Contratto Collettivo Aziendale
Contratto Collettivo Aziendale
di Lavoro
Per il personale
DALLMAYR AUTOMATENSERVICE SAc
1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021
SOMMARIO
PARTE I – Principi Generali
Scopo e campo di applicazione
Art. 1 3
Art. 2 3
Art. 3 3
Diritti Sindacali
Art. 4 3
Commissione del Personale
Art. 5 3
Contributo di Solidarietà
Art. 6 4
Quote Sindacali
Art. 7 4
PARTE II – Disposizione sul rapporto di lavoro
Periodo di prova e assunzione
Art. 8 4
Termini di Disdetta
Art. 9 5
Art. 9.1 5
Art. 9.2 5
Durata del Lavoro
Art. 10 5
Lavoro supplementare e notturno
Art. 11 6
Vacanze
Art. 12 6
Giorni festivi
Art. 13 7
Congedi ed assenze speciali
Art. 14 7
Partecipazione a fiere
Art. 15 7
PARTE III – Retribuzione e prestazioni sociali
Classificazione professionale e tabella salariale minima
Art. 16 8
Adeguamenti salariali
Art. 17 8
Tredicesima
Art. 18 9
Giubilei
Art. 19 10
Rimborso spese
Art. 20 10
Premio di presenza
Art. 21 11
Assegni familiari, Oneri sociali e IF
Art. 22 12
Morte del lavoratore
Art. 23 12
Servizio militare
Art. 24 13
Infortuni
Art. 25 13
Malattia
Art. 26 13
Congedo maternità
Art. 27 14
PARTE IV – Altre disposizioni
Vestiario, strumenti e mezzi aziendali
Art. 28 14
Art. 29 14
Art. 30 14
Art. 31 15
Invenzione, disegni, modelli industriali
Art. 32 15
Doveri generali
Art. 33 15
Attestati
Art. 34 16
Divieto di concorrenza
Art. 35 16
PARTE V – Disposizioni conclusivi e transitori
Codice delle obbligazioni e divergenze
Art. 36 16
Durata del contratto
Art. 37 16
TABELLA 1
Classificazione del personale e salari minimi 17
ALLEGATO I
Regolamento commissione del Personale 18
ALLEGATO II
Regolamento contributo di solidarietà 21
PARTE I – Principi Generali Scopo e campo di applicazione Art. 1
OCST e SYNA da una parte, DALLMAYR AUTOMATENSERVICE SAc dall’altra, sono le parti contraenti del presente contratto collettivo di lavoro (di seguito CCL).
Il presente contratto collettivo di lavoro ha lo scopo di definire diritti e obblighi della direzione e dei suoi dipendenti, promuovendo anche una collaborazione armoniosa tra loro e le organizzazioni sindacali firmatarie.
Art. 2
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti dell'azienda e dei suoi uffici distaccati, indipendentemente dal loro modo di retribuzione e dalle loro funzioni.
Per tutto ciò che non è espressamente indicato nel presente CCL fa stato il C.O. svizzero e le normative del Canton Ticino, essendo Barbengo sede giuridica e legale della Società.
Art. 3
Il testo del presente contratto viene redatto in lingua italiana e tradotto in francese e tedesco. In caso di incongruenze nelle traduzioni fa stato la versione italiana.
Diritti sindacali Art. 4
E' riconosciuta la piena libertà sindacale ed è ammessa la facoltà dei lavoratori di farsi rappresentare dalla propria organizzazione sindacale.
Le parti contraenti il CCL si ritrovano almeno 2 volte all’anno.
Commissione del Personale Art. 5
È istituita una commissione del personale (di seguito CP) nella casa madre di Xxxxxxxx che rappresenta tutti i dipendenti e collabora con la direzione in merito all’applicazione ed alla gestione del presente contratto. Essa esamina e risolve con la direzione eventuali divergenze che dovessero emergere, e sottopone alla direzione richieste e indicazioni dei dipendenti.
È redatto un apposito regolamento della Commissione approvato dalle parti contraenti il CCL che ne definisce composizione e competenze. (Vedi allegato I)
Contributo di solidarietà Art. 6
È istituito un contributo di solidarietà di 180.‐ Chf/anno (15.00 Chf/mese) al cui pagamento sono tenuti tutti i dipendenti dell’azienda, proporzionalmente al grado di occupazione.
Il contributo sarà trattenuto sul salario da parte del datore di lavoro e sarà depositato su un apposito libretto di risparmio determinato in accordo tra le parti contraenti.
Tale contributo sarà amministrato dalle parti contraenti e servirà quale copertura per le spese derivanti dalla stesura e dall’applicazione del CCL, nonché quale fondo per lo sviluppo di azioni tendenti al miglioramento della qualifica professionale, alla difesa degli interessi generali della professione e subordinatamente per interventi in caso di bisogni particolari dei dipendenti.
Al termine di ogni anno copia dell’estratto conto verrà consegnata alla CP e alla Direzione, con dettaglio delle operazioni effettuate.
È redatto un apposito regolamento del Contributo di Solidarietà approvato dalle parti contraenti il CCL che ne definisce modalità di gestione e competenze. (Vedi Allegato II)
Quote sindacali Art. 7
L’azienda provvederà alla trattenuta mensile dal salario delle quote sindacali mensili dovute dai dipendenti affiliati a OCST / SYNA che lo desiderano.
PARTE II – Disposizione sul rapporto di lavoro Periodo di Xxxxx e assunzione
Art. 8
Per l'assunzione di un lavoratore è previsto un periodo di prova di 3 mesi. Durante il tempo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento da entrambe le parti con preavviso di sette giorni (art. 335 b CO).
Il personale dovrà sempre essere assunto per iscritto dalla Direzione della ditta o eventualmente previo accordo orale precedente.
Trascorso il periodo di prova e in mancanza di avviso contrario, l'assunzione sarà da ritenersi definitiva.
AI momento dell'assunzione definitiva ad ogni lavoratore verrà consegnata copia del presente contratto collettivo di lavoro.
Termini di Disdetta Art. 9
Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti per la fine di un mese, con preavviso di:
1 mese nel primo anno di servizio;
2 mesi dal secondo al nono anno incluso;
3 mesi a partire dal 10° anno di servizio;
Restano riservate le disposizioni del CO riferite alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro per cause gravi (art. 337 e seguenti).
Art 9.1
Trascorso il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) Allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b) Allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
c) Durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice;
d) Allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.
Art. 9.2
La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nell'art. 9.1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.
Durata del lavoro Art. 10
La durata normale del lavoro settimanale è di 43 ore ripartite su 5 giorni.
In caso di impedimento a recarsi al lavoro, il lavoratore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Direzione dell'azienda.
Verranno dedotti dalla durata del lavoro i ritardi e gli abbandoni anticipati, arrotondati in quarti d'ora.
Lavoro supplementare e notturno Art. 11
Qualora si rendesse necessario per motivi organizzativi e dopo autorizzazione del responsabile, il lavoratore è tenuto ad effettuare le ore supplementari, nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.
Per le ore di lavoro eccedenti la durata normale settimanale del lavoro (43 ore), sarà applicato un supplemento del 25%.
Per il lavoro notturno (dalle 22.00 alle 05.00) è applicato un supplemento del 50%. Per il lavoro durante un giorno festivo viene accordato un supplemento del 100%.
La ditta ha la facoltà di compensare le ore supplementari di lavoro con tempo libero. In tal caso non sarà versato alcun supplemento salariale.
Vacanze Art. 12
Per ogni anno civile sono riconosciuti i seguenti giorni di vacanza:
‐ 23 giorni lavorativi per tutti i lavoratori.
‐ 28 giorni a partire dai 50 anni di età e ai giovani lavoratori fino a 20 anni compiuti.
Se il rapporto di lavoro dura da meno di un anno, il computo del diritto alle vacanze verrà fatto pro‐rata temporis in ragione di giorni 1,92 (23 giorni), giorni 2,33 (28 giorni) per ogni mese di servizio prestato.
Eventuali giorni festivi infrasettimanali parificati alle domeniche che cadessero durante le vacanze, danno diritto ad un supplemento corrispondente di vacanza. Le feste infrasettimanali non contemplate nell'art.13 non danno diritto a recupero.
Le vacanze devono essere, di regola, assegnate per intero e durante l'anno di lavoro considerato, ma al più tardi, eventuali residui, devono essere effettuati entro fine marzo dell’anno successivo. Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore per quanto siano compatibili con gli interessi dell'azienda.
Se un lavoratore disdice il contratto di lavoro dopo aver beneficiato delle vacanze, l'azienda può pretendere la restituzione dell'indennità di vacanze indebitamente percepita.
La chiamata di leva o la scuola recluta non interrompono l'anzianità aziendale.
Per interruzioni dovute a malattia o ad infortunio della durata superiore a tre mesi nel corso dell'anno civile, la durata delle vacanze sarà ridotta di un 1/12 per ogni mese di assenza successiva.
Resta impregiudicata la facoltà da parte della Ditta circa l’applicazione dell’art. 329b CO.
Giorni festivi Art. 13
I giorni festivi parificati alle domeniche sono 9 e sono quelli che il Canton Ticino ha determinato in virtù dell'art. 4 della Legge cantonale del lavoro dell'11 novembre 1968 e cioè: Capodanno ‐ Epifania ‐ Lunedì di Pasqua ‐ Ascensione
‐ 1° agosto – Assunzione ‐ Ognissanti‐ Natale ‐ X. Xxxxxxx.
Per gli uffici distaccati faranno stato le festività del cantone di riferimento.
Congedi ed assenze speciali Art. 14
Vengono riconosciuti i seguenti congedi pagati:
‐ Congedo paternità 10 giorni da godere entro i primi 6 mesi dalla nascita del figlio
‐ Proprio matrimonio 3 giorni
‐ Decesso del coniuge, del convivente da più di 5 anni, del partner registrato, dei genitori, dei figli(e), dei fratelli, delle sorelle, dei nonni(e) 3 giorni
‐ Per decesso degli zii(e), dei suoceri 1 giorno
‐ Per proprio trasloco 1 giorno
‐ Per ispezione militare 1/2 giornata
E' ammessa l'assenza retribuita fino a 2 ore al mese per visita medica o dentistica comprovata da certificato medico da presentare alla Direzione al termine della stessa.
Partecipazione a fiere Art. 15
Ai rappresentanti che prestano servizio nelle fiere durante il weekend e nei giorni festivi, verrà riconosciuto ½ giornata di ferie per giorno lavorativo, fino ad un massimo di 5 giorni all’anno.
PARTE III ‐ Retribuzione e prestazioni sociali
Classificazione professionale e tabella salariale minima Art. 16
Le parti firmatarie concordano un sistema di inquadramento del personale, a cui corrispondono retribuzioni salariali minime (Tabella 1) che è parte integrante del presente contratto.
Terminato il periodo di formazione e sulla base della valutazione delle sue capacità, il personale sarà inserito, nella categoria salariale di competenza.
I salari reali in vigore al momento dell’introduzione di questo contratto collettivo, ma superiori ai salari minimi contrattuali, saranno mantenuti.
Gratifiche o altre attribuzioni speciali non rivestono carattere obbligatorio per la ditta. I salari nell'allegato (Tabella 1), si intendono per tredici mensilità.
Se per una ragione qualsiasi la ditta dovesse assumere un lavoratore di ridotte capacità lavorative, il suo salario sarà fissato di comune accordo fra la Direzione e l'interessato. OCST / SYNA dovrà essere informata delle condizioni pattuite.
Adeguamenti salariali Art. 17
Durante la validità contrattuale, interverranno i seguenti aumenti: 1° gennaio 2020: 1%
1° gennaio 2021: 1%
1° gennaio 2022: 1%
In funzione dell’andamento del rincaro vengono tuttavia inserite le seguenti soglie di garanzia:
Valore del rincaro Aumento % previsto
(Base dicembre 2010 = 100)
… 1,6%
1,501% Trattativa tra le parti contraenti
1,5% | = | 1% |
1,4% | = | 1% |
1,3% | = | 1% |
1,2% | = | 1% |
1,1% | = | 1% |
1% | = | 1% |
0,9% | = | 1% |
0,8% | = | 1% |
0,7% | = | 1% |
0,6% | = | 1% |
0,5% | = | 1% |
0,499% | = | 0,5% |
0,3% | = | 0,5% |
0,2% | = | 0,5% |
0,1% | = | 0,5% |
0 | = | 0,5% |
‐0,1% Nessun aumento
‐0,2%
…
Resta inteso che, in caso di eventi straordinari, come l’aggravamento delle condizioni congiunturali e di mercato, le parti si impegnano a discutere per trovare soluzioni, secondo il principio della buona fede.
Tredicesima Art. 18
È riconosciuto il diritto alla tredicesima mensilità, l’indennità prevista viene versata nel mese di novembre.
La tredicesima viene corrisposta anche se il rapporto di lavoro non ha ancora raggiunto la durata di sei mesi; in caso di fine rapporto di lavoro nei primi sei mesi di servizio in azienda, la Direzione si riserva il diritto di detrarre il pro rata di tredicesima maturata.
Se il rapporto di lavoro termina durante l'anno, l'indennità viene corrisposta pro rata temporis.
La tredicesima mensilità è determinata dallo stipendio effettivo, senza assegni per i figli e indennità speciali.
Giubilei Art. 19
In base agli anni di servizio saranno riconosciuti dall’azienda gli importi sotto elencati: 10 anni = 2'000 Chf
15 anni = 2'500 Chf
20 anni = 3'000 Chf
25 anni = 3'500 Chf
30 anni = 4'000 Chf
35 anni = 4'500 Chf
40 anni = 5'000 Chf
L’importo verrà versato nel mese del compimento del giubileo e viene proporzionato in base alla percentuale di lavoro.
E’ data la possibilità, previo avviso tempestivo di 6 mesi, di percepire l’importo totale o commutare l’importo corrispondente: metà in denaro e metà congedo in tempo libero (vacanze). La data del congedo vacanze deve essere stabilita tenendo conto delle esigenze aziendali e usufruito nell’arco di due anni, massimo 5 giorni in un anno. Non è possibile corrispondere l’importo di diritto totalmente in congedo vacanze.
Rimborso spese Art. 20
Nell'impossibilità da parte del lavoratore in servizio esterno di rientrare per il pasto principale il datore di lavoro corrisponderà una partecipazione alle spese, un rimborso spese forfettarie mensile nel seguente modo:
‐ Per il servizio esterno Chf. 400.00 (min. 80 % dell'attività svolta come servizio esterno)
‐ Per il servizio interno Chf. 210.00
A fine anno si effettuerà il conguaglio e verrà dedotto dallo stipendio Chf. 20.00 o rispettivamente Chf. 10.00 per giorno lavorativo dovuto esclusivamente a infortunio o malattia, congedi maternità, militare o protezione civile e congedi non pagati.
L'importo viene proporzionato in base alla percentuale di lavoro.
Premio di presenza Art. 21
È previsto un premio di presenza per chi non si assenta mensilmente:
Per più di 4 ore per malattia e infortunio Xxxxxx
Per più di 2 ore per permessi giustificati ed ingiustificati (per permessi giustificati s’intendono quelli corredati da certificato medico – es. Visite di controllo, dentista)
E’ inteso che le due voci (malattia/infortunio e permessi giustificati e ingiustificati) non sono cumulabili.
L’importo è di Chf 50.00 mensili e viene proporzionato alla percentuale di lavoro e verrà versato annualmente, di regola in febbraio dell’anno successivo.
Assegni familiari, Oneri sociali e imposte alla fonte Art. 22
L'assegno familiare è accordato ai lavoratori in conformità alle disposizioni dei Cantoni dove sono ubicate la sede principale e gli uffici distaccati.
Per le deduzioni di legge di oneri sociali (AVS/AI/AD/e IPG) e imposte alla fonte, fanno stato le disposizioni del Canton Ticino, essendo Barbengo sede giuridica e legale della società.
Morte del lavoratore Art. 23
In caso di morte del lavoratore il rapporto di lavoro si estingue. Per il dipendente che lasci il coniuge, partner registrato, convivente da più di 5 anni o figli minorenni o, in mancanza di questi, persone a carico, verrà corrisposto ai superstiti da parte del datore di lavoro:
1) Un mese di stipendio a contare dal giorno della morte
2) Due mesi di stipendio se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni.
Servizio militare Art. 24
Durante la scuola recluta, in qualità di recluta:
a) Ai celibi senza obblighi di assistenza verrà corrisposto il 60% del salario.
b) Ai coniugati o celibi con obblighi di assistenza l’80% del salario.
Durante i corsi di ripetizione al lavoratore o alla lavoratrice verrà versato un'equivalente del 100% del salario. Questa prestazione vale anche in caso di servizio nella protezione civile.
Le indennità della Cassa di Compensazione vanno a favore del datore di lavoro.
In caso di assenze dal lavoro per infortunio o malattia contratti in servizio militare e coperti quindi dall'Assicurazione militare, il lavoratore avrà diritto solo alle prestazioni dell'Assicurazione Militare Federale.
Infortuni Art. 25
Il datore di lavoro assicura il lavoratore presso una compagnia assicurativa che copra gli infortuni professionali e non professionali.
I premi per gli infortuni professionali sono totalmente a carico della Ditta. I premi per infortuni non professionali sono totalmente a carico dei dipendenti. In caso di infortunio professionale e non professionale il dipendente riceverà il 100% del salario a partire dal primo giorno e per tutta la durata del periodo assicurato.
In caso di riduzione delle prestazioni da parte della compagnia assicurativa per colpa grave dell'assicurato, il datore di lavoro riduce le proprie prestazioni in misura corrispondente.
In caso di infortunio il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente la Direzione della Ditta. Egli deve presentare il certificato medico entro tre giorni dall’inizio dell’infortunio. La Direzione ha il diritto di far controllare e visitare in ogni tempo i propri dipendenti da un medico di fiducia.
Malattia Art. 26
La certificazione medica della malattia è richiesta a partire dal 3° giorno di assenza.
Il lavoratore è assicurato contro i rischi della malattia (perdita di salario) presso un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera in conformità alla LCA per 730 giorni, nella misura del 90% dal 31° giorno.
I primi 30 giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, il quale verserà il salario nella misura del 90%. In tal modo il lavoratore risulta essere assicurato al 90% durante tutto il periodo di malattia, già a partire dal primo giorno, anche in caso di ricovero ospedaliero.
I premi a carico dell'azienda e dei dipendenti sono stabiliti dal contratto di assicurazione che la ditta ha concluso con la Compagnia d'assicurazioni, in modo paritetico.
Il premio a carico del collaboratore è calcolato sul salario base lordo mensile.
In pari tempo il lavoratore residente in Svizzera è obbligato a far parte di una cassa malati che copra le spese mediche e farmaceutiche ai sensi della legge. Il relativo premio è a suo carico.
In caso di malattia il lavoratore è tenuto ad informare immediatamente la Direzione della Ditta. Egli deve presentare il certificato medico entro tre giorni dall’inizio della malattia. La Direzione ha il diritto di far controllare e visitare in ogni tempo i propri dipendenti da un medico di fiducia.
Congedi maternità Art. 27
In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo di 16 settimane dopo il parto, durante i quali riceverà un’indennità pari al 90% del salario.
La dipendente ha inoltre la facoltà di richiedere un congedo non retribuito della durata massima di 2 mesi. La richiesta deve pervenire al più tardi entro la data del parto.
PARTE IV – Altre disposizioni Vestiario, strumenti e mezzi aziendali Art. 28
Il datore di lavoro consegnerà indumenti da lavoro con l'obbligo per tutti i dipendenti di farne uso ad eccezione del personale amministrativo.
Art. 29
Il datore di lavoro mette a disposizione del personale operating e tecnico un'attrezzatura di utensili e il materiale necessario al lavoro. Degli stessi il lavoratore è responsabile.
Art. 30
Il datore di lavoro si impegna in ogni tempo a fornire al lavoratore un veicolo in normale stato di funzionamento.
Se il lavoratore dovesse constatare difetti all'automezzo e relative attrezzature, avvertirà immediatamente la direzione per le riparazioni del caso. Visto che il veicolo in dotazione rappresenta, verso l'esterno, l'immagine della serietà dell'azienda, dovrà essere tenuto regolarmente pulito e completo delle attrezzature in dotazione.
La Direzione ha stipulato un'assicurazione casco totale per gli automezzi in dotazione del servizio esterno, con una franchigia di Chf. 1'000.00 totalmente a carico del datore di lavoro. Se alla fine dell'anno civile il dipendente non ha causato danni al veicolo in dotazione, e se lo stesso è tenuto conformemente alle disposizioni di cui sopra, gli verrà versato un premio tenuta automezzi, pari a Chf. 300.00 che sarà versato con il salario di febbraio del successivo anno (l'importo viene proporzionato in base alla percentuale di lavoro).
Se al momento della restituzione o riconsegna dell’automezzo (fine leasing, fine rapporto di lavoro, ecc.) l’azienda constata danni dovuti a gravi negligenze chiaramente imputabili al dipendente, l’azienda si riserva il diritto di addebitare costi o parte dei costi subiti al dipendente.
I dati raccolti nei veicoli messi a disposizione dalla DALLMAYR AUTOMATENSERVICE SAc sono utilizzati esclusivamente per la migliore pianificazione delle attività e per l’incremento dell’efficienza aziendale. L’azienda s’impegna a rispettare in ogni momento la legislazione in vigore sulla protezione dei dati personali.
Art. 31
Con riferimento all'art. 28 – 29 – 30 del presente contratto, alla fine del rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a restituire tutto quanto è stato messo a sua disposizione durante il rapporto di lavoro.
Invenzione, disegni, modelli industriali Art. 32
Le invenzioni brevettabili o no che il lavoratore ha fatto, alle quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa, nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro. I disegni e i modelli industriali creati dal lavoratore nelle stesse condizioni, segnalate per le invenzioni, possono essere adoperati dal datore di lavoro nella misura richiesta dallo scopo del rapporto di lavoro.
Doveri generali Art. 33
Il lavoratore prende l'impegno di compiere coscientemente i compiti affidatigli e di conformarsi alle istruzioni che gli saranno impartite dal datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a rispettare scrupolosamente regolamenti e comunicazioni interne inerenti il rapporto di lavoro, emanati dalla direzione e consegnati al momento dell’assunzione.
La CP dev’essere tempestivamente informata di eventuali modifiche o adeguamenti delle diposizioni interne, che la direzione ritiene opportuno effettuare. Se necessario, la CP può consultare OCST / SYNA e verificarne la correttezza.
AI lavoratore è vietato di fare per proprio conto o per il conto di terzi lavori (la cui esecuzione sarebbe di natura tale da portare pregiudizi all'azienda), senza il consenso scritto del datore di lavoro.
Ogni violazione di questo divieto dà al datore di lavoro il diritto di esigere una equa indennità.
Il lavoratore è tenuto a conservare la massima discrezione su tutto quanto verrà a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Egli sarà legato a questo obbligo anche dopo la fine del contratto di lavoro. La violazione di questo impegno potrà essere considerata come un giusto motivo di rottura immediata del contratto ai sensi degli art. 337 ‐ 337 b CO.
Il lavoratore è tenuto alla riparazione del danno causato da una sua provata negligenza sia al datore di lavoro sia ad un terzo.
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto giornaliero di tutto ciò che riceve, per quest'ultimo, da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale; segnatamente denaro e, consegnarlo subito.
Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.
Il lavoratore deve assecondare il datore di lavoro nell'applicazione dei provvedimenti igienici e di prevenzione degli incidenti.
Egli deve, segnatamente, usare in modo corretto i dispositivi per l'igiene e la sicurezza e non può rimuoverli o modificarli senza permesso del datore di lavoro.
Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità.
Egli deve prendere i provvedimenti tecnicamente realizzabili ed adeguati alle condizioni dell'azienda, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita e della salute del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentono equamente di pretenderlo.
Il lavoratore dovrà tenere una condotta ineccepibile durante le ore di servizio.
Attestati Art. 34
Il lavoratore può ognora chiedere al datore di lavoro il rilascio di un attestato che indichi la natura del rapporto di lavoro e che si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore.
Su esplicita richiesta del lavoratore, l'attestato deve limitarsi alla natura ed alla durata del rapporto di lavoro.
Divieto di concorrenza Art. 35
Qualora un lavoratore si dimette, non potrà esercitare per suo conto, né per conto di terzi, a titolo remunerato o gratuito, un'attività in concorrenza al datore di lavoro. Questo divieto si estende a tutto il territorio Svizzero e vale per un periodo di 2 anni dal momento della fine del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva. In casi di violazione del divieto di concorrenza il lavoratore dovrà, in virtù di questa clausola penale, la somma di Chf.
100.00 al giorno, dal momento dell'inizio della contravvenzione e fino alla sua cessazione, al più tardi tuttavia fino ad espirazione del termine di due anni menzionato in precedenza.
Egli rimane tuttavia responsabile per l'eventuale maggior danno. E' in facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di stabilire nel contratto individuale di lavoro una penale maggiore, che tenga conto dei compiti particolari assegnati al singolo lavoratore.
Il datore di lavoro si riserva inoltre il diritto di esigere la cessazione dell'attività concorrenziale. Il pagamento della penale non libera il lavoratore dal divieto di concorrenza.
PARTE V ‐ Disposizioni conclusive e transitorie Codice delle obbligazioni e divergenze
Art. 36
Per tutto quanto non è stato previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle prescrizioni legali applicabili in questa materia.
Eventuali divergenze circa l'applicazione del presente contratto saranno sottoposte per giudizio arbitrale all'Ufficio Cantonale di Conciliazione del Canton Ticino. Il foro giuridico competente è Lugano.
Le parti contraenti riconoscono l’importanza della pace del lavoro e s’impegnano a mantenerla in modo integrale e a farla rispettare dai loro membri, di conseguenza è esclusa qualsiasi misura di lotta.
Durata del contratto Art. 37
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2021. Qualora non venisse disdetto da una delle parti con tre mesi di preavviso, per mezzo di lettera raccomandata, lo si riterrà rinnovato per un ulteriore anno e così di seguito.
DALLMAYR AUTOMATENSERVICE SAc
Xxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST)
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
SYNA – Il Sindacato
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxx
Tabella 1
Classificazione del personale e salari minimi al 1 gennaio 2019
1. Assunzione: Personale privo di esperienza specifica, ma dotato di basi tecniche sufficienti | Chf. 3'344.00 |
2. Operatore di primo grado: Il personale ha completato l'apprendistato ma non è ancora in grado di lavorare autonomamente | Chf. 3'511.00 |
3. Operatore di secondo grado: Il personale è in grado di lavorare autonomamente e di effettuare la manutenzione ordinaria | Chf. 3'706.00 |
4. Operatore di terzo grado: Il personale è in grado di lavorare autonomamente e di effettuare oltre alla manutenzione ordinaria, piccoli interventi di manutenzione straordinaria | Chf. 3'950.00 |
5. Operatore di quarto grado: Il personale è in grado di lavorare autonomamente su tutti i distributori ed effettuare la manutenzione straordinaria | Chf. 4'049.00 |
6. Operatore di quinto grado: Il personale è in grado di lavorare autonomamente su tutti i distributori, leggere schemi elettrici, effettuare interventi tecnici con ricerca guasti e possiede conoscenze elettroniche | Chf. 4’226.00 |
I salari si intendono mensili, per tredici mensilità.
ALLEGATO I – A completamento Art.5
Regolamento Commissione del Personale – Dallmayr Automatenservice SAc
In applicazione dell'art. 5 del CCL viene costituita una Commissione del Personale (qui di seguito denominata C.P.).
Art. 1 ‐ SCOPO
La C.P. rappresenta i Dipendenti di fronte alla Direzione dell'Azienda. Essa ha lo scopo:
1.1 Di creare e sviluppare un rapporto di fiducia tra la Direzione e il Personale e di promuovere la reciproca collaborazione
1.2 Di discutere con la Direzione tutte le questioni di interesse comune
1.3 Di sviluppare e mantenere il senso di reciproca responsabilità nell'interesse di ambedue le parti sociali
Art. 2 ‐ COMPITI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ
2.1 Esaminare ed esprimere un parere su tutti i problemi relativi agli interessi dei Dipendenti e rappresentare questi collettivamente ed individualmente (in caso di divergenze).
2.2 Appianare le divergenze che dovessero sorgere fra colleghi di lavoro e promuovere l'unione fra il Personale.
2.3 Promuovere iniziative che interessano il Personale.
2.4 Controllare l'applicazione del CCAL e delle prescrizioni legali, nonché gli accordi intervenuti con la Direzione e discutere con quest'ultima eventuali divergenze.
2.5 Esprimere pareri su richieste e suggerimenti del Personale e fare proposte alla Direzione.
2.6 Esaminare i problemi sottoposti dalla Direzione e pronunciarsi sugli stessi previa consultazione del Personale interessato.
2.7 Esercitare il diritto di informazione e di formulare proposte sulle questioni inerenti gli ambiti sociali e tecnico‐organizzativo collettive ed individuali.
2.8 Impegnarsi alla corretta interpretazione e trasmissione delle informazioni rese note dalla Direzione tramite speciali comunicati.
2.9 Sensibilizzare i Dipendenti sulle direttive della Direzione, specialmente per quanto attiene alla correttezza del comportamento, risparmio di materiale, pause fumo, ritardi, ecc.
2.10 La C.P. ha la possibilità, durante le ore di lavoro, di organizzare ‐ secondo necessità ‐ delle Assemblee con i dipendenti per discutere problemi d’interesse generale. Date e orari di tali Assemblee sono concordate con la Direzione. Per chi sospende il lavoro per partecipare all’Assemblea, fino alla durata di un’ora, non vi sarà decurtazione di stipendio. Chi non partecipa all’Assemblea dovrà continuare regolarmente la sua attività.
Art. 3 – ELEGGIBILITÀ, COMPOSIZIONE E DURATA
3.1 Nella C.P. sono eleggibili tutti i Dipendenti che abbiano compiuto il 00.xx anno di età, che lavorino in Azienda da almeno un anno e che siano iscritti ad una Organizzazione sindacale contraente il CCAL. Sono esclusi i Direttori ed i capi filiale.
3.2 La C.P. si compone di tre membri. Vengono inoltre eletti due subentranti.
3.3 I reparti che non saranno rappresentati nella C.P. designeranno un loro rappresentante che collabori con la C.P. per discutere problemi di loro attinenza.
3.4 I membri della C.P. sono eletti per un periodo di due anni e sono rieleggibili. Le nomine avranno luogo di regola in novembre. La C.P. rimarrà in carica qualora non siano inoltrate proposte per la nomina di altri candidati in conformità degli artt. 4.1. e 4.4. del presente regolamento.
3.5 Possono essere eletti soltanto coloro il cui nome è contenuto nella proposta di nomina.
3.6 In caso di malattia o infortunio di lunga durata il membro effettivo della C.P. può essere, per tutto il periodo di assenza, sostituito dal primo subentrante (membro supplente).
Art. 4 – PROCEDURA ELEZIONI E COMMISSIONE ELETTORALE
4.1 La lista degli eleggibili nonché l'organizzazione delle elezioni è curata dalla Commissione Elettorale (C.E.), così composta:
un rappresentante della Direzione
i membri della C.P. in carica
4.2 La C.E. nominerà nel suo seno un presidente e un segretario.
4.3 Le proposte di nomina devono essere presentate per iscritto all'ufficio elettorale, due settimane prima della votazione. Il candidato che accetta la proposta di nomina firma una dichiarazione di accettazione.
4.4 La lista di tutti i candidati in possesso dei requisiti viene allestita dalla Commissione elettorale e fatta conoscere ai Dipendenti una settimana prima della votazione mediante pubblicazione all'albo aziendale. Contemporaneamente saranno resi noti il giorno e l'ora dell'elezione.
4.5 Per garantire un’uniforme rappresentanza dei vari reparti dell’azienda la C.E. incoraggerà la partecipazione di candidati eleggibili di tutti i settori aziendali.
4.6 L’organizzazione e la sorveglianza delle votazioni, come pure lo spoglio dei voti, avviene tramite la C.E.
4.7 Chi intende rifiutare la candidatura deve comunicarlo per iscritto all'ufficio elettorale, entro due giorni dalla pubblicazione all'albo.
4.8 La C.E. in caso di sostituzione di candidati inviterà i proponenti a designare i subentranti entro due giorni.
4.9 La lista degli elettori (tutto il personale maggiorenne e che abbia superato il periodo di prova) viene allestita dalla C.E. e affissa all'albo dell'azienda.
4.10 Eventuali reclami contro la lista degli eleggibili o contro la lista degli elettori sono da inoltrare per iscritto alla C.E. entro 2 giorni dalla pubblicazione.
4.11 Quest'ultimo deciderà se accettare o respingere il reclamo. La decisione sarà pubblicata all'albo dell'azienda.
4.12 Ogni Dipendente ha diritto di esprimere al massimo tanti voti quanti sono i membri da eleggere nella C.P.
4.13 Ogni votante deve deporre personalmente la propria scheda nell'urna.
4.14 Le elezioni si svolgono per scrutinio segreto, osservando scrupolosamente le disposizioni stabilite dalla C.E.
4.15 Risulteranno xxxxxx i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà scelto il candidato che conta la maggior anzianità di servizio.
4.16 I nomi degli eletti vengono comunicati dalla C.E. alla Direzione e fatti conoscere ai dipendenti mediante pubblicazione all'albo.
4.17 La C.P. entra in carica all'inizio dell'anno seguente.
4.18 Una proposta di revoca della C.P. in carica potrà essere presa in considerazione se sottoscritta da almeno 40 Dipendenti.
Art. 5 ‐ COSTITUZIONE E VALIDITÀ
5.1 La prima seduta è convocata dal membro più anziano di età. In questa seduta i componenti della C.P. ripartiranno nel proprio seno le rispettive cariche (presidente e segretario).
5.2 Le sedute sono valide quando alle stesse partecipano almeno due membri della C.P.
Art. 6 ‐ SEDUTE E RELAZIONI CON LA DIREZIONE
6.1 La C.P. si riunisce con la Direzione, se necessario, una volta ogni sei mesi. Ognuna delle parti ha tuttavia la facoltà di chiedere una convocazione straordinaria quando le necessità la giustifichino.
6.2 Proposte riguardanti l'ordine del giorno devono essere reciprocamente presentate almeno una settimana prima della seduta. L’ordine del giorno stesso è allestito dalla presidenza.
6.3 Le sedute con la Direzione si svolgono durante l'orario di lavoro senza che il salario subisca deduzioni.
6.4 La Direzione mette a disposizione un locale adatto per le riunioni.
6.5 Una copia del verbale deve essere trasmessa ad ogni membro della C.P. Il verbale delle sedute con la Direzione viene redatto da quest’ultima e deve essere firmato da entrambe le parti.
6.6 La C.P., se lo ritiene opportuno, può avvalersi della consulenza e dell'intervento delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCAL.
6.7 Per quanto concerne oggetti di minore entità, la Direzione si riserva la facoltà di trattarli con il presidente della C.P.
6.8 Quando la C.P. delibera su affari personali può, se del caso, convocare in udienza anche il dipendente o i dipendenti direttamente interessati.
6.9 Ogni partecipante alle sedute della C.P. e alle riunioni con la Direzione è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che viene trattato e deciso a carattere confidenziale.
Art. 7 ‐ RICORSI
7.1 Se in una seduta comune, la Direzione e la C.P. non riescono a giungere ad un accordo, la vertenza sarà riesaminata in una seduta successiva la quale sarà tenuta al più tardi entro 10 giorni. Se in questa seduta la vertenza rimarrà insoluta, la Direzione e la C.P. si impegnano a sottoporre la controversia entro una settimana alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCL.
Art. 8 ‐ VARIE
8.1 I membri della C.P. ricoprono nei confronti dell'Azienda e del Personale un ruolo di fiducia. La Direzione garantisce agli stessi il proprio appoggio per il libero svolgimento dei propri compiti e mansioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il fatto di essere un membro della C.P. non deve portare vantaggi o svantaggi per la propria persona.
8.2 Proposte di modifica del presente regolamento possono essere formulate dalla Direzione, dai sindacati firmatari del CCL e dalla C.P.
8.3 Il presente regolamento, approvato il 12 dicembre 2018, entra in vigore con il 1° gennaio 2019.
Allegato II– A completamento Art.6
Regolamento Contributo di Solidarietà – Dallmayr Automatenservice SAc
Ai sensi dell’Art. 6 del Contratto Collettivo di Lavoro è istituito un contributo di solidarietà pari a 180. – Chf/anno (15.00 Chf/mese), al cui pagamento sono tenuti tutti i dipendenti dell’azienda, proporzionalmente al grado di occupazione.
Art. 1 ‐ Finalità del contributo
La finalità di questo contributo è:
1.1 Coprire in toto le spese derivanti dall’introduzione e dall’applicazione del presente CCL nonché la copertura delle spese derivanti dalla stampa – comprese eventuali ri‐stampe – e dalla distribuzione;
1.2 Contribuire al sostegno di eventuali proposte di formazione professionale – individuali o aziendali – o ad iniziative di perfezionamento della qualifica e delle competenze specifiche;
1.3 Supportare eventuali iniziative di sostegno ai membri associati tramite donazioni per rispondere a bisogni eccezionali quali per esempio decessi e/o gravi incidenti;
1.4 Promuovere progetti volti al miglioramento del benessere dei dipendenti.
Art. 2 ‐ Modalità di utilizzo
2.1 Garanti della buona amministrazione di tale fondo sono tutte le parti contraenti.
2.2 Hanno diritto ad un eventuale beneficio del Fondo di Solidarietà, tutti i collaboratori, in costanza di rapporto, soggetti al presente CCL e le parti contraenti. Il diritto ha inizio dal momento dell’istituzione di tale fondo e termina con l’eventuale recesso della presente comunità contrattuale.
2.3 Ogni richiesta deve essere fatta per iscritto e deve pervenire ‐ per tramite della Commissione del Personale ‐ alle parti contraenti. Ogni domanda deve essere corredata da informazioni e documenti esaustivi al fine di una sua completa valutazione.
2.4 La valutazione e quindi ogni eventuale decisione in merito alla concessione sono a carico di tutte le parti contraenti che devono esprimersi tramite consenso unanime esplicito. Ogni risoluzione viene fatta per iscritto.
Art. 3 ‐ Disposizioni generali
3.1 Al termine di ogni anno viene redatta copia dell’estratto conto del fondo con un dettaglio di ogni eventuale iniziativa sostenuta. Tali documenti devono essere condivisi ed approvati con tutte le parti contraenti nel corso di un’apposita riunione di fine anno.
Art. 4 ‐ Scioglimento del Fondo
4.1 In caso di scioglimento di tale fondo, le parti decideranno in merito alla distribuzione di quanto a disposizione. Si definisce che i beneficiare di ogni eventuale credito sono tutti i dipendenti in servizio che saranno soggetti al presente CCL.
4.2 Se non fosse possibile trovare un accordo tra le parti verrà richiesto l’intervento di un tribunale arbitrale.
Art. 5 ‐ Disposizioni finali
5.1 Modifiche al presente regolamento saranno possibili sono per mezzo di accordi tra le parti contraenti.
5.2 Il presente regolamento è parte integrante del CCL Dallmayr Automatenservice SAc e ne ha quindi le stesse condizioni di durata.