Accordo tra
Consulenti del Lavoro Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Alessandria Consiglio Provinciale dell’Ordine di Asti Consiglio Provinciale dell’Ordine di Biella Consiglio Provinciale dell’Ordine di Xxxxx Xxxxxxxxx Provinciale dell’Ordine di Novara Consiglio Provinciale dell’Ordine di Torino
Consiglio Provinciale dell’Ordine di Verbano Cusio Xxxxxx Xxxxxxxxx Provinciale dell’Ordine di Vercelli
Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta
Accordo tra
L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Alessandria L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Asti L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Biella L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cuneo L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Novara L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino
L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Verbano Cusio Ossola L’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vercelli
L’ Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta
e
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche
visto
- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
- l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”;
- l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui “il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine o Collegio, il Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.
considerato
- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l’esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013 che consente lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea indicato dalla normativa vigente (c.d. tirocinio anticipato);
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;
convengono quanto segue
Art. 1 - Finalità dell’accordo
Le parti firmatarie si impegnano a:
- collaborare nella attivazione di percorsi universitari che, unificando l’esperienza valorizzante dell’alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzino i tempi per l’accesso all’esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante i relativi corsi di studio caratterizzanti;
- regolamentare tirocinio professionale di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante (c.d. tirocinio anticipato).
Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio
Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio (c.d. tirocinio anticipato), valevole per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università della Valle d'Aosta si impegna, attraverso il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche, a favorire l'attivazione del predetto periodo di tirocinio anticipato nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:
a) Xxxxxx xxxxxxxxx appartenenti alle classi di seguito indicate:
o L-18: Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
o L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
- LM-56: Scienze dell’Economia.
Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea
L'Università della Valle d'Aosta, attraverso il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche, si impegna a garantire, nei corsi di laurea attivati nelle classi indicate all'art. 2, l’acquisizione dei crediti formativi di seguito indicati nelle rispettive aree scientifico–disciplinari, ovvero a verificare l'acquisizione degli stessi da parte degli studenti interessati nel corso di eventuali precedenti percorsi formativi di laurea per cui non vi sia stata rinuncia agli studi o decadenza, all'uopo fornendo agli studenti le indicazioni sugli esami a scelta da inserire nel proprio piano di studi al fine di poter accedere al tirocinio anticipato.
- 18 CFU - Area 12 – Scienze giuridiche:
o IUS/01 – Diritto privato
o IUS/04 – Diritto Commerciale
o IUS/07 – Diritto del Lavoro
o IUS/10 – Diritto Amministrativo
o IUS/12 – Diritto Tributario
o IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea
- 12 CFU - Area 13 – Scienze economiche e statistiche:
o SECS-P/01 – Economia Politica
o SECS-P/07 – Economia Aziendale
o SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
o SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea nelle classi di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 1° anno per le lauree magistrali, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche, di norma entro il 20 settembre o il 20 febbraio di ogni anno per il successivo inoltro, anche per via telematica, ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione.
Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale
Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
L'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio in oggetto resta di esclusiva competenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta e, per esso, dei competenti organismi dei rispettivi corsi di laurea.
Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università della Valle d'Aosta determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.
Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta e i singoli Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, fissano entro il 30 settembre e il 28 febbraio un incontro, anche in modo disgiunto, al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato, in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti, e definire eventuali procedure di selezione delle candidature pervenute.
Entro il 20 luglio e il 20 gennaio di ogni anno, i referenti per i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta.
Su richiesta di una delle parti, gli incontri di cui al comma 1 potranno avvenire anche mediante l’utilizzo
di strumenti informatici e telematici.
Art. 7 – Referenti organizzativi
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro firmatari della presente convenzione nominano ciascuno un referente organizzativo per l’attivazione dei tirocini.
I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Art. 8 – Collaborazione didattica
Gli Ordini dei Consulenti del Lavoro si impegnano a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell'Università della Valle d'Aosta si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell’ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per
l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.
Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.
Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti
Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
Articolo 10. Controversie e recesso
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione.
Le parti possono in ogni caso recedere dalla presente convenzione mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alle controparti con un preavviso di almeno tre mesi.
Articolo 11. Registrazione e spese
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - comma secondo del D.P.R. 26.4.1986 N. 131. Le spese relative al bollo sono a carico dell’Università della Valle d’Aosta e assolte in maniera virtuale - AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DI AOSTA NR. 7051 del 22/09/2006.
Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Alessandria Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Asti
Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Biella Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cuneo Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Novara Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino
Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verbano Xxxxx Xxxxxx Il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vercelli
Il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Regione Valle d'Aosta Il Rettore dell’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).