.6 Assenza per adozione | ||
6.4 | Durata settimanale del lavoro | |||
6.5 | Saldo ore negativo | 15. Congedo non pagato per maternità o adozione | 18 | |
6.6 | Durata del lavoro giornaliero diurno e serale | |||
6.7 | Lavoro notturno | 16. Libera professione | 18 | |
6.8 | Durata del lavoro notturno | 17. Previdenza professionale e assicurazione responsabilità civile | 18 | |
7. | Lavoro straordinario | 10 | 17.1 Previdenza professionale | |
7.1 | Nozione di lavoro straordinario | 17.2 Assicurazione responsabilità civile | ||
7.2 | Condizioni del lavoro straordinario | |||
7.3 | Durata massima del lavoro straordinario | 18. Commissione paritetica | 19 | |
7.4 8. | Congedo e retribuzione del lavoro straordinario Servizio di picchetto | 10 | 19. Carta professionale e quote partecipative | 19 |
8.1 | Obbligo di prestare servizio di picchetto e nozione | 20. Programma di accoglienza | 20 | |
8.2 | Libertà di spostamento e alloggio gratuito presso l’Ospedale | |||
8.3 | Durata del picchetto e indennità | 21. Disposizioni finali | 20 | |
8.4 | Congedo e retribuzione del picchetto | 21.1 Durata del contratto | ||
8.5 | Tempo di intervento e conteggio del tempo di lavoro | 21.2 Foro | ||
8.6 | Picchetto prestato in Ospedale | |||
8.7 | Picchetto annesso al tempo di lavoro ordinario | Allegato I. al contratto collettivo per medici assistenti | 21 | |
8.8 | Durata massima del servizio di picchetto | Allegato II. al contratto collettivo per medici assistenti | 22 | |
8.9 | Medico assistente con responsabilità famigliari | |||
9. | Lavoro a tempo parziale | 12 |
1. Norme generali
1.1. Scopo
1Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (in seguito CCL) sono frutto di trattative tra l’Ente Ospedaliero Cantonale (in seguito: EOC) da una parte e l’Associazione svizzera medici assistenti e capiclinica (in seguito: ASMACT) dall’altra, allo scopo di:
• promuovere e realizzare una uniforme applicazione delle
condizioni di lavoro e di formazione dei medici assistenti impiegati presso l’EOC;
• migliorare la collaborazione fra la struttura ospedaliera e i medici
assistenti;
• garantire delle condizioni di lavoro moderne, eque e favorevoli agli impegni famigliari;
• garantire l’assoluta pace sociale.
2La declinazione al maschile utilizzata nel presente CCL è da intendersi quale forma neutra, inclusiva di entrambi i generi.
1.2. Campo di applicazione
1Il presente contratto si applica a tutti i medici assistenti impiegati dall’EOC a esclusione dei medici assistenti impiegati in regime di borsisti sulla base di convenzioni specifiche concluse con le Università e i medici assistenti di ricerca finanziati da Fondi particolari (es.: FNRS). Per questi, le norme della Legge federale sul lavoro e quelle imperative del Codice delle obbligazioni fanno comunque stato.
2L’EOC si impegna a garantire il rigoroso rispetto del contratto collettivo di lavoro.
1.3. Costituzione del rapporto di impiego
1La costituzione del rapporto di impiego tra l’EOC, rappresentato dalla Direzione dell’Ospedale di sede e il medico assistente, avviene mediante la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, di cui il presente contratto collettivo di lavoro è parte integrante.
2Le assunzioni sono di esclusiva competenza dell’EOC.
1.4. Diritto applicabile
1Il contratto di lavoro è retto dal diritto privato.
2I medici assistenti sottostanno alla Legge federale sul lavoro (LL) e alle sue Ordinanze, nonché alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. I medici assistenti sono inoltre tenuti a rispettare le direttive interne dell’EOC che fanno parte integrante del contratto individuale di lavoro. La responsabilità civile è regolata dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24.10.1988. Sussidiariamente si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.
3Al di fuori della relazione contrattuale i medici assistenti sono tenuti a rispettare le disposizioni loro applicabili delle norme di diritto pubblico sanitario federali e cantonali e in particolare: la Legge federale sulle professioni mediche (LPMed), la Legge sanitaria cantonale (LSan) e la Legge cantonale sull’Ente Ospedaliero Cantonale (LEOC) con i relativi Regolamenti.
1.5. Definizione di medico assistente
Sono considerati medici assistenti ai sensi del presente contratto i medici detentori di un diploma federale in medicina umana, di un diploma estero riconosciuto, o di un diploma che autorizza ad esercitare, nello Stato che lo ha rilasciato, la professione di medico sotto vigilanza professionale, che:
• effettuano un perfezionamento presso l’EOC al fine di ottenere
un titolo di perfezionamento; oppure
• sono già in possesso di un titolo di perfezionamento federale, o estero riconosciuto, ma non esercitano sotto la propria responsabilità professionale.
1.6. Condizioni di impiego
1Per essere impiegati come medico assistente occorre:
• essere in possesso di un diploma federale in medicina umana, di un diploma estero riconosciuto, o di un diploma che autorizza ad esercitare, nello Stato che lo ha rilasciato, la professione di medico sotto vigilanza professionale;
• disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio
della professione;
• essere in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e iscritti nel registro federale (MedReg).
2La verifica di queste condizioni incombe alla Direzione dell’Ospedale.
2. Inizio e fine del rapporto di impiego
2.1 Inizio
Il rapporto di impiego inizia a decorrere dalla data fissata nel contratto individuale di lavoro.
2.2 Fine
1Il rapporto di impiego è valido fino alla data fissata nel contratto individuale di lavoro.
2Esso può essere disdetto da entrambe le parti, durante i primi tre mesi, considerati di prova, con un preavviso di 15 giorni.
3Scaduto il tempo di prova, le parti possono disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con preavviso di 3 mesi.
4È riservata la disdetta immediata per giusti motivi ai sensi dell’art. 337 CO.
5La disdetta deve essere in ogni caso data per iscritto.
3. Obblighi del medico assistente
3.1 In generale
1Il medico assistente ha i doveri e gli obblighi connessi con la sua funzione.
2L’attività e il ruolo del medico assistente sono definiti in una descrizione di funzione, che viene consegnata e sottoscritta al momento dell’assunzione.
3.2 Inquadramento e compiti
1Il medico assistente svolge le proprie mansioni secondo le indicazioni del Primario e dei medici a cui è subordinato.
2Amministrativamente egli dipende dalla Direzione dell’Ospedale. 3Egli è tenuto a rispettare i regolamenti interni per quanto concerne le norme di carattere generale e amministrativo.
4In base al suo livello di perfezionamento gli viene attribuita una responsabilità adeguata.
3.3 Attività accessorie
1Il medico assistente impiegato a tempo pieno nella struttura non può, di principio, svolgere attività accessorie, oltre a quelle contrattualmente pattuite. Restano riservate eventuali attività accessorie puntuali, compatibili con gli obblighi contrattuali e autorizzate dalla Direzione dell’Ospedale di sede. Sono in particolare considerate attività accessorie puntuali quelle prestate presso servizi di primo soccorso pre-ospedaliero (come Rega e ambulanza).
2Se il medico assistente lavora a tempo parziale un’eventuale attività accessoria parallela a quella prestata per l’EOC non è di principio esclusa, ma è comunque soggetta ad autorizzazione da parte della Direzione locale, che verificherà in concreto che essa non sia in diretta concorrenza con l’attività dell’EOC e che sia compatibile con i doveri di servizio.
3.4 Rotazione su più sedi
La rotazione del medico assistente su più sedi è permessa nella misura in cui sia prevista nel contratto individuale di lavoro e, per quanto concerne il medico assistente in formazione, sia inserita in un concetto formativo ben definito.
4. Obblighi del datore di lavoro
4.1 Formazione
0Xx medico assistente viene data la possibilità di una formazione professionale pratica-teorica secondo un programma scientifico stabilito dal Primario. Da parte sua il medico assistente può completare la sua formazione partecipando a corsi interni o esterni per i quali ha diritto ad assentarsi dal reparto per almeno 5 giorni lavorativi all’anno, previo accordo con il Primario, che lo notificherà anticipatamente alla Direzione dell’Ospedale di sede.
2Sia l’attività scientifica che gli è imposta, sia l’attività di apprendimento e di perfezionamento professionale svolte volontariamente all’interno dell’Istituto, vengono computate come tempo di lavoro.
4.2 Piano di formazione
1Il datore di lavoro, contestualmente al contratto individuale di lavoro, assegna al medico assistente in formazione anche un piano di formazione conforme ai regolamenti della FMH relativi al perfezionamento professionale.
2Il piano di formazione è valutato almeno una volta all’anno, o a ogni cambiamento di servizio.
3Il piano di formazione deve prevedere almeno 4 ore di formazione strutturata a settimana.
5. Condizioni salariali
5.1 Retribuzione
1Il medico assistente percepisce uno stipendio mensile in base agli anni di pratica compiuti e certificati, secondo la scala di cui all’allegato II.
2Lo stipendio verrà adeguato al rincaro in base all’indice dei prezzi al consumo, in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione dell’EOC.
3Il medico assistente ha diritto alla tredicesima mensilità.
4Gli onorari per i certificati assicurativi compilati dai medici assistenti, nonché per i certificati di malattia compilati durante la loro attività ospedaliera, vengono fatturati dall’Ospedale e riversati al medico assistente al netto dei contributi sociali.
5I certificati riguardanti le notifiche di emissione alle casse malati, o altri certificati richiesti direttamente dall’amministrazione dell’Ospedale per regolari pratiche amministrative non saranno retribuiti.
6Lo stipendio e gli assegni per i figli sono pagati mensilmente.
6. Durata del lavoro
6.1 Definizione della durata del lavoro
È considerata durata del lavoro il tempo durante il quale il medico assistente si tiene a disposizione del datore di lavoro, inclusi:
• il perfezionamento e la formazione continua obbligatoria;
• le pause legali quando il medico assistente non può lasciare il posto di lavoro, o deve tenersi pronto a intervenire;
• il lavoro notturno e domenicale;
• il tempo dedicato alla ricerca ordinato dal superiore;
• il servizio di picchetto nella misura indicata al capitolo 8.
6.2 Conteggio del tempo di lavoro
1Il tempo di lavoro è calcolato per mezzo di uno strumento oggettivo ed efficace. Tutti i servizi o dipartimenti dell’EOC devono utilizzare lo stesso metodo di calcolo, che deve essere applicato in maniera uniforme e trasparente.
2Il conteggio delle ore di lavoro, compresi i picchetti e gli straordinari avviene mensilmente.
6.3 Pianificazione dell’orario di lavoro
1La ripartizione sull’arco della settimana, come pure la definizione dell’orario giornaliero sono di competenza del Primario, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze del servizio. La pianificazione dell’orario deve essere basata sulla programmazione giornaliera delle attività, che non può eccedere in ogni caso le 50 ore per settimana, fatta eccezione per la possibilità, alle condizioni dell’art. 10.4 di prolungare la settimana a 7 giorni.
2I piani di lavoro vengono consegnati al medico assistente mensilmente, di principio con preavviso di almeno 4 settimane.
6.4 Durata settimanale del lavoro In vigore fino al 31.12.2024
1La durata settimanale del lavoro pianificato ammonta a 50 ore, esclusi i servizi di picchetto e il lavoro straordinario.
2Fa eccezione la possibilità di prolungamento della settimana lavorativa, da 5 a 7 giorni alle condizioni di cui all’art. 10.4.
In vigore dal 01.01.2025
1La durata settimanale del lavoro pianificato ammonta a 46 ore, esclusi i servizi di picchetto e il lavoro straordinario.
2Fa eccezione la possibilità di prolungamento della settimana lavorativa da 5 a 7 giorni alle condizioni di cui all’art. 10.4.
6.5 Saldo ore negativo
In vigore fino al 31.12.2024
In caso di mancato raggiungimento delle 50 ore settimanali previste all’art. 6.4, derivante da una pianificazione del servizio inferiore al dovuto, il risultante saldo ore negativo può essere utilizzato per compensare eventuale lavoro straordinario, entro un tempo massimo di 4 settimane. Dopo tale termine le ore negative saranno azzerate.
In vigore dal 01.01.2025
In caso di mancato raggiungimento delle 46 ore settimanali previste all’art. 6.4, derivante da una pianificazione del servizio inferiore al dovuto, il risultante saldo ore negativo può essere utilizzato per compensare eventuale lavoro straordinario, entro un tempo massimo di 4 settimane. Dopo tale termine le ore negative saranno azzerate.
6.6 Durata del lavoro giornaliero diurno e serale
1Il lavoro diurno e serale del singolo medico assistente deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario. 2La durata del lavoro diurno e serale del singolo medico assistente può essere estesa fino ad un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario, purché sia garantito, nella media di una settimana civile, un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
3Il riposo giornaliero fra i 2 periodi di impiego è di almeno 8 ore consecutive.
6.7 Lavoro notturno
1L’EOC può impiegare il medico assistente di notte.
2È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 23.00 e le ore 6.00.
3Il lavoro durante queste ore è conteggiato con un supplemento di tempo del 10%. Tale percentuale non è cumulabile con quella dello straordinario.
6.8 Durata del lavoro notturno
1In caso di lavoro notturno, la durata minima del riposo giornaliero è di 12 ore che devono intervenire immediatamente dopo il lavoro notturno.
2La durata del lavoro notturno non può di principio superare le 9 ore al giorno comprese in uno spazio di 10 ore, pause incluse.
3Il lavoro notturno può essere compreso in uno spazio di 12 ore se è seguito da un periodo di riposo di almeno 12 ore, se è disponibile un luogo per coricarsi e se:
a. la durata del lavoro è di 10 ore al massimo ed è costituita in gran parte da tempo di presenza; o
b. il lavoro effettivo dura 8 ore al massimo; in tal caso le 12 ore sono interamente considerate tempo di lavoro.
6.9 Lavoro domenicale e festivo
L’EOC può impiegare il medico assistente la domenica e nei giorni festivi.
7. Lavoro straordinario
7.1 Nozione di lavoro straordinario
Sono considerate lavoro straordinario le ore che eccedono le 50 ore settimanali pianificate.
7.2 Condizioni del lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è ammesso in situazioni eccezionali e meglio:
• per rispondere all’urgenza, o a uno straordinario accumulo di lavoro;
• per prevenire, o far fronte a delle disfunzioni d’esercizio straordinarie nell’Ospedale, se non si può pretendere che il datore di lavoro ricorra a ulteriori mezzi.
7.3 Durata massima del lavoro straordinario
Il lavoro straordinario non può essere pianificato. Esso non può superare 2 ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né, per anno civile, superare complessivamente 140 ore.
7.4 Congedo e retribuzione del lavoro straordinario
1Il lavoro straordinario dà diritto a un recupero di durata equivalente dove una giornata di libero equivale a 10 ore e deve essere concesso entro i tre mesi successivi.
2Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio entro il termine succitato, le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un supplemento del 25% e pagate con una frequenza trimestrale.
8. Servizio di picchetto
8.1 Obbligo di prestare servizio di picchetto e nozione
Il medico assistente, quando necessario, è tenuto a prestare servizio di picchetto.
Il servizio di picchetto è il tempo durante il quale il medico assistente si tiene a disposizione del reparto di principio fuori dall’Ospedale (escluso punto 8.6 del presente contratto) e fuori dall’orario normale di lavoro.
8.2 Libertà di spostamento e alloggio gratuito presso l’Ospedale
1L’Ospedale è tenuto a mettere a disposizione del medico assistente mezzi adeguati di ricezione che permettano una certa mobilità nell’area di reperibilità.
2Se il medico assistente è domiciliato troppo distante dall’Istituto in rapporto alle esigenze di servizio definite dal Primario, potrà, se lo desidera, svolgere il servizio di picchetto godendo di un alloggio gratuito all’interno dell’Ospedale. Questa fattispecie non rientra in quanto previsto al punto 8.6 del presente contratto.
8.3 Durata del picchetto e indennità
Ogni servizio di picchetto dura al massimo 24 ore ed è indennizzato con CHF 75.00 ciascuno.
8.4 Congedo e retribuzione del picchetto
Il tempo di lavoro durante il servizio di picchetto è computato come tempo di lavoro straordinario e dà quindi diritto alle stesse condizioni di congedo e di retribuzione del lavoro straordinario (7.4 per analogia).
8.5 Tempo di intervento e conteggio del tempo di lavoro 1Nell’ambito di un servizio di picchetto, il tempo che trascorre dalla convocazione all’arrivo sul posto di lavoro (tempo di intervento) deve durare in linea di massima almeno 30 minuti.
2In questo caso è reputato tempo di lavoro il tempo effettivo dedicato all’intervento, compresa la consulenza effettuata dal domicilio e il tempo di spostamento, ritenuto che per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio su chiamata di servizio viene riconosciuto un forfait di 30 minuti.
3Se per motivi impellenti il tempo di intervento richiesto dal Servizio deve essere inferiore a 30 minuti, il medico assistente ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10% del periodo inattivo del servizio di picchetto. Per periodo inattivo si intende il tempo dedicato a un servizio di picchetto al di fuori degli interventi e del tempo necessario per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno. La durata effettiva dell’intervento e la durata del tragitto sono interamente considerati tempo di lavoro e si aggiungono alla compensazione dovuta per le ore inattive.
8.6 Picchetto prestato in Ospedale
Se, a causa del tempo d’intervento ridotto, o per una direttiva esplicita del datore di lavoro, il servizio di picchetto dev’essere effettuato in Ospedale, tutto il tempo di servizio è considerato tempo di lavoro.
8.7 Picchetto annesso al tempo di lavoro ordinario
Il servizio di picchetto può essere annesso direttamente al tempo di lavoro ordinario, il che significa che il riposo può essere interrotto da interventi di picchetto. In tal caso, la frazione di riposo rimanente deve tuttavia essere accordata subito dopo il servizio di picchetto. Inoltre devono essere accordate 4 ore di riposo consecutive. Se non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di 4 ore consecutive, il riposo giornaliero di 11 ore deve essere accordato immediatamente dopo l’ultimo intervento.
8.8 Durata massima del servizio di picchetto
1In un periodo di quattro settimane, il medico assistente può essere di picchetto, o effettuare interventi di picchetto, durante al massimo 7 giorni.
2Una volta terminato l’ultimo servizio picchetto, il medico assistente nelle due settimane successive non può più essere chiamato a prestare servizi di picchetto.
3Eccezionalmente e se il tempo di intervento è superiore ai 30 minuti, il servizio di picchetto può durare al massimo 14 giorni nell’arco di 4 settimane purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a. a causa delle dimensioni della struttura aziendale non sia disponibile personale a sufficienza;
b. il numero degli interventi di picchetto effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di 5 al mese.
8.9 Medico assistente con responsabilità famigliari Xxxxxxxxx a breve termine nella pianificazione e nella ripartizione del picchetto, con gli interventi che ne risultano, sono possibili soltanto con il consenso del medico assistente avente obblighi famigliari e sempreché un’altra soluzione non sia accettabile per l’Ospedale.
9. Lavoro a tempo parziale
1Il medico assistente può essere impiegato a tempo parziale. 2L’EOC valuta attentamente e, nel limite del possibile, accoglie le richieste di impiego a tempo parziale fondate su motivi familiari del medico assistente, favorendo in particolare il rientro al lavoro delle donne dopo il congedo maternità.
3Il medico assistente che lavora a tempo parziale deve essere appositamente istruito e preparato per questa modalità di lavoro.
4Il medico assistente che lavora a tempo parziale gode in maniera proporzionale degli stessi diritti e protezioni di quello impiegato a tempo pieno.
10. Pause e tempo di riposo
10.1 Pause
1Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
a. un quarto d’ora, se dura più di 5 ore e mezza;
b. mezz’ora, se dura più di 7 ore;
c. un’ora se dura più di 9 ore.
2La pausa non può essere compensata con la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro stabilito.
3Le pause contano come tempo di lavoro se al medico assistente non è consentito di lasciare il posto di lavoro, o se deve rendersi reperibile.
10.2 Riposo giornaliero
1Il riposo giornaliero è di almeno 11 ore consecutive. Esso può tuttavia essere ridotto fino a 9 ore più volte alla settimana, a condizione che, nella media di 2 settimane, sia di 12 ore.
2In caso di lavoro notturno, il riposo non può essere in alcun caso inferiore a 12 ore.
10.3 Riposo settimanale
1Fatta eccezione per la possibilità prevista all’art. 10.4 il medico assistente ha diritto a 2 giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno, e di regola, consecutivi.
2I giorni di congedo settimanale dovranno cadere di sabato e domenica almeno una volta ogni tre settimane. Se i due giorni di riposo non fossero accordati, eccezionalmente, per esigenze di servizio, essi vengono recuperati entro i tre mesi successivi.
10.4 Prolungamento della settimana lavorativa
Il medico assistente può essere occupato sette giorni consecutivi alle seguenti condizioni:
• la durata del lavoro giornaliero compresa nel lavoro diurno o
serale non supera 9 ore;
• la durata massima della settimana lavorativa è rispettata nella media di 2 settimane; e
• immediatamente dopo il settimo giorno sono accordate almeno 83 ore di congedo consecutive: queste 83 ore comprendono il riposo giornaliero, il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semi-giornata libera settimanale.
11. Congedi, feste e vacanze
11.1 Giorni festivi riconosciuti dal Cantone Ticino
Il medico assistente ha diritto di godere dei giorni festivi riconosciuti ufficialmente dal Cantone Ticino e in caso di lavoro o picchetto di recuperarli.
11.2 Congedi
1Il medico assistente ha diritto ai seguenti congedi straordinari pagati, non deducibili dalle vacanze:
a. 8 giorni consecutivi di calendario in caso di matrimonio;
b. 15 giorni al padre o alla moglie della madre da usufruire entro 6 mesi dalla nascita del figlio;
c. 3 giorni in caso di decesso del coniuge, del partner registrato, di un figlio, di un genitore, di un fratello o di una sorella;
d. il tempo necessario per l’assistenza a un famigliare o al partner con problemi di salute, ma al massimo 3 giorni per evento e 10 giorni all’anno, ai sensi dell’art. 329h Codice delle obbligazioni. Su presentazione di un certificato medico, il medico con responsabilità famigliari ha diritto a un congedo per la cura di figli ammalati (fino ai 15 anni di età) (cfr. art. 36 cpv. 4 Legge sul lavoro). Il medico dovrà in ogni caso organizzarsi in maniera celere affinché l’assenza dal posto di lavoro sia limitata il più possibile.
e. 1 giorno in caso di matrimoni di figli o di fratelli, di decesso di nonni, suoceri, cognati, altri famigliari conviventi, xxxxxxxx;
f. il tempo necessario per ispezioni militari, funerali di parenti, comparse davanti alle autorità;
g. il tempo necessario per visite mediche e dentarie nel caso che non possano essere effettuate nei giorni di normale congedo fuori servizio;
h. complessivamente 8 giorni all’anno per affari pubblici o sindacali inerenti alla professione, se tali funzioni sono state autorizzate dalla Direzione dell’Ospedale e sono documentabili.
2Se la circostanza che dà diritto al congedo di cui alle lettere e), f), g) e h) del presente articolo si verifica durante le vacanze, cade il diritto al congedo.
11.3 Vacanze
Il medico assistente ha diritto a 4 settimane di vacanza all’anno, dopo il 40esimo anno di età a 5 settimane e dopo il 50esimo a 6 settimane. Le settimane di vacanza vengono accordate nell’anno in cui si raggiunge l’età.
12. Gravidanza e maternità
12.1 Protezione della salute
Le donne incinte e le madri che allattano devono essere occupate in condizioni tali che la loro salute, o la salute del bambino non siano pregiudicate.
12.2 Lavori pericolosi e gravosi
1Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori pericolosi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione.
2Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro.
3Sono considerati lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri che allattano tutti quei lavori che, per esperienza si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini, con riferimento all’Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi e gravosi durante la gravidanza e la maternità.
12.3 Occupazione e tempo di riposo durante la maternità e/o l’allattamento
1Durante la maternità e l’allattamento sono applicabili le norme della Legge sul lavoro (art. 35 - 35b), dell’Ordinanza 1 alla Legge sul lavoro (art. 60 - 66) e dell’Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi e gravosi durante la gravidanza e la maternità.
2Le donne incinte e le madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.
3Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso.
4Le puerpere non possono essere occupate durante le 8 settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.
5Le donne incinte e le madri allattanti non possono essere occupate per più di 9 ore al giorno.
6Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi, a partire dal quarto mese di gravidanza, devono beneficiare di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste dal presente contratto, di una breve pausa di almeno 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro.
7A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a 4 ore giornaliere.
8Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20.00 e le 6.00 nelle 8 settimane che precedono il parto.
12.4 Tempi per l’allattamento
Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:
a. per una durata del lavoro giornaliero fino a 4 ore: almeno 30 minuti;
b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a 4 ore: almeno 60 minuti;
c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a 7 ore: almeno 90 minuti.
12.5 Lavoro compensativo e pagamento continuato del salario durante la maternità
1Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle donne incinte occupate tra le 20.00 e le 6.00 un lavoro equivalente tra le 6.00 e le 20.00.
2Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra l’ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.
12.6 Politica a favore delle madri che lavorano
L’EOC si impegna a favorire il rientro al lavoro delle donne dopo il congedo maternità, offrendo loro, nel limite del possibile, un lavoro a tempo parziale.
12.7 Disposizioni interne per la protezione delle collaboratrici in gravidanza o che allattano
Al medico assistente in gravidanza o che xxxxxxx si applicano a titolo suppletivo, ove il presente contratto non prevede alcunché, le disposizioni per la protezione delle collaboratrici in gravidanza o che allattano adottate dall’EOC.
13. Medico assistente con responsabilità famigliari
1Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro, deve prestare particolare riguardo al medico assistente con responsabilità famigliari. 2Sono considerate responsabilità famigliari l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di prossimi che necessitano di cure.
3Tale medico assistente può essere tenuto ad effettuare lavoro straordinario solo con il suo consenso.
4Su richiesta deve essere accordata una pausa pranzo di almeno un’ora e mezza.
14. Indennità sostitutiva del guadagno
14.1 Assenza per malattia, infortunio e obblighi legali: disposizioni comuni
1Il medico assistente impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o d’una funzione pubblica, ha diritto al salario completo per:
• 2 settimane nei primi 3 mesi di servizio (tempo di prova);
• 3 mesi dall’inizio del 4° fino alla fine del 12° mese di servizio;
• 4 mesi dal 2° al 3° anno di servizio;
• 6 mesi dal principio del 4° anno di servizio in poi.
2Per i contratti di lavoro stipulati per la durata di 3 mesi o inferiore sono applicabili i disposti dell’art. 324 a) del Codice delle obbligazioni (CO).
3In caso di incapacità lavorativa parziale, l’assenza viene conteggiata proporzionalmente al grado di invalidità.
14.2 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 1Il medico assistente è assicurato per la perdita di guadagno dovuta a malattia ai sensi della LAMal. I premi per l’assicurazione perdita di guadagno per malattia sono a carico dell’Istituto e del dipendente in ragione di metà ciascuno.
2L’Istituto verserà al dipendente l’80% dello stipendio dal giorno in cui cessano le prestazioni previste dall’articolo 14.1 e ciò complessivamente fino al raggiungimento del 720° giorno dall’inizio della malattia, dopodiché il rapporto di lavoro è sciolto.
3In caso di inabilità parziale dopo i primi 720 giorni, il dipendente rimane in forza all’Istituto unicamente per la parte corrispondente alla capacità lavorativa.
14.3 Assicurazione contro gli infortuni
1Il medico assistente è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, comprese le malattie professionali, secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
2L’indennità giornaliera ammonta all’80% dello stipendio dal giorno in cui cessa il diritto al salario conformemente all’art. 14.1.
3I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico dell’Istituto. Quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico del dipendente.
14.4 Assenze per malattia contratta in servizio militare
1In caso di assenza per malattia contratta in servizio militare o in seguito allo stesso, per la quale venisse versata un’indennità dall’assicurazione militare, il medico assistente percepirà solo la
differenza fra l’ammontare dell’indennità o sue frazioni e quanto ha diritto in base alle disposizioni del presente CCL.
2Gli assegni per i figli non sono soggetti a riduzioni.
14.5 Assenza per maternità
1In caso di assenza per gravidanza e parto, il medico assistente puerpera percepisce l’intero stipendio per 19 settimane, di cui di regola 2 prima del parto.
2Se la scadenza del contratto si sovrappone al periodo in cui il medico assistente percepisce l’indennità di maternità il contratto è prolungato fino al giorno in cui il diritto all’indennità si esaurisce, premesso che non vi sia sovrapposizione con altri contratti di lavoro.
14.6 Assenza per adozione
In caso di adozione di bambini estranei alla famiglia, il medico assistente, ha diritto a un congedo pagato fino ad un massimo di 19 settimane. Qualora entrambi i genitori sono dipendenti dell’EOC è escluso il cumulo; il congedo può essere suddiviso su entrambi i genitori adottivi.
15. Congedo non pagato per maternità o adozione
Il medico assistente può beneficiare in caso di parto o di adozione, se le esigenze del servizio lo permettono, di un congedo non pagato per un massimo di 12 mesi a partire dalla fine del congedo maternità o adozione. In alternativa il congedo può essere ottenuto interamente o parzialmente dal padre.
16. Libera professione
1Il medico assistente rinuncia alla libera professione durante il periodo di impiego.
2In caso di occupazione a tempo parziale tale attività è soggetta a autorizzazione da parte dell’Ospedale.
17. Previdenza professionale e assicurazione responsabilità civile
17.1 Previdenza professionale
1Il medico assistente fa parte obbligatoriamente del Fondo di Previdenza per il personale dell’EOC (FEOC).
2Il contributo è paritetico e determinato dagli statuti del FEOC stesso.
17.2 Assicurazione responsabilità civile
1La responsabilità civile è regolata ai sensi della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
2Il relativo premio assicurativo è a carico dell’EOC.
18. Commissione paritetica
1La Commissione paritetica è composta da due rappresentanti nominati dall’ASMACT per i medici assistenti e due rappresentanti nominati dall’EOC.
2Alla Commissione paritetica incombono i seguenti compiti:
a. vigilare sull’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo;
b. rocedere di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti a controlli sull’applicazione del presente contratto collettivo;
c. fungere da organo consultivo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Istituto e i medici assistenti;
d. fungere da organo di mediazione per tutte le contestazioni relative all’applicazione del presente contratto
3L’organizzazione e il funzionamento della Commissione paritetica sono disciplinati per Regolamento.
4La Commissione paritetica viene nominata per la durata del contratto collettivo.
19. Carta professionale e quote partecipative
1I medici assistenti non affiliati all’ASMACT sono tenuti a pagare CHF 8.00 mensili. I medici assistenti a tempo parziale, soggetti al contratto collettivo, sono pure tenuti a pagare l’intero contributo previsto dal presente articolo.
2L’EOC tratterrà il suddetto importo sul salario mensile dei rispettivi medici assistente e lo trasmetterà all’ASMACT che lo gestirà per conto della Commissione paritetica.
3A comprova dell’avvenuto versamento l’ASMACT rilascia agli interessati la carta professionale.
4Previo accordo fra le parti, l’EOC può dedurre dallo stipendio dei medici assistenti la quota di adesione. La quota deve essere superiore alla carta professionale.
5Gli importi incassati serviranno a pagare le spese di negoziazione e redazione del contratto collettivo e quelle connesse con l’applicazione e il controllo (Commissione paritetica) o per scopi di perfezionamento professionale, di tutela degli interessi generali dei medici assistenti o di altre iniziative conformi agli scopi dell’ASMACT.
20. Programma di accoglienza
Il medico assistente è tenuto a seguire la giornata di accoglienza e le formazioni previste nel piano di introduzione, in particolare quelle sottoposte a obblighi legali.
21. Disposizioni finali
21.1 Durata del contratto
1Il presente contratto collettivo di lavoro ha una durata di 5 anni. 2Eventuali modifiche della legislazione federale sul lavoro sono motivo per la riapertura delle trattative. Solo in caso di accordo delle parti il contratto potrà venir modificato.
3Il presente contratto collettivo si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito se non sarà disdetto tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.
21.2 Foro
In caso di contestazioni derivanti dal presente contratto collettivo, è competente l’Autorità giudiziaria del foro previsto dal Codice di procedura civile.
Bellinzona, 25 ottobre 2022
Per l’EOC:
Xxxxx Xxxxxxx Ing. ETHZ Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Presidente CdA Direttore generale
Per l’ASMACT:
Dr. med. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente Dr. med. Xxxxxx Xxxxx, Vicepresidente
Dr.ssa med. Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Vicepresidente
Allegato I. al contratto collettivo per medici assistenti
Il contratto che precede è accompagnato dalla seguente dichiarazione d’intenti sui temi:
Consegna del contratto:
L’Ospedale si impegna a inviare al medico assistente il contratto di lavoro per visione e firma prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Turno di lavoro notturno e festivo:
Durata massima del periodo di rotazione di lavoro notturno:
• due settimane consecutive se un servizio di questo tipo si
• estende ininterrottamente anche ai fine settimana;
• tre settimane consecutive se le notti di fine settimana (due notti) non sono coperte da questo tipo di servizio;
• totale massimo annuo di sette settimane di lavoro notturno per ogni assistente, condizione che implica dunque un organico minimo di 8 medici assistenti che prendono parte alle rotazioni per assicurare tale servizio
Allegato II. al contratto collettivo per medici assistenti
Scala stipendi 2023
1. anno Fr. 84’162.00
2. anno Fr. 92’183.00
3. anno Fr. 100’230.00
4. anno Fr. 108’251.00
5. anno Fr. 116’285.00
6. anno in poi Fr. 124’306.00
Lo stipendio base di cui sopra è adeguato all’indice dei prezzi al consumo, indice base 30 novembre 2010 (punti 104.2).
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