CONCIA INDUSTRIA
CONCIA INDUSTRIA
Aprile 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI | |||
Data di stipula | Decorrenza | Scadenza | |
Accordo di rinnovo | 5 aprile 2017 | 1° novembre 2016 | 31 ottobre 2019 |
Parti stipulanti | Unic e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 18 luglio 2013 | 1° novembre 2013 | 31 ottobre 2016 |
Parti stipulanti | Unic e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil | ||
Accordo di rinnovo | 28 giugno 2011 | 1° novembre 2010 | 31 ottobre 2013 |
Parti stipulanti | Unic e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil | ||
CCNL | 26 ottobre 2006 | 1° novembre 2006 | 31 ottobre 2010 |
Parti stipulanti | Unic e Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil | ||
Campo di applicazione | Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle aziende conciarie e dei settori collegati. |
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Categoria | Minimo contrattuale | |||
1.11.2015 | 1.11.2017 | 1.5.2018 | 1.5.2019 | |
A | 2.386,76 | 2.443,29 | 2.491,75 | 2.524,06 |
B1 | 2.048,12 | 2.093,89 | 2.133,12 | 2.159,27 |
B2 | 2.048,12 | 2.093,89 | 2.133,12 | 2.159,27 |
C1 | 1.841,35 | 1.881,74 | 1.916,36 | 1.939,44 |
C2 | 1.841,35 | 1.881,74 | 1.916,36 | 1.939,44 |
D1 | 1.700,99 | 1.735,99 | 1.765,99 | 1.785,99 |
D2 | 1.700,99 | 1.735,99 | 1.765,99 | 1.785,99 |
E1 | 1.503,03 | 1.531,85 | 1.556,54 | 1.573,00 |
E2 | 1.503,03 | 1.531,85 | 1.556,54 | 1.573,00 |
E3 | 1.503,03 | 1.531,85 | 1.556,54 | 1.573,00 |
F | 1.427,00 | 1.453,92 | 1.477,00 | 1.492,38 |
Categoria | Indennità di posizione organizzativa | |||
1.11.2015 | 1.11.2017 | 1.5.2018 | 1.5.2019 | |
A | ||||
B1 | 169,54 | 174,93 | 179,55 | 182,63 |
B2 | ||||
C1 | 85,09 | 87,77 | 90,08 | 91,62 |
C2 | ||||
D1 | 97,45 | 100,13 | 102,44 | 103,98 |
D2 | ||||
E1 | 118,43 | 122,46 | 125,92 | 128,23 |
E2 | 69,75 | 71,10 | 72,25 | 73,02 |
E3 | ||||
F |
Categoria
E.d.r.
Indennità di funzione
A | 10,33 | 25,82 |
B1 | 10,33 | |
B2 | 10,33 | |
C1 | 10,33 | |
C2 | 10,33 | |
D1 | 10,33 | |
D2 | 10,33 | |
E1 | 10,33 | |
E2 | 10,33 |
DATI RETRIBUTIVI | |||||
E3 | 10,33 | ||||
F | 10,33 | ||||
Aziende contoterziste: gli incrementi del 1° novembre 2014 e del 1° novembre 2015 decorrono rispettivamente dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016 del 1° novembre 2017 decorrono dal 1° gennaio 2018. Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio alla categoria/posizione organizzativa superiore, il numero degli scatti che si considerano maturati viene ricalcolato in base al valore dello scatto corrispondente alla nuova posizione acquisita. Elemento di garanzia retributiva 4,00 euro/mese L’EGR viene erogato ai lavoratori delle aziende nelle quali non sono stati stipulati contratti collettivi contenenti elementi economici. L’importo può essere assorbito solo da eventuali somme derivanti da accordi collettivi territoriali ove non diversamente stabilito. | |||||
Mensilità aggiuntive | Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità pari a un dodicesimo della retribuzione, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Base di computo: retribuzione globale mensile di fatto, comprendente le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo completo di turni. | ||||
Premio di risultato | La contrattazione a livello aziendale o alternativamente territoriale può prevedere erogazioni economiche correlate a parametri aventi come obiettivo incrementi di produttività e altri elementi di competitività. Nelle imprese prive di contrattazione di secondo livello viene riconosciuto un “premio ad obiettivo” pari a 4 euro/mese. | ||||
Lavoro straordinario, notturno, festivo | Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria degli elementi retributivi: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, e.d.r., scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale, eventuale indennità ex lavorazione particolare, aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale. | ||||
Altre voci | Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita al personale la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, in misura pari al 7% del minimo tabellare. Indennità ex lavorazione particolare: dal 1° ottobre 2003 vengono consolidate nel valore medio corrisposto nei precedenti 12 mesi ed erogate al titolo indicato le speciali indennità per lavorazioni nocive/pericolose di cui al c.c.n.l. 23.9.1999. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 4% dei minimi di paga base. Maggiorazione ex turnisti. I turnisti che dopo il compimento del 55° anno di età vengono assegnati a lavori a giornata mantengono in cifra fissa un importo pari a 1/15 della maggiorazione media percepita per ciascun anno di prestazione come turnista, fino ad un massimo di 15 anni. Il medesimo trattamento, ridotto del 30%, spetta anche ai turnisti con 32 anni di contribuzione pensionistica in regime obbligatorio. | ||||
Parametri retributivi | Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 25; quota oraria 173. Divisore per detrazioni: il calcolo delle detrazioni |
Scatti di anzianità | |||
Cat. | Importo | Cat. | Importo |
A | 19,63 | D1 | 13,94 |
B1 | 19,63 | D2 | 12,65 |
B2 | 17,56 | E1 | 11,88 |
C1 | 14,46 | E2 | 11,88 |
C2 | 13,94 | E3-F | 10,33 |
Tipo di prestazione | Maggiorazione |
Lavoro straordinario | |
diurno: fino a 48 ore | 15% |
diurno oltre 48 ore: prima ora | 25% |
diurno oltre 48 ore: dopo la prima ora | 35% |
festivo | 71% |
notturno (compreso o meno in turni avvicendati): prima ora | 61% |
notturno (compreso o meno in turni avvicendati): ore successive | 76% |
Lavoro notturno | |
non compreso in turni avvicendati: operai | 30% |
non compreso in turni avvicendati: impiegati | 50% |
effettuato in turni avvicendati (turno notturno) | 37% |
Lavoro festivo | |
diurno | 50% |
domenicale con riposo compensativo | 27% |
DATI RETRIBUTIVI | |
per le ore di assenza viene effettuato riproporzionando il numero di tali ore in relazione al rapporto tra 173 e le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Elementi retributivi della paga mensile o stipendio: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, e.d.r., aumenti periodici di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale ed eventuale indennità ex lavorazione particolare, eventuali aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale. Elementi aggiuntivi alla retribuzione: compenso per lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni; indennità attribuite per specifiche circostanze (es. alloggio); ex premio di produzione o indennità sostitutive; eventuali provvigioni, interessenze, ecc.; tredicesima mensilità; premi o gratifiche aventi carattere continuativo; indennità di funzione per i quadri. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz’ora dopo l’inizio dell’orario normale. Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti. Le sospensioni che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l’azienda trattiene il lavoratore in sede. |
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO | |
Categorie e qualifiche | Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 6 categorie. Nell’ambito delle categorie B-C- D-E sono previste figure professionali con mansioni equivalenti distribuite su diverse posizioni organizzative. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 5). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito a mansioni relative a più categorie viene inquadrato nella categoria e posizione organizzativa corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 30 giorni per gli operai; - 45 giorni per gli intermedi; - 3 mesi per gli impiegati; - 6 mesi per i quadri. Per impiegati e quadri il passaggio avviene anche dopo periodi non continuativi che raggiungano complessivamente la durata sopra indicata, nell’arco di 12 mesi per il passaggio alle categorie A-B e di 8 mesi per il passaggio alle altre categorie. Il passaggio avviene anche con riferimento alla sostituzione del lavoratore assente, qualora il sostituito non venga più adibito alle mansioni svolte in precedenza. Passaggi operaio-intermedio-impiegato: l’anzianità di servizio prestato nella qualifica di provenienza è utile per i diversi istituti nelle seguenti misure: |
Periodo di prova | Riduzione (impiegati): il periodo di prova è ridotto rispettivamente da 6 a 4 mesi (cat. A-B) e da 4 a 3 mesi (cat. C): - per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Lavoratori a tempo determinato: in caso di nuova assunzione di lavoratori che nei 12 mesi precedenti hanno prestato attività a tempo determinato nella stessa azienda e per le medesime mansioni, il periodo di prova è pari alla differenza tra la durata del periodo prestato e quella risultante dalla tabella con il minimo di due settimane. Lavoratori a tempo determinato: la durata del periodo di prova è ridotta alla metà per le assunzioni a termine fino a 6 mesi. |
ORARIO DI LAVORO | |
Regimi di orario | Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni. La durata massima dell’orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo di 12 mesi. Flessibilità: l’orario contrattuale può essere realizzato come media su un arco plurisettimanale secondo programmi tendenzialmente istituiti su base annua/semestrale. Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono compensate con la maggiorazione del 12% (base di computo: come lavoro straordinario). Lavoratori discontinui. L’orario di lavoro non deve superare le 48 ore medie settimanali. Turnisti. L’orario dei turnisti 3x7 e 2x7 è pari a 233,5 giornate lavorative annue. Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, sia su 3 che su 2 turni, spetta una maggiorazione del 4%. |
Banca ore | Possono confluire in banca ore le ore di straordinario effettuate; i conseguenti riposi compensativi sono fruiti secondo modalità stabilite con accordo aziendale. |
Festività | Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Pasqua: in occasione della ricorrenza pasquale viene corrisposta una quota giornaliera (1/25) della retribuzione globale di fatto. Retribuzione: il trattamento per festività comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo |
Istituto | Passaggio da operaio a intermedio | Passaggio da operaio a impiegato | Passaggio da intermedio a impiegato |
Ferie | 50% | 100% | |
Malattia | 50% | 100% | |
Preavviso | 50% | 25% * | 25% * |
* purché l’anzianità nella qualifica di provenienza non sia inferiore a 6 anni |
Categoria | Durata |
A, B1-B2 | 6 mesi |
C1-C2 | 4 mesi |
X0-X0, X0-X0 | 3 mesi |
E3, F | 2 mesi |
ORARIO DI LAVORO | |
completo di turni. | |
Ferie | Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Base di computo: il trattamento per ferie comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo completo di turni. |
Permessi ROL - Ex festività | Permessi ROL: 68 ore che maturano per ogni anno di servizio. Addetti a lavorazioni particolari: maturano ulteriori 16 ore i lavoratori addetti con continuità alla scarnatura di pelli bovine di peso superiore a 40 kg., alla spaccatura in trippa di pelli di peso superiore a 40 kg., alle botti calcinaio non automatizzate, al delanaggio pelli ovine, alle vasche tintoria e conceria di pelli da pellicceria. Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno di servizio; a fronte della reintroduzione della festività del 2 giugno vengono riconosciute 4 ore annue di riposo. Turnisti 3x5 e 3x6 che prestano attività nel turno notturno: maturano riposi aggiuntivi corrispondenti alle festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con domenica (in sostituzione del corrispondente trattamento economico) e comunque un’ulteriore giornata di riposo annuo rapportata al lavoro prestato in turno notturno. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
Malattia | Periodo di comporto: per il raggiungimento dei limiti di conservazione del posto non sono considerati i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 16 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi. Non sono cumulabili le assenze per gravi e continuativi eventi morbosi e quelle per infortunio sul lavoro. Il lavoratore può chiedere la sospensione del decorso del comporto, per i giorni di assenza (anche non continuativa) dovuti a terapie salvavita riferite a patologie oncologiche e patologie cronico-degenerative di difficile trattamento, fino ad un massimo di tre mesi. Periodo di comporto: per il raggiungimento dei limiti di conservazione del posto non sono considerati i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 5 giorni continuativi di calendario e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi. Non sono cumulabili le assenze per gravi e continuativi eventi morbosi e quelle per infortunio sul lavoro. Il lavoratore può chiedere la sospensione del decorso del comporto, per i giorni di assenza (anche non continuativa) dovuti a terapie salvavita riferite a patologie oncologiche e patologie cronico-degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie, fino ad un massimo di tre mesi; con riferimento a tali eventi l’azienda corrisponde al lavoratore un’integrazione fino al 100% della retribuzione per i giorni di assenza (anche non continuativi) fino al massimo di un mese. Trattamento economico: ricomincia ex novo: - per l’evento morboso intervenuto dopo un periodo di quattro mesi senza assenze per malattia; - dal 16° giorno di ricovero ospedaliero; - per le malattie iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto all’integrazione al 100%. Base di computo: il trattamento di malattia comprende le maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati sulla base della media relativa al ciclo completo di turni. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta, dell’aspettativa per un periodo di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi a fronte di un unico grave evento morboso. Lavoratori a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a tempo determinato con un minimo di 30 giorni. |
Maternità | Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza), purché l’assenza complessiva non superi i 15 mesi. Le assenze per maternità sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di 8 mesi e comunque per l’intero periodo di astensione obbligatoria, se di durata superiore. Congedo parentale: può essere fruito anche in forma oraria secondo modalità stabilite a livello aziendale. Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza). Le assenze per maternità sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro il limite massimo di 8 mesi e comunque per l’intero periodo di astensione obbligatoria, se di durata superiore. Congedo parentale: se fruito su base oraria è frazionabile per gruppi di 4 ore giornaliere (riproporzionati rispettivamente a 2 ore per i lavoratori con orario pari o inferiore a 20 ore settimanali. L’utilizzo orario non può essere programmato per un periodo inferiore a una giornata al mese. |
Infortunio sul lavoro | Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: come per la malattia. |
Congedo matrimoniale | In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 16 giorni consecutivi (esclusi i giorni festivi) con decorrenza della retribuzione. |
Servizio militare | Il periodo è considerato utile come anzianità di servizio agli effetti degli scatti. |
Corsi di studio e attività formative | Diritto allo studio. I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio, svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio. Le assenze contemporanee non possono superare il |
Anzianità di servizio | Durata |
fino a 10 anni | 4 settimane |
dall’11° al 15° anno | 4 settimane e due giorni |
dal 16° al 18° anno | 4 settimane e tre giorni |
oltre il 18° anno | 5 settimane |
Periodo di comporto | Periodo di assenza | Integrazione fino al |
Anzianità fino a 3 anni: 8 mesi * | primi 3 mesi | 100% |
5 mesi successivi | 50% | |
Anzianità da 4 a 6 anni: 10 mesi * | primi 4 mesi | 100% |
6 mesi successivi | 50% | |
Anzianità oltre 6 anni: 12 mesi * | primi 5 mesi | 100% |
7 mesi successivi | 50% | |
* Il periodo indicato è riferito alla malattia singola; nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell’arco di 36 mesi. |
VICENDE DEL RAPPORTO | |
3% della forza occupata nel turno cui appartengono i richiedenti. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni degli esami di diploma. Gli studenti universitari hanno diritto: a 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto, a 4 giorni di permessi retribuiti per gli esami di diploma/laurea, a ulteriori 20 giorni all’anno di permessi non retribuiti. I lavoratori studenti hanno inoltre diritto a 120 ore di permesso (di cui 40 retribuite e 80 non retribuite) per la frequenza ai corsi. Le assenze contemporanee non possono superare il 2,50% del totale dei dipendenti. | |
Altri permessi e aspettative | Aspettativa per motivi personali. Al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore a 4 anni, che ne faccia richiesta, può essere concesso un periodo di aspettativa della durata massima di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi. Durante il periodo di aspettativa non matura la retribuzione, né l’anzianità per nessun istituto. Assistenza ai familiari. Al lavoratore che assiste familiari a carico portatori di handicap o affetti da tossicodipendenza o alcolismo, possono essere concessi permessi (retribuiti in ragione del 50%) fino ad un massimo di 3 giorni di retribuzione nell’arco dell’anno. |
Trasferta | Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per ogni giorno di missione (oltre 12 ore) ha inoltre diritto a un’indennità per il rimborso delle spese non documentabili pari alle seguenti aliquote della retribuzione giornaliera: - missione con pernottamento fuori sede 50% per il primo mese, 35% per il secondo mese, 20% per il periodo successivo; - missione senza pernottamento fuori sede 37% per il primo mese, 26% per il secondo mese, 15% per il periodo successivo. L’indennità viene corrisposta nella misura fissa del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni normalmente espletate. |
Trasferimento | Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia: coniuge, figli, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2° grado) e di trasloco, è dovuta un’indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile. Il lavoratore ha diritto altresì: - limitatamente alla durata del viaggio, all’indennità di trasferta (rimborso spese non documentabili); - al rimborso dell’indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione. |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Apprendistato professionalizzante | Xxxxxx e retribuzione Riduzioni della durata massima: per gli apprendisti in possesso di titolo di studio o di attestato di qualifica, attinenti alle mansioni, la durata è ridotta di 6 mesi (nell’ultimo periodo di apprendistato). Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna, di 120 ore annue, ridotte a 80 ore se l’apprendista è in possesso di titolo di studio correlato al profilo o di idoneo attestato di qualifica equivalente. Periodo di prova: 2 mesi di effettivo servizio. Ferie: si applica la disciplina generale. Malattia: si applica la disciplina generale. Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo la legge il datore di lavoro che occupa almeno 50 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento per giusta causa. Secondo il c.c.n.l. la facoltà di assumere apprendisti può essere esercitata solo se sono stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti scaduti nei 12 mesi precedenti (ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di apprendistato non trasformati). |
Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) * | Progressione retr. (3) | Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) * | Progressione retr. (3) |
A | 1-18 | B2 | D1 | 1-16 | E1 |
19-36 | B1 | 17-32 | D2 | ||
37-54 | A | 33-48 | D1 | ||
B1 | 1-18 | C1 | D2 | 1-14 | E2 |
19-36 | B2 | 15-28 | E1 | ||
37-54 | B1 | 29-42 | D2 | ||
B2 | 1-18 | C2 | E1 | 1-12 | E3 |
19-36 | C1 | 13-24 | E2 | ||
37-54 | B2 | 25-36 | X0 | ||
X0 | 0-00 | X0 | X0 | 1-10 | F |
18-34 | C2 | 11-20 | E3 | ||
35-51 | C1 | 21-30 | E2 | ||
C2 | 1-17 | D2 | |||
18-34 | D1 | ||||
35-51 | C2 | ||||
* Assunti dal 26.4.2012: il periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni. (1) Categoria di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Categoria di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Riduzioni della durata massima: la durata del terzo periodo di apprendistato è ridotta fino ad un massimo di 6 mesi per gli apprendisti che abbiano svolto in precedenza presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Ai fini dell’apprendistato professionalizzante sono inoltre computati i periodi svolti nell’ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione. Formazione: si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi, sia interni che esterni all’azienda, di 120 ore annue, ridotte a 80 ore se l’apprendista è in possesso di titolo di studio correlato al profilo o di idoneo attestato di qualifica equivalente (in questo caso viene applicata una riduzione pari a 6 mesi della durata dell’ultimo periodo di apprendistato). Periodo di prova: due mesi di effettivo servizio; il periodo di prova è sospeso in caso di fruizione delle ferie e per eventi quali la malattia, l’infortunio, la maternità, i congedi parentali o altra causa involontaria di sospensione del rapporto superiore a 30 giorni. Ferie: si applica la disciplina generale. Trattamenti assistenziali: vengono corrisposti in modo da determinare per l’azienda oneri economici analoghi a quelli sostenuti per gli operai. Recesso: durante lo svolgimento del rapporto, in caso di dimissioni si applica la disciplina generale; completato il periodo di formazione, il c.c.n.l. prevede il recesso ai sensi dell’art. 2118 cod. civ, con preavviso che deve terminare con la scadenza naturale del contratto di apprendistato. Anzianità di servizio: il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini degli scatti di anzianità che vengono corrisposti nelle misure previste per la categoria di appartenenza. Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti (ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo di formazione ed al netto di 2 contratti di apprendistato non trasformati). | |
Altri tipi di apprendistato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. All’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, viene attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati dall’art. 4 del D.M. 12.10.2015, al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e della relativa quota percentuale così stabilita: - 1° anno 45%; - 2° anno 55%; - 3° anno 65%; - 4° anno 70%. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. L’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015, viene inquadrato, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, come segue: - percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale; - percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. |
Lavoro a tempo determinato | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica, tranne per quanto riguarda il periodo di prova (vedi). Limiti. Il c.c.n.l. dispone che ciascun datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (con arrotondamento all’unità superiore della frazione uguale o superiore a 0,5). E’ comunque consentita la stipulazione di due contratti a termine. Esclusioni: sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - nella fase di avvio di nuove attività (inizio dell’attività produttiva o di servizio, entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di una unità produttiva aziendale o di servizio, lancio di un nuovo marchio) per un periodo di 12 mesi, esteso a 18 mesi per le aziende operanti nel Mezzogiorno (tali periodi possono essere incrementati dalla contrattazione aziendale). Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale nei seguenti casi: - nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive; - nel caso di avvio di nuove attività, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nel Mezzogiorno); - assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali (nell’ambito della loro durata); - assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla L. n. 68/1999; - assunzione di soggetti con un’invalidità permanente di almeno il 20%; - in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni della durata massima complessiva i contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni riguardanti attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere. |
Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) | Categoria (1) | Periodo (2) (mesi) | Progressione retr. (3) |
A | 1-12 | B2 | D1 | 1-12 | E1 |
13-24 | B1 | 13-24 | D2 | ||
25-36 | A | 25-36 | D1 | ||
B1 | 1-12 | C1 | D2 | 1-12 | E2 |
13-24 | B2 | 13-24 | E1 | ||
25-36 | B1 | 25-36 | D2 | ||
B2 | 1-12 | C2 | E1 | 1-12 | E3 |
13-24 | C1 | 13-24 | E2 | ||
25-36 | B2 | 25-36 | X0 | ||
X0 | 0-00 | X0 | X0 | 1-10 | F |
13-24 | C2 | 11-20 | E3 | ||
25-36 | C1 | 21-30 | E2 | ||
C2 | 1-12 | D2 | |||
13-24 | D1 | ||||
25-36 | C2 | ||||
(1) Categoria di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Categoria di riferimento per la retribuzione |
DISCIPLINE SPECIALI | |
Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un adeguato periodo di affiancamento. Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi), Preavviso (vedi). | |
Lavoro a tempo parziale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro ripartito | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro stagionale | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Telelavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Somministrazione di lavoro | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Lavoro a domicilio | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA | |
Attività sindacale | Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei limiti di: - 8 ore annue retribuite nelle unità produttive fino a 15 dipendenti; - 10 ore annue retribuite nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda di norma con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Nei comprensori produttivi di settore possono svolgersi 2 assemblee interaziendali nell’anno. Il numero massimo di assemblee è fissato in 8 nell’arco dell’anno. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Componenti RSU: - unità produttive che occupano da 15 a 70 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 71 a 150 dipendenti, 4 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 151 a 230 dipendenti, 5 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 231 a 400 dipendenti, 7 rappresentanti; - unità produttive di dimensioni maggiori, 1 rappresentante ulteriore per ogni gruppo aggiuntivo di 150 dipendenti. Nelle aziende che occupano da 5 a 14 dipendenti può essere nominato un delegato d’impresa. Rappresentanti per la sicurezza: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 150 dipendenti; - 2 nelle unità produttive che occupano da 151 a 250 dipendenti; - 3 nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti. |
Permessi retribuiti | Dirigenti RSU: - unità produttive che occupano da 15 a 70 dipendenti, 2 ore all’anno per dipendente; - unità produttive che occupano da 71 a 150 dipendenti, 2 ore e 15’ all’anno per dipendente; - unità produttive che occupano oltre 150 dipendenti, 2 ore e 30’ all’anno per ogni dipendente. Rappresentanti per la sicurezza: sono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore annue per rappresentante. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 7 giorni all’anno. |
WELFARE CONTRATTUALE | |
Previdenza complementare | L’accordo 18.7.2013 fa salva la possibilità di avviare la realizzazione della previdenza integrativa al secondo livello di contrattazione. Contribuzione al fondo di previdenza integrativa (da individuare entro il 30 giugno 2017): - a carico azienda: 1,50% del minimo tabellare; - a carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (33% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza). Inoltre è dovuto un contributo aggiuntivo pari allo 0,20% del minimo tabellare per finanziare la polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità. L’obbligo contributivo decorre dal 1° settembre 2017. |
Assistenza integrativa | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
Polizze assicurative | Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti connessi con l’esercizio delle funzioni svolte. |
Contributi contrattuali | Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Preavviso | Operai La durata del preavviso è di 6 giorni per anzianità di servizio fino ad un anno e di 15 giorni per anzianità superiori. Intermedi Impiegati Lavoratori a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata del contratto ad opera del lavoratore trova applicazione la disciplina ordinaria. |
Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
C1 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
D2 | mezzo mese | 1 mese | 1 mese e mezzo |
Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti alla metà. |
Categoria | Anzianità di servizio | ||
fino a 5 anni | da 6 a 10 anni | oltre 10 anni | |
A, B1-B2 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
C1 | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 3 mesi |
altre categorie | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti alla metà. |
ESTINZIONE DEL RAPPORTO | |
Trattamento di fine rapporto | Accantonamento: secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di posizione organizzativa, indennità ex lavorazione particolare, scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, indennità di contingenza, ex premio di produzione, indennità di turno (limitatamente agli addetti a turni avvicendati), compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali, provvigioni, interessenze, cottimo, tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente, indennità specifiche e continuative di alloggio e di mensa, indennità di funzione. Quadri: in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda viene riconosciuto al quadro, che risolva il rapporto (senza effettuazione del preavviso) entro 90 giorni dalla data legale del cambiamento, un trattamento aggiuntivo al tfr pari ad 1/3 dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. |