Titolo
Titolo
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI DI VALUTAZIONE E DI FORMAZIONE TECNICA
Riferimento REG TEST
Revisione e data entrata in vigore
Rev. 5 del 17/03/2022
Approvato da IMQ S.p.A. – B.U. FP
IMQ S.p.A
Società a socio unico Xxx Xxxxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx Xxxxxx
Indice
ART. 1. PREMESSA 3
ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ART. 3. CONDIZIONI GENERALI 3
3.1. Esecuzione del Servizio 3
3.2. Tempi di conservazione 4
3.3. Riservatezza 4
3.4. Imparzialità 4
3.5. Codice etico IMQ e Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 4
3.6. Accreditamenti e abilitazioni di IMQ 5
3.6.1. Obblighi in relazione all’accreditamento 5
3.6.2. Sospensione, rinuncia o revoca dell’accreditamento e/o dell’abilitazione di IMQ 6
ART. 4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE 6
4.1 Obblighi del Committente 6
4.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa 7
ART. 5. TARIFFE E PAGAMENTI 7
ART. 6. SUBAPPALTO 8
ART. 7. CAMPIONI 8
ART. 8. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI 8
ART. 9. LIMITI DELLA VALUTAZIONE E RESPONSABILITÀ 9
9.1 Responsabilità del Committente - Manleva 9
9.2 Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità 9
9.3 Clausola di decadenza 9
9.4 Esclusione di responsabilità di IMQ 9
ART. 10. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO 9
10.1 Entrata in vigore del contratto 9
10.2 Durata del contratto 9
10.3 Facoltà di recesso 10
ART. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 10
ART. 12. XXXXXXXX XXXXXX 00
ART. 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 11
13.1 Trattamento dei dati personali 11
13.2 Titolare del trattamento 11
13.3 Consenso al trattamento 12
ART. 14. RECLAMI E RICORSI 12
14.1 RECLAMI 12
14.2 RICORSI 12
ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 12
15.1 Legge applicabile 12
15.2 Foro competente 12
REG TEST Rev. 5 del 17/03/2022
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Mod. 3233/5
Art. 1. PREMESSA
Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe.
Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o l’inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.
Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali IMQ, in qualità di Laboratorio di Prova, Laboratorio di Taratura, Organismo di Certificazione, Organismo di Ispezione, è tenuta ad operare.
Art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, approvato da IMQ S.p.A. (qui di seguito “IMQ”), definisce le condizioni generali di fornitura di tutti i servizi non già disciplinati dagli altri Regolamenti IMQ, quali ad esempio (elenco non esaustivo):
- Prove di laboratorio;
- Servizi di taratura;
- Verifiche su processi, prodotti, servizi;
- Gap analysis;
- Audit di parte seconda;
- Altre attività di valutazione della conformità;
- Formazione tecnica;
- Vulnerability Assessment (VA) e Penetration Test (PT).
La descrizione puntuale dei servizi, ove previsto, è definita nelle Prescrizioni Particolari, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
Art. 3. CONDIZIONI GENERALI
3.1. Esecuzione del Servizio
Le Parti si danno reciprocamente atto che IMQ s’impegna ad effettuare in modo del tutto imparziale il servizio oggetto dell’Offerta IMQ (il “Servizio”); il Servizio è di esclusiva e insindacabile pertinenza di IMQ. Nel caso fosse previsto il rilascio di un documento di valutazione, IMQ non è tenuta in alcun modo ad assicurare al Committente il conseguimento del relativo documento di valutazione con esito positivo.
Il Committente sarà comunque responsabile verso i soggetti terzi, ivi incluse le autorità pubbliche competenti, per la conformità ai requisiti dettati dalla legge.
Nel caso di servizi di valutazione che prevedano un mantenimento nel tempo, tale mantenimento è subordinato:
alla disponibilità del Committente a sottoporsi alle valutazioni ordinarie e supplementari, documentali e presso le sedi del Committente stesso e/o altre sedi coinvolte (per esempio le sedi dei subappaltatori e fornitori critici del Committente), nelle tempistiche previste ed indicate da IMQ;
all’esito positivo delle suddette attività di valutazione di conformità, eseguite da IMQ;
al pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a IMQ (es. per le attività di rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione, per la variazione/riemissione dei certificati, ecc.).
3.2. Tempi di conservazione
I tempi di conservazione delle registrazioni del Servizio (comprese le registrazioni di dati relativi a prove e tarature effettuate), sono pari a 10 (dieci) anni. In caso di richieste scritte, da parte del Committente, di variazioni di tali tempistiche, queste saranno riportate nella relativa offerta commerciale.
3.3. Riservatezza
Tutti gli atti relativi all’attività oggetto del presente regolamento (documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica, ecc.) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell’ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui IMQ aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti.
L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di IMQ coinvolto nell’iter di attività oggetto del presente regolamento. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/di accreditamento, IMQ ne darà avviso al Committente.
Ad eccezione delle informazioni che il Committente rende pubblicamente disponibili, o di quando concordato tra IMQ ed il Committente, tutte le altre informazioni sono considerate riservate. Le informazioni relative al Committente ottenute da fonti diverse dallo stesso (per esempio da reclamanti o da Autorità) restano riservate tra IMQ ed il Committente. IMQ mantiene riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni e non può rivelare al Committente quale sia la fonte, a meno di accordi presi con la stessa fonte di informazioni.
3.4. Imparzialità
IMQ, nel suo ruolo di Organismo di Certificazione, Organismo di Ispezione, Laboratorio di Prova e Centro di Taratura, è tenuto a garantire la propria imparzialità nel corso di tutte le attività di valutazione della conformità e dispone di un processo di analisi, valutazione e gestione dei rischi all’imparzialità.
3.5. Codice etico IMQ e Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
IMQ ha adottato un Codice Etico ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che è disponibile nel sito internet xxx.xxx.xx/xx/xxxxxx-xxxxx-x-xxxxxx. Pertanto il Committente, nel condurre affari con IMQ, è tenuto a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.
Con la firma del contratto, il Committente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico IMQ.
Il Committente dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto del Codice Etico IMQ e ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.
In particolare, l’inosservanza da parte del Committente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà IMQ a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Codice Civile. A tal fine IMQ dovrà comunicare al Committente, a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, l’intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva.
Inoltre, la realizzazione da parte del Committente di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo IMQ sia venuta a conoscenza, legittimerà quest’ultima a recedere dal Contratto per giusta causa.
3.6. Accreditamenti e abilitazioni di IMQ
3.6.1. Obblighi in relazione all’accreditamento
Nel caso il Committente richieda Servizi di valutazione soggetti ad accreditamento, IMQ è tenuta ad applicare le prescrizioni dettate dagli Enti di accreditamento competenti.
Informazioni aggiornate sullo stato di accreditamento di IMQ sono disponibili sui siti web xxx.xxx.xx e, per gli accreditamenti rilasciati da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), xxx.xxxxxxxx.xx.
In particolare, nell’ambito dei Servizi di prova e taratura in cui l’accreditamento è rilasciato da ACCREDIA ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17025, IMQ deve operare in conformità a tale norma ed alle disposizioni specifiche emesse da ACCREDIA, applicando i relativi documenti di riferimento, che qui s’intendono espressamente richiamati.
In particolare per l’emissione di rapporti di prova e/o certificati di taratura accreditati ACCREDIA:
IMQ, in qualità di laboratorio accreditato ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, si impegna ad offrire ai propri clienti, per tutte le prove e le grandezze accreditate, un servizio conforme a quanto prescritto nella norma e nei documenti ACCREDIA applicabili (RG-02, XX-00, XX-00, XX-00, XX-00 eventuali altri documenti applicabili: vedere xxx.xxxxxxxx.xx) ed a qualsiasi criterio prescritto da ACCREDIA. Tali prescrizioni sono soddisfatte durante tutto il periodo di validità dell'accreditamento;
IMQ informa dell’esistenza di apposita convenzione con ACCREDIA; qualsiasi utente ha diritto di prendere visione della stessa, incluse le prescrizioni contenute nei documenti ACCREDIA;
ACCREDIA verifica e dà assicurazione della conformità di IMQ ai requisiti per l'accreditamento, autorizzando IMQ stesso a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione;
IMQ presta la massima disponibilità a fornire collaborazione ai propri clienti. Tale collaborazione è essenziale nel chiarire le modalità di prova e/o taratura sulla base delle specificità di un prodotto/apparecchiatura e non ha mai carattere di consulenza: è mirata a chiarire al Committente punti della norma che, in particolare, possono avere comportato l'attribuzione di non conformità;
La cooperazione con i Committenti si esplica anche attraverso la disponibilità a consentire agli stessi l’accesso al laboratorio per assistere a prove/misure sui propri prodotti/apparecchiature, sempre salvaguardando l’anonimità dei prodotti della concorrenza;
IMQ conserva i campioni sui quali ha eseguito la prova per il tempo concordato con il richiedente. Nel caso manchi questo accordo, sul rapporto di prova è dichiarato il tempo di conservazione presso IMQ del campione sul quale è stata eseguita la prova.
L’utilizzo del marchio ACCREDIA o del riferimento all’accreditamento nei documenti emessi da IMQ quale laboratorio di prova o di taratura accreditato è subordinato al rispetto delle disposizioni del documento ACCREDIA RG-09, nella revisione corrente, ed in particolare a quanto segue:
Il Marchio ACCREDIA, il Marchio ILAC e qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova/apparecchiatura o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere una certificazione di prodotto;
Il Marchio ACCREDIA, il Marchio ILAC o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto/apparecchiatura. È ammesso allegare copia del rapporto di prova/certificato di taratura;
Il Marchio ACCREDIA, il Marchio ILAC e qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati in modo tale da creare l’impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova/taratura, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia l’approvazione ad un campione di prova/apparecchiatura o ad un prodotto.
3.6.2. Sospensione, rinuncia o revoca dell’accreditamento e/o dell’abilitazione di IMQ
Nel caso in cui ad IMQ fosse sospeso o revocato l’accreditamento e/o l’abilitazione necessaria ad operare, o in caso di rinuncia, IMQ provvederà ad informarne il Committente.
IMQ non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Committente dalla sospensione, rinuncia, limitazione dell’estensione o revoca dell’accreditamento e/o abilitazione; nei suddetti casi, il Committente ha facoltà di rinunciare al Servizio, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi, in deroga a quanto stabilito nel par.
10.3 che segue.
Art. 4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE
4.1 Obblighi del Committente
Il Committente si impegna a:
- mettere a disposizione di IMQ, a proprie spese (spese di trasporto incluse), tutti i materiali, le informazioni, i documenti e i dati richiesti da IMQ per lo svolgimento del Servizio concordato.
- consentire a IMQ e ai soggetti da questa incaricati di eseguire il Servizio, di accedere presso la propria sede e i propri uffici operativi ovvero presso i propri stabilimenti e/o locali di produzione, impegnandosi a garantire la sicurezza del personale addetto allo svolgimento del Servizio. A tale riguardo, l’impossibilità ad eseguire le attività per fatto e/o causa imputabile al Committente (es. impossibilità di accedere ai luoghi predetti, mancanza della documentazione), tale da compromettere l’adempimento dell’obbligazione a carico di IMQ, costituirà causa di risoluzione del contratto;
- garantire al personale IMQ la possibilità di effettuare verifiche straordinarie, qualora se ne presenti la necessità;
- garantire agli ispettori degli Enti di Accreditamento e delle Autorità competenti la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento al personale IMQ. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull’operato del personale IMQ e non del Committente, sono regolarmente comunicate con un congruo preavviso;
- non fare alcuna dichiarazione, relativa all’ottenimento del documento di valutazione da parte IMQ, prima dell’eventuale positivo superamento delle verifiche e/o valutazioni e dell’ottenimento del documento di valutazione stesso, né alcuna dichiarazione tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata, o incoerente con il pertinente campo di applicazione o in modo da portare discredito a IMQ;
- adempiere alle prescrizioni contenute nel Regolamento per l’Uso dei Marchi IMQ, ove applicabile;
- interrompere l’utilizzo di materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla eventuale certificazione IMQ nel caso in cui la stessa sia stata sospesa, revocata o sia scaduta;
- riprodurre nella loro interezza i documenti rilasciati da IMQ, nel caso in cui ne fornisca copia a terzi.
4.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa
Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire al personale IMQ e agli eventuali accompagnatori un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare.
Il Committente s’impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa degli auditor incaricati da IMQ, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale IMQ e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell’attività avvenga in completa sicurezza.
Art. 5. TARIFFE E PAGAMENTI
I corrispettivi concordati tra le Parti per lo svolgimento del Servizio sono da considerarsi al netto dell’IVA e di qualsiasi altra tassa connessa con i Servizi richiesti a IMQ.
Qualora si renda necessario un Servizio supplementare, ivi compreso l’eventuale caso in cui il Committente richieda un riesame per incompletezza o inadeguatezza risultante dalla precedente Servizio, IMQ ne notificherà la necessità al Committente che dovrà sostenerne i relativi costi sulla base di una quotazione separata.
I pagamenti dovuti a IMQ a titolo di corrispettivo del Servizio, dovranno essere integralmente saldati dal Committente senza riduzioni o compensazioni di alcun genere, secondo le condizioni contenute nell’Offerta. Qualora sia prevista la redazione di un documento di valutazione, questo sarà rilasciato solo a condizione dell’avvenuto pagamento di tutti i compensi dovuti a IMQ per l’esecuzione del Servizio.
In caso di mancato pagamento dei corrispettivi e/o dei relativi interessi, ovvero in caso di inadempimento del Contratto, IMQ ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento il Servizio fino a quando il Committente non avrà pagato e/o posto rimedio al suo inadempimento.
Art. 6. SUBAPPALTO
IMQ e il Committente si danno reciprocamente atto del fatto che IMQ avrà facoltà di incaricare soggetti terzi per l’adempimento totale o parziale delle obbligazioni oggetto del Contratto. IMQ mantiene la responsabilità per le attività affidate a soggetti terzi, garantisce che tali soggetti siano competenti e imparziali, si impegna ad informare il Committente in merito alle attività affidate all’esterno.
Art. 7. CAMPIONI
Se previsti, i campioni da sottoporre a prova dovranno pervenire al laboratorio indicato da IMQ accompagnati da un documento di consegna riportante la causale “Prove Tecniche”, adeguatamente etichettati con l’indicazione del numero d’ordine o dell’offerta e, se del caso, con l’indicazione che gli stessi non devono essere sottoposti a verifiche distruttive. Tutte le spese di trasporto sono a carico del Committente. È onere del Committente provvedere al ritiro dei campioni al termine delle prove. Decorsi inutilmente due (2) mesi dalla comunicazione di conclusione delle prove, IMQ potrà provvedere allo smaltimento dei materiali a spese del Committente. Nel caso di prove distruttive, i materiali di risulta saranno smaltiti immediatamente a cura di IMQ, ma i relativi costi saranno a carico del Committente.
Se previsti, gli strumenti da sottoporre a taratura dovranno pervenire al laboratorio indicato da IMQ accompagnati da un documento di consegna riportante la causale “Taratura”, adeguatamente etichettati con l’indicazione del numero d’ordine o dell’offerta. Tutte le spese di trasporto e di ritiro degli strumenti sono a carico del Committente.
Art. 8. VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI
Nel caso in cui le prescrizioni applicabili all’attività di valutazione, contenute in norme (es. norme della serie ISO/IEC 17000) e/o in altri documenti specifici (es. regole accreditamento applicabili), subiscano variazioni, IMQ potrà aggiornare il presente Regolamento, al fine di recepire le nuove disposizioni.
IMQ si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso del Committente; in tal caso, IMQ provvederà a comunicare l’avvenuta modifica del Regolamento tramite informativa ai Committenti o, nel caso in cui tali modifiche non comportino impatti significativi sull’attività svolta presso il Committente, tramite pubblicazione sul proprio sito web xxx.xxx.xx.
Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra sono comunque a carico del Committente.
Art. 9. LIMITI DELLA VALUTAZIONE E RESPONSABILITÀ
9.1 Responsabilità del Committente - Manleva
Il Committente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, ecc., di tipo internazionale, nazionale o locale, applicabili ai propri prodotti, processi e servizi che rientrano nell’ambito di valutazione del presente Regolamento.
Il rilascio del documento di valutazione non costituisce attestazione né garanzia da parte di IMQ del rispetto di tutti i requisiti cogenti gravanti sul Committente e, in generale, della conformità legislativa di quest’ultimo.
Pertanto, il Committente è e rimane l’unico responsabile sia verso sé stesso sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri prodotti/servizi, alle normative applicabili, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.
Il Committente s’impegna altresì a tenere indenne IMQ ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di IMQ in base al presente Regolamento.
9.2 Inadempimento IMQ – Limiti alla responsabilità
Salvo nei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di IMQ verso il Committente per qualsiasi danno derivante dall’esecuzione o dall’inadempimento, totale o parziale, delle proprie obbligazioni oggetto del Contratto, sarà limitata all’ammontare massimo di tre (3) volte il compenso dovuto per l’attività di valutazione svolta al momento dell’errore o dell’omissione che ha cagionato il danno.
9.3 Clausola di decadenza
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di IMQ dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
9.4 Esclusione di responsabilità di IMQ
Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte di IMQ, resta escluso il risarcimento a favore dell’Organizzazione dell’eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.
Art. 10. DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO
10.1 Entrata in vigore del contratto
Il Contratto si considera entrato in vigore e vincolante a tutti gli effetti di legge, allorché il Committente avrà accettato per iscritto il Preventivo IMQ entro il relativo termine di validità e IMQ avrà confermato per iscritto l’Ordine del Committente. L’accettazione del Preventivo da parte del Committente costituisce Proposta irrevocabile.
10.2 Durata del contratto
Il contratto, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è stipulato a tempo indeterminato, a partire dalla data di entrata in vigore di cui al par. 10.1.
10.3 Facoltà di recesso
Ciascuna Parte contraente ha la facoltà di recedere dal contratto suddetto in qualunque momento, comunicando il recesso a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge, a firma del Legale Rappresentante ovvero da persona munita di idonea delega.
Nel caso in cui Committente receda dal Contratto, ovvero nel caso in cui non faccia pervenire a IMQ, entro 60 giorni, quanto necessario a dar corso alle attività:
- qualora la comunicazione di recesso pervenga a IMQ prima dell’inizio delle attività, il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 10% dell’importo dell’offerta in aggiunta ai costi sostenuti sino alla data di ricezione della comunicazione di recesso;
- nel caso in cui la comunicazione di recesso venga comunicata successivamente all’avvio dell’attività di prova/verifica, ma prima di completare l’iter di valutazione, il Committente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al cinquanta per cento (50%) di quanto dovuto per il Servizio in aggiunta ai costi sostenuti sino alla data di ricezione della comunicazione di recesso;
- nel caso in cui la comunicazione di recesso venga comunicata al completamento dell’iter di valutazione, il Committente sarà tenuto al pagamento dell’intero importo dovuto per il Servizio.
È facoltà di IMQ recedere dal Contratto con il Committente qualora lo stesso Committente venisse denunciato per contraffazione di marchi, certificazioni e/o rapporti di prova relativi ai propri prodotti e/o servizi; in tali casi, IMQ non sarà tenuta a riconoscere a favore del Committente alcun corrispettivo, indennità, risarcimento o spesa per il recesso.
Art. 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, nel caso in cui il Committente non adempia alle obbligazioni di cui agli articoli 4 (Adempimenti a carico del Committente), 5 (Tariffe e Pagamenti), IMQ avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta al Cliente di volersi valere della presente clausola risolutiva espressa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.
Qualora permangano situazioni non risolte di non conformità oltre i 60 giorni dalla data di comunicazione delle stesse da parte di IMQ, IMQ avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e ottenere dal Cliente il pagamento dei costi sostenuti per le attività eseguite fino a quel momento.
Art. 12. CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Cliente non adempia le obbligazioni poste a suo carico ai sensi dell’art. 4.1 (Obblighi del Committente) del presente Regolamento, il Cliente dovrà corrispondere a IMQ una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’importo indicato nell’Offerta IMQ in relazione ad singolo evento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito da IMQ.
Art. 13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
13.1 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“Regolamento generale protezione dati”) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice della privacy”), i dati personali direttamente forniti dal Committente ovvero tramite terzi, sono e saranno trattati da IMQ - ed in particolare registrati e conservati in una banca dati - al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con il Committente. Particolari categorie di dati nonché dati penali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 9 e 10 del Regolamento generale protezione dati potranno essere richiesti come condizione obbligatoria per il rilascio della certificazione e saranno trattati unicamente ai fini dell’erogazione del servizio richiesto, secondo rafforzate misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate.
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento di dati richiesti (di seguito, i “Dati”) avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il conferimento dei Dati del Committente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con IMQ, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l’impossibilità per IMQ di dar corso ai medesimi rapporti.
I Dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei rapporti contrattuali con il Richiedente, fatta salva la conservazione dei dati per un ulteriore periodo di 10 anni (variabile nel caso di particolari regolamenti e direttive UE che richiedano un termine di conservazione ulteriore) dalla scadenza dell’ultima prestazione eseguita, per adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti.
I Dati potranno essere comunicati da IMQ, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti di accreditamento, Organismi di certificazione, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni, Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza nonché a ogni altra Autorità competente in materia e, in generale, ad ogni soggetto pubblico e privato la cui comunicazione si renda obbligatoria per legge o sia necessaria per l’esecuzione dei servizi disposti da IMQ. Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
La diffusione dei Dati è finalizzata esclusivamente a garantire le istituzioni ed i consumatori circa il rilascio, l’esistenza, la rinuncia, la sospensione o la revoca della certificazione.
13.2 Titolare del trattamento
Il "Titolare del trattamento" dei Dati è IMQ S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale protezione dati e dell’art. 7 del Codice della Privacy (Diritti dell’interessato), il Committente potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei propri dati inviando un’apposita richiesta all’indirizzo del RPD: xxx@xxxxxxxx.xx.
I Dati potranno essere comunicati e trattati da società terze o da altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo fornitori di servizi informatici, istituto di credito, studi professionali, consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
L’elenco dei responsabili esterni del trattamento appositamente nominati che trattano i Dati è disponibile presso il Titolare del trattamento.
13.3Consenso al trattamento
Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il Committente acconsente che i Dati siano trattati per gli scopi sopra indicati e siano altresì oggetto di comunicazione e di diffusione nell’ambito delle finalità su riportate.
Art. 14. RECLAMI E RICORSI
14.1 Reclami
Il Committente può presentare reclami sull’operato di IMQ, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso, con le modalità previste sul sito web IMQ nella pagina xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx. IMQ avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure, descritte nell’apposita sezione del suddetto sito web.
14.2 Ricorsi
Il Committente può presentare ricorso contro le decisioni assunte da IMQ in merito all’esito della valutazione della conformità, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, esponendo e motivando le ragioni del proprio dissenso, con le modalità previste sul sito web IMQ nella pagina xxxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxx.
Art. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
15.1 Legge applicabile
Il Contratto, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale, è disciplinato dalla legge italiana.
15.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.