ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 414 del 12/11/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione prestazioni a pagamento tra questo Istituto e il Comune di Albaredo d`Adige (VR) per l`esecuzione di analisi cliniche per la ricerca di SARS-CoV-2
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione prestazioni a pagamento tra questo Istituto e il Comune di Albaredo d`Adige (VR) per l`esecuzione di analisi cliniche per la ricerca di SARS-CoV-2
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
− l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ai sensi del d.lgs. n. 270/1993 e del d.lgs. n. 106/2012 è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano garantendo alle Aziende Sanitarie le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria;
− l’art. 1, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
− l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (…) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 1 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
− l’art. 6, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e), delle citate leggi regionali e provinciali prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto sia, inoltre, assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
− con nota prot. n. 5086 del 2 marzo 2020, della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, sono stati indicati gli XX.XX.XX. dotati di strutture adeguate per il contenimento biologico (BSL-3) e comprovata capacità analitica nell’impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili disponibili per fornire il supporto diagnostico in relazione all’emergenza COVID-19, tra i quali rientra l’IZSVe;
− con nota prot. n. 126692 del 19.3.2020 il Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha incaricato l’IZSVe a fornire supporto diagnostico con il proprio laboratorio in relazione all’emergenza COVID-19;
− con DPCM 13 ottobre 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 in vigore dal 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020 come precedentemente prorogato, efficaci fino al 13 novembre 2020;
− l’allegato 12 al DPCM 13 ottobre 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti d lavoro tra il Governo e le parti sociali” ha fornito indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19;
− l’art. 12 del surrichiamato Protocollo prevede, in particolare, che il medico compente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, possa suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
− il Comune di Albaredo d’Adige, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x.0 xx Xxxxxxxx x’Xxxxx (XX), con nota del 06.11.2020 trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al ns. prot. n. 10020 di pari data, ha richiesto all’Istituto l’instaurazione di un rapporto convenzionale per poter usufruire delle prestazioni erogate da IZSVe, in subordine ai propri compiti istituzionali, consistenti nell’esecuzione di analisi cliniche molecolari per ricerca SARS- CoV-2 su campioni salivari a favore del proprio personale (n. indicativo 28 persone), funzionali a contrastare il rischio di contagio da virus COVID-19 nell’ambiente di lavoro e a tutelare la salute dei lavoratori.
Al fine di formalizzare il rapporto e regolarne i rapporti giuridici ed economici, è stato concordato, per vie brevi, il testo della convenzione con il Comune in parola, il cui schema, unitamente al relativo allegato n. 1 “Modulo per l’accettazione dei campioni nell’ambito della convenzione per l’esecuzione di testo molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2” si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Al fine di dare seguito alla suindicata richiesta, la Direzione generale cha richiesto di procedere con gli adempimenti finalizzati alla stipula della convenzione.
Con la sottoscrizione della convenzione in parola – con decorrenza dal 16.11.2020 e validità fino al 15.02.2021 con possibilità di proroga per pari periodo, previo accordo scritto
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
tra le Parti, l’Istituto si impegna a fornire le prestazioni indicate all’art. 1; per tali attività il Comune in parola corrisponderà ad IZSVe i seguenti prezzi unitari, calcolati dall’U.O. Controllo di Gestione sulla base dei costi dei produzione e approvati dalla Direzione generale nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del Tariffario dell’IZSVe:
- €/campione salivare 45,00 (quarantacinque euro), per ciascun test molecolare su singolo campione salivare;
- €/campione salivare in pool 25,00 (venticinque euro) per test molecolare su campione salivari in pool (minimo 5 campioni- massimo 10 campioni);
- €/campione 40,00 (quaranta euro), per ripetizione test molecolare su ciascun campione salivare del pool risultato positivo.
I suindicati prezzi si intendono esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/1973 e restano fissi e invariati fino al 31.01.2021. Successivamente a tale data, come previsto all’art. 4, punto 3, potranno essere oggetto di rivalutazione dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche.
Il pagamento del corrispettivi sarà effettuato dal Comune in rate trimestrali posticipate su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a pagamento per l’esecuzione di analisi cliniche molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2” tra il Comune di Albaredo d’Adige (VR), nella persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, dr. Xxxxxxxx Xxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale unitamente al relativo fac simile di “modulo per l’accettazione dei campioni nell’ambito della convenzione per l’esecuzione di test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2” (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate e nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del Tariffario dell’IZSVe, l’applicazione dei prezzi unitari di seguito indicati, calcolati dall’U.O. Controllo di Gestione sulla base dei costi di produzione e approvati dalla Direzione generale:
- €/campione salivare 45,00 (quarantacinque euro), per ciascun test molecolare su singolo campione salivare;
- €/campione salivare in pool 25,00 (venticinque euro) per test molecolare su campione salivare in pool (minimo 5 campioni- massimo 10 campioni);
- €/campione 40,00 (quaranta euro), per ripetizione test molecolare su ciascun campione salivare del pool risultato positivo;
4. di stabilire che i prezzi di cui al punto che precede resteranno fissi e invariati fino al 31.01.2021. Successivamente a tale data, come previsto all’art. 4, punto 3, potranno essere oggetto di rivalutazione dandone comunicazione a mezzo PEC
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche;
5. di dare atto che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune di Albaredo d’Adige in rate trimestrali posticipate, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe per le prestazioni eseguite;
6. di imputare gli importi che deriveranno dall’applicazione della presente convenzione al sottoconto 620010690 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate s soggetti privati – analisi su tamponi COVID-19” del bilancio economico preventivo 2020 e futuri (cdc 2711).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per prestazioni a pagamento per l’esecuzione di analisi cliniche molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2” tra il Comune di Albaredo d’Adige (VR), nella persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, dr. Xxxxxxxx Xxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale unitamente al relativo fac simile di “modulo per l’accettazione dei campioni nell’ambito della convenzione per l’esecuzione di test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2” (allegato 1);
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate e nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento del Tariffario dell’IZSVe, l’applicazione dei prezzi unitari di seguito indicati, calcolati dall’U.O. Controllo di Gestione sulla base dei costi di produzione e approvati dalla Direzione generale:
- €/campione salivare 45,00 (quarantacinque euro), per ciascun test molecolare su singolo campione salivare;
- €/campione salivare in pool 25,00 (venticinque euro) per test molecolare su campione salivare in pool (minimo 5 campioni- massimo 10 campioni);
- €/campione 40,00 (quaranta euro), per ripetizione test molecolare su ciascun campione salivare del pool risultato positivo;
4. di stabilire che i prezzi di cui al punto che precede resteranno fissi e invariati fino al 31.01.2021. Successivamente a tale data, come previsto all’art. 4, punto 3, potranno essere oggetto di rivalutazione dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche;
5. di dare atto che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Comune di Albaredo d’Adige in rate trimestrali posticipate, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe per le prestazioni eseguite;
6. di imputare gli importi che deriveranno dall’applicazione della presente convenzione al sottoconto 620010690 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate s soggetti privati – analisi su tamponi COVID-19” del bilancio economico preventivo 2020 e futuri (cdc 2711).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 5 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 6 di 6
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 414 del 12/11/2020
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione prestazioni a pagamento tra questo Istituto e il Comune di Albaredo d`Adige (VR) per l`esecuzione di analisi cliniche per la ricerca di SARS-CoV-2
Pubblicata dal 16/11/2020 al 01/12/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
Convenzione per prestazioni a pagamento
per l’esecuzione di analisi cliniche molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2 tra
Il Comune di Albaredo d’Adige (di seguito per brevità denominata “Comune” e o “cliente “), con sede in Albaredo
d’Adige (VR), Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Codice Fiscale 00264700238 Partita IVA 00264700238, legalmente rappre- sentata dal Sindaco pr tempore dr. Xxxxxxxx Xxxx, nato a Verona il 31.07.1984, domicilaito per la sua carica presso la sede comunale
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità denominato “IZSVe”), con sede in Legnaro PD, Viale dell’Università n. 10, Codice Fiscale e Partita IVA 00206200289, legalmente rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx,
− l'IZSVe ai sensi del d.lgs. n. 270/1993 e del d.lgs. n. 106/2012 è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano garantendo alle Aziende Sanitarie le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria;
− l’art. 1, comma 6, del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare conven-
zioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, orga- nizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
− l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xx-
xxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (…) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
− l’art. 6, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e), delle citate leggi regionali e
provinciali prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto sia, inoltre, assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
− con nota prot. n. 5086 del 2 marzo 2020, della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, sono stati indicati gli XX.XX.XX. dotati di strutture adeguate per il contenimento biologico
(BSL-3) e comprovata capacità analitica nell’impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili disponibili per fornire il supporto diagnostico in relazione all’emergenza COVID-19, tra i quali rientra l’IZSVe;
− con nota prot. n. 126692 del 19.3.2020 il Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha incaricato l’IZSVe a fornire supporto diagnostico con il proprio laboratorio in relazione all’emergenza COVID-19;
− Con DPCM 13 ottobre 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19 in vigore dal 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020 come precedentemenete
prorogato, efficaci fino al 13 novembre 2020;
− l’allegato 12 al DPCM 13 ottobre 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti d lavoro tra il Governo e le parti sociali” ha fornito indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19;
− l’art. 12 del surrichiamato Protocollo prevede, in particolare, che il medico compente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, possa suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 è stato prorogato fino al 31.01.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
− il Comune con nota del 06.11.2020 acquisita a ns. prot. n. 10020 del 06.11.2020 ha richiesto all’Istituto l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata, per poter usufruire delle prestazioni erogate da IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali, consistenti nell’esecuzione di analisi cliniche molecolari per ricerca SARS- CoV-2 su campioni salivari a favore del proprio personale (indicativamente n. 28 persone) , funzionali a contrastare il rischio di contagio da virus Covid-19 nell’ambiente di lavoro e a tutelare la salute dei lavoratori;
− L’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
− l’IZSVe, in possesso delle competenze e delle attrezzature idonee all’effettuazione delle analisi e alla refertazione di campioni salivari per la determinazione di SARS-CoV 2, denominato COVID-19 è interessato a svolgere i servizi richiesti dal Comune, in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto e all’ulteriore normativa applicabile;
− in considerazione delle suesposte premesse e dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, individualmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 1 - Oggetto della convenzione
1. Oggetto della presente convenzione è l’esecuzione da parte dell’IZSVe, mediante il proprio personale e con l’utilizzo delle apparecchiature di proprietà, delle analisi cliniche molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2 su campioni di saliva a favore del personale del Comune inviati dallo stesso con le modalità più sotto indicate.
2. Le analisi saranno svolte secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
3. L’IZSVe si impegna a:
- fornire il kit per la raccolta dei campioni salivari, che saranno ritirati presso la Sezione Territoriale di Verona;
- eseguire i test molecolari su campioni salivari (in singolo e in pool). In caso di positività del pool, il test viene ripetuto su ciascun campione del pool.
- garantire la restituzione dell’esito entro 48 (quarantotto) ore lavorative dall’accettazione del campione.
4. Resta a carico del Cliente la raccolta dei campioni salivari e consegna degli stessi pressola sede centrale dell’IZSVE con le tempistiche modalità da concordarsi con il laboratorio di riferimento.
Il Cliente si impegna a comunicare con almeno una settimana di anticipo la previsione indicativa di fabbisogno di analisi e a recapitare i campioni presso la sede centrale dell’IZSVe il martedì (giorno della settimana concordato) entro le ore 13.00.
Art. 2 - Consegna campioni e ritiro referti
1. Il materiale da sottoporre ad analisi verrà conferito ad IZSVe con modalità diretta a cura di Cliente. L’imballaggio, il trasporto e la consegna del Campione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.
2. All’atto della consegna il materiale dovrà essere accompagnato da documento di accompagnamento (vedi l’allegato “modulo per l’accettazione dei campioni nell’ambito della convenzione per l’esecuzione di test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2) ove sono specificati, di volta in volta, il soggetto richiedente, la natura dei campioni conferiti, gli esami di cui viene richiesta l’esecuzione ecc.
3. I campioni dovranno essere confezionati secondo le indicazioni concordate con IZSVe. I campioni che non sono conformi a queste indicazioni saranno considerati inadatti, non sottoposti ad analisi ed eliminati.
4. Per l’esecuzione di test molecolari in pool su campioni salivari, la quantità minima per ciascun conferimento giornaliero complessivo è di 20 campioni. Quantità inferiori saranno processate in singolo
5. I rapporti di prova (RdP) verranno consegnati al Medico Competente del Comune tramite il servizio on-line IZIWEB oppure tramite modalità alternative previamente concordate con il Cliente (es: PEC, fax, posta ordinaria, posta elettronica). Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso verranno create dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
6. E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale.
Art. 3 – Garanzie e responsabilità
1. Il Cliente garantisce che, al momento della consegna dei materiali a IZSVe questi saranno conformi agli standards. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa comunicazione scritta al cliente, indicando la motivazione.
2. Il Cliente si impegna a liberare e tenere indenne IZSVe da ogni danno diretto, indiretto o conseguente, che possa verificarsi durante il trasporto dei materiali.
3. In caso di risultato positivo (positività dei campioni salivari), resta a carico del Comune, per il tramite del Medico Competente, l’obbligo di segnalazione alle autorità competenti, ai fini dell’adozione delle necessarie misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
1. Per le prestazioni eseguite il Comune di Albaredo d’Adige s’impegna a corrispondere all’IZSVe i seguenti prezzi unitari:
- €/campione salivare 45,00 (quarantacinque euro), per ciascun test molecolare su singolo campione salivare;
- €/campione salivare in pool 25,00 (venticinque euro) per test molecolare su campione salivari in pool (minimo 5 campioni- massimo 10 campioni);
- €/campione 40,00 (quaranta euro), per ripetizione test molecolare su ciascun campione salivare del pool risultato positivo.
2. Ciascun pool potrà essere composto da un minimo di 5 campioni ed un massimo di 10 campioni. Il conferimento di campioni salivari da sottoporre ad analisi in numero inferiore a 5 comporta l’analisi in singolo e l’applicazione del prezzo unitario a campione di €. 45,00. La processazione in singolo sarà applicata su tutti i conferimenti giornalieri con numero di campioni inferiore alla quantità minima complessiva di cui all’art. 2, punto 4.
3. I suindicati prezzi si intendono esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/1973 e restano fissi e invariati fino al 31.01.2021. Successivamente a tale data potranno essere oggetto di rivalutazione dandone comunicazione a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, il Cliente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comu- nicazione inviata dall’IZSVe.
4. Il pagamento degli esami eseguiti, dovrà essere effettuato in rate trimestrali posticipate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
5. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà risolvere la presente convenzione ai sensi del successivo art. 13, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Art. 5 - Durata e modifica
1. La validità della presente convenzione decorre dal 16.11.2020 al 15.02.2021 con possibilità di proroga per pari periodo, previo accordo scritto tra le parti.
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
2. Il presente contratto decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà al cliente tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonchè le diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo contratto.
Art. 6 – Sospensione dell’esecuzione
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 4 senza che ciò comporti per il cliente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti
Art. 7 – utilizzo dei dati e delle informazioni
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente accordo in forma anonima – garantendo l’anonimato del campione – per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
A tal fine ai campioni/dati sarà attribuito un codice (pseudonimizzazione); in tal modo questi verranno condivisi e utilizzati per scopi di ricerca garantendo che il campione non possa essere direttamente identificato. I campioni saranno conservati xxxxxx manterranno un’utilità dal punto di vista scientifico.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali e confidenzialità
1. Il Comune diAlbaredo d’Adige ai sensi e per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), è il titolare del trattamento dei dati personali e l’IZSVe ne è il responsabile esterno. Tale rapporto verrà regolamentato e dettagliato tramite apposito e distinto accordo.
2. Il Comune diAlbaredo d’Adige si impegna a sottoporre, in occasione della raccolta del campione salivare, l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, anche sensibili e ad acquisire il consenso informato per gli scopi e le finalità di cui alla presente convenzione, incluso il trattamento dei dati per fini scientifici di cui all’art. 7.
3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione della presente convenzione s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unitamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali
Art. 9 – Divieto di utilizzo del logo
1. Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l’utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
Art. 10 – Recesso unilaterale
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso in cui entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione a mezzo PEC della data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione delle prestazioni, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 11 – Forza maggiore
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile.
Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “Evento di Forza Maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente contratto, Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
Art. 12 - Risoluzione
1. Nel caso di grave inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, ciascuna Parte potrà risolvere la presente convenzione mediante comunicazione scritta alla controparte con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Costituirà grave inadempimento, la violazione di qualsiasi obbligazione, principale o accessoria, reiterata nonostante la diffida ad adempiere della controparte.
2. L’adempimento della Parte nelle more della ricezione della comunicazione di risoluzione, sana l’inadempimento ma non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento degli eventuali danni subiti. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, l’efficacia della risoluzione non pregiudicherà le obbligazioni già eseguite dalle Parti né i diritti da queste acquisiti anteriormente alla risoluzione.
Art. 13 – Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto al Cliente di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.
Art. 14 - Modifiche e comunicazioni
2. La presente convenzione può essere modificata e derogata solamente per accordo scritto tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante PEC, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
Art. 15 -Prevenzione della corruzione e codice etico di comportamento dell’IZSVe
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
Il Cliente si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/DL33/atticodice.xml.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx- rente/DL33/altricorruzione.xml.
La violazione dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 16 – Oneri per la stipula
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico dello Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
Art. 17 - Negoziazione
1. La presente Convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà come ivi debitamente, chiaramente e correttamente riportata.
Art. 18 - Rinvio a norme vigenti
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia, alle disposizioni del codice civile in materia contrattuale, in quanto applicabili, ed alle vigenti condizioni generali di contratto pubblicate sul sito dell’Istituto xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Art. 19 - Risoluzione controversie
1. La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, in conseguenza dall’applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Padova.
Letto, confermato e sottoscritto
Padova, lì ………. Legnaro (PD), li …………..….
IL SINDACO IL DIRETTORE GENERALE
Comune di Albaredo d’Adige Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie xxxx. Xxxxxxxx Xxxx dott.ssa Xxxxxxx XXXXX
Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiarano di approvare espressamente e in modo specifico le clausole di cui agli artt. 1 (oggetto), 3 (garanzie e responsabilità), 4 (corrispettivo), 6 (sospensione dell’esecuzione), 10 (recesso unilaterale), 11 (forza maggiore), 12 (risoluzione), 13 (cessione del contratto) 14 (modifiche e comunicazioni) 19 (risoluzione delle controversie)
IL SINDACO
Comune di Albaredo d’Adige xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
pag. 6 di 6
Allegato 1 alla convenzione per esecuzione test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2
Modulo per l’accettazione dei campioni nell’ambito della convenzione per l’esecuzione di test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2
Struttura Richiedente convenzionata con l’IZS delle Venezie
……………………………………………………………………………………………………………….. Denominazione Ditta/Struttura in cui è stato fatto il prelievo
…………………………………………………………………………………………………………………; sita nel Comune……………………………………………..…..(……)
Si chiede esecuzione test molecolare per ricerca di SARS-Cov-2 su:
□ tampone/i rinofaringeo/i
□ campione/i salivare/i analizzati in singolo;
□ campione/i salivare/i analizzati in pool (minimo 5 campioni - massimo 10 campioni); Numero totale campioni conferiti ……….., I campioni sono contrassegnati con numerazione
progressiva dal numero al numero
Indicare la composizione desiderata dei pool
Pool 1:……………………………………….
Pool 2: ……………………………………………
Pool 3:…………………………………………….
Pool 4: ……………………………………………
Pool 5:…………………………………………….
Pool 6: ……………………………………………
Pool 7:…………………………………………….
Pool 8: ……………………………………………
Pool 9:…………………………………………….
1
Allegato 1 alla convenzione per esecuzione test molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2
Pool 10: ……………………………………………
Data di invio campioni: …………………..............................
Firma richiedente ……………………………………………….
2