Deliberato con atto C.C. 22.09.2000 n° 100
PISTA E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "XXXXX XXXXXXXXX" DI VIA FORLIMPOPOLI.
REGOLAMENTO D'USO E NORME DI COMPORTAMENTO DELL'UTENZA
Deliberato con atto C.C. 22.09.2000 n° 100
ART.1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
Il presente regolamento disciplina l'uso della pista e pedane di atletica leggera annesse al Centro Sportivo Comunale "XXXXX XXXXXXXXX" di proprietà comunale ed in particolare:
a)- pista in tartan a otto corsie e n° 2 pedane per salti e lanci, annesse allo Stadio Centrale;
b)- settore lanci, area verde antistante alla palestra (lato SS.16).
La gestione e la Direzione del suddetto impianto sono affidate all'Assessorato allo Sport che é l'unico competente a rilasciare il permesso di uso. Tale permesso non esenta il concessionario d'uso ad ottenere tutte le altre eventuali autorizzazioni necessarie, in particolare per le manifestazioni pubbliche.
ART.2 - DESTINAZIONE D'USO E PRIORITA'
La pista di atletica leggera é concessa in uso col seguente criterio di priorità:
***MATTINO
1)- alle scuole riccionesi.
***POMERIGGIO
2)- alle società sportive riccionesi che praticano l'atletica o il podismo in generale, regolarmente affiliate alla FIDAL o ad un Ente di Promozione Sportiva a carattere nazionale riconosciuto dal CONI, con priorità a quelle che svolgono attività su pista;
3)- ad altre società sportive riccionesi regolarmente affiliate a:
a)- una delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e relative discipline associate; b)- un Ente di Promozione Sportiva a carattere nazionale riconosciuto dal CONI;
c)- una delle Associazioni con le quali é in atto una convenzione di collaborazione sportiva con il CONI;
4)- gruppi sportivi militari e corpi dello Stato; 5)- altre Associazioni od organismi sportivi;
6)- gruppi sportivi stranieri che soggiornano a Riccione, soprattutto in alcuni periodi dell'anno (Pasqua, Pentecoste, ecc.); in tali periodi limitati dell'anno la relativa concessione all'uso ha la priorità assoluta salvaguardando comunque l'attività delle società sportive riccionesi che praticano l'atletica o il podismo.
ART.3 - RICHIESTE D'USO E DURATA
La richiesta d'uso per allenamenti delle strutture di cui al presente regolamento, deve essere fatta in forma scritta e pervenire all'Ufficio Sport, di norma, 7 (sette) giorni prima degli stessi. La richiesta per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative sportive di atletica deve essere fatta di norma 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento delle stesse.
Nella richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dovranno essere specificati il periodo, il giorno, l'ora di inizio e termine dell'attività, le generalità e telefono del responsabile con espressa clausola in cui il richiedente dichiara di essere a conoscenza del regolamento, di accettarne le disposizioni e, se trattasi di manifestazione, di disporre il servizio in modo da assicurare l'ordine e l'eventuale accesso al pubblico.
La richiesta d'uso non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale a concedere l'impianto.
L'utilizzo dell'impianto deve essere conforme alla concessione d'uso ottenuta.
L'Ufficio Sport ha diritto di controllo in qualsiasi momento e modo.
La concessione d'uso non potrà superare la durata di un anno agonistico ed é rinnovabile.
ART.4 - LIMITAZIONI NELLA DISPONIBILITA'
La concessione d'uso delle pedane e pista di atletica leggera verrà accordata compatibilmente con l'attività organizzata dall'Amministrazione Comunale a dall'A.C. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, concessionaria della gestione dello Stadio Comunale.
Qualora vi fossero già in calendario manifestazioni nazionali programmate dall'Amministrazione Comunale, dalla FIDAL o dalle Società di atletica riccionesi precedentemente alla compilazione da parte della FIGC del calendario del campionato ufficiale di massimo livello al quale partecipa l'A.C. Valleverde Xxxxxxxx, quest'ultima dovrà attivarsi affinchè la FIGC ne tenga in debito conto per determinare le partite da disputare internamente onde evitare la concomitanza. Nell'eventualità di concomitanza, le succitate manifestazioni di atletica avranno la precedenza e l'A.C. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dovrà spostare in un altro impianto la disputa della/e partite di calcio assumendosi al ri- guardo ogni e qualsiasi spesa e responsabilità, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione al suddetto fatto.
Nel caso di manifestazione scolastica, di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale nonché di manifestazioni organizzate
dall' A. C. Valleverde Riccione, concessionaria della gestione dello Stadio Comunale, i turni di allenamento sono sospesi e la comunicazione sarà affissa in bacheca e all'in- gresso della palestra con un preavviso non inferiore a 48 ore, senza che il Concessionario d'uso possa avanzare richiesta di danno o altro.
Le attività di allenamento del calcio, che dovessero prevedere l'utilizzazione della pista e delle pedane, dovranno essere svolte solo con scarpe specialistiche di atletica e da ginnastica, ma non con scarpette da calcio.
Le attività di riscaldamento, defaticamento e allenamento dei mezzofondisti e in genere degli atleti partecipanti alle varie specialità dell'atletica leggera, a salvaguardia del manto erboso dello Stadio Centrale, non devono essere svolte sul manto erboso stesso. Ovviamente tale disposizione non si applica in occasione di svolgimento di manifestazioni di atletica durante le quali, comunque, gli organizzatori dovranno mettere in atto tutte le precauzioni per la salvaguardia del manto erboso; a tale riguardo si precisa che salvo eccezioni straordinarie ( es. manifestazioni ufficiali internazionali) il lancio del peso e del martello non potranno essere effettuati nel campo centrale.
All'inizio di ogni stagione sportiva l'A.C.Valleverde Riccione, l'Amministrazione Comunale e le Società sportive riccionesi praticanti l'atletica leggera o il podismo in generale, definiranno di comune accordo le giornate di allenamento e relativi orari da destinare a tali attività, precisando fin da ora che - su sei giorni settimanali (dal lunedì al sabato) - di norma le giornate di allenamento non potranno essere inferiori a quattro.
ART.5 - RINUNCIA ALL'USO
La rinuncia all'uso della pista deve essere comunicata almeno 7 gg. prima della manifestazione e dell'allenamento, in casi eccezionali il cui merito é valutato discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale almeno 24 ore prima.
L'organizzatore che, per motivi non imputabili al Comune, non può svolgere la manifestazione programmata e autorizzata, dovrà versare le tariffe di cui al successivo art.7, salvo che per cause climatiche avverse, conservando il diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data, compatibilmente con la disponibilità degli impianti.
ART.6 - IDONEITA' SPORTIVA
Il concessionario è tenuto a sottoporre gli atleti della società che rappresenta a visita medica per l'idoneità sportiva e a contrarre una forma di assicurazione in favore dei propri associati per incidenti e danni conseguenti all'esercizio della pratica sportiva e, pertanto, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ART.7 - TARIFFE
Per l'uso degli impianti di atletica é dovuto al Comune il pagamento delle quote nella misura e con le modalità stabilite nel tariffario per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere una cauzione, a garanzia dell'uso corretto degli impianti, di importo fissato dall'Ufficio Sport.
ART.8 - TITOLO DI ACCESSO
Ai concessionari d'uso delle pedane di atletica leggera, di cui all'art.2 sub 2),3),4),5) e 6), quale titolo di accesso verranno rilasciate tessere individuali di ingresso di differente colore onde facilitare il compito di controllo degli accessi, in base alle attività, agli orari e ai periodi autorizzati.
ART.9 - ATTREZZATURE PARTICOLARI E DEPOSITO DI MATERIALE
Per le manifestazioni sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il concessionario d'uso dovrà provvedere a propria cura e spese alla fornitura, montaggio e smontaggio delle stesse, immediatamente prima e dopo la manifestazione per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto. Per tempi di montaggio e smontaggio diversi, deve essere fatta menzione nell'autorizzazione all'uso.
Attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà dei concessionari, potranno essere utilizzati sotto la diretta responsabilità degli interessati sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni respon- sabilità anche riferita ad eventuali furti, ammanchi o danneggiamenti vari che dovessero essere lamentati dagli utenti o dalle Società, Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva.
ART.10 - RESPONSABILITA' PER DANNI
Il concessionario é responsabile in toto con la società che rappresenta durante l'intero periodo indicato nella concessione. L'uso degli impianti, delle attrezzature, dei locali ed accessori si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e loro dirigenti ed accompagnatori. In ogni caso e per qualsiasi eventualità, il concessionario utente si intende espressamente obbligato a tenere sollevato ed indenne il Comune e i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti, che potessero comunque e da chiunque, persone e cose ( ivi compresi gli atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione, dall'uso degli impianti e degli accessori; sollevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta (sia in via giudiziale e extragiudiziale) che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto forma oggetto della concessione, all'uso delle piste e pedane di atletica e relativa attrezzatura.
ART.11 - ACCERTAMENTO DEI DANNI E RIMBORSO
Al termine di ogni manifestazione e comunque entro 24 ore l'addetto all'impianto segnalerà eventuali danni all'Ufficio Sport. In caso di segnalazione di danni arrecati, l'Ufficio Sport effettuerà il sopralluogo alla presenza del concessionario o autonomamente in caso di sua assenza per qualsiasi motivo.
I danni arrecati dovranno essere rimborsati al Comune per intero ed il concessionario provvederà al pagamento della fattura o della nota entro i termini previsti nella richiesta di rimborso, fatta salva per il Comune la possibilità di rivalersi sulla cauzione di cui al precedente art.7 fino al totale incameramento, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e di ogni altra azione.
ART.12 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL PERMESSO D'USO
La morosità nel pagamento delle tariffe d'uso e la trasgressione alle norme contenute nel presente regolamento o alle direttive emanate dall'Ufficio Sport, possono comportare la sospensione ed anche la revoca della concessione.
Il Comune di Riccione si riserva in ogni caso il diritto di revocare la concessione, sospenderla temporaneamente o modificare turni ed orari per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per causa di forza maggiore, con preavviso di norma non in- feriore a 48 ore senza che il Concessionario d'uso possa avanzare richiesta di danno o altro, facendosi luogo esclusivamente a restituzione di quanto versato all'Ufficio Sport in proporzione al tempo di utilizzo.
Nulla sarà dovuto invece per eventuale pubblicità o altre spese già fatte dal concessionario.
L'accertata inosservanza delle norme e la non ottemperanza agli impegni contenuti nel presente regolamento comporterà l'immediato allontanamento dall'impianto e la revoca dell'autorizzazione concessa senza che il Concessionario d'uso possa avanzare richiesta di danno o altro.
ART.13 - GARANZIE DEI CONCESSIONARI D'USO
I Concessionari d'uso delle pedane e piste di atletica debbono garantire la rigorosa osservanza del presente regolamento, ponendo particolare attenzione alle seguenti norme e prescrizioni:
a) - impegno di restituire la propria funzionalità agli impianti al termine dell'utilizzo
giornaliero provvedendo sempre a rimettere a posto gli attrezzi;
b) - rispetto degli orari concordati, ivi compresa l'uscita dall'impianto che deve avvenire entro l'orario assegnato;
c) - non svolgere pubblicità all'interno dell'impianto se non dopo specifica autorizzazione;
d) - nell'utilizzo degli impianti e degli attrezzi sportivi si userà la massima diligenza e si manterrà sempre un comportamento educato nei riguardi sia degli altri atleti che degli addetti all'impianto stesso;
e) - per tutti coloro che entrano nello spazio di allenamento, si dovrà controllare l'uso delle scarpe ginniche che devono avere il fondo espressamente prescritto per l'atletica;
f) - non si dovranno far accedere le persone non autorizzate o il pubblico nello spazio di allenamento;
g) - presenza di un tecnico durante le ore di utilizzo così come, tra l'altro, previsto anche nell'Art.10 della L.R. n.°13 in data 25.02.2000, tecnico che, al pari di tutti i dirigenti di Società, deve intervenire immediatamente nel caso di non corretto uso dell'impianto;
h) - favorire in ogni modo il compito di chi è addetto alla vigilanza;
i) - comunicare prontamente l'inizio e la cessazione dell'attività nei tempi e modi previsti nel precedente Art.3;
l) - è vietato introdurre cani o altri animali negli spazi di allenamento;
m) - la pulizia dell'impianto è raccomandata alla buona educazione degli utenti. E' fatto espresso divieto di gettare per terra qualsiasi cosa od oggetto; è fatto obbligo in tutto l'impianto di servirsi degli appositi cestini o cassonetti per rifiuti di qualsiasi genere;
n) - si deve evitare ogni tipo di discussione con il personale di servizio. Eventuali reclami ed osservazioni vanno inoltrati subito al responsabile del servizio e, se necessario, all'Assessorato allo Sport del Comune di Riccione;
ART. 14 - PUBBLICITA'
I concessionari della gestione della pubblicità dello Stadio Centrale, in particolare tabelloni e cartelli dovranno posizionarla conformemente ai regolamenti della FIGC e della FIDAL. Ne consegue, tra l'altro, che non potranno essere installati striscioni, pannelli, cartelloni, ecc. sulle pedane e piste di atletica leggera.
Qualora se ne presentasse la necessità si conviene fin da ora che qualsiasi materiale pubblicitario provvisoriamente installato sulle pedane e piste di atletica dovrà essere rimosso immediatamente al termine della manifestazione o partita di calcio e sistemato in un luogo che non possa costituire ostacolo o pericolo per gli utenti praticanti l'atletica.
ART.15 - NORME ACCESSORIE
Per quanto non previsto e citato nel presente regolamento, si osservano le leggi e i regolamenti vigenti. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e modo emanare norme particolari e suppletive e per situazioni anche non contemplate nel pre- sente regolamento. Non può essere rilasciato permesso d'uso ad un concessionario che abbia pendenze non risolte e non abbia effettuato i pagamenti precedentemente richiesti o versato la cauzione prevista.
ART. 16 - ACCETTAZIONE PRELIMINARE
Ogni Concessionario d'uso, prima dell'inizio dell'attività, deve provvedere alla firma della dichiarazione di presa visione e di accettazione delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente regolamento.