Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di . CIG
L’anno duemilaquindici, il giorno ( ) del mese di , nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx, avanti a me dott. , Ufficiale Xxxxxxx, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti: il dott. , nato a il , dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta;
e
il , nato a il , nella sua qualità di
della ditta con sede in ( ), come risulta dal in data , documento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
Premesso:
- che con delibera del Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi di questo Dipartimento del n. è stato disposto di avviare la procedura di affidamento del contratto di fornitura di , ai sensi del comma dell’articolo e dell’articolo del d.lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- che la ditta con sede legale in ( ), è risultata aggiudicataria del presente appalto, giusta decreto di aggiudicazione del n. di questa stazione appaltante, avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;
- che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi - codice fiscale 80184430587, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione”;
Ditta con sede legale in ( ) – codice fiscale – Via – CAP – PEC: , in appresso denominata più brevemente “Ditta”;
Tutto ciò premesso
i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice: Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e successive modificazioni e integrazioni;
Regolamento generale: Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
Articolo 2
Oggetto del Contratto
il dott. , nell’accennata qualità, conferisce al , che accetta in nome e per conto della ditta da lui rappresentata, l’appalto per la fornitura di n. , nelle misure e quantità
e aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nella descrizione tecnica della ditta che consta di n. pagine nonché, per tutto ciò che non è previsto in quest’ultima, nelle Specifiche tecniche dell’Amministrazione che constano di n. pagine, documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 3
Importo del contratto
Per la fornitura di cui al presente contratto verrà corrisposto l’importo di euro
più euro per IVA al 22% per complessivi euro
( ).
Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino dei materiali necessari alla produzione.
Articolo 4 Regime IVA
Il presente contratto è soggetto a IVA, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, per cui sarà disposta la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Articolo 5
Tempi di consegna
La consegna dovrà avvenire entro il termine di ( ) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo.
Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso il SADAV di Roma Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, siti sul territorio nazionale.
La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale.
Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n.
207/2010, le attività di verifica della conformità.
Articolo 6
Verifica della conformità
Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. La verifica di conformità accerterà la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2. La verifica sarà svolta ricorrendo, se del caso, a prove di laboratorio e pratiche.
L’emissione del titolo di pagamento avverrà solo successivamente all’esito positivo della verifica di conformità approvato dalla Stazione Appaltante e in base all’effettivo valore del contratto a completa esecuzione.
La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile.
Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per quei materiali e quelle forniture che risultino avere imperfezioni di lieve entità sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare, con adeguata riduzione di prezzo, la merce non corrispondente in parte alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato.
La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per la consegna di cui all’art. 5 del presente contratto.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.
La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.
Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo entro la metà del termine concesso per la fornitura previsto all’articolo 5 del presente contratto.
L’Amministrazione, autonomamente ovvero su richiesta della Ditta da presentarsi almeno quindici giorni prima del termine di consegna, si riserva la facoltà di effettuare sia le operazioni preliminari di verifica della conformità di cui all’articolo 5, che le operazioni connesse alla stessa verifica di conformità presso lo stabilimento della Ditta e a spese della Ditta stessa (che provvederà successivamente al rimborso) prima dell’introduzione dei materiali nei magazzini di destinazione. In tal caso nel termine di esecuzione di cui all’art. 5 la Ditta dovrà aver completato l’intera fornitura e averla messa a disposizione dell’Amministrazione per consentire le successive attività di controllo. L’attività di verifica della conformità troverà, comunque, definizione solo dopo la regolare introduzione dell’intera fornitura nei magazzini designati dall’Amministrazione.
Le conclusioni della commissione per la verifica di conformità diverranno definitive solo dopo l’approvazione della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi.
Tenuto conto della natura della fornitura e attesa la necessità di procedere alla verifica di conformità attraverso l’effettuazione di analisi di laboratorio che, in assenza di professionalità e mezzi propri di questa Amministrazione, non possono che essere rimesse a laboratori esterni, anche a salvaguardia dell’operato della Ditta, le parti espressamente concordano, per l’effettuazione dell’attività di verifica di conformità e nel rispetto di quanto disposto dall’art.
316 del D.P.R. n. 207/2010, il termine di giorni sessanta dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali certificate dal Direttore dell’esecuzione. Tale termine è sospeso, in analogia a quanto previsto per la fase di produzione, dal 5 al 31 agosto. Qualora per i tempi necessari all’espletamento delle prove di laboratorio non sia oggettivamente possibile concludere le operazioni di verifica della conformità nei termini indicati, le parti, previo contraddittorio, potranno concordare un diverso e nuovo termine che risulti equo nel bilanciamento degli interessi contrapposti.
Le spese per le analisi sono a carico della Ditta; sono a carico della Ditta anche i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio, fino alla concorrenza del due per mille dei manufatti consegnati.
Gli oneri per un maggiore numero di campioni e di analisi che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del fornitore nel caso che le prove stesse accertassero deficienze nei materiali forniti.
Articolo 7
Dichiarazione sedi di lavorazione
La Ditta dichiara che la lavorazione delle materie prime avverrà presso lo stabilimento della ditta stessa sito in ( ) via e la produzione dei manufatti presso lo stabilimento della ditta , sito in ( ) –
via , a partire dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione del contratto o, comunque, dell’inizio dell’esecuzione, disposta con decreto dirigenziale, effettuata ai sensi dell’articolo 5.
Articolo 8
Accertamenti regolarità lavorazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a mezzo di propri incaricati, a spese della Ditta e nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso gli stabilimenti quale presso i quali si producono i materiali per accertarsi della regolarità delle lavorazioni.
Ciò senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente articolo 6.
Articolo 9 Penali
Nel caso di ritardo nella consegna rispetto i termini stabiliti, la Ditta sarà assoggettata al pagamento di una penale in misura giornaliera dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% così come previsto all’art. 145 del D.P.R. 207/2010.
Nessuna penale sarà applicata qualora la consegna sarà interamente completata nei primi quattro giorni successivi alla scadenza del termine contrattuale. Viceversa, qualora la consegna venga ultimata oltre il predetto termine di tolleranza (4 gg.), la penale sarà computata sull’intero quantitativo di merce non consegnata alla scadenza indicata all’articolo 5. Tale beneficio non si estende alle reintroduzioni e alle sostituzioni.
Trascorse le cinque decadi, l’Amministrazione penitenziaria avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto, di incamerare l’intera cauzione nonché di far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche a trattativa privata o in economia, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.
L’Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato alla Ditta un termine perentorio della durata che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito e permanendo l’inadempimento, potrà dichiarare con semplice atto amministrativo risolto il contratto, fatte salve le altre facoltà di cui al precedente comma.
Articolo 10 Garanzie
Per garantirsi in modo efficace, l’Amministrazione potrà sospendere il pagamento al fornitore che sia anche parzialmente inadempiente fino a quando non si sia messo in regola con i suoi obblighi contrattuali.
Articolo 11 Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi a giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 12
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato d’oneri o dalle norme vigenti per il trasporto delle merci per ferrovia, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione senza che alla Ditta competa alcun compenso o rimborso.
Articolo 13 Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato direttamente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’approvazione, da parte della Direzione Generale delle Risorse materiali, di Beni e dei Servizi di questo Dipartimento, delle conclusioni rassegnate dalla Commissione di verifica e comunicate via PEC ovvero con lettera raccomandata AR, dalla medesima Direzione Generale, alla Ditta Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 21.
In caso di pagamento da parte dell’Amministrazione dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito per legge, spettano al fornitore gli interessi di mora secondo quanto previsto all’articolo 5 del d.lgs. 231/2002.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. La Ditta esenta l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Xxxxx non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico).
Articolo 14 Notifiche alla Ditta
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante. La Ditta s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 15
Osservanza di leggi e norme
La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato dalle specifiche tecniche e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dalla Ditta aggiudicataria:
- codice civile;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale del codice dei contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- unificazioni UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data della commessa;
- altre unificazioni che pur non essendo state ancora rese obbligatorie siano già concordate alla data anzidetta;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore;
Articolo 16
Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva DURC
La Ditta deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, il Responsabile del procedimento agirà secondo quanto previsto all’articolo 4 del Regolamento generale. Si richiama, a tale riguardo, quanto disposto all’articolo 6, comma 8 del Regolamento generale nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva dovesse risultare negativo per due volte consecutive.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 5 del Regolamento generale.
Articolo 17
Adempimenti antimafia - Interferenze illecite – Xxxxx di integrità
Si dà atto che è stata inviata alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – la prevista richiesta di informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del decreto legislativo medesimo si procede a stipula fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92.
INTERFERENZE ILLECITE - La Ditta si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
La Ditta si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatale anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Dei fatti sopra richiamati la Ditta darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in xxx xxxxxxxxx - x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx Dipartimento e/o Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi).
PATTI DI INTEGRITA’ – La Ditta, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare, per tutta la durata del procedimento e ogni qualvolta richiesta dall’Amministrazione, apposita dichiarazione attestante l’insussistenza dei fatti sopra richiamati che, qualora fossero accertati dall’Amministrazione con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno, per violazione di obblighi essenziali.
La Ditta, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni fornendo con la firma del presente atto ogni più ampia liberatoria affinché l’Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.
Articolo 18
Sicurezza e salute nel posto di lavoro
La Ditta s’impegna:
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 19
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, la Ditta ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza fidejussoria n. emessa in data da
, con sede in ( ) – CAP – Via
- autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. , notaio in , in data rep. n. .
Resta convenuto che l’Amministrazione ha facoltà di valersi della cauzione nel modo ravvisato più conveniente ai propri interessi per risarcimento di danni derivanti da inesecuzione totale o
parziale del contratto o per pagamento di penalità in cui la Ditta dovesse incorrere, salvo in ogni caso ogni maggior diritto per i titoli di cui sopra.
Articolo 20
Svincolo cauzione definitiva
Eseguita la fornitura, una volta constato che dalla ditta fornitrice nulla sia dovuto e che non ci sia nessuna pendenza in corso, l’Amministrazione darà il proprio consenso allo svincolo della cauzione.
Articolo 21
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dalla Ditta presso la Banca – agenzia di - IBAN . La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. , nato a ( ) il – Codice Fiscale: .
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
La Ditta s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
La Ditta dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 22
Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, la Ditta si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento.
La Ditta si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/10, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti la Ditta si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 23 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Articolo 24
Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per la Ditta fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 25 Risoluzione
Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- presenza di situazioni previste agli articoli 135 e 136 del d.lgs. 163/2006;
- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte della ditta dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- penalità superiori al 10% dell’importo del contratto dell’atto di cottimo;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nelle specifiche tecniche;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c.
Articolo 26
Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti della Ditta di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 27 Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 28
Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dalla Ditta per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
Articolo 29
Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. pagine e n. righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni e l’approvazione espressa di xxxxxxxx, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione La Ditta L’ufficiale rogante
Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- art. 6, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione della verifica di conformità;
- art. 9, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto trascorse le cinque decadi di ritardo sulla consegna, se lo disporrà l’Amministrazione con conseguente facoltà per l’Amministrazione di far eseguire in danno della ditta, a terzi, le prestazioni non eseguite;
- art. 10, con riferimento alla facoltà, per l’Amministrazione, di sospendere il pagamento in caso di inadempienza, anche parziale, della ditta rispetto agli obblighi contrattuali;
- art. 13, con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. 17, con particolare riferimento ai patti di integrità;
- art. 24, che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta;
- art. 25, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto. La Ditta