CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE - MERCATO LIBERO
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE - MERCATO LIBERO
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano il Contratto di Fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, salvo espressa deroga contenuta nelle Condizioni tecniche economiche di fornitura.
ART. 1 - Riferimenti normativi
1.1. Nell’ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
• Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98);
• Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (D. Lgs. 196/03);
• Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (Del. 138/04);
• Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003,
n. 229” (Codice del Consumo) e s.m.i, con particolare riferimento alla Parte III, Titolo III, Capo I del medesimo Codice del Consumo;
• Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
• Delibera ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS);
• Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
• Delibera ARERA ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11);
• Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/ eel) che ha approvato l’aggiornamento del Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
• Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
• Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 06 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 07 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas);
• Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e x.x.x. (Xxx. 000/0000/X/ xxx);
• Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com), che ha approvato Bolletta 2.0;
• Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE);
• Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com);
• Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com);
• Delibera ARERA 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
• Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);
• Delibera ARERA 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
• Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com);
• Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
• Delibera ARERA 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);
• Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
• Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 (D. Lgs. 101/2018);
• Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
• Delibera ARERA 712/2018/R/com del 27 dicembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2018 e s.m.i. (Del. 712/2018/R/com).
• Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e s.m.i. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);
• Delibera ARERA 566/2019/R/eel del 23 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 566/2019/R/eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIQE);
• Delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 568/2019/R/eel) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2020-2023 (TIC).
• Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);
• Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e s.m.i. (Del. 570/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG).
• Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 22 maggio 2020 e s.m.i. (Del. 167/2020/R/gas);
Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
ART. 2 - Definizioni
2.1. Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini: ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; CLIENTE Finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas e/o l’energia elettrica per gli usi previsti nella Proposta di fornitura; CLIENTE buon pagatore: CLIENTE Finale che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio; Misuratore o Contatore o Gruppo di Misura (GdM): apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del CLIENTE Finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: misuratore accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; misuratore parzialmente accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato; misuratore non accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; Contratto di Dispacciamento: il contratto con la società TERNA per il Servizio di Dispacciamento dell’energia elettrica; Contratto di Trasporto: il contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Distribuzione; Data di attivazione della fornitura: data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal CLIENTE; Deliberazione o Delibera: atto pubblico emanato dall’organo regolatore ARERA; Distributore o Distributore Locale: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale e/o dell’energia elettrica esercitato in concessione; Fornitore o GELSIA: Gelsia Srl con sede legale in Seregno (MB), Via Palestro n.33, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05970420963, capitale sociale di Euro 20.345.267,38 i.v., iscritta al n. 05970420963 – R.E.A. 1854004 nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza; Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e dell’energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti; Parti: il CLIENTE Finale e il Fornitore; Punto di Prelievo (POD): punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; Punto di Riconsegna (PDR): punto di fornitura di gas naturale presso cui è installato il contatore; Servizio di tutela GAS/maggior tutela EE: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA; SII: Sistema Informativo Integrato; Switching: sostituzione dell’utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo/ riconsegna.
ART. 3 - Oggetto del Contratto
3.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura al CLIENTE dell’energia elettrica e/o del gas naturale nel luogo e per gli usi indicati nella Proposta di Fornitura.
3.2. Le forniture di energia elettrica e di gas sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dalle Condizioni tecniche economiche richieste dal CLIENTE all’atto della Proposta di Fornitura che se derogatorie prevalgono sulle presenti Condizioni Generali, nonché dalle disposizioni, di carattere negoziale o tecnico imposte da leggi o provvedimenti delle autorità di settore che siano suscettibili di inserimento automatico nel Contratto. I rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ancorché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti autonomi tra loro.
ART. 4 - Perfezionamento ed efficacia del contratto
4.1. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Fornitore accetta mediante apposita comunicazione (Accettazione) la Proposta di Fornitura formulata dal CLIENTE. La somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella Nota Informativa, consegnata al CLIENTE finale all’atto della sottoscrizione della Proposta. Nel caso in cui la data effettiva di attivazione della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata da GELSIA e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il CLIENTE verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o PEC, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata.
4.2. Nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, il CLIENTE consumatore ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal Contratto senza penalità e senza motivazione alcuna entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto, utilizzando l’apposito modulo predisposto da GELSIA con le modalità in esso indicate o presentando una qualsiasi altra dichiarazione scritta a presso gli sportelli commerciali Gelsia, via posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, mediante invio postale all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al num. 0362/237136.
4.3. Le attività necessarie all’esecuzione del Contratto saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
4.4. Il Cliente consumatore ha comunque facoltà di richiedere a GELSIA, ai sensi degli artt. 50, co. 3, e 51, co. 8, del codice del Consumo, l’esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate da GELSIA, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da GELSIA per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il CLIENTE sarà altresì tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate da GELSIA le attività di avvio dell’esecuzione del Contratto per il quale il Cliente consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente consumatore, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da GELSIA per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE. Il Cliente consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all’attuale Fornitore che provvederà a richiedere l’esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l’eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 37.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 81.7 del TIQE.
4.5. L’eventuale modifica delle condizioni tecniche di fornitura è subordinata alla verifica di idoneità della rete da parte del Distributore locale e all’esecuzione dei necessari interventi tecnici, a seguito del versamento dei relativi contributi.
4.6. L’esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che a seguito della richiesta di switching formulata da GELSIA, questa non sia informata del fatto che:
• il Distributore gas abbia eseguito in passato, nei confronti del CLIENTE, precedenti interventi di interruzione dell’alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluti;
• il Distributore gas abbia promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
• il PDR rientri tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del Servizio di Default distribuzione;
• il POD (energia elettrica) rientri tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del Servizio di Salvaguardia;
• il CLIENTE richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso.
In questi casi non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
4.7. Nel caso di CLIENTE di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, GELSIA si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso GELSIA sarà informata in merito a:
• (GAS) accessibilità o meno del PDR;
• (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
• (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell’intervento di sospensione della fornitura per morosità;
• (GAS/EE) se per il PDR/POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
• (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata da GELSIA;
• (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata da GELSIA.
A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, GELSIA si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al CLIENTE; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
4.8. Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture, entrambe richieste dal CLIENTE (GAS o EE), il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni relative alla medesima, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere con le modalità e i termini di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni generali di Fornitura.
ART. 5 - Durata del contratto - Rinnovo - Recesso
5.1. Il Contratto ha durata a tempo indeterminato.
5.2. Nel caso di cambio Fornitore, la fornitura avrà inizio entro 6 mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Nel caso di voltura (cambio di intestatario del contratto) le forniture avranno inizio in corrispondenza della data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Nel caso di voltura o subentro GELSIA non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). GELSIA potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. In presenza di tale dichiarazione, GELSIA nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. GELSIA potrà rifiutare la voltura quando: i) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura: ii) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti della medesima GELSIA su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura.
5.3. All’approssimarsi della data di scadenza delle condizioni economiche previste dalle Condizioni tecniche economiche di fornitura, e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, GELSIA comunicherà per iscritto al CLIENTE le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo. Il CLIENTE, qualora non intenda accettarle, potrà recedere senza oneri dal Contratto, con le modalità e termini previsti dal successivo comma 5.4 del presente articolo. In assenza di recesso del CLIENTE, il Contratto si rinnova alle nuove condizioni economiche comunicate, che si intenderanno a tutti gli effetti accettate dal CLIENTE stesso. In mancanza della predetta comunicazione da parte di GELSIA, continueranno ad applicarsi, in sede di rinnovo contrattuale, le condizioni economiche vigenti alla scadenza del loro periodo di validità.
5.4. Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all’Allegato A2 alla Del. 783/2017/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con GELSIA.
5.5. Nel caso in cui il CLIENTE non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.
5.6. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il CLIENTE finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l’accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali GELSIA si riserva di richiedere l’intervento di interruzione dell’alimentazione del PDR.
5.7. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al CLIENTE, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del CLIENTE. In particolare, in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il CLIENTE receda limitatamente ad una sola fornitura, GELSIA si riserva di recedere anche dall’altra nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola.
ART. 6 - Condizioni economiche di fornitura
6.1. I corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sono indicati nelle Condizioni tecniche economiche di Fornitura.
6.2. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti dalle Delibere ARERA o da provvedimenti di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
6.3 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore di GELSIA di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota fissa previsto dal TIV per il servizio di maggior tutela elettrica. Inoltre verrà addebitato qualsiasi altro costo applicato dal distributore locale gas o elettrico per le prestazioni richieste dal CLIENTE. A titolo esemplificativo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura, disattivazione/riattivazione a seguito di morosità, variazione di potenza.
ART. 7 - Servizi di trasporto e dispacciamento (sola fornitura di energia elettrica)
7.1 Il CLIENTE conferisce mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. a GELSIA affinché questa stipuli, in nome proprio e per conto del CLIENTE, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con TERNA relativamente al Punto di Prelievo.
7.2 Il mandato si intende conferito a GELSIA con attribuzione alla stessa della facoltà di cui all’art. 1717 c.c. di sostituire a sé un terzo, avente gli stessi o più limitati poteri, nell’esecuzione del mandato.
7.3 Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire tutti i documenti utili e necessari a tale scopo e autorizza GELSIA a sottoscrivere le condizioni tecniche relative al servizio di trasporto fornite dal Distributore locale. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e cesserà alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del Contratto di Fornitura.
7.4 Il CLIENTE si impegna a porre in essere quanto richiesto e necessario ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell’erogazione dei relativi servizi di rete da parte dei competenti gestori.
7.5 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tec- nici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera GELSIA stessa da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili a GELSIA e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
7.6 Non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenzialità massima installata se non previa autorizzazione da parte del Distributore. In ogni caso, il CLIENTE risponde di tutti gli eventuali danni arrecati a GELSIA medesima e/o a terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza.
7.7 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. GELSIA non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.
ART. 8 - Apparecchi di misura - Verifiche - Tentativi di lettura
8.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione del contatore, nonché della raccolta della misura.
8.2 La rilevazione dei consumi avverrà mediante telettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura periodica del contatore da parte del Distributore locale. Il CLIENTE deve consentire al Distributore l’accesso a tali apparecchiature per la loro verifica, sostituzione, spostamento, per la lettura e ogni altro intervento previsto dalla normativa vigente.
8.3 Le parti possono richiedere al Distributore locale in contraddittorio la verifica del gruppo di misura. Se dalla verifica risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, il Distributore locale provvederà alla ricostruzione dei consumi. A seguito di ricostruzione dei consumi GELSIA provvederà ad emettere i relativi conguagli. Se dalla verifica richiesta dal CLIENTE il gruppo di misura risultasse regolarmente funzionante il costo dell’intervento sarà addebitato al CLIENTE.
8.4 I tentativi di lettura sono effettuati a cura del Distributore locale secondo le frequenze minime previste dalla normativa vigente, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
Con riferimento alla fornitura di energia elettrica la frequenza dei tentativi di lettura è:
• almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
• almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
• giornaliera per POD dotati di misuratori 2G.
Con riferimento alla fornitura gas, nel caso di PDR non dotati di smart meter la frequenza è fissata in:
• 1 (un) tentativo di raccolta l’anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
• 2 (due) tentativi di raccolta l’anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• 3 (tre) tentativi di raccolta l’anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Con riferimento alla fornitura gas, nel caso di PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
8.5 È facoltà del CLIENTE titolare di PDR non dotato di smart meter e/o POD monorario trasmettere a GELSIA l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia, nell’ambito della finestra temporale indicata da GELSIA in bolletta. Il CLIENTE titolare di PDR dotato di smart meter e/o POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale. GELSIA comunicherà al CLIENTE l’eventuale non validità del dato di autolettura.
8.6 In caso di mancata lettura di un misuratore di gas naturale non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze di raccolta sopra previste, GELSIA fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al CLIENTE sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore competente. In caso di mancata lettura di un misuratore accessibile entro i termini suddetti, GELSIA riconoscerà al CLIENTE un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, ed in ogni caso a seguito del riconoscimento dello stesso indennizzo da parte del Distributore locale.
ART. 9 - Oneri fiscali
9.1 Ai sensi del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 le prestazioni di cui al Contratto sono effettuate nell’esercizio d’impresa e sono quindi assoggettate a IVA.
Sono a carico del CLIENTE tutti i diritti e le imposte, fra i quali IVA, imposte erariali di consumo e addizionali che GELSIA è tenuta a pagare all’Amministrazione finanziaria e agli enti locali in relazione alle forniture.
Le aliquote e gli importi relativi alle suddette imposte attualmente applicati sono pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
9.2 Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o di GELSIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge.
9.3 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE deve presentare a GELSIA la documentazione comprovante il diritto al beneficio. In ogni caso il CLIENTE è unico responsabile della veridicità ed esattezza delle dichiarazioni effettuate e si impegna a tenere indenne e a manlevare GELSIA da ogni responsabilità sulla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate e a rimborsare prontamente a GELSIA qualsiasi somma, incluse eventuali sanzioni, che la stessa fosse tenuta a pagare all’Amministrazione Finanziaria o agli Enti locali in conseguenza di errori, reticenze o inesatte dichiarazioni attribuibili al CLIENTE.
ART. 10 - Fatturazione - Pagamenti
10.1 La fattura viene di norma inviata in formato cartaceo, salvo i casi in cui il CLIENTE abbia espressamente richiesto la messa a disposizione mediante strumento elettronico. In tal caso, il CLIENTE avrà l’onere di stampare la fattura stessa.
10.2 La fatturazione dei consumi avviene secondo la seguente frequenza:
a) bimestrale per:
• PDR per i quali non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero con consumo di gas fino a 5.000 Smc/anno;
• POD domestici e non domestici connessi in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
b) mensile per:
• PDR per i quali non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero con consumi superiori a 5.000 Smc/a;
• PDR per i quali è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero indipendentemente dal livello di consumo annuo di gas;
• POD non domestici connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Ciascuna fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
10.3 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal CLIENTE finale, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, oggetto di ricalcolo in occasione della successiva lettura messa a disposizione dal Distributore (o autolettura validata). La stima dei consumi viene determinata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia considerando convenzionalmente costante il consumo giornaliero. Tale metodologia è utilizzata da GELSIA anche nel caso di variazione dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti in un dato periodo.
10.4 Ove previsto nella Proposta di fornitura, il CLIENTE potrà ricevere un’unica fattura per entrambe le forniture.
10.5 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
• il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
• l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
Nel caso di PDR per i quali non è obbligatoria la rilevazione mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter) e/o POD monorari il CLIENTE ha la possibilità di effettuare l’autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura da parte del Distributore.
10.6 Nell’ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni il CLIENTE sarà informato in fattura e potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità:
• presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione;
• mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.
10.7 Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse, secondo la modalità scelta dal CLIENTE tra quelle indicate nella Proposta di Fornitura.
10.8 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti di GELSIA, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il CLIENTE abbia presentato un reclamo scritto.
ART. 11 - Ritardato pagamento - Rateizzazione
11.1 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE è tenuto a corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora, maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla data dell’effettivo pagamento e calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le eventuali spese sostenute da GELSIA per il recupero del proprio credito. Il CLIENTE buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
11.2 In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza indicato in bolletta, GELSIA si riserva di avviare le procedure previste in caso di morosità.
11.3 Il CLIENTE servito nel mercato libero è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta fatta salva la possibilità, ai sensi della Del. 463/2016/R/com, di ottenere la rateizzazione nei casi di:
a) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
b) fatturazione di importi anomali così come previsti dal TIQV, diversi dai casi descritti agli artt. 13bis.2 TIV lettere a), b) e c), e 12bis.2 TIVG lettere a), b) e c).
11.4 Il CLIENTE servito nel mercato libero ha la possibilità di ottenere la rateizzazione anche qualora titolare di bonus sociale GAS e/o EE secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. con riferimento a:
• fatture che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione;
• fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.
11.5 Nel caso di CLIENTE titolare di bonus sociale GAS il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
11.6 Nel caso di CLIENTE titolare di bonus sociale EE il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
11.7 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile ed è concessa solo se richiesta dal CLIENTE entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.
11.8 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
11.9 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:
• nei casi a), b) e c) degli artt. 11.4 e 11.5, almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
• nel caso a) dell’art. 11.3 e nel caso d) degli artt. 11.4 e 11.5, almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
• nel caso b) dell’art. 11.3 e nel caso e) degli artt. 11.4 e 11.5, al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.
11.10 Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il CLIENTE receda dal contratto per cambio Fornitore, GELSIA ha facoltà di richiedere al CLIENTE il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
11.11 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il CLIENTE un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del CLIENTE.
ART. 12 - Sospensione della fornitura
12.1 In caso di mancato pagamento di una bolletta entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento.
12.2 In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora (o, per le forniture di energia elettrica, almeno 25 giorni solari nel caso di riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile) e almeno e 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
12.3 L’eventuale avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione via fax al n. 0000.000000 oppure via mail all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
12.4 Prima della sospensione della fornitura di energia elettrica sarà effettuata dal Distributore locale, ove le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.
12.5 Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Le spese relative alla sospensione e alla riattivazione delle forniture sono a carico del CLIENTE nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore. Verranno inoltre addebitati al CLIENTE contribuiti per la gestione amministrativa delle pratiche di disattivazione e riattivazione della fornitura così come previsto all’art. 6.3.
12.6 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, GELSIA si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di richiedere conseguentemente al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso GELSIA sarà tenuta a trasmettere al distributore locale, se richiesti:
• copia delle fatture non pagate;
• copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del CLIENTE;
• copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il CLIENTE, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del CLIENTE;
• copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
• documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del CLIENTE.
12.7 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, GELSIA si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il CLIENTE. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456. C.c. e, conseguentemente, di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
12.8 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
12.9 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
12.10 GELSIA inoltre ha facoltà di procedere, senza alcun preavviso per forniture disalimentabili, all’immediata richiesta di sospensione delle forniture nei seguenti casi: a) accertato prelievo fraudolento; b) pericolo oggettivo; c) rottura dei sigilli del misuratore o manomissione dello stesso.
12.11 Decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE provveda al pagamento dell’insoluto, GELSIA si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
12.12 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dal precedente art. 12.1; b) qualora il CLIENTE finale abbia comunicato a GELSIA l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 12.3; c) qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da GELSIA e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora GELSIA non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal CLIENTE oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all’attribuzione al CLIENTE di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
12.13 Il CLIENTE avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
• euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora;
• euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: I) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; II) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura.
12.14 La Società, ove previsto, si riserva la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore.
12.15 Nel caso di morosità del CLIENTE titolare di un PDR non disalimentabile GELSIA potrà procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il CLIENTE titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta al SII di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di accesso alla rete per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Saranno inoltre addebitate al CLIENTE le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
12.16 Nel caso di morosità di CLIENTE finale non disalimentabile di energia elettrica, GELSIA potrà risolvere il relativo contratto di dispacciamento e trasporto per i punti di prelievo interessati dall’inadempimento del CLIENTE. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti, il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale verranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
ART. 13 - Garanzia
13.1 A garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale oggetto del Contratto, GELSIA può richiedere al CLIENTE domestico, alternativamente, una fideiussione, un deposito cauzionale o la domiciliazione su conto corrente dei pagamenti della fornitura o altra forma di garanzia. Al CLIENTE non domestico GELSIA si riserva la facoltà di richiedere il versamento di una fideiussione, un deposito cauzionale o altra forma di garanzia anche in presenza di domiciliazione su conto corrente.
13.2 Ove richiesta, il CLIENTE si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore di GELSIA secondo il Testo Standard allegato, fino alla concorrenza di un importo proporzionale ad un numero concordato di mensilità di consumi: l’importo delle mensilità sarà stimato sulla base dei prelievi registrati nei 12 mesi antecedenti la richiesta di garanzia, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. Tale importo dovrà essere parimenti adeguato nel caso vi siano aumenti dei prezzi e/o dei tributi ovvero in presenza di situazioni che possano denotare l’aumento del rischio in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. Detta garanzia resterà in vigore per tutta la durata del presente Contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita con deroga, quindi all’art. 1957 del c.c.. La fideiussione dovrà essere consegnata a GELSIA almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio della fornitura. Detta fideiussione sarà ritenuta valida soltanto se costituita con l’espressa condizione che l’ente garante si obbliga a versare l’importo previsto a semplice richiesta di GELSIA, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE in caso di inadempimento, secondo il testo standard per la fideiussione allegato al Contratto.
13.3 In alternativa, il CLIENTE si impegna a versare, entro lo stesso termine, un deposito cauzionale di pari importo che verrà trattenuto da GELSIA per tutta la durata del contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita, e maturerà i relativi interessi legali.
13.4 GELSIA si riserva la possibilità di chiedere un incremento del valore della garanzia fino alla concorrenza di un importo pari ad un quadrimestre di fornitura, a seguito di ritardi nei pagamenti delle fatture o in relazione alla verifica dell’affidabilità del CLIENTE. In tali casi le garanzie aggiuntive dovranno essere rilasciate dal CLIENTE entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta avanzata da parte di GELSIA. L’incremento della garanzia potrà essere richiesto da GELSIA anche in corrispondenza di un aumento dei prelievi rilevati.
13.5 In caso di escussione, totale o parziale, da parte di GELSIA della garanzia prestata il CLIENTE dovrà provvedere tempestivamente alla ricostituzione o reintegrazione della garanzia per l’importo suddetto.
13.6 Il CLIENTE è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi dell’art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali.
13.7 In caso di mancata o invalida costituzione, integrazione o ricostituzione della fideiussione, o di mancato versamento, integrazione o ricostituzione del deposito cauzionale, da parte del CLIENTE, entro i termini previsti, sarà facoltà di GELSIA richiedere all’Impresa di Distribuzione di sospendere la fornitura, nonché risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, fatto salvo in ogni caso il diritto di addebitare al CLIENTE tutti i costi conseguenti alla risoluzione.
ART. 14 - Risoluzione del contratto
14.1 Il Contratto si intende risolto di diritto, anche limitatamente ad una delle forniture, in ogni caso in cui sia impossibile procedere alla fornitura a causa di impedimenti tecnici o normativi, non imputabili a GELSIA.
14.2 GELSIA ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare al CLIENTE a mezzo raccomandata A/R nei casi di omesso versamento del deposito cauzionale o mancata sua ricostituzione in violazione dell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali.
14.3 Nel caso di risoluzione anticipata del Contratto, GELSIA provvede alle opportune comunicazioni ai Distributori con ogni conseguente onere a carico del CLIENTE.
ART. 15 - Modifica ed integrazione del contratto
15.1 Si intendono automaticamente recepite nel Contratto, con abrogazione delle clausole incompatibili, eventuali regolamentazioni tecniche o clausole negoziali definite dalle competenti Autorità.
15.2 GELSIA si riserva, durante il periodo di validità del Contratto, la facoltà di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali dandone comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza della variazione, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello del ricevimento da parte del CLIENTE. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. La comunicazione dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle variazioni introdotte, le seguenti informazioni:
a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla variazione introdotta;
b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
c) la decorrenza della variazione introdotta;
d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso senza oneri.
15.3 Il CLIENTE potrà recedere senza oneri dal Contratto, anche con riferimento ad una sola delle forniture, con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata A/R nei termini previsti nella comunicazione di variazione unilaterale.
ART. 16 - Forza Maggiore - Responsabilità
16.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l’altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, insurrezioni, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità di settore o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del ragionevole controllo delle Parti.
16.2 In merito all’attività di allacciamento, installazione e attivazione svolta dal Distributore locale, GELSIA, quale società esercente la vendita dell’energia elettrica e del gas, non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti posti a monte e a valle del Punto di Prelievo e del Punto di Riconsegna e alle attività di competenza del Distributore locale e/o del CLIENTE.
16.3 Nessuna richiesta di indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa, diversa dagli indennizzi automatici riconosciuti a GELSIA dal Distributore può essere, a qualsivoglia titolo, avanzata dal CLIENTE nei confronti di GELSIA per i casi in cui si verifichino danni causati dall’energia elettrica o dal gas forniti, ovvero interruzioni e/o sospensioni della fornitura o variazioni di tensione o pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale o al trasportatore nazionale. Tali eventi non potranno costituire ragione di risoluzione del Contratto per inadempimento di GELSIA.
ART. 17 - Foro competente
17.1 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del CLIENTE.
17.2 Il CLIENTE elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove sono erogate le forniture.
ART. 18 - Livelli di qualità commerciale – Indennizzi automatici
18.1 GELSIA è soggetta al rispetto della regolazione della qualità commerciale prevista dal TIQV. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale pari a 30 giorni per la risposta motivata ai reclami scritti, 60 giorni per la rettifica della fatturazione e 20 giorni per la rettifica di doppia fatturazione, GELSIA accredita al CLIENTE, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico base pari a 25 (venticinque) euro. L’indennizzo è crescente in relazione all’entità del ritardo:
• se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard è corrisposto l’in- dennizzo automatico base;
• se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
• se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, GELSIA è tenuta ad accreditare al CLIENTE che ha chiesto la prestazione e per la quale il Distributore locale non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore locale stesso.
18.2 Il Fornitore corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
Il CLIENTE titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il Distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
ART. 19 - Comunicazioni e reclami
19.1 Il CLIENTE ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza/ubicazione, le modifiche d’uso delle forniture e le altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, GELSIA si riserva il diritto di applicare comunque le tariffe e/o le imposte dovute in relazione alle situazioni in fatto come accertate, previa richiesta al CLIENTE di integrazione documentale.
19.2 Il CLIENTE può formulare a GELSIA richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: presso uno degli sportelli, via posta ordinaria all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxxx (XX), via fax al n. 0362/237136, via mail all’indirizzo xxxx@xxxxxx.xx, anche utilizzando il modulo pre-stampato allegato al contratto e disponibile presso gli sportelli di GELSIA.
19.3 Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo scritto senza utilizzare l’apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (GAS, EE o entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna/prelievo (PDR/POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice CLIENTE; f) una breve descrizione dei fatti contestati. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a GELSIA ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
19.4 GELSIA provvede, con la massima celerità e comunque entro i tempi prescritti dall’ARERA (30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni scritte e del reclamo scritto) a fornire al CLIENTE risposta scritta motivata. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore da GELSIA o direttamente dal CLIENTE.
ART. - 20 Bonus sociale
20.1 Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visiti il sito xxx.xxxxx.xx o chiami il n° verde 800.166.654.
ART. 21 - Assicurazione clienti civili gas
21.1 I Clienti finali civili gas che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito tramite una rete di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas, a valle del punto di consegna (a valle del contatore). Sono esclusi da tale copertura:
a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.
21.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxx.xx.
21.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli di GELSIA e sul sito internet xxx.xxxxxx.xx.
ART. - 22 Pericolosità della somministrazione di gas
22.1 Il CLIENTE è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il CLIENTE dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche ed integrazioni. In caso avverta odore di gas non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell’impianto interno sia quello a valle del Punto di Consegna. In ogni caso, GELSIA non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il CLIENTE.
22.2 Il CLIENTE si impegna inoltre a comunicare al Distributore locale competente mediante chiamata al numero di Pronto Intervento, indicato in tutte le bollette, eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del Punto di Riconsegna.
ART. 23 - Registrazione
23.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa. La relativa spesa è a carico della Parte che con la propria azione rende necessaria la registrazione.
ART. 24 - Cessione
24.1 È vietata la cessione del contratto e la rivendita a terzi da parte del CLIENTE. GELSIA si riserva la facoltà di richiedere la sospensione delle somministrazioni nel caso di non rispetto del presente articolo.
24.2 Il CLIENTE autorizza preventivamente GELSIA a cedere il presente Contratto ad altra società che fornisce energia elettrica e/o gas naturale a clienti finali.
ART. 25 - Manomissione sigilli e captazione fraudolenta
25.1 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore.
25.2 Il CLIENTE ha l’onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva anche per il tramite del proprio Fornitore.
25.3 La manomissioni dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il CLIENTE e alla sospensione della somministrazione ai sensi dell’art. 12.
25.4 Gli incaricati del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.
ART. 26 - Guasto del contatore
26.1 In caso di guasto o di blocco del contatore, il CLIENTE deve comunicarlo immediatamente a GELSIA in modo che quest’ultima informi il Distributore che provvederà alle necessarie verifiche, all’eventuale sostituzione del contatore ed alla ricostruzione dei consumi.
ART. 27 - Procedura di Conciliazione
27.1 Il CLIENTE potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall’ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all’apposito Elenco presso l’ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione che abbiano previamente stipulato i relativi protocolli di intesa con la medesima ARERA. L’elenco aggiornato a cura dell’ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito di Gelsia xxx.xxxxxx.xx mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell’ARERA xxx.xxxxx.xx. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l’indirizzo mail servizioconciliazione@acquirenteunico. it o contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
Per i Clienti domestici che hanno stipulato con Gelsia un contratto online di fornitura di gas e/o energia elettrica è accessibile la piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) mediante il link xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/ presente sul sito web di Gelsia www.gelsia .it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il punto di contatto ODR italiano (centro europeo consumatori Italia) all’indirizzo e-mail xxx@xxx-xxxxxxxxx.xx o al numero telefonico 0644238090 / 0471980939.
27.2 La procedura di conciliazione potrà esser attivata nei casi in cui la risposta ricevuta dal CLIENTE al reclamo nei confronti del Fornitore non venga ritenuta soddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo senza che sia intervenuta una risposta da parte del Fornitore.
27.3 Le modalità di presentazione della domanda di conciliazione al Servizio di Conciliazione istituito dall’ARERA e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il CLIENTE presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xx, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il CLIENTE domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura.
Agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie alternativi si applica, per quanto non specificamente previsto dal TICO, il regolamento dell’organismo scelto dalle Parti.
Il Conciliatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, anche formulando una proposta non vincolante.
27.4 Ai sensi dell’art. 2, co. 24 lett. b), L. n. 481/1995 e del TICO, il tentativo di conciliazione avanti agli organismi di cui al precedente art. 27.1 è obbligatorio nelle materie regolate dall’ARERA e condizione di procedibilità dell’azione giudiziale da parte del CLIENTE finale di energia elettrica alimentato in BT e/o MT e da parte del CLIENTE finale di gas alimentati in bassa pressione. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall’obbligo dell’esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: I) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; II) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; III) promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140bis del Codice del Consumo.
Xxxxxx S.r.l.
CGF Rev 100223