CONVENZIONE SINGOLA DI TIROCINIO
CONVENZIONE SINGOLA DI TIROCINIO
Numero/ (data)
La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università Commerciale "Xxxxx Xxxxxxx", Xxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx - XXXXXX, codice fiscale o P.IVA 80024610158, soggetto promotore di tirocinio autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, rappresentata dal Procuratore Speciale Dott.ssa Xxxx Xxxxx Coordinatore Ufficio Stage della Divisione Mercato (nata a Pisa il 22/09/1966) d'ora in avanti "l'Università"
e
l'Azienda/Istituzione/Ente/Studio Professionale, [Denominazione, sede legale (indirizzo, n., CAP Città (Prov) – Stato)], codice fiscale o P.IVA, rappresentata da [Nome Cognome (nato/a a il gg/mm/aaa) del rappresentante legale o suo delegato], in qualità di rappresentante legale o suo delegato, d'ora in avanti "l'Azienda",
a beneficio
dello studente di Corso di laurea dello studente di corso master
dello studente di dottorato di ricerca
del laureato di corso di laurea da non più di 12 mesi
della sopraindicata Università, d'ora in avanti "il tirocinante":
Nome e Cognome Matricola: n. matricola Anno di Corso:
Corso di Laurea: nome per esteso + acronimo Ordinamento: codice dell’ordinamento e nome per esteso Data di laurea (se laureato): gg/mm/aaaa
Nato a: città – Stato il gg/mm/aaaa Codice Fiscale: n. codice fiscale Residente in: indirizzo n. civico, Città (Pv) - Stato
Domiciliato in: indirizzo n. civico, Città (Pv) - Stato
Telefono: n. cell E-mail: indirizzo mail
Titolo di studio: ultimo titolo di studio conseguito
Immigrato con regolare permesso di soggiorno: SI □ NO □ (se SI occorre indicare):
N. del permesso: XX
Data di rilascio: gg/mm/aaaa Data di scadenza: gg/mm/aaaa
Ente che ha rilasciato il permesso:
Motivo:
• l'Università promuove lo svolgimento di tirocini quali complemento della formazione accademica e agisce in qualità di ente promotore presso datori di lavoro pubblici o privati;
• i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro ma sono periodi di formazione e di orientamento al lavoro della durata massima di sei mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
• i tirocini possono avere natura curriculare o extracurriculare e che per entrambi devono essere
garantiti i livelli di qualità previsti dalle normativa vigente.
ARTICOLO 1) CONDIZIONI GENERALI
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. L'Azienda si impegna ad accogliere il soggetto sopra indicato per fini formativi ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi individuali, concordati con l'Università e indicati nella presente Convenzione di cui al successivo art. 2 (progetto formativo individuale).
3. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dall'Azienda all'Università.
4. L'Azienda deve garantire all'Università il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente previsto dalla normativa vigente. In proposito dichiara che, al momento dell'avvio del sotto indicato tirocinio, ha una forza lavoro, nell'unita operativa di svolgimento del tirocinio, costituita da n. XX risorse umane e vi sta ospitando contemporaneamente altri n. XX tirocinanti, di cui n. XX extracurriculari.
5. Nel caso lo stage si svolga presso una propria sede all'estero, l'Azienda si impegna a fornire al tirocinante le indicazioni necessarie per ottenere il visto più appropriato e ogni eventuale documento necessario affinché l'esperienza di stage possa essere svolta nel pieno rispetto della normativa del Paese ospitante. Le parti convengono espressamente che le formalità relative a visti e documenti necessari sono a carico del tirocinante e dell'Azienda, mentre e espressamente esclusa ogni attività e responsabilità dell'Università a riguardo.
ARTICOLO 2) PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
La presente Convenzione si riferisce al seguente progetto formativo relativo al beneficiario sopra indicato Sede operativa del tirocinio: indirizzo n. civico, Città (Pv) - Stato
Codice Ateco: n. XXXX
Tutor universitario: Nome e Cognome Tel: E-mail: Titolo di studio:
Tutor aziendale: Nome e Cognome Tel: E-mail:
Al momento dell'attivazione del presente tirocinio, il tutor aziendale accompagna n. XX tirocinanti di cui n.XX curriculari e n. XX extracurriculari.
Durata: n. XX gg data di inizio gg/mm/aaaa data di fine gg/mm/aaaa
Sospensione: dal gg/mm/aaaa data di fine gg/mm/aaaa
Modalità di svolgimento: Full Time / Part-time orizzontale / Part-time verticale Indennità di partecipazione:
prevista □ non prevista □
se prevista, importo mensile lordo : €
Facilitazioni:
previste □ non previste □
se previste, trasporto □ vitto □ alloggio□
Natura dello stage:
CURRICULARE (Attenzione! Il riconoscimento dei crediti formativi è legato all’ottenimento dell’autorizzazione
preventiva e della validazione finale). Nel corso del suo svolgimento, lo stage può cambiare natura (da curriculare ad extracurriculare) a seguito del conseguimento della laurea da parte del tirocinante. In tal caso l’Azienda si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di tirocini extracurriculari.
EXTRACURRICULARE formativo e di orientamento
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO (AMBITO DI INSERIMENTO) ATTIVITA' OGGETTO DEL TIROCINIO
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (ABILITA', CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)
FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO
ARTICOLO 3) ATTIVITA' DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor universitario e dal tutor aziendale, sopra indicati. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor universitario è designato dall'Università, e svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, tirocinante e Azienda, assicurando il monitoraggio del progetto individuale. Inoltre, se prevista, predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la validazione finale delle competenze acquisite.
3. Il tutor aziendale è designato dall'Azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con l'Università. In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del progetto formativo individuale.
4. Il tutor universitario potrà effettuare dei controlli durante l'attività di stage svolta dal tirocinante, al fine di verificarne l'andamento, l'effettivo svolgimento e il rispetto degli accordi intercorsi tra le parti. In caso di reiterata irreperibilità del tirocinante, lo stage si ritiene annullato e tale comunicazione sarà inoltrata tempestivamente al tirocinante e al tutor aziendale. Il tutor aziendale e il tirocinante sono comunque invitati a mantenere con il tutor universitario un costante dialogo e a segnalare tempestivamente eventuali difficolta incontrate durante lo svolgimento dello stage.
5. Al termine di ogni tirocinio, il tutor aziendale si impegna a: 1) rilasciare al tirocinante un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio; 2) compilare la scheda di valutazione finale di stage. Nel caso di tirocinio extracurriculare, il tutor aziendale fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze ad opera dell'Università.
6. Su richiesta del tirocinante, l'Università si impegna a rilasciare un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.
ARTICOLO 4) DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
Il tirocinante è tenuto a:
1. svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività dell'Azienda;
2. seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del
tirocinio; richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
5. redigere la valutazione finale di stage e, su richiesta dell'Università, una relazione di stage sull'attività svolta;
6. nel caso di stage curriculare, richiedere preventivamente l'autorizzazione preventiva come stage curriculare, secondo indicazioni presenti nella Guida all'Università. In caso di mancata richiesta o di risposta negativa lo stage non potrà essere riconosciuto nel piano studi;
7. comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione Disciplinare dell'Università.
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante:
a) ha la possibilità di assentarsi, previo accordo con il tutor aziendale, per impegni universitari inderogabili. Salvo accordo fra le parti o gravi e giustificati motivi e/o cause di forza maggiore, l'interruzione o la rinuncia allo stage comporterà per il tirocinante la sospensione per un periodo di un mese dalla possibilità di formalizzare un nuovo tirocinio;
b) ha il diritto di vedersi assegnato un professionista esperto in qualità di tutor aziendale e un progetto formativo coerente con il proprio percorso di studi.
c) solo nel caso di tirocinio extracurriculare, il tirocinante ha diritto a vedersi corrisposta dall'Azienda una congrua indennità per la partecipazione al tirocinio. L'importo e le modalità di erogazione sono definite dall'Azienda, nel rispetto dei limiti minimi indicati dalle rispettive normative regionali. In caso di tirocinio curriculare, potrà ottenere, a discrezione dell'Azienda, facilitazioni economiche per la partecipazione al tirocinio sotto forma di assegno di studio o di altro tipo (es. mensa aziendale, trasporti, alloggio).
ARTICOLO 5) GARANZIE ASSICURATIVE
1. Il tirocinante è assicurato a carico dell'Università contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL (P.A.T. Posizione n° 6477566/51) nonché per la responsabilità civile verso terzi presso Ina Assitalia Spa (Polizza RC Posizione n° 054/01236124). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, in Italia e all'estero, se rientranti nel progetto formativo.
2. In caso di incidente al tirocinante, l'Azienda si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Università e a far pervenire la necessaria documentazione.
ARTICOLO 6) MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Azienda si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) l'Azienda è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 sono a carico dell'Azienda.
ARTICOLO 7) COMUNICAZIONI PER I TIROCINI EXTRACURRICULARI
L'Azienda si fa carico delle comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e cessazione del tirocinio, mediante trasmissione telematica, al rispettivo Centro per l'Impiego secondo le modalità previste dalle vigenti normative.
ARTICOLO 8) NORMATIVA VIGENTE
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che il trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione avviene ai sensi della legge 196/2003.
2. Per tutto quanto non concordato tra le parti nella presente Convenzione, le parti fanno espresso
riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.
3. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dalla normativa vigente dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'Azienda dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla normativa vigente.
ARTICOLO 9) DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
La presente Convenzione, comprensiva di progetto formativo, ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicate all'art.2), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
a) nel caso il comportamento del tirocinante sia tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b) qualora l'Azienda non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.
L'Università data ------------------------
Il Procuratore Speciale (timbro e firma)
L'Azienda data -------------------------
Il rappresentante legale --------------------------------------------
(timbro e firma)
Il Tirocinante (firma)
ARTICOLO 10) SOSPENSIONE E PROROGA DEL TIROCINIO
data
Le Parti concordano che eventuali periodi di sospensione e di proroga vengano formalizzati attraverso la procedura on-line mediante apposizione di "flag" validi come strumento di manifestazione del consenso. La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla presente Convenzione.
L'Università data ------------------------
Il Procuratore Speciale (timbro e firma)
L'Azienda data -------------------------
Il rappresentante legale --------------------------------------------
(timbro e firma)
Il Tirocinante (firma)
data