SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Fornitura di un sistema di controllo accessi tramite la lettura automatica di targhe, targhe merci pericolose, identificazione containers e carri ferroviari con connessa manutenzione in garanzia per 36 mesi e servizi correlati, in esecuzione della piatta- forma logistica integrata della Regione Friuli Venezia Giulia (riferimento GE 06-13)
Contratto n.
CIG 5505607A9D - CUP D22E09000000009
Tra
INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Direzio- ne e coordinamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità “INSIEL”, con sede legale in Trieste, Via San Xxxxxxxxx d’Assisi numero 43, iscrit- ta al Registro delle Imprese di Trieste al numero, codice fiscale e partita IVA 00118410323 e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, in persona del
, giusta procura di data
, rep. N.
del notaio
, munito dei ne-
cessari poteri per il compimento del presente atto;
e
, di seguito per brevità "Fornitore”, con sede legale
in , , iscritta al Registro delle Imprese di
al numero , codice fiscale
, partita IVA , al R.E.A. al n.
e indirizzo PEC in persona di
, nato a il , il quale interviene nella
sua qualità di , munito dei necessari poteri per il
compimento del presente atto;
Premesso che
1. in data , INSIEL ha bandito una gara d’appalto con proce-
dura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di un sistema di controllo accessi tramite la lettura automatica di targhe, targhe merci perico- lose, identificazione containers e carri ferroviari con connessa manutenzione in garanzia per 36 mesi e servizi correlati, in esecuzione della piattaforma lo- gistica integrata della Regione Friuli Venezia Giulia;
2. il Fornitore ha presentato offerta nell’ambito della suddetta gara;
3. il Fornitore è risultato, con determinazione del di Insiel di data
aggiudicatario definitivo della suddetta gara;
4. il Fornitore ha adempiuto agli obblighi imposti dal Disciplinare di gara relativi alla documentazione da fornire, entro i termini imposti;
5. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art.
1353 del Codice Civile in relazione all’esito delle verifiche di cui al Libro II “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” del D. Lgs. 159/2011 qualora le stesse non fossero ancora state concluse dalla Prefet- tura competente;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un sistema di controllo accessi tramite la lettura automatica di targhe, targhe merci pericolose, identificazione containers e carri ferroviari con connessa manutenzione in garanzia per 36 mesi e servizi correlati, in esecuzione della piattaforma logistica integrata della Regione Friuli Venezia Giulia il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico al capi- tolo 3 “Oggetto della fornitura”.
Il Fornitore si impegna ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai seguenti documenti che, sottoscritti da INSIEL e dal Fornitore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente allegati:
allegato 1: Capitolato Tecnico di gara
allegato 2: Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta allegato 3: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta
allegato 4: Garanzia fideiussoria di cui all’ Articolo 17 – Garanzia fideiussoria del presente contratto
allegato 5: Polizze assicurative di cui all’Articolo 18 - Polizza assicurativa del pre- sente contratto
Articolo 3 – Integrazione della fornitura
INSIEL si riserva il diritto di richiedere al Fornitore, ai sensi del comma 5 lett. b) dell’art.57 del D. Lgs. 163/2006, l’aumento delle forniture e dei servizi correlati inerenti l’oggetto del contratto fino ad un massimo di € 240.000,00 (Euro tdue- centoquarantamila/00), entro i 3 (tre) anni successivi alla data di stipula del con- tratto.
Articolo 4 – Modalità di fornitura e prestazione dei servizi
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Tec- nico, in particolare dal capitolo 3 “Oggetto della fornitura”, dal capitolo 4 “Monito-
raggio e tracciabilità targhe e containers”, dal capitolo 5 “Postazioni di monitorag- gio” , dal capitolo 6 “Specifiche quantitative del fabbisogno” , dal capitolo 7 “Ser- vizi” e quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di of- ferta.
Articolo 5 – Servizio di avviamento e affiancamento all’avvio
Articolo 6 – Durata dei servizi di manutenzione in garanzia e di assistenza
Articolo 7 – Consegna
Il Fornitore, a partire dalla data indicata in specifico Ordine di servizio, dovrà ri- spettare le seguenti tempistiche:
- progetto esecutivo (relazione descrittiva degli impianti e degli allestimenti) e piano di lavoro: consegna entro 30 (trenta) giorni, secondo modalità e tempi previsti al paragrafo 6.1.4 “Tempi di consegna e realizzazione” del Capitolato Tecnico di cui all’allegato 1 del presente contratto;
- apparecchiature e strumenti hardware e software: consegna entro 75 (settan- tacinque) giorni così come previsto al capitolo 3 “Cronoprogramma”
dell’Offerta Tecnica di cui all’allegato 2 del presente contratto;
- installazione, posa in opera (chiavi in mano) e collaudo completo del sistema entro 180 (centottanta) giorni, così come previsto al paragrafo 3 “Cronopro- gramma” dell’Offerta Tecnica di cui all’allegato 2 del presente contratto.
Articolo 8 – Collaudo
Il collaudo delle apparecchiature installate presso ciascuna postazione di monito- raggio ed il collaudo finale di tutto il sistema di monitoraggio dovrà accertare il regolare funzionamento dell’hardware e del software oggetto dell’appalto. Al ter- mine delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale di collaudo; qualo- ra dal verbale di collaudo risulti che il Fornitore abbia completamente e regolar- mente eseguito le prestazioni contrattuali il direttore dell’esecuzione del contratto potrà emettere il certificato di verifica di conformità, previa conferma del respon- sabile del procedimento; il Certificato verrà quindi trasmesso per la sua accetta- zione al Fornitore che dovrà sottoscriverlo nel termine di quindici giorni dal ricevi- mento dello stesso.
Nel caso di contestazione da parte di Insiel, il Fornitore dovrà a sua cura e spese provvedere all’eliminazione di vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate entro il termine di 7 giorni lavorativi successivi a quello dell’invio della contestazione.
Si richiama altresì quanto previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 8.1 “Col- laudo delle apparecchiature e rilascio del certificato di verifica di conformità”.
Articolo 9 – Responsabili per le attività contrattuali
I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente contratto so- no:
- per il Fornitore:
- per INSIEL: in qualità di Direttore
dell’esecuzione del contratto
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di Direttore dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alla fornitura ed ai servizi oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunica- zioni tra le parti.
Articolo 10 – Modalità di erogazione
Articolo 11 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto, al corrispettivo massimo, omnicomprensivo, incluse eventuali trasferte,
pari a €
(Euro
/00), al netto di IVA, di cui € 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; tali oneri sa- ranno riconosciuti con la prima fatturazione.
L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsio- ne dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.
Il Fornitore potrà emettere fattura secondo le seguenti modalità:
- 30% del valore offerto ed aggiungendo gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso previo ottenimento del Certificato di conformità a seguito di regolare presentazione del progetto esecutivo – relazione descrittiva degli impianti e degli allestimenti con relativo piano di lavoro e cronoprogramma, come de- scritto nel paragrafo 6.1.4 “Tempi di consegna e realizzazione” del Capitolato Tecnico corredato dalla documentazione prevista in materia di Sicurezza sul lavoro.
- 10% dell’ammontare offerto a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità ad avvenuto completamento dell’allestimento di ciascuna posta- zione di monitoraggio (totale 50% dell’ammontare offerto – – varco 1, varco 4, arco ferroviario, varco Rola, varco Fernetti).
- 10% dell’ammontare offerto a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità ad attività concluse e definitive dell’intera fornitura;
- 1% dell’ammontare offerto al termine di ogni semestre dell’anno di garanzia (primi 12 mesi),
- 2% del valore offerto al termine di ciascun semestre dei 24 mesi successivi con fatturazione posticipata semestrale (totale complessivo 10% del valore offerto).
Sull’importo progressivo delle prestazioni verrà operata una trattenuta dello 0.5% ai sensi del co. 3 dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010.
La fatturazione dovrà essere inviata ad Insiel SpA – Ufficio Acquisti, Xxx Xxx Xxxx- xxxxx 00 Xxxxxxx.
Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente banca- rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu- nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la sede legale di
Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capi- tolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo.
Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero
CIG 5505607A9D , il numero di contratto Insiel e la seguente de-
Articolo 12 - Obblighi del fornitore e clausole di manleva da responsabilità
Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo stesso Fornitore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
Il Fornitore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favo- re dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impe- gna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è sogget- to.
In ogni caso, il Fornitore manleva INSIEL da eventuali oneri derivanti da problema- tiche connesse alla qualificazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori del Forni- tore impegnati nell’esercizio del servizio, nonché relative al trattamento retributi- vo, previdenziale, assicurativo e fiscale dei medesimi, anche in relazione all’obbligo
di solidarietà tra appaltante e appaltatore previsto dal D. LGS. 276/2003 e s.m.i.. Il Fornitore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o co- munque richieste dalla particolarità del lavoro.
Il Fornitore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D. LGS. 09.04.2008 n.81 e successive modificazio- ni e integrazioni) e delle specifiche norme aziendali.
Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, desi- gnando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipen- denti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di INSIEL la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dal Fornitore.
Tutte le spese derivanti al Fornitore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Fornitore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi neces- sari, tecnici e amministrativi, per svolgere le attività oggetto del presente contrat- to, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato Articolo 11 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento.
INSIEL si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo.
In caso di violazione dei suddetti obblighi INSIEL avrà la facoltà di recedere dal
presente contratto senza alcun preavviso e con effetto immediato, senza corre- sponsione di risarcimento dei danni o di indennità e il Fornitore risponderà verso INSIEL di ogni conseguenza dannosa che in dipendenza di tale violazione le potes- se derivare. Resta però salva la facoltà di INSIEL di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione dei lavori sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a favore di INSIEL medesima in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.
Il Fornitore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizza- zione dell’oggetto del contratto, l’impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del con- tratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, do- cumenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati.
Articolo 13 – Adempimenti D. Lgs. 196/2003 e trattamento dei dati personali INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Pertanto le parti si atterranno alle indicazioni descritte nel seguito.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.LGS. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi
dell'articolo 4 del D. LGS. 30.06.2003 n.196.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riser- vatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telema- tici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. LGS.196/2003.
Articolo 14– Revisione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/2006 è prevista la revisione del corrispettivo. La revisione del corrispettivo, su motivata richiesta del Fornitore, è concessa sulla base di una istruttoria condotta da INSIEL.
La revisione avrà effetto a decorrere dalla data della sua comunicazione al Fornito- re.
Articolo 15 – Subappalto
Le parti si danno atto che il Fornitore si avvale / non si avvale della facoltà di affida- re in subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale i servizi oggetto del presente contratto, così come specificato dall'art. 118 comma 2 del D.Lgs 163/2006, come dichiarato in sede di offerta.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del For- nitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di INSIEL delle prestazio-
ni subappaltate.
Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subap- palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 D.Lgs. 163/2006 alle seguenti condizioni:
- Il Fornitore deve depositare presso INSIEL S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- Il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, co. 8 D.Lgs, 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussi- stenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'ar- ticolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altre- sì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei re- quisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata, nonché ancora la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all’ articolo 38 D.Lgs. 163/2006;
- non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previ- sti all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).
E' fatto obbligo al Fornitore, ai sensi dell'art. 118, co. 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via cor- risposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Articolo 17 – Garanzia fideiussoria
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria per Euro
( ) in favore di INSIEL costituita me-
diante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria N° emessa da
Articolo 18 - Polizza assicurativa
Il Fornitore, assumendosi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudicatario stes- so, quanto di INSIEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibi- li, anche se eseguite da parte di terzi dichiara di aver sottoscritto una polizza assi-
curativa con , autorizzata a ciò ai sensi di legge, che assicura la
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad INSIEL, alle Amministrazioni Pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché
ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, Polizza N° avente un
massimale RC Terzi di Euro per evento e per anno assicurato, un mas-
simale RCO di Euro
per sinistro e di Euro
per persona, per
evento e per anno assicurato con decorrenza e scadenza
Articolo 19 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 20 – Penali
Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Fornitore, INSIEL potrà applicare, nelle ipotesi di inadempimento parziale ovvero di ritardato adempimento, le penali previste e descritte di seguito:
- Fornitura apparecchiature: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna di cui al paragrafo 6.1.4 “Tempi di consegna e realizzazione” del Capitolato Tecnico, Insiel applicherà al Fornitore una penale di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).
- Fornitura della manutenzione in garanzia per 36 mesi e dei servizi correlati: per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di interven- to e di perfetto ripristino a regola d’arte di cui al paragrafo 7.3 “Assistenza e manutenzione ordinaria e correttiva hardware e software” del Capitolato Tec- nico, Insiel applicherà al Fornitore una penale di € 100 (Euro cento/00).
I termini sopra indicati terranno conto delle eventuali migliorie presentate dal For- nitore in sede di offerta.
Articolo 21 – Cessione dei crediti
Articolo 22 – Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso
Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite concederà al Fornitore, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certifica- ta PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà riso- luto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c.. INSIEL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare com- plessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dall’Articolo 20 – Penali, superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, presentata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, senza che la Società garante o il Forni-
tore possano porre alcun diniego, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, da comunicarsi con raccomandata A/R nelle ipotesi:
a) di accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti del Fornitore ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedu- re concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i credito- ri, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga inca- ricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del perso- nale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata del Contratto;
c) di violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornito- re su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL;
d) di conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti;
e) di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;
f) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedi- mento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I “Le misure di prevenzione” del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pub- blico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL, di subappal- tatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Insiel ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico inte- resse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso INSIEL sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene co- municato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL;
- delle spese sostenute dal Fornitore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle pre- stazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le presta- zioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL.
Insiel ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Forni- tore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle presta-
Articolo 23 – Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto ne- cessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto, con addebito dell’eventuale maggior costo al Fornitore.
Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
Articolo 24 – Subentro nel contratto
Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momen- to e per l’intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rappor- to contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiunti- vo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere
e con effetto pienamente liberatorio per INSIEL.
INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito all’intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Articolo 25 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informa- zioni relativi ad INSIEL o a qualsiasi altro ente pubblico di cui il Fornitore venisse a conoscenza in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente con- tratto. Il Fornitore si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti o note di qualsiasi atto o documento di INSIEL o a qual- siasi altro ente pubblico di cui sia eventualmente venuto in possesso.
Articolo 26 - Brevetti e diritti d'autore
INSIEL e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non assumono alcuna respon- sabilità nel caso in cui il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura og- getto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
Il Fornitore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'Estero di brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e di diritti d'autore promossa nei confronti di INSIEL e/o della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia in relazione ad Apparecchiature, in base al presente contratto, o in relazione al loro uso.
Il Fornitore si farà carico inoltre degli oneri per risarcimento dei danni a Terzi, per le spese giudiziali e per quelle di difesa sostenuti da INSIEL e/o da Regione Auto- noma Friuli Venezia Giulia, nonché degli oneri derivanti da transazioni stipulate da INSIEL e/o da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in accordo con il Fornitore. Nel caso in cui la fornitura di cui all’Articolo 1 – Oggetto costituisse oggetto di una azione per violazione di brevetti o diritti d'autore in Italia o all'Estero o, a parere del Fornitore, potessero diventarlo, il Fornitore a sua scelta e a sue spese potrà - fer- mo il diritto di INSIEL a prestazioni almeno equivalenti - modificare o sostituire la fornitura di cui all’Articolo 1 – Oggetto, ovvero ottenere per INSIEL e/o per la Re- gione Autonoma Friuli Venezia Giulia il diritto di continuare ad utilizzare la fornitu- ra, senza alcun onere aggiuntivo.
Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente con- tratto, ad eccezione di quelle che per legge competono ad INSIEL.
A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'e- sercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; conseguente- mente, in caso d’uso, al presente contratto verrà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il Fornitore dichiara che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’ art. 34, comma 35, del Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, a partire dal 01 gennaio 2013, verserà le spese sostenute
dalla scrivente stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara in oggetto e del relativo avviso di aggiudica- zione, ai sensi del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/06.
Articolo 28 - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pub- blica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di orga- nizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001
Il Fornitore garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai pro- pri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, sa- ranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in parti- colare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.
Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Fornito- re si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di INSIEL e nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: xxxx://xxx.XXXXXX.xx, sezione Chi Siamo, sottosezione Mission e Vision che il fornitore dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità.
Il Fornitore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni
Articolo 29 - Disposizioni antimafia
Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovran- no essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministra- zione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimen- ti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 30 – Disposizioni generali
Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quel-
le del Capitolato Tecnico.
Articolo 31 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente con- tratto, è esclusivamente competente il Foro di Trieste.
Trieste,
(Luogo) (Data)
INSIEL S.p.A. con socio unico Il Fornitore
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2– Durata del contratto
Articolo 3 – Integrazione della fornitura
Articolo 6 – Durata dei servizi di manutenzione in garanzia e di assistenza Articolo 7 – Consegna
Articolo 11 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
Articolo 12 - Obblighi del fornitore e clausole di manleva da responsabilità Articolo 14– Revisione dei corrispettivi
Articolo 16 – Responsabilità Articolo 17 – Garanzia fideiussoria Articolo 18 - Polizza assicurativa
Articolo 19 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010 Articolo 20 – Penali
Articolo 21 – Cessione dei crediti
Articolo 22 – Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso Articolo 23 – Esecuzione in danno
Articolo 24 – Subentro nel contratto Articolo 26 - Brevetti e diritti d'autore
Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Articolo 28 - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001
Articolo 29 - Disposizioni antimafia Articolo 30 – Disposizioni generali Articolo 31 – Foro competente
(Luogo) (Data)
Il Fornitore