Decreto Rettore
Decreto Rettore
ERASMUS+ Programme, Key Action 1
Bando per l’assegnazione delle borse del consorzio per Traineeship
Best Erasmus Traineeships for Jobs – A.A. 2021/2022
Progetto n° 20201IT02KA103078272 CUP H26J20000580006
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art.6 comma 4;
Visto lo Statuto dell’Università della Calabria;
Visto il regolamento dell’U.E. n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11112013 che istituisce il Programma “Erasmus+” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Visto che tra le attività del programma Erasmus+, Key action 1, continuerà ad essere inclusa, tra le altre, la mobilità per Traineeship (tirocini) presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni;
Viste le “Erasmus Charters for Higher Education", Carte Universitarie Europee per l’alta formazione, assegnate dalla Commissione Europea alle Università appartenenti al Consorzio per “Erasmus Traineeships” denominato “Best Erasmus Traineeships for Jobs (BET for Jobs)”;
Visto il Certificato di Consortium n° 20171IT02KA108035483 assegnato dall’Agenzia ERASMUS+/INDIRE al consorzio coordinato dall’Università della Calabria;
Vista la convenzione finanziaria n° 20201IT02KA103078272 con CUP H26J20000580006, firmata tra il Rettore dell’Università della Calabria e il Direttore dell’Agenzia Erasmus+/Indire, per l’ottenimento di un finanziamento per l’a.a. 2020/2021 pari ad € 332.162,00 per l’attribuzione delle borse nell’ambito del Consorzio “BET for Jobs”, la cui validità è stata estesa a 28 mesi totali e la sua scadenza prorogata, quindi, al 30 Settembre 2022, mediante l’Emendamento n. 1 dell’Agenzia Erasmus+/Indire alla Convenzione summenzionata;
Considerato il residuo di spesa disponibile pari a € 147.000,00 e la conseguente possibilità di mettere a bando un ulteriore numero di borse “Erasmus+ Traineeship” per l’anno accademico 2021/2022, nella misura di circa n°420 mensilità per n° 140 studenti (borse stimate di 3 mesi ciascuna);
Vista la nota del MUR relativa alla L. n.183/87, con la quale si assegna all’Università della Calabria, in quanto coordinatore del Consorzio summenzionato, un cofinanziamento nazionale, pari a € 333.970,00,
per contribuire allo sviluppo delle azioni di mobilità per tirocinio svolte nell’ambito del programma Erasmus+; Ritenuto, dopo discussione con i partner del Consorzio, di distribuire1 le mensilità residue di cui alla Convenzione summenzionata in numero di 210 all’Università della Calabria, 66 al Politecnico di Bari, 42 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx, 00 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx, 00 all’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx, 00 all’Università degli Studi di Teramo e 0 all’Università degli Studi della Basilicata;
Visti i documenti “Allegato II” al presente bando, di cui costituiscono parte integrante, recanti i requisiti e i criteri di selezione di ciascun ateneo consorziato firmati per approvazione dai rispettivi Rettori, nonché i mandati che autorizzano il Coordinatore a pubblicare il bando;
Vista l’approvazione del presente bando per l’attribuzione delle borse Erasmus+ Consortium Traineeship per l’a.a. 2021/2022 da parte dei componenti del Senato Accademico dell’Università della Calabria svolta nella seduta del 14 Dicembre u.s.;
Ritenuto di emanare un unico bando per l’attribuzione delle mensilità tra gli Atenei consorziati;
1 Le mensilità eventualmente non utilizzate da uno dei partner saranno rese disponibili per agli altri atenei del consorzio che ne faranno richiesta.
Ritenuto opportuno che ciascuna università consorziata nel progetto “BET for Jobs” dovrà adottare per la selezione dei propri beneficiari le modalità, i criteri e la data di pubblicazione decisi di comune accordo con l’Università della Calabria e alla quale potrà proporre la riapertura del bando, qualora si rendesse necessario;
Considerato che ogni Ateneo consorziato si impegna a rispettare i principi generali, i requisiti di partecipazione e le scadenze del presente bando;
Considerato che il Responsabile dell’Area Internazionalizzazione, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;
Ritenuto necessario provvedere con urgenza
DECRETA
È emanato il seguente bando unico per l’assegnazione delle borse “Erasmus+ Traineeship”, per svolgere tirocini all’estero nell’anno accademico 2021/2022.
Art.1 Finalità
Il Programma europeo ERASMUS+ supporta l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014 2020. La Key action 1 del programma medesimo permette agli studenti di I, II e III ciclo di svolgere dei periodi di formazione in imprese, centri di formazione, centri di ricerca, atenei ed altre organizzazioni che sono presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma:
Stati membri dell’Unione Europea (EU)
Austria Belgio Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Estonia
Finlandia Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Italia Xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx
Regno Unito2 Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia
Spagna Svezia
Stati non membri dell’Unione Europea (EU)
Islanda
Liechtenstein
Norvegia
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Turchia
Il Programma prevede l’erogazione di un contributo finanziario (borsa) per la copertura parziale delle spese sostenute dai beneficiari durante il periodo di mobilità per tirocinio all’estero.
Le borse saranno assegnate esclusivamente per attività di formazione (traineeship) a tempo pieno, riconosciuta per quanto possibile come parte integrante del programma di studio dello studente dal proprio Istituto, con le modalità di cui al successivo art. 7.
L’eventuale attività di ricerca è ammissibile nella misura in cui costituisca formazione professionale per il beneficiario in mobilità ERASMUS; a tale scopo il “Learning Agreement for Traineeship” dovrà essere compilato in modo da poter evincere tale tipo di formazione.
Art.2 Traineeships
2.1 Mensilità da attribuire
Il prospetto seguente include le mensilità concordate tra gli atenei consorziati nel progetto “BET for Jobs” che ciascuno attribuisce ai propri beneficiari (studenti ed altri) appartenenti a tutte le aree disciplinari presenti negli Atenei:
2 La mobilità verso il Regno Unito e l’Irlanda del Nord è ammissibile e le borse finanziabili nell’ambito del programma Erasmus+ secondo le conclusioni raggiunte nel “Withdrawl Agreement”. Per informazioni aggiornate consultare il seguente link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxx_xx
Ateneo | N° mesi | N° borse stimate (mesi 3) |
Università degli Studi Basilicata | 0 | 0 |
Politecnico di Bari | 66 | 22 |
Università degli Studi Messina | 42 | 14 |
Università degli Studi Sannio | 66 | 22 |
Università degli Studi Tuscia | 18 | 6 |
Università degli Studi Teramo | 18 | 6 |
Università della Calabria | 210 | 70 |
TOTALI | 420 | 140 |
Poiché alcuni degli atenei sopra elencati mettono a bando, oltre che a quelli del Consorzio, ulteriori mesi/borsa individuali d’istituto, si rinvia all’Allegato II di ciascun ateneo consorziato per conoscere il numero complessivo dei mesi/borsa messi a bando.
2.2 Durata e termine ultimo delle mobilità
Considerando che il programma Erasmus+ consente una durata minima di permanenza all’estero di mesi due (60 giorni solari completi), si precisa che ciascun ateneo potrà decidere le mensilità da assegnare a ciascun borsista per come dettagliato dall’Allegato II dell’Università di appartenenza. I tirocini potranno essere svolti dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di selezione di ciascun Ateneo e dovranno concludersi entro il termine ultimo del 30 settembre 2022.
L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. I beneficiari che interromperanno la loro permanenza prima del periodo minimo senza una valida e comprovata motivazione dovranno restituire l’intero ammontare del contributo; solo in caso di interruzione dovuta a gravi motivi o a cause di forza maggiore (una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, ad esempio problemi legati al Covid19, uno sciopero generale nazionale negli Istituti di istruzione superiore, una calamità naturale), adeguatamente documentati, l’Agenzia Erasmus+ si esprimerà sull’eventuale conferma della borsa per i mesi/giorni di tirocinio effettivamente realizzati.
La durata del tirocinio può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del beneficiario all’Ufficio competente del proprio ateneo e a seguito di autorizzazione da parte dell’impresa e dell’istituto di appartenenza; in ogni caso l’intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, non dovrà protrarsi oltre il termine ultimo summenzionato.
La somma tra le mensilità Xxxxxxx già effettuate e quelle che si intendono effettuare non può superare i 12 mesi per ciascun ciclo di studi triennale o magistrale e i 24 mesi per le lauree a ciclo unico.
2.3 Sedi ospitanti
A selezione avvenuta, ai vincitori potrà essere assegnata una destinazione sulla base della propria posizione in graduatoria, della disponibilità di aziende idonee al loro profilo professionale, dell'accettazione della candidatura da parte della medesima organizzazione e del relativo piano di lavoro “Learning Agreement for Traineeship”.
Gli studenti vincitori possono proporre al proprio Ateneo un organismo/azienda ospitante che sia disponibile ad accoglierli; resta inteso che l'accordo con l'organismo/azienda ospitante sarà di competenza dell'Ateneo di appartenenza del beneficiario, così come il pagamento dei contributi mensili (borsa).
Le attività di tirocinio non potranno essere svolte se prima dello svolgimento del traineeship l’ateneo promotore e l’organismo ospitante non avranno formalizzato un apposito programma di tirocinio, “Learning Agreement for Traineeship”, per ciascun beneficiario (vedere anche successivi artt. 2.5 e 5).
2.4 Eleggibilità delle sedi ospitanti
Secondo quanto disposto dalla Commissione Europea Direzione Generale Istruzione e Cultura e dall’Agenzia Erasmus+, le attività di tirocinio possono essere svolte nelle seguenti sedi:
• qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;
• un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione, una ONG;
• un organismo per l’orientamento professionale;
• un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma, o un Istituto di istruzione superiore di un Paese partner.
Non possono ospitare, invece, un traineeship le seguenti organizzazioni:
• istituzioni e altri organismi dell’Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte dei Conti europea, nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l’elenco completo di tali istituzioni è disponibile all’indirizzo xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxx union/abouteu/institutionsbodies_it);
• organizzazioni che gestiscono i programmi dell’Unione Europea, come ad esempio le Agenzie Nazionali Erasmus+, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.
Nei casi dubbi, spetta comunque all’Agenzia Nazionale Erasmus+ la valutazione finale sull’eleggibilità dell’organizzazione e/o impresa.
2.5 Scelta della sede ospitante
A puro titolo indicativo, nell’Allegato I al presente bando è riportata la lista delle organizzazioni che hanno ospitato negli scorsi anni gli studenti del consorzio, dalla quale gli studenti partecipanti al presente bando potranno scegliere la loro destinazione di preferenza, sebbene non sia possibile garantire la preventiva accettazione da parte di tali istituzioni. Il beneficiario può anche proporre il nominativo di un’organizzazione che è disposta ad accoglierlo. In entrambi i casi, un apposito programma di tirocinio (“Learning Agreement for Traineeship”) dovrà essere formalizzato tra l’ente ospitante e l’ateneo promotore.
I beneficiari dovranno svolgere la mobilità in Paesi diversi da quelli della propria cittadinanza.
2.6 Mobilità in più di un Paese
La mobilità in più di un Paese è ammissibile, previa documentata motivazione, solamente nel caso in cui l’organizzazione ospitante che sottoscrive il “Learning Agreement for Traineeship” sia responsabile per l’intera durata del tirocinio presso tutte le sedi: ciò implica che ci sia relazione tra le diverse Imprese ospitanti (ad esempio, sede principale e le rispettive sedi dislocate).
2.7 Nuove tipologie di svolgimento delle attività di traineeship
È possibile per i beneficiari svolgere le attività di traineeship anche in modalità a distanza (virtual), direttamente dal Paese dell’Istituzione di appartenenza, oppure in modalità mista (blended), che prevede sia un periodo di svolgimento delle attività a distanza e sia un periodo di mobilità fisica ovvero in presenza nell’organizzazione ospitante. La componente fisica della mobilità mista dovrà rispettare la durata minima per ogni tipo di attività (ossia 60 gg. completi e consecutivi). Si precisa che il contributo economico sarà riconosciuto solo per il periodo di mobilità fisica, in base alla durata.
Art.3 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al bando “Erasmus+ Traineeships” gli studenti che:
• siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/22 ad una delle Università consorziate ad un corso di Laurea Triennale, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, ad un anno di corso ricompreso tra il termine minimo ed il termine massimo stabiliti nell’Allegato II di ciascun Ateneo:
• siano in procinto di laurearsi, i quali possono decidere di svolgere il tirocinio:
- prima del conseguimento del titolo. In tali casi, al momento della partenza, è discrezione di ciascuno Ateneo la richiesta di regolarizzazione della loro iscrizione all’a.a. 2021/22;
- dopo il conseguimento del titolo, purché abbiano presentato la loro candidatura al bando con lo
status di studente.
• siano iscritti per l’a.a. 2021/22, dal 1° anno in poi, ai corsi di Master di II livello, Scuole di specializzazione e di Dottorato di Ricerca, a seconda delle priorità di ciascun ateneo, previa autorizzazione del coordinatore/direttore del corso/scuola.
• soddisfino tutti i vincoli relativi ai crediti e alla media dei voti riportati nell’Allegato II al bando delle singole Università;
• siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma ed iscritti presso gli atenei consorziati;
• siano cittadini di Paesi Terzi ed iscritti presso una delle università consorziate;
• non stiano beneficiando, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi della UE.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda al presente bando. Per ulteriori requisiti di partecipazione richiesti dal proprio Ateneo si rinvia all’Allegato II riferito all’Università di appartenenza.
3.1 Conoscenza linguistica
È fortemente raccomandata una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’ente ospitante come lingua veicolare.
Per i requisiti specifici inerenti alla valutazione della conoscenza linguistica richiesti dal proprio Ateneo si rinvia all’Allegato II riferito all’Università di appartenenza.
Art.4 Selezione
Le borse di studio per traineeship saranno assegnate a seguito di selezioni, a cura di ciascun ateneo consorziato, basate su criteri di merito accademico.
4.1 Criteri di selezione
I criteri di selezione sono contenuti nell’Allegato II al presente bando, riferito a ciascun Ateneo consorziato.
4.2 Presentazione delle domande
Per presentare domanda di partecipazione al presente bando, lo studente dovrà provvedere a:
• compilare la domanda elettronica sul sito web dell’Università di appartenenza oppure sul sito del consorzio “BET for Jobs”, al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ ;
• compilare elettronicamente il modulo (scaricabile dal suindicato sito web del consorzio) per l’autocertificazione del piano di studi, completo di tutti gli esami sostenuti fino al momento della presentazione della domanda, dei voti riportati e dei CFU acquisiti, se non diversamente disposto dal proprio Ateneo nel rispettivo Allegato II;
• allegare in formato pdf i certificati richiesti nell’Allegato II dall’ateneo di appartenenza.
Si precisa che i candidati dell’Università della Calabria presenteranno la loro candidatura elettronica al bando da Esse3 al seguente link: xxxxx://xxxxxx.xxxx0.xxxxxx.xx/Xxxx.xx
La scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata per giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 23.59.
Art. 5 Procedure e documentazione
Per tutte le procedure connesse al bando e per le date di pubblicazione delle graduatorie si rimanda a quanto verrà pubblicato sui siti web di ciascun Ateneo.
La pubblicazione delle graduatorie definitive avrà valore di notifica per tutti i candidati vincitori, i quali dovranno formalizzare l’accettazione o la rinuncia alla borsa, secondo le modalità e i termini indicati dall’Ateneo di appartenenza, pena la decadenza del diritto ad usufruire della borsa.
Prima della partenza:
L’Università di appartenenza rilascerà al beneficiario:
- un modulo denominato “Learning Agreement for Traineeship” per la stesura del programma di tirocinio, che dovrà essere firmato dall’Istituto di appartenenza, dall’organizzazione ospitante e dal beneficiario prima della partenza.
- un Accordo finanziario, che sarà sottoscritto dal beneficiario e dall’istituto di appartenenza e che includerà anche la “Dichiarazione di Qualità” (Quality Commitment), che definisce i ruoli e le responsabilità fra le parti coinvolte nel tirocinio Erasmus.
Al rientro dalla mobilità:
Entro 30 giorni dal termine della mobilità, il tirocinante dovrà presentare all’Università di appartenenza la seguente documentazione:
- i Rapporti Narrativi (EU survey e Allegato D) che dovranno essere compilati online secondo le indicazioni dell’Università di appartenenza;
- il Traineeship certificate rilasciato dall’Impresa ospitante, che riporti il giudizio sul lavoro svolto nel rispetto di quanto concordato nel “Learning Agreement for traineeship” e che attesti le date effettive di svolgimento dell’attività di tirocinio.
Art. 6 Certificazione e riconoscimento
I tirocini nell’ambito del progetto “Erasmus Traineeship”, attestati dal summenzionato Traineeship certificate. Sulla base di tali certificazioni le Università di appartenenza si impegnano a riconoscere in carriera l’attività di tirocinio svolta all’estero, secondo quanto previsto dai regolamenti didattici di Ateneo e dei corsi di studio di appartenenza. L’attribuzione del numero dei CFU per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza. Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio del beneficiario, questo potrà essere riconosciuto in forma di CFU aggiuntivi e sarà, comunque, attestato nel Diploma Supplement.
L’Istituto di appartenenza non potrà riconoscere il periodo di formazione effettuato all’estero in presenza di:
• giudizio negativo nel traineeship certificate sull’attività svolta;
• inadempienza da parte del tirocinante nelle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità, per come specificato all’art. 5 del presente bando;
• comportamenti scorretti del tirocinante nei confronti dell’organizzazione ospitante e da questa attestati formalmente;
• interruzione dell’attività di tirocinio e della mobilità prima del periodo minimo (60 gg. completi) senza una valida e comprovata motivazione (vv. art. 2.2. del presente bando).
Nei casi suindicati potrà essere richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal beneficiario.
Art. 7 Contributi e copertura assicurativa
7.1 Contributo Erasmus+
Il Programma Erasmus+ prevede borse di studio di importo differenziato in base al costo della vita nei Paesi di destinazione, come indicato nella seguente tabella:
Paesi di destinazione | Contributo mensile | Contributo giornaliero (€400 o € 350/30) | |
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) | Danimarca, Finlandia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svezia | € 400,00 | € 13,33 |
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) | Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx | € 350,00 | € 11,66 |
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia | € 350,00 | € 11,66 |
L’ammontare del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata della mobilità in giorni per l’ammontare del contributo giornaliero.
I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale dovranno obbligatoriamente scegliere se utilizzare la maggiorazione prevista per il soggiorno all’estero oppure in alternativa il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea, salvo diverse disposizioni riportate nell’Allegato II dell’ateneo di appartenenza.
7.2 Contributo MUR
La borsa Erasmus+ è integrata da un contributo proveniente da fondi MUR, L. 183/87, per il Cofinanziamento Nazionale Erasmus+, come indicato nella seguente tabella:
Paesi di destinazione | Contributo mensile | Contributo giornaliero (€500 o € 400/30) | |
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) | Danimarca, Finlandia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Svezia | € 500,00 | € 16,66 |
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) | Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx | € 400,00 | € 13,33 |
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) | Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia | € 400,00 | € 13,33 |
Analogamente a quanto indicato nell’art. 7.1 del presente bando, l’ammontare del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata della mobilità in giorni per l’ammontare del contributo giornaliero.
7.3 Copertura assicurativa
La copertura assicurativa (responsabilità civile ed infortuni) è a carico dell'Ateneo di appartenenza: le specifiche sui relativi termini sono indicate nel “Learning Agreement for Traineeship” e nell’ “Accordo finanziario” dell’ateneo di appartenenza.
Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria.
Art. 8 Protezione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), che, ai sensi dell’art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente. Tale informativa è rivolta a coloro che partecipano al Programma Erasmus+.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università della Calabria.
Tutti i dati personali forniti dai candidati devono essere trattati a norma del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alle attività di mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ da parte delle università partner del Consorzio “BET for Jobs”, dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei conti o Ufficio Europeo Antifrode OLAF).
Il partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e richiedere eventuali correzioni alle informazioni inesatte o incomplete, ed esercitare tutti diritti previsti dagli artt. 1522 del Regolamento (UE) 2016/679. Il partecipante può, inoltre, presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Università di afferenza e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire. Il Partecipante può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte all’Università della Calabria e/o all’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire; può,
inoltre, presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
I dati personali trasmessi dai candidati contenuti nella domanda di partecipazione al Programma Erasmus+, raccolti sia in forma cartacea sia con strumenti elettronici/informatici, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione del Bando Erasmus+ e del procedimento di assegnazione dei contributi spettanti per lo svolgimento delle attività di mobilità Erasmus+ nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Art. 9 Responsabili dei procedimenti (Legge 241/1990)
Per le procedure di selezione di competenza dei singoli atenei consorziati, i responsabili possono essere contattati ai recapiti di seguito riportati:
Università della Calabria | xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx |
Università degli Studi della Basilicata | xxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxx0@xxxxxx.xx |
Politecnico di Bari | xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx; xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx |
Università degli Studi del Sannio | |
Università degli Studi di Teramo | |
Università degli Studi della Tuscia | |
Università degli Studi di Messina | xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx; xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx |
Il Rettore Xxxxxx Xxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse