INDICE
Nota informativa
marzo 2014
Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro
Incentivi a sostegno dei
INDICE
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ pag. 2
contratti di solidarietà
L’AVVISO PUBBLICO PER pag. 3 L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Beneficiari pag. 3
Assegnazione e liquidazione del contributo
pag. 3
Provincia di Milano, Unione Confcommercio Milano, Associazioni imprenditoriali e dei
Requisiti pag. 3
Finanziamento pag. 4
Comitato di pilotaggio pag. 4
lavoratori sottoscrivono un Protocollo per il sostegno ai contratti di solidarietà
Termine e modalità di presentazione delle domande Xxxxxxx e modalità di presentazione delle domande
pag. 4
pag. 4
Al fine di incoraggiare azioni in grado di sostenere l’occupazione, nonché l’attività aziendale, la Provincia di Milano, Unione Confcommercio Milano con altre Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto il 28 febbraio 2014 un Protocollo d’Intesa per il sostegno dei contratti di solidarietà.
Con tale Protocollo le Parti intendono incentivare, in via sperimentale, attraverso l’erogazione di un contributo, l’utilizzo dei contratti di solidarietà al fine di creare le condizioni per lo sviluppo e la continuità dell’attività di tutti i datori di lavoro presenti sul territorio provinciale con riferimento prioritario alle micro e piccole imprese, contrastando così la perdita dei posti di lavoro.
A seguito della sottoscrizione del Protocollo, la Provincia di Milano ha pubblicato un Avviso pubblico contenete le condizioni e le modalità per la fruizione del contributo.
A CHI RIVOLGERSI pag. 5
PROCEDURA pag. 6
SCHEDA CdS Tipo A pag. 7
SCHEDA CdS Tipo B pag. 8
Tale iniziativa si affianca a quella di Regione Lombardia che a seguito dell’approvazione della Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 21 “Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà” (Lavoronews n.79 del 31.12.2013) sta definendo la delibera che approva i criteri generali. Il decreto attuativo e la pubblicazione del bando saranno portati a conoscenza delle aziende associate attraverso la newsletter.
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale che, a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, permette di ridurre l’orario di lavoro a fronte del mantenimento dell’occupazione.
La disciplina dei contratti di solidarietà si applica:
a) alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art.1, L. 863/84) – c.d. Tipologia A;
b) alle aziende che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 5, L. 236/1993) nonché alle aziende artigiane – c.d. Tipologia B.
Al lavoratore interessato dal contratto di solidarietà viene erogata dall’INPS una quota della retribuzione persa.
Le fonti normative che regolano i contratti di solidarietà sono divere in base al settore di appartenenza e della dimensione occupazionale dell’azienda.
In estrema sintesi per le aziende di cui alla precedente lettera a) la disciplina è prevista dal Decreto Legge del 30 ottobre 1984, n. 726 “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863; mentre per le imprese di cui alla lettera b) occorre fare riferimento al Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per un approfondimento si vedano le tabelle allegate.
L’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
BENEFICIARI
Beneficiari sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato, dipendenti da datori di lavoro con sede operativa in Provincia di Milano che hanno stipulato/rinnovato - a decorrere dal 1° aprile 2014 - un contratto di solidarietà.
Sono esclusi dai benefici i dirigenti.
La priorità nell’assegnazione delle risorse è data alle micro e piccole imprese, anche artigiane.
Il contributo dovrà essere versato dal datore di lavoro al lavoratore interessato dalla riduzione oraria a seguito di sottoscrizione/rinnovo di un contratto di solidarietà.
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo massimo erogabile per contratto di solidarietà e per singolo lavoratore è pari a 100 € mensili per un massimo di 12 mesi.
Il contributo sarà assegnato, sulla base dell'ordine di arrivo delle domande ed in base alle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal “Comitato di Pilotaggio”. in ogni caso, verrà data priorità alle micro e piccole imprese anche artigiane, così come stabilito nel Protocollo di intesa.
Il contributo verrà erogato dalla Provincia al datore di lavoro, che, a sua volta, dovrà riversarlo al lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro.
In caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale il contributo sarà riproporzionato nonché, in caso di contratto a tempo determinato, il contributo sarà pari alla durata dello stesso nel limite massimo di 12 mesi.
REQUISITI
I datori di lavoro dovranno:
✓ avere sede operativa in Provincia di Milano;
✓ aver stipulato l'accordo sindacale per l'applicazione del contratto di solidarietà, il quale dovrà avere i contenuti previsti dalla normativa vigente;
✓ aver sottoscritto/rinnovato il contratto di solidarietà a decorrere dal 1/4/2014;
✓ essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali/assicurativi dei dipendenti;
✓ non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
✓ rispettare le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
✓ rispettare integralmente i CCNL applicati e i contratti collettivi aziendali e/o territoriali;
✓ essere in regola, laddove previsti dalla normativa, con gli obblighi di assunzione di soggetti con disabilità ai sensi della L. 68/1999;
✓ non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia;
✓ non essere sottoposto a misure giudiziarie o amministrative che limitano la possibilità giuridica di contrattare con la Pubblica amministrazione.
FINANZIAMENTO
La Provincia di Milano ha stanziato per l’iniziativa € 100,000 (centomilaeuro) e con successivi atti, se esaurite le risorse, potrà rifinanziare l'intervento con ulteriori stanziamenti.
I contributi previsti non si configurano come “ Aiuti di Stato” in regime di “ de Minimis” ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE n. 379 del 28/12/2006, in quanto il contributo è rivolto al lavoratore.
COMITATO DI PILOTAGGIO
E’ costituito un Comitato di pilotaggio composto dalle Parti firmatarie del Protocollo d’Intesa, per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulle domande pervenute, dell'ammissione, nonché del relativo monitoraggio.
Il Comitato si riunisce al bisogno e non oltre due mesi, valuta le domande pervenute, redige formale graduatoria e attribuisce le risorse disponibili in maniera coerente con quanto stabilito nel Protocollo.
Il Comitato potrà richiedere integrazioni che dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato, in difetto la domanda verrà respinta.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate dal 1° aprile 2014 e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie previste e, comunque non oltre il 31/12/2014.
Le domande devono essere trasmesse alla Provincia di Milano al seguente indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
In seguito all’accoglimento della domanda il datore di lavoro deve presentare formale richiesta di liquidazione del contributo all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Nella domanda di liquidazione deve essere inserita una dichiarazione del datore del lavoro nella quale si impegna a trasferire le somme percepite a titolo di contributo dalla Provincia di Milano ai lavoratori interessati dall’applicazione del contratto di solidarietà, con le retribuzioni di competenza. In difetto la Provincia adotterà le azioni per il recupero delle somme non trasferite al lavoratore.
Ogni datore di lavoro può beneficiare del contributo con riferimento ad un solo contratto di solidarietà.
A CHI RIVOLGERSI
⮚ PER INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO
DIREZIONE SINDACALE – WELFARE – SICUREZZA SUL LAVORO
Servizi di assistenza al mercato del lavoro ed amministrazione del personale
Tel: 00.000.000
⮚ PER INFORMAZIONI PER LA SOTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO SINDACALE DIREZIONE SINDACALE – WELFARE – SICUREZZA SUL LAVORO
Servizi Sindacali per il Commercio e Servizi e per il Turismo
Tel: 00.0000.000
PROCEDURA
Procedura:
1. L’azienda avente diritto presenta la domanda alla Provincia di Milano;
2. Sulla base alle risorse disponibili e delle priorità la Provincia di Milano accoglie la domanda;
3. La Provincia di Milano eroga il contributo all’azienda;
4. L’azienda versa il contributo al lavoratore.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DI TIPO “A” LEGGE 863/1994 | |
Finalità | Mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. |
Destinatari | Aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS: - imprese commerciali con più di 50 dipendenti; - imprese di pulizie con più di 15 dipendenti; - imprese appaltatrici di mensa con più di 15 dipendenti. |
Lavoratori interessati | Tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione dei dirigenti e degli apprendisti. |
Riduzione orario | La riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile. Il contratto di solidarietà si intende idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. |
Durata | Massimo 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi. Si applica il limite dei 36 mesi nel quinquennio. |
Procedura | La sottoscrizione del contratto di solidarietà può avvenire sia al di fuori che nell’ambito di una procedura di mobilità. Se attivata la procedura di mobilità: • Fase sindacale (comunicazione alle OOSS dei lavoratori): La procedura di mobilità deve esaurirsi entro 45 giorni (termini dimezzati se gli esuberi sono < a 10 dip.); • Fase amministrativa (Provincia o ARIFL per più province): In caso di mancato accordo in fase sindacale. La procedura deve terminare entro 30 giorni (termini dimezzati se gli esuberi sono < a 10 dip.); L’iter procedurale deve concludersi con la stipula di un accordo di solidarietà al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori. |
Benefici a favore dei lavoratori | Per l’anno 2014 l’INPS integra il 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. |
Riduzione di orario | La riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile. |
Domanda | I datori di lavoro devono presentare presso il Ministero del Lavoro. |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DI TIPO “B” LEGGE 236/1993 | |
Finalità | Mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. |
Destinatari | Aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS: • imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità; • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali. |
Lavoratori interessati | Tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione dei dirigenti |
Riduzione orario | Per il Ministero del Lavoro il contratto di solidarietà si intende idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario non superi il 50% dell’orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti. |
Durata | Xxxxxxx 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. Si applica il limite dei 36 mesi nel quinquennio. |
Procedura | Se attivata la procedura di mobilità: • Fase sindacale (comunicazione alle OOSS dei lavoratori): La procedura di mobilità deve esaurirsi entro 45 giorni (termini dimezzati se gli esuberi sono < a 10 dip.); • Fase amministrativa (Provincia o ARIFL per più province): In caso di mancato accordo in fase sindacale. La procedura deve terminare entro 30 giorni (termini dimezzati se gli esuberi sono < a 10 dip.); L’iter procedurale deve concludersi con la stipula di un accordo di solidarietà al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori. |
Benefici a favore dei lavoratori | L’INPS integra il 25% della retribuzione persa. |
Benefici a favore delle imprese | L’INPS integra il 25% del monte retributivo non corrisposto a seguito della riduzione oraria. |
Riduzione di orario | La riduzione di orario va effettuata su base giornaliera, settimanale o mensile. |
Domanda | I datori di lavoro devono presentare presso la Direzione Territoriale del Lavoro apposita domanda. |