SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN NOTIZIARIO COMUNALE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
Comune di Vicenza
Direzione generale
SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE A TITOLO GRATUITO DI UN NOTIZIARIO COMUNALE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
CIG 9574665F7F
In esecuzione della Determinazione dirigenziale n. del , è indetta una procedura negoziata, con invito aperto a tutti i soggetti abilitati ad operare nella categoria merceologica Editoria, Eventi e Comunicazione - servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.09.2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.07.2021, n. 108 e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e diffusione a titolo gratuito di un notiziario comunale di comunicazione e informazione istituzionale.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI VICENZA
Corso Xxxxxx Xxxxxxxx 98 Telefono (x00) 0000 000000
Posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
CAPITOLATO DI GARA
1- Oggetto
1. La gara ha per oggetto l’affidamento, in un unico lotto e con procedura negoziata, di un servizio di ideazione, realizzazione e diffusione a titolo gratuito di un notiziario comunale di comunicazione e informazione istituzionale.
2. Le finalità perseguite, ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150, dal Comune di Vicenza, che è destinatario del servizio, sono le seguenti:
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- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- promuovere l’immagine dell’amministrazione, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- garantire la possibilità di intervento ai gruppi rappresentati in Consiglio comunale.
2 - Caratteristiche del servizio
1. Il servizio viene reso a titolo totalmente gratuito, ossia senza corrispettivo economico e non deve comportare oneri economico/finanziari, neppure indiretti, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice né dei destinatari.
2. Il notiziario è pubblicato e distribuito con periodicità trimestrale, complessivamente 4 numeri all’anno, a far data dall’aggiudicazione (marzo, giugno, settembre, dicembre, salva diversa indicazione dell’amministrazione aggiudicatrice). Nell’anno dell’aggiudicazione il numero di pubblicazioni è eventualmente ridotto in ragione della data dell’aggiudicazione medesima.
3 - Raccolta Pubblicitaria
1. Per la realizzazione del notiziario l’aggiudicatario ha facoltà di operare tramite raccolta pubblicitaria presso operatori economici interessati a dare risalto alla propria attività.
2. L’aggiudicatario provvede direttamente alla raccolta pubblicitaria stabilendo le tariffe che gli inserzionisti devono corrispondere e introitando i relativi importi.
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3. Le inserzioni pubblicitarie non devono interferire con gli spazi redazionali e non possono contenere messaggi lesivi dell’immagine del Comune di Vicenza, essere contrari all’ordine pubblico e al buon costume, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, i minori, incentivanti l’uso di alcolici, tabacco, stupefacenti, gioco d’azzardo e scommesse. Non possono, altresì, contenere comunicazioni erotiche, pornografiche ed oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona né divulgare informazioni in violazione della riservatezza e della privacy nonché violare il codice di autodisciplina pubblicitaria.
4. Il Comune di Vicenza rimane totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’aggiudicatario e gli operatori economici, non assumendo alcuna responsabilità in ordine alla stipula e/o esecuzione dei relativi contratti di compravendita degli spazi pubblicitari.
5. Gli spazi pubblicitari non possono occupare più del 40% del notiziario e la riduzione di tale percentuale viene considerata in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
6. Non è ammessa alcuna inserzione pubblicitaria nella prima pagina di copertina.
7. L’importo complessivo introitato della raccolta pubblicitaria non può superare il valore presunto dell’importo complessivo del servizio di cui al successivo art. 5.
4 - Caratteristiche tecniche del notiziario
1. Il notiziario deve avere le seguenti caratteristiche:
- Formato chiuso A4 cm 210 x 297,
- Formato aperto A3 cm 297 x 420,
- Minimo 30 massimo 50 facciate autocopertinate,
- Stampa a colori 4/4,
- Carta patinata opaca bianca minimo 100 grammi massimo 150 grammi,
- Confezione 2 punti metallici,
- Numero copie: minimo 15.000 per ciascuna edizione.
5 - Importo stimato del servizio
1. Ai fini contrattuali e per l’applicazione delle norme di riferimento, l’importo complessivo stimato del servizio è quantificato nel valore presunto di € 195.000,00 (IVA esclusa)
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comprensivo dell’eventuale proroga ai sensi e per le finalità di cui all’art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, determinato dagli importi massimi introitabili con la raccolta pubblicitaria, comprensivo dei sei mesi di proroga.
6 - Oneri a carico dell’aggiudicatario
1. Per la realizzazione del notiziario l’aggiudicatario assume a carico totalmente proprio i seguenti oneri:
- Sviluppo del layout grafico proposto in sede di offerta, entro 15 giorni dall’aggiudicazione;
- Modifiche all’ideazione e alla progettazione del layout grafico entro 5 giorni dalle eventuali indicazioni dell’amministrazione aggiudicatrice;
- Redazione delle bozze su contenuti resi disponibili esclusivamente dall’amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla disponibilità dei medesimi;
- Eventuale revisione entro 5 giorni delle bozze secondo le indicazioni dell’amministrazione aggiudicatrice;
- Consegna all’amministrazione aggiudicatrice dell’impaginazione esecutiva a colori completata con le inserzioni pubblicitarie, entro 5 giorni dall’autorizzazione delle bozze da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
- Stampa, entro 5 giorni dall’ordine di stampa dato dall’amministrazione aggiudicatrice, con indicazione del soggetto che provvede alla medesima, che deve essere in regola con quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- Diffusione, ossia recapito a tutti i punti di distribuzione indicati dall’amministrazione aggiudicatrice nel territorio del comune di Vicenza, entro 15 giorni dall’ordine di stampa dell’amministrazione aggiudicatrice medesima;
- Consegna all’amministrazione aggiudicatrice, entro 5 giorni dall’ordine di stampa, del file idoneo alla lettura e alla visualizzazione tramite i più diffusi sistemi operativi informatici (il formato è indicato dall’amministrazione aggiudicatrice) per la pubblicazione nel sito istituzionale del comune di Vicenza e ogni ulteriore legittimo utilizzo;
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- Individuazione del Direttore responsabile, proprietà e registrazione del notiziario presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi degli artt. 3, 4, e 5 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.
7 - Oneri a carico dell’amministrazione aggiudicatrice
1. L’amministrazione aggiudicatrice, per il tramite del proprio Ufficio Stampa:
- Approva l’ideazione e la progettazione del layout grafico;
- Individua, predispone e trasmette all’aggiudicatario i contenuti da pubblicare (testi in formato word, immagini in alta definizione in formato jpeg);
- Fornisce indicazioni all’aggiudicatario per la revisione delle bozze;
- Rilascia l’ordine di stampa.
8 - Durata del servizio
1. Il servizio ha durata dalla data di aggiudicazione sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di proroga di 6 mesi ai sensi e per le finalità di cui all’art. 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9 - Garanzie e responsabilità
1. In applicazione dell’art. 1, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. In applicazione dell’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia del corretto adempimento dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale.
3. L’aggiudicatario solleva l’amministrazione aggiudicatrice da ogni eventuale responsabilità penale e civile comunque connessa e/o conseguente alla realizzazione del servizio e allo svolgimento delle relative attività, restando la stessa esclusivamente in capo al medesimo aggiudicatario.
4. Nessun onere di qualsiasi natura può derivare all’amministrazione aggiudicatrice.
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5. L’aggiudicatario è direttamente responsabile per i danni e gli infortuni subiti dal proprio personale dipendente o da propri collaboratori in conseguenza delle attività svolte per l’espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
10 - Risoluzione del contratto e penali
1. L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, il contratto di aggiudicazione nei seguenti casi, salve le ulteriori ipotesi, anche di risoluzione obbligatoria, previste dall’art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- frode nell’esecuzione del servizio;
- comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle attività;
- ritardo nell’esecuzione delle attività per negligenza dell’appaltatore;
- inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al Decreto Presidente della Repubblica 62/2013 se ed in quanto applicabili.
2. La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata all’aggiudicatario che può far pervenire nel termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni a giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice siano ritenute non accoglibili o non pervengano nel termine indicato, l’amministrazione aggiudicatrice procede alla risoluzione immediata senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. La risoluzione del contratto determina in ogni caso la perdita della garanzia definitiva.
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3. Con la risoluzione del contratto sorge per l’amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario, al quale saranno addebitate le eventuali spese.
4. La risoluzione per inadempimento, l’incameramento della garanzia e l’esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di Xxxxx, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
5. L’amministrazione aggiudicatrice ha, inoltre, facoltà di procedere, previa contestazione formale, all’applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo per ciascuna degli oneri a carico dell’aggiudicatario, come definiti al precedente art. 6. La contestazione è effettuata in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata all’aggiudicatario che può far pervenire nel termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni a giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice siano ritenute non accoglibili o non pervengano nel termine indicato, l’amministrazione aggiudicatrice procede all’applicazione delle penali.
6. Per l’escussione delle penali, l’amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi sulla cauzione che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine perentorio di trenta giorni, pena la risoluzione del contratto.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente comma 5 non può superare il 10% dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il precedente comma 1 in tema di risoluzione.
11 - Cessione del contratto e subappalto
1. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto di affidamento del servizio.
2. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto una o più prestazioni oggetto del servizio nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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12 - Sicurezza sul lavoro e relativi costi
1. In ragione della tipologia del servizio non è necessaria la redazione del Documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
13 – Procedura, requisiti e criteri di aggiudicazione
1. Le norme in merito ai criteri di aggiudicazione sono definite dal documento “procedura, requisiti e criteri di aggiudicazione”.
14 - Definizione delle controversie
1. Fatta salva l’applicazione degli art. 205 e 206 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di accordo bonario, la definizione delle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, all’Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Vicenza.
2. È escluso il ricorso all’arbitrato.
15 - Stipulazione del contratto
1. Il contratto di aggiudicazione è stipulato in forma pubblica amministrativa e con modalità informatica mediante rogito del Segretario generale.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni che regolano la presente gara.
4. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri.
16 - Informativa resa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR)
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1. Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – tel. 0444/221111 - pec: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx. Il Responsabile della Protezione dei Dati è XX.XXX SERVIZI INFORMATICI SRL - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Telefono: 0000000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Il delegato al trattamento è il xxxx. Xxxx Xxxxxx, Direttore Generale, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel. 0000-000000 - email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento - I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono. Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.
3. Modalità del trattamento - I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
4. Ambito di comunicazione - I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.
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5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato - L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000 00000 Xxxx – tel. 00000000 – email: xxxxxxx@xxxx.xx – pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati XX.XXX Servizi Informatici srl nella persona dell’amministratore e consigliere delegato Xxxx Xxxx Telefono: 0000000000
- E-mail: xxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
17 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alle relative disposizioni applicative e interpretative presenti e future e alle disposizioni del codice civile.
18 - Condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP
1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni CONSIP e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all’aggiudicatario.
3. L’aggiudicatario entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni CONSIP e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle
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diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l’aggiudicatario deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l’aggiudicatario è quello previsto dalla normativa in questione.
19 - Codice di comportamento
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
20 - Protocollo di legalità
1. Al presente affidamento, nelle more del rinnovo del protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto, l’Associazione Regionale Comuni del Veneto, in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx) si applicano, in via transitoria, le clausole e le condizioni contrattuali di cui al medesimo Protocollo, compatibili con la tipologia del presente contratto, e consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx/000000. La mancata accettazione delle
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clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.
2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
3. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub- affidataria, ai soli fini della valutazione circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.
5. Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
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o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
6. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 5.
7. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”
9. L’amministrazione aggiudicatrice non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.