Condizioni commerciali generali (AGB)
Condizioni commerciali generali (AGB)
della Knauf AMF GmbH & Co. KG per forniture e prestazioni (01/2014)
(1) Campo d’applicazione
(1.1) Tutte le nostre offerte, accettazioni di ordini e/o tutte le forniture e/o tutte le prestazioni avvengono esclusivamente sulla base delle condizioni qui di seguito riportate. Eventuali condizioni commerciali poste dai nostri clienti che siano contrarie o che divergano dalle presenti condizioni non trovano applicazione. Le nostre condizioni commerciali sono valide anche nel caso in cui, pur essendo a conoscenza di condizioni del cliente che siano contrarie o divergenti dalle nostre, effettuiamo la consegna o altre prestazioni senza apporre riserve e/o condizioni..
(1.2) Le nostre condizioni commerciali generali sono valide solo nei confronti di clienti che siano imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Codice civile tedesco) o persone giuridiche di diritto pubblico o che costituiscano un patrimonio autonomo di diritto pubblico.
(1.3) Le nostre condizioni commerciali generali hanno valore anche per tutte le operazioni future con i nostri clienti.
(2) Offerta
(2.1) Le nostre offerte sono da intendersi sempre come non vincolanti.
(2.2) Le nostre indicazioni di misura e peso, così come le illustrazioni o le indicazioni di misure
, pesi e simili contenute in dépliant, listini prezzi, Internet e simili hanno un valore approssimativo e di conseguenza non sono vincolanti, a meno che non sia stato esplicitamente concordato il contrario.
(3) Prezzi
(3.1) I nostri prezzi non sono mai vincolanti e si intendono franco stabilimento, con merce caricata su autocarro o vagone merci, a meno che non venga espressamente concordato che le spese di trasporto sono a nostro carico. L’imballaggio è gratuito. Qualsiasi imballaggio speciale che si renda necessario in seguito a disposizione del cliente è a carico del cliente stesso. Le tasse di trasbordo, di trasporto e doganali devono essere anticipate dal cliente senza esenzioni di sorta.
(3.2) I prezzi delle merci sono intesi al netto. Essi non comprendono l’ IVA. Quest’ultima viene conteggiata separatamente in fattura sulla base del tasso in vigore al momento della fatturazione e quindi aggiunta al relativo importo.
(3.3) I prezzi concordati valgono per un periodo di tre mesi a partire dalla stipula dal relativo contratto. Qualora vengano concordati termini di consegna più lunghi o qualora la consegna non può avvenire entro tre mesi dalla stipula del contratto per cause imputabili al cliente e nel frattempo siano subentrate variazioni dei costi relative a materiale, energia, salario o simili, verranno applicati i prezzi di vendita in vigore alla data della consegna.
(4) Condizioni di pagamento – Ritardato pagamento – Contropretese
(4.1) I pagamenti sono esigibili subito dopo la fatturazione o entro i termini di pagamento concordati. I nostri consulenti di vendita, rappresentanti e/o agenti sono autorizzati all’ acce- ttazione di pagamenti solo se sono in possesso di una relativa autorizzazione scritta.
(4.2) La fattura per la merce fornita viene rilasciata contestualmente alla fornitura. In caso contrario il cliente è tenuto entro 6 giorni dalla fornitura a sollecitare la ricezione della fattura presso di noi, in mancanza di ciò il cliente non può più effettuare nessuna deduzione per sconti o altre riduzioni di pagamento.
(4.3) Le cambiali e gli assegni vengono accettati solo sulla base di espliciti accordi e pro solvendo. Spese di sconto e di incasso o altre spese sono a carico del cliente.
(4.4) In caso di solvibilità accertata, il pagamento può avvenire attraverso un addebito diretto SEPA. La pre-notifica (l’informativa anticipata) può riguardare anche più addebiti. Il termine per la trasmissione della pre-notifica viene ridotto da 14 a un giorno. La trasmissione deve aver luogo attraverso un documento contenente i corrispondenti dati presenti sulla fattura ovvero attraverso la trasmissione elettronica dei dati (assieme ai dati presenti sulla fattura). (4.5) Se il cliente non paga entro 14 giorni dall’emissione della fattura o entro il termine di pagamento concordato, lo stesso diventa moroso anche in assenza di specifica ingiunzione. In questo caso gli interessi di mora saranno dovuti nella misura del 8% oltre al tasso di interesse legale. I costi di ingiunzione a noi derivanti vengono messi in conto aggiuntivamente. (4.6) Il cliente può chiedere una compensazione o far valere un diritto di ritenzione solo a fronte di crediti incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato. È escluso qualsiasi diritto di ritenzione del pagamento se tale diritto si riferisce ad un diverso rapporto contrattuale. (4.7) I crediti vantati dal cliente nei nostri confronti possono essere ceduti a terzi o dati in pegno solo previo nostro consenso.
(5) Condizioni di consegna – Termini di consegna – Penalità di mora
(5.1) Possono essere effettuate consegne con quantità superiori o inferiori a quelle ordinate, sempre che siano state considerate nella fatturazione, e ciò nella misura ammessa dagli usi commerciali, in particolare per piastre standard fino al 6 % e per piastre speciali fino al 10 %. (5.2) Possiamo eseguire prestazioni parziali che siano di una ragionevole entità; ogni pre- stazione parziale vale come autonoma operazione commerciale.
(5.3) Ci impegniamo a rispettare, per quanto possibile, i termini di consegna e di esecuzione indicati. Le scadenze si intendono tuttavia concordate con valore meramente approssimativo. (5.4) I termini di consegna hanno inizio con la data della nostra conferma d’ordine. Qualora la spedizione non sia possibile per cause a noi non imputabili, i termini di consegna si compiono con la notifica con cui si comunica che la merce è pronta per la consegna stessa. In caso di ritiro personale i termini di consegna e le scadenze vanno riferiti alla data per la quale abbiamo segnalato che la merce è pronta per la consegna.
(5.5) L’osservanza dei termini per le forniture e le altre prestazioni presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del cliente.
(5.6) Se l’inosservanza del termine per le forniture e le altre prestazioni è da ricondurre in modo comprovato a mobilitazione, guerra, insurrezione, sciopero, serrata o all’insorgere di impedimenti non prevedibili, il termine viene adeguatamente prorogato.
(5.7) Se il ritardo nella fornitura o nell’esecuzione di una prestazione è dovuto a circostanze a noi imputabili, il cliente è ammesso a richiedere per ogni settimana trascorsa un’indennità di mora forfetaria nella misura del 1 % del valore netto della fornitura o della prestazione, o al massimo del 10 % del valore netto della fornitura o della prestazione.
(5.8) Il cliente può legittimamente recedere dal contratto qualora a fronte di nostra morosità lo stesso abbia stabilito un congruo termine ai fini dell’adempimento ed il termine stesso sia infruttuosamente scaduto. Il cliente ha diritto al risarcimento per il mancato adempimento nella misura del danno prevedibile e solo a fronte di ritardo dovuto a dolo o colpa grave.
(6) Spedizione - Passaggio del rischio
(6.1) La spedizione avviene per conto e a rischio del cliente. La merce segnalata come pronta per la spedizione deve essere prontamente ritirata dal cliente alla scadenza concordata. In caso contrario il passaggio del rischio avviene subito e noi siamo autorizzati a immagazzinare la merce a nostra discrezione e a spese del cliente.
(6.2) Negli altri casi il rischio – compreso il rischio di un sequestro – passa al cliente non appena la merce ha lasciato la nostra fabbrica o il deposito di consegna o quando viene consegnata ad un mezzo di trasporto, compreso un nostro personale mezzo di trasporto, ad uno spedizioniere o ad un vettore e ciò indipendentemente da chi sostiene le spese di trasporto. Ciò vale anche nel caso in cui vengano eseguite consegne parziali o siano state da noi assunte altre prestazioni, quali ad esempio il pagamento dei costi di spedizione o la conse- gna.
(7) Accettazione tardiva della consegna - Consegna su richiesta
(7.1) Qualora il cliente non accetti la consegna, lo stesso dovrà comunque effettuare i pagamenti dovuti in relazione alla fornitura come se la consegna avesse avuto effettivamente luogo. Lo stesso vale se la consegna deve avvenire su richiesta e il cliente non richiede entro il termine contrattualmente stabilito la fornitura o la fornitura parziale.
(7.2) Il cliente è obbligato a risarcirci i danni derivanti dal ritardo comprese le eventuali spese supplementari.
(7.3) Qualora a seguito di nostra diffida scritta il cliente non ottemperi al suo obbligo di richiesta o ritiro entro il congruo termine da noi fissato, siamo legittimati a rifiutare l’adempimento del contratto e a richiedere un risarcimento al posto della prestazione. Il nostro obbligo di conse- gna per quanto riguarda la fornitura non ancora ritirata o richiesta viene meno. Lo stesso vale per forniture (anche parziali) che non siano ancora state richieste nonché per forniture (anche parziali) che eventualmente debbano essere richieste in futuro.
8 Vizi della cosa e risarcimento danni a favore del cliente
(8..1) I diritti nascenti da eventuali vizi della cosa spettano al cliente qualora lo stesso abbia rispettato i doveri di ispezione e di denuncia stabiliti dal § 377 BGB..
(8.2) Variazioni come descritte sub 2.2 non costituiscono vizi. Ai fini delle condizioni concordate ai sensi del § 434, comma 1 periodo terzo, BGB sono determinanti le nostre descrizioni del prodotto. Dichiarazioni pubbliche, apprezzamenti o dichiarazioni pubblicitarie non costituiscono indicazioni sulla qualità del prodotto contrattualmente rilevanti. Diritti nascenti da eventuali vizi potranno sussistere solo qualora sia sorto un vizio nonostante il prodotto sia stato collocato/montato/curato/controllato secondo le nostre istruzioni e sia stato utilizzato secondo l’uso ordinario e qualora il vizio non sia riconducibile all’ordinaria usura del prodotto o di singoli parti dello stesso. Variazioni non essenziali nel colore, rivestimento, struttura di superficie, consistenza materiale e/o nelle misurazioni/angolazioni del prodotto non danno luogo a pretese per vizi della cosa.
(8.3) Qualora vi sia un vizio a noi imputabile nella consegna o nella prestazione sarà rimesso alla nostra scelta se procedere all’eliminazione del vizio o ad una nuova fornitura sostitutiva. I costi nascenti a tale scopo, quali costi di trasporto, strada, lavoro o materiale, saranno a nostro carico, a meno che tali costi non subiscano un aumento dovuto al fatto che la consegna debba essere eseguita in luogo diverso da quello stabilito per l’adempimento.
(8.4) Il cliente deve concedere un ragionevole arco di tempo per l’eliminazione dei vizi. Qualora lo stesso si rifiuti siamo liberati dagli obblighi nascenti dai vizi della merce.
(8.5) Qualora non dovessimo essere disposti o non dovessimo essere in grado di eseguire l’eliminazione dei vizi o la consegna sostitutiva di merce, o qualora i tempi di consegna o di eliminazione si dilatino eccessivamente per cause a noi imputabili, oppure qualora per una diversa ragione venga a mancare la consegna o la riparazione, il cliente potrà a sua scelta recedere dal contratto o chiedere la riduzione del prezzo.
(8.6) Nei limiti in cui non venga disposto diversamente nel proseguo, sono esclusi ulteriori diritti del cliente, indipendentemente dal loro fondamento giuridico. Ne consegue che non rispondiamo per danni che non si siano verificati sul bene oggetto della consegna e in particolare non rispondiamo per perdite di guadagno o altri danni patrimoniali subiti dal cliente. (8.7) L’esonero di responsabilità previsto sub (8.6) non opera per i casi in cui la causa del danno sia riconducibile a dolo o colpa grave. Inoltre, non opera qualora siamo tenuti al risarcimento del danno per mancanza di una qualità promessa o qualora siamo tenuti al risarcimento del danno in relazione a danni alla persona, alla vita o alla salute derivanti dalla violazione di un dovere a noi imputabile. Qualora dovessimo essere tenuti al risarcimento nascente dalla violazione di obblighi essenziali o di doveri contrattualmente essenziali il nostro obbligo di risarcimento sarà limitato al danno prevedibile e tipico tenuto conto del contratto.
(8.8) Prescrizione delle pretese risarcitorie e della denuncia di vizi
(8.8.1) I diritti nascenti da vizi della merce si prescrivono in un anno. Qualora la merce consegnata sia stata usata secondo il comune utilizzo nell’ambito di un’opera edile e qualora le merce stessa abbia causato la difettosità dell’opera, il termine di prescrizione sarà di cinque anni a meno che la merce non sia stata utilizzata nel contesto di un contratto al quale sia applicabile la parte B della normativa sugli appalti (VOB/B). In tale ultimo caso si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge sugli appalti.
(8.8.2) In caso di occultamento doloso da parte nostra di un vizio si applicano le norme di legge vigenti al posto delle previsioni contenute sub (8.8.1).
(8.8.3) I termini di prescrizione valgono in linea di massima anche per le richieste di risarcimento danni e in particolare per i danni ulteriori. Qualora però vi sia dolo da parte nostra, o una condotta illecita, una violazione della normativa sulla responsabilità da danno da prodotto o qualora dobbiamo rispondere per danni alla persona, alla vita o alla salute del cliente, verranno applicati i termini di prescrizione legalmente previsti.
(9) Azione di regresso ai sensi del § 478 BGB
Alle seguenti condizioni il cliente è ammesso ad esercitare l’azione di regresso:
(9.1) Il regresso ai sensi del § 478 BGB presuppone che il cliente abbia ottemperato regolarmente al suo dovere di controllo e di denuncia.
(9.2) Se il cliente in conseguenza della difettosità della merce nuova da noi prodotta deve ritirare la stessa dal suo acquirente in forza della normativa sulla vendita dei beni di consumo ai sensi dei §§ 474 ss. BGB, oppure se ha dovuto concedere una riduzione del prezzo all’acquirente, gli verrà rimborsato in tutto o in parte il prezzo tenuto conto del prezzo da noi riportato in fattura, sempre che la merce fosse difettosa già al momento del passaggio del rischio sul cliente stesso.
(9.3) Il diritto del cliente al rimborso delle spese è limitato al rimborso di quelle spese che si basano sul prezzo di vendita e che il cliente poteva giustificatamene ritenere come dovute nei confronti dell’acquirente considerate le circostanze .
(9.4) Ogni ulteriore pretesa è esclusa.
(10) Impossibilità – Adeguamento del contratto
(10.1) Se la consegna o la prestazione ci risulta impossibile fin dall’inizio, rispondiamo se- condo le disposizioni di legge.
(10.2) Se siamo impossibilitati ad eseguire la consegna o la prestazione, si applicano i principi generali con le seguenti indicazioni: se l’impossibilità è riconducibile ad una nostra colpa, il cliente è legittimato a richiedere il risarcimento danni. Tuttavia il diritto del cliente al risarcime- nto danni è limitato a quei danni che siano tipici e prevedibili in relazione al contratto.. Rimane salvo il diritto del cliente a recedere dal contratto.
(10.3) Se eventi non prevedibili ai sensi del punto 5.6 dovessero modificare considerevolmente l’importanza commerciale o il contenuto della fornitura o della prestazione oppure dovessero influire notevolmente sulla nostra attività, si procederà ad un adeguamento del contratto nei limiti del principio della buona fede. Se l’adeguamento non è per noi e- conomicamente sostenibile, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Qualora intendessimo fare valere tale diritto di recesso, lo dobbiamo comunicare tempestivamente al nostro cliente dopo aver preso conoscenza della portata degli eventi, e in particolare anche se era stata concordata col cliente una dilazione del termine di consegna.
(11) Altre responsabilità
(11.1) Ulteriori obblighi di risarcimento del danno rispetto a quelli previsti ai punti (5.7), (5.8), (8.6), (8.7), (8.8), (10.1) e (10.2) 2 sono esclusi, indipendentemente dalla natura della richiesta risarcitoria.
(11.2) La da disposizione di cui al punto (11.1) non vale per i diritti spettanti ai sensi del §§ 1, 4 della legge sulla responsabilità civile per danno da prodotto.
(11.3) Nei limiti in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, la medesima esclusione o limitazione vale anche per la responsabilità personale di nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.
(12) Riserva di proprietà
(12.1) Ci riserviamo la proprietà della merce da noi fornita finché il nostro partner contrattuale non abbia pagato tutti i crediti, anche quelli futuri, nascenti dalla relazione commerciale che intercorre tra noi. In caso di più crediti il nostro diritto di proprietà è considerato quale garanzia per il credito sino all’avvenuto saldo senza riguardo al fatto che singole forniture di merce siano già state interamente pagate.
(12.2) Il cliente può disporre della merce acquistata nel limite del regolare andamento degli affari ovvero a montarla presso terzi. I crediti che – quale che sia il relativo fondamento giuridico, inclusi in particolare i crediti derivanti da un contratto d’appalto – spettano al cliente nei confronti di xxxxx, in ragione di una rivendita ovvero in relazione all’installazione/montaggio di merce ricadente nella presente riserva di proprietà, vengono a noi ceduti sin da ora in misura pari all’ammontare del prezzo di acquisto a noi dovuto. La cessione viene accettata. Il cliente è legittimato alla riscossione dei predetti crediti nei limiti in cui adempie ai suoi obblighi nei nostri confronti. Inoltre il cliente ci cede sin da ora i diritti di risarcimento spettanti nei confronti di assicurazioni o di terzi in relazione alla merce rientrante nella presente riserva di proprietà. Anche questa cessione viene da noi accettata.
(12.3) L’unione, la lavorazione, il montaggio o ogni altro utilizzo della merce coperta dalla riserva di proprietà avvengono esclusivamente nel nostro interesse. Se la merce da noi fornita e coperta dalla riserva di proprietà viene lavorata, unita o aggiunta a merce che sia di proprietà altrui, ci spetta la comproprietà sulla nuova cosa o sul prodotto finale in proporzione al valore della nostra merce, con aggiunta del costo per la lavorazione del prodotto finito rispetto al valore che lo stesso aveva al momento della lavorazione, unione o della confusione.
(12.4) In caso di condotta contraria alle disposizioni contrattuali tenuta dal nostro partner contrattuale e, in particolare, in caso di ritardato pagamento, abbiamo il diritto di ritirare la merce e di mettere in conto a titolo forfetario il 15 % del valore dell’ordine quale rimborso delle spese da noi sostenute in connessione con il ritiro della merce. Al cliente spetta la possibilità di dimostrare che tali costi non sono sorti o che non sono sorti in tale misura. Ci riserviamo inoltre di far valere i nostri diritti per il risarcimento del maggior danno..
(12.5) La controparte contrattuale non può costituire in pegno o cedere in garanzia la merce coperta da riserva di proprietà finché non ha estinto tutti i debiti nei nostri confronti. La controparte contrattuale deve presentare immediatamente denuncia scritta in caso di pignoramento, di richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza o di altri eventi di rilievo che possono pregiudicare i nostri diritti. In caso di sospensione dei pagamenti la merce deve essere tenuta separata senza necessità di una particolare intimazione in tal senso e tenuta a nostra disposizione.
(13) Luogo d’adempimento – Foro competente – Diritto applicabile
(13.1) Luogo d’adempimento per entrambe le parti è Grafenau/Elsenthal.
(13.2) Per tutte le controversie giuridiche derivanti dal rapporto contrattuale nonché relative alla sua costituzione o efficacia, compresi giudizi relativi ad assegni o a questioni cambiarie, il foro competente è esclusivamente quello di Grafenau/Elsenthal, sempre che il nostro cliente sia commerciante, persona giuridica di diritto pubblico ovvero patrimonio speciale di diritto pubblico. Siamo tuttavia legittimati a citare in giudizio la controparte contrattuale innanzi al tribunale competente in base alla sua sede.
(13.3) Si applica il diritto vigente nella Repubblica federale Tedesca ad eccezione della Conve- nzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali.