Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione
Edilizia principale in Svizzera
Contratto quadri della costruzione
Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione
(Capi muratori e capi fabbrica)
Edilizia principale in Svizzera
Contratto quadri della costruzione
Contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione
(Capi muratori e capi fabbrica)
Stato 01.01.20201
Testi
Il contratto quadri della costruzione è pubblicato in lingua tedesca, francese e italiana. La versione originale è quella tedesca.
In caso di divergenza tra il testo tedesco e la traduzione italiana fa stato il testo tedesco originale.
1 Le convenzioni addizionali del 17.12.2009, 11.05.2010, 18.01.2011, 13.12.2012, 08.02.2017 e 04.07.2019 sono state inserite nel presente contratto.
Le parti contraenti del contratto quadri della costruzione:
Società Svizzera
degli Impresari-Costruttori Weinbergstrasse 49 Casella postale
8042 Zurigo
Tel. x00 00 000 00 00
Quadri dell’edilizia Svizzera Xxxxxxxxxxx 00
Casella postale 4600 Olten
Tel. x00 00 000 00 00
Sindacato Unia Weltpoststrasse 20 Casella postale 0000 Xxxxx 15
Tel. x00 00 000 00 00
Sindacato Syna Römerstrasse 7 Casella postale 4601 Olten
Tel. x00 00 000 00 00
Indice
Parte prima Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione geografico 7
Art. 2 Campo di applicazione aziendale 7
Art. 3 Campo di applicazione personale 9
Parte seconda Disposizioni materiali (disposizioni contrattuali)
Art. 4 Principio 10
Art. 5 Periodo di prova 10
Art. 6 Disdetta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 10
Art. 7 Definizione di orario di lavoro 11
Art. 8 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali),
orario di lavoro settimanale, lavoro supplementare 12
Art. 9 Assenze di breve durata 15
Art. 10 Salario, 13a mensilità, indennità per giorni festivi 16
Art. 11 Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni 18
Art. 12 Indennità di trasferta 19
Art. 13 Impiego della propria vettura e servizi di autista 20
Art. 14 Pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro
(art. 324a, 324b CO) 20
Art. 15 Servizio militare, civile e di protezione civile 24
Art. 16 Vacanze 25
Art. 17 Pagamento del salario in caso di decesso 26
Art. 18 Perfezionamento professionale 26
Art. 19 Previdenza professionale 26
Art. 20 Pensionamento anticipato 27
Parte terza Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
Art. 21 Altri CCL e dichiarazione di obbligatorietà generale 28
Art. 22 Trattative nel periodo di validità del contratto 28
Art. 23 Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC). 29 Art. 24 Procedura di mediazione 29
Art. 25 Pace assoluta del lavoro 30
Art. 26 Finanziamento dell’applicazione 30
Art. 27 Convenzioni addizionali 31
Art. 28 Legge sulla partecipazione e sicurezza sul lavoro 31
Art. 29 Altre disposizioni di legge 32
Art. 30 Domicilio legale e foro competente 32
Art. 31 Entrata in vigore, durata e modifiche del contratto 32
Appendice 1 Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» Capitolo 1 Scopo, campo d’applicazione, concetti
Art. 1 Scopo 35
Art. 2 Campo di applicazione 35
Art. 3 Concetti del diritto di partecipazione 35
Capitolo 2 Informazione
Art. 4 Oggetto dell’informazione ed attuazione 36
Capitolo 3 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute
Art. 5 Principio 36
Art. 6 Diritti e obblighi del datore di lavoro 37
Art. 7 Diritti e obblighi del lavoratore 37
Art. 8 Visite aziendali 37
Art. 9 Raccolta di informazioni 38
Art. 10 Responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro
e tutela della salute nella rappresentanza dei lavoratori 38
Capitolo IV Situazioni aziendali particolari
Sezione 1 Misure atte a evitare il lavoro ridotto e la chiusura aziendale
Art. 11 Lavoro straordinario 39
Art. 12 Lavoro a cottimo 39
Art. 13 Beneficiari di rendite AVS, pensionati e personale ausiliario 39
Sezione 2 Durata e modalità del lavoro ridotto
o dell’interruzione temporanea dell’attività aziendale
Art. 14 Principio 39
Art. 15 Introduzione del lavoro ridotto 39
Art. 16 Indennità ed esercizio del diritto all’indennità 40
Art. 17 Limitazione del lavoro ridotto o dell’interruzione
dell’attività aziendale 40
Art. 18 Parità di trattamento dei dipendenti 40
Art. 19 Diritto al salario 40
Art. 20 Giorni festivi durante il lavoro ridotto
o l’interruzione temporanea dell’attività aziendale 40
Art. 21 Prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia 41
Art. 22 Contributi AVS, AI, IPG, AD, previdenza professionale,
assicurazione infortuni, assegni per i figli 41
Art. 23 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile
e di protezione civile e indennità di vacanze 41
Sezione 3 Trasferimento ad altra impresa e licenziamento collettivo
Art. 24 Definizioni 41
Art. 25 Consultazione dei lavoratori e obbligo di notifica 42
Art. 26 Criteri in caso di licenziamento collettivo 42
Art. 27 Collaborazione con l’ufficio cantonale del lavoro e le parti del CCL 43
Art. 28 Piano sociale 43
Capitolo V Rappresentanza dei lavoratori
Art. 29 Costituzione di una rappresentanza dei lavoratori 43
Art. 30 Diritto di voto, eleggibilità e circoscrizioni 43
Art. 31 Diritti e obblighi della rappresentanza dei lavoratori 44
Art. 32 Collaborazione 44
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 33 Controversie 45
Art. 34 Entrata in vigore e durata 45
Appendice 2 Principi relativi alla procedura di cui all’articolo 23 del CCL
Art. 1 Competenza 46
Art. 2 Compiti 46
Art. 2bis Informazione 46
Art. 3 Procedure 46
Art. 3bis SIAC 47
Art. 4 Sanzioni 47
Appendice 3 Zone salariali
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
da una parte
i Quadri dell’Edilizia Svizzera, il Sindacato Unia e il Sindacato Syna
dall’altra nell’intento di
• risolvere in comune e nello spirito di una reale collaborazione i problemi dell’edilizia prin- cipale e garantire in buona fede un reciproco sostegno;
• assicurare la piena occupazione nell’edilizia principale e salvaguardare la pace assoluta del lavoro;
• promuovere la formazione e il perfezionamento professionali a tutti i livelli per migliorare l’immagine del settore;
• promuovere una formazione e un perfezionamento professionali in sintonia con l’evoluzio- ne della tecnica, della sicurezza sul lavoro e delle conoscenze in materia di gestione del personale; le parti contraenti organizzano, mantenendo la propria autonomia, corsi, pro- grammi di formazione e altri eventi e definiscono le modalità di collaborazione, organizza- zione, finanziamento e altro in appositi accordi;
• migliorare l’organizzazione del posto di lavoro, le condizioni di lavoro e la prevenzione dei rischi;
• promuovere l’adozione e l’applicazione di condizioni di aggiudicazione al passo con i tem- pi, lottare contro la concorrenza sleale, le distorsioni dei prezzi e le esecuzioni pregiudi- zievoli all’immagine della professione e ottenere scadenze adeguate;
• promuovere gli interessi delle organizzazioni professionali e tenere conto della posizione dei quadri nelle imprese di costruzione;
• discutere questioni importanti di interesse comune allo scopo di trovare soluzioni adegua- te;
stipulano il seguente contratto collettivo di lavoro:
Parte prima Campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione geografico
Il Contratto Quadri della costruzione si applica a tutto il territorio della Confe- derazione Svizzera.
Art. 2 Campo di applicazione aziendale
2.1 In generale
2.1.1 Il Contratto Quadri della costruzione si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere attive in Svizzera, ai subappaltatori e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori, purché la loro attività principale, ossia quella che li caratterizza, rientri nel settore dell’edilizia principale. L’attività che caratterizza l’impresa è l’attività svolta prevalentemente dall’impresa o dal reparto autonomo e viene determinata nel seguente modo:
1. in primo luogo si considera il criterio della «prestazione lavorativa in ore riferita all’attività dei reparti oggetto della verifica»;
2. se per un motivo qualsiasi non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della percentuale d’impiego;
3. se anche questo metodo non conduce a un risultato inequivocabile, si applicano i criteri sussidiari, come il fatturato e l’utile, l’iscrizione nel regi- stro di commercio e l’affiliazione all’associazione professionale.
2.1.2 L’attività che caratterizza l’impresa o la parte d’impresa rientra nel settore dell’edilizia principale in particolare quando l’impresa o la parte d’impresa opera principalmente, ossia in misura preponderante, in uno o diversi dei seguenti ambiti:
a) edilizia, genio civile (incluso il genio civile speciale), costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni) e lavori in sotterraneo;
b) lavori di sterro, demolizioni (incluse le demolizioni pianificate e la bonifica di edifici contaminati da amianto), deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industria- le; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantie- ri e le discariche autorizzate in conformità all’art. 35 OPSR, nonché il personale impiegato in queste strutture;
c) lavorazione della pietra, attività di cava e imprese di selciatura;
d) lavorazione del marmo e del granito;
e) imprese attive nella posa di ponteggi, nella costruzione e nell’isolamento di facciate, escluse quelle che realizzano superfici di tamponamento; per
«superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottotetti, tetti piani e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
f) imprese di impermeabilizzazione e isolamento di superfici di tamponamen- to in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
g) imprese che eseguono lavori di iniezione e risanamento di calcestruzzo, imprese di taglio e foratura di calcestruzzo;
h) imprese che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di beton- cini;
i) imprese di giardinaggio nella misura in cui l’attività che le caratterizza ri- entra nel settore dell’edilizia principale, ossia che eseguono prevalente- mente lavori ai sensi del presente campo di applicazione aziendale, come lavori edili, opere di livellamento, di muratura ecc.;
k) trasporto da e verso cantieri; sono escluse le forniture di materiali edili prodotti industrialmente (ad es. mattoni, prodotti in calcestruzzo, ferri di armatura, calcestruzzo da centrale e rivestimenti stradali).
2.2 Regole in caso di dubbio
Qualora l’assoggettamento al presente contratto non fosse chiaro, si applica- no le seguenti regole:
a) se il presente contratto è in contraddizione con un altro contratto colletti- vo di lavoro non dichiarato di obbligatorietà generale, deve essere applica- to il presente contratto;
b) se il presente contratto è in contraddizione con un altro contratto colletti- vo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, le parti cercano di inten- dersi sulla stipulazione di un accordo di delimitazione;
c) se un’impresa di cui all’articolo 2.1 ha già stipulato un contratto collettivo proprio, le parti del presente contratto possono stipulare accordi di deli- mitazione con le parti firmatarie di tale contratto.
2.3 Personale di imprese prestatrici e subappaltatrici
Per le imprese prestatrici e subappaltatrici si applicano le seguenti disposi- zioni in aggiunta a quelle della legge sul collocamento1:
a) se un’impresa assoggettata al presente contratto (appaltatore primario) impiega personale di un’altra impresa (prestatore) assoggettato allo stes- so contratto, si applicano integralmente le condizioni di lavoro del Contrat- to Quadri della costruzione;
b) il presente contratto si applica anche nel caso in cui l’appaltatore primario affida l’esecuzione dei lavori a un’altra ditta (subappaltatore); il prestatore e il subappaltatore devono confermare per iscritto all’appaltatore primario che le condizioni di lavoro sono rispettate.
1 Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito, RS 823.11.
Art. 3 Campo di applicazione personale
3.1 Definizione di capo muratore e capo fabbrica
Sono considerati capi muratori e capi fabbrica soltanto i lavoratori che soddi- sfano le seguenti condizioni:
a) hanno superato un esame professionale o
b) sono o sono stati espressamente riconosciuti come tali dall’impresa in considerazione delle loro capacità e prestazioni.
3.2 Portata del campo di applicazione
Sono assoggettati al presente contratto i capi muratori e i capi fabbrica im- piegati in un’impresa di cui all’articolo 2.
3.3 Esclusione dal campo di applicazione
I capi muratori e i capi fabbrica che rivestono una funzione di datore di lavoro o che fanno parte della direzione non sono sottoposti al presente contratto.
Parte seconda Disposizioni materiali (disposizioni contrattuali)
Art. 4 Principio
4.1 Contratto di lavoro individuale in forma scritta
L’impresa stipula con il lavoratore un contratto di lavoro scritto. A tal fine le parti del presente contratto mettono a disposizione un modello per la stipula- zione del contratto di lavoro individuale.
4.2 Disposizioni derogatorie
In assenza di un contratto di lavoro individuale scritto si applicano le disposi- zioni del presente contratto. Un contratto di lavoro individuale può anche prevedere disposizioni materialmente divergenti da quanto stabilito in questo contratto a condizione che, complessivamente, la nuova soluzione non sia meno favorevole di quella contemplata dal Contratto Quadri della costruzione.
Art. 5 Periodo di prova
Il periodo di prova è di tre mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavo- ro può essere disdetto in ogni momento con un preavviso di sette giorni. Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni dell’articolo 335b CO.
Art. 6 Disdetta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
6.1 Termini di disdetta ordinari
6.1.1 Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può esse- re disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese, osservando i seguen- ti termini:
a) nel primo anno di servizio 1 mese
b) dal secondo anno di servizio 3 mesi.
6.1.2 Per i capi muratori e i capi fabbrica che hanno compiuto il 55° anno di età, il termine di disdetta nel 1° anno di servizio dopo il periodo di prova è di un mese, dal 2° al 9° anno di servizio di quattro mesi e dal 10° anno di servizio di sei mesi.
6.1.3 Le parti contraenti tengono in alta considerazione il potenziale rappresentato dai lavoratori anziani. Rientra nell’obbligo di assistenza del datore di lavoro trattare in modo socialmente responsabile i lavoratori anziani di lunga data. Ciò richiede una diligenza maggiore, in particolare in caso di licenziamento. L’impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest’ultimo viene informato e consultato e si cercano con- giuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.
6.2 Modifica dei termini di disdetta
Mediante accordo scritto è possibile, nei limiti della legge, modificare e in particolare prolungare i termini di disdetta menzionati all’articolo 6.1.
6.3 Licenziamento ingiustificato, mancato inizio e abbandono ingiustificati di un impiego
In caso di licenziamento ingiustificato oppure di mancato inizio o abbandono ingiustificati dell’impiego si applicano le disposizioni degli articoli 337c e 337d CO. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni degli articoli 337 segg. CO sulla risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
6.4 Protezione dalla disdetta
6.4.1 Malattia o infortunio prima della disdetta
Se il lavoratore è impedito di lavorare totalmente o parzialmente per malattia o infortunio, il suo rapporto di lavoro non può essere disdetto:
a) durante 30 giorni nel primo anno di servizio;
b) durante 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio e
c) fintantoché il lavoratore ha diritto a indennità giornaliere dal sesto anno di servizio o dopo il compimento del 45° anno d’età.
6.4.2 Malattia o infortunio dopo la disdetta
Se il lavoratore si ammala durante il termine di disdetta, tale termine è sospe- so conformemente all’articolo 336c capoverso 2 CO:
a) per 30 giorni nel primo anno di servizio;
b) per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio e
c) per 180 giorni dal sesto anno di servizio.
6.4.3. Attività in un’organizzazione dei lavoratori
Un lavoratore non può essere licenziato soltanto perché è stato eletto all’esercizio di una carica sindacale. Per il resto si applicano gli articoli 336– 336b CO.
Art. 7 Definizione di orario di lavoro
7.1 Per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a dispo- sizione del datore di lavoro.
7.2 Non è considerato orario di lavoro:
a) il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tem- po di viaggio si applica l’art. 12.3. del contratto Quadri della costruzione;
b) la pausa del mattino con interruzione del lavoro regolata.
7.3 Un contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e deve stabilire la quota esatta delle ore di lavoro annuali dovute. La parte delle ore di lavoro settimanali non soggette a supplemento, nonché le ore computabili per giorni festivi, vacanze, malattia, infortunio, ecc. subiscono una riduzione proporzionale.
7.4 Obbligo di negoziati da parte delle parti contraenti
Le parti si impegnano ad avviare rapidamente delle trattative sulle disposizio- ni relative all’orario di lavoro in caso di modifica delle disposizioni corrispon- denti del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM).
Art. 8 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali), orario di lavoro settimanale, lavoro supplementare
8.1 Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)
8.1.1 Per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribu- iti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc.
8.1.2 Il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni: 7 = 52,14 settimane × 40,5 ore).
8.1.3 Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assen- za individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di la- voro sezionale applicato presso la sede dell’impresa.
8.1.4 Se un lavoratore inizia o cessa l’attività durante l’anno, il tempo di lavoro viene calcolato pro rata in base al calendario di lavoro aziendale o sezionale vigente. Per i lavoratori con salario mensile, le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali di cui al art. 8.1.2 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base alla fine del rapporto di lavoro.
8.1.5 Il datore di lavoro effettua un controllo dettagliato dell’orario di lavoro giorna- liero, settimanale e mensile.
8.2 Orario di lavoro settimanale2
8.2.1 Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale)
L’orario di lavoro settimanale viene fissato in un calendario di lavoro. Se esiste un contratto nazionale mantello (CNM), la fissazione e le modifiche di questo calendario avvengono secondo questo contratto. In caso contrario, l’impresa deve fissare un calendario di lavoro.
8.2.2 Durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
L’orario di lavoro settimanale si articola di regola nel modo seguente:
a) minimo 37,5 ore settimanali (= 5 × 7,5 ore) e
b) massimo 45 ore settimanali (= 5 × 9 ore).
2 Regolamentazione sul lavoro a sciolte, cfr. art. 11.4 di questo contratto.
8.2.3 Scostamenti
In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare a posteriori il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti l’art. 8.2.2 e il numero massimo di ore annuali. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scen- dere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamen- te il calendario di lavoro.
8.2.4 Modalità
La modifica a posteriori del calendario di lavoro a tenore del art. 8.2.3 può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il di- ritto di essere consultati in conformità all’art. 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’art. 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
8.2.5 Gestione delle ore perse non lavorate
Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva.
8.2.6 Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la Commissione professionale paritetica competente può opporsi con motivazione e respingerlo.
8.3 Xxxxxx non lavorativi
8.3.1 La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato e il 1° agosto non si lavora.
8.3.2 In casi motivati, è ammesso il lavoro nei giorni menzionati al art. 8.3.1 di questo articolo. L’impresa deve darne comunicazione alla Commissione pro- fessionale paritetica competente almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori.
8.3.3 Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25 %. Sono riservati eventuali supplementi superiori concordati contrattual- mente (appendici).
8.4 Presenza
In funzione delle mansioni da svolgere e degli obblighi da adempiere secondo le circostanze, i lavoratori devono:
a) presentarsi puntualmente al posto di lavoro o sul cantiere e
b) lasciare il posto di lavoro o il cantiere solo al termine della normale gior- nata lavorativa, dopo aver controllato che tutto sia in ordine.
8.5 Regolamentazioni particolari
8.5.1 Tempo di preparazione e tempo per i controlli
Durante il colloquio annuale con il collaboratore (colloquio di qualificazione), l’impresa e il lavoratore stabiliscono il tempo da dedicare alla preparazione, ai controlli e ai rapporti. Il valore di riferimento è di dieci ore al mese, incluse nel salario mensile concordato; ciò vale anche in assenza di un accordo in merito.
8.5.2 Cumulo
In caso di cumulo del tempo di preparazione e del tempo per i controlli da un lato e del tempo di viaggio giusta l’articolo 12.3 del presente contratto dall’al- tro, il tempo giornaliero senza supplementi salariali per lavoro straordinario ammonta al massimo a un’ora.
8.6 Lavoro supplementare
8.6.1 Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale stabilito dal ca- lendario di lavoro sono considerate ore supplementari.
8.6.2 Se l’orario di lavoro settimanale è superiore a 48 ore, alla fine del mese suc- cessivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 %. Per il resto, ogni mese possono essere trasfe- rite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base.
8.6.3 Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione to- tale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere.
8.6.4 Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine d’aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine aprile il saldo rimanente dovrà esse- re retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %.
8.6.5 In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analoga- mente a quanto previsto dal art. 8.6.4.
8.6.6 Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.
8.7 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali per via della percezione dell’indennità intemperie
8.7.1 Lavoro ridotto
Per l’introduzione e l’indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospen- sione temporanea delle attività aziendali fanno stato le disposizioni di legge. Il lavoro ridotto deve essere approvato per iscritto da ogni lavoratore.
8.7.2 Condizioni meteorologiche pregiudizievoli per la salute dei lavoratori
In caso di condizioni meteorologiche pregiudizievoli per la salute dei lavorato- ri, le attività all’aperto devono essere interrotte nei limiti del tecnicamente possibile.
8.7.3 Decisione di interrompere il lavoro
L’interruzione del lavoro viene ordinata dall’impresa. Prima dell’interruzione si devono consultare i lavoratori interessati.
8.7.4 Disponibilità dei lavoratori
Durante l’interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione dell’impresa in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che l’impresa non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo.
8.7.5 Lavoro sostitutivo
Su ordine dell’impresa, durante la sospensione delle attività aziendali i lavo- ratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili. Sono consi- derate attività ragionevolmente esigibili tutte quelle commisurate alle capaci- tà dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.
Art. 9 Assenze di breve durata
9.1 Motivi particolari che giustificano un’assenza di breve durata
Ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore a tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate.
a) Matrimonio del lavoratore fino a 2 giorni
b) Matrimonio in famiglia 1 giorno
c) Nascita di un figlio 1 giorno
d) Decesso del coniuge o di un figlio fino a 3 giorni
e) Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri fino a 3 giorni
f) Decesso di altri parenti o conoscenti partecipazione alle esequie
g) Trasloco della propria economia domestica,
se il rapporto di lavoro non è disdetto 1 giorno
h) Ricerca di un impiego a disdetta avvenuta,
d’intesa con il datore di lavoro il tempo necessario
i) Xxxxx professionali superiori riconosciuti della SEFRI o esami professionali pubblici o
sovvenzionati dallo Stato, perizie, partecipazione
a seminari e corsi di associazioni svizzere di comune accordo
k) Esercizio di una funzione pubblica di comune accordo
l) Proscioglimento dall’obbligo militare ½ giornata. Qualora la distanza
il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il
ha diritto a un giorno intero.
9.2 Altri motivi
Se il lavoratore è impedito a lavorare per altri motivi attinenti alla sua persona, ma non per colpa sua, trova applicazione l’articolo 324a CO.
9.3 Ore pagate
In caso di assenze di breve durata giusta l’articolo 9.1, viene corrisposto il salario per le ore effettivamente perse di cui il lavoratore avrebbe fruito se nel giorno in questione avesse lavorato secondo il calendario di lavoro vigente.
9.4 Pagamento
L’indennità viene corrisposta alla fine del periodo retributivo durante il quale si sono avute queste assenze inevitabili.
Art. 10 Salario, 13a mensilità, indennità per giorni festivi
10.1 Diritto
Il salario viene fissato individualmente, con un contratto di lavoro scritto tra impresa e lavoratore.
10.2 Disposizioni sul salario minimo
10.2.1 Salario minimo
A partire dal 1° gennaio 2020, i dipendenti che lavorano come capo muratore o capo fabbrica hanno diritto al seguente salario minimo mensile in franchi svizzeri, secondo le zone salariali di cui all’allegato 3:
Zona dall’ 1.1.2020 ROSSA CHF 6733.– / mese BLU CHF 6476.– / mese VERDE CHF 6220.– / mese
10.2.2 Eccezione
L’impresa e il capo muratore o il capo fabbrica possono accordarsi per iscritto su un salario inferiore a quello minimo. Se successivamente decide di conte- stare tale accordo, il capo muratore o il capo fabbrica può rivolgersi entro sei mesi alla Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC).
10.3 Modalità di pagamento
Il salario è corrisposto mensilmente, di regola alla fine del mese. Il lavoratore ha diritto a un conteggio mensile dettagliato del salario, incluso un conteggio delle ore.
10.4 Tredicesima mensilità
10.4.1 In generale
Se un rapporto di lavoro si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta a fine anno una mensilità supplementare pari a un salario mensile medio. Dalla tredicesima mensilità vengono dedotte le trattenute usuali.
10.4.2 Pagamento pro rata
Se un rapporto di lavoro non si è protratto per tutto l’anno civile, al lavoratore viene corrisposta, con il conteggio finale, una quota supplementare pari all’8,33 % del salario determinante percepito nell’anno civile considerato.
10.4.3 Soluzione annua lorda
Se il salario è corrisposto in 12 quote mensili, il 13° salario va computato ogni mese e deve figurare sul conteggio mensile.
10.5 Indennità per giorni festivi
10.5.1 Numero di giorni festivi e di riposo all’anno
Annualmente vengono retribuiti al massimo 9 giorni festivi e di riposo (incluso il 1° agosto) ricorrenti in un giorno lavorativo. In assenza di un CCL locale, vi- gono i giorni festivi e di riposo legali stabiliti a livello cantonale. I giorni festivi che danno diritto a un’indennità vanno bonificati anche quando cadono duran- te le vacanze del lavoratore.
10.5.2 Giorni festivi e di riposo supplementari
Le imprese possono fissare altri giorni festivi e di riposo retribuiti in accordi interni. Se in determinate sezioni o regioni ricorrono o sono previsti dalla leg- ge più di nove giorni festivi e di riposo, il datore di lavoro può autorizzare la compensazione dei giorni supplementari prima o dopo la data in cui cadono.
10.5.3 Diritto all’indennità
Hanno diritto all’indennità per giorni festivi soltanto i lavoratori che hanno la- vorato nell’impresa almeno una settimana prima del giorno festivo.
10.6 Indennità per intemperie
In caso di interruzioni del lavoro dovute a intemperie, la perdita di guadagno non coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione è a carico del datore di lavoro3.
3 L’orario di lavoro è disciplinato all’articolo 8 del presente contratto.
Art. 11 Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
11.1 Lavoro di sabato
Tutte le ore prestate di sabato danno diritto a un supplemento salariale del 25 %. Sono fatti salvi eventuali supplementi superiori concordati contrattual- mente.
11.2 Lavoro notturno e festivo
Per il lavoro notturno e festivo (senza lavoro a turni), il supplemento salariale è pari al 50 %. È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 20 e le ore 5 in estate e le ore 6 in inverno. È considerato lavoro festivo quello ese- guito dalle 17 di sabato fino alle 5 del lunedì successivo in estate e fino alle 6 in inverno, e quello prestato nei giorni festivi ufficiali (dalle ore 0 alle 24).
11.3 Divieto di cumulo
I supplementi di cui all’articolo 8.4.7 (ore supplementari), all’articolo 11.1 (lavoro di sabato) e all’articolo 11.2 (lavoro notturno e festivo) non sono cu- mulabili. Viene applicato il supplemento più alto.
11.4 Lavoro a turni
11.4.1 Definizione di lavoro a turni
Il lavoro a turni è un sistema di organizzazione dell’orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alter- nati nello stesso luogo di lavoro.
11.4.2 Premesse e competenze4
1 Il lavoro a turni viene autorizzato se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti premesse:
a) di regola almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori, l’impresa o il consorzio ha presentato una domanda scritta e motivata;
b) sussiste una necessità specifica;
c) è stato elaborato un piano dei turni e
d) sono rispettate le condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
2 La domanda deve essere presentata alla CPSSC che l’approva entro una settimana dal ricevimento, purché siano soddisfatte le premesse summen- zionate5.
11.4.3 Supplemento per lavoro a turni
Ai lavoratori che lavorano a turni viene concesso un supplemento di 20 minu- ti per ogni turno. Invece di questo supplemento di tempo può eventualmente essere versato un supplemento di 1 franco per ogni ora di lavoro.
4 Per i lavori in sotterraneo viene applicata la Convenzione addizionale «Lavori in sotterraneo» (appendice 12 CNM).
5 La CPSSC può delegare questo compito a una Commissione professionale paritetica competente. (Art. 23.4.3 Contratto Quadri della Costruzione).
11.5 Indennità speciali
Per l’attività su cantieri con possibilità di vitto e alloggio nei quali è inevitabile il lavoro a turni (cfr. art. 11.4), le indennità supplementari vengono concorda- te a tempo debito tra impresa e lavoratore.
Art. 12 Indennità di trasferta
12.1 In generale
I lavoratori occupati fuori sede hanno diritto al rimborso delle spese sostenu- te (art. 327a e 327b CO). I rimborsi devono essere conteggiati separatamen- te dal salario.
12.2 Indennità
12.2.1 Principio
L’impresa e il lavoratore devono accordarsi sull’indennità di trasferta median- te contratto. In mancanza di un accordo si applicano le disposizioni qui ap- presso.
12.2.2 Pranzo
L’impresa, se possibile, mette a disposizione un pasto sufficiente anziché corrispondere un’indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell’azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un’indennità di almeno CHF 16.–.
12.2.3 Indennità di chilometraggio
Se i lavoratori, su esplicita richiesta dell’impresa, fanno uso della propria autovettura, hanno diritto a un’indennità di almeno CHF 0.60 per ogni chilo- metro di servizio.
12.3 Tempo di viaggio
In linea di principio, se non supera complessivamente 30 minuti al giorno, il tempo di viaggio non è indennizzato6. In applicazione dell’articolo 8.3 del presente contratto, si possono stabilire regole particolari.
12.4 Spese ferroviarie
Nei casi in cui il ritorno giornaliero del lavoratore al proprio domicilio si avvera impossibile o poco sensato, vengono rimborsati il vitto, l’alloggio e un viaggio di andata e ritorno settimanale (dal cantiere al luogo di domicilio in Svizzera) per un importo pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe.
12.5 Importo forfetario
Invece delle indennità individuali ci si può accordare per iscritto su un’inden- nità forfetaria. Vanno considerate le prescrizioni delle autorità fiscali concer- nenti il nuovo certificato di salario (NCS).
6 Per tempo di viaggio si intende la trasferta da e verso il posto di raccolta. Questo tempo non è computato all’orario di lavoro annuale.
Art. 13 Impiego della propria vettura e servizi di autista
13.1 In generale
Il lavoratore può far uso della propria vettura per servizi di autista e per altri viaggi di servizio solo previo accordo scritto con l’impresa.
13.2 Rimborso spese
Se il lavoratore svolge, su richiesta del proprio datore di lavoro, mansioni di autista durante l’orario di lavoro o al di fuori di esso, devono essergli rimbor- sate tutte le spese derivanti dall’uso della vettura, compresa l’indennità per il rischio casco. Vanno considerate le prescrizioni delle autorità fiscali concer- nenti il nuovo certificato di salario (NCS).
13.3 Servizi di autista
I servizi di autista svolti su richiesta dell’impresa fuori dal normale orario di lavoro devono essere retribuiti e sono conteggiati con il salario base, senza supplementi. L’impresa e il lavoratore possono concordare una regolamenta- zione diversa, a condizione che il compenso risulti complessivamente adegua- to. Le regolamentazioni esistenti mantengono la loro validità purché soddisfi- no le disposizioni del presente articolo. Vanno considerate le prescrizioni delle autorità fiscali concernenti il nuovo certificato di salario (NCS).
Art. 14 Pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro (art. 324a, 324b CO)
14.1 Pagamento integrale del salario
14.1.1 Durata delle prestazioni
Se un lavoratore è impedito a lavorare in seguito a malattia o a un infortunio riconosciuto dalla Suva, ha diritto al pagamento del 100 % dell’ultimo salario al massimo per la durata prevista dalla tabella qui di seguito; in caso di eso- nero dal pagamento dei premi, i contributi della cassa pensioni del datore di lavoro non dedotti devono essere pagati con il salario:
a) Primo anno di servizio dopo almeno tre mesi di servizio 1 mese
b) Secondo e terzo anno di servizio 2 mesi
c) Dal quarto al sesto anno di servizio 3 mesi
d) Dal settimo al nono anno di servizio 4 mesi
e) Dal decimo al quattordicesimo anno di servizio 5 mesi
f) Dal quindicesimo anno di servizio 6 mesi
14.1.2 Computo delle indennità giornaliere
Se in relazione a una malattia o a un infortunio coperto dalla Suva sono ver- sate indennità giornaliere, queste devono essere computate sul salario per la durata dell’obbligo di versare il salario al lavoratore.
14.1.3 Limiti
L’intero salario viene versato in base alla tabella di cui all’articolo 14.1.1 una volta sola nell’arco di un anno di servizio e una volta sola per caso.
14.1.4 Prestazioni supplementari
Se la malattia o l’infortunio si protrae oltre la durata indicata nella tabella, il diritto si riduce alle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’as- sicurazione di indennità giornaliera per malattia.
14.2 Assicurazione di indennità giornaliera per malattia
14.2.1 Obbligo d’assicurazione:
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione di indennità giornaliera per malattia a favore dei lavoratori assoggettati al Contratto Quadri della costru- zione.
14.2.2 Inizio dell’assicurazione:
L’assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.
14.2.3 Prestazioni assicurative:
L’assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:
a) 90 % del salario lordo perso a causa di malattia a partire dal primo giorno di malattia.
b) Prestazioni d’indennità giornaliera fino al 730° giorno dall’inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l’assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.
c) In caso d’inabilità lavorativa accertata di almeno il 25 %, l’indennità gior- naliera è versata proporzionalmente al grado d’inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).
d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto set- timane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell’assicurazione statale di maternità possono essere com- putate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.
14.2.4 Premi e prestazioni assicurative differite:
a) I premi effettivi dell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
b) Qualora il datore di lavoro stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90 % del salario perso durante il periodo di differimento.
c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.
14.2.5 Base salariale/guadagno giornaliero:
L’indennità giornaliera si basa sull’ultimo salario versato prima della malattia secondo l’orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli ade- guamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.
14.2.6 Importo massimo delle prestazioni assicurative:
Le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell’evento assicurato. L’im- porto versato in caso d’impedimento al lavoro non può superare l’importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).
14.2.7 Riserve assicurative:
Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l’assicurato è stato curato prima dell’entrata nell’assicurazione, vengono indennizzate come segue:
Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un’azienda assoggettata al Contratto Quadri della costruzione | Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia |
fino a 6 mesi | 4 settimane |
fino a 9 mesi | 6 settimane |
fino a 12 mesi | 2 mesi |
fino a 5 anni | 4 mesi |
Sono garantite le piene prestazioni se l’assicurato ha lavorato ininterrottamen- te per 5 anni nel ramo dell’edilizia principale in Svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).
14.2.8 Fine dell’assicurazione:
a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
– con l’uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di la- voro;
– se il contratto d’assicurazione viene annullato o sospeso;
– se è esaurito il diritto alle prestazioni.
b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemen- te al punto 14.2.3 di cui sopra.
14.2.9 Passaggio all’assicurazione individuale:
a) All’uscita dall’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all’assicu- razione individuale.
b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per scritto sul loro diritto di passaggio.
c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L’assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l’importo dell’indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.
14.2.10 Responsabilità del datore di lavoro:
a) Nella misura in cui l’assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indica- te, tutte le prestazioni conformi all’art. 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.
b) Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all’art. 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.
c) Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell’assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile a una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottem- perato al suo obbligo di informare.
d) Xxxxxxx le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavo- ratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.
14.2.11 Area geografica di validità:
a) L’assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l’assicura- to soggiorni per oltre tre mesi all’estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all’estero superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
b) Un assicurato ammalato che si reca all’estero senza l’esplicito consenso dell’assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal suo rientro in Svizzera.
c) Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l’obbligo di presta- zione dell’assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizza- zione delle autorità competenti.
d) Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto as-
sicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici e ammini- strativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All’assicura- zione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l’assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa a un’altra regione estera.
e) Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea/AELS.
14.2.12 Disposizioni transitorie:
I contratti d’assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.
14.3 Assicurazione contro gli infortuni
L’impresa assicura il lavoratore contro gli infortuni professionali e non profes- sionali, conformemente alle disposizioni della legge federale sull’assicurazio- ne contro gli infortuni (LAINF). Ai sensi degli articoli 15 e 17 LAINF, l’indennità giornaliera è pari all’80 % del guadagno assicurato. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) e l’assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) sono a carico dell’impresa. Il lavoratore deve assicurarsi a proprie spese per i rischi di infortunio non coperti dall’assicurazione.
Se la Suva esclude o riduce, in caso di colpevolezza dell’assicurato o di peri- coli straordinari o di atti temerari, le prestazioni dell’assicurazione, l’obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione.
14.4 Certificato medico
In caso di malattia o infortunio di durata superiore a tre giorni, il lavoratore deve presentare un certificato medico. Se le assenze di breve durata per malattia sono frequenti, l’impresa può esigere che il lavoratore presenti un certificato medico ogni volta che si ammala.
14.5 Copertura dell’obbligo di continuare a versare il salario
L’obbligo dell’impresa di continuare a versare il salario giusta gli articoli 324a e 324b CO è integralmente coperto con le prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o della Suva in caso di infortunio.
Art. 15 Servizio militare, civile e di protezione civile
15.1 Ammontare dell’indennità
Il lavoratore che presta servizio obbligatorio svizzero militare, civile o di prote- zione civile in tempo di pace ha diritto a un’indennità. L’indennità, basata sul salario orario, settimanale o mensile e limitata all’importo xxxxxxx Xxxx (prestazioni della Cassa di compensazione militare CCM della SSIC) ammonta generalmente al 100 % del salario durante le prime quattro settimane, dalla 5a alla 21a settimana al 50 % per i lavoratori celibi e all’80 % per i lavoratori coniugati o celibi con persone a carico.
15.2 Requisiti per il diritto all’indennità
Il lavoratore ha diritto all’indennità se il rapporto di lavoro
a) è durato più di tre mesi prima dell’inizio del servizio militare, civile o di protezione civile oppure
b) dura più di tre mesi, compreso il periodo di servizio militare, civile o di protezione civile.
15.3 Calcolo della perdita di guadagno
Per il calcolo della perdita di guadagno ci si basa sul salario e sulle ore di la- voro considerate dalla normativa concernente le indennità per perdita di gua- dagno.
15.4 Coordinamento con le prestazioni IPG
Se le prestazioni previste dall’ordinamento relativo alle indennità per perdita di guadagno superano quelle corrisposte dall’impresa giusta l’articolo 15.1, l’importo eccedente spetta al lavoratore.
Art. 16 Vacanze
16.1 Diritto generale
Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:
Età | Diritto |
Dal compimento del 20° anno d’età fino al 50° anno compiuto | 5 settimane = 25 giorni lavorativi (10,6 % del salario) |
Fino al compimento del 20° anno d’età e dopo il compimento del 50° anno d’età | 6 settimane = 30 giorni lavorativi (13,0 % del salario) |
16.2 Giorni festivi legali e/o giorni di malattia o infortunio
I giorni festivi legali che ricorrono durante le vacanze e i giorni di malattia o infortunio con incapacità lavorativa totale, comprovati da certificato medico, non sono considerati giorni di vacanza. Questi giorni possono essere recupe- rati successivamente, sempre che siano caduti in un giorno della settimana durante il quale il lavoratore normalmente avrebbe lavorato.
16.3 Date delle vacanze
Le date delle vacanze vanno concordate in anticipo tra impresa e lavoratore. Va tenuto adeguatamente conto delle esigenze aziendali e dei desideri giusti- ficati del lavoratore.
16.4 Vacanze aziendali
Le date di eventuali vacanze aziendali vanno discusse a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’impresa.
16.5 Disposizioni di legge
Per quanto qui non disciplinato si applicano gli articoli 329a segg. CO.
Art. 17 Pagamento del salario in caso di decesso
17.1 Condizioni
Se il rapporto di lavoro cessa a causa del decesso del lavoratore, l’impresa deve versare il salario nel mese in cui è occorso il decesso e nei due mesi successivi, sempre che il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza.
17.2 Possibilità di computo
Se per effetto del decesso vengono versate prestazioni da parte di assicura- zioni o istituzioni di previdenza che coprono il rischio di morte, queste presta- zioni possono essere computate con il salario da versare come segue:
a) premio a carico della sola impresa: l’intera prestazione
b) premio paritetico: la quota corrispondente al contributo dell’impresa.
17.3 Esclusione dal computo
È escluso il computo di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria.
Art. 18 Perfezionamento professionale
18.1 Principio
Per la formazione e il perfezionamento professionali e/o funzionali alla gestio- ne del personale, il lavoratore ha diritto a 5 giorni di lavoro pagati all’anno. Il genere, la durata e il finanziamento del perfezionamento professionale costi- tuiscono parte integrante del colloquio di qualificazione annuale.
18.2 Finanziamento e date
La formazione e il perfezionamento professionali devono essere correlati con il settore. Altre formazioni o perfezionamenti vanno disciplinati in accordi spe- cifici. Le date vanno stabilite tenendo conto delle esigenze dell’impresa.
Art. 19 Previdenza professionale
19.1 In generale
19.1.1 Premi
L’impresa è tenuta ad assicurare il lavoratore contro i rischi di vecchiaia, inva- lidità e morte in conformità alla LPP. L’impresa deve corrispondere un premio pari ad almeno il 6 % del salario individuale fino all’importo massimo Suva per
i lavoratori di meno di 45 anni. Il premio aumenta al 7 % per i lavoratori di età superiore a 45 anni e al 7,5 % per i lavoratori di età superiore a 55 anni. I la- voratori devono corrispondere almeno la quota del premio prevista dalla LPP.
19.1.2 Soluzione equivalente
Nei limiti della legge, l’impresa e il lavoratore possono accordarsi su un’altra soluzione, purché questa sia globalmente equivalente a quella prevista dall’ar- ticolo 19.1.1 del presente contratto.
19.2 Impiego dei premi supplementari
I premi devono essere utilizzati anzitutto per adempiere il criterio dell’obbliga- torietà del 2°pilastro sancito dalla LPP. L’impiego dei premi supplementari è lasciato alla discrezione dell’impresa; in linea di massima questi premi sup- plementari vanno utilizzati nell’ambito del piano delle prestazioni dell’impresa e individualmente per i lavoratori sottoposti al presente contratto.
Art. 20 Pensionamento anticipato
I capi muratori e i capi fabbrica sono sottoposti al Contratto collettivo di lavo- ro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale del 12 novembre 2002, dichiarato di obbligatorietà generale.
Parte terza Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
Art. 21 Altri CCL e dichiarazione di obbligatorietà generale
21.1 Altri contratti collettivi di lavoro
21.1.1 Principio
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha il diritto di concludere un contratto collettivo di lavoro specifico (contratto parallelo) con i sindacati Unia e Syna, ma non può stipulare altri contratti concernenti i capi muratori e i capi fabbrica. Per modifiche, aggiunte o per il rinnovo del presente contratto ven- gono condotte trattative esclusivamente tra le parti contraenti del contratto quadri della costruzione. In caso di disaccordo si applica l’articolo 22.3 del presente contratto.
21.1.2 Nessun contratto collettivo di lavoro locale
Non è ammessa la stipulazione di nuovi contratti collettivi di lavoro locali ba- sati sul presente contratto.
21.2 Dichiarazione di obbligatorietà generale
Le parti si impegnano affinché il presente contratto ed eventuali convenzioni addizionali vengano dichiarati di obbligatorietà generale.
Art. 22 Trattative nel periodo di validità del contratto
22.1 Trattative regolari
Ogni anno, in autunno, le parti del presente contratto avviano trattative su eventuali adeguamenti salariali o altri miglioramenti del trattamento economi- co dei capi muratori e dei capi fabbrica. Eventuali adeguamenti dei salari mi- nimi vengono negoziati ogni due anni.
22.2 Trattative straordinarie
Se per circostanze urgenti dovesse risultare necessario adeguare punti es- senziali del presente contratto, ciò può essere fatto durante il periodo di vali- dità dello stesso, di regola per l’inizio dell’anno successivo. Le richieste in tal senso vanno comunicate in forma scritta alle altre parti. Le parti sono tenute a discutere la questione entro un termine ragionevole e a impegnarsi a trova- re una soluzione adeguata.
22.3 Modifiche nel periodo di validità del contratto
Se le parti non riescono a intendersi su un adeguamento del presente con- tratto conformemente all’articolo 22, ognuna di esse può chiedere la convo- cazione di una riunione. Se dopo due di queste riunioni nell’arco di tre mesi non si riesce a trovare un’intesa, il presente contratto può essere disdetto da ciascuna parte per la fine di un mese, con un preavviso di sei mesi.
Applicazione del contratto Quadri della costruzione
Art. 23 Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC)
23.1 Principio
Le parti del Contratto Quadri della costruzione si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro soci a osservare le disposizioni del presente contratto. Esse nominano, per tutta la durata del contratto, una Commissione paritetica sviz- zera di sorveglianza Costruzione (CPSSC).
23.2 Composizione
Sono nominati nella Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costru- zione (CPSSC) quattro rappresentanti della Società Svizzera degli Impresa- ri-Costruttori e quattro rappresentanti di Quadri dell’Edilizia Svizzera, Unia e Syna. Per le organizzazioni dei lavoratori, la composizione dei quattro rappre- sentanti è la seguente: due rappresentanti dei Quadri dell’Edilizia Svizzera, un rappresentante di Unia e uno di Syna.
23.3 Procedura
Le divergenze di opinione sull’applicazione del presente contratto devono es- sere risolte in prima linea nell’impresa. Se non si giunge a un accordo amiche- vole tra impresa e lavoratore, la vertenza può essere sottoposta alla CPSSC. Le divergenze di opinione di rilevanza nazionale devono essere esaminate in ogni caso dalla CPSSC.
23.4 Delibere
23.4.1 Le decisioni della CPSSC sono definitive.
23.4.2 In caso di violazione del presente contratto da parte di un’impresa o di un lavoratore si applica la procedura definita nell’appendice 2.
23.4.3 La CPSSC può affidare incarichi alle Commissioni professionali paritetiche locali del CNM.
23.5 Coordinamento
Per assicurare un’applicazione e un’interpretazione coordinate del presente contratto e del CNM, la CPSSC intrattiene contatti regolari con la Commissio- ne paritetica svizzera di applicazione (CPSA) istituita dal CNM. Possono esse- re indette riunioni comuni.
Art. 24 Procedura di mediazione
24.1 Obbligo
Prima di avviare un procedimento giudiziario, le parti si impegnano a intrapren- dere una procedura di mediazione volta a comporre amichevolmente le diver- genze. Le parti stabiliscono di comune accordo le modalità della procedura. Se non riescono a intendersi, possono rivolgersi alla CPSSC e chiederle di designare un mediatore.
24.2 Fallimento della mediazione
Se la mediazione non ha esito positivo, si può procedere per le vie legali da- vanti alle autorità giudiziarie.
Art. 25 Pace assoluta del lavoro
Le parti del presente contratto si impegnano per sé, le loro sezioni e i loro soci a salvaguardare, per l’intera durata del contratto, la pace illimitata (as- soluta) del lavoro ai sensi dell’articolo 357a capoverso 2 CO. Sono quindi proibite tutte le azioni volte a turbare il lavoro, quali lo sciopero, la minaccia di sciopero, l’incitamento allo sciopero e ogni resistenza passiva, come pure ogni rappresaglia o altro mezzo di lotta, quale la serrata o il boicottaggio.
Art. 26 Finanziamento dell’applicazione
26.1 Partecipazione
Le parti del presente contratto partecipano al Parifonds-Edilizia. Sono coinvol- te in eventuali trattative.
26.2 Competenza
Il Parifonds-Edilizia ha la forma giuridica di un’associazione e ha la competen- za di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento in conformità al contratto quadri della costruzio- ne.
26.3 Campo di applicazione
I datori di lavoro e i loro dipendenti che rientrano nel campo di applicazione del contratto dei quadri della costruzione devono versare contributi al Pari- fonds Edilizia per coprire i costi di formazione e di formazione continua. Sono esclusi i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatte salve le convenzioni cantonali integrative esistenti in materia di parità di fondi sociali.
26.4 Scopo del Parifonds-Edilizia
Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l’applicazio- ne del contratto quadri della costruzione e di espletare altre mansioni di na- tura prevalentemente sociale. Dall’altro si prefigge di promuovere e incorag- giare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
26.5 Contributi
Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della co- struzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/ perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF (Equivale alla massa salariale SUVA). Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al
versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applica- zione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF (Equivale alla massa salariale SUVA) dei capi muratori e capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione.
26.6 Regolamentazione dei dettagli
I dettagli, come l’organizzazione dell’associazione, l’utilizzo dei fondi, i servizi e l’esecuzione sono regolamentati nello statuto dell’associazione e nel rego- lamento del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del presente contratto.
26.7 Riserva per istituzioni esistenti
26.7.1 Il Parifonds-Edilizia entra in vigore il 1° gennaio 2010 e si allinea in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche se un contratto collettivo di lavoro come il Contratto nazionale mantello e/o il contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori non è più appli- cabile. In tal caso i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione/contratto per capi muratori come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 26.5.
26.7.2 Il Parifonds-Edilizia (e l’obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni che ne conseguono) può tuttavia essere sciolto da una delle parti con disdetta scrit- ta nei seguenti termini:
a. nel mese successivo alla risoluzione del contratto quadri della costruzio- ne/contratto per capi muratori della costruzione, per la fine del secondo mese successivo;
b. dal secondo mese dopo la risoluzione del contratto quadri della costruzio- ne/contratto per capi muratori, con un preavviso di tre mesi, per la fine del mese.
Art. 27 Convenzioni addizionali
Le convenzioni addizionali e protocollari stipulate dalle parti sono parte inte- grante del presente contratto.
Art. 28 Legge sulla partecipazione e sicurezza sul lavoro
28.1 Principio
Le parti contraenti hanno definito le modalità di esecuzione della legge sulla partecipazione nella convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia prin- cipale» del 20 dicembre 1994 che costituisce parte integrante di questo con- tratto (appendice 1).
28.2 Convenzione addizionale
La convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale» contiene tra l’altro disposizioni sull’informazione, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nell’impresa, su situazioni aziendali particolari nonché sulla rap- presentanza dei lavoratori.
Art. 29 Altre disposizioni di legge
Per quanto non disciplinato nel presente contratto si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Art. 30 Domicilio legale e foro competente
Le parti contraenti riconoscono Zurigo quale foro competente.
Art. 31 Entrata in vigore, durata e modifiche del contratto
31.1 Durata
Il presente contratto entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2008 con la firma di tutte le parti ed è valido fino al 31 dicembre 2012. Sostituisce il Contratto Quadri per capi muratori del 18 dicembre 2001 che viene abrogato con l’entrata in vigore del presente contratto.
31.2 Rinnovo
Il presente contratto si rinnova di anno in anno se non viene disdetto per iscritto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.
Zurigo, 18 settembre 2007
Aggiornato e attualizzato al 1. gennaio 2020
La presente versione del contratto comprende il contratto originale e tutte le convenzioni addizionali finora concluse.
I documenti originali firmati si trovano presso le parti contraenti.
Appendici
1 Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale»
2 Principi relativi alla procedura di cui all’articolo 23 del Contratto Quadri della costruzione
3 Zone salariali
Appendice 1
Convenzione addizionale «Partecipazione nell’edilizia principale»
18 settembre 2007
In applicazione della legge federale del 17 dicembre 1993 sull’informazione e la consulta- zione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione), entrata in vigore il 1° maggio 1994, in applicazione delle prescrizioni della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, della legge sul lavoro, del codice delle obbligazioni modificato il 17 dicembre 1993 e confor- memente all’articolo 28 del Contratto Quadri della costruzione, le parti contraenti stipulano la presente convenzione addizionale:
Capitolo 1 Scopo, campo d’applicazione, concetti Art. 1 Scopo
Lo scopo di questa convenzione è:
a) introdurre gradatamente la legge sulla partecipazione nel settore dell’edi- lizia principale in Svizzera,
b) trovare soluzioni che soddisfino le parti contraenti in materia di:
1. sicurezza sul lavoro e tutela della salute,
2. trasferimento ad altra impresa e licenziamenti collettivi e
3. elezione e funzioni della rappresentanza dei lavoratori.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente convenzione vale per tutte le imprese e i collaboratori e le colla- boratrici di un’impresa sottoposti al Contratto Quadri della costruzione. Con- venzioni analoghe vengono stipulate con altre organizzazioni dei lavoratori che difendono gli interessi dei restanti lavoratori delle imprese dell’edilizia princi- pale svizzera.
Art. 3 Concetti del diritto di partecipazione
1 Informazione significa che la direzione aziendale informa e discute sulle questioni aziendali con la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, direttamente con i lavoratori.
2 Diritto alla consultazione significa che determinate questioni aziendali de- vono essere affrontate e discusse con la rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, con i lavoratori, prima che i datori di lavoro prendano le relative decisioni. Della decisione presa dal datore di lavoro deve essere informato l’organo di rappresentanza dei lavoratori o, in sua mancanza, i lavoratori stessi; la decisione deve essere motivata in caso di deroga alla loro presa di posizione.
3 Decisione comune significa che, su determinate questioni aziendali, le decisioni possono essere prese solo con il consenso del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, dei lavoratori stessi.
4 Gestione autonoma significa che singoli compiti della rappresentanza dei lavoratori o, in sua assenza, dei lavoratori stessi devono essere liquidati autonomamente.
Capitolo 2 Informazione
Art. 4 Oggetto dell’informazione ed attuazione
1 L’impresa, in ottemperanza all’art. 9 della legge sulla partecipazione, è tenuta a informare, almeno una volta all’anno, i lavoratori sugli effetti della gestione degli affari:
a) sull’occupazione e
b) sugli occupati.
2 In caso di eventi eccezionali l’informazione viene fornita tempestivamente e nella maniera più opportuna, fatte salve le particolari disposizioni con- cernenti il trasferimento ad altra ditta e i licenziamenti collettivi (art. 24 e segg. di questa convenzione). Vengono altresì informate le parti contraen- ti il CCL in caso di trasferimento ad altra ditta o di licenziamenti collettivi (art. 25 cpv. 5 e art. 27 della presente convenzione).
3 L’informazione può essere data:
a) per iscritto ai lavoratori o verbalmente a un’assemblea aziendale;
b) oppure verbalmente a una riunione dei rappresentanti dei lavoratori, a condizione che ne esista una.
Capitolo 3 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute Art. 5 Principio
1 L’impresa e i lavoratori collaborano al fine di garantire e migliorare la sicu- rezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie.
2 Le parti contraenti si impegnano di comune accordo per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e la prevenzione delle malattie. I principi fondamentali sono in particolare i seguenti:
a) le prescrizioni di legge e le direttive;
b) la soluzione settoriale «sicuro», basata sul partenariato sociale e ap- provata dalla CFSL;
c) i servizi dell’Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL).
Art. 6 Diritti e obblighi del datore di lavoro
1 Diritti e obblighi del datore di lavoro si basano sulle disposizioni di legge.
2 Il datore di lavoro deve fare in modo che:
a) tutti i lavoratori impiegati nella sua impresa o su un suo cantiere, com- presi i lavoratori di altre imprese che vi prestano la loro opera e che vi lavorano per suo mandato, siano informati e istruiti tempestivamente ed esaustivamente sui pericoli legati alla loro attività, ma anche su temi quali la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute1;
b) venga designato un «preposto alla sicurezza sul lavoro» in conformità al «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della sa- lute nel settore principale della costruzione» che abbia la dovuta pre- parazione e sia in grado di svolgere i compiti assegnatigli.
3 Con una tempestiva e completa informazione e formazione il lavoratore deve, nell’ambito della sua responsabilità, poter operare in qualsiasi mo- mento in modo autonomo e competente.
Art. 7 Diritti e obblighi del lavoratore
1 I diritti e obblighi del lavoratore si basano sulle disposizioni di legge.
2 I lavoratori hanno facoltà di presentare all’impresa proposte e misure atte a migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
3 Ogni lavoratore è tenuto ad attenersi scrupolosamente ai seguenti obblighi relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro2:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro;
b) usare l’equipaggiamento personale di protezione e portare calzature adeguate;
c) in caso di constatazione di anomalie che pregiudicano la sicurezza sul lavoro, rimuoverle nella misura del possibile o informarne il proprio capo;
d) evitare situazioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza della sua persona o quella di altre persone o che potrebbero danneggiare l’attrezzatura in dotazione.
Art. 8 Visite aziendali
1 L’impresa deve informare per tempo i lavoratori in caso di visite aziendali dell’autorità esecutiva in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della sa- lute. L’impresa informa i lavoratori sull’esito di tale visita e su eventuali disposizioni date dall’autorità esecutiva3.
2 Previo accordo con l’impresa, i lavoratori possono invitare l’autorità ese- cutiva a una visita aziendale.
1 Art. 2 e 5 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro e articolo 3 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni.
2 Art. 11 dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e art. 10 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
3 Art. 6 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
Art. 9 Raccolta di informazioni
Previo accordo con l’impresa, i lavoratori possono raccogliere le informazioni necessarie relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro presso autorità, esperti esterni della sicurezza sul lavoro e fornitori4. Qualora vengano interpel- lati esperti esterni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, è necessario definire previamente con l’azienda la questione dei costi.
Art. 10 Responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro
e tutela della salute nella rappresentanza dei lavoratori
1 Se esiste, la rappresentanza dei lavoratori può designare un responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, scegliendola al proprio interno.
2 Il responsabile per le questioni di sicurezza e tutela dalla salute deve es- sere formato e aggiornato in modo adeguato. Qualora formazione e aggior- namento siano disposti dal datore di lavoro, il tempo impiegato a tal fine è considerato tempo di lavoro.
3 Per questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute ogni lavoratore ha il diritto di rivolgersi al responsabile designato o al preposto alla sicurezza sul lavoro.
4 La commissione paritetica di sorveglianza competente può essere inter- pellata dai lavoratori o dall’impresa quando:
a) l’impresa viola le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute previste dal «Concetto settoriale per la sicurezza sul lavo- ro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» e i lavoratori non vengono ascoltati né dal preposto alla sicurezza sul la- voro né dal datore di lavoro;
b) il «responsabile per le questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute» non adempie i propri obblighi nell’ambito del «Concetto setto- riale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel settore principale della costruzione» nonostante le sollecitazioni dell’impresa.
Capitolo IV Situazioni aziendali particolari
Sezione 1 Misure atte a evitare il lavoro ridotto e la chiusura aziendale Art. 11 Lavoro straordinario
Il ricorso al lavoro straordinario nelle imprese deve essere ridotto al minimo e disposto solo in casi debitamente motivati o per questioni di urgenza, consi- derando le relative disposizioni del Contratto Quadri della costruzione (art. 8.6). Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero.
4 Art. 6 capoverso 1 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.
Art. 12 Lavoro a cottimo
In periodi di occupazione ridotta o di scarse opportunità lavorative, il lavoro a cottimo deve essere assegnato solo in casi eccezionali, e a cottimisti estranei all’impresa, solo qualora tale prestazione non possa essere eseguita in modo tecnicamente ed economicamente ineccepibile dal personale della ditta stessa.
Art. 13 Beneficiari di rendite AVS, pensionati e personale ausiliario
In periodi di scarsa occupazione o di opportunità lavorative ridotte, i beneficia- ri di rendite AVS, i pensionati e il personale ausiliario sono invitati per primi a sospendere la loro attività, tenendo tuttavia conto dei relativi aspetti sociali.
Sezione 2 Durata e modalità del lavoro ridotto o dell’interruzione temporanea dell’attività aziendale
Art. 14 Principio
Il tempo di lavoro deve essere ridotto in modo da poter far valere il diritto le- gale all’indennità per lavoro ridotto.
Art. 15 Introduzione del lavoro ridotto
1 L’impresa può introdurre il lavoro ridotto se:
a) tale misura è dovuta a ragioni economiche e risulta inevitabile e inoltre la perdita di ore lavorative per ogni periodo di conteggio corrisponde almeno al 10 % delle ore complessive normalmente prestate dai lavoratori (art. 32 LADI5);
b) l’annuncio è stato inoltrato per tempo al servizio cantonale competente (art. 36 LADI);
c) i lavoratori interessati ne hanno ricevuto comunicazione entro i termini previsti e
d) ogni lavoratore interessato ha comunicato il proprio assenso possibilmen- te in forma scritta (per motivi probatori).
2 Se non sono integralmente adempiute le premesse giusta il capoverso 1 di questo articolo, l’impresa è tenuta a corrispondere il salario per le ore non prestate, in virtù dell’articolo 324 capoverso 1 CO.
3 L’impresa comunica immediatamente l’introduzione del lavoro ridotto alla Commissione paritetica di sorveglianza competente.
5 Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI).
Art. 16 Indennità ed esercizio del diritto all’indennità
1 L’impresa è tenuta, in conformità all’articolo 37 LADI, a:
a) anticipare l’indennità e corrisponderla ai lavoratori alla data usuale di paga;
b) farsi carico dell’indennità di lavoro ridotto durante il periodo di attesa; e
c) versare, durante il periodo di lavoro ridotto, tutti i contributi legalmente e contrattualmente dovuti alle assicurazione sociali, in misura corri- spondente al normale orario di lavoro.
2 Per l’esercizio del diritto all’indennità per lavoro ridotto si raccomanda di rivolgersi agli uffici di pagamento delle indennità di disoccupazione.
Art. 17 Limitazione del lavoro ridotto o dell’interruzione dell’attività aziendale
La durata prevista per il lavoro ridotto o per la chiusura temporanea è fissata dall’impresa con adeguato anticipo e dopo aver sentito i lavoratori. Xxxxxx e obbligo di notifica sono sanciti nella LADI.
Art. 18 Parità di trattamento dei dipendenti
In caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea devono essere applicate, nel limite del possibile, condizioni uniformi per tutti i dipendenti. Qualora sia- no interessati da questo provvedimento solo singoli cantieri o reparti azienda- li, bisogna provvedere ad un’adeguata rotazione.
Art. 19 Diritto al salario
In linea di principio, i lavoratori a salario orario, mensile o mensile ponderato hanno diritto allo stesso trattamento. Per le ore non prestate a causa del la- voro ridotto viene applicata una riduzione salariale che, per i lavoratori a sa- lario mensile, è proporzionale alle ore non prestate rispetto all’orario di lavoro normale previsto dal calendario aziendale.
Art. 20 Giorni festivi durante il lavoro ridotto
o l’interruzione temporanea dell’attività aziendale
I giorni festivi che ricorrono durante un periodo di lavoro ridotto o di chiusura temporanea (se non computati con le vacanze) devono essere retribuiti in base alle ore ridotte previste in tale periodo, a meno che non siano retribuiti in percento del salario.
Art. 21 Prestazioni dell’assicurazione di indennità giornaliera per malattia
In caso di lavoro ridotto, di chiusura temporanea dell’impresa o di disoccupa- zione totale, il versamento dei premi deve essere concordato tempestivamen- te con le compagnie assicurative. Per principio l’indennità giornaliera di ma- lattia di un lavoratore che si ammala durante il periodo di lavoro ridotto o di chiusura temporanea dell’imprea non viene ridotta. Le prestazioni dell’assi-
curazione di indennità giornaliera per malattia non possono superare quelle che il lavoratore avrebbe maturato complessivamente nei confronti del datore di lavoro e dell’assicurazione contro la disoccupazione se non si fosse am- malato.
Art. 22 Contributi AVS, AI, IPG, AD, previdenza professionale, assicurazione infortuni, assegni per i figli
1 A norma dell’articolo 37 lettera c LADI, l’impresa è tenuta, per la durata del lavoro ridotto, a versare tutti i contributi legalmente e contrattualmen- te dovuti alle assicurazioni sociali in misura corrispondente alla durata normale del lavoro, ad eccezione di quelli dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L’impresa è autorizzata a detrarre dal salario l’intera quota parte dei lavoratori.
2 L’obbligo di versare i contributi alle casse di compensazione per assegni familiari e il pagamento degli assegni per i figli in caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea sono disciplinati dalla pertinente legislazione can- tonale.
Art. 23 Pagamento del salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile e indennità di vacanze
1 Le indennità previste contrattualmente vengono corrisposte integralmente anche in caso di lavoro ridotto o di chiusura temporanea dell’impresa.
2 Se il lavoratore prende delle vacanze durante il periodo di lavoro ridotto o durante la chiusura temporanea dell’impresa, l’indennità viene corrisposta sulla base del normale orario di lavoro.
Sezione 3 Trasferimento ad altra impresa e licenziamento collettivo
Art. 24 Definizioni6
1 In caso di trasferimento ad altra impresa, l’azienda passa parzialmente o integralmente a terzi. Contemporaneamente all’acquirente vengono trasfe- riti i rapporti di lavoro, con i relativi diritti e obblighi. Il singolo lavoratore può opporsi al trasferimento. Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferi- mento è applicabile un contratto collettivo di lavoro, l’acquirente è tenuto a osservarlo per un anno, sempre che lo stesso non cessi prima per scadenza o disdetta.
2 Per licenziamento collettivo si intende la disdetta di rapporti di lavoro data dall’impresa:
a) per motivi non inerenti alla persona del lavoratore;
b) se il numero di licenziamenti effettuati è:
1. almeno pari a 10 nelle imprese che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
6 Art. 333 capoverso 1 CO e Art. 335d CO.
2. almeno pari al 10 % del numero dei lavoratori nelle imprese che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
3. almeno pari a 30 nelle imprese che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.
Art. 25 Consultazione dei lavoratori e obbligo di notifica
1 Il datore di lavoro che trasferisce l’impresa o una parte di essa a terzi è tenuto, in conformità all’articolo 333a CO, a informare tempestivamente i lavoratori su:
a) il motivo del trasferimento e
b) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.
2 Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che interessano i lavoratori, occorre dare per tempo a questi ultimi la possibilità di avvalersi del diritto di consultazione7.
3 Se è previsto un licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 335d CO, l’azienda deve informare e consultare i lavoratori invitandoli a formulare proposte atte a evitare o ridurre i licenziamenti.
4 Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, con copia all’ufficio cantonale del lavoro8:
a) i motivi del licenziamento collettivo;
b) il numero di lavoratori che dovranno essere licenziati;
c) il numero di lavoratori abitualmente occupati;
d) il periodo durante il quale si effettueranno i licenziamenti.
5 L’impresa informa tempestivamente la competente commissione paritetica di sorveglianza e le parti del CCL in merito al trasferimento dell’azienda o al licenziamento collettivo.
Art. 26 Criteri in caso di licenziamento collettivo
Qualora si preveda un licenziamento collettivo, occorre tenere conto dei se- guenti criteri:
a) situazione personale del lavoratore;
b) situazione familiare, numero di figli e obblighi di mantenimento;
c) anzianità di servizio e qualifica professionale;
d) mobilità professionale.
Art. 27 Collaborazione con l’ufficio cantonale del lavoro e le parti del CCL
1 L’impresa comunica per iscritto all’ufficio cantonale del lavoro il progetto di licenziamento collettivo9 e trasmette copia della notifica ai lavoratori interessati.
2 L’ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni di concerto con
7 Art. 333a capoverso 2 CO
8 Art. 335f capoversi 3 e 4 CO
9 Art. 335g CO
l’impresa e le parti del CCL10. I lavoratori interessati possono presentare osservazioni.
3 Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di consultazione previsto dall’ar- ticolo 335f CO, le disdette date nell’ambito del licenziamento collettivo sono abusive11.
Art. 28 Piano sociale
1 L’azienda è tenuta a elaborare tempestivamente e per iscritto un piano sociale atto ad attenuare situazioni socialmente ed economicamente dif- ficili per i lavoratori licenziati.
2 Le trattative sul piano sociale devono essere condotte con i lavoratori in- teressati. Su richiesta sia dell’impresa sia dei lavoratori possono parteci- parvi anche i rappresentanti delle parti del Contratto Quadri della costru- zione.
Capitolo V Rappresentanza dei lavoratori
Art. 29 Costituzione di una rappresentanza dei lavoratori
1 Nelle imprese o parti di imprese con oltre 50 occupati, un quinto dei lavo- ratori con diritto di voto (in imprese con oltre 500 occupati almeno 100 lavoratori) può chiedere una votazione generale sull’opportunità di elegge- re una rappresentanza dei lavoratori12. Se la maggioranza dei votanti si pronuncia a favore della costituzione di un organo che li rappresenti, il datore di lavoro organizza l’elezione unitamente ai lavoratori.
2 Sia la votazione che l’elezione della rappresentanza dei lavoratori sono generali e libere.
Art. 30 Diritto di voto, eleggibilità e circoscrizioni
1 Xxxxx diritto di voto tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti):
a) che lavorano da più di sette mesi nell’impresa con impiego fisso;
b) il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto e
c) che hanno compiuto il 18° anno di età.
2 Le modalità dell’elezione vengono fissate congiuntamente dall’impresa e dai lavoratori in un regolamento.
3 Si possono creare delle circoscrizioni composte ad esempio dal personale di cantiere, da quello amministrativo e dai quadri. L’eleggibilità può essere limitata in base all’età anagrafica e agli anni di servizio come pure al tipo di impiego.
10 Art. 335g capoversi 2 e 3 CO
11 Art. 336 capoverso 2 lettera c e capoverso 3 CO. Conseguenze della disdetta abusiva secondo l’articolo 336a capoverso 3 CO: indennità non superiore a due mensilità ai lavoratori licenziati abusivamente.
12 Art. 5 della legge sulla partecipazione.
Art. 31 Diritti e obblighi della rappresentanza dei lavoratori
1 I membri della rappresentanza dei lavoratori hanno una posizione di fiducia nell’impresa. Sono tenuti al segreto professionale per informazioni fornite loro in via confidenziale. Sono pure tenuti al segreto professionale per questioni personali all’interno e all’esterno dell’impresa. Prima di diramare eventuali comunicazioni al pubblico, la rappresentanza dei lavoratori e il datore di lavoro si accordano sui contenuti.
2 In collaborazione con la rappresentanza dei lavoratori, l’impresa definisce in un regolamento:
a) i compiti della rappresentanza dei lavoratori, sempre che non siano già fissati a livello di legge o nella presente convenzione e
b) i livelli di partecipazione (informazione, consultazione, codecisione) nell’esercizio delle diverse mansioni.
3 Con i rappresentanti dei lavoratori, l’impresa stabilisce le attività che pos- sono essere svolte durante l’orario di lavoro.
4 L’impresa deve concedere ai membri della rappresentanza dei lavoratori tempo sufficiente per acquisire le conoscenze necessarie all’espletamen- to del loro mandato. Essi devono informare in tempo utile l’impresa qua- lora intendano partecipare a una manifestazione o frequentare dei corsi durante l’orario di lavoro. L’impresa decide se retribuire le ore non presta- te.
Art. 32 Collaborazione
1 La rappresentanza dei lavoratori collabora con l’impresa (direzione azien- dale) in base al principio della buona fede. L’impresa sostiene la rappre- sentanza dei lavoratori nell’esercizio delle sue competenze e dei suoi ob- blighi.
2 L’impresa (direzione aziendale) deve informare tempestivamente la rappre- sentanza dei lavoratori in merito a decisioni importanti che la riguardano, quali la situazione economica e quella del personale nell’impresa.
3 Per farsi un’opinione, la rappresentanza dei lavoratori si basa su contatti sufficienti con i lavoratori che rappresenta. Essa aggiorna regolarmente i lavoratori sulla sua attività e trasmette loro le informazioni, purché non confidenziali, ricevute dall’impresa (direzione aziendale).
4 La rappresentanza dei lavoratori può rivolgersi in qualsiasi momento alle parti contraenti per chiedere consiglio.
Capitolo VI Disposizioni finali
Art. 33 Controversie13
1 Le controversie devono essere sottoposte alla competente commissione paritetica di sorveglianza che cerca di conciliare le parti. In caso di man- cata intesa si può far ricorso ai tribunali ordinari.
2 Le associazioni interessate sono legittimate a ricorrere; il loro diritto è li- mitato all’accertamento.
Art. 34 Entrata in vigore e durata
La presente convenzione addizionale entra in vigore con il contratto Quadri della costruzione il 1° gennaio 2008. Se non viene disdetta tre mesi prima della scadenza si rinnova per un ulteriore anno.
13 Art. 15 della legge sulla partecipazione
Appendice 2
Principi relativi alla procedura di cui all’articolo 23 del CCL
Le parti del Contratto Quadri della costruzione sono tenute ad assicurare l’esecuzione del contratto collettivo di lavoro in applicazione dell’articolo 356 segg. CO. A tal fine hanno istituito la Commissione paritetica svizzera di sorveglianza Costruzione (CPSSC). Quest’ul- tima e i terzi da lei incaricati osservano i seguenti principi:
Art. 1 Competenza
Le parti del presente CCL delegano alla CPSSC le competenze necessarie per far valere il diritto all’esecuzione in comune ai sensi dell’art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.
Art. 2 Compiti
La CPSSC ha il compito di applicare le disposizioni contrattuali del presente CCL, incluse le appendici e le convenzioni addizionali.
Art. 2bis Informazione
In singoli casi, la CPSSC può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.
Art. 3 Procedure
3.1 La CPSSC esegue le sue procedure secondo i principi di diritto pubblico.
3.2 La CPSSC:
a) decide di controllare o far controllare il rispetto del presente CCL da parte di un’impresa;
b) esegue controlli con membri autorizzati della commissione, di regola con preavviso scritto, per verificare il rispetto del presente CCL e controlla i cantieri;
c) elabora rapporti ispettivi che vengono inviati alle imprese interessate per una presa di posizione entro un termine adeguato, di regola due settimane;
d) può affidare i compiti di cui alle lettere b e c a terzi specializzati;
e) al termine delle sue indagini redige una decisione scritta che, oltre al giudizio vero e proprio, contiene una breve motivazione e l’indicazione delle possibilità di ricorso. La decisione deve inoltre specificare:
1. se la procedura viene chiusa senza conseguenze o
2. se, oltre alla constatazione della violazione del presente CCL o di un CCL locale ancora in vigore, viene inflitto un ammonimento o una san- zione e
3. se seguirà una notifica alle autorità
4. chi deve sostenere i costi del controllo e della procedura.
Art. 3bis SIAC
Le parti contraenti sostengono e partecipano al sistema d’informazione Alle- anza Costruzione, valido per l’intero settore delle costruzioni e in tutta la Svizzera, e aderiscono all’associazione paritetica SIAC.
Art. 4 Sanzioni
4.1 Se constata che sono state violate disposizioni contrattuali, la CPSSC invita la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni.
4.2 La CPSSC ha facoltà di:
a) impartire un ammonimento;
b) infliggere una multa convenzionale fino a 50 000 franchi; nel caso in cui il lavoratore è stato privato di una prestazione pecuniaria, la multa può raggiungere l’importo delle prestazioni dovute;
c) condannare la parte colpevole a pagare le spese processuali ed acces- sorie.
4.3 Le spese di controllo e quelle procedurali sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL o che, se non viene accertata nessuna violazione del CCL, hanno dato adito al controllo e/o alla procedura.
4.3bis La CPSSC può inflggere le sanzioni previste in caso di violazione delle dispo- sizioni del contratto colletivo anche quando l’impresa fornisce intenzionalmen- te false informazioni sui propri collaboratori, ottiene la tessera SIAC in modo illecito oppure ostacola le procedure di controllo.
4.4 La multa convenzionale viene fissata in modo da dissuadere il lavoratore o il datore di lavoro colpevole dal contravvenire di nuovo al CCL, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e osservando i seguenti criteri:
a) importo delle prestazioni pecuniarie di cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro;
b) violazione di disposizioni contrattuali di natura non pecuniaria;
c) violazione singola o ripetuta (comprese le recidive) delle disposizioni con- trattuali collettive;
d) dimensioni dell’impresa;
e) considerazione dell’adempimento parziale o integrale degli obblighi da par- te del lavoratore o del datore di lavoro colpevole e messo in mora;
f) considerazione del fatto che il lavoratore fa valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro colpevole o ha intenzione di farlo in un prossimo futuro.
4.5 L’importo della multa convenzionale viene versato entro 30 giorni alla CPSSC che lo impiega nell’ambito dell’applicazione del CCL.
Appendice 3
Zone salariali
In applicazione dell’articolo 10 capoverso 2 del contratto Quadri della costruzione 08, le parti contraenti stabiliscono la ripartizione geografica e gli salari base in franchi svizzeri come segue:
Salari base al 1° gennaio 2020
Salario mensile | Capi muratori e capi fabbrica | |
ROSSA | 6733.– | Regione di Basilea e Ginevra. |
BLU | 6476.– | Argovia, Appenzello (AI/AR), Berna – esclusi i distretti ammi- nistrativi di Aarberg, Aarwangen, Bienna, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i comuni di Diemerswil, Moos- seedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trach- selwald, Wangen a.A. – Friborgo, Grigioni (senza i distretti Brusio, Poschiavo, Bregaglia, con il comune di Maloja), Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, Sciaffusa, Svitto, Soletta (senza i distretti Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx), Xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx. |
XXXXX | 0000.– | Berna – distretti amministrativi di Aarberg, Aarwangen, Bien- na, Burgdorf, Büren, Erlach, Fraubrunnen (senza i comuni di Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. – Glarona, Grigio- ni (distretti Brusio, Poschiavo, Bregaglia, senza il comune di Maloja), Ticino. |
Per determinare il salario orario di un capo muratore occorre dividere il salario mensile per 176 (2112 : 12 = 176).