CAPITOLATO ELETTRONICA
Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia
LOTTO n°4
CAPITOLATO ELETTRONICA
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione
Apparecchiature elettroniche:
COMPUTERS, CENTRALINI, FOTOCOPIATRICI, FAX, TERMINALI E APPARATI EDP, SCANNER, TELEFONI, TELEVISORI, REGISTRATORI, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO, ANTIFURTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTROMEDICALI E TUTTI I MACCHINARI, LE APPRECCHIATURE GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, CENTRALI E PERIFERICHE, A IMPIEGO FISSO E MOBILE, COMPONENTI ED ACCESSORI INCLUSI
Società: la Compagnia di Assicurazioni
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - cioè l’insorgere della controversia - per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per Broker: il R.T.I. Xxxxx X.x.X./Arena Broker
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Art.2 – Altre Assicurazioni
In deroga al disposto dell’art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art. 3) Durata della polizza
L’assicurazione ha durata 48 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2007 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2011, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l’assicurazione.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Art.4 – Pagamento del premio
Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31/12 di ogni anno, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Art.5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato).
- Sinistri respinti
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
Art.9 – Oneri Fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.10 – Foro competente
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello in cui ha sede la Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia
Art. 12 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Art. 13 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 14 - Clausola Broker
Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh /Arena Broker con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, xxxxxxx e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.
Art. 15 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA
Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 2 Esclusioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo l'assicurazione comprende:
a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’assicurato debba rispondere a norma di Legge;
f) trombe d'aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto ;
g) caduta di aereo di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del "muro del suono'';
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
i) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l'evento dannoso;costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza;
j) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;
k) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Art.2 ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni ed i guasti:
1) determinati da dolo del Contraente/Assicurato;
2) da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, ruggine ed incrostazione;
3) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
4) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
5) verificatisi in occasione di spedizioni, trasporti ed impiego mobile eseguito al di fuori del luogo d'installazione indicato in polizza;
6) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi a meno che non siano connessi ai lavori di pulitura, revisione o manutenzione ordinaria, eseguiti sul luogo di installazione;
7) di natura estetica, quali per esempio, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non siano connessi con danni risarcibili;
8) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di
radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
9) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che l’assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
10) ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
11) ammanchi, smarrimenti;
12) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
13) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
14) alle parti elettromedicali a contatto endoscopico con il paziente in fase diagnostica e clinica, nonché ai componenti elettromedicali usurabili;
15) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
16) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
17) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile.
Art. 3 - DANNI PER MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio/i o dall'impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi;
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
I1 periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 giorni.
Art. 4 - DANNI A SUPPORTI DI DATI (GARANZIA NON ATTIVA )
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui di cui all'Art. 2 Esclusioni.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, .memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all' Art. 1907 del Codice Civile.
In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa importi superiore a quanto riportato nella SCHEDA DI RISCHIO
Art.5 DANNI ELETTRICI
Ferme le esclusioni previste all’art.2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque percento) con il mimino di euro 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 40% con il mimino di euro 1.000,00.
Art. 6 - DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, comprese apparecchiature elettromedicali, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
Per i danni di furto, rapina, scippo, urto, e caduta accidentale, 1'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di Euro 700,00
Art. 7 – ATTI DOLOSI
La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 50% della relativa somma assicurata.
La Società ha facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questo articolo mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500,00
Art. 8 – ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo con il max risarcimento pari a € 1.000.000,00.
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici , religiosi, ideologici o simili , inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte .
Il pagamento dell’indennizzo avverrà nei limiti previsti nella scheda di rischio.
La Società ha la facoltà , in ogni momento , di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola , con preavviso di 14 (quattordici ) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione , da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso , esclusa soltanto l’imposta.
Art.9) INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a - causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
b - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse
al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati. c - a enti mobili all'aperto.
d - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento. e – agli enti riposti in locali interrati o seminterrati;
La Società rimborsa nei limiti previsti nella scheda di rischio.
La società’ ed il contraente hanno la facoltà’, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento In caso di recesso da parte della società’ questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
Art.10) TERREMOTO
Danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni - la Società non risponde dei danni:
a - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
b - Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto.
c - Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
d - Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
e - Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"
La Società rimborsa nei limiti previsti dalla scheda di rischio
La società’ ed il contraente hanno la facoltà’, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società’ questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
A3) EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:
1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi
- da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi:
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti indicati nella scheda di rischio
Art. 11 – NOMINA DEI PERITI - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.
Se una della parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio Perito.
Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
Art. 12 - MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare l'esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione;
Art. 13 - CRITERI DI INDENNIZZO
L’assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Art. 14 - VALORE ASSICURABILE
La somma assicurata per ogni partita - evidenziata nell’intercalare di polizza - deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita in misura non superiore al 10% (dieci percento), non si applica la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C.; diversamente l'indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell’art.1907 C.C., considerando la somma assicurata maggiorata del 10%.
Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.
Art. 15 - DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.
L'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1) diffalcato dell'importo stimato come ad A2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 2 comma 4), nel qual caso l'indennizzo è pari all'importo stimato come ad A1).
Art. 16 - DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B1) diffalcato dell'importo stimato come a B2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo è pari all'importo stimato come a B3) defalcato dell'importo come a B4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 - comma 1).
Art. 17 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
II pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti
Art. 18 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun -titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 19 - REGOLAZIONE PREMIO
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Xxxxxx incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.
Art. 20 DANNI DA FURTO
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 450,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di € 900,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:
- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.
Coassicurazione - Riparto e delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata , esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile… all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara
di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile…………………la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
SCHEDA DI QUOTAZIONE (Allegato Lotto 5 – Elettronica)
A) APPARECCHIATURE ELETTRONICHE Euro 1.254.797,20
B) APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI Euro 11.659.178,68
C) APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE Euro 20.000,00
D) MAGGIORI COSTI garanzia non attivata
LIMITI DI RISARCIMENTO
TERRORISMO Euro…1.000.000,00
INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI Euro…3.000.000,00 TERREMOTO Euro…3.000.000,00
EVENTI SOCIO POLITICI Euro…5.000.000,00
SUPPORTO DATI garanzia non attivata
FRANCHIGIE/SCOPERTI
La Società risarcirà l’Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:
• Scoperto 25 % con il minimo di € 2.500,00 per danni da atti di terrorismo
• Scoperto 20 % con il minimo di € 10.000,00 per danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti
• Scoperto 20 % con il minimo di € 30.000,00 per danni da terremoto
• Scoperto 25 % con il minimo di € 1.500,00 per danni da eventi sociopolitici
• Scop. 10 % con il minimo di € 500,00 per qualsiasi altro danno subiti da apparecchiature a destinazione fissa minimo elevato a € 1.000,00 per enti elettromedicali fermo lo scoperto indicato.
• Scoperto 20% con il minimo di Euro 1.000,00 per danni da furto/rapina, urto, caduta accidentale, atti dolosi, qualsiasi evento atmosferico subiti dagli enti ad impiego mobile e/o portatili minimo elevato a Euro 3.000,00 per enti elettromedicali fermo lo scoperto indicato.
• Scoperto 20% con il minimo di Euro 1.500,00 per danni da atti dolosi
OFFERTA
A) APPARECCHIATURE ELETTRONICHE %° (promille)
B) APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI %° (promille)
C) APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE %° (promille)
D) MAGGIORI COSTI garanzia non attivata
Premio annuo lordo Euro…………………
LA/LE SOCIETA’