Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO PER LE PROCEDURE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PERSONALE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Il giorno 23 luglio 2019 alle ore 9:30 presso la sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Roma Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, xx incontrano i rappresentanti dell’Ispettorato ed i rappresentanti nazionali delle XX.XX.
Sono presenti per l’Ispettorato nazionale del lavoro:
il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica
Sono presenti per le XX.XX.:
FP CGIL: Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx CISL FP: Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx
UIL PA: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxx FLP: Xxxxxx Xxxxxxx
CONFINTESA FP: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxxx CONFSAL UNSA: Xxxxxxxx Di Xxxxx
Svolge i compiti di segreteria: dott.ssa Immacolata Xxxxxx, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come
individuato dalla lettera b) del medesimo articolo 6;
VISTO l’articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell’INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di “avvalimento”;
VISTO l’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro e di trasferimento nei ruoli dell’ispettorato nazionale del lavoro del personale individuato dall’articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;
RILEVATO che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di “avvalimento” delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disposto dall’articolo 24 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016 sopra menzionato;
CONSIDERATO che il 1° gennaio 2019 il personale trasferito giuridicamente all’Ispettorato in data 1° gennaio 2017, in avvalimento fino al 31 dicembre 2018 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha preso servizio presso gli Uffici della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO l’articolo 36 dell’ipotesi di accordo integrativo sottoscritto in data 9 maggio 2019 che prevede, a carico del Fondo risorse decentrate 2019, di destinare la somma di euro 5 milioni per le progressioni economiche orizzontali, da attivare nell’anno 2019, per il personale dipendente dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
VISTO il CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018e, per quanto applicabili, le disposizioni del CCNL 14 settembre 2007 e del CCNL 12 giugno 2003 ;
VISTO, in particolare, l’articolo 18 del CCNL del 14 settembre 2007, l’articolo 13 del CCNL 12 giugno 2003 e l’articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
LE PARTI CONCORDANO
Articolo 1 Oggetto
1. L’INL si impegna a bandire procedure selettive interne, relative agli sviluppi economici all’interno di ciascuna area funzionale, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio
dell’anno di approvazione delle graduatorie, per il numero complessivo di 1.650 posizioni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 18 del CCNL 14 settembre 2007 e dell’articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i..
Articolo 2
Soggetti destinatari e requisiti di ammissione
1. Salvo i dipendenti di cui al successivo articolo 3, possono partecipare alla procedura per l’attribuzione della fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza tutti i dipendenti di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nei bandi delle procedure, con contratto a tempo indeterminato, appartenenti al ruolo dell’INL, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data di pubblicazione del bando abbiano maturato un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella fascia economica di appartenenza.
Articolo 3 Cause di esclusione
1. Non possono partecipare alle progressioni economiche i dipendenti che abbiano avuto, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativo alle procedure per l’attribuzione delle progressioni economiche, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’articolo 13, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003, ora disciplinati dall’articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c) del CCNL 12 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Articolo 4
Criteri selettivi per le progressioni economiche
1.I passaggi alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza avvengono sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna posizione economica al termine delle procedure selettive indette, con la decorrenza di cui all’articolo 1, per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 18 del CCNL 14/09/2007 posseduti alla data di pubblicazione del bando.
2. In considerazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 6, punto 3, si specifica che il criterio dei percorsi formativi non sarà utilizzato. L’Ispettorato, in effetti, non ha potuto ancora garantire a tutto il personale interessato alla selezione i percorsi formativi. Infatti, l’INL nonostante gli sforzi profusi nell’aumentare le proposte formative, in considerazione del breve lasso temporale intercorso dalla data della sua operatività, fissata nel 1° gennaio 2017, e del considerevole numero di dipendenti in servizio, non ha potuto ancora assicurare a tutti i dipendenti la copertura formativa,
ereditando, a livello di formazione del personale dipendente, una situazione gestita da altra amministrazione.
3. Ciò premesso, i criteri selettivi applicati alle procedure per le progressioni economiche sono i seguenti:
a) Esperienza professionale maturata;
b) Xxxxxx di studio coerenti con l’attività del profilo;
c) Competenze professionali maturate (Valutazione delle prestazioni lavorative).
4. Si precisa che, rispetto ai criteri di cui alle lettere a) e c) del presente articolo, ai fini delle procedure per le progressioni economiche, sono utilmente valutati l’anzianità di servizio maturata nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fino alla data dell’avvenuto trasferimento giuridico, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, del personale dal Ministero del lavoro all’Ispettorato nazionale del lavoro (fino al 31 dicembre 2016) e le valutazioni delle prestazioni lavorative conseguite presso lo stesso Ministero, compreso il periodo di “avvalimento” anche n considerazione dell’identità del Sistema di valutazione in uso dalle due amministrazioni.
5. I criteri generali sono combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro. Ai fini della formazione della graduatoria il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio.
Articolo 5
Esperienza professionale maturata
1. Il punteggio massimo conseguibile per l’esperienza professionale maturata è di complessivi 30 punti ed è valutata tenendo conto di:
a) anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro fino al 31 dicembre 2016 e nel ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella fascia economica di appartenenza (max 25 punti) :
• 1 punto per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizio prestato per i primi cinque anni
• 2,50 punti per ciascun anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizio prestato negli anni successivi;
b) anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro fino al 31 dicembre 2016 in fasce e/o aree inferiori (max 4 punti):
• 0,40 per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizio
c) Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 1 punti):
• 0,20 per ogni anno o frazione pari o superiore a sei mesi di servizi.
Articolo 6 Titoli di studio
0.Xx punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 30 punti.
2. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dal competente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. I titoli di studio valutabili (max 27 punti):
• con riferimento ai profili dell’area III:
i diplomi di laurea (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale) coerenti con l’attività del profilo cui si riferisce la procedura di selezione (titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno – vigente sistema di classificazione del personale , introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall’art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018), diploma di laurea triennale anch’esso coerente con l’attività del profilo oggetto della procedura di selezione. Altri titoli valutabili per l’area III sono diploma quinquennale e quadriennale di scuola secondaria di secondo grado e diploma triennale rilasciato da istituto professionale.
• con riferimento ai profili dell’area II:
- Assistente amm.vo gestionale e assistente informatico:
il diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale), il diploma triennale rilasciato da istituto professionale.
- Operatore amm.vo gestionale:
diploma di scuola secondaria di primo grado, diploma triennale rilasciato da istituto professionale, diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale e quadriennale).
• con riferimento ai profili dell’area I:
il diploma di scuola secondaria di I grado, i diplomi di qualifica di istruzione professionale triennale, rilasciati da istituti professionali di Stato o rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni.
I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito).
4. Ulteriori titoli di studio rispetto a quello indicato al comma 3 del presente articolo valutabili (max 3 punti):
con riferimento ai profili dell’area III:
- i titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III (ulteriore rispetto al titolo indicato nel “Titoli di studio”), Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei titoli di studio di cui al punto 3), titoli post lauream (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) tutti coerenti con l’attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili
professionali dell’area III (secondo il vigente sistema di classificazione del personale , introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall’art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018).
con riferimento ai profili dell’area II:
- i titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III, il diploma di laurea triennale, i titoli post lauream ((dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III, secondo il vigente sistema di classificazione del personale , introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall’art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.
con riferimento al profilo dell’area I:
- i titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III diploma di laurea triennale, i titoli post lauream ((dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III, secondo il vigente sistema di classificazione del personale , introdotto dal CCNL normativo 2006 - 2009, economico 2006 - 2007, del 14 settembre 2007, del comparto Ministeri, le cui disposizioni sono specificamente confermate dall’art. 96, comma 2, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.
Articolo 7
Valutazione dei titoli di studio
1. Per l’area III i titoli di studio sono valutati come segue:
a) Titolo di studio coerente con l’attività del profilo oggetto della procedura (max 27 punti):
• Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale: 27 punti
• Diploma di laurea triennale: 25 punti
• Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 23 punti
• Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 21 punti
• Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 19 punti
b) Ulteriori titoli di studio coerenti con l’attività del profilo oggetto della procedura (max 3 punti):
• Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nella lettera a)]:1 punto
• Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio): 0,70 punti
• Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
• Abilitazioni professionali: 0,50 punti
• Master di I livello: 0,30 punti
2. Per l’area II i titoli di studio sono valutati come segue:
Per il profilo professionale di assistente amm.vo gestionale e assistente informatico:
a) Titolo di studio (max 27 punti):
• Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 27 punti
• Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 25 punti
• Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 23 punti
b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III,
• Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nella lettera a)]:1 punto
• Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio): 0,70 punti
• Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
• Abilitazioni professionali: 0,50 punti
• Master di I livello: 0,30 punti
Per il profilo professionale di Operatore amm.vo gestionale:
a) Titolo di studio (max 27 punti):
• diploma di scuola secondaria di I grado 27 punti
• diplomi triennale rilasciato da istituto professionale 25 punti
• Diploma quadriennale di scuola secondaria di II grado 23 punti
• Diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado 21 punti
b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III, (max 3 punti):
• Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nella lettera a)]:1 punto
• Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio): 0,70 punti
• Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
• Abilitazioni professionali: 0,50 punti
• Master di I livello: 0,30 punti
3. Per l’area I i titoli di studio sono valutati come segue:
a) Titolo di studio (max 27 punti):
• diploma di scuola secondaria di I grado 27 punti
• diplomi triennale rilasciato da istituto professionale 25 punti
• Diploma quadriennale di scuola secondaria di II grado 23 punti
• Diploma quinquennale di scuola secondaria di II grado 21 punti
b) Ulteriori titoli di studio per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l’accesso dall’esterno ai profili professionali dell’area III, (max 3 punti):
• Diploma di laurea specialistica/vecchio ordinamento/magistrale [ulteriore rispetto al titolo indicato nella lettera a)]:1 punto
• Diploma di laurea triennale (ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica indicata nei titoli di studio): 0,70 punti
• Dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master di II livello: 1 punto
• Abilitazioni professionali: 0,50 punti
• Master di I livello: 0,30 punti.
Articolo 8
Competenze professionali maturate
1. Il punteggio complessivo di 30 punti tiene in considerazione l’esperienza professionale acquisita dal candidato alla procedura in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nel triennio 2016- 2018 nella valutazione della performance individuale. In considerazione del fatto che, negli anni di riferimento, gli Uffici del Territorio e quelli Centrali hanno espresso la valutazione in modalità differente, i primi in centesimi e i secondi in 8 fasce, sono individuate tre classi di valutazione, per ciascuno degli anni presi a riferimento, nelle quali sono ricondotti gli esiti delle valutazioni individuali degli Uffici del Territorio e Centrali.
2. Le fasce di cui al comma 1 sono le seguenti:
• !° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra il 70% e il 100% (Territorio) e tra la 6^ e l'8^ fascia (A.C.): 10 punti
• 2° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra l'69 % e il 40% (Territorio) e tra la 5^ e la 3^ fascia (A.C.): 9,50 punti
• 3° classe di valutazione: Obiettivo di performance conseguito tra il 39% e lo 0% (Territorio) e tra la 2^ e 1^ fascia (A.C.), per il personale non valutato (a causa per es. di assenze prolungate per malattia, terapie, distacchi sindacali, etc) : 9 punti.
3. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi relativi a ciascun anno di riferimento.
Articolo 9
Procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree
1.Sono bandite procedure selettive, all’interno di ciascuna area, nella misura complessiva di 1.650 unità di personle, per le seguenti aree, fasce economiche e profili professionali:
PROGRESSIONI PREVISTE | |||
AREA | FASCIA | PROFILO | N.PROGR |
III | F2 | Ispettore del lavoro | 139 |
Ispettore tecnico | 10 | ||
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso | 3 | ||
Funzionario informatico | 35 | ||
F3 | Ispettore del lavoro | 6 | |
F4 | Ispettore del lavoro | 803 | |
Ispettore tecnico | 74 | ||
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso | 59 | ||
Funzionario informatico | 1 | ||
Funzionario socio statistico | 5 | ||
F5 | Ispettore del lavoro | 38 | |
Ispettore tecnico | 16 | ||
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso | 43 | ||
F6 | Ispettore del lavoro | 3 | |
Ispettore tecnico | 1 | ||
Funzionario amministrativo giuridico contenzioso | 4 | ||
II | F2 | Operatore amministrativo gestionale | 101 |
F3 | Assistente amministrativo gestionale | 92 | |
operatore amministrativo gestionale | 14 | ||
F4 | Assistente amministrativo gestionale | 195 | |
Assistente informatico | 1 | ||
F5 | Assistente amministrativo gestionale | 4 | |
I | F2 | Ausiliario | 2 |
F3 | Ausiliario | 1 |
Articolo 10
Criteri di priorità nelle graduatorie
1.Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l’attribuzione della fascia economica è riconosciuta in base ai sotto indicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
1) maggiore anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza;
2) maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali/Ispettorato nazionale del lavoro;
3) maggiore anzianità anagrafica;
4) qualora, anche in applicazione dei primi tre criteri, si verifichi una parità di punteggio prevale il candidato di genere femminile.
Articolo 11 Oneri finanziari
L’onere delle procedure, valutato in 5.000.000 di euro, grava sulle risorse del Fondo risorse decentrate.
Roma, 23 luglio 2019
Per l’Amministrazione Per le XX.XX.
x.xx Xxxxxxxx Xxxxx
FP CGIL x.xx Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
CISL FP x.xx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx |
UIL PA x.xx Xxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx |
FLP |
CONFINTESA FP x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxxx Xxxxxx |
CONFSAL UNSA x.xx Xxxxxxxx Di Xxxxx |