CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE
Prot. n. 0064222 del 14/07/2020 - [UOR: SI001070 - Classif. II/7]
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ANTICIPATO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE
tra
l'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 codice fiscale n.80004070837, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Ginevra (CH), l’11.03. 1972 (PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx);
e
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, con sede legale in X.xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 (X.X. 80006550893), rappresentato dal suo Presidente pro tempore, Avv. Xxxxxxxxx Xxxx,di seguito anche "COA" (PEC: ord.siracusa @ xxxx.xxxxxxxxx.xx);
- Visti gli artt. 40 e 41, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e, in particolare, il co. 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;
- Vista la Convenzione-quadro, stipulata fra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, contenente la disciplina della anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, LMG-01), le modalità di svolgimento di tale tirocinio - idonee a garantire la frequenza dei corsi, la proficua conclusione degli studi universitari e l'effettiva frequenza dello studio professionale - nonché l'indicazione dei requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio;
tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le Parti
CONVENGONO
di stipulare la seguente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 6, del Decreto del Ministro della Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016.
Articolo 1
Requisiti per l'anticipazione del semestre di tirocinio
1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio, in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, lo studente - iscritto presso il Corso di laurea magistrale (LMG-01) dell'Università - che sia in regola con il pagamento delle tasse universitarie nonché con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del suddetto Corso, purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale
penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
2. L'accertamento e la valutazione dei requisiti di cui al c.1sono effettuati dai competenti Uffici di Ateneo.
Articolo 2 Progetto formativo
1. Ai fini dello svolgimento del semestre di tirocinio forense, ad integrazione delle previsioni di cui all'art. 4, le Parti contraenti della presente convenzione concordano nella identificazione delle seguenti, quali attività qualificanti del progetto formativo:
a) la frequenza delle lezioni svolte presso la Scuole Forense del COA;
b) la frequenza degli eventi per la formazione permanente e continua degli Avvocati;
c) la frequenza dei corsi di formazione in materia di deontologia forense; a tale incombenza provvede il COA, mediante l'organizzazione di uno o più incontri in materia di deontologia ed ordinamento forense, ed ordinamento giudiziario cui sono tenuti a partecipare tutti gli studenti-tirocinanti, anche contemporaneamente;
d) la elaborazione di una tesi di laurea su un caso pratico, giusta intesa fra il docente relatore, il tutor accademico ed il professionista affidatario dello studente - tirocinante.
2. Le attività sub lett. a), b) e d) non sono obbligatorie, seppur altamente qualificanti, e possono essere svolte in aggiunta a quella, invece obbligatoria, sub c) giusti accordi convenuti fra il tutor accademico ed il professionista affidatario dello studente-tirocinante.
Articolo 3
Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio
0.Xx domanda di iscrizione al registro dei praticanti verrà redatta ai sensi dell'art. 41, co. 3, legge 31 dicembre 2012, n. 247, e sarà presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'Università, entro i termini di cui all'art. 4; la Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza provvederà alla collazione delle domande e le trasmetterà al COA di Siracusa, nei termini previsti dall'art. 4; il COA delibererà ai sensi dell'art. 17, co. 7, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2.Tale domanda dovrà essere corredata:
a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d. P.R.
n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
- di cui all'art. 1della presente convenzione;
- di cui all'art. 17, c. 1, lett. a), d), e), D. g) ed h), legge 31dicembre 2012, n. 247;
b) dall'indicazione del o dei nominativi dei professionisti presso i quali si svolgerà il tirocinio;
c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università, scelto tra i docenti afferenti alla medesima struttura;
d) dal progetto formativo, comprendente obiettivi e tipologie di attività, sottoscritto dal Presidente del COA, dal tutor accademico e dal Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università.
3.È facoltà del COA prevedere attività formative ulteriori, ad integrazione di quelle di cui all'art.
2, co. l.
Articolo 4
Termini di presentazione della domanda
1. La domanda di iscrizione può essere presentata entro o l'1marzo o 1'1ottobre di ciascun anno solare.
2. Il modello di domanda di iscrizione al tirocinio forense è pubblicato sul sito-web dell'Università nonché sul sito-web del COA, secondo il format allegato alla presente convenzione.
Articolo 5 Svolgimento del semestre anticipato
del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio deve essere garantita la proficua prosecuzione degli studi universitari.
2. Ai fini del regolare completamento del semestre di tirocinio, nel rispetto degli obiettivi e delle tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente art. 3, co. 2, lett. d), lo studente-tirocinante deve frequentare lo studio legale del professionista affidatario per almeno dodici ore alla settimana; il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre - ai sensi dell'art. 8, co. 4, secondo periodo, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 - è di venti.
3. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente-tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43, legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Ai fini di cui al comma precedente, il Consiglio del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università - d'accordo con il COA di Siracusa, ai sensi dell'art. 40, co. 1, legge 31dicembre 2012, n. 247 - può disporre l'organizzazione e lo svolgimento di corsi gratuiti dedicati agli studenti-tirocinanti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale; a tal fine i suddetti corsi potranno essere impartiti, in tutto o parte, anche da avvocati che abbiano maturato una adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico ed il professionista affidatario vigilano, disgiuntamente, sulla effettiva partecipazione dello studente-tirocinante ai suddetti corsi nonché sull'andamento del semestre, attraverso colloqui mensili con lo studente.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio forense garantisce, sotto la vigilanza del COA, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. Il COA di Siracusa espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente- tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, co. 4, decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
Articolo 6
Efficacia del semestre anticipato del tirocinio
1. Xxx non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del Corso di studi, lo studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale - se non riprende il tirocinio - è cancellato dal registro dei praticanti; in tal caso il periodo di tirocinio compiuto è privo di effetti.
2. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari è altresì privo di effetti quando il praticante - conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza - non provveda a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti entro sessanta giorni dalla data del conseguimento del titolo di laurea.
0.Xx sensi dell'art. 41, co. 11, legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio non determina né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, né alcun diritto correlato alla stessa instaurazione.
4. Nel periodo di tirocinio, il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Awocati, ai sensi dell'art. 42, legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Articolo 7 Relazione finale
1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente-tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico.
2. Ai sensi dell'art. 8, co. 6, decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, è il COA - sulla base delle verifiche svolte - che rilascia allo studente-tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
3.Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il COA non rilascia l'attestato; in tal caso il praticante e l'Avvocato, presso il quale è stato svolto il tirocinio, devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, co. 7, della legge 31dicembre 2012, n. 247.
Articolo 8 Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta alcun onere economico a carico delle Parti contraenti.
Articolo 9 Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula1ed è
1 Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell’ultimo sottoscrittore, che pertanto si
rinnovabile con atto scritto.
Articolo 10 Registrazione e spese
1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dall’Università, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.
2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sarà ritenuta debitamente effettuata qualora trasmessa via PEC all’altra Parte agli indirizzi indicati in epigrafe.
Articolo 11 Clausola di revisione
1. La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni su espressa e concorde volontà delle Parti contraenti.
Articolo 12 Disposizione finale
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.
Per l’Università degli Studi di Messina Il Rettore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa Il Presidente Avv. Xxxxxxxxx Xxxx |
impegna a darne comunicazione immediata all’altra parte.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; art. 2, lett. a, Convezione)
Il sottoscritto/a codice
fiscale nato il a
(prov. ) eresidentea
Invia n.
CAP
tel. email
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)
dichiara
- di essere in possesso dei requisiti per l'accesso al "Tirocinio forense" indicati dall'art. 1 della Convenzione sottoscritta dalla Università degli Studi di Messina e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), d), e), f), g) ed h), legge 31dicembre 2012, n. 247.
In fede,
DOMANDA DI AMMISSIONE CON RISERVA
(art.2, lett. a, Convezione)
Il sottoscritto/a codice fiscale
nato/a il residente a
(prov. ) in Via n.
Tel. email
deposita
domanda di ammissione al "Tirocinio forense" con riserva sui requisiti di cui all'art. 1della Convenzione sottoscritta dall’ Università degli Studi di Messina e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, dovendo ancora conseguire CFU nella/e seguente/i materia/e:
All'esito della prova d'esame di profitto - se positivo - il Sottoscritto provvederà a depositare presso la Segreteria del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, nonché presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione della materia, del numero di CFU e della data di svolgimento della prova d'esame.
In fede,
PROGETTO FORMATIVO
Il sottoscritto/a iscritto al n. dell'albo praticanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, giusta richiesta di ammissione al "Tirocinio Forense" prot. n. , in ottemperanza all'art. 2 della Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Messina e l'Ordine degli Avvocati di Siracusa, si impegna a svolgere - sotto la supervisione del Tutor professionista e del Tutor accademico - le seguenti attività qualificanti il proprio progetto formativo:
o frequenza delle lezioni svolte presso la Scuole Forense del COA;
o frequenza degli eventi per la formazione permanente e continua degli Avvocati;
o frequenza dei corsi di formazione in materia di deontologia forense.
Xxxxxx intesa fra il docente relatore, il Tutor accademico ed il Tutor professionista, affidatario dello studente-tirocinante, il Sottoscritto si dichiara altresì disponibile ad elaborare una tesi di laurea su un caso pratico.
Le superiori attività si intendono comunque ad integrazione della partecipazione alle attività di studio ed alle udienze, nei termini e limiti indicati dalla summenzionata Convenzione.
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Il Tirocinante | Il Tutor professionista | Il Tutor accademico |