SCHEMA CONTRATTO D’AFFITTANZA AGRARIA
SCHEMA CONTRATTO D’AFFITTANZA AGRARIA
tra
il COMUNE DI FUIPIANO VALLE IMAGNA, Cod. Fisc. ……., con sede in ……., in persona di …..,
e
il Signor …………………., in qualità di ……., Cod. Fisc., …………… residente in ,
di seguito, congiuntamente, le “Parti”.
* * *
Premesso che:
- il Comune di Fuipiano Valle Imagna, di seguito anche solo “Ente Proprietario”, in data
..……….. ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto privato a cui concedere in affitto il fondo LOTTO;
- …………………, di seguito anche solo “Affittuario”, è risultato aggiudicatario del predetto LOTTO, così come risulta dal verbale di aggiudicazione approvato con determinazione, n , in
data …………
Tutto quanto sopra premesso, le Parti pattuiscono e stabiliscono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
L’Ente Proprietario concede in affitto a ………., che accetta, il fondo agricolo LOTTO catastalmente contraddistinto ai mappali …………. Avente superficie di pascolo….
L’Affittuario è autorizzato ad esercitare sul fondo di cui al presente contratto le attività di pascolamento ed allevamento di bestiame, purché in regola con i permessi e le autorizzazioni previsti di competenza dell’affittuario.
Art. 2 - Durata del contratto d’affitto
In espressa deroga alle norme della Legge 3 maggio 1982, n. 203, “Norme sui contratti agrari”, la durata dell’affitto viene convenuta in anni .. (….), con decorrenza dal …/…/…… e scadenza al – 11.11.2022.
L’affitto cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11.11.2022, data entro la quale il fondo in oggetto dovrà essere riconsegnato all’Ente proprietario libero da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata dalle Parti.
Art. 3 - Canone di affitto
Il canone annuo di affitto, determinato all’esito della procedura di gara in € (in lettere
€ ), a partire dal secondo anno sarà aggiornato annualmente in base
ai coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della Legge 3 maggio 1982, n. 203.
L’Ente Proprietario comunicherà l’ammontare dell’adeguamento ISTAT in tempo utile per il pagamento delle annate successive
Art. 4 - Pagamento del canone
Il pagamento del canone di locazione annuale dovrà essere effettuato dall’Affittuario per il primo anno in unica rata al momento della stipula del contratto, e per gli anni successivi in n. 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza al 30.04 di ogni anno e la seconda con scadenza al 30.10 di ogni anno.
Il pagamento andrà effettuato sul c/c bancario n. ……… intestato al Comune di Fuipiano Valle Imagna.
In caso di ritardato pagamento, si applicherà per ogni giorno di ritardo l’interesse di mora pari al tasso praticato dalla tesoreria comunale per le anticipazioni di cassa. Il ritardo inoltre potrà configurare inadempienza contrattuale e risoluzione del contratto a norma dell’art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 5.
Art. 5 - Garanzie
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, le Parti danno atto che l’Affittuario ha effettuato il deposito cauzionale di € , c/c bancario n. intestato all’Ente proprietario.
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell’affitto, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione l’Affittuario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell’Ente proprietario.
Art. 6 - Responsabilità
L’Affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del fondo, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’Ente proprietario non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività dell’affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività sul fondo da parte dell’Affittuario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all’interno dell’alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.
La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da essa non dipendenti, l’alpeggio non possa essere praticato per l’intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.
Art. 7 - Obblighi delle parti
L’Affittuario deve provvedere al regolare pagamento del canone di affitto, rispettare quanto previsto
dal capitolato d’affitto che costituisce parte integrante del presente contratto e quanto stabilito in sede di verbale di consegna.
L’Ente proprietario è tenuto a rispettare gli obblighi sanciti dal codice civile in materia di affitto ed a coordinare le procedure amministrative correlate al presente atto con le procedure di accesso agli aiuti comunitari, nazionali regionali, ove spettanti all’affittuario.
È espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.
Art. 8 - Risoluzione del contratto
In caso di recesso ovvero di risoluzione per inadempimento valgono le disposizioni di cui agli artt. 5 e 49, L. n. 203/1982.
La proprietà ha facoltà di risolvere il contratto qualora sia accertata la violazione dell’art. 7 e nel caso in cui l’affittuario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal capitolato d’affitto, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.
Art. 9 - Capitolato d’affitto
Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato d’affitto, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 10 - Controversie – tentativo di conciliazione – Foro competente
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l’affittuario, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della Legge 3 maggio 1982, n° 203, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2011.
Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.
Art. 11 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti ad esso allegati, vengono fatte salve le norme previste dalla legislazione vigente in materia di patti agrari.
Art. 12 - Spese contrattuali
Il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata è oggetto di registrazione fiscale presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo
Le spese relative al presente contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico dell’Affittuario. La registrazione del contratto verrà fatta a cura dell’affittuario.
Fuipiano Valle Imagna, ………..
Per l’Ente proprietario: Sig. ……………………
Per l’Affittuario: Sig. ……………………
Sottoscrizione clausole vessatorie
L’affittuario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del
presente contratto:
2) Durata dell’affitto; 3) Canone d’affitto; 4) Pagamento del canone; 6) Responsabilità; 7) Obblighi delle parti; 8) risoluzione del contratto; 9) Capitolato d’affitto; 10) Controversie-clausola arbitrale.
L’ AFFITTUARIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n° 203, il sottoscritto affittuario approva espressamente i seguenti articoli del presente contratto: 2) Durata dell’affitto; 3) Canone d’affitto; 4) Pagamento del canone; 7) Obblighi delle parti; 8) Risoluzione; 9) Capitolato d’affitto. L’ Affittuario: Sig. ……………………….
Per l’Ente proprietario: Sig. ……………………….
I Signori……… e , nella loro qualità anzidetta di rappresentanti di categoria dichiarano e
si danno reciprocamente atto di essere intervenuti nel corso delle trattative e di potere sottoscrivere il presente contratto in quanto sono stati contemplati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei Proprietari concedenti e degli Affittuari concessionari conduttori, in conformità alle funzioni rappresentative che le sopracitate Associazioni Provinciali di categoria assolvono statutariamente.
Appongono pertanto le proprie firme alla presente scrittura che, ai sensi dell’articolo 23 della Legge 11 febbraio 1971 n. 11 e di cui all’articolo 45 della Legge 3 Maggio 1982 n. 203, produce effetti derogativi alle norme di Legge vigenti, avendo constatato che le rispettive categorie rappresentate hanno trovato nel contratto, così come stipulato, un loro adeguato equilibrio economico.
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig. …………………………………………
Il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale: Sig. …………………………………………