CONDIZIONI DI FORNITURA
CONDIZIONI DI FORNITURA
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, EDIZIONE 2
1. PREMESSA 3
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 3
3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FUEL CARD 3
4. AGGIORNAMENTO PUNTI VENDITA ABILITATI E CALCOLO DELLE DISTANZE4 5. RIFERIMENTI DEL FORNITORE 5
6. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 5
1. Premessa
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni.
2. Caratteristiche tecniche dei prodotti
I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle riportate nella tabella seguente:
PRODOTTO | SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO) |
Benzina Super Senza Piombo | EN228 (ultima edizione) |
Gasolio autotrazione | EN590 (ultima edizione) |
Gas di Propano Liquefatto | EN589 (ultima edizione) |
3. Caratteristiche tecniche delle Fuel Card
Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti:
a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip;
b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell’Ordinativo di Fornitura;
c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso ("P.I.N.");
d) essere idonea all’erogazione del carburante previa esibizione da parte dell’utilizzatore;
e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall’utilizzatore al momento del rifornimento;
f) non dare diritto a partecipazione a concorsi a premi di qualsiasi genere quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, concorsi ad estrazione o a raccolta punti;
g) riportare un simbolo grafico che indichi i punti vendita presso i quali è possibile utilizzare la Fuel Card (il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso i punti vendita accettatori);
h) Le Fuel Card dovranno consentire alle Amministrazioni Contraenti il rifornimento di Carburante per Autotrazione in tutti i punti vendita contraddistinto dal simbolo grafico di cui alla precedente lettera g). Il medesimo simbolo grafico dovrà essere visibile presso tutti i punti vendita offerti in fase di gara e tutti i punti vendita di cui al successivo paragrafo 4.
Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l'elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a:
• numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria;
• targa dell’automezzo (solo in caso di Fuel Card abbinata alla targa del veicolo);
• data e ora del rifornimento;
• località dell’Area di servizio;
• tipo di carburante;
• quantità erogata;
• indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
• prezzo unitario del carburante erogato;
• numero della transazione.
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili alle Amministrazioni Contraenti che ne faranno richiesta:
• con cadenza almeno mensile;
• in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte dell’Amministrazione ad aree protette di siti Internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica oppure tramite altro sistema concordato tra le parti.
Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento.
4. Aggiornamento punti vendita abilitati e calcolo delle distanze
In fase di stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve presentare la lista dettagliata dei punti vendita la cui numerosità e tipologia (Servito/Non Servito) deve essere pari almeno a quelli offerti in fase di gara (cfr. paragrafo 2.5 del documento “Informazioni sulla procedura oggetto di avviso di preinformazione”).
Durante l’esecuzione contrattuale, il Fornitore provvede a mantenere costantemente aggiornata la suddetta lista in termini di numerosità e/o dislocazione geografica e/o prodotti erogati (Benzina e/o Gasolio e/o GPL) e/o modalità di erogazione (Servito/Non Servito); in ogni caso, relativamente a ciascuna provincia, la numerosità di punti vendita che erogano sia benzina sia gasolio e la numerosità di punti vendita Non Servito che erogano sia benzina sia gasolio dovranno essere sempre maggiori o uguali alle numerosità offerte in fase di gara.
Il Fornitore effettuerà tali aggiornamenti mediante produzione di file di dati (es.: .xls, .csv, .txt) trattabile digitalmente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il file dovrà contenere, oltre alla data di aggiornamento, l’elenco dei punti vendita riportante, per ciascun punto vendita, almeno le seguenti indicazioni: Indirizzo completo, coordinate GPS, prodotti venduti (Benzina e/o Gasolio e/o GPL), modalità di acquisto (Servito e/o Non Servito).
Il Fornitore non potrà aggiornare la lista con punti vendita appartenenti a province per cui non ha presentato offerta in fase di gara.
Consip provvederà a pubblicare le liste dei punti vendita degli aggiudicatari nell’apposita sezione dedicata all’Accordo Quadro sul portale Xxxxxxxxxxxxxx.xx anche al fine di permettere alle Amministrazioni la scelta del/gli aggiudicatario/i cui affidare gli Appalti Specifici, la cui individuazione avverrà in base alle condizioni oggettive specificate al paragrafo 2.1 del documento “Informazioni sulla procedura oggetto di avviso di preinformazione”).
Si evidenzia che al fine della verifica della distanza stradale intercorrente tra la sede individuata dall’Amministrazione contraente e i punti vendita degli aggiudicatari presenti sulla lista, dovrà essere utilizzato il sito web xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxx. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più breve per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all’inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere inseriti, o gli indirizzi completi della sede dell’Amministrazione di riferimento e dei punti vendita di interesse qualora disponili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.
5. Riferimenti del Fornitore
Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, quali riferimenti di contatto, un indirizzo di posta elettronica e almeno un numero di telefono contattabile almeno tra le 09:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 18:00 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche e festivi. I suddetti numeri di telefono dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
Le Amministrazioni Contraenti potranno contattare i riferimenti di cui al precedente comma per formulare richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a
titolo di esempio:
• richieste di informazioni circa l’Accordo Quadro;
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini.
6. Modalità di calcolo dei corrispettivi
I corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati applicando gli sconti offerti ai “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili” rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con riferimento a ciascun rifornimento effettuata presso un punto vendita abilitato di cui al paragrafo 4. del presente documento, il corrispettivo sarà determinato in funzione:
• della tipologia di carburante (Benzina, Gasolio, GPL);
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• della tipologia di rifornimento (Servito/Non Servito);
• del prezzo del carburante rilevato dal MISE relativo alla settimana antecedente la data del rifornimento;
• della ubicazione (regione) del punto vendita;
• del regime di accisa cui è soggetta l’Amministrazione Contraente;
• del prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa;
• degli sconti offerti.
Di seguito una tabella in cui, per ciascun carburante/tipologia di rifornimento, è riportata la modalità di calcolo dei corrispettivi espressi in Euro/litro, al lordo di accise ordinarie e iva:
Carburante/Rifornimento | Prezzo Base (€/litro) | Sconto (€/litro) | Corrispettivo €/litro (IVA inclusa) |
Benzina/Non Servito | PBMISE | SNSBi | (PBMISE – SNSBi) * (1+iva) |
Benzina/Servito | PBMISE_Servito = PBMISE + 0,115 | SSBi | (PBMISE_Servito – SSBi) * (1+iva) |
Gasolio/Non Servito | PGMISE | SNSGi | (PGMISE – SNSGi) * (1+iva) |
Gasolio/Servito | PGMISE_Servito= PGMISE + 0,115 | SSGi | (PGMISE_Servito – SSGi) * (1+iva) |
GPL/Servito | PGPLMISE | SGPL | (PGPL MISE – SGPL) * (1+iva) |
dove:
• PBMISE, PGMISE e PGPLMISE sono i prezzi, rispettivamente della Benzina, Gasolio auto e GPL, espressi in Euro/litro, al netto di IVA, pubblicati dal MISE (pubblicazione “Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili”) nella settimana (da Lunedì a Domenica) antecedente la settimana (da Lunedì a Domenica) del rifornimento (ad esempio, i prezzi pubblicati con data Lunedì 8 febbraio 2021 si applicano ai rifornimenti effettuati tra il Lunedì 15 e la Domenica 21 febbraio 2021);
• SNSBi e SNSGi sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della i-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Non Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto;
• SSBi e SSGi sono gli sconti offerti, espressi in Euro/litro e al netto di IVA, in corrispondenza della i-esima regione relativamente ai rifornimenti, effettuati in modalità Servito, rispettivamente di Benzina e Gasolio auto;
• SGPL è lo sconto offerto, espresso in Euro/litro e al netto di IVA, valido in tutta Italia, relativamente ai rifornimenti di GPL effettuati in modalità Servito.
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In ogni caso il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il corrispettivo calcolato come sopra ed il prezzo applicato dal punto vendita al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di spesa.
Alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo rispetto al termine contrattuale) sarà riconosciuto uno sconto sui corrispettivi pari allo sconto SBP offerto in fase di gara.
In caso di Amministrazione Contraente sottoposta ad un regime fiscale agevolato (es.: accise ridotte per le Forze Armate1 nazionali rispetto alle accise ordinarie), il Fornitore riconoscerà all’Amministrazione tale agevolazione direttamente in fattura o mediante emissione di nota di credito o documento fiscale similare.
1 Ai sensi del Telescritto ex Ministero delle Finanze n.7979 del 19/12/1996, "Per Forze Armate s’intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all’art. 2 dei Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell’Esercito (quindi anche l’Arma del Carabinieri), della Marina, delI’Aeronautica e della Guardia di Finanza, il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1959, n.189."
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