Contract
Tribunale Torino 15/03/2013 [Diritto d’autore - Contratto di edizione - Obbligo dell’editore di riprodurre e porre in vendita secondo le buone norme della tecnica editoriale]
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9889 R.G.2010, avente ad oggetto: diritto d'Autore, promossa da P. prof. G., residente in Bologna, via A. 35, ed elettivamente domiciliata in Torino, corso
R.U. 71 presso lo studio dell'avv. Xxxx Xxxxxxxxx, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx del Foro di Bologna per procura in atti
ATTRICE
contro
UTET - Unione Tipografico -Editrice Torinese s.p.a. in persona del Direttore generale legale rapp.te pro tempore xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, con sede in Torino, Lungo D.C. 67 ed elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio degli avv.ti Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, che la rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTA
Udienza di precisazione delle conclusioni: 19 dicembre 2012 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
"Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, con sentenza esecutiva, nel merito, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della società Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a. (UTET) in relazione all'art. 26 legge n. 633 del 22 aprile 1941 per violazione del dovere di riprodurre e porre in vendita secondo le buone norme della tecnica editoriale del volume "Arte in Europa,1550-1650 - L'età dei conflitti religiosi" di cui è Autrice la professoressa G. P. e comunque ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della società Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a. (UTET) in relazione all'art. 1175 codice civile per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto di edizione avente ad oggetto il suddetto volume;
- conseguentemente CONDANNARE la stessa Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a. (UTET) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice nella somma che si riterrà di
giustizia, da liquidarsi in un importo non inferiore ad €50.000,00
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed IVA." CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
"In via pregiudiziale: ove ancora possa occorrere, dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario sulla presente causa, competente essendo, ai sensi dell'art. 3, D,.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale di Torino - Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale:
Nel merito: respingere tutte le domande svolte contro UTET s.p.a.; in ogni caso:
con vittoria di spese e onorari del giudizio, comprese quelle di eventuali CTU e CTP, oltre 12,50°% di maggiorazione ex art. 14 l.p., CPA, IVA e tutte e successive occorrende."
BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO
La prof.ssa X. X. xx evocato in giudizio la UTET - Unione Tipografico-Editoriale Torinese s.p.a. (di seguito, semplicemente, UTET), dinanzi al Tribunale di Torino, esponendo:
di aver ricevuto incarico dalla UTET in data 6.9.2001 di redigere un volume su "Arte in Europa (1550- 1650)", da pubblicarsi nella collana "Storia Universale dell'Arte" - Sezione dedicata alle Civiltà Occidentali, corredato da ampio apparato di illustrazioni; che il contratto prevedeva un compenso a suo favore di £15.000.000 a titolo di corrispettivo per la cessione illimitata, assoluta ed esclusiva dei diritti di utilizzazione economica dell'opera; che la ricerca e l'impaginazione del testo erano a carico della UTET; che la convenuta era stata inadempiente all'obbligazione di riproduzione dell'opera secondo le buone norme della tecnica editoriale e agli obblighi contrattuali inerenti la distribuzione e la vendita dell'opera; che in particolare il volume era caratterizzato dalla scarsa qualità delle immagini (addebitabile alla mancata cura nella fase di stampa) e aveva subito arbitrarie e inopportune modifiche; che non era stato dato seguito alle sue segnalazioni circa l'elenco di docenti e critici d'arte a cui spedire copie omaggio ovvero i premi a cui partecipare.
Tanto premesso, l'attrice:
ha lamentato la violazione dell'obbligo di riproduzione e vendita dell'opera secondo le buone norme di tecnica editoriale; ha censurato il mancato impegno dell'UTET nella fase di distribuzione del testo; ha pertanto chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di €50.000 a titolo di risarcimento dei danni. Si è costituita la convenuta UTET, eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario, e indicando invece come competente la Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale ai sensi del d.lgs.168/2003.
Nel merito la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
A tal fine ha sostenuto che le immagini illustrative del testo erano di qualità adeguata e del tutto idonee allo scopo; quanto alle doglianze relative alla distribuzione, la convenuta ha sostenuto che l'attrice era pienamente consapevole della destinazione dell'opera al canale della vendita rateale tramite la rete di agenti e non attraverso librerie e Internet; ha comunque sottolineato che il contratto riservava alla UTET in via esclusiva le scelte di distribuzione. La causa è stata rimessa in via interna alla competente Sezione specializzata da parte del Presidente del Tribunale. Quindi dopo lo scambio delle memorie istruttorie, con ordinanza 7.7.2011 il Giudice istruttore ha respinto la richiesta di ammissione delle prove orali e di c.t.u. di parte attrice; dopo il fallimento dell'esperito tentativo di conciliazione, con successiva
ordinanza del 12.12.2011 il Giudice istruttore ha disposto c.t.u. sul seguente quesito:
"Il C.t.u., esaminati atti e documenti, sentite le parti e i loro Consulenti, compiuto ogni necessario accertamento, esaminata la letteratura di riferimento proposta da parte attrice (cfr memoria 14- 15.4.2011), nonché altre opere analoghe della stessa Autrice; si pronunci esprimendo motivato parere, sulla qualità grafica delle illustrazioni contenute nel volume per cui è causa, tenuto conto dello standard esigibile in rapporto alla qualità professionale e scientifica dell'opera e al livello dell'edizione."
Dopo il deposito della relazione da parte del C.t.u. E.G., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 19.12.2012, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Qualificazione giuridica del contratto intercorso fra le parti.
Occorre procedere in primo luogo alla corretta qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso fra le parti. Entrambe le parti concordano, sia pur con alcuni "distinguo" e puntualizzazioni, sulla riconducibilità di tale rapporto alla figura tipica del contratto di edizione di cui all'art.118 e segg. della legge 633 del 22.4.1941 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, semplicemente LDA).
Tale norma individua il contratto di edizione in quello con cui "l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno".
L'elemento essenziale del contratto di edizione, messo in evidenza dalla giurisprudenza di merito è "la sopportazione da parte dell'Editore di tutti i costi da sostenere per la pubblicazione e la diffusione di un'opera, invece, se è l'Autore che sopporta detti costi, rimanendo a carico dell'altro contraente l'obbligo di far stampare e di diffondere l'opera dell'ingegno, viene ad evidenziarsi la diversa figura dell'appalto."
Ai sensi dell'art. 119 LDA il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Il contratto di edizione può essere "per edizione" (che conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo previa indicazione del numero delle edizioni e del numero degli esemplari di ogni edizione) o "a termine"(che conferisce all'editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità, del contratto medesimo).
Il contratto 6.9.2001 appartiene sicuramente alla seconda categoria perché attribuisce a UTET i diritti di utilizzazione economica per la durata massima prevista dalla legge (20 anni) e non indica il numero delle edizioni previste, ma solo la loro presumibile tiratura.
"Ai sensi dell'art. 122 l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di Autore, il contratto di edizione, pur nella varietà di contenuto che può assumere nei singoli casi, rientra in due fondamentali fattispecie. La prima, contratto di edizione "per edizione", in cui la durata del rapporto è legislativamente fissata (venti anni),
ed è predeterminato dalle parti il numero delle edizioni e degli esemplari, stabilendosi - peraltro - che in mancanza delle indicazioni richieste o di altre speciali pattuizioni sostitutive il contratto si intende stipulato per una sola edizione e per il numero massimo di duemila esemplari. La seconda, contratto di edizione "a termine" in cui, nel termine fissato dalle parti, che non può comunque eccedere i venti anni, è conferito all'Editore un ampio potere dispositivo in ordine allo sfruttamento dell'opera con il diritto di eseguire quel numero di edizioni e per il numero di esemplari per edizione che reputi necessario a sua discrezione, stabilendosi, tuttavia, in considerazione della posizione egemonica dell'Editore e a tutela del contraente più debole, che sia almeno indicato, a pena di nullità del contratto, il numero minimo di esemplari per ogni edizione.".
La parte convenuta, nei suoi scritti difensivi e ancora in comparsa conclusionale addebita all'attrice un rovesciamento dell'interpretazione del rapporto rispetto alla realtà, come che la prof. P. avesse incaricato UTET di stampare la sua opera, per poi lamentare il mancato rispetto delle sue richieste e delle sue specifiche indicazioni; al contrario - ribadisce la convenuta - era stata la UTET a conferire l'incarico all'attrice di redigere, a fronte di equo e concordato compenso, il contributo scientifico destinato ad essere integrato nella collana di Storia dell'Arte diretta e coordinata dal prof. C.. L'insistito ragionamento dell'UTET non può essere condiviso. Parte attrice deduce e argomenta sulla base della stipulazione di un contratto di edizione, lamentandone inadempimento colpevole da parte dell'editore.
L'iniziativa nella proposta della collaborazione è del tutto irrilevante, anche se ben si può concedere che gli interessi scientifici nella materia della prof. P. siano stati sollecitati dall'Editore, probabilmente coadiuvato dal direttore e coordinatore della Collana, alla ricerca dell'acquisizione di validi contributi da integrare nella più complessa iniziativa editoriale di largo respiro sul tema della Storia dell' Arte promossa dalla Casa.
Poco importa infatti chi per primo abbia proposto alla controparte il contratto in questione, che pienamente ricade nella particolare tipologia di contratto di edizione considerata dall'art. 120 LDA (contratto che ha per oggetto opere non ancora create).
§ 2. La prima lamentela proposta da parte attrice: la qualità della stampa delle immagini fotografiche incluse nel testo. La prima e principale doglianza sollevata da parte attrice riguarda l'adempimento delle obbligazioni dell'Editore e in particolare quelle inerenti la riproduzione dell'opera con riferimento precipuo alla qualità della stampa delle immagini fotografiche incluse nel testo. Ai sensi dell'art. 126 LDA "L'editore è obbligato ....a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'Autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale....". Viene quindi in considerazione l'obbligazione dell'editore di adempiere curando la riproduzione dell'opera secondo le buone norme della tecnica editoriale. E' financo ovvio precisare che tale norma non fa che ribadire un principio comunque desumibile, in linea generale, dal 2° comma dell'art.1176 c.c.: la natura professionale della prestazione impone all'editore il rispetto dello standard di diligenza del buon editore professionista. Inoltre nella fattispecie, al fine di attribuire un concreto e pregnante contenuto all'obbligazione in questione, si deve tener conto del livello editoriale al quale occorre situare la pubblicazione oggetto del contratto.
A tal riguardo la parte attrice ha messo in rilievo: l'ottima reputazione della Casa editrice convenuta, specie nel campo delle edizioni artistiche; la presumibile correlativa disponibilità da parte dell'Editore dei migliori strumenti redazionali; la destinazione dell'opera, per espressa disposizione contrattuale, ad essere inserita nella collana dedicata alla Storia Universale dell'Arte- Sezione Civiltà Occidentali (nella quale figura anche l'opera del Xxxxx Xxxxxxx in tema di "Il secolo della ragione e delle rivoluzioni" che l'attrice ha indicato, senza smentite o contestazioni ex adverso, come un importante modello di riferimento); la statura scientifica dell'attrice (titolare della cattedra di Storia critica dell'arte all'Università
di Urbino "Xxxxx Xx", direttore presso tale Ateneo dell'Istituto di Storia dell'Arte ed Estetica e vicepresidente del Comitato Italiano del Comité d'Histoire de l'Art), non contestata né specificamente né, anche solo genericamente ex adverso;
delle specifiche indicazioni sulla carriera accademica e scientifica, anche internazionale dell'attrice, che è lecito desumere sia dal curriculum prodotto come doc.17 (non contestato, tantomeno specificamente), sia dalla quarta di copertina dell'opera per cui è causa in cui vengono elencati gli insegnamenti universitari all'Italia e all'estero, le istituzioni scientifiche italiane e straniere a cui partecipa e le pubblicazioni di cui è autrice (testo questo che, secondo il Tribunale, coinvolge anche la responsabilità dell'editore per le notizie contenute). Il contratto 6.9.2001, punto 3, prevedeva che il volume fosse corredato da "un ampio apparato di illustrazioni in bianco e nero e a colori" (da 200 a 250), la cui ricerca e impaginazione era a carico dell'ufficio iconografico della UTET, "tenendo naturalmente conto delle preferenze e delle proposte" formulate dall'Autrice. La stessa UTET, oltre a non contestare le affermazioni avversarie, riconosce espressamente il particolare prestigio della collana, riverberante anche dalla statura del suo Curatore prof. C. (cfr comparsa di risposta, pag.7; comparsa conclusionale, pag.8, ove nel richiamare il contenuto della relazione tecnica di parte del C.t.p. prof. B., sia pure al fine di escludere i vizi qualitativi ex adverso denunciati, sottolinea il prestigio della Collana). Secondo il Tribunale, tenuto anche conto - oltre a tutti gli elementi sopra riassunti - della qualità generale dell'opera che è lecito desumere dall'esame diretto e visivo del volume prodotto da parte del Collegio, era lecito esigere dall'UTET una qualità editoriale particolarmente curata, anche nella riproduzione a stampa delle immagini delle opere pittoriche che facevano da corredo al testo. E' nozione di comune esperienza, rientrante nel bagaglio informativo di chiunque abbia letto opere scientifiche (o anche solo divulgative) in materia di storia dell'arte, che il testo scritto esige un continuo aggancio con l'apparato iconografico di corredo, senza il quale il lettore smarrisce il concreto contatto con le descrizioni e le valutazioni dell'Autore. E' quindi evidente che la qualità delle immagini deve rispettare lo standard, in concreto elevato, che l'opera si prefigge di conseguire.
Per queste ragioni, il Giudice istruttore, superando una prima opinione nel senso dell'esame diretto da parte del Collegio della qualità della stampa delle illustrazioni, con l'ordinanza del 12/13.12.2011, ha ritenuto di disporre c.t.u. per ottenere da un esperto, previo esame della letteratura di riferimento indicata da parte attrice, un motivato parere sulla qualità grafica delle illustrazioni contenute nel volume, tenuto conto dello standard esigibile in rapporto alla qualità professionale e scientifica dell'opera e del livello dell'edizione. Il C.t.u. E.G. (selezionato dall'Ufficio attraverso un laborioso ter in contraddittorio con le parti e possessore di una particolare qualificazione professionale in materia) ha affrontato il problema affidatogli enucleando innanzitutto i parametri (oggetto di standardizzazione e controllo in base a norme uniformi internazionali e agli usi commerciali) di qualità della stampa delle immagini (cfr relazione, pag.8,
§ 5).
In prima analisi, il C.t.u. ha riconosciuto la buona qualità di stampa delle immagini in bianco e nero, dotate di densità e resa ottimali, pur con qualche caso di impastamento delle ombre e il perfetto registro colore e la buona nitidezza della immagini in quadricromia. Tuttavia il C.t.u. ha osservato che la qualità delle riproduzioni stampate non dipende soltanto dal processo di stampa ma dal flusso totale di lavoro dall'originale alla stampa, attraverso le fasi di acquisizione, elaborazione digitale, prova colore digitale, correzione cromatica, rasterizzazione e lastrazione CtP.
Il C.t.u. ha quindi affermato che la qualità cromatica e tonale di molte immagini del libro oggetto di causa è mediamente scarsa e in alcuni casi decisamente scadente sotto il profilo della fedeltà nel confronto con gli stessi soggetti presenti su altri libri di altre edizioni di pari livello (esaminati a fini comparativi).
Particolarmente significativo e illuminate, per il Collegio, risulta l'Allegato 1 alla relazione peritale
contenenti 10 fotografie allegate fianco a fianco dal C.t.u., affiancando da un lato l'opera artistica come riprodotta nel volume de quo e dall'altro l'opera riprodotta nei testi in comparazione; tale documento contiene e documenta in modo efficacissimo evidentissime differenze cromatiche e tonali percepibili anche dal profano, così opportunamente guidato. Il tutto, tenendo debitamente conto, come era stato richiesto al C.t.u., del prestigio della collana e del ruolo rivestito dalle immagini in rapporto al testo e ai fini della corretta fruizione visiva da parte del lettore in funzione del livello culturale e scientifico.
Il C.t.u. ha anche rimarcato la qualità generale del prodotto grafico ritenuta di altro livello (carta patinata, rilegatura con copertina cartonata telata, elevato numero di pagine e illustrazioni) e la consolidata reputazione in ambito internazionale dell'Autrice e la posizione di prestigio dell'UTET nel mercato editoriale, per opinare, del tutto correttamente che l'opera (messa in commercio al prezzo di euro 145 a copia) andava qualificata come oggetto librario di alta gamma, non certamente identificabile come prodotto scolastico. Secondo il C.t.u. la gran parte degli scostamenti dei valori tonali e cromatici rispetto agli originali fotografici sono avvenuti nelle operazioni di prestampa nelle quali il fotolitista avrà cercato di attenersi a uno standard medio di elaborazione delle immagini in quadricromia; inoltre si sarebbe potuto evitare un cattivo risultato generando prove colore contrattuali in alta risoluzione, coinvolgendo l'Autrice nella gestione delle operazioni correttive; al contrario non avrebbe provocato un vantaggio apprezzabile la presenza dell'Autrice nelle fasi di avviamento, dato che le correzioni selettive dei canali di inchiostrazione sulla consolle non possono avvenire a livello di singola immagine.
Il C.t.u. ha concluso l'elaborato, imputando l'accaduto al mancato uso e rispetto di norme internazionali finalizzate al raggiungimento della migliore qualità grafica e osservando che fatti del genere sarebbero appena tollerabili per modeste edizioni commerciali artigianali e non sono accettabili per un'opera del livello in questione e per editori come UTET e stampatori come Stamperia Artistica Nazionale.
A tal riguardo, le argomentazioni della convenuta UTET, per vero non spese con particolare convinzione, circa la sua pretesa estraneità al procedimento di stampa, affidato a terzi, e alle conseguenti responsabilità, non colgono certamente il segno; infatti ex artt.1218 e 1228 c.c. ai fini dell'esclusione di un inadempimento colpevole della parte obbligata è irrilevante la riconducibilità dell'inadempimento al fatto dei soggetto, anche autonomi, del cui apporto il debitore si avvalga per l'esecuzione della prestazione contrattuale (cfr, da ultimo, Cass. civ.26.6.2012 n. 10616).
E' pur vero che "Non tutti i soggetti, della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione, sono suoi ausiliari nei termini indicati dall'art. 1228 c.c. Xxxxxxx considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore, ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra gli stessi ed il debitore, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione"(ad es. Cass. civ., sez. III, 18.01.2011, n. 1090).
Tuttavia nella fattispecie (come è normale nel contratto di edizione) la stampa era di pertinenza dell'editore; dal verbale di operazioni peritali del 18.6.2012, svoltesi presso la sede aziendale dello stampatore, dalla dichiarazione del Direttore Generale di Stamperia Artistica Nazionale, Xxxxxxxxx Xxxxx, risulta altresì che lo stampatore accetta normalmente un rappresentante dell'Editore alle operazioni di stampa e che nel caso concreto ciò era avvenuto con l'intervento di tale G.B.. Puntualmente in termini con riferimento alle operazioni di stampa commesse a terzi da parte dell'Editore: "La stampa e la legatura a regola d'arte dell'opera dell'Autore devono essere verificate dall'Editore anche qualora l'inadempimento sia imputabile a terzi a cui quest'ultimo abbia commissionato la realizzazione di alcune parti. In difetto, l'Autore ha diritto di risolvere il contratto d'edizione e di essere risarcito dei danni subiti, senza che l'Editore possa agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, in quanto l'omesso controllo sulla qualità del prodotto da parte dell'Editore appaltante ha una efficacia causale preminente (nella
produzione del danno da mancato guadagno) rispetto all'inadempimento dei subappaltatori chiamati in garanzia.".
V'è anche da dire che la prof. P. aveva richiesto di controllare preventivamente le cianografiche e che la UTET aveva fermamente e orgogliosamente respinto tale richiesta (cfr lettera UTET 23.5.2007, doc.5 attrice, in cui si legge ".... La informo che non è prassi della Casa editrice, né è previsto contrattualmente, la delibera dell'Autore; quest'ultimo è un passaggio tecnico che spesso viene fatto in stamperia; potrà vedere l'impaginato nella sua versione definitiva e completa"; lettera P. 23.5.2007, doc.6 attrice; in cui si legge "Quanto alla ciano, non sarà prassi della Casa editrice ma pensare di uscire senza il mio placet sarà sicuramente mal avvertito ").
In altre parole: la UTET ha fermamente respinto ogni tentativo di ingerenza, collaborazione e controllo dell'Autrice, invitandola nella sostanza a "stare al suo posto" (Sutor, ne ultra crepidam!). A maggior ragione non può ora chiamarsi estranea alla responsabilità da inadempimento delle proprie prestazioni contrattuali che ha voluto così gelosamente preservare da ogni ingerenza. Aderendo integralmente alla valutazione del C.t.u., oltretutto non puntualmente e specificamente contestata da parte della convenuta con argomentazioni idonee a confutarla sul piano logico e scientifico, e tenendo doverosamente conto della prepotente evidenza persuasiva del raffronto iconografico di cui all'allegato 1 della relazione peritale, il Tribunale ritiene che la UTET non abbia adempiuto alla propria obbligazione ex art.126 LDA con la dovuta diligenza professionale, con la conseguente responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.
§ 3. Il mancato rispetto della tiratura contrattuale.
Il Tribunale osserva che appare estranea al thema decidendum la lamentela, proposta da parte attrice solo negli scritti conclusionali circa l'inadempimento da parte di UTET all'obbligazione di tiratura di almeno 3000 copie della prima edizione, stimolata dall'emersione nel corso delle operazioni peritali attraverso il report della Stamperia Artistica Nazionale che le copie stampate sono state solo 1900, di cui solo 1000 dotate di sovra copertina [cfr conclusionale attorea, pag. 26 , sub e) -i)]. La circostanza non sembra contestata da UTET che in memoria di replica (pag.2, secondo alinea) si difende nel merito, rivendicano una discrezionalità del numero di copie da stampare "in prima battuta", secondo " la ricettività del mercato", che, per vero, non pare trovare un preciso di riscontro nel testo contrattuale della clausola 7.
Tuttavia, in rito, occorre partire dal presupposto che la ricordata censura esula dal tema del contendere come ritualmente cristallizzato dopo il decorso dei termini perentori di cui all'art.183, comma 6 c.p.c.
Da ultimo: "Nel vigore del regime delle preclusioni di cui agli art. 183 e 184 c.p.c. come formulati dalla l. 26 novembre 1990 n. 353, ed applicabili alla fattispecie ratione temporis, la questione circa la novità delle domande è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti e ricondotta esclusivamente al rilievo d'ufficio da parte del giudice, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5, cit.; ne consegue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei termini perentori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di rito."(Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947).
§ 4. La seconda lamentela proposta da parte attrice: il mancato impulso alle attività promozionali dell'opera.
La seconda lamentela proposta da parte attrice, fondata in parte su alcune clausole del testo contrattuale ma soprattutto sull'obbligo generale di eseguire il contratto secondo buona fede ex art.1175 e 1375 c.c., riguarda il mancato impulso da parte della UTET alle attività promozionali dell'opera. Tornando al tema delle scelte distributive, la UTET si trincera dietro l'argine della clausola n. 10 del contratto, secondo cui le modalità editoriali di presentazione e vendita al pubblico del contributo, compresa la determinazione del prezzo di copertina, erano "di esclusiva competenza della Casa editrice" e così respinge le avversarie contestazioni legate alla scelte del circuito distributivo (per il quale la UTET ha optato per il canale della vendita rateale attraverso la propria rete agenziale). Il ragionamento dell'Editore appare ineludibilmente basato sulla chiara lettera del contratto e poco importa quindi che la prof. P., che ha accettato tale clausola, fosse o meno a conoscenza preventivamente di tale strategia di vendita da parte di UTET, che si è pertanto avvalsa di una sua legittima e prerogativa contrattuale. Inoltre tale conclusione pare ulteriormente rinforzata dalla considerazione della struttura economica del rapporto, che prevedeva (clausola 5) la cessione illimitata, assoluta ed esclusiva, dei diritti di utilizzazione economica dell'opera a fronte del versamento della somma globale e onnicomprensiva di
£15.000.000.
Ciò sembra escludere in radice in capo all'Autore un interesse economicamente rilevante, meritevole di protezione, anche indiretta e mediata attraverso la pretesa al rispetto del dovere di solidarietà protettiva verso il contraente scaturente dall'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. Né diverse conclusioni possono essere tratte sulla base dell'art.11 del testo del contratto, che prevede una retribuzione supplementare dell'Autore in caso di riproduzione dell'opera su supporti elettronici, però scaturente da una scelta del tutto discrezionale per l'Editore che prescinde totalmente dal maggior o minor successo commerciale delle vendite del volume tradizionale. Si potrebbe obiettare, sulla base di una rilettura causale e funzionale del rapporto, che la riserva contenuta nella clausola n.10, sopra ricordata, non potrebbe legittimare scelte distributive annichilatrici dell'obiettivo di divulgazione dell'opera, che dovrebbe costituire il sostrato contrattuale e l'interesse comune di Autore ed Editore, e quindi, in ultima analisi, causa del contratto. In altre parole, la clausola 10 riserva all'Editore il "come distribuire" e non giustifica la scelta di "non distribuire" del tutto. Ciò però, nella fattispecie, non si è verificato, visto che non è contestato da parte dell'attrice che la distribuzione sia avvenuta attraverso il canale della rete agenziale e risulta comunque, che seppur con una capillarità ritenuta gravemente inadeguata il volume era reperibile anche in certe librerie. Restano così superate, sulla base della predetta motivazione, tutte le recriminazioni dell'attrice legate all'inadeguatezza e inopportunità delle scelte distributive dell'Editore. O meglio, quasi tutte.
§ 5. La censura relativa alle copie omaggio e la partecipazione alle manifestazioni.
La prof. X. infatti lamenta anche che UTET non abbia inviato le copie omaggio (per recensione o adozione accademiche) alle persone (docenti e critici d'arte) da essa indicate, come previsto dalla clausola n.13 del contratto, e abbia ignorato il suo invito alla partecipazione ad alcuni premi, quale idonea "vetrina" dell'opera e anche al fine di coinvolgere il mercato anglo americano. UTET risponde, senza contestare la veridicità dell'addebito in punto di fatto, ma sostiene di non essere affatto tenuta ad attività promozionali, invii di omaggi o partecipazione a concorsi, non previste dagli accordi e qualificati come "tecniche commerciali solo saltuariamente rientranti nella sua politica editoriale" (cfr comparsa conclusionale, pag.12); UTET inoltre più puntualmente contesta che controparte possa reperire argomenti di riscontro nel testo della clausola n. 8 del contratto. Il Tribunale ritiene che le lamentele dell'attrice siano fondate e stigmatizzino un effettivo inadempimento della società convenuta. L'art. 13 del contratto, ben diversamente da quanto sostenuto da UTET, che non a caso "glissa" sul punto, oltre alle due copie personali per l'Autrice e allo sconto del 30% sulle copie richieste dall'Autrice a fini non commerciali, prevede espressamente le copie omaggio "per recensione, segnalazione, propaganda"
previa intesa fra Casa editrice e Autrice. E' pur vero che il contratto non indicava espressamente il numero di tali copie, demandando ad accordi successivi tra le parti; è altrettanto vero, anche, che l'art.8 non risolveva il problema poiché prevedendo il 5% della tiratura (ossia 150 copie) destinato alla reintegrazione delle copie difettose o comunque inutilizzabili e agli omaggi, non ripartiva tra queste tre categorie l'aliquota menzionata.
Tuttavia le copie omaggio dovevano essere distribuite e in difetto di una precisa indicazione il loro numero orientativamente doveva essere commisurato agli usi commerciali (che notoriamente prevedono dalla 10 alle 50 copie), tenuto conto dell'importanza e del costo dell'opera, del rilievo scientifico e delle ambizioni del contributo (nel caso elevato). Riesce difficile in questa prospettiva ritenere giustificato il rifiuto di UTET di distribuire una ventina di copie omaggio; in ogni caso UTET, per espresso vincolo contrattuale, doveva concertare con la prof. P. il numero e i destinatari delle copie omaggio; invece non lo ha fatto, per di più si è sottratta ad una richiesta del tutto ragionevole dell'Autrice (cfr mail 29.9.2007, doc.7, in cui sono contenuti 5 nominativi, e lettera 28.10.2008 avv. Marzano, doc. 8, che contiene 20 nominativi, tutti di notevole rilievo e prestigio) e addirittura assume, del tutto infondatamente, di essersi comportata nel rispetto del contratto. Alla lettera dell'avv. Marzano del 28.10.2008 ha risposto la UTET con la lettera 2.3.2009 (doc.9) apparentemente riconoscendo il diritto alla spedizione delle copie omaggio, e imputando ad una mancata indicazione da parte della Prof. P. il loro mancato invio; nulla però di concreto è seguito e in causa la UTET ha ribaltato la sua linea difensiva, negando di dover fare alcunché al proposito (infatti in comparsa di risposta sostiene che era sufficiente il prestigio irradiato dalla direzione del prof. C.).
L'inadempimento sul punto è ammesso (anche a prescindere dal fatto che la prova al riguardo incombeva sulla parte debitrice della prestazione: cfr Cass. SS.UU. 13533 del 2001) e addirittura conclamato. Al testo contrattuale, come si è detto inequivoco, si sovrappone e si accompagna, il dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, opportunamente richiamato dalla parte attrice. "Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile."(Cassazione civile, sez. III, 10.11.2010, n. 22819); "Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso. (Cassazione civile, sez. III, 18.09.2009, n. 20106): L'irrilevanza direttamente e puramente economica per l'Autore della diffusione della sua opera, stante la natura forfettaria del compenso pattuito non si accompagna alla sua irrilevanza non patrimoniale. L'autore ha uno specifico interesse alla maggior diffusione possibile del proprio pensiero e quantomeno alla sua adeguata considerazione nelle dovute sedi scientifiche e accademiche, anche a prescindere dal corretto argomento relativo al rilievo delle citazioni ai fini accademici (cfr capo 11, non contestato, di memoria ex
art.183/6 n.2 sul funzionamento di Google Scholar). Lo stesso ragionamento vale per la partecipazione a premi e concorsi, ossia per lo sfruttamento di occasioni propagandistiche e di valorizzazione scientifica, pur non previste in contratto, e tempestivamente segnalate da parte dell'Autrice; tali partecipazioni corrispondevano anche all'interesse dell'Editore e non comportavano apprezzabili costi aggiuntivi. Il rifiuto di specifiche proposte in tal senso non appare conforme a buona fede e viola quindi l'obbligazione di cui all'art.1375 c.c. ; tuttavia non risulta dalle prove fornite che la UTET abbia trascurato altro che una sollecitazione molto generica e dubitativa, contenuta nella mail prodotta doc. 7 attrice, laddove, a proposito del Premio Salimbeni, la prof. P. esprime il rincrescimento per l'esclusione dei suoi conoscenti dalla giuria e avanza l'ipotesi che forse varrebbe la pena di parteciparvi lo stesso (il che priva di qualsiasi impegnativa concretezza la sua richiesta, degradandola a un semplice pour parler).
§ 6. Il risarcimento del danno patrimoniale.
L'attrice non ha provato alcun danno patrimoniale, la cui sussistenza va radicalmente esclusa alla luce della struttura economico -giuridica del rapporto, con cui ella ha trasferito ad UTET tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera contro il versamento di un corrispettivo determinato.
§ 7. Il risarcimento del danno non patrimoniale.
A parere del Collegio sussiste invece un apprezzabile danno non patrimoniale in conseguenza dell'avvenuta lesione dell'immagine scientifica e accademica dell'Autrice.
La cattiva qualità di stampa delle immagini di corredo del libro, nella pubblica opinione verranno inevitabilmente associate a un errore professionale o quantomeno a una negligente verifica da parte dell'Autrice. Al contempo lo scadimento del livello scientifico e la connessa devalutazione dell'opera si risolvono in pregiudizio del prestigio, della reputazione professionale e degli interessi, ancorché non economicamente apprezzabili della prof. P.. Nella stessa logica si iscriva anche il mancato impulso a una adeguata diffusione nell'ambiente accademico e culturale del testo, dovuto all'omissione (francamente inspiegabile e comunque non spiegata) dell'invio delle copie omaggio ai destinatari individuati dall'Autrice.
Vi è inoltre da considerare il pregiudizio morale, inteso come sofferenza psichica, provato dall'Autore che vede il frutto del proprio ingegno e dei propri ingenti sforzi e sacrifici trasformarsi in un prodotto diverso e peggiore rispetto a quello che aveva progettato di ottenere, e ciò per la mancata erogazione dell'adeguato livello tecnico di prestazione da parte dell'Editore a cui era stata affidata la stampa del testo.
La risarcibilità del danno non patrimoniale nella presente fattispecie non sconta il rispetto dei presupposti delineati dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle dell'11.11.2008 n.26972-26975, vertendosi in un caso di espressa previsione legislativa ex art.2059 c.c. e 158, comma 3, LDA .
Tale danno va necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto del pregio e delle dimensioni dell'opera, tenuto conto della dignità accademica e scientifica dell'Autrice (cfr docc. 17, non contestato, e la stessa 4° di copertina del volume), valutato, sia pur solo indicativamente come parametro ulteriore di riferimento e al fine di contenere la liquidazione del danno entro una soglia di valori ad esso commisurabile il valore del corrispettivo contrattuale, appare equo liquidare tale danno nella somma complessiva di €15.000, liquidata in moneta attualizzata e comprensiva ad oggi di interessi.
§ 8. Le spese processuali.
Le spese, secondo il principio generale, seguono la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, liquidate, nella somma complessiva di € 4.856,82=, di cui € 356,82= per esposti e € 4.500,00= per compensi professionali ex art.9 d.l.24.1.2012 n.1 e d.m.140/2012 (di cui € 1.200,00= per la fase di studio, € 600,00= per la fase introduttiva, € 1.200,00= per la fase istruttoria e euro 1.500,00= per la fase decisoria) oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili.
L'onere della c.t.u. del Consulente E.G. va posto in via definitiva a carico della convenuta soccombente, nei rapporti inter partes, nella misura liquidata con il decreto in atti, senza pregiudizio per i diritti rivenienti al C.t.u. dal predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione; accerta e dichiara la responsabilità della società Unione Tipografico-Editríce Torinese s.p.a. UTET per inadempimento all'obbligazione di riprodurre e porre in vendita secondo le buone norme della tecnica editoriale del volume "Arte in Europa,1550-1650 - L'età dei conflitti religiosi" della prof. G. P. e comunque per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto di edizione
conseguentemente
dichiara tenuta e condanna la Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a. (UTET) in persona del legale rapp.te pro tempore a pagare alla prof. G. P. a titolo di danni non patrimoniali la somma di €15.000,00=, con gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
dichiara tenuta e condanna la Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a. (UTET) in persona del legale rapp.te pro tempore a pagare alla prof.G. P. a somma di €4.856,82= oltre accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili, a titolo di rifusione spese processuali;
pone in via definitiva nei rapporti inter partes l'onere della c.t.u. del Consulente E.G. a carico della Unione Tipografico-Editrice Torinese s.p.a. (UTET) in persona del legale rapp.te pro tempore, nella misura liquidata con il decreto in atti, senza pregiudizio per i diritti rivenienti al C.t.u. dal predetto decreto.
Così deciso in Torino il 15 marzo 2013 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino