CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
Ex art. 5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Premesso che con propria deliberazione n. ….. del ottobre 2014,
la Giunta Comunale ha deliberato di concedere in locazione l’unità immobiliare sita in Canale d’Agordo, via Roma n. 20, piano secondo, lato est;
l’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno ……. del mese di
……………………, presso la sede municipale del Comune di Canale d’Agordo, sono presenti i Signori:
- Xxxxxxxx XXXXXXX, nato a Belluno il 5 novembre 1960, Responsabile Ufficio Tecnico, che interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse, del Comune di Canale d’Agordo, C.F.-P.I. 00173090259, di seguito denominato locatore;
- Xxxxxxxx XXXXXXX, nato a Belluno (BL), il 20 agosto 1968, residente in SOVERZENE via Dolada n.40, C.F. SCC MRZ 68M20 A757R, di seguito denominato conduttore;
i quali di comune accordo convengono e pattuiscono quanto segue.
I1 locatore, come sopra rappresentato, CONCEDE IN LOCAZIONE al conduttore che accetta un immobile di proprietà del Comune di Canale d’Agordo adibito ad uso abitativo nel fabbricato denominato “Casa del popolo”. L’unità immobiliare - composta di n. 4 vani, oltre servizi e accessori - è situata in Canale d’Agordo, via Roma n. 20, piano secondo, lato est. L’unità immobiliare è identificata catastalmente come segue:
Foglio 16, Particella 30, Subalterno 4, Categoria A/2, Consistenza 5,
Rendita 387,34.
Il locatore concede in locazione l’immobile in oggetto al conduttore, al fine di consentire a quest’ultimo un adeguato svolgimento dell’incarico di segretario comunale presso la Segreteria convenzionata fra i Comuni di Canale d’Agordo e Voltago Agordino, in considerazione dell’estrema variabilità degli orari di servizio previsti e della necessaria presenza del segretario, per le proprie funzioni di assistenza tecnico-giuridica e verbalizzanti, nelle sedute serali degli organi di governo dell’Ente.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) il contratto di locazione è stipulato per il periodo dal 01 novembre 2014 al 30 giugno 2016, allorché cesserà senza necessità di disdetta alcuna. Le parti si danno fin d’ora atto della possibilità di rinnovare le presenti pattuizioni qualora permanga l’esigenza abitativa del conduttore;
2) il locatore ed il conduttore confermano fin d’ora l’esistenza di una causa giustificativa sottesa alla stipula del presente contratto di natura transitoria, consistente nel rapporto di servizio instaurato dal locatario nei confronti del Comune di Canale d’Agordo. Le parti escludono pertanto la riconducibilità del contratto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998. Resta altresì escluso che il conduttore abbia diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito ex art.3, comma 3 della predetta Legge;
3) Le parti concordano espressamente che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore ha l’esigenza di abitare l’immobile per
ragioni di servizio per un periodo attualmente stimato in circa 18 mesi;
4) il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della data di effetto;
5) l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e di suoi eventuali ospiti temporanei. Resta esclusa la successione nel contratto ex art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
6) il conduttore non potrà sublocare in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;
7) Le Parti pattuiscono il canone per l’intera durata della locazione in euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), da pagarsi in 18 rate mensili uguali posticipate, ciascuna dell’importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), entro i primi 5 giorni di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ovvero con versamento diretto sul conto corrente bancario intestato a Tesoreria Comunale — Istituto di Credito Val di Fassa ed Agordino, sede di Canale d’Agordo IBAN IT 48 H 03599 01800 000000125318. Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è stato determinato in considerazione della temporaneità della locazione, dello stato e della parzialità dell’utilizzo dell’immobile;
8) il pagamento del canone o di quant’altro dovuto per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce in mora il conduttore,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n. 392 e fatta salva l’eventuale compensazione con importi anticipati dal conduttore a titolo di spese straordinarie sull’immobile. In caso di mancato pagamento di una singola rata del canone di locazione il Responsabile del Servizio Finanziario comunicherà al conduttore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione della situazione debitoria, scaduto il quale si procederà con ingiunzione fiscale, ex X.X. 000/0000;
9) il conduttore dovrà consentire al locatore l’accesso all’unità immobiliare, nonché ai suoi incaricati qualora gli stessi ne abbiano motivata ragione;
10) il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare oggetto di locazione e di averla trovata adatta all’uso convenuto e di averla presa in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi, da tale momento, della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il normale deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini;
11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Le parti si danno atto che le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore ma che potranno essere sostenute dal conduttore, con diritto di rimborso ovvero di compensazione rispetto ai canoni dovuti, da parte del conduttore medesimo;
12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per
i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
13) il locatore rinuncia a ricevere dal conduttore alcun deposito cauzionale a garanzia dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale;
14) per gli oneri accessori le parti si danno atto che in ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese — in quanto esistenti — relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, relative al riscaldamento nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spese effettuate;
15) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentirne la visita una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi;
16) il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato, da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392;
17) il presente contratto è sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese sono ripartite in egual misura fra locatore e conduttore, salvo le spese di bollo ad esclusivo carico del conduttore;
18) agli effetti del presente contratto e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge fin d’ora domicilio nei locali a lui locati ovvero presso
l’ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato;
19) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto;
20) Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
21) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione;
22) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ed al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, di cui alla L. n. 431/1998, alle disposizioni del Codice Civile, alla legge 27 luglio 1978 n. 392, alle norme vigenti ed agli usi locali;
23) per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto risulta competente il Foro di Belluno. Letto, approvato e sottoscritto in Canale d’Agordo.
Il locatore Il conduttore
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11),
12), 13), 18), 19), 21) e 23).
Il locatore Il conduttore