Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL del 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili e affini,
ACER Fillea/CGIL - Filca/CISL - Feneal/UIL
Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro Integrativo del CCNL 20/5/2004,
per i dipendenti delle imprese edili ed affini da valere per Roma e provincia sottoscritto in data 27 luglio 2006
Frontespizio2006
Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL del 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili e affini,
da valere per Roma e provincia, sottoscritto in data 27 luglio 2006
Tra
- L’ACER – Associazione Costruttori Edili di Roma e provincia e, in ordine alfabetico
- la FENEAL/UIL di Roma e provincia;
- la FILCA/CISL di Roma e provincia;
- La FILLEA/CGIL di Roma e provincia
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 20 maggio 2004 e l’accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2006 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria e visto, altresì, il contratto collettivo provinciale di lavoro del 27 novembre 2002 che viene confermato e recepito in tutte le sue parti ove non modificato dal presente accordo collettivo provinciale di lavoro. Visti, altresì, i separati ed articolati accordi sottoscritti in pari data 27 luglio 2006 dalle sottoscritte parti firmatarie provinciali, recanti i protocolli d’intesa sulla Cassa Edile, sul CTP e sicurezza e sul CEFME e formazione, nonché l’accordo sulla mutualizzazione PREVEDI, i cui testi e contenuti si intendono integralmente confermati.
Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale dell’edilizia a Roma, è per le Parti sociali non solo un momento naturale di contrattazione economica, politica e sociale ma è anche il momento per una verifica dello stato di salute del settore e rappresenta l’occasione per svolgere approfondite riflessioni in materia di politiche produttive ed occupazionali che possano costituire motivo di costruttivi interventi di concertazione e di più avanzate relazioni industriali.
Nella politica di programmazione economica degli enti locali sono presenti importanti capitoli di programmazione ed attuazione della spesa che, opportunamente gestiti, possono dare quella auspicata continuità alle costruzioni, sia sotto il profilo produttivo che occupazionale.
Basti pensare al numero e agli importi globali delle delibere per appalti pubblici avviati; all’inizio dei lavori di grandi infrastrutture per la città di Roma tra cui la realizzazione delle reti metropolitane B1 e C; alla riqualificazione dei mercati generali; al completamento dei lavori, all’ampliamento della Galleria d’Arte
moderna, alla nuova stazione Tiburtina; al completamento dei lavori al Palazzo delle Esposizioni, al completamento della terza corsia del GRA; alla proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni.
Infine, ma di particolare importanza e rilievo, lo sblocco operativo dei programmi di recupero urbano (i noti interventi ex art.11) all’interno del nuovo Piano Regolatore, con riferimento al problema della riqualificazione urbana.
Tali prospettive aprono nel settore delle opere sia pubbliche che private buone opportunità occupazionali di cui le Parti ne recepiscono le potenzialità nella stesura definitiva del C.I.P.L., permettendo il mantenimento dell’erogazione di una ampia gamma di assistenze straordinarie a favore dei lavoratori dipendenti da queste occupati.
Le parti sociali intendono riaffermare il loro impegno di combattere ed eliminare, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per quanto concerne l’esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.
A tale riguardo acquista particolare significato e valenza politica l’attuazione dello strumento operativo del DURC nazionale – Documento Unico di Regolarità Contributiva – che è entrato in vigore il 1° gennaio del 2006.
E’ di tutta evidenza, infatti, che al fenomeno da lavoro nero si accompagna una quasi inesistente attenzione alla gestione della sicurezza e delle più elementari norme di prevenzione nei luoghi di lavoro, con la conseguenza di una maggiore incidenza dell’andamento infortunistico.
Le parti intendono, inoltre, continuare la fattiva collaborazione al fine di individuare soluzioni che aiutino sia le imprese sia i lavoratori a non disperdere il patrimonio di mestiere, professionalità e conoscenza acquisito.
A tale scopo le Parti decidono una doppia azione congiunta contro questi fenomeni degenerativi, sia utilizzando e rilanciando l’utilizzo del sistema degli Enti Paritetici in materia di formazione, riqualificazione professionale, formazione continua, implementazione dell’attività di progettualità formativa, sicurezza e monitoraggio della situazione lavori e dell’occupazione, sia attraverso l’utilizzo del predetto DURC .
In tale contesto si ribadisce l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare in azienda, in tutti i cantieri e in ciascuna unità lavorativa i vigenti C.C.N.L. e C.I.P.L.
A tal fine l’ACER si impegna per l’osservanza da parte delle imprese, delle condizioni pattuite così come le XX.XX. provinciali si impegnano ad essere coerenti con quanto sottoscritto.
Tutto ciò visto e premesso che costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo di rinnovo del CCPL di Roma e provincia, si concorda quanto segue.
1) Elemento Economico Territoriale
In applicazione dell’accordo nazionale del 23 marzo 2006 al punto afferente gli Accordi Locali, le predette Parti concordano che l’Elemento Economico Territoriale
– EET - di cui alla lettera d) dell’articolo 38 e agli articoli 12 (parte operai) e 46 (parte impiegati) del CCNL del 20 maggio 2004, viene rinegoziato nelle misure massime ivi stabilite, con i seguenti termini, modalità e condizioni di erogazione.
A decorrere dal primo luglio 2006, con riferimento alle categorie degli operai, degli impiegati e quadri l’elemento economico territoriale sarà anticipatamente erogato, nella misura del 3% (trepercento) calcolato sui minimi nazionali di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del primo marzo 2006.
Successivamente, a decorrere dal primo settembre 2007, effettuata una preventiva analisi generale della situazione del comparto edile nell'area romana, da svolgersi possibilmente in un incontro tra le parti entro la metà del mese di luglio 2007, in presenza di una valutazione positiva della tenuta complessiva del settore sotto il profilo politico economico, l’Elemento Economico Territoriale potrà essere incrementato di un massimo pari ad ulteriori 4 punti percentuali, e verrà pertanto anticipatamente erogato, sussistendone i presupposti, nella misura massima complessiva stabilita nell’accordo del 23 marzo 2006 calcolata sugli stessi minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla predetta data del primo marzo 2006.
Le Parti, in attuazione del citato accordo nazionale del 23 marzo 2006, concordano che gli importi in atto a giugno 2006 o, comunque, nel mese precedente l’erogazione dell’EET - Elemento Economico Territoriale – così come rinegoziato, siano conglobati nell’indennità territoriale di settore (per gli operai) e nel premio di produzione (per gli impiegati e quadri).
Fino al momento della presente rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale del 23 marzo 2006. Le Parti concordano una espressa proroga del precedente importo dell’EET, fino alla entrata in vigore dei nuovi importi negoziati ai fini della contribuzione delle erogazioni di II livello.
In conformità al citato accordo nazionale del 20 maggio 2004, la struttura dell’erogazione dell'elemento economico territoriale è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall’articolo 38 del CCNL 20 maggio
2004 e dall’articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, numero 67, convertito dalla legge 23
maggio 1997, numero 135.
Nella determinazione dell'EET - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 - le parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia di Roma, dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, anche di alcuni dei seguenti indicatori:
⮚ Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma, nonché del numero delle ore denunciate e del relativo monte salari;
⮚ Numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
⮚ Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
⮚ Numero delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile ovvero al N.° delle ore di Cig straordinaria autorizzate per le causali di legge;
⮚ Numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
⮚ Attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
⮚ Ore di formazione complessivamente svolte dal Centro Formazione Maestranze edili di Roma;
⮚ Ore di formazione/informazione svolte dal CTP di Roma;
⮚ Numero delle visite mediche effettuate dalle strutture sanitarie convenzionate con il CTP di Roma;
⮚ Numero dei sopralluoghi e consulenze effettuate dai tecnici del CTP nei cantieri edili
⮚ Andamento degli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni a Roma e provincia.
⮚ P.I.L. del settore delle costruzioni a livello territoriale
Proprio in considerazione della struttura legislativa della erogazione di II livello, per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, ed anticipatamente erogato. Fino alla nuova rinegoziazione valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002 e al contratto integrativo provinciale del 27/11/2002 che si intende, per tale istituto, prorogato fino a tale data.
La determinazione annuale del valore dell'EET, ai fini della conferma o variazione, in base agli indicatori sopra indicati, sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro il mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 2004/30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto provinciale.
Le parti concordano espressamente altresì - in considerazione del particolare andamento produttivo del settore delle costruzioni legato, soprattutto per quello che
concerne l'affidamento di opere pubbliche, a problematiche di tipo non solo politico ma anche burocratico ed amministrativo (per cui, ad esempio, opere già finanziate potrebbero non essere state ancora cantierizzate, ovvero terminato l’iter di finanziamento potrebbero andare in produzione con eccessivi ed ingiustificati ritardi temporali) con conseguenti problemi connessi ad un temporaneo rallentamento produttivo/economico ed occupazionale per le imprese edili interessate - che il raffronto per valutare l'andamento complessivo del settore medesimo e dei suoi risultati a livello territoriale potrà, in alternativa, avvenire raffrontando "a scorrimento" il periodo 1° ottobre/30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente.
Fermo quanto sopra stabilito, nel caso in cui non sia possibile per motivi organizzativi o tecnici,ottenere dagli Enti, Istituti, Assessorati ed altri Uffici pubblici, dati che temporalmente coincidano con quelli del periodo di esercizio finanziario degli Enti paritetici che, come è noto, va da ottobre di un anno a settembre dell’anno successivo – in quanto, invece, forniti per anno solare - le Parti concordano che il periodo fisso, di riferimento, in alternativa, possa anche essere, per tali dati, quello solare. In tal caso il periodo fisso cui fare riferimento sarà quello compreso tra il 1°/1/2005 ed il 31/12/2005 ed il raffronto potrà anche, in alternativa, avvenire con il sistema sopra indicato “a scorrimento” confrontando ciascun anno solare con quello immediatamente precedente.
Rimane ferma la possibilità, comunque, per le Parti contraenti provinciali di raffrontare i dati relativi all’ultimo arco temporale, oggetto di analisi per valutare gli incrementi di produttività, qualità e competitività, con quello che ritengono più opportuno utilizzare, potendo anche considerare, per alcuni indicatori, l’anno di esercizio degli enti bilaterali e per altri il raffronto sugli anni solari, sia con riferimento ai periodi fissi indicati che, eventualmente, a scorrimento.
I successivi incontri, da tenersi possibilmente entro il mese di gennaio degli anni successivi, nel corso di vigenza del presente contratto provinciale, metteranno a confronto, pertanto, i richiamati successivi periodi con il sopra richiamato periodo fisso (di esercizio o anno solare o con il sistema a scorrimento, anche misto) in relazione alla erogazione dell'EET.
Le parti, all'atto della verifica annuale dell'andamento complessivo del settore e dei suoi risultati, potranno, peraltro, individuare anche altri indicatori ed anche sostituire quelli stabiliti nel presente accordo o in accordi aggiuntivi.
Le parti si danno comunque atto reciprocamente di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le stesse procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:
- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio del settore, dagli Enti paritetici e da ogni altro eventuale centro di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.
Le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, ai fini della conferma, variazione o recupero, formalizzando le intese raggiunte.
A decorrere pertanto dal 1° luglio 2006 e, successivamente, dal 1° settembre 2007, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, per la categoria degli operai gli importi orari, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale (fatti salvi eventuale errori di calcolo) sono i seguenti:
Rinegoziazione al 3% Rinegoziazione di un ulteriore 4%
Operai di produzione Importo orario in Euro dal 1/7/2006 - Importo orario in Euro dal 1/9/2007
Operaio 4° livello Operaio 3°livello Operaio 2° livello Operaio 1° livello | Euro 0,15 Euro 0,14 Euro 0,12 Euro 0,10 | Euro 0,34 Euro 0,32 Euro 0,28 Euro 0,24 |
Operai discontinui | ||
Guardiani, fattorini, ecc. | Euro 0,09 | Euro 0,21 |
Custodi, guard. con alloggio,ecc. | Euro 0,08 | Euro 0,19 |
A decorrere pertanto dal 1° luglio 2006 e, successivamente, dal 1° settembre 2007, in presenza delle richiamate condizioni di analisi consistenti nella valutazione della complessiva tenuta del settore, per le categorie degli impiegati e dei quadri gli importi mensili, espressi in euro, stabiliti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:
Rinegoziazione al 3% Rinegoziazione di un ulteriore 4%
Importi mensili in Euro dal 1/7/2006 - Importi mensili in Euro dal 1/9/2007
Quadri e impiegati di 1^super | Euro | 35,92 | Euro | 83,81 |
Impiegati di 1^ categoria | Euro | 32,32 | Euro | 75,42 |
Impiegati di 2^ categoria | Euro | 26,94 | Euro | 62,85 |
Impiegati già di 3^categ. (IV Liv.) | Euro | 25,14 | Euro | 58,66 |
Impiegati di 3^ categoria | Euro | 23,34 | Euro | 54,47 |
Impiegati di 4^ categoria | Euro | 21,01 | Euro | 49,02 |
Impiegati di 4^ categoria I^ impiego | Euro | 17,96 | Euro | 41,90 |
Le parti si danno nuovamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993, dall’art.38 del CCNL 20/5/2004 e dall'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n.67, convertito nella
legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati complessivi del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.
Con riferimento agli istituti della mensa e dei trasporti, si concorda che gli attuali importi contenuti nel C.I.P.L. di Roma e Provincia del 27/11/2002 vengano fissati, con decorrenza 1° luglio 2006, nelle seguenti nuove misure:
OPERAI:
- indennità sostitutiva di mensa: €uro 0,50 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Per gli operai del settore delle imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato l’indennità sostitutiva di mensa viene fissata in €. 0,79.
- A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’indennità sarà incrementata di Euro 0,06 su base oraria arrivando, per gli operai edili, ad un totale orario di Euro 0,56 e, per gli operai del settore del calcestruzzo preconfezionato, ad un totale orario di €. 0,85;
- concorso spese trasporto urbano: €uro 0,17 su base oraria, per ogni ora di lavoro ordinario prestato (nei limiti di 8 ore giornaliere per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
- concorso spese per trasporti extraurbani: a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 47 mensili.
IMPIEGATI E QUADRI:
- indennità sostitutiva di mensa: €uro 4,00 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’indennità sarà incrementata di Euro 0,48 su base giornaliera arrivando ad un totale giornaliero di Euro 4,48
- concorso per trasporto urbano: €uro 1,36 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro;
- concorso spese per trasporti extraurbani: a presentazione della tessera di abbonamento, rimborso nei limiti del costo sostenuto e comunque fino ad un importo massimo di €uro 47 mensili.
Le parti ribadiscono che rimangono, ovviamente, ferme, sia per la parte operai che per la parte impiegati, tutte le altre clausole e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel citato C.I.P.L. del 27/11/2002 ed, in particolare, quanto regolamentato, in materia di mensa e trasporti, negli articoli 6 e 9 (parte operai) ed articoli 33 e 34 (parte impiegati) che verranno riportati integralmente (laddove non in contrasto con le
vigenti disposizioni di legge), con la sola modifica dei nuovi importi decorrenti dal primo luglio 2006 così come stabiliti nel presente accordo di rinnovo del C.I.P.L. di Roma e Provincia.
Le Parti si incontreranno per definire il rinnovo della parte economica del contratto degli edili marittimi nonché di alcune indennità demandate dall’articolo 38 del CCNL alle Organizzazioni territoriali, entro il 30 settembre 2006.
CASSA EDILE
Le Parti contrattuali, nell’ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 20/5/2004 hanno affrontato determinate problematiche inerenti la Cassa Edile di Roma e provincia. In particolare, la discussione ha riguardato l’attività della Cassa Edile di Roma e provincia; la contribuzione di alcuni specifici fondi; gli adempimenti da parte delle aziende in materia di previdenza complementare “PREVEDI” e importanti aspetti in materia, altresì, di riduzione delle contribuzioni dovute per APE, CTP e CEFME.
Questo, come detto, anche nell’ambito delle trattative relative al rinnovo del ccpl di Roma e provincia, preso altresì atto dell’accordo nazionale sottoscritto in data 31 maggio 2005 con cui, tra l’altro, viene confermato che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nell’ambito di spesa del contributo istituzionale di cui all’articolo 36, precedentemente numerato come articolo 37, del CCNL del 20 maggio 2004.
Quanto premesso si concorda quanto segue.
Le Parti esprimono l’auspicio che tutte le imprese edili, iscritte alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Roma, che operano nel settore dell’edilizia, si iscrivano alla Cassa Edile di Roma in modo da eliminare, a fronte della equiparazione dei costi sostenuti, elementi di sperequazione e concorrenzialità tra le aziende che lavorano nel settore dell’edilizia consentendo, in tale modo, alle maestranze di poter beneficiare non solo di tutti i trattamenti che la Cassa Xxxxx eroga ai propri iscritti ma realizzando, al tempo stesso, l’altro importante obiettivo della parità del futuro trattamento pensionistico erogato dall’Inps, in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di imponibile contributivo e nella previsione ed operatività di quanto stabilito relativamente alla previdenza integrativa di settore.
A tal riguardo le Parti provinciali ribadiscono, in conformità al dettato contrattuale nazionale, che con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del CCNL di lavoro sottoscritto dalle Parti nazionali ANCE – Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL, degli accordi locali adottati a norma del contratto predetto, nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa Edile di Roma
e provincia, con impegno ad osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 118 del citato CCNL, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
Le Parti intendono, inoltre, sottolineare la rilevanza politica e sociale del sistema bilaterale dell’edilizia ed, in particolare, in questo contesto, dell’importante funzione svolta dalla Cassa Edile che, in base a quanto stabilito nell’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, dalle convenzioni nazionali sottoscritte da Inps, Inail e CNCE e dalle disposizioni contenute nella Legge 266/02, nel decreto legislativo di attuazione della legge numero 30 del 2003 e nel successivo D.Lgs. 251/04 si pone quale fondamentale strumento di lotta al sommerso e al lavoro irregolare essendo stato tale Ente paritetico deputato, nel settore dell’edilizia, al rilascio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Le Parti ritengono di porre nuovamente in rilievo il fondamentale ruolo svolto dal sistema delle Casse Edili riconosciuto ufficialmente anche dal Ministero del lavoro che,con nota del 16 marzo 2004, ha sottolineato che l’attività ispettiva deve essere prioritariamente indirizzata verso le aziende non iscritte al sistema delle Casse Edili.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2006, in considerazione anche della normativa nazionale di cui all’articolo 108 del CCNL del 20/5/2004, del D.U.R.C., del nuovo sistema premiale, in attesa che venga resa operativa, con apposita regolamentazione nazionale, la relativa disposizione normativa di cui al citato articolo 108, cessa di essere operativo il sistema del “Bonus decontributivo” per APE, CTP e CeFME di cui al Regolamento provinciale di Roma del 27/11/2002 riportato in allegato al CCPL sottoscritto in pari data.
Facendo riferimento ad una sostanziale solidità della Cassa occorre ribadire l’impegno della Cassa edile di Roma e provincia al mantenimento dell’equilibrio del conto economico, con riferimento a tutti i capitoli di spesa, anche in attuazione di quanto stabilito nel protocollo nazionale sugli Organismi bilaterali del 31 maggio 2005
A tal fine le Parti sociali attueranno anche un attento monitoraggio sugli impieghi di spesa del contributo istituzionale del 3%.
Contributo istituzionale
A decorrere dal 1° luglio 2006 il contributo di cui trattasi viene ridotto di 0,15 punti percentuali scendendo dal 3,15% al 3%, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 36, lettera a), 6° comma, del vigente CCNL 20/5/2004. Il contributo è ripartito nella misura di 5/6 a carico dell’impresa (pari all’aliquota del 2,50%) e di 1/6 a carico del lavoratore (pari all’aliquota dello 0,50%).
Il contributo è calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 24, punto
3) del vigente CCNL 20/5/2004, nonché sull’E.D.R. – Elemento Distinto dalla Retribuzione
Fondo APE
A decorrere dal 1/07/2006 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Fondo APE – Anzianità Professionale Ordinaria - deve essere provvisoriamente diminuita di 0,80 punti percentuali, scendendo dal precedente 4,50% al 3,70%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 24, punto 3) del CCNL del 20/5/2004, nonchè sull’E.D.R. – Elemento Distinto dalla Retribuzione.
La congruità, ai fini dell’equilibrio di gestione, della ridotta aliquota di finanziamento del Fondo APE dovrà essere monitorata periodicamente, con cadenza semestrale, da parte della Cassa Edile di Roma e provincia e, in caso di manifesta insufficienza alle finalità cui è destinata, le Parti provinciali stipulanti dovranno essere immediatamente avvertite dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile al fine di effettuare, con accordo specifico, le necessarie modifiche percentuali.
Fondo Integrativo Garanzia Assistenze Straordinarie – Mutualizzazione PREVEDI per la quota posta a carico del datore di lavoro
A decorrere dal 1° luglio 2006 l’aliquota contributiva finalizzata al finanziamento del Fondo FIGAS, introdotto con accordo provinciale del 14/11/2002, viene ridotta di 0,70 punti percentuali, passando dal precedente 2,10% all’1,40%. Le Parti convengono che, a decorrere dalla stessa data del 1° luglio 2006, previo specifico accordo, da sottoscrivere contestualmente al presente accordo, una quota pari a 0,10 punti percentuali della predetta riduzione contributiva di 0,70 punti percentuali venga destinata alla mutualizzazione del contributo posto a carico del datore di lavoro per il Fondo di previdenza complementare “PREVEDI”.
Prestazioni collaterali/straordinarie
Per beneficiare delle vigenti prestazioni collaterali, per le quali non siano previsti requisiti specifici, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2006, il lavoratore debba avere accantonate almeno 950 ore di lavoro ordinario (compresi infortuni e malattie documentate e Cig straordinaria autorizzata) nell’arco dei 12 mesi precedenti l’evento oggetto di prestazione.
Il requisito delle 950 ore sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte della Direzione dell’Ente per valutare, in tempo reale, il numero dei lavoratori che richiedono, essendo in possesso del requisito, prestazioni straordinarie.
Qualora tale requisito dovesse risultare non in linea con le previsioni, le Parti si impegnano a rivedere in tempi immediati, su segnalazione della Presidenza della Cassa Edile di Roma e provincia, il predetto requisito al fine di consentire il pieno rispetto di quanto stabilito in prosieguo circa il fatto che le prestazioni tutte straordinarie siano contenute entro il gettito derivante dall’applicazione del contributo sperimentale FIGAS.
Le parti impegnano, altresì, il Comitato di Gestione della Cassa Edile ad apportare, sempre a decorrere dal 1° luglio 2006, le seguenti modifiche al vigente regolamento delle prestazioni straordinarie.
A) Sussidi casa e sussidi lavoratori stranieri – Abolizione delle prestazioni in quanto si sono esauriti i motivi che ne avevano giustificato l’introduzione.
B) Assistenza ai familiari portatori di handicap – La prestazione è limitata agli handicap che rendono impossibile l’autonomo svolgimento delle funzioni vitali di base o che permettano solo lo svolgimento autonomo delle stesse funzioni vitali di base.
C) Eteroprotesi e cure odontoiatriche – Le Parti, a modifica dell’attuale regolamento per tale prestazione straordinaria, concordano di incrementare da 1 a 2 erogazioni APE, effettivamente percepite dalla Cassa Edile di Roma, il requisito per poter avere accesso alla prestazione di cui trattasi. Le Parti concordano, altresì, che, sempre dalla stessa data del 1° luglio 2006, la spesa della prestazione sia ripartita nella misura del 65% a carico della Cassa Edile di Roma e provincia e, per il restante 35%, a carico del lavoratore.
Le Parti, anche in considerazione dell’obiettivo, nel medio periodo, che le spese per prestazioni collaterali erogate dalla Cassa Edile di Roma e provincia, in conformità a quanto determinato dalle Parti nazionali con l’accordo del 31 maggio 2005, siano sostenute esclusivamente dal gettito proveniente dal contributo istituzionale e fino a quando sarà operativo il contributo del fondo FIGAS, impegnano il Comitato di Gestione della Cassa a non erogare, nei singoli esercizi, prestazioni collaterali/straordinarie, pagate direttamente o mediante polizze assicurative, che eccedano globalmente l’importo derivante dal gettito del predetto contributo sperimentale FIGAS.
A tal fine la Presidenza della Cassa Edile di Roma e provincia è tenuta, tramite gli uffici della Direzione, a monitorare periodicamente e costantemente entrate ed uscite per le prestazioni collaterali/straordinarie e, funzionalmente, la Direzione della Cassa, alla luce delle predette risultanze, informerà tempestivamente la Presidenza della Cassa Edile di Roma la quale è tenuta a non concedere autorizzazioni per prestazioni straordinarie in caso del raggiungimento del tetto massimo di spesa.
La Presidenza della Cassa dovrà, altresì, in tal caso comunicare immediatamente le predette risultanze alle Parti sociali per le decisioni del caso.
Le Parti sociali sottoscritte impegnano, inoltre, il Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Roma e provincia ad incontrarsi entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo per effettuare una analisi compiuta ed esaustiva in merito alla eventuale modifica delle altre prestazioni straordinarie erogate direttamente o mediante polizze assicurative - a fronte del monitoraggio effettuato - riportando le risultanze al tavolo politico delle Parti sociali per consentire, tramite i necessari correttivi, di mantenere il costo complessivo di tutte le prestazioni straordinarie di cui sopra entro il gettito massimo derivante dall’applicazione del contributo sperimentale FIGAS.
Le Parti impegnano, inoltre, la Presidenza della Cassa Edile ad effettuare un apposito Comitato di Gestione con cadenza non superiore a quella quadrimestrale al fine di valutare l’equilibrio tra entrate ed uscite del capitolo di spesa relativo a tutte le prestazioni straordinarie, erogate direttamente o tramite polizze.
In caso di squilibri accertati o di un orientamento che induca a ritenere che si verifichino squilibri di spesa, il comitato di Presidenza riporterà le risultanze al tavolo politico delle Parti sociali per adottare le necessarie correzioni e modifiche alle prestazioni in questione ed agli specifici requisiti di accesso, generali o particolari.
Si conviene, infine, che relativamente all’anno di esercizio in xxxxx (xxx.0000/xxxx.0000) xx spese per prestazioni straordinarie siano contenute entro il gettito del contributo FIGAS derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2,10% per 9 mesi e dell’1,40% per i restanti 3 mesi.
Osservatorio Cassa Edile
Le Parti sociali, nel riconoscere la complessa composizione del settore edile e, allo stesso tempo, l’importante contributo che lo stesso offre all’economia capitolina, ritengono necessario e improcrastinabile l’avvio di un sistema informativo teso a sviluppare un metodo di monitoraggio ed elaborazione di dati utili sia alla concertazione che all’attività di messa in rete degli Enti bilaterali.
A tale scopo le Parti sociali individuano nell’Osservatorio lo strumento di attuazione di tutte le verifiche necessarie al settore ed alle sue attività connesse.
Le Parti preso atto dell’importanza della problematica si impegnano ad analizzarla, approfondirla e risolverla entro settembre 2006.
Aliquote contributive dovute alla Cassa Edile di Roma e provincia in vigore dal 1° luglio 2006
APE 3,70% Impresa
CTP 0,65% Impresa
Cefme 0,85% Impresa
Cassa Edile 3,00% (2,50% Impresa e 0,50% operaio) Contr.Garanzia
Assistenze str. 1,40%% Impresa Mutualizzaz. 0,10% Impresa 0,10% PREVEDI
Q.A. ccpl 1,90% (0,95% Impresa e 0,95% operaio) Q.A.ccnl 0,4444%(0,2222% Impr. e 0,2222% operaio)
CTP E SICUREZZA SUL LAVORO
Le Parti sociali, nell’ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria,integrativo del CCNL del 20/5/2004, hanno affrontato le tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e ambiente di lavoro, approfondendo il dibattito politico sulle varie problematiche antinfortunistiche in generale e sui temi riconducibili alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare, nella forte consapevolezza che dalle irregolarità e dal mancato rispetto delle norme che disciplinano il mercato del lavoro e la buona, sana e corretta occupazione scaturisce, inequivocabilemente, la violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed incolumità fisica dei lavoratori.
Le parti ribadiscono l’importanza della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad un dialogo serrato e produttivo nei confronti di tutte le Autorità istituzionalmente preposte al controllo delle normative in materia di sicurezza sociale e sul lavoro e ad adottare e discutere, su tutti i tavoli, le necessarie misure ed iniziative politiche per sviluppare ulteriormente la promozione della cultura della sicurezza nonché l’acquisizione, da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel processo produttivo dell’edilizia, di una forte e radicata sensibilità all’intera materia antinfortunistica.
A tale riguardo ACER e OO.SS.LL. provinciali di settore ritengono necessario, ancora una volta, porre l’accento sul fatto che il Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro di Roma e provincia si pone ed identifica come lo strumento maggiormente idoneo a promuovere l’analisi, lo studio e la concreta applicazione di tutte quelle misure atte a tutelare e salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori del settore delle costruzioni, utilizzando tutti i necessari interventi di consulenza, formazione ed informazione, per coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo produttivo e nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’azienda.
A tale riguardo le Parti ritengono di fondamentale importanza i rapporti con le Autorità istituzionalmente preposte al controllo e al rispetto delle disposizioni legislative che regolamentano la materia della sicurezza sul lavoro e, segnatamente, con tutti gli Enti politici e territoriali che abbiano competenza ad intervenire, ad ogni livello, sulla importante materia antinfortunistica.
Le Parti ritengono congiuntamente di mettere in evidenza l’importanza che riveste il sistema bilaterale edile per tutto ciò che concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica, la lotta al sommerso, al lavoro irregolare come attuazione di una politica condivisa a far sì che i lavori si possano svolgere utilizzando i più elevati standards di sicurezza per i lavoratori edili, per tutti gli operatori del settore e per le stesse imprese di costruzione che operano correttamente e legalmente, nel rispetto di tutte le leggi e di tutte le disposizioni amministrative.
ACER e OO.SS.LL. provinciali di settore intendono sottolineare l’importanza strategica che vengano messe in campo tutte le armi ed adottate tutte le iniziative per ridurre possibilmente a zero il rischio degli infortuni gravi e mortali, nel pieno rispetto di tutte le leggi esistenti sulla sicurezza sul lavoro, combattendo aspramente il deleterio fenomeno del lavoro sommerso che oltre a mettere a repentaglio l’incolumità fisica dei lavoratori crea situazioni insostenibili di concorrenza sleale per quelle imprese che operano nel rispetto della legalità e della piena correttezza giuridica, sociale e morale.
Le Parti ribadiscono quanto acclarato dal Ministero del lavoro che ha diramato importanti direttive stabilendo il principio che l’iscrizione delle imprese al sistema bilaterale delle costruzioni edili si pone come elemento che contraddistingue, in linea di massima, la posizione regolare dell’impresa edile, sia sotto il profilo del rispetto delle regole del lavoro regolare che per ciò che attiene le misure antinfortunistiche poste a tutela delle maestranze e degli operatori del settore.
ACER e OO.SS.LL. provinciali di categoria concordano, ulteriormente, sui seguenti aspetti.
A) Contribuzione.
A decorrere dal 1° luglio 2006 l’aliquota di finanziamento del CTP di Roma e provincia é fissata nella misura complessiva dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 25, punto 3, del CCNL 20/05/2004, compreso l’EDR – elemento Distinto della retribuzione.
Dalla stessa data del 1° luglio 2006, in considerazione anche della normativa nazionale sul D.U.R.C., sulla norma premiale di cui all’articolo 108 del CCNL del 20/5/2004, sugli Organismi paritetici, di cui si attende la Regolamentazione nazionale
di attuazione, termina di essere operativo il sistema del “bonus decontributivo” per CTP, CeFME ed APE di cui, da ultimo, al Regolamento provinciale del 27/11/2002.
La congruità dell’aliquota contributiva, come sopra concordata, per il finanziamento del CTP di Roma e provincia dovrà essere comunque oggetto, con cadenza periodica, nell’ambito dell’attività di esercizio annuale, di monitoraggio, analisi e valutazioni economiche e politiche. A tale riguardo il Comitato di Presidenza dell’Ente riporterà le risultanze complessive alle Parti stipulanti per le opportune valutazioni ed eventuali modifiche contributive.
B) Prevenzione e Sorveglianza
Le Parti convengono sulla necessità che le imprese possano ricorrere al CTP, per consulenze e sopralluoghi mirati, potendo fare affidamento non solo sulla preparazione professionale dei tecnici incaricati di effettuare i controlli tecnici richiesti ma che le aziende stesse possano contare su di un rapporto costruttivo, riservato e fiduciario con il CTP di Roma e provincia.
Si ritiene inoltre di particolare importanza, proprio nell’ottica di una maggiore e più mirata attività di prevenzione e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, che Regione, Provincia e Comune inseriscano nei capitolati d’appalto l’obbligo di interpellare, prima e durante lo svolgimento dei lavori, il CTP di Roma e provincia.
Ed è ancora di particolare e fondamentale importanza, in un’ottica antinfortunistica e di perseguimento di politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro che le somme della sicurezza, non soggette a ribassi d’asta, vengano effettivamente definite a seguito di una effettiva progettazione specifica, garantendo, di conseguenza, i più elevati e necessari standards di sicurezza per le maestranze e per tutti coloro che partecipano al ciclo produttivo dell’azienda.
Le Parti nel concordare pertanto che la sorveglianza tecnica nei cantieri debba essere effettuata dai consulenti del CTP di Roma e provincia, ribadiscono il proprio impegno a confrontarsi su tutti i tavoli politici ed istituzionali, rafforzando il ruolo dell’Ente bilaterale di settore sulla sicurezza ed a porre l’accento, nei confronti di tutte le forze politiche ed istituzionali, con il ribadire il principio che le imprese edili, i cui cantieri sono monitorati dal personale tecnico del CTP di Roma, devono essere considerate più attente alle problematiche della sicurezza e della generale materia antinfortunistica.
I tecnici interessati dal CTP di effettuare i sopralluoghi e le consulenze in cantiere saranno di indicazione ACER, tenendo conto anche dei suggerimenti formulati dalle OO.SS.LL. provinciali dei lavoratori del settore.
A tale riguardo le Parti concordano espressamente - auspicando che le Autorità preposte all’attività di vigilanza e controllo sulla materia della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro prendano positivamente atto di tale accordo, anche tramite gli opportuni contatti tecnico/politici - che le verifiche ispettive siano indirizzate prevalentemente a quei cantieri non monitorati dal CTP, che si trovano al di fuori del sistema associativo e di quello paritetico.
C) Formazione/Informazione
Le parti ribadiscono la necessità di strutturare ed organizzare corsi di formazione ed informazione che rispondano sempre più alle attuali ed accresciute esigenze di sicurezza, alla luce anche della utilizzazione di strumenti di lavoro più sofisticati e tecnologicamente più avanzati, facendo ricorso anche a finanziamenti pubblici.
A tale riguardo e con tali obiettivi le Parti si impegnano ad uno stretto, concreto e costruttivo dialogo con le competenti Autorità politiche ed amministrative.
D) R.L.S.T.
In relazione all’istituto dei RLST le Parti ritengono di proseguire l’accordo sperimentale iniziato dal 18/7/1998 – già prorogato ed attualmente cessato al 31/12/2005 - per l’ulteriore quadriennio 1°/1/2006 – 31/12/2009, con impegno a rincontrarsi annualmente ai fini delle valutazioni circa l’andamento dell’accordo medesimo e delle risultanze tecnico/politiche delle stesse.
Le Parti concordano, altresì, che il numero dei R.L.S.T., attualmente fissato nella misura di tre, in considerazione anche della vasta area territoriale da coprire, possa essere eventualmente, sempre sperimentalmente, aumentato di altre tre unità, arrivando a sei. Questo nella ipotesi in cui si dovesse ottenere una concreta partecipazione, anche economica, da parte delle Istituzioni.
Le Parti ribadiscono che l’attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CTP e dovrà essere espletata laddove non siano presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all’articolo 18 del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, riassumendo i principi esposti e concordati, i RLST non dovranno presentarsi in quei cantieri già monitorati e dove già sia stata svolta attività di consulenza da parte dei tecnici accreditati del CTP ed, altresì, in quelle unità produttive dove già sono presenti i RLS.
I RLST non potranno in alcun modo svolgere attività sindacale.
Tra l’altro non potranno compiere attività di proselitismo o propaganda, così come non potranno promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Potranno invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l’ambiente di lavoro.
Le Parti concordano, altresì, che al fine di evitare sovrapposizioni e dispendio di risorse, venga attivata politicamente dal Comitato di Presidenza del CTP e funzionalmente dalla Direzione dell’Ente bilaterale sulla sicurezza, in esecuzione delle direttive del Comitato stesso, un’attività di mero, puro e semplice coordinamento organizzativo dei RLST, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 626/94.
Quanto sopra al solo ed unico fine di ottimizzare le visite, i controlli e le consulenze tecniche rendendole più mirate e funzionali all’importante ruolo svolto dal CTP in materia di sicurezza sul lavoro e sulla intera materia antinfortunistica.
E) Medicina preventiva e visite mediche
Le Parti ribadiscono la necessità di rendere sempre più funzionale il servizio di sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione alla figura del medico competente.
Proprio nell’ottica di una sempre maggiore e più funzionale efficienza del servizio le Parti concordano sulla necessità di procedere alla stipula di nuove convenzioni nelle quali siano indicati, in maniera particolareggiata, compiti e funzioni del medico competente.
A tale riguardo le Parti concordano, altresì, che si proceda ad una accurata e mirata selezione delle strutture sanitarie che, avendone i requisiti, intendano proseguire le convenzioni attualmente in essere ovvero intendano attivarne nuove con il CTP di Roma e provincia. Tutto questo nell’ottica di rendere sempre più consapevoli ed attente le imprese alle problematiche relative alla sorveglianza sanitaria.
F) Rapporti istituzionali
Le parti ribadiscono ancora una volta la necessità di incrementare i rapporti tra CTP con le committenti e con tutte le Istituzioni ed Autorità preposte al controllo e vigilanza sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il CTP, con riferimento alle proprie competenze e al proprio ruolo, auspica di svolgere una sempre maggiore attività sinergica con le ASL e con il Servizio Ispezioni del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma - DPL.
CeFME e Formazione professionale dei lavoratori edili
Le Parti contraenti, nell’ambito delle trattative relative al rinnovo del contratto provinciale di categoria, integrativo del CCNL del 20/5/2004, hanno affrontato le
tematiche legate ai temi di maggior rilievo inerenti la formazione e riqualificazione professionale.
Le parti sociali, a tale riguardo, intendono ribadire il ruolo strategico della formazione professionale in un settore come quello dell’edilizia in cui il ricambio di manodopera è fisiologicamente continuo, legato alle diverse fasi dell’attività produttiva, ed investe tutti i profili professionali evidenziando, al contempo, la necessità di attuare, programmare e consolidare una politica di formazione continua che abbracci le varie professionalità e che assuma una valenza caratterizzante per tutto il settore delle costruzioni edili.
La difficoltà di reperire personale operaio, qualificato e specializzato, in modo significativo per taluni profili che sono chiamati a svolgere importanti mansioni nel ciclo produttivo delle costruzioni (si pensi ai carpentieri, ai muratori, ai ferraioli, agli operatori di mezzi complessi, e così via) aumenta costantemente, e il ricorso, da parte delle aziende, ad avvalersi anche di personale straniero proveniente da Paesi extraUE, in via di sviluppo, rende necessaria ed indefettibile l’attivazione di iniziative formative, sia specialistiche ma anche inerenti a competenze di base, così da permettere alle imprese del settore di avere a disposizione personale sufficientemente formato, per l’esecuzione dei lavori in condizioni di qualità e sicurezza.
Formazione, qualità nel lavoro e professionalità costantemente aggiornate sono strettamente correlate alla sicurezza sul lavoro, alle politiche antinfortunistiche e alla lotta al sommerso e al lavoro irregolare.
Obiettivo prioritario delle Parti sociali, connesso ad una continuità di lavoro e di sicurezza sociale, è quello di creare, pertanto, le condizioni professionali oggettive tali da rendere appetibile, soprattutto per le giovani leve, l’inserimento nel settore e la affezione all’impresa e alle specifiche attività produttive da queste realizzate.
Non a caso il settore delle costruzioni edili ha sempre rappresentato un comparto di estrema importanza per Roma, il suo bacino comunale, quello provinciale ma anche per tutto il contesto regionale, svolgendo la funzione di importante volano della economia capitolina considerando, altresì, che è stato ed è settore trainante anche per molte altre attività produttive, non solo dell’industria e dell’indotto ma anche dei servizi, delle attività legate al turismo e al terziario in generale.
Le parti riconoscono che le politiche formative del settore, anche in funzione delle tecnologie in continua evoluzione nonché dell’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di lavoro, debbono confrontarsi con nuovi meccanismi di gestione del mercato del lavoro, attraverso l’azione congiunta e sinergica di tutti gli enti del sistema bilaterale di Roma e provincia.
Non a caso il sistema bilaterale edile – quello romano in particolare - ha fatto scuola ed è stato oggetto di attento studio ed analisi da parte di altri settori che ne hanno dovuto riconoscere l’estrema importanza politica, strategica e produttiva.
Le parti ribadiscono, a tale riguardo, l’importanza che la formazione e la riqualificazione del personale svolta dal Cefme di Roma e provincia riguardi prevalentemente professionalità proprie del settore edile che, una volta terminati i processi di prima formazione o di riqualificazione, possano, possibilmente, essere validamente occupati da imprese del settore divenendone patrimonio umano fondamentale per la crescita e sviluppo delle stesse realtà aziendali.
La credibilità, importanza e considerazione di un’azienda passa indiscutibilmente anche per la capacità professionale delle proprie maestranze e di tutti coloro che, a vario titolo, vengono coinvolti nel processo produttivo.
Non a caso le imprese di costruzioni maggiormente quotate sul mercato, sia nel campo lavori pubblici che in quello dell’edilizia privata, sono quelle in cui l’imprenditore ha colto l’importanza del patrimonio umano, della sua affezione al settore delle costruzioni edili nonché della fidelizzazione al contesto aziendale anche con mirate politiche di crescita e formazione professionale, che, in diverse realtà produttive, hanno riguardato intere generazioni di lavoratori. Dai padri ai figli ed ora alle generazioni più giovani.
Si tratta di un patrimonio che non può e non deve andare disperso ma che deve essere implementato con politiche adeguate di formazione e riqualificazione professionale, rendendolo idoneo ad affrontare, anche in una più ampia visione europeistica, le sfide tecnologiche che la moderna società impone.
Acer e Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL ritengono necessario, nel contesto economico e produttivo così delineato, che venga riconosciuta, l’importanza ed il reale peso del settore dell’edilizia, non solo nel contesto romano ma nell’intera area laziale che, è importante ricordarlo, rappresenta una considerevole percentuale del PIL complessivo della nostra regione.
Ferma restando la funzione di base di formazione del settore, finanziata tramite il gettito economico derivante dalle stesse imprese private, tramite la contribuzione di settore, le Parti convengono, comunque, sulla opportunità politica di ricorrere a linee di finanziamento aggiuntive, spesate dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Lazio, dalla Provincia, dallo stesso Comune di Roma e da altre eventuali realtà pubbliche.
Eventuali linee aggiuntive di finanziamento pubblico finalizzate al mondo delle costruzioni edili porteranno, infatti, a pesare sempre meno sui costi diretti di finanziamento di settore, permettendo di convogliare parti dello stesso flusso
finanziario, verso altre priorità formative (si pensi alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ed ambiente del lavoro), laddove Enti bilaterali quali il CeFME ed il CTP possono, e anzi devono, ferma restando la loro autonomia, essere portati ad interagire scambiandosi importanti attività di conoscenza e formazione professionale, nel rispetto ed in conformità ai limiti delle disposizioni contrattuali collettive di settore, nazionali e provinciali.
Relativamente alla importante funzione di razionalizzazione delle risorse, ottimizzazione dei costi e contenimento delle spese non direttamente riconducibili alla attività pratica di formazione, le Parti, con riferimento agli impegni assunti con il protocollo sottoscritto in data 17 maggio 2005 (Accordo quadro generale sul CeFME di Roma e provincia), sottolineano l’importanza di continuare a percorrere la strada intrapresa, portando ad ultimazione quanto rimasto sospeso e non ancora realizzato.
La formazione professionale e il mercato del lavoro
Il tema della formazione professionale è divenuta materia fondamentale per la gestione del mercato del lavoro, per favorire la trasparenza e la strutturalità delle figure professionali in un settore, quale quello edile, esposto a forti e diverse forme di trasformazione.
Questo utilizzando i nuovi strumenti legislativi a disposizione.
CONTRIBUZIONE. A decorrere dal 1° luglio 2006 la contribuzione fissata a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del CEFME deve essere incrementata di 0,05 punti percentuali, ed è conseguentemente fissata nella misura percentuale dello 0,85% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art.24, punto 3 del CCNL 20/05/2006, compreso l’EDR – Elemento Distinto della Retribuzione.
Dalla stessa data del 1° luglio 2006, in considerazione anche della normativa nazionale sul D.U.R.C., sulla norma premiale di cui all’articolo 108 del CCNL del 20/5/2004, sugli Organismi paritetici, di cui si attende la Regolamentazione nazionale di attuazione, termina di essere operativo il sistema del “bonus decontributivo” per CTP, CeFME ed APE di cui, da ultimo, al Regolamento provinciale del 27/11/2002
La congruità dell’aliquota contributiva, come sopra concordata, per il finanziamento del CEFME dovrà essere comunque oggetto, con cadenza periodica, nell’ambito
dell’attività di esercizio annuale, di monitoraggio, analisi e valutazioni economiche e politiche. A tale riguardo il Comitato di Presidenza dell’Ente riporterà le risultanze complessive alle Parti stipulanti per le opportune valutazioni ed eventuali modifiche contributive.
ATTIVITA’ POLITICHE: Le parti concordano che per le finalità citate in premessa sia necessario porre in essere ed attivare azioni congiunte presso tutte le pubbliche amministrazioni, per fare in modo che il peso economico, produttivo ed occupazionale del settore dell’edilizia sia giustamente e correttamente riconosciuto e valorizzato in un quadro politico generale. Per questo le Parti sociali si impegnano a mettere in campo, nel settore della formazione e della riqualificazione professionale, tutte le risorse disponibili e ad intraprendere e ad adottare le iniziative ritenute opportune ed utili per fare della formazione e (ri)qualificazione professionale, sia di base che continua, nel settore dell’edilizia, l’elemento che possa fornire elevati standards e alti livelli qualitatitivi, sia nella produzione, che in quello strettamente connesso della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche nell’intento di pervenire a stabili e rilevanti livelli occupazionali nel settore.
ATTIVITA’ FORMATIVA. Le parti nel dare atto del lavoro svolto dal CEFME in questi ultimi anni, in tema di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle maestranze edili, ritengono necessaria, proprio per superare le situazioni di criticità via via emerse, la predisposizione da parte dell’Ente di una puntuale analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del settore edile di Roma e provincia, analisi che possa permettere un raccordo sempre più stretto con le concrete esigenze delle imprese e dei lavoratori al fine di fornire al settore personale sempre più qualificato, preparato e professionalizzato.
Le Parti convengono, in tale ottica, sulla importanza di investire fortemente sulla formazione, sviluppando politiche attive, positive e propositive finalizzate a qualificare e riqualificare professionalmente i lavoratori del settore dell’edilizia, sia per il loro proficuo e fattivo consolidamento nel contesto produttivo del settore, se già inseriti aziendalmente ma anche per gestire ed ottimizzare eventuali periodi di disoccupazione, purtroppo fisiologici e ricorrenti nel settore delle costruzioni edili, con il fine precipuo di realizzare un proficuo e fattivo inserimento nel mondo del lavoro, allontanando, con opportuni e mirati interventi politici, il rischio di una definitiva uscita di lavoratori, soprattutto quelli meno giovani, ancora potenzialmente utili per la crescita del nostro settore.
Le Parti convengono, inoltre, sulla importanza strategica del sistema della formazione continua e sulla necessità di attivare politiche di concertazione con la regione Lazio, in quanto titolare delle politiche formative professionali.
Formazione continua, adeguata alle accresciute esigenze produttive e tecnologiche (si pensi agli importanti lavori di raddoppio di importanti vie di comunicazione
provinciali ed interregionali, del GRA, dei lavori di implementazione e potenziamento delle linee metropolitane, solo per fare alcuni esempi) vogliono dire anche maggiore attenzione a tutte le diversificate ed importanti problematiche della sicurezza, con l’effetto di una minor incidenza infortunistica nei cantieri, in particolare con riferimento al triste fenomeno delle “morti bianche” e di una forte politica di lotta al sommerso e al lavoro irregolare.
Il tema complessivo della formazione professionale, della riqualificazione, e in modo prioritario della formazione continua, assume rilevanza prioritaria per il sistema imprese e per lo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori del settore.
E’, quindi, di fondamentale rilievo ed importanza che l’Ente scuola di Roma e provincia effettui un attento monitoraggio dei due aspetti collegati della domanda e dell’offerta lavorativa. Il che vuol dire analisi a tutto campo dei fabbisogni formativi relativi alle mansioni e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro di Roma e provincia e correlativa adeguata, strutturata e continua formazione dei lavoratori da adibire allo svolgimento di tali mansioni.
Le Parti intendono fondamentale ribadire la necessità di rendere adeguato l’Ente bilaterale di formazione alle attuali necessità produttive, nazionale ed ultranazionali, che vanno sviluppandosi in un contesto sempre più caratterizzato da elevate conoscenze scientifiche, tecnologiche, e di utilizzo di strumenti e mezzi di lavoro sempre più sofisticati e moderni, in linea con quello che avviene nei Paesi maggiormente industrializzati europei nonché in quelli extracomunitari, d’oltre oceano, tecnologicamente più sviluppati.
Le parti intendono conseguentemente porre ancora un forte accento sull’importanza di tre fondamentali aspetti inerenti la complessiva attività formativa e quanto ad essa propedeutico:
a) il fondamentale rilievo che nel campo della formazione e dello sviluppo dei processi produttivi assume l’attività progettuale dei corsi;
b) l’importanza di realizzare percorsi di formazione continua;
c) l’attività di ottimizzazione e razionalizzazione delle fasi di gestione delle attività e delle risorse umane ed amministrative dell’Ente.
Le Parti sottolineano che la struttura dell’Ente, adeguata alla funzione che il CeFME deve svolgere nei tre settori sopra indicati (progettualità, formazione e formazione continua, accorta gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente), che rivestono una importanza strategica per lo sviluppo di tutte le politiche formative, deve essere in grado di valutare, analizzare e risolvere le problematiche di formazione di settore pervenendo alle migliori e più adeguate soluzioni che rispondano alle attuali ed
accresciute esigenze produttive del mercato del lavoro dell’intera area della Capitale e della provincia.
Immigrati
Vista l’elevata occupazione di lavoratori edili immigrati nel nostro territorio, che ha raggiunto circa il 30% del totale degli iscritti in Cassa Edile, con una previsione di aumento di percentuale nei prossimi anni, le Parti intendono attivare, attraverso gli Enti bilaterali politiche contrattuali mirate alla loro integrazione con particolare riguardo a corsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza nonché di corsi professionali.
LINEE POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE E RISORSE UMANE DEGLI ENTI PARITETICI DI ROMA E PROVINCIA.
Le Parti sociali, inoltre, nell’ambito dell’accordo del rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro di Roma e provincia, integrativo del CCNL del 20/5/2004, hanno concordato quanto segue.
Il ruolo degli Enti paritetici in questi anni è notevolmente cresciuto grazie anche ai nuovi compiti che sono stati assegnati loro dalle leggi e dai contratti collettivi con la gestione del DURC, della previdenza complementare di settore PREVEDI, della formazione continua con lo 0,30%, delle problematiche in materia di sicurezza ed, inoltre, e con il favorire ed incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Tutto ciò impone un’approfondita rivisitazione delle metodologie di gestione delle varie problematiche.
Gli obiettivi da perseguire possono trovare una giusta e condivisa metodologia di individuazione e soluzione a condizione che la centralità del tavolo delle Parti sociali rappresenti e costituisca l’unica sede deputata al confronto e alle decisioni per le politiche generali di indirizzo degli Enti.
Ai Consigli di amministrazione o Comitati di Gestione è riservato il solo, ma fondamentale compito, di attuare tali decisioni.
Non a caso il “Tavolo politico sugli Enti paritetici”, costituito dall’Acer e da Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL di Roma e provincia, mette in evidenza e rappresenta l’impegno profuso dalle Parti sociali per porre in essere un moderno sistema di relazioni industriali basato sul modello della concertazione che realizza, all’interno degli Enti bilaterali, un’efficace ed efficiente rete di dialogo e di soluzioni condivise per il settore.
All’interno di un progetto condiviso, finalizzato alla più volte dichiarata necessità di razionalizzazione dei costi di gestione degli Enti bilaterali del settore dell’edilizia e di riduzione dei costi stessi, attraverso adeguati strumenti giuridici che passino per linee politiche di congiunta condivisione e decisione operativa, le Parti continuano a ribadire, altresì, sulla necessità di effettuare una analisi attenta e puntuale delle consulenze e delle collaborazioni coordinate e continuative attualmente in essere, al fine di ottimizzare e razionalizzare, secondo le effettive esigenze e necessità di gestione, le predette risorse.
Per tutti gli Enti bilaterali, le Parti concordano che eventuali nuove assunzioni di personale impiegatizio d’ordine e di concetto avvenga con applicazione del solo trattamento economico e normativo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e provinciale, senza estensione di trattamenti di miglior favore eventualmente in essere, alla data di sottoscrizione del presente accordo, nei confronti del personale impiegato già alle dipendenze degli Enti, in base ad accordi aziendali, consuetudini, usi aziendale o prassi.
Potranno essere fatte salve specifiche posizioni di particolare rilievo per le quali il competente Consiglio di amministrazione o di gestione potrà deliberare un riconoscimento che premi l’alto o, comunque, consistente grado di professionalità del nuovo assunto, in funzione di mansioni di particolare rilievo ed importanza da attribuire nell’interesse dello stesso Ente bilaterale.
Equità, rigore gestionale, rispetto delle regole, parità di trattamento economico e normativo, corretti inquadramenti in funzione delle mansioni richieste devono essere, pertanto ed inequivocabilmente, le linee portanti ed imprescindibili per una corretta politica di gestione del Personale degli Organismi bilaterali.
Sempre a tale riguardo, le Parti ritengono, altresì, necessario che nuove assunzioni di personale all’interno degli Enti bilaterali, siano attentamente valutate, sotto il profilo lavorativo e professionale, correttamente ricondotte al tipo di mansioni e funzioni loro attribuite dal Comitato di Presidenza e dalla Direzione Generale dell’Ente competente.
A tale riguardo le Parti concordano espressamente che il Comitato di Presidenza possa porre un giustificato veto in caso di palese, manifesta ed accertata incompetenza delle persone designate, convocando per le conseguenti decisioni il tavolo politico.
Cassa Edile di Roma e provincia
Relativamente a tale Ente le Parti, considerata la necessità di portare a compimento l’attuale organizzazione degli uffici con l’inserimento del Responsabile dei Servizi Amministrativi e tenuto, altresì, conto delle esigenze operative connesse al turnover fisiologico del personale dell’Ente, impegnano il Comitato di Gestione della Cassa
edile di Roma e provincia a procedere all’assunzione del predetto Responsabile dei Servizi amministrativi nonché di tre impiegati d’ordine.
Il Responsabile dei servizi amministrativi dovrà aver maturato una significativa esperienza in posizioni analoghe, mentre gli impiegati d’ordine, con età che garantisca la permanenza in servizio nella struttura dell’Ente per 15/20 anni, dovranno possedere adeguate capacità di interazione e comunicazione.
Preso atto di quanto sopra le Parti sociali si impegnano ad affrontare e risolvere tali necessità entro il 30 settembre 2006.
Aree di gestione e Direzione Generale del CeFME
Le Parti concordano, altresì, che dal 1° ottobre 2006, effettuate le necessarie modifiche statutarie, la Direzione Generale del CeFME sarà di nomina dell’ACER mentre saranno di nomina sindacale i tre dirigenti Responsabili delle seguenti aree di gestione:
⮚ Formazione
⮚ Mercato del lavoro
⮚ Amministrativa
Le Parti ribadiscono, infine, la necessità di portare a compimento quanto sottoscritto nell’accordo quadro sul CeFME sottoscritto in data 17 maggio 2005.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento, salvo diverse disposizioni specifiche in merito.
Ferma restando l’inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro, valgono le norme di cui al C.C.N.L. 20/5/2004
Decorrenza e durata
Oltre quanto disciplinato con il presente contratto, le Parti stipulanti riconfermano l’impegno di piena ed integrale osservanza di quanto stabilito nella premessa ed in ogni altra sua parte del c.c.n.l. 20/5/2004.
Esclusiva di stampa
La concordata stesura del presente contratto collettivo, integrato con il precedente
C.C.P.L. del 27 novembre 2002 è edito a cura delle Parti stipulanti le quali ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
ACER Fillea/CGIL
Filca/CISL Feneal/UIL
VERBALE DI ACCORDO SULLA MUTUALIZZAZIONE PREVEDI
In Roma, il giorno 27 luglio 2006
tra l’ ACER e le OO.SS.LL. di Roma e provincia Fillea/CGIL, Filca/CISL e Feneal/UIL,
− Visto il d.lgs 21/4/1993, n.124 e successive modificazioni ed integrazioni;
− Visto l’art.97 del C.C.N.L del 29/1/2000 e del CCNL del 20/5/2004. e, in particolare, l’accordo sindacale nazionale attuativo sulla previdenza complementare del 29/1/2000, riportato nell’allegato H del citato CCNL del 20/5/2004;
− Preso atto che l’accordo nazionale di attuazione del 29/1/2000 stabilisce che l’aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro, per ogni operaio che aderisce al Fondo di previdenza complementare PREVEDI da versare alla locale Cassa Edile, è fissata nella misura dell’1% (uno percento) sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.;
− Visti gli accordi nazionali del 15/1/2003 e del 10/9/2003 (riportato nell’allegato I del citato CCNL del 20 maggio 2004) e, in relazione a quest’ultimo, la possibilità demandata alla contrattazione provinciale tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore di sottoscrivere un accordo sulla mutualizzazione degli oneri contributivi posti a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare;
− Valutata la opportunità di dare seguito all’accordo nazionale che consente, a livello territoriale, di effettuare la mutualizzazione dell’onere contributivo posto a carico del datore di lavoro, effettuando il rimborso della quota versata a tale titolo in Cassa Edile;
− Affermato il principio che le aziende non devono sopportare appesantimenti per quanto riguarda il costo del lavoro;
si concorda quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Le Parti, nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri contributivi del datore di lavoro relativamente al contributo dell’1%, calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall’impresa a tale titolo;
La percentuale di mutualizzazione del predetto onere viene fissata, in sede di prima applicazione, nella misura contributiva dello 0,10% a carico di tutti i datori di lavoro del settore edile iscritti alla Cassa Edile di Roma e provincia ed è finalizzata a permettere il rimborso alle imprese e agli stessi operai dell’aliquota contributiva dell’1% posta a carico, come detto, dell’impresa per ogni operaio che, in base al principio di volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo PREVEDI.
L’aliquota di mutualizzazione dello 0,10% deve essere computata dall’impresa sulla retribuzione di ogni operaio alle proprie dipendenze iscritto alla Cassa Edile di Roma e deve essere applicata, in concreto, sulla stessa base imponibile utilizzata per il versamento degli altri contributi, cioè sugli elementi della retribuzione di cui all’articolo 24, punto 3) del CCNL del 20/5/2004 e deve essere versata, unitamente a questi, con le medesime modalità.
I versamenti attinenti l’aliquota di mutualizzazione dello 0,10% devono affluire ad un apposito Fondo autonomo che viene destinato espressamente al rimborso a favore delle imprese per gli operai iscritti al Fondo che siano iscritti alla Cassa Edile di Roma e provincia.
Il presente accordo di mutualizzazione trova applicazione solo per le imprese e per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Roma e provincia. Non trova ovviamente applicazione per gli impiegati e per i quadri, nonché per le imprese e per gli operai non iscritti alla Cassa Edile anche se questi ultimi aderiscano al Fondo di previdenza complementare PREVEDI.
Resta inteso che per tutti i lavoratori che aderiscano al Fondo PREVEDI le imprese dovranno comunque versare alla Cassa Edile di Roma quanto fissato dall’accordo nazionale del 29/1/2000.
Le parti si danno atto che il rimborso alle aziende – attingendo dal fondo di mutualizzazione di cui al presente accordo - degli importi relativi alla contribuzione a proprio carico dell’1% avverrà alla condizione che l’impresa sia in regola con il versamento di tutto quanto dovuto alla Cassa Edile di Roma e provincia fino a tutto il mese precedente.
L’aliquota di mutualizzazione dello 0,10% verrà sottoposta a verifica semestrale in funzione delle iscrizioni degli operai al PREVEDI e dei relativi versamenti contributivi, ai fini della valutazione della consistenza del fondo per i conseguenziali rimborsi alle imprese, come stabilito nell’accordo nazionale del 10/9/2003, non potrà comunque determinare riserve né potrà essere destinata ad altre gestioni della Cassa Edile di Roma.
Le Parti si danno atto che, in caso di ulteriori lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Roma che aderiscano al PREVEDI le stesse si dovranno immediatamente riunire per le decisioni conseguenti.
Le Parti, in conformità a quanto stabilito nel più volte citato accordo nazionale del 10/9/2003, ribadiscono che la disciplina di cui al presente accordo non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo PREVEDI anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto del PREVEDI e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza complementare.
L’obbligo del versamento del contributo di mutualizzazione di cui al presente accordo decorre dal 1° luglio 2006.
Per gli operai iscritti in Cassa Edile e al Fondo PREVEDI prima della data di sottoscrizione del presente accordo, il rimborso all’azienda delle quote già versate potrà essere effettuato attingendo allo specifico Fondo attualmente esistente presso la Cassa Edile di Roma.
Le Parti si danno atto che il contributo di mutualizzazione di cui al presente accordo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.
Letto, confermato e sottoscritto
Fillea/CGIL
ACER Filca/CISL
Feneal/UIL