VERA VITA - SEMPREVERA
XXXX XXXX - SEMPREVERA
ASSICURAZIONE MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento contenente le Informazioni Chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario
- Modulo di proposta-polizza
Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
Mod. J2043 - Ed. 03/2020
Prodotto
XXXX XXXX – SEMPREVERA
Xxxx Xxxx S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni
Sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – Numero telefonico per informazioni: 045/8392777
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Sede Legale: Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxx Xxxx X.x.X. è soggetta alla vigilanza di CONSOB in relazione al presente documento. Data di realizzazione del documento: 20 dicembre 2019.
Cos’è questo prodotto?
Tipologia: prodotto di investimento assicurativo; assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale e prestazione addizionale per il caso di morte.
Obiettivi: a fronte del versamento di un premio unico iniziale minimo di 3.000 €, il prodotto prevede la corresponsione, alla scadenza prescelta, del capitale assicurato rivalutato di anno in anno in funzione dei risultati conseguiti dalla Gestione Separata "VERA STABILITA’", con l’obiettivo di far crescere il capitale investito nel tempo.
Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: il prodotto è adatto sia a persone fisiche che persone giuridiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche di base, aventi un obiettivo di investimento su un orizzonte temporale medio, con tolleranza al rischio molto bassa (o superiore) e una limitata capacità di sostenere eventuali perdite che si potrebbero manifestare in momenti temporali diversi da quelli in cui opera la garanzia di restituzione dell’importo investito.
Prestazioni assicurative e costi: in caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza, il prodotto prevede la liquidazione ai beneficiari del capitale rivalutato fino a quel momento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (da 35% a 0,10%). Per il presente documento si ipotizza un’età dell’Assicurato alla sottoscrizione di 45 anni. Il costo per la prestazione assicurativa è compreso nei costi ricorrenti annuali indicati nella tabella “Composizione dei costi”, e l’impatto dello stesso è mediamente pari allo 0,10%.
Durata: il contratto ha una durata minima di 10 anni e massima di 20 anni, a scelta del Contraente.
Diritto di recesso esercitabile dalla Compagnia: la Compagnia non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.
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Xxxxxxx più basso
Rischio più alto
!
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.
Durante il primo anno non è possibile disinvestire anticipatamente il contratto.
L’entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?”
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa dei movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarti quanto dovuto.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di pagarti quanto dovuto.
Qualora la Compagnia fosse insolvente, il Cliente potrebbe subire la perdita totale o parziale dell’investimento.
Per questo prodotto, hai diritto alla restituzione del 100% del capitale investito:
• alla scadenza;
• in caso di decesso dell’Assicurato;
• in caso di riscatto unicamente alla 5a, 10a e 15a ricorrenza annuale di contratto.
Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.
Tuttavia, questa protezione della performance futura del mercato non si applicherà se disinvesti in una data differente rispetto alle ricorrenze annuali sopra indicate.
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarti a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarti a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.
Documento contenente le informazioni chiave
Documento contenente le informazioni chiave
Scenari di performance
L’andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un’indicazione di alcuni dei possibili esiti dell’investimento e sono basati su rendimenti recenti.
L’effettivo rendimento dell’investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.
Investimento: 10.000 € Premio assicurativo: 0 € | 1 anno | 3 anni | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) | |
Scenario in caso di sopravvivenza | ||||
Scenario | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.500,29 | 9.417,35 | 9.805,43 |
di stress | Rendimento medio per ciascun anno | -5,00% | -1,98% | -0,39% |
Scenario | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.556,62 | 9.601,83 | 9.805,43 |
sfavorevole | Rendimento medio per ciascun anno | -4,43% | -1,35% | -0,39% |
Scenario | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.568,57 | 9.633,24 | 9.805,43 |
moderato | Rendimento medio per ciascun anno | -4,31% | -1,24% | -0,39% |
Scenario | Possibile rimborso al netto dei costi | 9.588,53 | 9.678,16 | 9.821,44 |
favorevole | Rendimento medio per ciascun anno | -4,11% | -1,08% | -0,36% |
Scenario in caso di decesso | ||||
Evento assicurato | Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi | 12.256,78 | 12.256,78 | 12.256,78 |
Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000
€.
Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell’investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto.
Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarti.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi da te pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può incidere anche essa sull’importo del rimborso.
Xxxx accade se Xxxx Xxxx non è in grado di corrispondere quanto dovuto?
In caso di insolvenza della Compagnia, puoi rischiare di subire una perdita finanziaria. Il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione, sarà soddisfatto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell’Impresa stessa, con gli attivi posti a copertura degli impegni assunti e, qualora non sufficienti, con il resto del patrimonio della Compagnia in concorso con gli altri creditori della stessa. Non c’è alcun schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.
Quali sono i costi?
Andamento dei costi nel tempo
Andamento dei costi nel tempo:
1,69%
2,28%
5,19%
Impatto annuo sul rendimento
828,61
672,85
517,32
Costi totali
Se esci dopo Se esci dopo Se esci dopo 1 anno 3 anni 5 anni
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di
detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata.
Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €.
Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.
Costi
una tantum
Costi di ingresso
Costi di
Composizione dei costi
Impatto dei costi da sostenere al momento della 0,39% sottoscrizione dell’investimento. Questo importo
comprende i costi di distribuzione del prodotto.
Composizione dei costi:
uscita 0,00% Impatto dei costi di uscita al termine del periodo.
La tabella mostra:
▪ l’impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul tuo investimento al termine dell’orizzonte temporale consigliato
▪ il significato delle differenti categorie di
Costi ricorrenti
Costi di transazione
Altri costi ricorrenti
0,00% Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
1,30% Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i tuoi investimenti.
Impatto della commissione di performance.
costo
Costi eventuali
Costi di performance
0,00%
Tratteniamo questa commissione dal tuo investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di riferimento.
Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni
Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto ti raccomandiamo di mantenere l’investimento fino all’orizzonte temporale consigliato. Tale orizzonte esprime un’indicazione sul periodo di tempo minimo in cui opera la garanzia di rendimento minimo offerta dalla Compagnia, tenuto anche conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata.
In caso di rimborso anticipato, i risultati possono essere inferiori, specialmente in caso di rimborso anticipato entro quattro anni dalla sottoscrizione, quando sono previste delle penalizzazioni di uscita (durante 2° anno: 2,00%; durante il 3° anno: 1,50%; durante il 4° anno: 1,00%; trascorsi 4 anni nessun costo).
Prima della data di decorrenza del contratto hai la facoltà di revocare la proposta di assicurazione; in tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ti rimborserà il premio corrisposto.
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto hai la facoltà di recedere dallo stesso; in tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ti rimborserà il premio corrisposto. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25 €.
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, puoi riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ.. In tal caso la Compagnia ti riconoscerà un capitale pari al valore di riscatto maturato, che potrà essere inferiore ai premi versati, secondo quanto riportato nella Sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento”.
Come presentare reclami?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Xxxx Xxxx X.x.X. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), Fax 0000000000, E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, fax al numero 06/00000000 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Per ulteriori informazioni: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - sezione Reclami.
Altre informazioni rilevanti
L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni sul contratto è: Xxxx Xxxx X.x.X. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia, Telefono 0000000000, Fax 000 0000000, E-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si rimanda alla Documentazione Contrattuale disponibile sul sito della Compagnia e presso l’Intermediario per tutti i dettagli sulle caratteristiche del prodotto.
Documento contenente le informazioni chiave
Vera Vita SpA
Assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico e premi integrativi, collegata ad una Gestione Separata
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Xxxx Xxxx S.p.A. Xxxx Xxxx - SempreVera
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)
Data di realizzazione: 31/03/2020 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento
contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019, ha Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxx Xxxxxx, 00.
Telefono (x00) 000 0000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.
Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2018, l’ammontare:
- del patrimonio netto della Società è pari a 252 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 220 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali pari a 34 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 164 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 74 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 318 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,94 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Al contratto si applica la legge italiana.
Prestazioni principali
Le prestazioni previste dal contratto sono prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata denominata “Vera Stabilità” (di seguito “Gestione Separata”).
Il Regolamento della Gestione Separata è disponibile sul sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le prestazioni sono dovute in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto o, prima di detta scadenza, in caso di decesso dell’Assicurato.
Ai Beneficiari designati o Aventi diritto è corrisposto il capitale in base alle seguenti prestazioni:
1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.
Quali sono le prestazioni?
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
18 – 40 | 35,00% |
41 – 55 | 25,00% |
56 – 65 | 8,00% |
66 – 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario. In caso di decesso dell’Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da: • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • atti contro la persona dell’Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione. la Maggiorazione per il caso morte non sarà corrisposta. |
Ferme le esclusioni riportate nella sezione “Che cosa non è assicurato?” non sono presenti ulteriori limiti di copertura.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: per l’erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Società - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. Per l’indicazione della documentazione richiesta – con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all’Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione. |
2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, è prevista la corresponsione del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”;
b) Maggiorazione per il caso di morte:
pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando all’importo di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Tabella A
Il capitale assicurato, di cui ai precedenti paragrafi 1. e 2., lettera a) è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali, ridotto per effetto degli eventuali riscatti parziali liquidati di cui alla sezione “Sono previsti riscatti o riduzioni?”, adeguato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.
Ciascun Capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione “Quando e come devo pagare?”.
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio – si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto - e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni. | |
Erogazione della prestazione: i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all’evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell’Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell’importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla sezione “Quali sono le prestazioni?”. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile. Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione. La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi. In tal caso, la Società medesima non invierà alcuna preventiva comunicazione al Contraente. Il capitale assicurato iniziale, relativo a ciascun premio versato, risulta funzione dell’ammontare del premio stesso, al netto dei costi di ingresso indicati alla sezione “Quali costi devo sostenere?”. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l’anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell’Assicurato. Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società: - con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., - con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società. Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici integrativi. E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 3.000,00 euro per il premio unico e 1.500,00 euro per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto. E’ inoltre fissato un importo massimo per il premio unico pari a 5.000.000,00 di euro. Detti importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, determinando così l’importo rispettivamente del premio unico versato e del premio integrativo versato. Xxxxx i limiti e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che Il cumulo dei premi netti (di seguito “Cumulo premi netti”), calcolato al momento del versamento di ciascun premio, non potrà essere superiore a 5.000.000,00 di euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà |
essere superiore a 10.000.000,00 di euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata “Vera Stabilità” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società. Il Cumulo premi netti si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati, ciascuno al netto dei costi di ingresso in cifra fissa indicati nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, la quota parte di detti premi riferibile agli eventuali riscatti parziali liquidati sino alla data di calcolo del Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all’atto della corresponsione del solo premio unico versato coincide con l’importo del premio stesso, al netto delle spese di emissione indicate nella sopra richiamata sezione. Per ulteriori dettagli si rinvia all’Art. 3 “Premi” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione. Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. | |||||
Rimborso | In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto. | ||||
Sconti | A. Condizioni di maggior favore sono riservate ai Contraenti che, all’entrata in vigore dell’assicurazione, risultano dipendenti del Gruppo Banco BPM e consistono nell’azzeramento delle spese di caricamento gravanti su ciascun premio corrisposto esplicitate nel KID nonché all’Art. 7 “Spese e costi gravanti sul contratto”, paragrafo 7.a, punto 7.a.3 delle Condizioni di Assicurazione. B. Condizioni di maggior favore sono riservate ai Contraenti che, all’entrata in vigore dell’assicurazione e fino al 15/05/2020, versano il premio attraverso: - liquidità presente sul c/c il cui saldo disponibile alla data di lancio dell'iniziativa risulti essere superiore a 20.000,00 euro; - liquidità riveniente dalla scadenza o realizzo di titoli debito e/o titoli di capitale; - liquidità riveniente dalla scadenza di polizze vita o di capitalizzazione precedentemente sottoscritte; - liquidità presente sul c/c proveniente da trasferimento da altri Istituti di Credito. Tali condizioni consistono nella riduzione delle spese di caricamento gravanti su ciascun premio corrisposto esplicitate nel KID nonché all’Art. 7 “Spese e costi gravanti sul contratto”, paragrafo 7.a, punto 7.a.3 delle Condizioni di Assicurazione e sono riassunti di seguito: | ||||
Tipologia di spesa | Importo/ Percentuale | ||||
7.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali premi integrativi, determinate moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata in funzione del Cumulo premi netti | Cumulo premi netti | ||||
fino a 49.999,99 euro | 1,70% | ||||
da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro | 0,25% | ||||
da 250.000,00 euro | 0,10% |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza del contratto - non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; verrà fissata, in anni interi, in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con un’età assicurativa dell’Assicurato non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza del contratto, l’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto. Il Contraente e l’Assicurato devono avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto. La Società corrisponderà un importo pari al capitale in Gestione Separata, alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento resa dal Contraente. |
Sospensione | Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle coperture a seguito del mancato pagamento dei premi. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx X.x.X. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente. |
Risoluzione | Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale. |
Il prodotto è rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto; intende inoltre soddisfare le esigenze di impiego del risparmio attraverso l’investimento nella Gestione Separata, con garanzia di rendimento minimo che opera in momenti temporali definiti (capitale assicurato rivalutato). Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Si rinvia alla sezione “Quali sono i costi?” del KID, descrittiva dell’impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l’informativa dettagliata sui costi da sostenere.
Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.
Tabella sui costi per riscatto
Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.
Tabella sui costi per l’erogazione della rendita
Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.
Costi per l’esercizio delle opzioni
Il contratto non prevede opzioni.
Costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).
Quali costi devo sostenere?
Costi totali | Composizione dei costi | Cumulo premi netti/ Anno | Costo in Importo/Percentuale/ Punti percentuali | Quota parte (%) | ||
Costi una tantum | Costi di ingresso | |||||
- Spese di emissione in misura fissa, in aggiunta al premio unico | 25,00 euro | 0,00% | ||||
- Spese di gestione in misura fissa, in aggiunta ad ogni premio integrativo | 25,00 euro | 0,00% | ||||
Caricamenti su premio unico o integrativo | fino a 49.999,00 euro | 1,70% | 100,00% | |||
da 50.000,00 euro a 249.999,00 euro | 1,00% | 100,00% | ||||
da 250.000,00 euro a 5.000.000,00 di euro | 0,50% | 100,00% | ||||
Costi di uscita | 1° anno | Riscatto non ammesso | ||||
2° anno | 2,00% | 0,00% | ||||
3° anno | 1,50% | 0,00% | ||||
4° anno | 1,00% | 0,00% | ||||
Oltre il 4°anno | 0,00% | |||||
Costi correnti | Costi di transazione del portafoglio | 0,00% | ||||
Altri costi correnti | ||||||
- Commissione annua base relativa alla Gestione Separata | 1° anno | 1,30 punti percentuali | 30,77% | |||
dal 2° anno | 23,08% | |||||
- Commissione annua variabile relativa alla Gestione Separata (*) | 0,20 punti percentuali | 0,00% | ||||
(*) Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione). |
In ordine al collegamento delle prestazioni previste dal contratto ai risultati della Gestione Separata, vengono di seguito fornite informazioni circa il meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Stessa, le modalità di determinazione e di attribuzione al contratto del rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione medesima e la garanzia di conservazione del capitale mediante riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo.
L’assegnazione al contratto della partecipazione agli utili della Gestione Separata avviene sotto forma di adeguamento del capitale assicurato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza del contratto oppure alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.
Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.
In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell’assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.
Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:
• decesso dell’Assicurato;
• riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto;
• scadenza del contratto,
la Società procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla Gestione
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza del contratto o in caso di decesso, nonché ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle riduzioni subite per effetto degli eventuali riscatti parziali liquidati (garanzia di rendimento minimo).
Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall’IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell’anno precedente - 31 ottobre dell’anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto, prelevando i costi in misura percentuale - variabili in ragione dell’anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto - indicati nel KID. a) Riscatto totale Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto. Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo degli anzidetti costi il capitale assicurato, adeguato per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata; fermo restando che, in caso di riscatto esercitato alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato, con conseguente applicazione della garanzia di minimo, come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”; Si richiama l’attenzione sul fatto che il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto. In ogni caso, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate. b) Riscatto parziale Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la conseguente riduzione del capitale assicurato con applicazione degli anzidetti costi. Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo. Ciascun riscatto parziale viene concesso a condizione che l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo ed il capitale assicurato che residua dopo l’operazione di riscatto parziale, non risultino inferiori a 1.500,00 euro. Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all’Art. 9 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto non prevede valori di riduzione. Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamenti dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto. |
Richiesta di informazioni | Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale: • all’indirizzo: xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx (XX) - Xxxxxx • telefonicamente al numero x00 000 0000000 • via telefax al numero x00 000 0000000 • xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS Alla CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. I reclami indirizzati all’IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. E’ possibile presentare reclamo alla CONSOB - Xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx - telefono 00.00000 - oppure Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - telefono 02. 724201 per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche). |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato dalla compresenza di una componente di copertura del rischio demografico e di una componente finanziaria, è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche. Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli Aventi diritto. Trattamento fiscale dei premi I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. Trattamento fiscale delle somme corrisposte Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall’IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73). Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell’Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L’imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l’ammontare dei relativi premi pagati. |
Le somme percepite nell’esercizio di attività d’impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON SI POTRA’ GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI, COLLEGATO AD UNA GESTIONE SEPARATA
INDICE
SEZIONE | I – OGGETTO DEL CONTRATTO | 2 |
Art. 1 | Prestazioni assicurate | 2 |
1.1 Prestazioni assicurate a scadenza in caso di vita dell’Assicurato | 2 | |
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato | 2 | |
1.3 Il capitale assicurato | 2 | |
Art. 2 | Esclusioni di copertura per il rischio di morte | 3 |
Art. 3 | Premi | 3 |
SEZIONE | II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI REVOCA E RECESSO | 4 |
Art. 4 | Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto | 4 |
Art. 5 | Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato | 5 |
Art. 6 | Diritto di revoca e recesso | 6 |
SEZIONE | III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE | 6 |
Art. 7 | Spese e costi gravanti sul contratto | 6 |
Art. 8 | Modalità di rivalutazione delle prestazioni | 7 |
Art. 9 | Riscatto | 8 |
9.1 Riscatto totale | 9 | |
9.2 Riscatto parziale | 9 | |
Art. 10 | Cessione, pegno e vincolo | 10 |
Art. 11 | Duplicato di polizza | 10 |
SEZIONE | IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ | 11 |
Art. 12 | Beneficiari | 11 |
Art. 13 | Pagamenti della Società | 11 |
SEZIONE | V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’, CONFLITTO DI INTERESSI E COMUNICAZIONI | 12 |
Art. 14 | Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile | 12 |
Art. 15 | Foro competente | 12 |
Art. 16 | Tasse e imposte | 12 |
Art. 17 | Conflitto di interessi | 12 |
Art. 18 | Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia | 12 |
Art. 19 | Variazioni contrattuali | 12 |
ALLEGATO A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO: 14
- Scadenza contrattuale
- Riscatto totale / Riscatto parziale
- Decesso dell’Assicurato
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Vera Stabilità” 16
GLOSSARIO 20
Informativa su Adeguata Verifica della Clientela e Definizioni normativa FATCA 25
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurate
1.1 - Prestazioni assicurate a scadenza in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito “scadenza”), è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, del capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e).
La richiesta di liquidazione a scadenza deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
1.2 - Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);
b) Maggiorazione per il caso di morte:
pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando all’importo di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa (età compiuta dall’Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno) raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
Da 18 a 40 anni | 35,00% |
Da 41 a 55 anni | 25,00% |
Da 56 a 65 anni | 8,00% |
Da 66 a 75 anni | 0,50% |
Oltre 75 anni | 0,10% |
Tabella A
La comunicazione del decesso dell’Assicurato deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
1.3 Il capitale assicurato
Il capitale assicurato è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, al netto degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 8, lettera d).
Il Capitale assicurato iniziale relativo a ciascun premio versato è dato dal premio medesimo diminuito delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, Xxxxxxx X.
Il Capitale assicurato iniziale a fronte del premio unico versato è riportato sul modulo di proposta - polizza che forma parte integrante del contratto.
Esempio:
Premio unico: € 100.000
Spese di emissione (di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a.1): € 25 Premio unico versato: € 100.025
Spese di caricamento (di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a.3): € 100.000 * 1,00% = € 1.000 Capitale assicurato iniziale a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza:
€ 100.000 - € 1.000 = € 99.000
Art. 2 Esclusioni di copertura per il rischio di morte
La Maggiorazione per il caso morte dell’Assicurato è corrisposta qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.
In caso di decesso dell’Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da:
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
• atti contro la persona dell’Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione,
la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera b) non sarà corrisposta.
Art. 3 Premi
A fronte delle prestazioni assicurate e per l’entrata in vigore dell’assicurazione, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito “premio unico”).
Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sul modulo di proposta - polizza.
Il contratto prevede un importo minimo di premio unico pari a 3.000,00 euro.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, d’importo comunque non inferiore a 1.500,00 euro ciascuno.
Ciascun eventuale premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.
La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi.
Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.
Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici integrativi.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Il cumulo dei premi netti (di seguito “Cumulo premi netti”) si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l’ultimo in corso di pagamento), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai riscatti parziali di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso.
Esempio:
Premio unico versato: € 100.000 Premio integrativo versato: € 20.000
Spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2: € 25. Riscatto parziale: € 10.000, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 9.800* Cumulo premi netti: € 99.975 + € 19.975 – € 9.800 = € 110.150
*ipotesi puramente esemplificativa
Si precisa che il Cumulo premi netti, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, non potrà essere superiore a 5.000.000,00 di euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 di euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata “Vera Stabilità” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.
SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto
Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto.
Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo:
• recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
• riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 9, paragrafo 9.1;
• decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
• scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).
Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 6 Diritto di revoca e recesso
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx X.x.X. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx
S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
SEZIONE III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto
7.a Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sui premi:
Tipologia di spesa | Importo/Percentuale | |
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico: | Euro 25,00 | |
7.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun eventuale premio integrativo: | Euro 25,00 | |
7.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali premi integrativi, determinate moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata in funzione del Cumulo premi netti (*): | Cumulo premi netti (*) | |
fino a 49.999,99 euro | 1,70% | |
da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro | 1,00% | |
da 250.000,00 euro | 0,50% |
Tabella B
(*) Il “Cumulo premi netti” è definito al precedente Art. 3.
7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale di cui al successivo Art. 9, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:
Anno (*) | Percentuale |
1° | Riscatto non ammesso |
2° | 2,00% |
3° | 1,50% |
4° | 1,00% |
Oltre il 4° | 0,00% |
Tabella C
(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o riscatto parziale.
7.c Sul contratto gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b)
Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:
a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
• una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;
c) determina la misura annua di adeguamento in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%;
d) procede all’adeguamento del capitale assicurato secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito “anniversario”), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.1.
Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il “capitale medio del periodo” di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera c), per il “capitale medio del periodo” (capitale assicurato adeguato).
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:
d.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all’anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa;
d.2) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi eventualmente corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;
d.3) e, in caso di riscatti parziali di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2 effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente, ivi definiti in ordine ad ogni riscatto parziale, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla relativa data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale.
Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per l’adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.
e) procede alla determinazione del capitale assicurato rivalutato secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell’Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:
- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all’esercizio del solo riscatto totale, quale data di adeguamento, in luogo dell’anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l’anniversario scelto fra il 5°, 10° o 15°
e
- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato definiti al precedente Art. 1, paragrafo 1.3, ridotto dell’eventuale importo dei capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 9, paragrafo 9.2 .
Art. 9 Riscatto
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di riscatto totale o parziale.
9.1 - Riscatto totale
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, dalle ore 24 dell’anniversario prescelto.
Il valore di riscatto totale si ottiene sottraendo al capitale assicurato adeguato, ai sensi del precedente Art. 8, lettera d), fino alla data di adeguamento coincidente con l’anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, una percentuale di detto capitale nella misura precisata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b. Resta inteso che, in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato a tale data, ai sensi del precedente Art. 8, lettera e).
Per l’esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto ad una delle date coincidenti con gli anzidetti anniversari, il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue, in corrispondenza della data effetto prescelta:
Data di prenotazione della richiesta di riscatto | Data effetto della richiesta di riscatto |
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 5° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 10° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 15° anniversario |
Tabella D
Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.
La richiesta di riscatto totale unitamente all’eventuale anzidetta prenotazione, nonché il loro eventuale ordine di annullamento devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13.
9.2 - Riscatto parziale
Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.
Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo.
Ciascun riscatto parziale viene concesso a condizione che l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo ed il capitale assicurato che residua dopo l’operazione di riscatto parziale ai sensi della successiva lettera c), non risultino inferiori a 1.500,00 euro.
A seguito di ciascuna richiesta di riscatto parziale pervenuta la Società provvede a:
a) determinare il capitale riscattato parzialmente, ottenuto maggiorando l’importo richiesto dal Contraente a titolo di riscatto parziale di una percentuale, nella misura precisata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo;
b) determinare la quota parte dei premi complessivamente versati (compreso l’ultimo in corso di pagamento) riferibile al riscatto parziale, che si ottiene applicando all’ammontare di detti premi l’aliquota ottenuta dividendo il capitale riscattato parzialmente di cui alla precedente lettera a) per il valore di riscatto totale di cui al precedente paragrafo 9.1;
c) determinare il capitale assicurato, che residua dopo l’operazione di riscatto parziale effettuata, ottenuto sottraendo dal relativo importo in vigore immediatamente prima di tale operazione, l’importo pari al capitale riscattato parzialmente, di cui alla precedente lettera a);
La richiesta di riscatto parziale deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 13.
Quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale si intende:
• la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;
ovvero
• la data in cui è pervenuta alla Società l’anzidetta lettera raccomandata.
Art. 10 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Art. 11 Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.
SEZIONE IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 12 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
1) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
2) dopo la morte del Contraente;
3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Art. 13 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.
Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all’evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della
Società - compreso il pagamento dell’importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6
- ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
SEZIONE V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E COMUNICAZIONI
Art. 14 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Xxxx firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.
Art. 15 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 16 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 17 Conflitto di interessi
La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 18 Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia
In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
L’inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 19 Variazioni contrattuali
La Società si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Società – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Allegato A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO RICHIESTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA. | |
Scadenza contrattuale | • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
Riscatto totale/riscatto parziale | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |
Decesso dell’Assicurato | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell’Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all’originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell’Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. |
• Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) al fine di consentire alla Società di valutare l’operatività della garanzia. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. | |
Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS. |
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Vera Stabilità”
1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx, che viene contraddistinta con il nome Xxxx Xxxxxxxxx. La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.
2 La valuta di denominazione della gestione Vera Stabilità è l’Euro.
3 Il rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
▪ FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell’attività posta in essere.
d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. “fondo derivati” per il rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell’operazione di copertura.
Tale rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.
5 La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione Vera Stabilità
non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 Sulla gestione Xxxx Xxxxxxxxx possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 Il rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione Vera Stabilità nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall’eventuale utilizzo del “fondo derivati” così come descritto nell’Art. 4 comma d).
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione Vera Stabilità e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione Vera Stabilità per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestioneVera Stabilità ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione Vera Stabilità.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
10bis - Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione Vera Stabilità con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell’operazione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione Xxxx Xxxxxxxxx circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all’operazione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall’operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 La gestione Vera Stabilità è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione Vera Stabilità al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione Xxxx Xxxxxxxxx, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.
Adeguamento delle prestazioni (e del relativo capitale assicurato):
attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Adeguata verifica della clientela:
costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Appendice contrattuale (o di polizza):
documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.
Assicurato:
persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Assicurazione:
vedi “Contratto di assicurazione sulla vita”.
Beneficiario:
persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Caricamento:
parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.
Condizioni di Assicurazione:
insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.
Conflitto di interessi:
insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Consolidamento:
è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Contraente:
persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l’Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita:
contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Data di conclusione del contratto:
il contratto si considera concluso quando viene sottoscritto il modulo di proposta - polizza da parte del Contraente e da parte dell’Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il premio.
Data di decorrenza del contratto:
data dalla quale decorrono le garanzie previste dal contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del contratto. La data di decorrenza è indicata nella lettera di conferma.
Estratto conto annuale:
riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, contenente l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto previste ai sensi dell’Art. 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018.
Età assicurativa:
età compiuta dall’Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno.
FATCA:
Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).
La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Gestione Separata:
portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Imposta sostitutiva:
imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
IVASS o ISVAP:
è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all’ISVAP.
Limitazione di azioni esecutive o cautelari:
ai sensi dell’art. 1923 cod. civ., le somme dovute dalla Compagnia al/ai Beneficiario/i non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Modulo di Proposta-Polizza:
documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (durata, importi delle prestazioni, il premio ecc.).
OICVM/OICR:
sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari/Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.
Opzioni contrattuali:
sono tutte le opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto: l’opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Plusvalenza / Minusvalenza:
differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.
Polizza:
documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio:
importo che il Contraente corrisponde a fronte delle prestazioni assicurate.
Prescrizione:
estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazioni assicurate:
somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell’evento assicurato.
Prodotto d’investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product):
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Quietanza:
documento che prova l’avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall’avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Recesso:
diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca:
diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Regolamento della Gestione Separata:
documento che riporta la disciplina contrattuale della Gestione Separata.
Rendita:
è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione, se contrattualmente prevista, esercitata dal Contraente.
Riscatto parziale:
facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto totale:
facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riserva matematica:
importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Risoluzione del contratto:
scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.
Rivalutazione delle prestazioni:
consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.
Set Informativo:
l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa, composto da:
– il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
– il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
– le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
– il modulo di proposta - polizza.
Società:
Xxxx Xxxx X.x.X., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Soggetti distributori:
intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione del prodotto.
Tasso di rendimento minimo garantito:
rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell’evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 90 del 25 maggio 2017
Obblighi del cliente
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Obbligo di astensione
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
Esecutore
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Effettivo Percipiente
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
Titolare effettivo
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341‐ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni
conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
Allegato 1 al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014
(Rif. art. 2, comma 1, lettera y), punto 2 del Regolamento)
1. In linea con la previsione dell’Allegato tecnico del Decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell’ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del Titolare Effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2. Non si rende necessaria l’individuazione del Titolare Effettivo per i soggetti che beneficiano dell’adeguata verifica semplificata ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 3, e dell’articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del Titolare Effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il Titolare Effettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell’articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica) si procede come segue:
a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti:
– la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiducianti, quali titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell’operazione;
– ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le fondazioni e i trust, il Titolare Effettivo va, cumulativamente, individuato:
a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del trust, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust;
b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;
c) se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un’organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere
a) e b).
6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il Titolare Xxxxxxxxx va individuato:
a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell’organizzazione;
b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell’organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all’interno dell’organo decisionale dell’organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la
maggioranza dei preposti all’amministrazione.
In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.
Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all’amministrazione, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all’organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all’amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).
Persone politicamente esposte
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)
Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
NIF
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
GIIN
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG
Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI
(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità
in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla
legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
− società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
− qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
− gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
− qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
− qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
− un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello
scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
i) l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Altri Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.
Passive NFFE
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
− il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
− assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Titolari effettivi
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
Prove Documentali
Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
- 31 giorni nell’anno di riferimento e,
- 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Residenza fiscale
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone
che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
U.S. Person
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta-Polizza n. Numero consulenza
XXXX XXXX – SEMPREVERA
Assicurazione mista rivalutabile a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi, con prestazione addizionale per il caso di decesso
Convenzione:
Contraente:
Ente: Filiale: Collocatore:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. J2043 – Ed. 10/2019 Stampato il Copia per Modulo di Proposta-Polizza
Proposta-Polizza n. VERA VITA – SEMPREVERA Ente Filiale Collocatore
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Mezzi di pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite l’Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza riportata nella lettera di conferma.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Diritto di revoca
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx X.x.X. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 €.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Proposta-Polizza n. VERA VITA – SEMPREVERA Ente Filiale Collocatore
DATI GENERALI DI PROPOSTA-POLIZZA
Contraente
Assicurato
Legale
Rappresentante o Delegato
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Invio comunicazioni al Beneficiario
Premi
Proposta-Polizza n. VERA VITA – SEMPREVERA Ente Filiale Collocatore
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS
IDENTIFICAZIONE ED ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
[1] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
[2] Il diritto di accesso è esercitabile, ai sensi degli art. 15 del REG. UE rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
[1] L’informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.
[2] Il diritto di accesso non può essere esercitato per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art. 15 del REG. UE], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.
Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle definizioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Contraente
Assicurato
Esecutore per conto del Contraente
Titolare effettivo del Contraente
Soggetto pagatore
Soggetto pagatore per le rate successive
Esecutore per conto del Soggetto pagatore
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive
Titolare effettivo del Soggetto pagatore
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive
Beneficiari
Mezzo di pagamento
Tipo di apertura della polizza
Tipo di prodotto
Proposta-Polizza n. VERA VITA – SEMPREVERA Ente Filiale Collocatore
Scopo prevalente del
rapporto
Tipo di operazione
Origine dei fondi
Area geografica in cui è stato
instaurato il rapporto
Provenienza fondi
Ulteriori informazioni sul Contraente
Informazioni patrimoniali del Contraente
ADEMPIMENTI FATCA E CRS
FATCA CRS
Titolare effettivo del
Contraente
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati
riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
Proposta-Polizza n. VERA VITA – SEMPREVERA Ente Filiale Collocatore
PRIVACY
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Vera Vita S.p.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati
(2):
▪ cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
▪ i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
(11) vedi nota 9;
(12) vedi nota 9;
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PRIVACY
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facenti parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..
Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
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PRIVACY
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:
o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la
conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia;
o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
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PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
▪ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all’attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell’informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all’estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19); il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (20), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (22), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (23); il consenso è facoltativo.
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.
□ Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
(19) vedi nota 9;
(20) vedi nota 9;
(21) vedi nota 14;
(22) vedi nota 14;
(23) vedi nota 9.
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DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto.
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, sceglie la modalità:
NON CARTACEA (consultazione tramite Area Riservata) CARTACEA
Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.
Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.
Il sottoscritto:
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara di essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite nelle Condizioni di assicurazione;
▪ richiede di voler ricevere le comunicazioni contrattuali previste dalla normativa vigente o comunque correlata al presente contratto, in formato cartaceo all’indirizzo indicato XXXXXXX.
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DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI
Il Contraente dichiara:
Di essere dipendente del Gruppo Banco BPM | □ SI | □ NO |
Il Contraente
e l’intermediario Ente Filiale dichiarano rispettivamente:
Di aver preso atto delle condizioni di accesso dettagliate nella sezione “Sconti” del Documento informativo precontrattuale aggiuntivo e di aver verificato la sussistenza dei requisiti specificati nella relativa convenzione | □ SI | □ NO |
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DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
Dichiaro di aver informato il Contraente che l’importo del premio di perfezionamento e la relativa data di addebito saranno riportati nella lettera di conferma inviata dalla Compagnia.
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento
Mezzo di pagamento del
premio per le rate successive
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme
che precedono.
L’intermediario
Ente
Filiale