DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 1 del 07.02.2018
DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 1 del 07.02.2018
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI UDINE
OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 15” Opzione Verde, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 4 per la regione Friuli Venezia Giulia, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA S.p.A. - CIG derivato: ZC32163656
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;
VISTO il Budget annuale per l’anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all’Assemblea dell’Ente nella seduta del 25 ottobre 2017;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;
VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il provvedimento prot. n. 0009371 del 14.12.2017, con il quale il Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01.01.2018 e scadenza al 30.06.2018, l’incarico ad interim della Direzione Territoriale di Udine;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;
VISTO, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del
piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTA la determinazione n. 3520 del 6 dicembre 2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2018, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Unità Territoriale possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.103 del 5 maggio 2017;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, nella parte attualmente in vigore;
VISTO l’art.32, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che, nella procedura di cui all’art.36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall’art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l’energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l’energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;
VISTO l’art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all’organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art.1, X.Xxx. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;
VISTI i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;
VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l’esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;
TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall’art.26, legge n.488/1999 e dall’art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, ne d’impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;
VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che, in data 30.04.2018, verrà a scadenza il contratto concluso dall’ACI – Direzione Territoriale di Udine per la fornitura di energia elettrica, nell’ambito del Mercato di Salvaguardia, per la regione Friuli Venezia Giulia, individuata dall'Acquirente Unico SPA e affidata alla società Hera Comm S.r.l. e che, pertanto, è necessario per assicurare la continuità della fruizione dell’energia elettrica;
VERIFICATO che è attiva dal 22.12.2017 e fino al 21.02.2019, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 15”, stipulata, in data 10.01.2018, con la società Enel Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico 4 per la regione Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che offre nuovi prezzi competitivi e servizi ulteriori, come la c.d. “Opzione Verde”, che ben si integra con i piani dell’Ente di energy management e di sostenibilità dell’ambiente, in quanto rafforza la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra;
TENUTO CONTO che la Convenzione prevede la fornitura a prezzo fisso o a prezzo variabile di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni con prezzi
differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all’attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l’ulteriore beneficio, per l’amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;
CONSIDERATO di aderire alla fornitura a prezzo fisso, secondo le indicazioni della Sede Centrale e tenendo conto che il corrispettivo è invariabile per tutta la durata contrattuale;
PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell’energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip “Energia Elettrica 15”, e tenendo conto dei rischi connessi all’oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, è prevista una spesa annua di € 24.000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019 più eventuale proroga di 6 mesi, tenuto conto della durata annuale del contratto;
RAVVISATO che l’adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l’Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l’assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;
VISTO l’interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell’utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell’elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all’art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 15” affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società Enel Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per il Friuli Venezia Giulia (n. 4), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;
VISTI l’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell’ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;
PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 7134278074 e che il CIG derivato relativamente all’ordinativo di fornitura ACI è il n. ZC32163656;
VISTI l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il
X.X.X. X.000/0000, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI; la Convenzione “Energia elettrica 15” per il lotto 4, stipulata tra Consip e Enel Energia
S.p.A. ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente;
DETERMINA
Sulla base delle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Di prendere atto che è attiva dal 22.12.2017 e fino al 21.02.2019, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 15”, stipulata, in data 10.01.2018, dalla CONSIP SpA con la società Enel Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico 4 per la regione Friuli Venezia Giulia.
Di autorizzare l’adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 15” Opzione Verde, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 4 per la regione Friuli
Venezia Giulia, aggiudicato alla società Enel Energia S.p.A. per il periodo 01.05.2018-30.04.2019 più eventuale proroga di 6 mesi.
Il contratto di fornitura concluso tra l’ACI Direzione Territoriale di Udine e la società Enel Energia S.p.A., attraverso l’emissione dell’ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01.05.2018, data di attivazione e sino al 30.04.2019 più eventuale proroga di 6 mesi.
L’importo di € 24.000,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 alla Direzione Territoriale di Udine, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4951, suddiviso nel modo seguente:
• € 16,000,00, esclusa, per l’esercizio finanziario 2018
• € 8.000, esclusa, per l’esercizio finanziario 2019
Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di post informazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art.29 del D.Lgs. 50/2016, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente.
La governance e l’esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.
Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell’ANAC ha assegnato il CIG derivato ZC32163656.
IL DIRETTORE AD INTERIM
x.xx (xxxx.Xxxxx Xxxxxxxxx)