Servizi postali
Servizi postali
27 maggio 2021
La gestione del servizio postale universale è affidata a Poste Italiane s.p.a. I rapporti sono regolati da contratti quinquennali che la Commissione IX della Camera dei deputati esamina e su cui dà il proprio parere.
A tutela della concorrenza è stato eliminato l'affidamento in esclusiva a Poste italiane del servizio di notificazione degli atti giudiziari e dei verbali contenenti sanzioni per violazioni del Codice della strada.
Poste italiane fornisce anche il supporto, tramite le sue strutture e piattaforme tecnologiche, per i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.
Quadro di sintesi e interventi recenti
Il 15 ottobre 2019 è stato assegnato alla Commissione IX della Camera dei deputati lo schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane SpA sul quale la Commissione ha reso il proprio parere il 13 novembre 2019.
Con riferimento all'attività di Poste italiane, quale operatore di supporto per la digitalizzazione della pubblica amministratore, è stato previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale postale (ossia Poste italiane S.p.A.) al fine di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione nell'interesse generale, consentendo l'accesso ai servizi della p.a. in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione e conseguendo maggiore efficienza, tempestività e uniformità di erogazione su tutto il territorio nazionale (articolo 29, commi 9-bis-9-octies, del decreto-legge n. 34 del 2019). I rapporti tra l'amministrazione statale titolare del servizio digitale e il fornitore del servizio sono definiti mediante apposita convenzione. Viene riconosciuta anche in capo alle pubbliche amministrazioni non statali la facoltà di consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali di propria titolarità attraverso strutture e piattaforme tecnologiche di Poste italiane, secondo criteri che dovranno essere stabiliti sempre con i sopra ricordati decreti.
Nel settore postale è stato superato l'affidamento in esclusiva a Poste italiane del servizio di notificazione postale e comunicazione degli atti giudiziari e dei verbali di accertamento di sanzioni per violazioni del Codice della strada (legge annuale sulla concorrenza n. 124 del 2017).
Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha prorogato al 31 luglio 2020 le modalità semplificate di consegna degli invii raccomandati, assicurati e di distribuzione dei pacchi, individuate dal decreto-legge n. 18 del 2020, in ragione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative, La consegna degli invii avviene mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro ma senza raccogliere la firma del destinatario dell'invio.
Il servizio postale universale nella normativa europea
I contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cd. "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cd. "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (c.d. "terza direttiva
postale"). La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
La direttiva stabilisce che rientrino nel servizio universale almeno:
lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg
(facoltativamente innalzabili a 20 kg dagli Stati membri);
i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato; è ricompreso in tale ambito anche l'invio di posta massiva.
Il servizio postale universale deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali. E' ammessa la possibilità di deroghe che devono essere comunicate alla Commissione.
La direttiva prevede che il servizio debba assicurare il rispetto delle esigenze essenziali, definite come "motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali" in particolare:
la riservatezza della corrispondenza;
la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose;
il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformità al diritto comunitario e nazionale;
nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale, nonché la tutela della vita privata.
Con riferimento al finanziamento del servizio universale gli Stati membri non possono concedere né mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali. Il finanziamento può essere assicurato attraverso:
a) un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;
b) un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.
Gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari.
Si prescrive, inoltre, che sia assicurato dagli Stati un servizio identico per situazioni analoghe e senza discriminazioni, che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore, e che sia in grado di evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti.
Sempre in base alla direttiva, le tariffe del servizio postale devono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica.
La direttiva impone che le funzioni di regolamentazione e vigilanza del settore postale siano affidate ad una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. In Italia la funzione di autorità di settore, svolta fino al 2011 dal Ministero delle Comunicazioni, e poi, dello Sviluppo Economico, è stata attribuita, ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2011 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La direttiva precisa inoltre che rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale.
Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi designati.
Per quanto riguarda gli altri operatori del servizio postale (quelli che non sono soggetti agli obblighi del servizio universale) gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali.
L'affidatario e il finanziamento del servizio universale. Gli altri operatori postali.
Il decreto legislativo n. 261 del 1999 rappresenta a tutt'oggi il testo di riferimento per la disciplina generale del servizio postale, con specifico riferimento alla fornitura del servizio universale. Tale decreto ha recepito i contenuti della direttiva 97/67/CE ed è stato successivamente modificato dal decreto legislativo n. 384 del 2003, che ha recepito la "seconda direttiva postale", 2002/39/CE , e dal decreto legislativo n. 58 del 2011, che ha recepito la "terza direttiva postale", la direttiva 2008/6/UE del 20 febbraio 2008.
Il decreto legislativo n. 261/1999 ha previsto un unico fornitore del servizio universale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento europeo, tra fornitore del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il territorio nazionale; i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche.
Fornitore del servizio universale è riconosciuta ex lege la società Poste italiane Spa per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/2011 (e quindi fino al 30 aprile 2026). In particolare, il decreto legislativo n. 58/2011 ha disposto l'affidamento per un periodo di quindici anni, con possibilità di revoca, ogni quinquennio, qualora la verifica dello stato del rispetto degli obblighi del contratto di programma dia esito negativo.
Quanto ai contenuti del servizio universale l'Italia ha previsto che esso ricomprenda i medesimi servizi definiti a livello europeo, stabilendo che rientrano nel servizio universale anche gli invii di pacchi postali fino a 20 kg, come consentito dalla normativa europea.
La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 462) ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, il Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale possa comprendere, su richiesta di una delle parti, nell'offerta complessiva dei servizi postali le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi. Ciò estende quindi l'ambito del servizio universale (che ricomprende, secondo le direttive europee gli invii postali fino a 2 kg). Tuttavia questa facoltà non è stata esercitata nell'ambito del nuovo contratto di programma 2020-2024.
Al fornitore del servizio universale erano affidate in via esclusiva per ragioni di ordine pubblico le notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e alle notificazioni dei verbali delle violazioni del codice della strada (in precedenza la parte riservata comprendeva tutta la corrispondenza relativa a procedure amministrative e giudiziarie e tutta la corrispondenza interna e transfrontaliera superiore a 50 grammi). Tale forma di esclusiva, che appariva peraltro difficilmente conciliabile con i principi dell'Unione europea (in considerazione del divieto di concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali, previsto dalla normativa europea, su cui vedi il precedente paragrafo), è stata superata dalla legge sulla concorrenza (n. 124 del 2017, articolo 1, comma 57) che ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017, l'abrogazione del regime di esclusiva, a favore di Poste Italiane, dei servizi di notifica postale degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della strada.
In attuazione della disposizione l'AGCOM ha emanato la delibera 348/17/CONS con la quale l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. L'AGCOM ha quindi approvato, con la Delibera n. 77/18/CONS, il regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.
Successivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 luglio 2018 è stato emanato il disciplinare delle procedure di rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta dei servizi di notificazione a mezzo posta di tali atti.
Inoltre con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è stato previsto l'adeguamento delle disposizioni di legge relative alle notificazioni a mezzo posta in ragione del superamento del precedente regime di affidamento in esclusiva a Poste italiane delle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e alle notificazioni dei verbali delle violazioni del Codice della strada (art. 1, comma 461).
Il fornitore del servizio universale è individuato attraverso una designazione operata dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'analisi dei costi del servizio e di criteri quali la garanzia della continuità della fornitura del servizio, la redditività degli investimenti, la struttura organizzativa dell'impresa, lo stato economico dell'ultimo triennio, l'esperienza del settore e gli eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nello specifico settore con esito positivo. Il provvedimento ha poi confermato l'obbligo per il fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile distinguendo, fra singoli servizi, i prodotti rientranti nel servizio universale e quelli esclusi.
Il servizio universale è finanziato combinando le due modalità previste dalla direttiva europea ossia:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato.
b) attraverso un fondo di compensazione al quale sono tenuti a contribuire i titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale.
I rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati da un Contratto di programma che disciplina anche gli importi dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione del servizio universale.
Per lo svolgimento dell'attività da parte degli altri operatori è necessaria:
una licenza individuale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che intendono fornire al pubblico servizi postali che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale;
un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per gli altri operatori.
In entrambi i casi può essere richiesto alle imprese l'adempimento di specifici obblighi del servizio universale ovvero di obblighi di contribuzione al fondo di compensazione finanziaria.
L'articolo 32-bis del decreto-legge n. 91/2014 ha previsto che le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ad eccezione delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente.
Il contratto di programma con Poste italiane 2020-2024
Lo schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane SpA è stato assegnato alla Commissione IX della Camera dei deputati il 15 ottobre 2019 e su di esso la Commissione ha reso il proprio parere favorevole con osservazioni il 13 novembre 2019.
Il Contratto di programma ha durata quinquennale (2020-2024). L'articolo 1, comma 275, della legge n. 190 del 2014 ha disciplinato la procedura per l'esame dello schema di contratto di programma a partire dal periodo regolatorio 2012-2014. Tale procedura è stata applicata anche per lo schema di contratto di programma 2020-2024.
In particolare si prevede che il contratto, sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sia contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Alla luce dei pareri il Ministero può procedere al riesame dello schema medesimo, che viene, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che possono esprimere il proprio parere (non vincolante) entro 20 giorni dall'avvenuta ricezione.
Il contratto di programma 2020 - 2024, che si compone di 11 articoli, definisce:
le modalità di erogazione del servizio universale;
la possibilità di avvalersi di altre società per lo svolgimento delle attività del servizio universale; le disposizioni relative agli uffici postali che non garantiscono l'equilibrio finanziario;
il rinvio alle disposizioni riguardanti la raccolta e l'invio della corrispondenza a giorni alterni;
la rete degli uffici postali e l'apertura degli uffici postali, oltre ai parametri per la distribuzione delle
cassette postali (previsti in allegato al contratto); gli obblighi di Poste italiane;
Sono previsti gli obblighi di pubblicità e adeguamento della carta della qualità dei servizi postali e delle condizioni generali dei servizi, le disposizioni concernenti l'accesso ai servizi postali e le verifiche di carattere qualitativo effettuate a beneficio dell'Autorità. Con riferimento ai prezzi dei servizi si rinvia alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. Sono inoltre oggetto di disciplina l'emissione di carte valori, la collaborazione internazionale e l'accesso alle informazioni del pubblico e da parte dell'Agcom.
L'importo riconosciuto per l'erogazione del servizio universale è stabilito in 262,4 milioni annui (ai sensi dell'articolo 1, comma 274 della legge n. 190 del 2014) e può essere integrato fino ad un massimo di 89 milioni di euro annuali sulla base della verifica del costo netto effettivo verificato dall'Autorità.
Oltre agli obblighi di servizio universale, il Contratto stabilisce anche la possibilità di ulteriori rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.A. per la prestazione di servizi utili a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, non rientranti nel servizio postale universale, che possono formare oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero e Poste italiane. L'ambito di tali servizi aggiuntivi risulta più ampio di quello del precedente contratto di programma 2015-2019.
L'autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato il 6 dicembre 2019 al Presidente del Consiglio ed al Ministro dello Sviluppo economico, un parere relativo allo schema di contratto di programma 2020-2024.
Dossier
La distribuzione sul territorio degli uffici postali e gli orari di apertura.
La questione della distribuzione sul territorio degli uffici postali, in particolare della chiusura degli uffici nelle realtà nelle quali il mantenimento degli uffici postali è meno sostenibile, ha formato oggetto di costante attenzione sia a livello parlamentare sia nell'ambito degli interventi regolatori dell'Autorità.
In proposito, la legge n. 261 del 1999 stabilisce, in conformità ai contenuti della disciplina europea sul servizio postale universale, che sia assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza. Si precisa tuttavia che la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze dell'utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione, che dal 2011 è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).
Il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 contiene inoltre alcuni vincoli relativi alla sussistenza di un adeguato numero di punti di accesso per il servizio universale.
Per punti di accesso al servizio universale si intendono: 1) gli uffici postali. 2) le cassette postali. Per gli uffici postali Poste italiane è tenuta al rispetto dei seguenti parametri:
Punti di accesso al servizio universale | Termini del servizio |
Un punto di accesso a max 3 km dal luogo di residenza | per il 75% popolazione |
Un punto di accesso a max 5 km dal luogo di residenza | per il 92,5% popolazione |
Un punto di accesso a max 6 km dal luogo di residenza | per il 97,5% popolazione |
Almeno 1 ufficio postale | per il 96% comuni |
Inoltre, sempre in base al citato decreto ministeriale nei comuni nei quali vi è un solo ufficio postale è vietata le soppressione dello stesso.
Ciò non significa che in ogni comune debba necessariamente esservi un ufficio postale. Infatti secondo i parametri indicati, essendovi in Italia, al primo luglio 2016, 7.998 comuni, Poste italiane deve dimostrare di avere un ufficio postale in almeno 7.678 comuni. Secondo una stima prudenziale (per eccesso) fornita dalla società Poste italiane e riportata dall'Autorità nelle premesse della delibera 342/14/CONS, il numero minimo di uffici postali necessari ad assicurare il rispetto dei vigenti criteri di distribuzione è pari a circa 11.800 uffici, per cui, mantenendo inalterato il regime normativo attuale, il numero di uffici postali che Poste Italiane potrebbe decidere di chiudere è pari a poco più di 1.100 uffici (il numero degli uffici postali da 13.048 unità al 31 dicembre 2015 è sceso a 12.845 unità al 31 dicembre 2016. Nell'ambito della delibera 331/20/CONS del 22 luglio 2020 dell'AGCOM, avente ad oggetto la definizione degli standard di qualità per il servizio universale postale relativi alla continuità ed affidabilità dei servizi erogati negli uffici postali, Poste italiane indica il numero degli uffici postali della rete in "circa 12.800" dando conto di una sostanziale stabilità del numero degli uffici postali nel corso dell'ultimo quinquennio).
La delibera 342/14/CONS del 26 giugno 2014 interviene sulla materia dei punti di accesso proprio in considerazione degli effetti del piano degli interventi per la razionalizzazione degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono l'equilibrio economico", che Poste Italiane, in virtù degli impegni assunti per il perseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione, è tenuta a presentare con cadenza annuale (Contratto di programma 2009-2011, art. 2, comma 6). A seguito di una dettagliata indagine che ha rilevato la condizione di alcune aree del Paese che, per la loro particolare condizione, sarebbero state penalizzate da una razionalizzazione degli uffici, l'Autorità ha introdotto, con la medesima delibera 342/14/CONS, alcuni ulteriori elementi di limitazione alla possibilità, per Poste italiane, di intervenire mediante razionalizzazione (chiusura) di uffici. In particolare è stato introdotto:
1) il divieto di chiusura di uffici postali situati in Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani.
Per "Comuni rurali", si intendono i Comuni con densità abitativa inferiore a 150 ab/km2, secondo i più recenti dati demografici ISTAT; per "Comuni montani", i Comuni contrassegnati come totalmente montani nel più recente elenco di Comuni Italiani pubblicato dall'ISTAT.
E' ammessa tuttavia la chiusura di uffici postali nel caso in cui in tali comuni vi sia più di due uffici postali
ed il rapporto abitanti per ufficio postale sia inferiore a 800.
2) il divieto di chiusura di uffici postali che sono presidio unico nelle isole minori.
Per "isole minori" si intendono le isole, escluse Sicilia e Sardegna, in cui risiedono in maniera permanente almeno 50 abitanti, secondo i più recenti dati demografici ISTAT.
Anche a livello legislativo si sono realizzati specifici interventi per rafforzare la presenza di uffici postali sul territorio, con specifico riferimento ai piccoli comuni. Con la legge n. 158 del 2017 in particolare si è previsto che i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione, possano proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.
La legge di bilancio per il 2018 prescrive che le iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali debbano essere valutate prioritariamente dal fornitore del servizio universale.
La disposizione prevede anche che i piccoli comuni possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia e affidare a gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
Con riferimento alle cassette postali i parametri di riferimento sono definiti in proporzione agli abitanti nei centri urbani.
Quanto agli orari di apertura degli uffici postali, il decreto ministeriale 22 giugno 2007 aveva imposto il divieto di rimodulazioni giornaliere od orarie che implicassero l'apertura degli uffici postali per meno di tre giorni e per meno di 18 ore. Il successivo decreto ministeriale 7 ottobre 2008 aveva previsto che nei comuni con un unico presidio postale questo dovesse essere aperto non meno di tre giorni a settimana per almeno 18 ore a settimana. La delibera n. 342/14/CONS ha previsto una deroga nel caso in cui si tratti
di presidi unici in comuni con meno di 500 abitanti in prossimità dei quali (entro 3 km) sia presente un ulteriore ufficio postale aperto almeno 3 giorni a settimana. In tal caso è ammessa la possibilità che tale ufficio postale sia aperto 2 giorni a settimana per un totale di 12 ore.
Con riferimento all'orario di apertura estivo il decreto ministeriale 22 giugno 2007 prevede la possibilità di elaborare un piano per limitare gli orari di apertura degli uffici postali nel periodo estivo ad eccezione di quelli in territori a vocazione turistica per i quali è possibile concordare l'allungamento dell'orario. Sono previsti limiti alla possibilità di rimodulazione oraria quando ricorrono specifiche circostanze ostative. La delibera 293/13/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha precisato le modalità di definizione del criterio della "prevalente vocazione turistica" indicando gli ulteriori parametri da tenere in considerazione a tale fine.
La consegna della posta e le deroghe alla disciplina generale
La legge n. 261 del 1999 recepisce i principi della normativa europea prevedendo che il servizio postale universale debba assicurare per almeno 5 giorni a settimana una raccolta e una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità di regolamentazione in installazioni appropriate. La disciplina generale si applica al 75 per cento della popolazione nazionale (come stabilito dall'articolo 1, comma 275, della legge di stabilità per il 2014 che ha appunto modificato il limite di popolazione - da un ottavo ad un quarto della popolazione nazionale - per la quale può essere consentita l'erogazione del servizio postale a giorni alterni).
Per il restante 25 per cento della popolazione (circa 15,4 milioni di abitanti) si è prevista la possibilità di ricorrere alla fornitura a giorni alterni, che è autorizzata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità inferiore a 200 abitanti/kmq.
il comma 277 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede inoltre che il contratto di programma 2015-2019 per il servizio postale possa contenere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione (cioè l'AGCOM).
La delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 395/2015 in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha disciplinato le ipotesi nelle quali è possibile il recapito a giorni alterni della posta. In particolare:
a) si considerano ambiti territoriali con densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq:
1. i Comuni con densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq;
2. i Comuni con densità abitativa superiore o uguale a 200 ab/kmq appartenenti al territorio di province con densità inferiore a 200 ab/kmq;
b) si considerano presenti particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica nei comuni con
meno di 30 mila abitanti in cui:
1. la distanza media tra i civici (densità orizzontale dei punti di recapito) è superiore a 81,7 metri;
2. la distanza media tra i civici (densità orizzontale dei punti di recapito) è inferiore a 81,7 metri e il numero medio per civico di abitazioni e/o locali ad uso ufficio e/o commerciale (densità verticale dei punti di recapito) è inferiore a 1,4;
3. la distanza media tra i civici (densità orizzontale dei punti di recapito) è inferiore a 81,7 metri, il numero medio per civico di abitazioni e/o locali ad uso ufficio e/o commerciale (densità verticale dei punti di recapito) è superiore a 1,4 e la percentuale di utenze commerciali sul totale delle utenze è inferiore a 8%.
In relazione ai tempi di consegna della posta la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 463) ha stabilito che i piccoli comuni possono stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati.
I requisiti di qualità nell'erogazione del servizio universale e i prezzi dei servizi postali.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 396/15/CONS, ha definito, a seguito della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, ai sensi di dell'articolo 1, comma 280 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), che prevedeva appunto che l'AGCOM individuasse nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, anche tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili.
La legge di stabilità per il 2015 (comma 278 dell'articolo 1) ha inserito tra le definizioni del D.Lgs. 261/1999 la distinzione tra posta prioritaria e corrispondenza ordinaria, stabilendo che l'invio di posta prioritaria ha l'obiettivo medio di recapito entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro mentre l'invio di corrispondenza ordinaria ha l'obiettivo medio di recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro. Il comma 279 ha previsto che, per il servizio postale universale, fatta eccezione per la posta prioritaria, gli obiettivi percentuali medi di recapito siano riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo. Si prevede infine che il fornitore del servizio universale sia tenuto ad adottare modalità di ottimizzazione dei processi di lavoro anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale.
La delibera AGCOM, recependo quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2015, ha reintrodotto la distinzione tra posta ordinaria e posta prioritaria distinguendo i tempi e i costi dei due servizi, rientranti comunque nel perimetro del servizio universale.
Gli obiettivi di qualità nella consegna della posta, ivi compresa la posta prioritaria, sono condizionati dal regime di erogazione del servizio universale, con specifico riferimento alle deroghe che, ai sensi della legge di stabilità, possono coinvolgere fino ad un quarto della popolazione italiana. Ai sensi dell'articolo 1 della citata delibera, che novella la delibera 728/13/CONS introducendo un articolo 9-bis, sono infatti fissati i seguenti requisiti di qualità:
per il servizio di Posta Prioritaria:
a) un giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti per 5 giorni a settimana;
b) due giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti o destinati a Comuni serviti a giorni alterni;
c) tre giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno l'80% degli invii provenienti e destinati a Comuni serviti a giorni alterni;
d) quattro giorni lavorativi successivi a quello di inoltro nella rete postale per almeno il 98% degli invii, a prescindere dal fatto che l'invio provenga o sia destinato ad un Comune servito a giorni alterni.
per i servizi di Posta Ordinaria, Posta Massiva, Posta Assicurata e Posta Raccomandata:
a) quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel 90% dei casi;
b) sei giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel 98% dei casi;
per il Pacco Ordinario: quattro giorni lavorativi successivi a quello d'inoltro nella rete postale nel 90% dei casi.
Poste Italiane è tenuta a rispettare gli obiettivi percentuali di qualità sopra indicati. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può intervenire con prescrizioni puntuali ove gli obiettivi non siano rispettati, anche imponendo a Poste Italiane di praticare prezzi differenti per diversi livelli di qualità e di prevedere sistemi di indennizzo automatico. L'Autorità provvede a verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarità avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall'Autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno.
Con la Comunicazione 18 dicembre 2015 avente ad oggetto la verifica sulla qualità dei servizi postali, sono stati comunicati i risultati di qualità per l'anno 2014. La Comunicazione del 30 dicembre 2016 ha indicato i risultati per l'anno 2015, mentre per l'anno 2016 è intervenuta la Comunicazione del 25 maggio 2017. Per l'anno 2017 la verifica sulla qualità dei servizi postali è contenuta nella Comunicazione dell'8 maggio 2018, per l'anno 2018 nelle Comunicazioni del 27 marzo 2019 e del 12 aprile 2019, La verifica della qualità dei servizi postali pr l'anno 2019 è contenuta nella Comunicazione del 22 giugno 2020.
Il prezzo dei prodotti rientranti nel servizio universale e dei servizi di notifica a mezzo posta
Nella delibera 728/13/CONS si prevede anche la possibilità per Poste italiane di stabilire il prezzo della Posta Ordinaria relativo alla prima fascia di peso (0-20 grammi), entro il limite massimo di 0,95 euro/invio (dal primo ottobre 2015). Poste Italiane ha la facoltà di stabilire i prezzi di tutte le altre fasce di peso e di tutti gli altri formati della posta ordinaria nazionale, nonché i prezzi dei servizi di posta ordinaria internazionale, invii singoli di avviso di ricevimento e posta ordinaria on line (in tutte le loro fasce di peso, formati e zone di destinazione), in modo che siano accessibili all'insieme dell'utenza e nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.
Dal 1° gennaio 2017, Poste Italiane ha la facoltà di variare il limite massimo citato, in misura inversamente proporzionale all'andamento dei volumi di traffico. La facoltà è riconosciuta per il periodo di vigenza del Contratto di programma 2015-2019. Ogni eventuale incremento dei prezzi ha efficacia almeno annuale.
Con la delibera 469/19/CONS l'Autorità ha definito le modalità di tariffazione delle comunicazione connesse nell'ambito dei servizi di notifica a mezzo posta (atti giudiziari e comunicazioni connesse, sanzioni del Codice della strada).
L'autorità di regolazione e i principali interventi sulla disciplina del settore.
L'Autorità di regolazione indipendente del settore postale è dal 2012 l'AGCOM, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in base all'articolo 21, comma 20, Allegato A, del decreto-legge n. 201/2011), la quale ha conseguentemente istituito, nel dicembre 2012, la direzione per i servizi postali, al posto della soppressa Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Il finanziamento dell'Autorità per assicurarne l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni è assicurato (in base al decreto-legge n. 50 del 2017, che ha abrogato le specifiche norme concernenti il finanziamento dell'agenzia nazionale), per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, dal mercato di competenza, cioè dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali, secondo modalità previste dalla normativa vigente e da entità di contribuzione determinate con propria deliberazione dall'Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge. Tali somme sono versate direttamente all'Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate divengono esecutive.
La norma richiamata dal decreto-legge 50 (art. 1, comma 66 della legge n. 266 del 2005) stabilisce il contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali sia calcolato in base ai ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorità e che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera, possono essere deliberate dall'Autorità.
La misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2017 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali, nonché le relative istruzioni, sono indicate nelle delibere
n. 182/17/CONS e n. 318/17/CONS. Per l'anno 2017 l'aliquota di contribuzione è fissata all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale.
Le funzioni dell'Autorità di regolamentazione (AGCOM) nel settore postale sono:
la regolazione dei mercati postali;
la partecipazione ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
l'adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;
l'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e la promozione della concorrenza nei mercati postali;
lo svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale;
la vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
l'analisi e il monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.
Di seguito alcuni dei provvedimenti dell'Autorità relativi al servizio postale e al servizio universale:
La delibera 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, le Condizioni Generali di Servizio per l'espletamento del servizio postale universale, che sostituiscono quelle approvate con decreto ministeriale del 1° ottobre 2008.
La delibera n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013 l'Autorità ha determinato le tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale. In allegato alla delibera sono contenute le linee guida per la separazione contabile e la contabilità dei costi di Poste italiane. Tale delibera è stata poi novellata dalla successiva delibera 396/15/CONS che ha definito, a seguito della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali.
La delibera n. 412/14/CONS del 29 luglio 2014 l'AGCOM ha quantificato l'onere del servizio postale universale per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente, in 380,6 e 327,3 milioni di euro.
La delibera n.184/13/CONS del 28 febbraio 2013 concernente il regolamento sui reclami nel settore postale che definisce per tutti gli operatori postali le procedure per la gestione dei reclami, delle conciliazioni e delle controversie.
La delibera n. 342/14/CONS concernente la modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane.
La delibera n. 129/15/CONS avente ad oggetto l'approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali.
La delibera n. 395/15/CONS che, in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ha disciplinato le ipotesi nelle quali è possibile il recapito a giorni alterni della posta.
La delibera n. 396/15/CONS che stabilisce i nuovi obiettivi statistici di qualità e le nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La delibera n. 298/17/CONS relativa al calcolo del costo netto per gli anni 2013 e 2014;
La delibera n. 384/17/CONS del 5 ottobre 2017 avente ad oggetto il Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all'infrastruttura postale di Poste Italiane (anche a seguito della consultazione pubblica disposta dalla delibera n. 651/16/CONS del 21 dicembre 2016);
La delibera n. 266/18/CONS, del 6 giugno 2018, che ha fissato le nuove tariffe base dei servizi postali universali per l'editoria.
La delibera n. 214/19/CONS del 7 giugno 2019, avente ad oggetto la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2015 e 2016.
La delibera n. 79/21/CONS del 4 marzo 2021 avente ad oggetto Consultazione pubblica concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio postale universale per gli anni 2017, 2018 e 2019.
A livello normativo, l'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha abrogato il diritto ai candidati alle elezioni europee, regionali, politiche, amministrative ad avvalersi di una tariffa agevolata per l'invio postale di materiale elettorale previsto dagli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993.
La disciplina delle agevolazioni postali all’editoria
Con il decreto-legge n. 162 del 2019 è stata prorogata al 30 aprile 2026 (data di scadenza dell'affidamento legale del servizio postale universale a Poste italiane Spa) la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali, previste dalla legislazione vigente (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353), per le spedizioni di prodotti editoriali. Il 24 giugno 2020 è stato trasmessa dall'AGCM una segnalazione in merito a tale disposizione volta a richiedere l'estensione anche agli operatori diversi da Poste italiane della possibilità di accedere a tale servizio e ai relativi rimborsi.
Infatti a decorrere dal 2017, con l'articolo 2, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 2017, è stato ripristinato, fino all'adozione di nuove tariffe postali, il regime agevolato per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge n. 353 del 2003, ossia:
- dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
- dalle imprese editrici di libri;
- dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al medesimo registro (individuate dall'articolo 21, comma 3 del decreto-legge n. 216 del 2011 e indicate all'articolo 1, comma 3, del decreto-
legge n. 353 del 2003);
- dalle associazioni d'arma e combattentistiche.
Nelle more dell'adozione delle nuove tariffe postali, infatti, tali norme hanno ripristinato le agevolazioni postali all'editoria, stabilendo che ai fini della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria riconosciuta, fossero prorogate le tariffe previste dagli allegati B, D, ed E del decreto MISE 21 ottobre 2010 (decreto del Ministro dello Sviluppo economico emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), avente ad oggetto specificamente le tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, effettuate dai soggetti sopra indicati. Inoltre, fino all'adozione delle nuove tariffe postali, si è confermata l'applicazione del trattamento tariffario agevolato previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002 per le organizzazioni senza fini di lucro iscritte al registro degli operatori di comunicazione e per le associazioni d'arma e combattentistiche con riferimento alla spedizione in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta fondi. Con riferimento alle associazioni e alle organizzazioni senza fini di lucro iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle associazioni d'arma e combattentistiche, l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011 aveva consentito l'applicazione delle tariffe del decreto ministeriale 21 ottobre 2010 a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 353 del 2003 (che esclude dall'applicazione delle agevolazioni postali i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti).
Si era quindi disposto (art. 2, co. 5 del D.L. n. 244/2016), che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedesse, per un periodo di tre anni, quindi dal 2017 al 2019, al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente, al fine di permettere l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attività necessarie per fornire il servizio.
La materia delle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali è stata riordinata dal D.L.
n. 353/2003, che ha previsto l'emanazione di decreti ministeriali per definire le agevolazioni, a decorrere dal 2004, a favore di una serie di soggetti: imprese editoriali di quotidiani e periodici iscritte al ROC, imprese editrici di libri, nonché per una serie di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, definendone le caratteristiche ed i casi di esclusione. Il decreto ha inoltre previsto un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane S.p.A. in base al quale la società deve praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da un apposito decreto ministeriale (per il 2004 sono stati applicati tre decreti del Ministro delle comunicazioni emanati in data 13 novembre 2002, poi confermati dal successivo decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° febbraio 2005), e ottiene dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il rimborso della differenza tra il costo unitario della spedizione e la tariffa agevolata applicata. Il rimborso è effettuato nei limiti dei fondi appositamente stanziati.
A partire dal 2009, le agevolazioni postali all'editoria sono state oggetto di diversi interventi normativi, che le hanno fortemente limitate. Infatti l'applicazione delle tariffe agevolate è stata dapprima sospesa, per l'anno 2010, a decorrere dal 1° aprile 2010, con il D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell'articolo 10-sexies, co. 2, del D.L. n. 194/2009, che ha destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria
un importo limitato a 50 milioni di euro per il 2010. Essendo stato già maturato nel primo trimestre del 2010 un importo di circa 50 milioni di euro, il D.M. 30 marzo 2010 ha stabilito che le vigenti tariffe agevolate si applicassero fino al 31 marzo 2010, sospendendole per il rimanente periodo del 2010.
Successivamente il regime delle tariffe agevolate è stato sospeso per il periodo tra il 1° settembre 2010 e il 31 dicembre 2012 dal comma 1-bis dell'art. 2 del D.L. 125/2010: è stata infatti prevista la disapplicazione dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 353 del 2003 che prevedeva il meccanismo delle agevolazioni tariffarie e del rimborso a Poste italiane delle agevolazioni. Si sanciva, per converso, che le tariffe massime applicabili, senza oneri per lo Stato, fossero stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri: venne emanato quindi il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2010, che ha individuato le tariffe massime applicabili per tale periodo alle spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, con differenziazione delle tariffe per area geografica di destinazione degli invii, in modo da correlare maggiormente le tariffe ai costi e non gravare eccessivamente sulle imprese.
La sospensione delle agevolazioni, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2012 è stata successivamente prorogata dapprima fino al 31 dicembre 2013 (art. 21, comma 2 del decreto-legge n. 216 del 2011) e poi fino al 31
dicembre 2016 (art. 1, comma 336, della legge n. 147 del 2013).
Un ulteriore intervento, relativo alle agevolazioni per l'anno 2009, è stato disposto dall'art. 56, co. 4, della L. 99/2009 che ha previsto che - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (14 agosto 2009) – il rimborso a favore di Poste Italiane SpA delle riduzioni tariffarie applicate per la spedizione di prodotti editoriali fosse calcolato in relazione al prezzo stabilito nella convenzione in essere, in analoga materia, più favorevole al prenditore. L'incertezza su quale fosse questa convenzione ha cagionato la sospensione della liquidazione dei rimborsi dovuti a Poste Italiane SpA. L'art. 4, comma 3 del D.L. n. 63/2012 ha quindi risolto il contenzioso applicativo instauratosi, individuando precisamente il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane SpA nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2010 e il 31 marzo 2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la "convenzione più favorevole" con le tariffe stabilite, per l'anno 2012, dal D.M. 21 ottobre 2010 (Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. 23 novembre 2010,
n. 274), per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. E' rimasta invece ferma l'applicazione delle tariffe piene ai fini della liquidazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane SpA, per il periodo compreso tra il 14 agosto (data di entrata in vigore della legge n. 99/2009) ed il 31 dicembre 2009.
La privatizzazione di Poste italiane
La prima tranche di privatizzazione
Il 16 maggio 2014 è stato approvato il D.P.C.M. per la cessione di una quota fino al 40 per cento del capitale di Poste Italiane Spa, con mantenimento in capo allo Stato di una partecipazione, detenuta dal MEF, non inferiore al 60%. Sullo schema di D.P.C.M. (Atto del Governo n. 77), è stato acquisito il parere della IX Commissione Trasporti, espresso nella seduta del 26 marzo 2014. A seguito di tale decreto è stata quindi avviata la procedura per la quotazione di Poste S.p.a. sul Mercato Telematico Azionario (MTA) della Borsa Italiana S.p.A: la Consob ha approvato il 9 ottobre 2015 il Prospetto Informativo, presentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Poste Italiane S.p.A., relativo all'offerta pubblica di vendita (OPV). Il DPCM 16 maggio 2014, ha previsto infatti che la cessione potesse avvenire attraverso offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste italiane Spa, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.
L'offerta globale di azioni ordinarie di Poste Italiane S.p.A. è stata dichiarata conclusa il 23 ottobre 2015: ha interessato il 34,7% del capitale della Società (con la possibilità di arrivare al 38,2% in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe), la domanda è stata pari ad oltre 3 volte l'offerta. L'introito complessivo per il Tesoro è stato di Euro 3.058 milioni (Euro 3.364 milioni in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe).
La cessione del 35% delle quote a Cassa depositi e prestiti
Con il decreto del MEF 25 maggio 2016 è stato disposto il conferimento a Cassa depositi e prestiti
S.p.A. di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero in Poste Italiane S.p.A. a fronte di uno specifico aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e finanze, pari al 35% del capitale sociale
La seconda tranche di privatizzazione e la mancata conclusione del procedimento
L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, A.G. n. 312 prevedeva la dismissione di una ulteriore quota, detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, del capitale sociale di Poste Italiane S.p.A. mediante un'offerta di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani ed internazionali.
L'offerta al pubblico di tale ulteriore quota della partecipazione prevedeva il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35%. L'iter di questo decreto non è stato tuttavia concluso.