Relazione tecnico-finanziaria all’accordo per la ripartizione del fondo 2018 dei professionisti di II^ qualifica professionale
Relazione tecnico-finanziaria all’accordo per la ripartizione del fondo 2018 dei professionisti di II^ qualifica professionale
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
– Risorse storiche consolidate
Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 dispone che al personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, inoltre, dispone che al personale dell’ANSV è attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per le corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
Ai fini della determinazione della consistenza del fondo - effettuata con decreto direttoriale prot. ANSF n. 0014224 del 17 luglio 2019 - si è tenuto conto dell’art. 23 del D. Lgs 75/2017, comma 2, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Pertanto, le risorse consolidate sono state quantificate a partire dal fondo dell’anno 2016 e sono pari a € 23.197,09.
– Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl
L’art. 90 comma 6 del CCNL FC 2016-2018 prevede che a decorrere dal 1/1/2018, il valore del fondo sia stato incrementato di un importo pari allo 0,65% del monte salari dell’anno 2015. Al fine di determinare il monte salari dell’anno 2015 si è tenuto conto:
a livello metodologico degli orientamenti applicativi ARAN ed in particolare dall’orientamento AII_95_Orientamenti_Applicativi, che specifica i criteri da utilizzare
a livello numerico dei valori risultanti dal Conto annuale SICO 2015 ed in particolare dalle tabelle T12 “Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio” e T13 “Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio”.
Sulla base di quanto sopra è stato determinato in € 429,40 l’incremento previsto dall’art. 90 comma 6 da computare nel fondo 2018 corrispondente allo 0,65% del monte salari 2015 dei professionisti di II qualifica professionale, pari a € 66.061,00.
– Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Sezione II - Risorse variabili
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Nella tabella seguente si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Voce | Fondo Professionisti II^ qualifica |
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione | 23.626,49 |
b. Totale risorse variabili sottoposto a certificazione | - |
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione | 23.626,49 |
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo Professionisti II^ qualifica |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |
Risorse storiche | |
-valore fondo 2016 | 23.197,09 |
Incrementi contrattuali | |
-incremento ex art. 90 comma 6 CCNL FC 2016-18 | 429,40 |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |
-parte non pertinente | |
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | |
Risorse variabili | |
-parte non pertinente | |
Decurtazioni del Fondo | |
-parte non pertinente | |
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione | 23.626,49 |
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo | |
-parte non pertinente |
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
– Indennità professionale, i cui importi su base annua, pari a quelli del personale dell’ENAC, sono ripartiti nei livelli di inquadramento come riportato nella tabella seguente:
AREA PROFESSIONISTI - SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE | |||||
P II 1 | P II 2 | X XX 0 | X XX 0 | X XX 0 Super | |
INDENNITA' PROFESSIONALE | 5.502,48 | 7.074,96 | 9.276,72 | 12.120,96 | 12.120,96 |
Si segnala che i parametri retributivi relativi all’indennità professionale, strettamente connessi alla realtà gestionale ed organizzativa dell’Agenzia, sono stati oggetto di autonoma iniziativa di contrattazione integrativa, avviata con le organizzazioni sindacali (gli stessi firmatari del CCNL ENAC) già precedentemente alla fase di primo reclutamento (1 ottobre 2012); detti valori sono definiti nell’art. 13 del CCNI personale tecnico ed amministrativo e professionisti II qualifica del 2013-2015.
– Progressioni economiche
– Retribuzione di risultato
Nella tabella a seguire si riportano le poste di destinazione dei fondi specificamente regolate dal presente accordo con la specificazione del riferimento normativo e il relativo importo.
Voce di ripartizione | Importo | Riferimento CCNL |
Indennità professionale | 5.502,48 | CCNL ENAC 1998-2001 per il personale non dirigente Art.92 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 91 sono utilizzate per: |
(…) | ||
f) l’erogazione dell’indennità professionale, secondo la disciplina ed i valori definiti in sede di contrattazione integrativa, riutilizzando le risorse già destinate alla indennità di impiego secondo la disciplina dell’art. 95 del CCNL del 14.7.1997 per personale non dirigente e dell’art. 84 del CCNL del 14.7.1997 per il personale delle specifiche tipologie professionali, nonché le ulteriori risorse destinate in sede di contrattazione integrativa, al fine di evidenziare, nei livelli apicali, una tendenza all’allineamento economico all’area della dirigenza; sino all’istituzione dell’indennità professionale, continua ad essere erogata l’indennità di impiego, secondo la previgente disciplina; | ||
CCNI ANSF 2013-2015 personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art. 13 (Indennità professionale) 1. L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 1998- 2001 art. 92 comma 2 lettera f). L’indennità professionale è definita alla tabella 2 al |
Voce di ripartizione | Importo | Riferimento CCNL |
presente contratto Tabella 2 | ||
Progressioni economiche 2016 | 5.172,75 | CCNL ENAC successivo al CCNL del 19 febbraio 2007 per il personale non dirigente Art. 4: Livelli economici di professionalità 1. Nell’ambito del sistema di classificazione di cui all’art. 3, i livelli economici di professionalità individuano livelli crescenti di competenza professionale nello svolgimento delle funzioni proprie di cui all’allegato 1. Il passaggio dei professionisti ai livelli economici immediatamente successivi si realizza mediante progressione economica. 2. La progressione economica di cui al comma 1 si sviluppa, a partire dal trattamento tabellare iniziale corrispondente al primo livello, con l’acquisizione in sequenza dei successivi livelli economici, secondo le indicazioni di cui all’allegata tabella 1. Dopo il livello economico quarto” è istituito un nuovo livello economico denominato “quarto-super”, il cui differenziale retributivo - rispetto al trattamento tabellare annuo lordo di cui alla tabella 4 allegata al XXXX 00/00/0000 (xxxxxxx economico 2004-2005) stabilito per il livello quarto - è fissato in € 2.485,00. 3. Il primo livello economico è individuato quale livello iniziale di accesso alla qualifica e si caratterizza come periodo di acquisizione di specifiche competenze professionali e di esperienza nei concreti contesti operativi, propedeutico alla successiva progressione economica. 4. Per il passaggio ai livelli immediatamente successivi, sono stabiliti i seguenti requisiti: a) il compimento dei periodi minimi di effettivo servizio nel livello precedente, stabiliti in 2 anni per i passaggi dal primo al secondo livello, 3 anni per i passaggi dal secondo al terzo livello, 5 anni per i passaggi dal terzo al quarto livello, 7 anni per i passaggi dal quarto livello al quarto-super; b) l’assenza di valutazioni negative. 5. Le procedure ed i criteri di selezione per il passaggio ai livelli economici immediatamente successivi, nonché eventuali ulteriori requisiti oltre quelli di cui al comma 4, sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 19/12/2001. 6. Nella definizione dei criteri di cui al comma 5 per il passaggio dal primo al secondo livello, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5: a) dell’esperienza acquisita nel primo livello; b) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art. 85 del CCNL 19/12/2001; c) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 7. Nella definizione dei criteri di cui al comma 5, per il passaggio dal secondo al terzo livello, dal terzo al quarto e dal quarto al quarto-super, si tiene conto, fermi restando i requisiti di cui ai commi 4 e 5: a) degli esiti della valutazione dell’attività svolta dal professionista ai sensi dell’art. 85 del CCNL 19/12/2001, con riferimento ad un periodo pluriennale; b) del conseguimento di titoli professionali attinenti alla specifica branca professionale di appartenenza; c) dell’esperienza acquisita nel livello di appartenenza immediatamente inferiore; d) di altri eventuali elementi rilevanti nella specifica branca professionale di appartenenza. 8. E' in facoltà dell'ente ridurre di un anno i tempi minimi di permanenza di cui al comma 4, lett. a), secondo criteri prestabiliti. 9. In sede di prima attuazione della disciplina di cui al presente articolo, i tempi minimi di cui al comma 4 lett. a) sono ridotti a 6 mesi per i passaggi dal primo al secondo livello, a 1 anno per i passaggi dal secondo al terzo livello, a 3 anni per i passaggi dal terzo al quarto, a 5 anni per i passaggi dal quarto al quarto-super. Si considera equivalente al predetto requisito dei 5 anni, il servizio effettivo di almeno 13 anni, anche non continuativi, presso l’Enac o presso le amministrazioni ivi confluite all’atto della sua istituzione, nella seconda qualifica professionale. Il presente comma si applica per una sola volta esclusivamente nei confronti dei professionisti in servizio alla data del 31/12/2005. |
AREA PROFESSIONISTI - SECONDA QUALIFICA PROFESSIONALE | |||||
P II 1 | P II 2 | X XX 0 | X XX 0 | X XX 0 Super | |
INDENNITA' PROFESSIONALE | 5.502,48 | 7.074,96 | 9.276,72 | 12.120,96 | 12.120,96 |
Voce di ripartizione | Importo | Riferimento CCNL |
10. In stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento dei servizi, di innovazione, di maggiore efficienza, il finanziamento dei passaggi di livello economico, ivi compresi quelli di cui al comma 9, avviene entro i limiti delle risorse certe e stabili del fondo di cui all’art. 14. 11. Il presente articolo sostituisce, per i professionisti destinatari del presente CCNL, gli artt. 89 e 90 del CCNL 19/12/2001. CCNI ANSF 2013-2015 personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art. 15 (Progressioni economiche) 1.Nel rispetto di quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dall’art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, dal DPR n. 122/2013, dall’art. 23 del d. lgs. n.150/2009 e dell’art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n.165/2001, la progressione economica avverrà secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati. 2.Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelati di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l’assoluzione in primo grado. | ||
Retribuzione di risultato | 12.951,26 | CCNL ENAC 1998-2001 per il personale non dirigente Art.92 Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti 2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 91 sono utilizzate per: (…) b) l’attribuzione dei compensi correlati alla retribuzione di risultato; i predetti compensi sono attribuiti ai professionisti delle singole branche professionali sulla base della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati dall’ente, nell’ambito di piani e programmi di attività che comunque comportino la partecipazione attiva dei professionisti stessi e tenendo conto del sistema di valutazione e controllo adottato secondo i principi del d. lgs. 286/1999; CCNI ANSF 2013-2015 personale non dirigente e professionisti di II qualifica professionale Art. 16 (Retribuzione di risultato) 1.L’erogazione della retribuzione di risultato è correlata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. 2.Fermo restando che l’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla verifica della performance, le parti concordano che l’Amministrazione possa assegnare un acconto nella misura del 50% delle risorse stimate per la produttività, in proporzione alla valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi rilevata dal monitoraggio al termine del primo semestre dell’anno, fatta salva la ripetizione delle somme in caso di mancato o parziale raggiungimento dei risultati. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANSF Paragrafo 6.6 Erogazione degli incentivi alla produttività e della retribuzione di risultato I compensi economici connessi alla produttività del personale appartenente alle categorie Funzionari, Collaboratori, Operatori e i compensi economici connessi alla retribuzione di risultato del personale appartenente alla categoria Professionisti di I^ e II^ qualifica professionale sono erogati in proporzione al punteggio risultante dalla valutazione complessiva della performance individuale. In accordo a quanto previsto dal CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, art. 7, comma 6, si rimanda alla contrattazione integrativa per la definizione dei criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance. La retribuzione di risultato del personale dirigenziale è erogata in accordo a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di |
Voce di ripartizione | Importo | Riferimento CCNL |
legge e dal contratto collettivo di riferimento, secondo i seguenti criteri: 1) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 100 e 96, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 120; 2) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio compreso fra 95 e 91, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 110; 3) ai dirigenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 91, fatti salvi i casi di valutazione negativa, va attribuita una retribuzione individuale di risultato secondo il parametro 100, rapportata al periodo di svolgimento della prestazione a partire dal conferimento dell’incarico. | ||
Valore del fondo anno 2018 | 23.626,49 |
L’importo per le progressioni economiche si riferisce alle progressioni effettuate nel 2016, il cui ammontare è comprensivo anche della voce di indennità di vacanza contrattuale.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Si riporta la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:
Voce | Fondo Professionisti II^ qualifica |
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo | - |
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 23.626,49 |
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare | - |
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 23.626,49 |
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Il Fondo per la contrattazione integrativa dal punto di vista tecnico-finanziario rispetta i vincoli seguenti:
a. copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse del Fondo sono interamente costituite da risorse fisse aventi natura certa e stabile.
Si fa presente, a tale proposito, che le risorse finanziarie dell’Agenzia sono le seguenti (art. 26, comma 1, lett. a), b), e c) del D.Lgs. n. 162 del 2007 ed art. 8, comma 2, dello statuto adottato con DPR n. 34 del 2009), confermate anche dall’art. 15 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50:
a) 5,7 milioni di euro annui (trasferimenti da parte dello Stato), fondo ex articolo 26 lettera a) del D.Lgs. 162/2007, al netto delle somme derivanti dall’applicazione di quanto previsto all’art. 8, comma 3, del DL n. 95/2012, per competenza e per cassa;
b) entrate proprie (costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'Agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia) – Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 900.000.
c) somma pari all'incremento dell'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. – Il bilancio di previsione 2018 (approvato) riporta un importo pari a euro 9 milioni.
Tutte le entrate sopra citate hanno carattere certo e continuativo in quanto scaturiscono da obblighi di legge (non discrezionali) che tutti gli operatori ferroviari sono tenuti a rispettare per operare sulla rete ferroviaria italiana. Anche le “entrate proprie” ex art. 26, comma 1, lett. b), infatti, non scaturiscono da attività di carattere discrezionale/commerciale, ma sono riferite a requisiti/attività corrispondenti a precisi compiti istituzionali (autorizzazioni, certificazioni di sicurezza ecc.) che gli operatori devono richiedere, rinnovare e mantenere in modo continuativo (per tutta la durata dell’attività) e che l’Agenzia deve effettuare, i cui importi sono stabiliti da specifici decreti. Si fa presente, inoltre, che anche la relazione tecnica al D.Lgs. n. 162, nella Sezione II, lettera C) (quantificazione degli effetti finanziari), chiarisce che agli oneri relativi al personale dell’Agenzia si potrà far fronte avvalendosi delle risorse indicate all’art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) dello stesso D.Lgs..
Pertanto - come si evince anche dalla relazione tecnica relativa al decreto legislativo istitutivo (D.Lgs. n. 162/2007), nonché dalla relazione tecnica inerente lo Statuto dell’Agenzia (DPR n. 34/2009), entrambe verificate dalla RGS - le risorse di cui alle lettere a),
b) e c), consentono la copertura degli oneri necessari al funzionamento dell’Agenzia con il personale utilizzato in sede di prima applicazione.
b. assicura il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Le risorse della retribuzione di risultato saranno attribuite in base al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, concordati annualmente ed in via preventiva con i dirigenti responsabili delle strutture. In particolare, la ripartizione di dette risorse verrà effettuata in proporzione alla valutazione complessiva della performance, in accordo a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall’ANSF.
c. assicura il principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.
COSTITUZIONE DEL FONDO | Fondo Personale tecnico-amministrativo | ||
2018 | 2017 | Diff. 2018-2017 | |
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità | |||
Risorse storiche | |||
-valore fondo 2016 | 23.197,09 | 23.197,09 (*) | - |
Incrementi contrattuali | |||
-incremento ex art. 90 comma 6 CCNL FC | 429,40 | 429,40 | |
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità | |||
-parte non pertinente | |||
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità | |||
Risorse variabili | |||
-parte non pertinente | |||
Decurtazioni del Fondo | |||
-parte non pertinente | |||
Sintesi della costituzione delle risorse del Fondo sottoposto a certificazione | 23.626,49 | 23.197,09 | 429,40 |
(*) determinato sul valore pro-capite |
Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2017.
Voce Fondo Professionisti di II qualifica professionale | |||
2018 | 2017 | Diff. 2018-2017 | |
a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto integrativo | - | - | - |
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo | 23.626,49 | 23.197,09 | 429,40 |
c. Totale delle destinazioni ancora da regolare | |||
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione | 23.626,49 | 23.197,09 | 429,40 |
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Il sistema di contabilità utilizzato dall’amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione e variazione di competenza dei diversi capitoli di spesa i limiti espressi dal fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione di cui al precedente modulo II.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del fondo 2017 è stato rispettato, in quanto l’utilizzo consuntivato delle relative risorse in sede di gestione, come risultante dal sistema di contabilità, risulta inferiore al limite di spesa del fondo 2017, come meglio rappresentato nella tabella seguente. Si evidenzia che, secondo quanto previsto all’art. 12, c. 2 del CCNI 2013-2015, i residui relativi a qualsiasi voce sono confluiti nella voce “retribuzione di risultato” e sono stati ripartiti in base ai relativi criteri di attribuzione.
Descrizione | Limite di spesa fondo 2017 (A) | Utilizzo a consuntivo delle risorse (B) | Differenza (A)-(B) |
Indennità professionale | 5.502,48 | 5.502,48 | - |
Progressioni economiche | 5.172,75 | 5.172,75 | - |
Retribuzione di risultato | 12.521,86 | 12.396,64 | 125,22 |
Totale | 23.197,09 | 23.071,87 | 125,22 |
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il bilancio di previsione 2018, deliberato dal Comitato direttivo in data 20 ottobre 2017, riporta, nelle voci del personale, una previsione adeguata a dare copertura alle diverse voci di destinazione del fondo. La verifica della compatibilità dei fondi come sopra valorizzati ed utilizzati con i vincoli di bilancio è mostrata nella tabella seguente.
Voce | Stanziamento bilancio di previsione 2018 | Voce Fondo | |
Codice | Descrizione | Importo | Importo |
13 | Competenze fisse al personale a tempo indeterminato | 7.232.949,34 (*) | 23.626,49 |
206 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 30.000,00 | |
Totale capitoli | 7.262.949,34 | 23.626,49 |
(*) comprende, oltre alle competenze fisse, anche gli importi relativi ai fondi del personale dirigente e del personale non dirigente.