Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.222.3
tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Cambogia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 12 ottobre 1996
Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 marzo 2000
(Stato 28 marzo 2000)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno della Cambogia,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse delle due Parti,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di aumentare la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, sono conside- rate suoi cittadini;
b) gli enti giuridici costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente che effettuano importanti operazioni com- merciali sul territorio di questa stessa Parte;
c) gli enti giuridici che non sono costituiti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente,
(i) qualora oltre il 50 per cento del loro capitale sociale appartiene a perso- ne fisiche o a enti giuridici di questa Parte contraente; o
RU 2001 500
1 Dal testo originale francese.
(ii) qualora persone fisiche o enti giuridici di questa Parte hanno la facoltà di nominare una maggioranza dei loro amministratori, o sono altrimenti abilitati giuridicamente a dirigere le loro operazioni.
(2) Il termine «investimenti» include ogni categoria di averi e in particolare:
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto rea- le, come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari nonché usu- frutti;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione derivante da un contratto e avente un valore economico;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
(e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfrut- tamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per con- tratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
(4) Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo è applicabile agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente in conformità delle sue leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore del medesimo.
Art. 3 Promozione, autorizzazione
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e autorizza tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo avere autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie in relazione a tale investimento com- prese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commer- ciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.
Art. 4 Trattamento dell’investimento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedi- menti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godi- mento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, conside- rato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godi- mento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, considerando che è determinante il trattamento più favorevole per l’in- vestitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposi- zione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:
(a) dei redditi;
(b) degli importi destinati al rimborso di prestiti o all’esecuzione di altri obbli- ghi contrattuali;
(c) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori.
(2) In caso di difficoltà eccezionali nella bilancia dei pagamenti, una Parte con- traente potrà limitare i trasferimenti di cui al paragrafo 1 lettera c del presente arti- colo. I trasferimenti dovranno tuttavia poter essere effettuati in tre rate annue uguali.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ra- gioni di interesse sociale o pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori,
che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e ade- guato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è deter- minante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra per- tinente contropartita.
Art. 7 Principio di surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il princi- pio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Per trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interes- sate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura l’investitore può sottoporre la controversia:
(a) all’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti istituito dalla Convenzione per la composizione delle contro- versie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, quando il Regno della Cambogia avrà aderito a detta Convenzione; o
(b) a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti in cau- sa, è costituito secondo le norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); le parti alla controversia possono anche convenire di sottoporre la controversia a un arbitro unico.
(3) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura di composizione o dell’esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.
2 RS 0.975.2
(4) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una con- troversia sottoposta ad arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.
Art. 9 Controversie tra Parti contraenti
(1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dal- l’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(5) Se, nei casi previsti nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 10 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto inter- nazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.
(2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte.
Art. 11 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono recipro- camente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di
tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni alle medesime condizioni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni previste dagli articoli 1-10 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
Fatto a Phnom Penh, il 12 ottobre 1996, in due originali, ciascuno in francese e nelle lingue Khmer e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il Governo
del Regno della Cambogia: Chanthol Sun