Contract
Convenzione per l'affidamento del servizio di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie presso il Centro di formazione professionale di Chioggia. Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella A del D.P.R. 642/1972. CIG: 58300147BE.
L'anno duemilaquattordici, il giorno … del mese di …,
TRA LE PARTI
Affidante: Provincia di Venezia con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxx, 0000, XXX 00000, Codice Fiscale 80008840276 nella persona del dirigente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
E
Affidatario: … con sede in …, Codice Fiscale …
PREMESSO
− che la Provincia di Venezia intende avvalersi della collaborazione della suddetta cooperativa sociale per la gestione del ”servizio di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie presso il Centro di formazione professionale di Chioggia”, in conformità alla Legge Regionale 23/20006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18 dicembre 2007;
− che l'esecuzione del ”servizio di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie presso il Centro di formazione professionale di Chioggia” è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio Formazione Professionale n. … del …, prot. …, esecutiva ai sensi di legge;
− che l'Ufficio Territoriale del Governo di … con nota del …, acquisita al protocollo della Provincia di Venezia il … al numero …, ha comunicato l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m. a carico della cooperativa sociale …;
− che con l'affidamento a tale cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, la Provincia di Venezia si pone l'obiettivo di far fronte alle necessità organizzative del Centro di Formazione professionale di Chioggia per assicurarne il regolare funzionamento;
− che l'Affidatario della presente convenzione è stato individuato attraverso una procedura aperta e riservata a soggetti del terzo settore − cooperative sociali di tipo b) ai sensi degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
− che la cooperativa sociale … è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
− che la scelta di gestione del servizio mediante convenzione diretta avviene in conformità delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, della L. 381/91 e L. 328/2000, del DPCM 30 marzo 2001, del D.Lgs. 163/2006, della L.R. 5/1996, della L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico−organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;
− Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione
1. La Provincia di Venezia affida alla cooperativa sociale … l'esecuzione del ”servizio di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie presso il Centro di formazione professionale di Chioggia” verso pagamento del corrispettivo determinato dall'articolo 13 della presente convenzione. L'Affidatario si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della LR 23/2006. L'Affidatario si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione.
Articolo 2
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha la durata di … a partire dalla data di avvio all'esecuzione risultante da apposito verbale (art. 304 del D.P.R. 207/2010).
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2. La durata della presente convenzione potrà essere prorogata per garantire la continuità del servizio stesso fino ad un massimo di quattro (4) mesi, mediante comunicazione scritta da parte dell'Affidante, e nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto.
Articolo 3
Modalità di svolgimento della prestazione
1. L'Affidatario si impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n. … del … prot. …, allegato alla presente convenzione sotto la lettera ”A” quale parte integrante della stessa, garantendo il coinvolgimento di personale disagiato o debole ai sensi della L.R. 23/2006, per almeno il cinquanta per cento (50%) dell'attività, come previsto nel suddetto progetto.
Articolo 4
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato
1. La cooperativa sociale … è iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali della Regione … con il numero … ;
2. L'Affidatario presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:
a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
d) solidità di bilancio dell'impresa;
e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) qualificazione professionale degli operatori;
i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;
3. L'Affidatario, relativamente al progetto di inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art.3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12, comma 3 della medesima L.R. 23/2006.
Articolo 5
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attività e relativi obblighi
1. L'Affidatario nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.
Articolo 6
Standards tecnici e norme di sicurezza
1. La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L'Affidatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'Affidatario adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Articolo 7
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
1. L'Affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Articolo 8
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Cauzione definitiva
1. L'Affidatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 3.7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenuto nel progetto, già allegato al presente atto sotto la lettera ”A”, cauzione definitiva, a mezzo di fidejussione bancaria n. …, in data …, stipulata con ..., con sede legale in …, di … euro (€ …). Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data …, registrata al protocollo della Provincia di Venezia al numero
... Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx in data …, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegata.
2. L'Affidante e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.
3. L'Affidante e l'Affidatario concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario la Provincia di Venezia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la Provincia di Venezia abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.
4. L'Affidante e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Articolo 9 Polizza Assicurativa
1. L'Affidante prende atto che l'Affidatario ha presentato, a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato, la polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. …, stipulata in data
… con …, con un massimale per sinistro di un milione/00 di euro (€ 1.000.000,00).
Articolo 10 Regolarità contributiva
1. L'Affidante dà atto che l'Affidatario è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso dall'INAIL di Venezia Terraferma, in data …, acquisito al protocollo della Provincia di Venezia il …, al numero …
Articolo 11
Modalità di raccordo con gli uffici competenti
1. Ogni rapporto intercorrente tra la Provincia di Venezia e l'Affidatario inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal responsabile del procedimento xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5 della presente convenzione.
Articolo 12 Inadempienze e Penali
1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo 3.10 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contenuto nel progetto allegato alla presente convenzione sotto la lettera ”A”.
Articolo 13 Corrispettivo
1. Il corrispettivo dovuto all'Affidatario è determinato in euro … (€ …) oltre IVA, di cui euro … (€ …) per gli oneri speciali per la sicurezza.
Articolo 14 Modalità di pagamento.
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1. La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le modalità indicate all'art. 3.5 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenuto nel progetto allegato alla presente convenzione sotto la lettera ”A”.
Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
2. A tal fine si impegna a comunicare all'Affidante, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Affidante ed alla Prefettura − Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. L'Affidante e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.
Articolo 16 Adeguamento dei prezzi
1. Il corrispettivo di cui all'articolo 13 è soggetto a revisione secondo quanto previsto dall'art. 3.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, contenuto nel progetto allegato alla presente convenzione sotto la lettera ”A”.
Articolo 17
Verifica del rapporto e valutazione
1. In ogni momento la Provincia di Venezia, tramite il direttore dell'esecuzione xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'Affidatario, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'Affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura dell'Affidatario stesso e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.
Articolo 18 Inadempienze e cause di risoluzione
1. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'Affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione …
2. L'Affidatario si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Affidante, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 ”Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx−disciplinari−e−di−comportamento . L'Affidante,
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verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'Affidatario assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Affidante procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 12 della presente convenzione, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. L'Affidante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
Articolo 19
Fusione, scissione o cessione ramo d’azienda
Qualora l'Affidatario, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.
Articolo 20 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dalla provincia di Venezia, un membro di fiducia nominato dall'Affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.
Articolo 21
Spese per stipula convenzione
Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Affidatario. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della tabella A del D.P.R. 642/1972.
Articolo 22 Allegati alla convenzione
Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
− progetto del servizio, allegato sub ”A”.
Articolo 23
Rinvio alla normativa generale
Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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