POLITECNICO DI MILANO
POLITECNICO DI MILANO
PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO DI GARA UFFICIOSA DELLA FORNITURA DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EVOLUTIVA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI/GAS DI MARCA NOTIFIER IN ESERCIZIO AL POLITECNICO DI MILANO.
CIG Z9513D48EF
Area Gestione Infrastrutture e Servizi
INDICE
Art. 1 - Oggetto della fornitura 3
Art. 2 - Importo della fornitura 3
Art. 3 - Tempi, luoghi di consegna e penali 3
Art. 4 - Riservatezza. 4
Art. 5 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 4
Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari 4
Art. 7 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 4
Art. 8 - Foro competente 5
Art. 9 - Trattamento dati 5
Art. 10 - Normativa anticorruzione 5
Art. 1 ‐ Oggetto della fornitura
La fornitura di componenti per la manutenzione straordinaria ed evolutiva degli impianti rilevazione fumi/gas di marca Notifier in esercizio al Politecnico di Milano.
QTA | MARCA | MODELLO | DESCRIZIONE |
2 | NOTIFIER | AM2000N | CENTRALE RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA 2 LOOP |
1 | NOTIFIER | AM4000N | CENTRALE RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA 4 LOOP |
6 | NOTIFIER | AM6000N.4 | CENTRALE RIVELAZIONE FUMI ANALOGICA 4 LOOP |
7 | NOTIFIER | LIB600N | SCHEDA D'ESPANSIONE 4 LOOP |
7 | NOTIFIER | SIB600‐OEM | SCHEDA RS232/485 CON PROTOCOLLO CEI/ABI |
17 | NOTIFIER | LCD600N | DISPLAY LCD PER CENTRALI AM2000, AM4000, AM6000 |
1 | NOTIFIER | LCD600T | DISPLAY LCD PER CENTRALI AM4000‐G |
Art. 2 ‐ Importo della fornitura
Il prezzo presunto, stimato e non garantito posto a base dell’offerta è fissato in € 38.700,00 + IVA.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.formulerà l’offerta avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull’esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
Art. 3 ‐ Tempi, luoghi di consegna e penali
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro 10 giorni senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: 8.30 – 13.00 e 14.00 – 18.00 esclusi i giorni festivi. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati.
I materiali saranno consegnati al seguente indirizzo previo contatto telefonico Sig./Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx oppure Xxxxxxx Xxxxxxxx
Telefono: 0000000000 / 0000000000
Cellulare: - / 0000000000
Mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx / xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx Edificio n. 2
Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx
La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e non la semplice consegna piano strada.
Per ogni giorno di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 giorni indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5
dell’art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r. e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta. Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche - da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta
Art. 4 ‐ Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornitale dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla Committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Art. 5 ‐ Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
Le fatture elettroniche dovranno riportare il seguente codice IPA: UFZCNJ.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'attestazione di regolarità del servizio prestato e presentazione di regolare fattura.
Art. 6 ‐ Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
Art. 7 ‐ Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Art. 8 ‐ Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 9 ‐ Trattamento dati
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dalla ditta appaltatrice sono trattati dal Politecnico di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare in questione è il Politecnico di Milano.
Art. 10 ‐ Normativa anticorruzione
Il Fornitore, firmando digitalmente il presente disciplinare, dichiara contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano e il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 62/2013, il fornitore si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.