POLIZZE COLLETTIVE
CARDIF ASSURANCE VIE – Rappresentanza Generale per l’Italia
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS – Rappresentanza Generale per l’Italia
TA7472 - Ed. 02/2017
POLIZZE COLLETTIVE
N. 5118/01 e N. 5490/02
Edizione 02/2017
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota informativa relativa alla Polizza Vita
• Nota informativa relativa alla Polizza Danni
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
• Modulo di adesione
deve essere consegnato al Contraente e all'Aderente/Assicurato prima della sottoscrizione.
La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
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Indice
Nota Informativa Polizza n. 5118/01 1 di 4
A. La Compagnia Assicurativa 1 di 4
B. Informazioni sull'intermediario 1 di 4
C. Prestazioni Assicurative e Garanzie 1 di 4
D. Xxxxx, sconti e regime fiscale 2 di 4
X. Xxxxx informazioni sul contratto 2 di 4
Nota Informativa Polizza n. 5490/02 1 di 4
A. La Compagnia Assicurativa 1 di 4
B. Informazioni sull'intermediario 1 di 4
C. Il contratto di assicurazione 1 di 4
D. Liquidazioni e reclami 3 di 4
Glossario 1 di 4
Condizioni di Assicurazione 1 di 12 Polizze in sintesi 1 di 12 Norme che regolano l’assicurazione 2 di 12
Cosa e chi coprono le Polizze 2 di 12 Chi si può assicurare 2 di 12 A quali condizioni opera l’Assicurazione 2 di 12 Come assicurarsi 3 di 12 Quanto durano le garanzie 3 di 12 Si può recedere dall’Assicurazione 3 di 12 Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia 4 di 12 Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture 6 di 12 A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia 7 di 12 Chi ha diritto all'Indennità in caso di Sinistro 7 di 12 Come si calcola e come si paga il Premio 7 di 12 Come si denuncia un Sinistro 8 di 12 Quando riceverò l'Indennità 9 di 12 Quale legge si applica a questo contratto 9 di 12 Come comunico con le Compagnie 9 di 12 Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi 9 di 12 Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità 9 di 12 Qual è il foro competente in caso di controversia 9 di 12 A chi devo inviare un eventuale reclamo 9 di 12 Come sono tutelati i miei dati personali 10 di 12 Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità 12 di 12 Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento delle Polizze n° 5118/01 e n° 5490/02 12 di 12
Modulo di Adesione 1 di 2
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Nota Informativa Polizza Collettiva n°5118/01 - Polizza Vita
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione. Cardif Assurance Vie ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.
Troverà sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
A - La Compagnia Assicurativa
1. Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Assurance Vie, che ha la sede sociale in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx (Xxxxxxx).
La Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx 0000/00 – che copre i rischi di Decesso e Invalidità Permanente – (di seguito, la “Polizza”) è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia della Compagnia.
La Rappresentanza Generale per l'Italia, soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510152
• REA: 1254537
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 00 000000
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Situazione patrimoniale della Compagnia Patrimonio netto: 4.162,976 Milioni di Euro, di cui 719,167 Milioni di Euro di capitale sociale e
3.443,809 Milioni di Euro di riserve patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).
B - Informazioni sull'intermediario
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. che ha stipulato la polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un finanziamento concesso dalla stessa Contraente
e propone l’adesione alle coperture su incarico della Compagnia.
• Capitale Sociale: 659.403.400 Euro i.v.
• Sede legale: Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx
• Indirizzo PEC: findomestic_banca_pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
• X.X.X. 000000 XX
• Cod. Fisc./Part. IVA e Registro Imprese di Firenze: n. 03562770481
• Albo Banche: n. 5396
• iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas).
C - Prestazioni Assicurative e garanzie
L'Assicurazione è abbinata al Finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A..
La durata del contratto non può superare la durata del Finanziamento al quale è abbinato. In casi particolari, la durata può essere inferiore, come indicato all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Le garanzie
L'Assicurazione, nei limiti di quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione (eventi o situazioni esclusi dalla copertura), copre i rischi di:
• Decesso
• Invalidità Permanente
La Polizza viene offerta esclusivamente insieme alla Polizza Collettiva n° 5490/02 stipulata tra Findomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia e, per questo, le Condizioni di Assicurazione descrivono in un unico documento tutte le garanzie delle due polizze collettive.
La Contraente e la Compagnia hanno concordato tra loro il collegamento fra le due polizze collettive disciplinando nelle Condizioni di Assicurazione le relative conseguenze.
Le Condizioni di Assicurazione descrivono nei dettagli le singole prestazioni. Le esclusioni sono indicate all'art. 8.
È importante che l’Aderente/Assicurato legga con estrema attenzione e comprenda:
• le condizioni che devono sussistere al momento dell’Adesione e che devono permanere durante l’assicurazione > art. 3 (a quali condizioni opera l'Assicurazione) delle Condizioni di Assicurazione
CARDIF ASSURANCE VIE
Rappresentanza generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx - Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00 - PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Société Anonyme - Capitale Sociale € 719.167.488 i.v. - Sede sociale: 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx - Registro commercio Parigi B 732 028 154
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916510152 - R.E.A. n°1254537
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• le conseguenze per l’eventuale venir meno delle condizioni di cui sopra > artt. 5.2 (sulla cessazione delle garanzie) e 6.2 (sul recesso
delle Compagnie) delle Condizioni di Assicurazione. È anche importante che l'Aderente/Assicurato legga con attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.
4. Il Premio
Il Premio si paga in anticipo e periodicamente. L'ammontare dipende dall’importo della rata del Finanziamento.
Il Premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del finanziamento (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l’intermediario).
Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
Emissione del contratto | 5,00 euro |
Remunerazione Intermediario | in media 58,45% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 58,45 euro). |
Costi a carico dell'Aderente:
7. Regime fiscale
Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per questa Polizza prevede:
• la totale esenzione da imposte sui premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente
• una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 19% dei premi versati per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente entro
i limiti previsti dalla normativa. La detrazione è riconosciuta all’Aderente
• la totale esenzione da imposte della prestazione pagata ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente.
E - Altre informazioni sul contratto
8. Perfezionamento del contratto
Le modalità di perfezionamento dell’adesione alla Polizza sono indicate all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, e la decorrenza delle garanzie all'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia può riconoscere all’intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
X - Xxxxx, sconti e regime fiscale
5. Costi
Costi a carico dell'Aderente:
Emissione del contratto | 5,00 euro |
Remunerazione Intermediario | in media 58,45% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 58,45 euro). |
La Compagnia può riconoscere all’Intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
6. Sconti
Non sono previsti sconti di Premio.
9. Riscatto e riduzione
Non è possibile riscattare o ridurre la Polizza.
10. Diritto di recesso
10.1 - Recesso del cliente
È possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.
In caso di recesso, la Contraente riduce la durata e/o l’importo delle rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio eventualmente versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto, con cessazione degli addebiti
del Premio per i mesi seguenti. In questo caso, la Compagnia è espressamente liberata dall’Aderente da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza. Recedere dalla Polizza significa recedere anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione
di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
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10.2 - Recesso della Compagnia
La Compagnia può recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso. La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5490/02. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni è elencata all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia liquiderà il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro
(art. 2952 del Codice Civile). La Compagnia, nei casi previsti dalla legge sui rapporti dormienti, n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, verserà i diritti non richiesti e quindi prescritti al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
12. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano, per tutta la durata della copertura assicurativa, è l'italiano.
13. Reclami
Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
email xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una
comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nell’Allegato 7B, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità
sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda il mancato rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax, all'IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile
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• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution)
a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx- clientele/comment-contacter-lacp.html
14. Comunicazioni tra l’Aderente/Assicurato e la Compagnia
Per ogni comunicazione che riguarda la Polizza, l'Aderente/Assicurato deve scrivere a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
La Compagnia invia le sue comunicazioni all’ultimo indirizzo comunicato dall’Aderente/Assicurato o al suo indirizzo email se ha dato l'autorizzazione.
15. Conflitti d'interesse
La Compagnia vigila per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell’ambito delle operazioni in conflitti d’interesse, ha rilievo l’assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia.
Pur in presenza del conflitto d'interesse, la Compagnia opera in modo da non danneggiare gli Aderenti e da ottenere per loro il miglior risultato possibile.
Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Vie ne è responsabile.
CARDIF ASSURANCE VIE
Il Condirettore Generale
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Nota Informativa Polizza Collettiva n°5490/02 - Polizza Danni
Prima di concludere l’Assicurazione legga attentamente questa Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione. Cardif Assurances Risques Divers ha redatto questa Nota Informativa secondo lo schema elaborato dall'ISVAP, ora IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che
ne stabilisce ma non ne approva i contenuti.Troverà sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx le modifiche al Fascicolo Informativo che non derivano da innovazioni normative.
A - La Compagnia Assicurativa
1. Informazioni generali sulla Compagnia
La Compagnia assicurativa è Cardif Assurances Risques Divers, che ha la sede sociale in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx (Xxxxxxx). La Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx 0000/00 – che copre i rischi di Perdita d’Impiego e
Inabilità Temporanea Totale – (di seguito, la “Polizza”) è stipulata con la Rappresentanza Generale per l’Italia della Compagnia. La Rappresentanza Generale per l’Italia, soggetta a Direzione e Coordinamento di BNP Paribas Cardif, opera in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta alla vigilanza dell’Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• P. IVA, CF e Registro Imprese di Milano: 08916510153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
• Telefono: 00 000000
• Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Situazione patrimoniale della Compagnia Patrimonio netto: 308,949 Milioni di Euro, di cui 16,876 Milioni di Euro di capitale sociale e 292,073 Milioni di Euro di riserve patrimoniali (dati dall'ultimo bilancio approvato).
B - Informazioni sull'intermediario
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. che ha stipulato la polizza collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un finanziamento concesso dalla stessa Contraente e propone l’adesione alle coperture su incarico della Compagnia.
• Capitale Sociale: 659.403.400 Euro i.v.
• Sede legale: Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx
• Indirizzo PEC: findomestic_banca_pec@ xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
• X.X.X. 000000 XX
• Cod. Fisc./Part. IVA e Registro Imprese di Firenze: n. 03562770481
• Albo Banche: n. 5396
• iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari come "Findomestic Gruppo" al n. 3115.3 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas).
C - Il contratto di assicurazione
L'Assicurazione è abbinata al finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.A..
La Polizza viene offerta esclusivamente insieme alla Polizza Collettiva n° 5118/01 stipulata tra Findomestic Banca S.p.A. e Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia e, per questo, le Condizioni di Assicurazione descrivono in un unico documento tutte le garanzie delle due polizze collettive.
La Contraente e la Compagnia hanno concordato tra loro il collegamento fra le due polizze collettive disciplinando nelle Condizioni di Assicurazione le
relative conseguenze. L’Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, cessa alla scadenza indicata all'art. 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Le garanzie
3.1 - Garanzie e prestazioni GARANZIA
Rischio | Prestazione |
Perdita d’Impiego a seguito di Licenziamento per Motivo Oggettivo | Indennità pari alle rate mensili che scadono in situazione di disoccupazione dopo il periodo di Franchigia; in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, l’Indennità è pari alle rate mensili che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro. Per i dettagli: art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione. |
Questa garanzia ha decorrenza immediata, ferma restando la Carenza (per i dettagli art.7.3 delle Condizioni di Assicurazione) in quanto la polizza è destinata esclusivamente ai Lavoratori Dipendenti Privati al momento dell’adesione. Essa è soggetta a una Franchigia (per i dettagli: art. 7.3 delle Condizioni di Assicurazione).
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
Rappresentanza generale per l'Italia: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. x00 00 00 00 00 - Fax x00 00 00 00 00 00 - PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Société Anonyme - Capitale Sociale € 16.875.840 i.v. - Sede sociale: 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx - Registro commercio Parigi B 308 896 547
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 - P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153 - R.E.A. n°1254536
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INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
Rischio | Prestazione |
Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia | Indennità pari alle rate mensili che scadono in condizione di Inabilità dopo il periodo di Franchigia. Per i dettagli: art. 7.4 delle Condizioni di Assicurazione. |
Questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato. Essa è soggetta ad una Franchigia (per i dettagli: art. 7.4 delle Condizioni di Assicurazione).
DA SAPERE
Cos'è la Franchigia prevista nelle Condizioni di Assicurazione?
È il periodo di tempo durante il quale il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità, anche se si è verificato un Sinistro coperto da garanzia.
Ad esempio: se la Franchigia è di 30 giorni, il Beneficiario non riceverà alcuna Indennità prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data del Sinistro; successivamente, da quel momento in poi riceverà le Indennità solo se ci sono ancora le condizioni che hanno fatto scattare la garanzia.
Cos'è la Carenza?
È il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative non sono ancora attive. In pratica, se la garanzia prevede una Carenza di 60 giorni, non saranno indennizzati i Sinistri che avverranno in questo periodo.
Ogni dichiarazione falsa o reticente può infatti avere conseguenze gravi, compreso il mancato pagamento dell'Indennità, come indicato all'art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Il Premio e gli altri costi
Il Premio si paga in anticipo e periodicamente; l'ammontare dipende dall’importo della rata del finanziamento.
Il Premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del finanziamento (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l’intermediario).
Emissione del contratto | 5,00 euro |
Remunerazione Intermediario | in media 58,45% del Premio al netto delle tasse (su un Premio imponibile di 100,00 euro, la remunerazione dell’Intermediario è di 58,45 euro). |
Costi a carico dell'Aderente:
3.2 - Avvertenze per tutte le garanzie
Tutte le garanzie hanno alcune limitazioni:
• limite massimo di età assicurabile, indicato all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
• una serie di cause di esclusione, indicate all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;
• applicazione di un Massimale, indicato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
DA SAPERE
Cos'è il Massimale?
È la somma massima oltre la quale la Compagnia non è tenuta ad alcun pagamento.
Per esempio, se il Massimale previsto è di 1.000 euro e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) di 1.500, la Compagnia pagherà 1.000 euro.
4. Le dichiarazioni dell’Assicurato
È importante che, prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, l'Assicurato legga con la massima attenzione le raccomandazioni e le avvertenze eventualmente presenti nel Modulo di adesione sulle informazioni da comunicare sullo stato di salute.
La Compagnia può riconoscere all’intermediario, inoltre, un compenso determinato alla fine di ciascun esercizio sulla base dell’andamento
del portafoglio assicurato, tenendo il relativo importo a proprio esclusivo carico.
6. Diritto di recesso
6.1 - Recesso del cliente
È possibile recedere dal contratto entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, comunicandolo alla Compagnia con lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.
In caso di recesso, la Contraente riduce la durata e/o l’importo delle rate del finanziamento per un importo corrispondente al Premio eventualmente versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale la copertura
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ha avuto effetto, con cessazione degli addebiti del Premio per i mesi seguenti. In questo caso, la
Compagnia è espressamente liberata dall’Aderente da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di decorrenza. Recedere dalla Polizza significa recedere anche dalla Polizza Collettiva n° 5118/01. L’esercizio del
diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
Attenzione:
Cardif Assurances Risques Divers propone la sottoscrizione di contratti di assicurazione danni di durata poliennale a fronte di una
riduzione del Premio rispetto alla corrispondente tariffa annuale (art. 1899 del Codice Civile).
In tal caso, l’Aderente/Assicurato può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo con un preavviso di 60 giorni dalla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. Il recesso ha effetto da tale momento di fine dell’annualità assicurativa. Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
L’art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso annuale.
Anche in questo caso, recedere dalla Polizza significa recedere anche dalla Polizza Collettiva n° 5118/01. L’esercizio del diritto di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
6.2 - Recesso della Compagnia
La Compagnia ha la facoltà di recedere dal contratto se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per esercitare il diritto di recesso.
La Compagnia può, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione
dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Il recesso dalla Polizza implica il recesso anche dalla Polizza Collettiva n° 5118/01. L’esercizio del diritto
di recesso comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle polizze collettive.
7. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.
8. Legge applicabile e lingua del contratto
Al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana. La lingua in cui si svolgono tutte le comunicazioni che lo riguardano, per tutta la durata della copertura assicurativa, è l'italiano.
9. Regime fiscale
Il contratto di Assicurazione, stipulato in Italia con soggetti che risiedono in Italia, è soggetto alla normativa fiscale italiana, che per questa Polizza prevede:
• un’imposta sui premi versati del 2,50% del premio imponibile
D - Liquidazioni e reclami
10. Liquidazione del Sinistro
Appena si verifica un Sinistro, questo deve essere denunciato immediatamente scrivendo a:
Cardif - Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000
Per informazioni e chiarimenti:
Servizio Clienti 000 000 000
(lunedì - venerdì 8.30 -19.00; sabato 09.00 - 13.00). Può inoltre denunciare online il sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per i dettagli: art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
11. Reclami
Reclami alla Compagnia
Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
email xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.
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Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una
comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nell’Allegato 7B, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità
sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda il mancato rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo PEC, posta o fax, all'IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia www. xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue
e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
• l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello Stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif RD è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution)
a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx- clientele/comment-contacter-lacp.html
Le informazioni contenute in questa Nota Informativa sono complete e corrette e Cardif Assurances Risques Divers ne è responsabile.
Cardif Assurances Risques Divers Il Condirettore Generale
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Glossario
Aderente
Persona fisica che sottoscrive le Polizze.
Assicurato
Soggetto per il quale è prestata l’Assicurazione; se non coincide con l’Aderente, è la persona fisica che può incorrere nel rischio assicurato.
Assicurazione
Contratto con il quale le Compagnie prestano le coperture assicurative disciplinate nelle Condizioni di Assicurazione.
Attività sportiva professionistica
Attività sportiva remunerata e svolta con continuità da atleti, allenatori, preparatori atletici.
La disciplina sportiva deve:
• essere regolamentata dal CONI
• conseguire la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali secondo le norme da loro emanate
• essere praticata secondo le direttive del CONI,
che distinguono tra attività dilettantistica e attività professionistica.
Beneficiario
Soggetto cui spettano le prestazioni assicurative.
Cambio Rata
Opzione con la quale il debitore dal contratto di finanziamento a rata flessibile può aumentare o diminuire l’importo delle rate residue rispetto alla Rata Base, cioè la rata stabilita al momento della sottoscrizione.
La modifica può essere effettuata per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle “Condizioni Generali”
e “Condizioni Economiche” del contratto di finanziamento.
Con Cambio Rata si modificano la durata del finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario.
Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif Vie”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 719,167 Milioni di euro
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510152
• REA: 1254537
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00010
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Per le garanzie Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea Totale della Polizza Collettiva n° 5490/02, Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia (d’ora in poi, anche “Cardif RD”), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
• Sede legale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
• Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
• P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153
• REA: 1254536
• Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
• Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989
Condizioni di Assicurazione
Parte del Fascicolo Informativo che contiene l’insieme delle clausole dell’Assicurazione.
Contraente
Findomestic Banca S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei clienti che sottoscrivono finanziamenti da essa concessi.
Data di Decorrenza
Giorno in cui la Contraente eroga il Finanziamento.
Decesso
Morte dell’Assicurato.
Carenza
Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, in cui le coperture assicurative sono sospese.
Compagnie
Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente della Polizza Collettiva n° 5118/01, Cardif Assurance Vie –
Estinzione Anticipata
Anticipata estinzione del contratto di Finanziamento a seguito di rimborso del debito residuo, in un’unica soluzione e prima della scadenza, da parte del soggetto obbligato.
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Fascicolo informativo
Documento consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione.
È previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010 e contiene: la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed, eventualmente, il Modulo di adesione.
Finanziamento
Il contratto di finanziamento sottoscritto tra la Contraente e l’Aderente che può essere:
- a rata flessibile, che prevede che il debitore possa esercitare le opzioni Cambio Rata e Salto Rata per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle “Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto. Con queste due opzioni si possono modificare la durata del finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento dell’esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario.
La durata massima del contratto al momento della sottoscrizione e i limiti minimi e massimi di variazione per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata e Salto Rata sono indicati nelle
“Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto.
- a rata costante, con durata massima di 120 mesi.
Firma Elettronica Avanzata
Insieme di dati digitali allegati o connessi a un documento informatico che consentono di identificarne il firmatario e di connetterlo al documento in modo univoco.
Il firmatario ha il controllo esclusivo dei dati, dei quali è possibile rilevare ogni modifica. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica Avanzata generalmente si firma su Tablet o Pad.
Firma Elettronica Digitale
Particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche: una pubblica per il destinatario e
una privata per il titolare. Insieme, garantiscono la provenienza e l’integrità di un documento o di un insieme di documenti informatici. Quando si sottoscrive un documento con Firma Elettronica
Digitale generalmente si abbinano un PIN e una OTP (One Time Password).
Franchigia
Condizione contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dalle Compagnie, facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’Assicurato. Nelle Condizioni di Assicurazione consiste in un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile, il Beneficiario non ha mai diritto ad alcuna Indennità.
Inabilità Temporanea Totale
Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere.
Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.
Indennizzo (o anche Indennità o Prestazione)
Somma dovuta al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
Perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua specifica attività lavorativa.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Lavoratore Autonomo
Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un
reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Lavoratore Dipendente Privato
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di individui o aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o
in qualsiasi categoria, in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, con un orario settimanale di almeno 16 ore e un’anzianità minima di 6 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano il proprio lavoro, alle dipendenze di individui, aziende o enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.
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Lavoratore Dipendente Pubblico
Persona fisica che, in posizione subordinata, presta il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione italiana, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono considerati Dipendenti Pubblici anche i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato come da L. 70/1975.
Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che, in posizione subordinata, prestano
il proprio lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione in base ai seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento
(ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratto di lavoro intermittente.
Licenziamento per Motivo Oggettivo
Licenziamento, individuale o collettivo, legittimamente intimato dal datore di lavoro dopo la Data di Decorrenza per ragioni non riconducibili all’Assicurato, inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, o comunque a seguito di sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione del datore di lavoro.
Malattia
Alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale
La somma massima che le Compagnie pagano come Indennizzo.
superato il periodo di prova, i pensionati (anche se contestualmente svolgono un’attività lavorativa),
i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata con un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro accessorio o occasionale o con contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
OTP (One Time Password)
Password numerica, utilizzabile una sola volta, fornita all’Aderente subito prima che utilizzi la firma elettronica.
Perdita d’Impiego
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
PIN (Personal Identification Number)
Codice di identificazione personale associato a un dispositivo sicuro di firma, con cui l’Aderente accede alle funzioni del dispositivo. Abbinato a una OTP (One Time Password), consente di apporre una firma elettronica
Polizza Collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un soggetto Contraente per conto di più Aderenti.
Polizza Danni
La Polizza Collettiva n° 5490/02 stipulata fra Contraente e Cardif RD.
Polizza Vita
La Polizza Collettiva n° 5118/01 stipulata fra Contraente e Cardif Vie.
Portabilità
L’esercizio, da parte dell’Aderente, della facoltà di surrogazione prevista per legge, con conseguente trasferimento del contratto di Finanziamento a un altro finanziatore.
Premio
Costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alle Compagnie per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione.
Modulo di Adesione
Documento predisposto dalle Compagnie contenente la Dichiarazione di adesione alla copertura, che sarà firmato dall'Aderente.
Non Lavoratore
Persona fisica che non è né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. È considerato Non Lavoratore
anche chi lavora da meno di sei mesi e non ha ancora
Prescrizione
Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.
Questionario medico
Documento con il quale le Compagnie pongono all'Assicurato domande sul suo stato di salute per valutare il rischio al momento in cui accede alla copertura.
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Ricovero Ospedaliero
Degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in un ospedale, una clinica universitaria, o una casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati, e che sia necessaria per svolgere accertamenti e/o terapie che non si possono svolgere in day hospital o in ambulatorio.
Salto Rata
Opzione con la quale il debitore dal contratto di Finanziamento a rata flessibile può posticipare il rimborso di una o più rate dopo la fine della durata del finanziamento (sia quella originaria sia quella già variata dopo l’esercizio di una o più opzioni).
Salto Rata può essere effettuato per il numero di volte, agli intervalli di tempo e comunque alle condizioni indicati nelle “Condizioni Generali” e “Condizioni Economiche” del contratto.
Salto Rata modifica la durata del finanziamento e il piano di ammortamento stabilito al momento di esercizio dell’opzione, ma sempre all'interno del contratto originario.
Sinistro
Evento dannoso coperto dall'Assicurazione.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta all’Aderente di: conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate; ritrovarle facilmente nel periodo in cui gli servono; riprodurle in modo identico.
Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque strumento per concludere il contratto di assicurazione senza la presenza fisica e simultanea dell’Assicuratore e dell’Aderente.
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Condizioni di Assicurazione
Le polizze in sintesi
Questa copertura assicurativa, composta dalle Polizze Collettive n. 5118/01 e n. 5490/02, può essere sottoscritta solo da Lavoratori Dipendenti Privati.
Permette di affrontare con maggior tranquillità gli imprevisti che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento tutelando il cliente in caso di Decesso, Invalidità Permanente e Perdita d’Impiego.
Se, nel corso della polizza, il cliente cambia status lavorativo, al posto della garanzia Perdita d’Impiego si attiva la garanzia Inabilità Temporanea Totale.
Non sarà necessaria alcuna comunicazione della variazione di status lavorativo perché la Compagnia considererà semplicemente la condizione lavorativa del cliente al momento del sinistro.
Questo prodotto offre le seguenti garanzie
• Decesso
• Invalidità Permanente
• Perdita d’Impiego
• Inabilità Temporanea Totale (sostituisce la garanzia Perdita d’Impiego in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato).
In caso di Decesso e Invalidità Permanente verrà liquidato un importo pari al debito residuo del finanziamento alla data del sinistro, mentre in caso di Perdita d’Impiego o di Inabilità Temporanea Totale verrà invece riconosciuta una somma pari alle rate mensili del finanziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione o di inabilità, al netto dei giorni di franchigia.
Leggere attentamente le Note Informative e le Condizioni di Assicurazione
Questa pagina di sintesi illustra le polizze e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l’assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.
In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "Da tenere a mente". La invitiamo inoltre a leggere il Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l’iniziale maiuscola.
Che cos’è
Cosa copre
In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulle Polizze
numero verde 000 000 000
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
Da tenere a mente
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Norme che regolano l’assicurazione
Articolo 1. Cosa e chi coprono le Polizze?
Le Polizze coprono i rischi che potrebbero impedire all'Assicurato di rimborsare il finanziamento, e cioè il Decesso, l’Invalidità Permanente, la Perdita d’Impiego e l’Inabilità Temporanea Totale.
Le garanzie Decesso e Invalidità Permanente hanno effetto sempre e immediatamente.
Ferma la Carenza prevista dall’Assicurazione, anche la garanzia Perdita d’Impiego ha decorrenza immediata, perché le Polizze sono destinate esclusivamente
ad Assicurati che al momento dell’adesione sono Lavoratori Dipendenti Privati. La garanzia Inabilità Temporanea Totale si attiverà, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato dell’Assicurato.
Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni garanzia è indicato all’art. 7.
Garanzie delle Polizze | |
Decesso | |
Invalidità Permanente | |
Perdita di impiego |
Può acquistare queste garanzie solo insieme e quindi con un'unica sottoscrizione.
una contestazione disciplinare, un’intimazione di licenziamento o qualsiasi altra comunicazione scritta nella quale è indicato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
• abbia fornito tutte le informazioni sul proprio stato di salute se richiesto dalle Compagnie.
È inoltre necessario che sia stato sottoscritto
un finanziamento che scada prima che l’Assicurato compia il 78° anno di età.
Articolo 3. A quali condizioni opera l’Assicurazione?
3.1 - Condizioni al momento dell’Adesione L’Assicurazione può essere conclusa se, al momento dell’adesione:
• l’Assicurato ha il proprio domicilio abituale in Italia
• l’Aderente o l’Assicurato non sono cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente o l’Assicurato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
• l’Aderente ha la propria residenza in Italia
Inabilità | in sostituzione della |
Temporanea | garanzia Perdita d’Impiego |
Totale | in caso di variazione |
dello status di Lavoratore | |
Dipendente Privato | |
dell’Assicurato |
Articolo 2. Chi si può assicurare?
Per poter sottoscrivere l’Assicurazione è necessario che l’Assicurato, al momento dell’adesione:
• non abbia più di 70 anni
• non sia portatore di uno stato di Invalidità Permanente riconosciuto, di grado uguale
o superiore a 34% (non rilevano le Invalidità Permanenti riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• non riceva una pensione di invalidità o, comunque, non abbia presentato domanda per ottenerla
(non rilevano le pensioni di invalidità eventualmente riconosciute per patologie mentali/ psichiatriche)
• sia un Lavoratore Dipendente Privato
• non abbia ricevuto da parte del proprio datore di lavoro, nei 12 mesi prima dell’adesione,
3.2 - Condizioni durante l’Assicurazione L’Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:
• l’Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale in Italia
• gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato erano cittadini al momento dell’adesione continuano a non essere sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati
Uniti d’America oppure gli Stati di cui l’Aderente e l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza dopo l’adesione non sono sottoposti a sanzioni
finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America
• l’Aderente mantiene la propria residenza in Italia. L’Assicurato e l’Aderente si obbligano a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell’Assicurazione.
La copertura assicurativa cessa dal momento della perdita del requisito e le Compagnie le restituiranno la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del Premio.
Se non ha comunicato tempestivamente la perdita del requisito, le Compagnie potranno applicare una penale
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corrispondente ai costi sostenuti per la gestione delle Polizze nel tempo in cui non erano a conoscenza della loro cessazione.
Si ricorda, quindi, che l’Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell’Italia, del domicilio abituale dell’Assicurato o della residenza dell’Aderente, oppure dopo l’acquisizione della cittadinanza di Stati sottoposti
a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America (o l’applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e
dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato).
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a cittadini di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America.
Articolo 4. Come assicurarsi?
Se l’importo del finanziamento è superiore a
30.000 euro l’Assicurato deve completare e firmare il Questionario Medico predisposto dalle Compagnie.
È possibile aderire all’Assicurazione con le seguenti modalità:
- alla presenza di un addetto della Contraente, all’interno dei locali della stessa, sottoscrivendo il Modulo di adesione mediante firma autografa
che l’Aderente potrà apporre sulla documentazione cartacea oppure mediante Firma Elettronica Avanzata, messa a disposizione dalla Contraente, che l’Aderente potrà apporre su Tablet/Pad.
- attraverso Tecnica di comunicazione a distanza e, segnatamente, sottoscrivendo il Modulo di Adesione a mezzo di Firma Elettronica Digitale su sito web della Contraente (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
Articolo 5. Quanto durano le garanzie?
adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e sarà tenuto al pagamento di un Premio di importo differente rispetto a quello iniziale, calcolato secondo quanto previsto all’art. 11.
Prima della naturale scadenza dell’Assicurazione, le garanzie possono cessare inoltre:
• se lei recede dal contratto nei termini previsti da queste Condizioni di Assicurazione, con effetto dalla data indicata
• se lei decide di estinguere il finanziamento o di esercitare il suo diritto alla Portabilità (> art. 5.3) con effetto dalla data indicata
• in caso di Decesso, dalla data dell’evento
• se viene liquidata l’Indennità per Invalidità Permanente
• se l’Assicurato perde il domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento del domicilio
• se l’Aderente o l’Assicurato acquisiscono la cittadinanza di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America con effetto dall’acquisizione della cittadinanza oppure se vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America allo Stato di cittadinanza originaria dell’Aderente o dell’Assicurato, con effetto dalla data di applicazione
• se l’Aderente perde la propria residenza in
Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza
5.3 - Che cosa succede se estinguo il finanziamento in anticipo o se con la Portabilità trasferisco il contratto a un altro finanziatore?
In questi casi la copertura assicurativa termina il giorno dell'Estinzione Anticipata o del trasferimento e lei non dovrà più pagare il Premio.
5.1 - Quando iniziano?
Decorrono, cioè entrano in vigore, dalle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè dal giorno di erogazione del finanziamento.
5.2 - Quando cessano?
Le garanzie cessano:
• alla naturale scadenza dell’Assicurazione, cioè alla data di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento, e comunque :
- in caso di Finanziamento a rata flessibile, non oltre 113 mesi dalla data di erogazione, oppure
- in caso di Finanziamento a rata costante non oltre 120 mesi dalla data di erogazione.
Nel caso lei eserciti l’opzione Cambio Rata o Salto Rata, l’Assicurazione continuerà ad operare
Articolo 6. Si può recedere dall’Assicurazione?
6.1 - Il suo recesso
Lei può cambiare idea sull’adesione e recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, ma deve comunicarlo con raccomandata A/R. La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata.
COME RECEDERE
In caso di recesso, la Contraente riduce la durata e/o l’importo delle rate del Finanziamento per un importo corrispondente al Premio eventualmente versato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa
al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto con cessazione degli addebiti del Premio per i mesi seguenti. In questo caso, le Compagnie sono da lei espressamente liberate da ogni ulteriore obbligo di restituzione del Premio.
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Potranno essere trattenute le spese amministrative per l’emissione del contratto, come quantificate nel Modulo di adesione.
In caso di durata poliennale dell’Assicurazione, a fronte della riduzione di Premio che le è stata
concessa nella misura indicata in queste Condizioni di Assicurazione, può anche recedere annualmente dal contratto, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza. Per recedere, deve comunicarlo alle Compagnie con un preavviso di 60 giorni ai recapiti indicati all’art. 15. Il recesso ha effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso.
Se la durata poliennale è inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito.
Recedere da una delle Polizze significa recedere anche dall’altra. L’esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.
6.2 - Il recesso delle Compagnie
Le Compagnie possono recedere dall’Assicurazione se l’Aderente o l’Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx), La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso.
In nessun caso le Compagnie possono pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx). Le Compagnie possono, inoltre, recedere dall’Assicurazione qualora le dichiarazioni
rilasciate dall’Assicurato in sede di sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano inesatte e reticenti.
Il recesso da una delle Polizze implica il recesso anche dall’altra. L’esercizio del diritto di recesso anche con riferimento ad una sola delle Polizze comporta dunque la cessazione di tutte le garanzie previste dalle Polizze.
Articolo 7. Quali sono i rischi considerati e le prestazioni per ogni garanzia?
7.1 - Decesso
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Decesso, per qualsiasi causa, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) | Indennità pari al debito residuo in linea capitale alla data del Decesso, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata, esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate. Per i Massimali > art. 9 |
7.2 - Invalidità Permanente
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Tutti | Invalidità Permanente non inferiore al 60% dovuta a Infortunio o Malattia, verificatisi dopo la Data di Decorrenza, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). La valutazione dell'invalidità non tiene conto di eventuali stati di invalidità già presenti al momento dell'adesione. | Indennità pari al debito residuo in linea capitale alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del Finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata. L'Indennità è al netto di eventuali altri indennizzi già pagati per lo stesso evento dalla garanzia Inabilità Temporanea Totale e di eventuali importi di rate scadute e non pagate. Per i Massimali > art. 9 |
Per data del Sinistro si intende:
- In caso di Invalidità Permanente da Malattia: il giorno in cui si è stabilizzato il quadro clinico secondo la relazione medico-legale.
Se questa non ci fosse, il giorno di presentazione della domanda alla ASL, all'INPS o all'INAIL.
- In caso di Invalidità Permanente da Infortunio: il giorno in cui è successo.
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
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7.3 - Perdita d'Impiego
Questa garanzia ha decorrenza immediata, ferma restando la Carenza, in quanto la polizza assicurativa è destinata esclusivamente ai Lavoratori Dipendenti Privati al momento dell’adesione. È necessario che al momento del Sinistro l’Assicurato sia ancora un Lavoratore Dipendente Privato.
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Lavoratori Dipendenti Privati | Perdita d’Impiego a seguito di Licenziamento per Motivo Oggettivo, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura). | Se l'Assicurato è ancora disoccupato dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del finanziamento che scadono durante il restante periodo di disoccupazione, secondo il piano di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento o di seguito eventualmente modificatosi per effetto dell’esercizio delle opzioni Cambio Rata o Salto Rata. Se l'impiego era a tempo determinato, riceve un'Indennità pari alle rate che scadono entro la durata prevista del contratto di lavoro. Se, dopo il licenziamento, l'Assicurato ha un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprende una qualsiasi attività remunerata, perde il diritto all'Indennità. Se viene licenziato di nuovo, la copertura assicurativa si riattiva. La ripresa dell'attività lavorativa va sempre comunicata immediatamente alle Compagnie. Per i Massimali > art. 9 |
Carenza: 30 giorni.
Franchigia: 60 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa, documentato dalla lettera di licenziamento o messa in mobilità.
7.4 - Inabilità Temporanea Totale
Questa garanzia si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato.
Assicurati garantiti | Rischio | Prestazione |
Assicurati che | Inabilità Temporanea Totale dovuta a | Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di |
al momento del | Infortunio o Malattia, in ogni caso nei | Franchigia, riceve un'Indennità pari alle rate mensili del finanziamento |
Sinistro non siano | limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi | che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano |
più Lavoratori | o situazioni esclusi dalla copertura). | di rimborso definito alla sottoscrizione del finanziamento o di seguito |
Dipendenti Privati | eventualmente modificatosi per effetto dell’esercizio delle opzioni | |
Cambio Rata o Salto Rata. | ||
Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di | ||
dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve | ||
di nuovo interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortunio, la | ||
copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece | ||
la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in | ||
considerazione un nuovo periodo di Franchigia. | ||
Per i Massimali > art. 9 |
Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
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Articolo 8. Quali eventi o situazioni sono esclusi dalle coperture?
Per tutte le garanzie:
• dolo dell'Assicurato, dell’Aderente o del Beneficiario
• sinistri legati a una guerra, dichiarata o non dichiarata, compresi (in via esemplificativa ma non esaustiva) guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, tranne i sinistri avvenuti nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, sempre che l'Assicurato si trovasse già sul posto al momento di tale inizio
• sinistri legati ad azioni intenzionali dell’Assicurato, ad eccezione del suicidio quali: atti autolesivi; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; sinistri dovuti all'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non terapeutiche o non prescritte dal medico o a stati d'alcolismo acuto o cronico
• sinistri legati a un incidente aereo, se l'Assicurato viaggiava su un aereo non autorizzato al volo o con pilota senza brevetto idoneo
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore
• sinistri che siano diretta conseguenza di stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche
o dell’assunzione in via continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico
• sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o radiazioni atomiche
• sinistri che siano conseguenza diretta di Attività Sportive Professionistiche, di paracadutismo o di sport aerei.
Per la sola garanzia Perdita di Impiego:
• licenziamenti presso il medesimo datore di lavoro preceduti, nei 12 mesi prima dell'adesione, da un’intimazione di licenziamento o da una
comunicazione scritta che indicava l'Assicurato per una procedura di mobilità o di cassa integrazione
• licenziamenti per “giusta causa”
• dimissioni
• licenziamenti per motivi disciplinari
• licenziamenti da parte di familiari dell'Assicurato: coniuge, fratelli, sorelle, xxx, xxxxxx e altri parenti fino al secondo grado, anche se il datore di lavoro è
una persona giuridica e ha un ruolo decisionale, quale amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore (ad eccezione di licenziamenti di soggetti dipendenti da almeno
due anni di azienda partecipata da parenti o affini, riconosciuti solo in caso di fallimento o cessazione dell’attività dell’impresa)
• cessazioni, per scadenza, di contratti di lavoro
a tempo determinato, contratti di inserimento (ex
formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittenti
• contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano
• licenziamenti per il raggiungimento dell’età richiesta per il diritto alla “pensione di vecchiaia”
• risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, motivate da riorganizzazioni aziendali che prevedono l'accompagnamento alla pensione
• messa in mobilità del lavoratore dipendente che maturi il diritto alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia durante il periodo di mobilità
• situazioni che danno diritto all’indennità da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria
• licenziamento per superamento del periodo massimo di assenze per malattia applicabile al rapporto di lavoro (cd. “periodo di comporto”)
• licenziamento per carcerazione del lavoratore.
Per la sola garanzia Inabilità Temporanea Totale:
• interruzioni di lavoro dovute a gravidanza.
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Articolo 9. A quanto ammonta l'Indennità massima per ogni garanzia?
Garanzia | Massimali |
Decesso | 60.000 Euro |
Invalidità Permanente | 60.000 Euro |
Perdita di Impiego | 1.500 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di • 6 rate mensili per singolo Sinistro e • 18 rate mensili per l'intera durata della copertura |
Inabilità Temporanea Totale | 1.500 Euro per ciascuna rata mensile del Finanziamento, per un massimo di • 6 rate mensili per singolo Sinistro e • 18 rate mensili per l'intera durata della copertura |
Attenzione: con la Garanzia Perdita d’Impiego e Inabilità Temporanea Totale lei riceverà un'Indennità di importo pari alle rate mensili del Finanziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione
o inabilità, ma solo per il numero massimo di rate indicato in tabella (e non per tutte le rate restanti del Finanziamento, se di numero superiore).
Articolo 10. Chi ha diritto all'indennità in caso di Sinistro?
Per tutte le garanzie, ad eccezione del Decesso, è l'Aderente ad avere diritto all'Indennità.
Per la garanzia Decesso, Beneficiario dell'Indennità è la persona che, al momento del Decesso dell'Assicurato, risulta essere, nell'ordine:
1. Aderente, se persona diversa dall'Assicurato
2. se Aderente e Assicurato coincidono: fideiussore o garante, a qualunque titolo, del Finanziamento
3. se non ci sono fideiussori o garanti: cointestatario del Finanziamento insieme all'Aderente
4. se non ci sono cointestatari: il coniuge dell’Aderente non separato legalmente
5. se non c'è il coniuge: i figli dell'Aderente
6. se non ci sono figli: l'erede testamentario dell’Aderente
7. se non ci sono eredi testamentari: l'erede legittimo dell’Aderente.
In ogni caso, non possono essere Beneficiari i cittadini o i residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
L'Aderente rinuncia espressamente, nei confronti di Cardif Vie, al proprio diritto a revocare la designazione dei Beneficiari in caso di Decesso. Solo in caso di Portabilità è possibile indicare come Beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento (Regolamento Isvap 35/2010). Il Beneficiario riceve l'Indennità direttamente dalle Compagnie oppure attraverso la Contraente.
Articolo 11. Come si calcola e come si paga il Premio?
L'ammontare totale del Premio mensile dipende dall’importo e dalla rata del Finanziamento e si ottiene come indicato in tabella:
Garanzie | Formula di Calcolo | |||
PARTE VITA | Decesso Invalidità Permanente | 5,02% * importo rata del Finanziamento | Totale premio parte Vita | |
PARTE DANNI | Perdita di Impiego / Inabilità Temporanea | 1,58% * importo rata del Finanziamento | Totale premio parte Danni | TOTALE PREMIO 6,60% |
Totale |
Per esempio:
Per un finanziamento con rata di importo di 100,00 euro, il premio totale per la PARTE VITA è di 5,02 euro (5,02%*100,00) e per la PARTE DANNI di 1,58 euro (1,58%*100,00), per un ammontare totale di 6,60 euro.
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Il Premio è indicato nel Modulo di adesione e comprende l’eventuale imposta di assicurazione.
In caso di esercizio dell’opzione Cambio Rata con conseguente modifica dell’importo della rata del Finanziamento, così come della durata del suo piano di rimborso, l’ammontare del Premio si otterrà moltiplicando il tasso percentuale sopra indicato per l’importo della nuova rata di Finanziamento.
Il Premio si paga con le stesse modalità previste per il rimborso delle rate del Finanziamento (ferma la possibilità di utilizzare strumenti elettronici per il pagamento del premio, dove ciò sia possibile presso l'intermediario) e con periodicità mensile.
Se l’Assicurazione ha durata poliennale, al Premio si applica una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 21,96% (applicata sulla sola parte di Premio relativa alle garanzie danni, come sopra indicata).
Il Premio indicato nel Modulo di adesione comprende già questa riduzione.
Articolo 12. Come si denuncia un Sinistro?
Appena si verifica il Sinistro, deve comunicarlo immediatamente scrivendo a
Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000.
ricovero, a condizione però che contenga una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato al Decesso
COME DENUNCIARE UN SINISTRO
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se il decesso è avvenuto a seguito di incidente stradale
• copia del referto autoptico, se è stata effettuata l'autopsia.
Per individuare chi ha diritto all'Indennità:
• documenti di identità di eventuali fideiussori o garanti
• se non ci sono fideiussori o garanti documenti di identità di eventuali cointestatari del Finanziamento
• se non ci sono cointestatari estratto dell’atto di matrimonio dell’Aderente se il Beneficiario è il coniuge
• se non c'è il coniuge copia dell’atto sostitutivo, di notorietà che indica generalità, età e capacità di agire di tutti i figli
• se non ci sono i figli copia autenticata del testamento, se c'è, e copia dell'atto sostitutivo di notorietà dove risulta che il testamento è l'ultimo ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve indicarli con le loro generalità, l'età e la capacità di agire.
• se l'Assicurato non ha lasciato testamento copia dell’atto sostitutivo di notorietà dove risulta che l’Assicurato non ha lasciato testamento e che indica generalità, età e capacità di agire di tutti gli eredi.
Per avere maggiori informazioni sulla denuncia del Sinistro, sui documenti necessari alla denuncia (di seguito indicati) e per conoscere lo stato della pratica di Sinistro, può telefonare al Servizio Clienti:
numero verde 000 000 000
(lunedì - venerdì 8.30 - 19.00; sabato 9.00 - 13.00). Può inoltre denunciare online il sinistro sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I documenti da consegnare alle Compagnie in caso di Sinistro sono, per ogni garanzia:
Decesso
Per liquidare il Sinistro:
• certificato di morte
• certificato medico che precisi le esatte cause della morte
• se la causa del Decesso è una malattia, qualora
ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia che ha portato al Decesso oppure, in alternativa, è sufficiente la copia della cartella clinica dell’ultimo
Invalidità Permanente
• certificazione di Invalidità Permanente emessa dagli enti preposti (quali INAIL, INPS, ASL o commissioni mediche di verifica) o da un medico legale
• se la causa dell’Invalidità Permanente è una malattia, qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero è necessaria la copia della cartella clinica del ricovero in cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia da cui deriva l’Invalidità
• copia del verbale redatto dalle autorità intervenute se l’invalidità è conseguente ad incidente stradale
e della cartella clinica relativa all’eventuale Ricovero Ospedaliero subito a seguito dell’incidente.
Perdita d’Impiego
• documentazione che attesta il Licenziamento per Motivo Oggettivo
• documentazione che attesta il permanere dello stato di disoccupazione
Inabilità Temporanea Totale
• dichiarazione del medico curante
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• qualora ci sia stato un Ricovero Ospedaliero, certificato di ricovero oppure copia della cartella clinica contenente una “anamnesi patologica remota e prossima”, cioè il quadro di tutte le informazioni utili alla diagnosi, sia per quanto riguarda il passato dell'Assicurato sia per quanto riguarda la malattia che ha portato all’Inabilità Temporanea Totale.
Per verificare prima il diritto all'Indennità e poi per liquidare il Sinistro, le Compagnie dovranno ricevere tutta la documentazione. Potrà anche richiederle documentazione integrativa o di sottoporsi ad accertamenti medici.
Attenzione: In relazione alla richiesta della cartella clinica in caso di Decesso le Compagnie le ricordano che il Decreto Legge 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice Privacy”) attribuisce la possibilità di accedere ai dati personali di persone decedute a coloro che, come
il Beneficiario di questa Assicurazione, hanno un “interesse proprio”.
A lei e ai suoi familiari spetta invece:
• sciogliere da ogni riserbo i medici curanti
• consentire indagini, accertamenti e visite mediche da parte di consulenti medici di fiducia delle Compagnie, che ne sosterranno tutti i costi.
Solo quando le Compagnie ricevono tutta la documentazione, la denuncia è considerata completa e può partire la pratica di liquidazione.
Articolo 13. Quando riceverò l'Indennità?
Entro 30 giorni dalla data in cui le Compagnie avranno ricevuto tutta la documentazione richiesta.
Tutti i pagamenti delle Compagnie, effettuati a qualunque titolo, sono:
• in euro
COME COMUNICARE CON CARDIF
• versati su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia ubicata in uno Stato membro dell’Unione Europea.
ha fornito, o per email se ha dato l'autorizzazione. Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx può accedere alla sua area riservata per consultare la sua posizione assicurativa secondo le modalità previste dall'IVASS. Al primo accesso, in occasione della registrazione,
le verranno forniti user name e password, che potrà definire di volta in volta.
Articolo 16. Posso cedere la mia copertura assicurativa a terzi?
No, non può, in alcun modo e per nessuna ragione.
Articolo 17. Le mie dichiarazioni possono incidere sul diritto all'Indennità?
Sì, per questo è importante che al momento dell'adesione lei fornisca informazioni vere e precise, soprattutto per quanto riguarda il suo stato di salute. Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In particolare, le informazioni richieste all’Assicurato al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, con il Modulo di adesione oppure nell’ambito delle formalità assuntive previste, risultano essenziali per le Compagnie ai fini della conclusione contratto.
Qualora emerga una dichiarazione inesatta e reticente, le Compagnie evidenziano sin d’ora che non avrebbero consentito alla conclusione del contratto se avessero conosciuto la reale situazione. Pertanto, potranno rifiutare la liquidazione di eventuali Sinistri anche in assenza di correlazione tra l’informazione inesattamente x xxxxxxxxxxxxxx rappresentata e la causa degli stessi Sinistri.
Articolo 18. Qual è il foro competente in caso di controversia?
Articolo 14. Quale legge si applica a questo contratto?
La legge italiana.
Articolo 15. Come comunico con le Compagnie?
Tranne che per i sinistri (> art. 12), per i reclami (> art. 19) e per la privacy (> art. 20), può inviare le sue comunicazioni a:
Cardif – Back Office Protezione – Post Vendita Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
fax 00 00000000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Le Compagnie le scriveranno all'indirizzo di posta che
Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione delle Polizze che può nascere tra le Compagnie o la Contraente (o entrambe) da una parte, e l'Aderente o l'avente diritto dall'altra, il foro
competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente o dell'avente diritto.
Articolo 19. A chi devo inviare un eventuale reclamo? Reclami alle Compagnie
Se il reclamo riguarda il comportamento delle
Compagnie o la violazione da parte delle stesse Compagnie di norme cui sono soggette (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), lei deve inviare una comunicazione
COME FARE UN RECLAMO
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scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami delle Compagnie, al seguente recapito:
Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx
email xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 00.00.000.000
Le Compagnie si impegna a rispondere entro 45 giorni. Se non lo facessero o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta delle Compagnie.
Reclami all’intermediario assicurativo
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’intermediario assicurativo o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), lei deve inviare una comunicazione scritta a quest’ultimo con le modalità indicate nell’Allegato 7B, documento che le è stato consegnato a cura del medesimo intermediario assicurativo.
L’intermediario si impegna a risponderle entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se lei non fosse soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
risiede in Italia, può presentare il reclamo a:
• l’autorità di vigilanza o al sistema competente del Paese in cui ha sede legale la compagnia (può individuarla su xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
• l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità xxxxxx informandola per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de
Résolution). Può inviare il reclamo all'ACPR seguendo le indicazioni del sito
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx- clientele/comment-contacter-lacp.html
Articolo 20. Come sono tutelati i miei dati personali?
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il “Codice”), la informiamo che le Compagnie, quale Titolari, effettuano il trattamento dei dati personali relativi alla sua persona e agli eventuali Assicurati e Beneficiari, unicamente nei limiti e con le modalità necessarie ad attivare e gestire le coperture assicurative richieste, a fornire le correlate prestazioni e ad assolvere ai correlati adempimenti normativi (dettati da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni di autorità e organi di vigilanza e di controllo, da normative in materia assicurativa,
di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, di prevenzione delle frodi tramite furto di identità).
Reclami all’IVASS
Se ritiene che non sia stata rispettata la normativa dSe ritiene che non sia stata rispettata la normativa di settore, deve rivolgersi, a mezzo PEC, posta o fax, direttamente all'IVASS:
IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx xxxxx@xxx.xxxxx.xx fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS potrà utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.
it e sul sito delle Compagnie xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
• il suo nome, cognome e xxxxxxxxx
• la Compagnia, l'intermediario o i soggetti nei confronti dei quali lei presenta il reclamo
• i motivi del reclamo e la documentazione a supporto.
In ogni caso, può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro paese Ue e lei
Il trattamento dei dati personali da lei forniti od acquisiti anche da altri soggetti (quali ad es.
contraenti e intermediari), avviene con strumenti manuali e procedure anche automatizzate, in forma cartacea e/o elettronica, con modalità strettamente correlate alle finalità indicate e in modo tale da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza.
Per le predette finalità collegate all’attivazione delle coperture assicurative da lei richieste ed alla fornitura delle correlate prestazioni, il conferimento dei suoi dati personali è necessario e, in alcuni casi,
obbligatorio per gli evidenziati adempimenti di legge. In assenza di tali dati, le Compagnie non sarebbero quindi in grado di rilasciare la polizza e fornire correttamente i servizi richiesti.
Nello svolgimento di tali attività possono essere da lei forniti alcuni suoi dati sensibili (come, ad
esempio, informazioni sullo stato di salute) qualora siano indispensabili per garantire la copertura dei rischi oggetto della polizza assicurativa, nonché per la liquidazione del sinistro od erogazione delle altre prestazioni richieste. Per tali dati le sarà comunque richiesto di rilasciare il suo consenso per iscritto.
Eventuali dati giudiziari, ove eventualmente acquisiti
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nel corso del rapporto, saranno trattati per le finalità autorizzate dal Garante Privacy e nel rispetto delle relative prescrizioni in materia.
Per le suddette finalità, i suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, strutture o collaboratori anche esterni che, in qualità di Responsabili od Incaricati del trattamento dei dati personali, svolgono per conto della Compagnia del Gruppo BNP Paribas Cardif, attività, servizi, compiti tecnici, di supporto (servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale, nonché servizi di gestione delle aree riservate al cliente sul sito web della Compagnia del medesimo Gruppo.
Sempre per le finalità sopra indicate, le Compagnie possono comunicare i suoi dati personali anche
ad alcuni soggetti appartenenti alla c.d. “catena assicurativa” (intermediari, riassicuratori, coassicuratori) e ad altri soggetti quali:
• società che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi
• società del Gruppo BNP Paribas Cardif e BNP Paribas, per finalità amministrative, contabili, di controllo
e per adempimenti in tema di antiriciclaggio, antiterrorismo e prevenzioni delle frodi
• società che forniscono servizi informatici
• soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione
• soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi
• consulenti esterni per attività di tipo legale, amministrativo, fiscale, contabile
• soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività della Compagnie, anche nell’interesse della clientela
• società di recupero crediti.
L’elenco completo ed aggiornato dei suddetti soggetti che, in Italia o all’estero, possono utilizzare i dati personali in qualità di autonomi titolari
o di responsabili del trattamento, è disponibile gratuitamente presso la sede delle Compagnie in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie per attuare le obbligazioni relative alla copertura assicurativa né saranno oggetto di diffusione.
Le facciamo presente, inoltre, che alcuni suoi dati (es.: recapito telefonico) potranno essere utilizzati da nostri incaricati per ricontattarla al fine di svolgere verifiche sulla correttezza del processo di vendita
dei nostri prodotti assicurativi e sull’osservanza da parte dei nostri intermediari e addetti delle norme di riferimento. Tali dati, ivi inclusi altri recapiti da lei forniti (es.: indirizzo postale e casella e-mail), potranno essere trattati dalla nostra Società, anche dopo la cessazione del rapporto assicurativo, per
comunicazioni attinenti ad analoghi prodotti e servizi degli stessi rami assicurativi. Lei può opporsi, in ogni momento (subito od anche successivamente), all’invio di tali comunicazioni, inviando la sua richiesta alle Compagnie, ai recapiti sotto indicati.
Ogni interessato – Aderente, Assicurato, Beneficiario
– ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso le Compagnie
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di eventualmente chiederne l’aggiornamento, la rettifica o integrazione se inesatti od incompleti, la cancellazione od il blocco se trattati in violazione di legge, ovvero opporsi ad un loro particolare utilizzo e comunque all’invio di comunicazioni commerciali,
nonché esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi alle Compagnie, quale Titolari del trattamento dati, ai recapiti di seguito indicati:
Cardif Assurance Vie
Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Direttore Marketing pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di
clienti/marketing domiciliato per la funzione presso la sede di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 XXxxxx
Cardif Assurances Risques Divers
Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Direttore Marketing pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali di
clienti/marketing domiciliato per la funzione presso la sede di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 XXxxxx
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Per comprendere meglio la tabella delle Invalidità
Il grado di Invalidità Permanente si calcola in base alle tabelle INAIL sull’indennizzo del danno biologico (art. 13 del D. Lgs 38/2000 e successive modifiche e integrazioni).
Di seguito alcuni esempi sulla differente % di valutazione di invalidità permanente tra tabelle INAIL e Tabelle INPS
Definizione del Danno (come da tabella INPS) | Tabelle INAIL | Tabelle INPS |
Anchilosi cervicale o artrodesi cervicale in posizione favorevole, in funzione dei metameri interessati | dal 20% al 33% | dal 21% al 30% |
Amputazione di gamba, a prescindere dal livello, non protesizzabile | 65% | 60% |
Limitazione di 1/4 dei movimenti dell'anca | 12% | 10% |
Diabete mellito tipo insulino dipendente (in buon compenso e senza segni di ripercussioni sistemiche) | dal 13% al 20% | dal 11% al 20% |
Disturbo d'ansia generalizzato | non previsto | 10% |
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento delle Polizze n° 5118/01 e n° 5490/02
DECESSO | ||
Xxxxx ha sottoscritto una copertura per 5 anni per un capitale pari a 20.000 euro. Trascorsi 3 anni muore in un incidente. | Cardif a seguito del Decesso dell’Assicurato liquiderà ai beneficiari una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento. Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): 16.000 euro. Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 16.000 euro. |
INVALIDITÀ PERMANENTE | ||
Al momento della stipula del prestito Xxxx si assicura per 30.000 euro. A seguito di una malattia gli viene riconosciuta un’invalidità pari all’80%. | Cardif liquiderà Xxxx una somma pari al debito residuo da piano di ammortamento. Es: Debito Residuo del Finanziamento (alla data del sinistro): 12.000 euro. Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 12.000 euro. |
PERDITA D'IMPIEGO | ||
Xxxxx, al momento della sottoscrizione, lavora come impiegata in una società privata come contabile da 1 anno. A seguito del licenziamento, rimane senza lavoro per 10 mesi. | Xxxxxx liquiderà a Xxxxx una somma pari alle rate mensili del finanziamento che perdurano nel periodo di disoccupazione, al netto della franchigia di 60 giorni. Es: Periodo di disoccupazione 10 mesi. Rate del finanziamento: 1.000 euro x 8 indennità = 8.000 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 6.000 euro (il numero massimo di rate rimborsabili per sinistro è pari a 6). | |
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (si attiva, in luogo della garanzia Perdita d’Impiego, in caso di variazione dello status di Lavoratore Dipendente Privato) | ||
Xxxxx che al momento della sottoscrizione, lavorava come impiegata è andata in pensione. Facendo le pulizie di casa è caduta dalla scala e si è fratturata il femore. Nei successivi 6 mesi viene sottoposta a più operazioni. | Xxxxxx liquiderà a Xxxxx una somma pari alle rate mensili del finanziamento che perdurano nel periodo di inabilità, al netto della franchigia di 30 giorni. Es: Periodo di inabilità 6 mesi. Rate del finanziamento: 1.000 euro x 5 indennità = 5.000 euro Importo rimborsato dalla Compagnia per il sinistro: 5.000 euro |
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