CIG 8745868696 TRA
CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI PROFESSIONALI DI CONSULENZA E ASSISTENZA NELLA SELEZIONE DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI DI TIPO CHIUSO IN FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI COMMERCIALISTI (CNPADC)
CIG 8745868696 TRA
la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, con sede in Xxx Xxxxxxx x. 0, 00000, Xxxx, C.F. n. 80021670585, rappresentata dal Presidente pro tempore e legale Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato ad Aosta, il 18/02/1967 codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC in Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxx, che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito “CNPADC” o “Cassa”);
E
[ ], con sede legale in [ ], [ ], [ ], iscritto nel Registro delle Imprese di [ ], n. REA [ ] C.F./P.I. [ ], in persona di [ ], nato a [ ]il [ ] (C.F. [ ]) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, giusta procura [ ] rilasciata il [ ] dal [ ] (di seguito l’“Appaltatore” o “Aggiudicatario”);
di seguito congiuntamente anche “parti” e disgiuntamente “parte”
PREMESSO CHE
− la CNPADC, con decisione assunta in Consiglio di Amministrazione del 05/05/2021, ha proceduto all’esperimento di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”), per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza nella selezione di Fondi di investimento alternativi di tipo chiusi (di seguito anche “Servizi”);
− il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente: 8745868696;
− dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche di legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del [ ], l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva a [ ], con sede in [ ], [ ] n° [ ], cap [ ];
− che a seguito degli eseguiti controlli e verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 32, commi 5 e 7 del Codice ed in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n. [ ] del [ ], l’Aggiudicatario è stata invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del Contratto;
− l’Appaltatore prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da
intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1. Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito “Capitolato tecnico”), Offerta Economica e Offerta Tecnica.
L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati ai precedenti punti e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 del Codice;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
e) dal Codice Etico della CNPADC;
f) dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 2. Oggetto
La Cassa affida all’Appaltatore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie, i Servizi, da realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute, oltreché nel presente Contratto, anche nel Capitolato tecnico, che forma parte integrante e inscindibile del Contratto stesso, nonché nel Disciplinare di gara.
Costituiscono oggetto del Servizio richiesto le seguenti attività:
I. Definizione del piano annuale di investimento della componente “Fondi Chiusi” sulla base delle linee guida definite dall’Advisor Strategico della Cassa e mappatura del mercato (Fondi in raccolta, opportunità, visione strategica).
II. Sulla base di quanto definito in virtù del punto I, pianificazione delle attività e definizione, per ciascuna delle asset class, della composizione della potenziale short list di strategie rientranti nell’universo investibile, tra le quali verranno selezionate le strategie di interesse per la due diligence.
III. Supporto nell’implementazione del piano di impiego annuo tramite la conduzione di due diligence sulle strategie di cui al punto II. Ai fini di detto supporto è previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Redazione di un documento di presentazione del piano di investimento “generico” da
condividersi con la CNPADC entro data concordata con la CNPADC;
b) Redazione di un documento di mappatura di ciascuna delle sub asset class identificate nel punto a) indicando i fondi potenzialmente in raccolta (includendo i fondi che inizieranno il fundraising nel corso dell'anno e le candidature proposte da CNPADC ) e produzione di una short list;
c) Redazione di un Investment Memorandum e di un Fact Sheet per ciascuno dei fondi in due diligence di cui ai punti III e V e nel rispetto dei limiti numerici ivi menzionati;
d) Supporto nell’organizzazione di meeting/call di due diligence con i fondi in short list e partecipazione agli stessi.
IV. Svolgimento di massimo 5 due diligence ad hoc su fondi, a discrezione della CNPADC. Per le due diligence ad hoc è richiesta la redazione dei documenti di cui al precedente punto III, lett. c) del presente paragrafo.
V. Aggiornamento degli Organi e della competente struttura della CNPADC sul mercato (nonché sullo stato di avanzamento delle due diligence) tramite meeting/call, con cadenza almeno bisettimanale (in relazione alla struttura competente della CNPADC) e almeno mensile (rispetto agli Organi della CNPADC).
Ai fini del punto I si fa presente che l’Advisor strategico è soggetto diverso da quello selezionato da questa procedura.
I documenti elencati nel punto III devono essere resi disponibili, nella loro versione definitiva, per la presentazione al C.d.A. della CNPADC, in lingua italiana. In riferimento al medesimo punto III la CNPADC potrà richiedere lo svolgimento di massimo 5 due diligence ad hoc su fondi a propria discrezione. Anche per tali due diligence ad hoc è richiesta la redazione dei documenti di cui al precedente punto III, lett. c). Inoltre, per tali due diligence la CNPADC si riserva la facoltà di non esclusiva per tutte quelle due diligence ad hoc che riguardino specifici mercati e che esulino dai mercati mappati e già oggetto di approfondimento da parte dell’operatore selezionato. In tali casi, quindi, si riserva il diritto di potersi rivolgere ad un altro operatore professionale.
Si fa, inoltre, presente che ai fini dell’oggetto di questo incarico rimangono esclusi i Fondi di Fondi che non rientrano, pertanto, nelle attività sopra riportate.
Nell'ambito delle attività, potrà, inoltre, essere richiesta la predisposizione di memoranda in lingua italiana, opinioni e pareri scritti e/o orali che si rendano necessari ovvero opportuni a giudizio discrezionale della CNPADC e in relazione ai quali non sarà corrisposto un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello concordato
I servizi vengono resi dall’Appaltatore alle condizioni economiche indicate nell’Offerta Economica e nelle
modalità espresse nell’Offerta Tecnica.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio con i livelli di servizio (SLA) di cui all’art. 3 del Capitolato tecnico, quivi integralmente richiamato.
Articolo 3. Modalità di esecuzione
Xxxxx restando il rispetto dei livelli di servizio soprariportati, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini
indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine, l’Appaltatore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente contratto. L’Appaltatore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute.
Per le attività oggetto del presente Contratto l’Appaltatore mette a disposizione della CNPADC un team composto dalle seguenti figure professionali:
- [ ]
- [ ] (Investor Relator)
- [ ]
- [ ] sarà responsabile/coordinatore delle attività del presente Contratto e fornirà a tal fine
ogni recapito utile per ricevere le richieste del personale e degli Uffici della CNPADC.
In particolare, in relazione alle attività di due diligence l’Appaltatore garantisce l’impiego delle seguenti
figure professionali:
- Due Diligence su sub asset class Private Equity:
- [ ] (Team Leader)
- [ ]
- [ ]
- Due Diligence su sub asset class Venture Capital:
- [ ] (Team Leader)
- [ ]
- [ ]
- Due Diligence su sub asset class Private Debt:
- [ ] (Team Leader)
- [ ]
- [ ]
- Due Diligence su sub asset class Infrastructure:
- [ ] (Team Leader)
- [ ]
- [ ]
- Due Diligence su sub asset class Real Estate:
- [ ] (Team Leader)
- [ ]
- [ ]
Resta inteso che l’Appaltatore risponde delle prestazioni eventualmente eseguite dal responsabile/coordinatore e dal team di professionisti messo a disposizione della CNPADC rimanendo, nei confronti della CNPADC, l’unico interlocutore e responsabile.
L’Aggiudicatario si obbliga, nel corso della durata del Servizio, a mantenere la medesima composizione dei sopraindicati Team di lavoro, in termini di qualifiche professionali, presentato in sede di gara, nell’ambito dell’offerta tecnica.
La CNPADC si riserva la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo e quantitativo sulle attività svolte dai Team di lavoro; qualora la CNPADC riscontri una non conformità dell’Aggiudicatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.
La CNPADC potrà verificare e valutare in ogni momento l’adeguatezza dei Team di lavoro anche controllando, a campione, la veridicità di quanto riportato nei curricula dei suoi componenti nonché – ove applicabile - la regolarità contributiva del singolo soggetto componente ilTeam di lavoro, presso l’ente previdenziale di appartenenza. Nel caso in cui il certificato di regolarità contributiva del singolo componente il Team di lavoro non risulti “regolare”, la CNPADC si riserva la facoltà di richiedere al Responsabile dei servizi di sostituire il medesimo con altro soggetto avente i medesimi requisiti professionali.
L’Appaltatore garantisce che impiegherà per l’erogazione del Servizio tutte le risorse indicate nei Team di lavoro proposto in sede di offerta , e comunque, anche in caso di sostituzioni o integrazioni, impiegherà soggetti che possiedono i requisiti espressi nel Capitolato e nel Disciplinare, nonchè caratteristiche tecnico- professionali equivalenti a quelle presentate in fase di Offerta, previa comunicazione (corredata del curriculum vitae della risorsa) alla CNPADC almeno 5 giorni prima dell’inserimento della risorsa.
In particolare, per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, la CNPADC procede alla richiesta formale di sostituzione. I nuovi componenti devono, in ogni caso, possedere requisiti, o esperienza professionale, equivalenti, o superiori, a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la produzione del curriculum vitae di ognuno.
La CNPADC si riserva, altresì, il diritto di richiedere, in corso di esecuzione del Contratto, la messa a disposizione da parte dell’Aggiudicatario di competenze specifiche in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie, in ordine al Team di lavoro, si impegna a salvaguardare la CNPADC da eventuali perdite di know-how, nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti, prevedendo periodi di affiancamento alle risorse reintegrate.
Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, la CNPADC procede alla richiesta formale di sostituzione. I nuovi componenti devono, in ogni caso, possedere requisiti, o esperienza professionale, equivalenti, o superiori, a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la produzione del curriculum vitae di ognuno.
La CNPADC si riserva, altresì, il diritto di richiedere, in corso di esecuzione del Contratto, la messa a disposizione da parte dell’Aggiudicatario di competenze specifiche in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie.
L’Appaltatore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto di appalto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CNPADC di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata la CNPADC sullo svolgimento delle attività del presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato dalla CNPADC in relazione alla complessità delle attività in questione.
Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, tra l’altro, a:
(i) Fatto salvo quanto previsto al punto V del soprariportato articolo 2, garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto. ;
(ii) assicurare la partecipazione a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento del Contratto;
(iii) dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei compensi concordato;
(iv) in caso di subentro di altro esecutore all’esito di nuovo affidamento e/o alla scadenza del presente affidamento, a fornire la massima collaborazione ed il più ampio supporto nelle attività e procedure necessarie a garantire la transizione operativa dall’Appaltatore al nuovo soggetto incaricato.
Al fine di consentire all’Appaltatore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.
L’Appaltatore si impegna a fornire i servizi secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata e/o successivamente concordata con la CNPADC e, comunque, secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima.
La CNPADC verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, i servizi resi dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della CNPADC, assumendosene ogni relativa alea.
Articolo 4. Durata
Il contratto avrà la durata di =18= (diciotto) mesi a partire dalla data di sottoscrizione. È espressamente escluso il rinnovo tacito.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere la durata del Contratto, a medesimi patti e condizioni, per una durata pari a =18= (diciotto) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno =6= (sei) mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per una durata presunta di =6= (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
La CNPADC si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 106, comma 12, del Codice ovvero di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (ove possibile occorre determinare l’importo di tali servizi che concorre alla determinazione del valore soglia dell’appalto).
Articolo 5. Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari
Il corrispettivo è quindi pari all’importo onnicomprensivo di € [ ] (euro [ ]) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione dei servizi, di cui al Capitolato e al Contratto, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Modalità di pagamento
L’aggiudicatario avrà diritto a pagamenti a seguito di emissione di fattura elettronica autorizzata, con le seguenti modalità.
Il corrispettivo sarà pagato dalla CNPADC all’Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, da inviarsi con cadenza trimestrale. Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Fatturazione Elettronica
L’Aggiudicatario dà atto che la Cassa, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal D.L. 24 Aprile 2017 n° 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment).
Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, quindi, il Fornitore dovrà trasmettere fatture elettroniche ai sensi dal DM 3 aprile 2013 n. 55, in proprio (dotandosi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici) o avvalendosi eventualmente di intermediari per la trasmissione. Il Servizio Acquisti della CNPADC invierà formale Autorizzazione all’emissione della fattura elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [ ] e solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:
✓ corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;
✓ regolarità contributiva;
✓ documentazione prescritta da specifiche normative.
La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
✓ il numero dell’OdA;
✓ il numero CIG;
✓ esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice “S”) se dovuta.
✓ Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
✓ Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
✓ Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.
L’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx è messo a disposizione dalla CNPADC per l’invio
di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
Tracciabilità dei Flussi Finanziari
La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010 l’Appaltatore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto con il modello facsimile Allegato 2 al presente Contratto.
Articolo 6. Penali
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all’Aggiudicatario - ai sensi dell'art. 113- bis comma 2 del Codice - delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra euro [ ] ed euro [ ] [il range è compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille
dell’ammontare contrattuale]. Tali penali dovranno essere determinate in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento, e verranno applicate dal giorno della contestazione al giorno in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. La CNPADC potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale, la CNPADC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC all’Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute fondate a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
In caso di applicazione delle penali, la CNPADC provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Articolo 7. Recesso
La CNPADC si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 109 del Codice, il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso scritto di 20 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, fermo il diritto dell’Appaltatore al riconoscimento delle attività fino a quel momento svolte e documentate e alla liquidazione dei relativi compensi, nei limiti di quanto previsto nell’articolo 6 e restando escluso, ora per allora, qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e/o ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 8. Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva
Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1453 c.c. da CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite da CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il presente Xxxxxxxxx s’intenderà risolto di diritto ed in danno dell’Appaltatore.
CNPADC si riserva inoltre il diritto di risolvere ipso iure il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento e mediante
comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di pretendere il risarcimento dei danni, ivi incluso il maggior danno, nei seguenti casi:
a) mancato adempimento a quanto previsto all’art. 15 in materia di “Proprietà intellettuale”;
b) dopo n. 5 inadempienze anche non consecutive nel periodo di = tre= mesi, contestate tramite PEC o raccomandata A.R., in ordine alla corretta e regolare esecuzione del Contratto;
c) violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 11;
d) inosservanza del divieto di cui all’art. 13;
e) violazione della disposizione in materia di conflitto di interessi di cui all’art. 14;
f) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) mancato rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex. D.Lgs. n. 231/2001;
h) qualora nei confronti dell’Appaltatore intervenga - in sede di esecuzione - uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita dei requisiti speciali. In tale ipotesi, il Contratto si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di avveramento della condizione, gli effetti del presente Contratto si risolveranno retroattivamente e l’Appaltatore dovrà restituire a CNPADC il corrispettivo ricevuto.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto è esclusa qualunque responsabilità di CNPADC nei confronti dell’Appaltatore che, a richiesta di CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali CNPADC non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Articolo 9. Cauzione
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € [ ] [ ], mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [ ] da [ ].
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 10. Oneri fiscali e spese contrattuali
Il presente contratto è stipulato con scrittura privata ed è soggetto a imposta di bollo e imposta di registro
(quest’ultima solo in caso d’uso), ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e
registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. se dovuta.
Articolo 11. Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza
A. Trattamento dei dati personali
In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo“Regolamento UE), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Accordo ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui, per l’esecuzione del presente Accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell’Accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al
presente Accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell’Accordo stesso ed in conformità̀̀̀ con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a
conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine dell’Accordo e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto l’Accordo, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.
B. Obblighi di riservatezza
Ai sensi del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione identificata quale riservata e comunicata da CNPADC (la “Parte Comunicante”) a l’Appaltatore (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Xxxxxxxxx possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto stesso.
La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.
In particolare, la Parte Ricevente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla data di divulgazione delle notizie. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Parte Xxxxxxxxx dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.
Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.
Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti
nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla
normativa privacy applicabile.
Articolo 12. Manleva
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CNPADC da ogni e qualsiasi azione, pretesa e/o richiesta risarcitoria che, in relazione all’esecuzione del Contratto, dovesse essere a qualsiasi titolo avanzata nei confronti della stessa da qualsivoglia terzo, obbligandosi a surrogarsi a CNPADC in eventuali giudizi promossi contro di essa.
Articolo 13. Divieto di cessione del contratto
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1 lett. d), punto 2 del Codice è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 14. Conflitto di interessi
L’Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del Contratto stesso.
Articolo 15. Proprietà intellettuale di CNPADC
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà di CNPADC o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente Contratto e/o sviluppati o acquisiti da CNPADC successivamente, rimarranno di proprietà della stessa.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti del presente Contratto, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di CNPADC .
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di CNPADC.
Articolo 16. Responsabile unico del procedimento e Responsabile del Contratto
Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Il Direttore dell’esecuzione è individuato nella persona del dott. [ ].
Il Responsabile del Contratto individuato dall’Appaltatore è [ ] nominato quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 17. Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione
CNPADC si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 (“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di CNPADC, la disponibilità, in relazione al presente Contratto, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di CNPADC, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere, nonché della “Policy in materia di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità, ospitalità e intrattenimenti”.
L’Appaltatore dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a suo carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto, l’Appaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva comunicazione a CNPADC, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, fra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Cassa.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al
D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili. In quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di CNPADC; (ii) a far osservare ai soggetti che operano in suo conto, nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel Codice Etico e negli altri documenti che gli saranno messi a disposizione; (iii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre CNPADC al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di CNPADC sulla base di quest’ultimo.
L’Appaltatore si impegna infine ad informare immediatamente e direttamente l’Organismo di Vigilanza di CNPADC (xxx@xxxxxx.xx) nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di CNPADC che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello. L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni. L’Appaltatore dichiara altresì:
• di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti
della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito “SGPC”);
• di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
• di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
• di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 18. Divieto di modifiche introdotte dall’aggiudicatario
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.
Si rinvia ad ogni modo a quanto previsto e stabilito dall’art. 106 del Codice.
Articolo 19. Subappalto e avvalimento
Il subappalto e l’avvalimento sono consentiti ai sensi nelle forme e secondo i limiti di cui, rispettivamente, agli articoli 105 e 89 del Codice. Si rinvia in ogni caso a quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito ai relativi oneri dichiarativi.
Articolo 20. Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 21. Norme di chiusura
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
L’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere considerato in maniera particolareggiata quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito riportate.
Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Articolo 3 (Modalità di esecuzione), Articolo 5 (Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari), Articolo 6 (Penali), Articolo 7 (Recesso), Articolo 8 (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva), Articolo 11 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza), Articolo 13 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 17 (Codice Etico
– Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – Prevenzione della corruzione).
La CNPADC L’APPALTATORE