Convenzione
Testo originale
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare
talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Conchiusa il 9 marzo 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 24 ottobre 19781 Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 marzo 1979 Entrata in vigore il 27 marzo 1979
0.672.945.41
Il Consiglio federale svizzero ed
il Governo della Repubblica italiana,
Desiderosi di evitare le doppie imposizioni e di regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
Riconosciuto che la conclusione di una Convenzione in tale settore contribuisce a rafforzare l’ordinario sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi nel conte- sto di una maggiore cooperazione;
Considerato l’impegno di ciascuno degli Stati contraenti alla più rigorosa applica- zione di tutte le disposizioni intese a combattere l’evasione e la frode fiscale previste dalla propria legislazione fiscale interna;
Riconosciuta la necessità d’assicurare che i vantaggi di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a profitto esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali;
Riconosciuta la necessità di adottare provvedimenti per impedire l’uso senza causa legittima di detta Convenzione;
Hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.
RU 1979 461; FF 1976 II 665
1 RU 1979 460
Art. 2
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politi- che o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corri- sposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a. per quanto concerne l’Italia:
(1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
(3) l’imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali
«imposta italiana»);
b. per quanto concerne la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali
(1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri red- diti);
(2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio);
(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o ana- loga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostitu- zione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati con- traenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi d’abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Art. 3
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione:
a. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Confederazione svizze- ra;
b. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone:
c. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
e. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effet- tuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
f. il termine «nazionali» designa:
(1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
g. l’espressione «autorità competente» designa:
(1) in Italia: il Ministero delle Finanze;
(2) in Svizzera: l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla le- gislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residen- za, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato sol- tanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimo- nio che posseggono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è conside- rata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo:
a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione perma- nente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b. se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione per- manente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ov- vero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata resi- dente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione ef- fettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.
4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data.
5. Non è considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente artico- lo:
a. una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3, è soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realtà
– sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche – destinati a una persona che non può essere considerata di per sé residente di detto Stato ai sensi del presente articolo;
b. una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall’altro Stato contraente.
Art. 5
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a. una sede di direzione;
b. una succursale;
c. un ufficio;
d. una officina;
e. un laboratorio;
f. una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a. si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di con- segna di merci appartenenti all’impresa;
b. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa;
d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa;
e. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che ab- biano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di conclu- dere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organiz- zazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria at- tività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro in- termediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agi- scano nell’ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia control- lata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato con- traente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli ac- cessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondia- ria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfrutta- mento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
Art. 7
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione – comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione – sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzio- ne effettiva dell’impresa.
2. Gli utili derivanti dall’esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione ef- fettiva dell’impresa.
3. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima o inter- na è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave o il battello.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un’impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione marittima, in- terna o aerea.
Art. 9
Allorché
a. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la so- cietà che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Sta- to, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le mo- dalità di applicazione del presente paragrafo.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia una attività commerciale o indu- striale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, i dividendi so- no imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, non- ché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un’attività commerciale o industriale per mez- zo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5, sia una libera pro- fessione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso resi- dente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizza- zione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si consi- derano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debi- tore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pa- gamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti de- gli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche – comprese le pellicole cinematografiche e di regi- strazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive – di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residenti di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g dell’articolo 5, sia una libera profes- sione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l’onere, i canoni stessi si considerano prove- nienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente arti- colo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente
dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato con- traente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraen- te, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera pro- fessione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile orga- nizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono impo- nibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell’articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli men- zionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Art. 14
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libe- ra professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove di- sponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitata- mente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre re- munerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispetti- vo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni do- vute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico interna- zionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività di- pendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, del 3 ottobre 19742, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 16
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qua- lità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spetta- colo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato con- traente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e 11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi è una società, residente di uno Stato contraente, che detiene più del 25 per cento del capitale della società, residente nell’altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest’ultima eser- cita la propria attività prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando, di- rettamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema, della radio o della televi- sione, musicisti e sportivi.
2 RS 0.642.045.43
Art. 18
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni ana- loghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato im- piego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o preceden- temente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
2. Ai fini del presente articolo l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico» designa:
a. per quanto riguarda l’Italia:
(1) le Ferrovie dello Stato (XX.XX.);
(2) l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (XX.XX.);
(3) l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);
b. per quanto riguarda la Svizzera:
(1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
(2) l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT);
(3) l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).
Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti.
Art. 20
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o formazione professionale, non sono im- ponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti si- tuate fuori di detto altro Stato.
Art. 21
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Con- venzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia
un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del para- grafo 2 lettera g dell’articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato con- traente secondo la propria legislazione.
Art. 22
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l’esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è si- tuata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati alla navigazione interna, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono impo- nibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.
Art. 23
1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indi- rettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può fruire di uno sgravio delle imposte dell’altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i xxxx- ni provenienti da detto altro Stato, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se:
a. i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio;
b. i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso non eccedente quello normale;
si considera tasso normale:
(1) per l’Italia, il tasso legale d’interesse aumentato di tre punti;
(2) per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti;
c. il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall’altro Stato contraente, è impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammorta- menti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo Stato;
d. le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall’altro Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi;
e. la società distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, pro- venienti dall’altro Stato contraente.
Restano riservati i provvedimenti più ampi che sono stati o saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un’imposta riscossa alla fonte dell’altro Stato contraente.
2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, uno sgravio delle imposte riscosse dall’Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza dall’Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi o i canoni sono assoggettati all’imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l’imposta federale per la difesa nazionale3.
Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio delle imposte riscosse dall’Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall’Italia, se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari so- no persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi traggono e devono trarre profitto, per più di un terzo, persone non residenti della Svizzera.
3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui è residente il be- neficiario dei redditi di cui si tratta.
Se le autorità competenti dell’altro Stato contraente da dove provengono i detti red- diti hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date dal loro beneficiario nell’istanza di sgravio d’imposta, e attestate dalle autorità competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorità competenti del primo Stato; que- ste autorità procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle autorità competenti dell’altro Stato. Persistendo le divergenze d’opinioni tra le autorità competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso le disposizioni dell’articolo 26. Lo sgravio d’imposta sarà differito sino a quando non venga rag- giunto un accordo.
Art. 24
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Conven- zione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di
3 Ora: imposta federale diretta.
imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l’elemento di reddito venga assogget- tato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposi- zioni del paragrafo 4, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente red- dito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispon- dente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
4. Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle dispo- sizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:
a. nel computo dell’imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell’imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o
b. in una riduzione globale dell’imposta svizzera che tenga conto dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a precedente, o
c. in una esenzione parziale dall’imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo dei redditi percepiti dall’Italia.
Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell’imposta pagata in Italia dall’ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dall’Italia, se il beneficiario residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo 3 dell’articolo 17 nonché dell’articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12 dell’imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai canoni.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confe- derazione per evitare i casi di doppia imposizione.
Art. 25
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell’altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle dedu- zioni e riduzioni d’imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con- traente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favo- revole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spe- se pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato con- traente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta im- presa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un re- sidente del primo Stato.
Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimo- nio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potran- no essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Art. 26
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposi- zione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipen- dentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’impo- sizione non conforme alla Convenzione.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato con- traente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpre-
tazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro ai fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappre- sentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall’applicazione e dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione mista si riunirà, alternativamente, in uno de- gli Stati contraenti, ogni qual volta che una delle autorità competenti lo richieda. Essa sarà presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio del quale la riunione avrà luogo.
Art. 27
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della pras- si amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e potran- no essere rilevate soltanto alle persone che si occupano dell’accertamento, della ri- scossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni su- scettibli di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.
2. Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere inter- pretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure ammini- strative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranità, alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all’ordine pubblico oppure fornire informazioni che non possano essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede.
Art. 28
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari, in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non sono imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati, l’imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione.
3. Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditati nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi la nazionalità dello Stato accreditante, sono considerate residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.
4. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non
sono trattate come residenti nell’uno o nell’altro Stato contraente in materia di im- poste sul reddito e sul patrimonio.
Art. 29
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell’interessato o dello Stato di cui esso è residente qua- lora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legi- slazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è resi- dente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’appli- cazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Nel caso di azioni, emesse da società residenti in Italia, intestate fiduciariamente a banche e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente a per- sone quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari ef- fettivi di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei dividendi sia persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per le quali i dividendi sono pagati, le istanze di rimborso sono presentate dal beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sarà effettuato se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera.
Le istanze di rimborso devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti finanziari di cui sopra circa le residenza del titolare o del beneficiario delle azioni e l’assoggettamento dei dividendi alla ritenuta d’imposta alla fonte in Italia.
Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi delle azioni, le stesse devono contenere, per società emittente, ogni indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l’ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di essi, nonché la attestazione della residenza in Svizzera dei medesimi.
In ogni caso le istanze di rimborso devono essere corredate della certificazione dell’Amministrazione fiscale svizzera circa la sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo, nonché di quelle di cui al precedente paragrafo 2.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 30
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scam- biati a Berna appena possibile.
2.4 La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli stru- menti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
4 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 28 apr. 1978, approvato dall’AF il 15 dic. 1978 e in vigore dal 27 mar. 1979 (RU 1979 483 484; FF 1978 I 1370).
a. alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 1979;
b. alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1° gennaio 1979.
3.5 Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1979 e fino all’entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione.
4. La Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 19586, è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si ap- plica la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2.
Art. 317
La presente Convenzione, di cui all’Accordo citato nel paragrafo 4 dell’articolo 15 costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall’anno 1984. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l’ultima volta:
a. alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia;
b. alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 di- cembre dello stesso anno.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.
Per il Per il Governo
Consiglio federale svizzero: della Repubblica italiana: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
5 Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 28 apr. 1978, approvato dall’AF il 15 dic. 1978 e in vigore dal 27 mar. 1979 (RU 1979 483 484; FF 1978 I 1370).
6 [RU 1961 423]
7 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 28 apr. 1978, approvato dall’AF il 15 dic. 1978 e in vigore dal 27 mar. 1979 (RU 1979 483 484; FF 1978 I 1370).
Protocollo aggiuntivo
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Confederazio- ne Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che forma- no parte integrante della Convenzione.
Resta inteso:
a. che, per quanto concerne l’articolo 2, se un’imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà a detta im- posta;
b. che le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19 si applicano agli inse- gnanti italiani occupati in Svizzera, di cui al numero 1 dello scambio di note 27 novembre – 18 dicembre 19738 tra la Svizzera e l’Italia e che gli inse- gnanti svizzeri in servizio nelle scuole svizzere dell’Italia sovvenzionate in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte ita- liane per le loro remunerazioni; la disposizione che precede è applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dal primo gennaio 1973 ed abroga lo scambio di note 27 novembre – 18 dicembre 1973;
c.9 Le disposizioni dell’articolo 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall’articolo 30 della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di impo- sta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle remune- razioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti:
– ACLI (Associazione Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Italiani)
– INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza)
– ITAL (Istituto Tutela ed Assistenza ai Lavoratori)
– INAS (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale)
– ENCAL (Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori)
– ENAS (Ente Nazionale di Assistenza Sociale)
– ENASCO (Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti Atti- vità Commerciali)
– ENPAC (Ente Nazionale per l’Assistenza ai Coltivatori).
d.10 che, nel caso in cui un’imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l’imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell’articolo 24;
8 [RU 1974 261]
9 Introdotta dall’art. 3 del Prot. del 28 apr. 1978, approvato dall’AF il 15 dic. 1978 e in vigore dal 27 mar. 1979 (RU 1979 483 484; FF 1978 I 1370).
10 Lettera c originaria.
e.11 che, in relazione al paragrafo 1 dell’articolo 26, all’espressione «indipen- dente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il signifi- cato secondo cui l’attivazione della procedura amichevole non è in alternati- va con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventiva- mente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;
f.12 che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell’articolo 29 non esclude l’interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati con- traenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l’applica- zione delle riduzioni d’imposta cui dà diritto la Convenzione.
Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana.
Per il Per il Governo
Consiglio federale svizzero: della Repubblica italiana: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
11 Lettera d originaria.
12 Lettera e originaria.